Organizzazione e condizioni di lavoro Clausole campione

Organizzazione e condizioni di lavoro. Le parti, in coerenza con la condivisa ricerca di una sempre maggiore efficienza/flessibiltà ed efficacia produttiva associata al costante miglioramento delle condizioni di lavoro e della professionalità dei dipendenti, anche alla luce della introduzione nel Gruppo dei sistemi di produzione denominati Electrolux Manufacturing System (EMS) e Electrolux Production System (EPS) che a questi principi si ispirano, concordano, al fine di accrescere il livello di conoscenza delle tematiche in oggetto e quindi migliorare gli standard esistenti nonchè l’efficacia del confronto, quanto segue: a) entro il mese di dicembre 2007, nell’ambito di ogni unità produttiva del Gruppo sarà completato e presentato alla r.s.u. e alle OO.SS.LL. provinciali il censimento delle posizioni di lavoro qualificabili come “ripetitive”, secondo la terminologia tecnica in uso e la loro valutazione con l’indice sintetico OCRA. Detta valutazione, associata agli interventi formativi per i componenti delle commissioni congiunte E.Co.S. e Xx.Xx.Xx. che si rendessero necessari, consentirà l’eventuale attivazione delle azioni a carattere tecnico/organizzativo, ivi incluso l’eventuale ricorso a specifici investimenti, volte al miglioramento delle condizioni di lavoro all’interno degli stabilimenti; b) entro luglio 2008, in coerenza con le iniziative di standardizzazione presenti nell’EMS ed EPS, le postazioni di lavoro presenti sulle linee di assemblaggio saranno dotate di una scheda riportante informazioni sinteticamente descrittive le operazioni contenute nella fase di lavoro nonchè delle eventuali attenzioni operative necessarie sia sotto il profilo della sicurezza, sia sotto quello della qualità del prodotto. Informazioni inerenti i livellamenti, comprensive del tempo di fase e saturazione, relative alle singole operazioni saranno inserite nella scheda o consultabili a livello di linea; c) nell’ambito della riaffermata validità della metrica del lavoro in uso presso il Gruppo, la cui base è costituita dagli accordi vigenti, e al fine di rafforzare il ruolo svolto dalle commissioni tecniche paritetiche così come delineato dal T.U. 21 luglio 1997 attraverso una aggiornata conoscenza di quegli elementi tecnici e organizzativi volti al miglioramento delle condizioni di lavoro e delle ricadute prestative connesse, le parti, a livello locale, potranno attivare sessioni formative, anche con l’eventuale partecipazione attiva di componenti la Commissione Speciale per il Lavoro, rivolte ai componenti de...

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  • Prezzi e condizioni di pagamento (a) Quale controprestazione per la vendita dei Prodotti e/o la prestazione dei Servizi da parte di Signify, il Cliente dovrà pagare tutti i prezzi e le commissioni (i “Prezzi”) disposti dall’Accordo e dalla presente Sezione 2. I Prezzi sono denominati in Euro e, fatto salvo qualsiasi diverso accordo, sono prezzi Xxxxxx Xxxxxxxx, con consegna presso la sede di Signify (secondo INCOTERMS, ultima versione). Fatto salvo quando diversamente disposto dagli INCOTERMS applicabili, i Xxxxxx non includono qualsivoglia tassa, diritto o altro contributo governativo, applicati ora o in futuro, compresa l’IVA o altre analoghe tasse imposte da qualsiasi governo; Signify può aggiungere queste voci al Prezzo o fatturarle separatamente e il Cliente rimborserà la stessa Signify prontamente, a fronte della sua prima richiesta. (b) Subordinatamente a una notifica inviata al Cliente, Signify si riserva il diritto di adeguare i Prezzi dei Prodotti e/o Servizi non ancora consegnati o prestati, in modo da riflettere le variazioni dei singoli costi maggiori del cinque percento (5%), comprese le fluttuazioni dei tassi di cambio delle valute estere, i costi delle materie prime e gli altri costi di fabbricazione e distribuzione, nonché i costi della manodopera, che siano applicati tra la data dell’Accordo e la consegna dei Prodotti e/o la prestazione dei Servizi. Inoltre, se un Accordo ha una vigenza superiore ai dodici (12) mesi, Signify può adeguare i Prezzi a ciascun 1° aprile: (i) in base alla variazione dell’indice di inflazione di più recente pubblicazione, rispetto ai dodici (12) mesi precedenti; e (ii) a riflettere le variazioni del tasso di cambio estero tra il Dollaro USA e l’Euro e/o tra il Renminbi Cinese e l’Euro, pari a più del 5% dalla data di un’Offerta. (c) Qualsiasi cancellazione, ritardo o altra modifica da parte del Cliente di un ordine d’acquisto precedentemente accettato da Signify richiederà la preventiva approvazione di quest'ultima e tale approvazione sarà concessa senza pregiudizio a qualsiasi diritto o rimedio a cui la stessa Signify possa fare ricorso ai sensi dell‘Accordo o in forza della legge. Qualora, su richiesta del Cliente, Signify acconsenta a una qualsiasi di tali modifiche dell’ordine d’acquisto o alla modifica di un Accordo, comprese la cancellazione (parziale), il ritardo o la sospensione, l’aggiunta, l’omissione, la variazione, la sostituzione o la modifica del progetto, della qualità, dello standard, della quantità, del luogo di fabbricazione o della prestazione (inclusi la sequenza, le quantità o la tempistica) dei Prodotti e/o dei Servizi (ciascuna denominata “Variazione”), ovvero qualora sia richiesta una Variazione a causa di: (i) modifiche delle leggi, delle normative o degli standard industriali applicabili; (ii) situazioni di emergenza; (iii) informazioni errate o incomplete fornite dal Cliente; ovvero (iv) mancato assolvimento da parte del Cliente di uno qualsiasi dei suoi obblighi di cui a un Accordo, lo stesso Cliente dovrà rimborsare prontamente a Signify tutti i costi e le spese sostenute relativamente a tale Variazione, a fronte della sua prima richiesta. (d) Signify può presentare la fattura al Cliente all’atto della spedizione dei Prodotti, oppure quando i Servizi sono stati prestati. Signify può richiedere: (i) che il Cliente paghi in date di pagamento prefissate; (ii) un acconto sul Prezzo (o su parte di esso); e/o (iii) l’emissione di fatture secondo diverse fasi specifiche, periodi di tempo prefissati o stati di avanzamento della prestazione. Il Cliente dovrà effettuare i pagamenti al netto, entro trenta (30) giorni dalla data della fattura, sul conto bancario indicato da Signify. Il Cliente dovrà pagare tutti gli importi dovuti a Signify in toto, senza alcuna compensazione, riconvenzione, detrazione o trattenuta (fiscale). Nonostante quanto sopra esposto, qualsiasi fattura che scada in una data che non sia un giorno lavorativo bancario dovrà essere pagata il giorno lavorativo bancario precedente. (e) Nel caso in cui il Cliente non effettui qualsiasi pagamento dovuto ai sensi di un Accordo alla sua data di scadenza, indipendentemente dal fatto che Signify gli abbia trasmesso un formale sollecito di pagamento oppure no, e oltre a qualsiasi altro diritto e rimedio a disposizione di quest'ultima, nella misura consentita dalla legge applicabile: (i) tutti gli importi dovuti dal Cliente saranno considerati debiti ammessi, da pagarsi e non contestabili; (ii) il Cliente dovrà pagare a Signify l’interesse su tutti gli importi dovuti, dalla data di scadenza fino al ricevimento del totale pagamento, ai sensi dell'Art. 5 del Decreto Legislativo 231/2002, a un tasso pari al tasso ECB ufficiale più il 7%, ovvero nella misura consentita dalla legge applicabile e dovrà pagare a Signify tutti i costi di riscossione del pagamento, compresi gli emolumenti degli avvocati; e (iii) Signify può cancellare qualsiasi credito concesso al Cliente e richiedere, a sua soddisfazione, che quest'ultimo gli fornisca una garanzia (aggiuntiva) o effettui dei pagamenti anticipati o dei depositi, e può applicare termini aggiuntivi di pagamento condizionato o accelerare il programma dei pagamenti per qualsiasi prestazione in sospeso. (f) Signify può compensare e detrarre da qualsiasi importo dovuto da essa (o da una qualsiasi delle sue affiliate) al Cliente, ai sensi di qualunque accordo, qualsiasi somma che lo stesso Cliente le debba versare, ovvero compensare e detrarre qualsiasi acconto o deposito versati dal Cliente. Nel caso in cui Signify compensi degli importi in una valuta diversa, userà un tasso di cambio di uso comune.

  • CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 37 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 37

  • Organizzazione del lavoro 1. Gli specialisti ambulatoriali e gli altri professionisti collaborano nel rispetto delle specifiche competenze ed attività con le altre figure professionali e secondo le esigenze funzionali valutate dall’azienda, alle attività e ai progetti da realizzarsi nelle articolazioni organizzative per l’assistenza primaria, come definite dalla programmazione regionale ed aziendale. Per determinati servizi, l'attività degli specialisti ambulatoriali o degli altri professionisti può essere svolta anche in ore notturne e/o festive. 2. Per ciascun servizio specialistico, di branca o multidisciplinare, al quale sia addetta una pluralità di specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi del presente Accordo, è individuato, tra gli specialisti titolari di incarico in ciascuna branca, in servizio presso l'azienda e previo assenso dell'interessato, un responsabile di branca. 3. Al fine di garantire un adeguato livello di qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate, le aziende devono garantire nei poliambulatori pubblici, i requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi necessari allo svolgimento delle attività, quali ad esempio la presenza di personale tecnico ed infermieristico, le misure idonee alla tutela della salute psico-fisica degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti sul luogo di lavoro, secondo le norme vigenti. I sindacati di cui all’art. 34 comma 13 cooperano con gli organismi competenti per la corretta applicazione della normativa vigente riguardante i problemi della salubrità dei luoghi di lavoro. 4. E' consentito l’accesso negli ambulatori pubblici da parte dell'assistito, senza richiesta del medico curante, alle seguenti specialità: ostetricia e ginecologia, odontoiatra, pediatria (limitatamente agli assistiti che non hanno potuto scegliere il pediatra di libera scelta), oculistica (limitatamente alle prestazioni optometriche), psichiatria, neuropsichiatria infantile e psicologia. Nei casi di urgenza e per le attività consultoriali e quelle di prevenzione legate a progetti obiettivo distrettuali e per quanto previsto al successivo comma 7, l'accesso diretto è consentito anche alle altre branche specialistiche. 5. Ai fini organizzativi l'accesso ai servizi specialistici e delle altre aree professionali avviene con il sistema di prenotazione. 6. E’ demandata alla trattativa regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art.14 del presente Accordo. 7. La prenotazione relativa alle visite successive è effettuata secondo modalità di programmazione predisposte dal sanitario convenzionato e protocolli concordati in sede aziendale. 8. Il numero di prestazioni erogabili per ciascuna ora di attività' è determinato sulla base della tipologia e della complessità della prestazione. 9. Relativamente alle prestazioni erogabili dagli specialisti ambulatoriali per ogni ora di attività, fermo restando che il loro numero e' demandato alla scienza e coscienza dello specialista, esso non puo' di norma essere superiore a quattro.

  • SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA A ciascuno degli elementi qualitativi di tipo “discrezionale” (contraddistinti con la dicitura “ Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), sarà assegnato il punteggio ottenuto moltiplicando il coefficiente, dato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari della Commissione giudicatrice all’offerta in relazione al criterio in esame tenendo conto della “ Tabella coefficienti punteggi discrezionali” sotto riportata e, pertanto, variabile tra 0 e 1, corrispondente al giudizio espresso dalla Commissione, per il rispettivo punteggio parziale massimo disponibile (Colonna “Punti D Max”). Pertanto, a ciascuno degli elementi qualitativi (contraddistinti con la dicitura “Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), ciascun membro della Commissione giudicatrice, esprimerà un giudizio di merito secondo la scala di valori sotto riportata: Coefficiente (Ci) Giudizio espresso dalla commissione 0,00 Inadeguato o Assente 0,25 Parzialmente adeguato 0,50 Poco Adeguato 0,60 Adeguato 0,80 Discreto 1,00 Ottimo A ciascuno degli elementi quantitativi “Q” di tipo “Tabellare” (contraddistinti con la dicitura “Tabellare” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico) sarà attribuito un punteggio secondo le seguenti ripartizioni tabellari: Tabella PT3.2 - Service Level Agreement (SLA) di supporto Vendor per le componenti Storage e Switch

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste nel presente disciplinare. a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

  • Fatturazione e pagamenti Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.