Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza. Il Direttore di cantiere e il coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva, nominato dalla Stazione Appaltante, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigileranno sull’osservanza dei vari piani di sicurezza. L’APPALTATORE sarà obbligato ad osservare e far osservare le misure di tutela e salvaguardia della sicurezza e dell’igiene sul lavoro nel cantiere. L’APPALTATORE sarà tenuto a curare cooperazione e il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’APPALTATORE. In caso d’associazione temporanea o di consorzio d’imprese detto obbligo incomberà all’impresa mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere sarà responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i Piani Operativi di Xxxxxxxxx formeranno parte integrante del Contratto d’Appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’APPALTATORE, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del Contratto.
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Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza. Il Direttore di cantiere e il coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva, nominato dalla Stazione Appaltante, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigileranno sull’osservanza dei vari piani di sicurezza. L’APPALTATORE sarà L’Appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare le misure generali di tutela di cui al D.lgs 81/2008 , come mod. e salvaguardia della int., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti nel D.Lgs 81/2008. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 ed alla migliore letteratura tecnica in materia. L’impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e dell’igiene sul lavoro nel cantierequindi periodicamente, a richiesta del committente o del Coordinatore, l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’APPALTATORE sarà L’Appaltatore è tenuto a curare cooperazione e il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’APPALTATOREdall’Appaltatore. In caso d’associazione di associazione temporanea o di consorzio d’imprese di imprese detto obbligo incomberà incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il Direttore direttore tecnico di cantiere sarà è responsabile del rispetto del Piano piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il Piano I piani di Sicurezza e Coordinamento ed i Piani Operativi di Xxxxxxxxx formeranno sicurezza formano parte integrante del Contratto d’Appaltocontratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’APPALTATOREdell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del Contrattocontratto.
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Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza. Il Direttore di cantiere e il coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva, nominato dalla Stazione Appaltante, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigileranno sull’osservanza dei vari piani di sicurezza. L’APPALTATORE sarà L’appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare le misure generali di tutela di cui al X.Xxx. 81/2008. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del 12 giugno 1989 e salvaguardia della sicurezza 92/57/CEE del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e dell’igiene sul lavoro nel cantierealla migliore letteratura tecnica in materia. L’APPALTATORE sarà L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare cooperazione e il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’APPALTATOREdall’appaltatore. In caso d’associazione di associazione temporanea o di consorzio d’imprese di imprese detto obbligo incomberà incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il Direttore direttore tecnico di cantiere sarà è responsabile del rispetto del Piano piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il Piano piano di Sicurezza sicurezza e Coordinamento di coordinamento o sostitutivo, ed i Piani Operativi il piano operativo di Xxxxxxxxx formeranno sicurezza formano parte integrante del Contratto d’Appaltocontratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’APPALTATOREdell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del Contrattocontratto.
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