Common use of Organismo paritetico Clause in Contracts

Organismo paritetico. 1. La Società assume tutte le iniziative per garantire l'applicazione delle norme vigenti in materia. 2. Fatte salve le prerogative delle Parti, a livello aziendale, secondo quanto fissato dal Titolo sulle Relazioni Industriali, è costituito un Organismo Paritetico Nazionale a livello di Gruppo Anas, composto da un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente contratto e da un ugual numero complessivo di componenti di parte aziendale, la cui composizione va verificata dopo ogni sessione contrattuale. 3. Tale organismo ha il compito di: a. costituire un osservatorio sulle condizioni ambientali, sociosanitarie ed organizzative nonché sui fenomeni che costituiscono causa di infortunio e di malattie derivanti dal servizio, anche promuovendo, nell’ambito della consultazione, verifiche congiunte su tali materie, oltre che sugli ambienti di lavoro, sulle malattie professionali, nonché sui processi formativi realizzati; b. effettuare verifiche e confronti sistematici sulle tematiche relative alla sicurezza sul lavoro e agli ambienti di lavoro, sulle condizioni ambientali, sociosanitarie ed organizzative nonché sull’andamento degli infortuni e delle malattie professionali; c. proporre tutte le iniziative informative o formative sulla materia; d. avviare studi e ricerche, anche finalizzate a formulare proposte in materia di eventuali lavori gravosi ed usuranti, in relazione all’età anagrafica e alla condizione di genere, sia per l'individuazione di soluzioni interne alle aziende, sia per investire della problematica gli organi esterni preposti; e. realizzare specifiche iniziative di approfondimento, studio e ricerca su materie ed argomenti individuati di comune accordo tra le Parti congiuntamente, nell’ambito delle aree tematiche di sicurezza sul lavoro; f. fare effettuare singolarmente o congiuntamente dai diversi componenti, sopralluoghi nei luoghi di lavoro di competenza territoriale, finalizzati all’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro; g. proporre processi formativi professionali o aggiuntivi, in materia di salute e sicurezza sul lavoro attraverso l'utilizzo dei Fondi Interprofessionali; h. nell’ambito della consultazione, esprimere pareri sui macchinari ed attrezzature di nuova adozione e sull’introduzione di procedure lavorative, con riferimento a quelle che presentano particolare rilevanza per la sicurezza sul lavoro, ivi comprese quelle relative alle attività svolte in presenza di traffico veicolare; i. dirimere, in prima istanza, le controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti; 4. Il funzionamento dell’Organismo paritetico predetto è disciplinato dal Regolamento, allegato al presente contratto. 5. In analogia a quanto previsto per l’esercizio delle funzioni di RLS, il Rappresentante di ciascuna organizzazione sindacale facente parte del predetto Organismo Paritetico aziendale non dovrebbe assolvere, contemporaneamente, il ruolo di RSPP o di ASPP all’interno della Società.

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Organismo paritetico. 1. La Società assume tutte le iniziative per garantire l'applicazione L’organismo paritetico realizza una modalità relazionale consultiva finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle norme vigenti in materiaorganizzazioni sindacali di cui all’art. 7, comma 3, lett. b) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell’Azienda o Ente. 2. Fatte salve le prerogative delle PartiL’organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione e innovazione, a livello aziendalemiglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento alle politiche e ai piani di formazione manageriale e formazione continua anche secondo quanto fissato dal Titolo sulle Relazioni Industrialiprevisto dall’art. 16 bis e segg. del D.Lgs. n. 502/1992, è costituito un Organismo Paritetico Nazionale a livello al lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di Gruppo Anas, composto da un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente contratto e da un ugual numero complessivo di componenti di parte aziendale, la cui composizione va verificata dopo ogni sessione contrattuale. 3. Tale organismo ha il compito di: a. costituire un osservatorio sulle condizioni ambientali, sociosanitarie ed organizzative nonché sui fenomeni che costituiscono causa di infortunio vita e di malattie derivanti dal serviziolavoro nonché alla prevenzione e riduzione del rischio clinico della legge 24/2017, anche promuovendo, nell’ambito della consultazione, verifiche congiunte su tali materie, oltre che sugli ambienti di lavoro, sulle malattie professionali, nonché sui processi formativi realizzati; b. effettuare verifiche e confronti sistematici sulle tematiche relative alla sicurezza sul lavoro e agli ambienti di lavoro, sulle condizioni ambientali, sociosanitarie ed organizzative nonché sull’andamento degli infortuni e delle malattie professionali; c. proporre tutte le iniziative informative o formative sulla materia; d. avviare studi e ricerche, anche finalizzate a formulare proposte in materia di eventuali lavori gravosi ed usuranti, in relazione all’età anagrafica e alla condizione di genere, sia per l'individuazione di soluzioni interne alle aziende, sia per investire della problematica gli organi esterni preposti; e. realizzare specifiche iniziative di approfondimento, studio e ricerca su materie ed argomenti individuati di comune accordo tra le Parti congiuntamente, nell’ambito delle aree tematiche di sicurezza sul lavoro; f. fare effettuare singolarmente o congiuntamente dai diversi componenti, sopralluoghi nei luoghi di lavoro di competenza territoriale, finalizzati all’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche con riferimento alle aggressioni subite in servizio dal personale, alla programmazione dei servizi di emergenza, in particolare di pronta disponibilità e di guardia, valutando, tra l’altro, la esonerabilità del personale che abbia superato la soglia di 62 anni di età anagrafica, nonché l’estensione del servizio di pronta disponibilità a turni diversi da quelli notturni e festivi, fermo restando l’onere a carico del relativo fondo - al fine di formulare proposte all'Azienda o Ente o alle parti negoziali della contrattazione integrativa. 3. L’organismo paritetico: a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di cui all’art. 7, comma 3, lett.b) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), nonché da una rappresentanza dell’Azienda o Ente, con rilevanza pari alla componente sindacale; g. proporre processi formativi professionali b) si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l’Azienda o aggiuntiviEnte manifesti un’intenzione di progettualità organizzativa innovativa, in materia complessa, per modalità e tempi di salute attuazione, e sicurezza sul lavoro attraverso l'utilizzo dei Fondi Interprofessionalisperimentale; h. nell’ambito c) può trasmettere proprie proposte progettuali, all’esito dell’analisi di fattibilità, alle parti negoziali della consultazionecontrattazione integrativa, esprimere pareri sui macchinari ed attrezzature sulle materie di nuova adozione competenza di quest’ultima, o all’Azienda o Ente; d) può adottare un regolamento che ne disciplini il funzionamento; e) può svolgere analisi, indagini e sull’introduzione di procedure lavorativestudi, con anche in riferimento a quelle che presentano particolare rilevanza quanto previsto dall’art. 93 bis (Misure per la sicurezza sul lavoro, ivi comprese quelle relative alle attività svolte in presenza disincentivare elevati tassi di traffico veicolare; i. dirimere, in prima istanza, le controversie sorte sull'applicazione assenza dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti;dirigenti). 4. Il funzionamento dell’Organismo paritetico predetto è disciplinato dal Regolamento, allegato All’organismo di cui al presente contrattoarticolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui all’art. 7, comma 3, lett.b) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) o da gruppi di dirigenti. In tali casi, l’organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al comma 3, lett. c). 5. In analogia Costituiscono inoltre oggetto di informazione, con cadenza semestrale, nell’ambito dell’organismo di cui al presente articolo, gli andamenti occupazionali, i dati sui contratti a quanto previsto tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all’art. 93 bis (Misure per l’esercizio delle funzioni disincentivare elevati tassi di RLS, il Rappresentante di ciascuna organizzazione sindacale facente parte del predetto Organismo Paritetico aziendale non dovrebbe assolvere, contemporaneamente, il ruolo di RSPP o di ASPP all’interno della Societàassenza dei dirigenti).

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Organismo paritetico. 1. La Società assume tutte le iniziative per garantire l'applicazione delle norme vigenti in materia. 2. Fatte salve le prerogative delle Parti, a livello aziendale, secondo quanto fissato dal Titolo sulle Relazioni Industriali, è costituito un Organismo Paritetico Nazionale a livello di Gruppo Anas, composto da un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente contratto e da un ugual numero complessivo di componenti di parte aziendale, la cui composizione va verificata dopo ogni sessione contrattuale. 3. Tale organismo ha il compito di: a. costituire un osservatorio sulle condizioni ambientali, sociosanitarie ed organizzative organizzat ive nonché sui fenomeni che costituiscono causa di infortunio e di malattie derivanti dal servizio, anche promuovendo, nell’ambito della consultazione, verifiche congiunte su tali materie, oltre che sugli ambienti di lavoro, sulle malattie professionali, nonché sui processi formativi realizzati; b. effettuare verifiche e confronti sistematici sulle tematiche relative alla sicurezza sul lavoro e agli ambienti di lavoro, sulle condizioni ambientali, sociosanitarie ed organizzative nonché sull’andamento degli infortuni e delle malattie professionali; c. proporre tutte le iniziative informative o formative sulla materia; d. avviare studi e ricerche, anche finalizzate a formulare proposte in materia di eventuali lavori gravosi ed usuranti, in relazione all’età anagrafica e alla condizione di genere, sia per l'individuazione di soluzioni interne alle aziende, sia per investire della problematica gli organi esterni preposti; e. realizzare specifiche iniziative di approfondimento, studio e ricerca su materie ed argomenti individuati di comune accordo tra le Parti congiuntamente, nell’ambito nell’amb ito delle aree tematiche di sicurezza sul lavoro; f. fare effettuare singolarmente o congiuntamente dai diversi componenti, sopralluoghi nei luoghi di lavoro di competenza territoriale, finalizzati all’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro; g. proporre processi formativi professionali o aggiuntivi, in materia di salute e sicurezza sul lavoro attraverso l'utilizzo dei Fondi Interprofessionali; h. nell’ambito della consultazione, esprimere pareri sui macchinari ed attrezzature di nuova adozione e sull’introduzione di procedure lavorative, con riferimento a quelle che presentano particolare rilevanza per la sicurezza sul lavoro, ivi comprese quelle relative alle attività svolte in presenza di traffico veicolare; i. dirimere, in prima istanza, le controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti; 4. Il funzionamento dell’Organismo paritetico predetto è disciplinato dal Regolamento, allegato al presente contratto. 5. In analogia a quanto previsto per l’esercizio delle funzioni di RLS, il Rappresentante di ciascuna organizzazione sindacale facente parte del predetto Organismo Paritetico aziendale azienda le non dovrebbe assolvere, contemporaneamente, il ruolo di RSPP o di ASPP all’interno della Società.

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Organismo paritetico. 1. La Società assume tutte le iniziative per garantire l'applicazione L’organismo paritetico realizza una modalità relazionale consultiva finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle norme vigenti in materiaorganizzazioni sindacali di cui all’art. 7, comma 3, lett. b) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell’Azienda o Ente. 2. Fatte salve le prerogative delle PartiL’organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione e innovazione, a livello aziendalemiglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento alle politiche e ai piani di formazione manageriale e formazione continua anche secondo quanto fissato dal Titolo sulle Relazioni Industrialiprevisto dall’art. 16 bis e segg. del D.Lgs. 502/1992, è costituito un Organismo Paritetico Nazionale a livello al lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di Gruppo Anas, composto da un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente contratto e da un ugual numero complessivo di componenti di parte aziendale, la cui composizione va verificata dopo ogni sessione contrattuale. 3. Tale organismo ha il compito di: a. costituire un osservatorio sulle condizioni ambientali, sociosanitarie ed organizzative nonché sui fenomeni che costituiscono causa di infortunio vita e di malattie derivanti dal serviziolavoro nonché alla prevenzione e riduzione del rischio clinico della legge 24/2017, anche promuovendo, nell’ambito della consultazione, verifiche congiunte su tali materie, oltre che sugli ambienti alla programmazione dei servizi di lavoro, sulle malattie professionali, nonché sui processi formativi realizzati; b. effettuare verifiche e confronti sistematici sulle tematiche relative alla sicurezza sul lavoro e agli ambienti di lavoro, sulle condizioni ambientali, sociosanitarie ed organizzative nonché sull’andamento degli infortuni e delle malattie professionali; c. proporre tutte le iniziative informative o formative sulla materia; d. avviare studi e ricerche, anche finalizzate a formulare proposte in materia di eventuali lavori gravosi ed usurantiemergenza, in relazione all’età anagrafica e particolare, alla condizione di genere, sia per l'individuazione di soluzioni interne alle aziende, sia per investire della problematica gli organi esterni preposti; e. realizzare specifiche iniziative di approfondimento, studio e ricerca su materie ed argomenti individuati di comune accordo tra le Parti congiuntamente, nell’ambito delle aree tematiche di sicurezza sul lavoro; f. fare effettuare singolarmente o congiuntamente dai diversi componenti, sopralluoghi nei luoghi di lavoro di competenza territoriale, finalizzati all’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche con riferimento alle aggressioni subite in servizio dal personale, di pronta disponibilità e di guardia, valutando, tra l’altro, la esonerabilità del personale che abbia superato la soglia di 62 anni di età anagrafica, nonché l’estensione del servizio di pronta disponibilità a turni diversi da quelli notturni e festivi, fermo restando l’onere a carico del relativo fondo - al fine di formulare proposte all'Azienda o Ente o alle parti negoziali della contrattazione integrativa. 3. L’organismo paritetico: a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di cui all’art. 7, comma 3, lett.b) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), nonché da una rappresentanza dell’Azienda o Ente, con rilevanza pari alla componente sindacale; g. proporre processi formativi professionali b) si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l’Azienda o aggiuntiviEnte manifesti un’intenzione di progettualità organizzativa innovativa, in materia complessa, per modalità e tempi di salute attuazione, e sicurezza sul lavoro attraverso l'utilizzo dei Fondi Interprofessionalisperimentale; h. nell’ambito c) può trasmettere proprie proposte progettuali, all’esito dell’analisi di fattibilità, alle parti negoziali della consultazionecontrattazione integrativa, esprimere pareri sui macchinari ed attrezzature sulle materie di nuova adozione competenza di quest’ultima, o all’Azienda o Ente; d) può adottare un regolamento che ne disciplini il funzionamento; e) può svolgere analisi, indagini e sull’introduzione di procedure lavorativestudi, con anche in riferimento a quelle che presentano particolare rilevanza quanto previsto dall’art. 93 bis (Misure per la sicurezza sul lavoro, ivi comprese quelle relative alle attività svolte in presenza disincentivare elevati tassi di traffico veicolare; i. dirimere, in prima istanza, le controversie sorte sull'applicazione assenza dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti;dirigenti). 4. Il funzionamento dell’Organismo paritetico predetto è disciplinato dal Regolamento, allegato All’organismo di cui al presente contrattoarticolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui all’art. 7, comma 3, lett.b) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) o da gruppi di dirigenti. In tali casi, l’organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al comma 3, lett. c). 5. In analogia Costituiscono inoltre oggetto di informazione, con cadenza semestrale, nell’ambito dell’organismo di cui al presente articolo, gli andamenti occupazionali, i dati sui contratti a quanto previsto tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all’art. 93 bis (Misure per l’esercizio delle funzioni disincentivare elevati tassi di RLS, il Rappresentante di ciascuna organizzazione sindacale facente parte del predetto Organismo Paritetico aziendale non dovrebbe assolvere, contemporaneamente, il ruolo di RSPP o di ASPP all’interno della Societàassenza dei dirigenti).

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Organismo paritetico. 1. 1 La Società assume tutte le iniziative per garantire l'applicazione delle norme vigenti in materia. 2. 2 Fatte salve le prerogative delle Parti, a livello aziendale, secondo quanto fissato dal Titolo sulle Relazioni Industriali, è costituito un Organismo Paritetico Nazionale a livello di Gruppo Anas, composto da un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente contratto e da un ugual numero complessivo di componenti di parte aziendale, la cui composizione va verificata dopo ogni sessione contrattuale. 3. 3 Tale organismo ha il compito di: a. costituire un osservatorio sulle condizioni ambientali, sociosanitarie ed organizzative nonché sui fenomeni che costituiscono causa di infortunio e di malattie derivanti dal servizio, anche promuovendo, nell’ambito della consultazione, verifiche congiunte su tali materie, oltre che sugli ambienti di lavoro, sulle malattie professionali, professionali nonché sui processi percorsi formativi realizzati; b. effettuare verifiche e confronti sistematici sulle tematiche relative alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e agli ambienti di lavoro, sulle condizioni ambientali, sociosanitarie ed organizzative nonché sull’andamento degli infortuni e delle malattie professionali; c. proporre tutte le iniziative informative o formative sulla materia; d. avviare studi e ricerche, anche finalizzate a formulare proposte in materia di eventuali lavori gravosi ed usuranti, con particolare riguardo al lavoro notturno, in relazione all’età anagrafica e alla condizione di genere, sia per l'individuazione di soluzioni interne alle aziende, sia per investire della problematica gli organi esterni preposti; e. promuovere studi e ricerche finalizzate alla tutela del personale che si trovi in condizione di fragilità; f. realizzare specifiche iniziative di approfondimento, studio e ricerca su materie ed argomenti individuati di comune accordo tra le Parti congiuntamente, nell’ambito delle aree tematiche di salute e sicurezza sul lavorolavoro anche con riferimento ai dispositivi di protezione individuale; f. g. fare effettuare singolarmente o congiuntamente dai diversi componenti, sopralluoghi nei luoghi di lavoro di competenza territoriale, finalizzati all’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro; g. h. proporre processi formativi professionali o aggiuntivi, in materia di salute e sicurezza sul lavoro attraverso l'utilizzo dei Fondi Interprofessionali; h. i. effettuare l’esame congiunto di particolari condizioni di lavoro disagevole e/o usurante, anche in relazione all’età anagrafica e alla condizione di genere, da valutarsi quali possibili fattori di rischio nonché ai fini di una previsione circa allocazioni e percorsi professionali alternativi; j. fornire ausili e proposte per la promozione di analisi dei rischi professionali da rimodularsi in un’ottica di genere e di sostegno a politiche attive di tutela della maternità; k. nell’ambito della consultazione, esprimere pareri sui macchinari ed attrezzature di nuova adozione e sull’introduzione di procedure lavorative, con riferimento a quelle che presentano particolare rilevanza per la sicurezza sul lavorolavoro e la tutela della salute, ivi comprese quelle relative alle attività svolte in presenza di traffico veicolare; i. l. dirimere, in prima istanza, le controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti; 4. 4 Il funzionamento dell’Organismo paritetico predetto è disciplinato dal Regolamento, Regolamento allegato al presente contratto. 5. 5 In analogia a quanto previsto per l’esercizio delle funzioni di RLS, il Rappresentante di ciascuna organizzazione sindacale facente parte del predetto Organismo organismo Paritetico aziendale non dovrebbe assolvere, contemporaneamente, il ruolo di RSPP o di ASPP all’interno della Società.

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