INDICE
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INDICE
CAPO I - OGGETTO DELL’APPALTO E SUA REGOLAMENTAZIONE 4
TITOLO I – PARTE GENERALE 4
ART 1. OGGETTO DELL'APPALTO 4
ART 2. XXXXXXX XXXX'XXXXXXX 0
ART 3. DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 6
ART 4. NORME CONTRATTUALI 8
ART 5. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI 10
ART 6. ACCESSO AI LUOGHI CONFINATI (DPR. 177 DEL 14-09-2011) 20
ART 7. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CONTRATTO 21
ART 8. GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA 23
ART 9. REQUISITI DEI FIDEIUSSORI 26
ART 10. CONCORRENTI RIUNITI – GARANZIE E BENEFICI 26
ART 11. INCEDIBILITA’ DEI CREDITI 26
ART 12. DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE 26
ART 13. SUBAPPALTI E COTTIMI 27
ART 14. CRONOPROGRAMMA OPERATIVO/ESECUTIVO DELL’APPALTO 29
ART 15. XXXXXXXX XX XXXXXXXX 00
ART 16. DISPOSIZIONI PER TUTELA AMBIENTALE ED ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 32
ART 17. OBBLIGHI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DELL’APPALTATORE 34
TITOLO II – ESECUZIONE DEI LAVORI 36
ART 18. DIREZIONE LAVORI E ORDINI DI SERVIZIO 36
ART 19. ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI 37
ART 20. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PRIMA DELLA CONSEGNA LAVORI 38
ART 21. INTERVENTI PER RISOLVERE ASPETTI DI DETTAGLIO 40
ART 22. VARIANTI 40
ART 23. SOSPENSIONE DEI LAVORI 40
ART 24. CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI 40
ART 25. CONSEGNA PARZIALE 42
ART 26. TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 42
TITOLO III – CONTABILITA’ DEI LAVORI E COLLAUDO 43
ART 27. ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 43
ART 28. DOCUMENTI CONTABILI 44
ART 29. PAGAMENTI IN ACCONTO 44
ART 30. ULTIMAZIONE DEI LAVORI 45
ART 31. PENALI E SANZIONI 45
ART 32. PROVE DI FUNZIONAMENTO – CONSEGNA PROVVISORIA 47
ART 33. ISTRUZIONE DEL PERSONALE 47
ART 34. CONTO FINALE E COLLAUDO PROVVISORIO 47
ART 35. MANUTENZIONE E CUSTODIA DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO PROVVISORIO 48
ART 36. CONSEGNA DEFINITIVA 48
ART 37. GARANZIA PER DIFFORMITA’ E VIZI FINO AL COLLAUDO DEFINITIVO 49
ART 38. DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE 49
ART 39. TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI 50
ART 40. DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI – LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO 51
ART 41. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE 52
ART 42. VERIFICA DEI CALCOLI STATICI ESECUTIVI 60
ART 43. APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI 60
ART 44. PROPRIETA’ DEGLI OGGETTI TROVATI 62
ART 45. ESECUZIONE D’UFFICIO 62
ART 46. | RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | 62 |
ART 47. | RECESSO | 65 |
ART 48. | REVISIONE PREZZI | 65 |
ART 49. | VARIAZIONI DEI LAVORI E NUOVI PREZZI | 65 |
ART 50. | RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE | 66 |
ART 51. | RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’APPALTATORE | 67 |
ART 52. | ACCORDO XXXXXXX – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE | 67 |
ART 53. | OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI E PRIVATI | 67 |
ART 54. | RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA | 67 |
ART 55. | SPECIFICHE RILIEVO CARTOGRAFICO E ELABORATI ESECUTIVI | 68 |
ART 56. | COMUNICAZIONI DELL’IMPRESA | 68 |
CAPO II – NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 69
ART 57. PRESTAZIONI IN ECONOMIA 69
ART 58. NORME GENERALI PER I LAVORI A MISURA E A CORPO 69
ART 59. MATERIALI A PIE’ D’OPERA 70
ART 60. LAVORI A MISURA 71
ART 61. CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE - PROVE SUI MATERIALI 79
CAPO III – QUALITA’ DEI MATERIALI 81
ART 62. QUALITA’ DEI MATERIALI 81
CAPO IV - NORME PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 131
ART 63. SCAVI 131
ART 64. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 134
ART 65. OPERE MURARIE 134
ART 66. OPERE IN CALCESTRUZZO NORMALE E ARMATO 135
ART 67. PARATIE 142
ART 68. TUBAZIONI E MATERIALE VARIO 143
ART 69. PROVE E COLLAUDI 144
ART 70. RINTERRI 148
CAPO V - NORME IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 150
ART 71. DESCRIZIONE GENERALE 150
ART 72. OSSERVANZA DELLE LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO E CONOSCENZA DELLE NORME DELL'APPALTO 150
ART 73. DESIGNAZIONE DELLE OPERE ELETTRICHE E SPECIALI DA ESEGUIRE E DEFINIZIONI RELATIVE GLI IMPIANTI 152
ART 74. | PRESCRIZIONI RIGUARDANTI I CIRCUITI | 152 |
ART 75. | CAVI ELETTRICI | 161 |
ART 76. | QUADRI ELETTRICI – MOTORI – IMPIANTO TERRA | 163 |
ART 77. | NUMERO MASSIMO DI CAVI UNIPOLARI DA INTRODURRE IN TUBI PROTETTIVI | 165 |
ART 78. | PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI | 168 |
ART 79. | PROTEZIONE DELLE CONDUTTURE ELETTRICHE | 169 |
ART 80. | MATERIALI DI RISPETTO | 170 |
ART 81. MAGGIORAZIONI DIMENSIONALI RISPETTO A VALORI MINIMI CONSENTITI DALLE NORME CEI E DI LEGGE 170
ART 82. | XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX | 000 |
ART 83. | ILLUMINAZIONE ESTERNA | 171 |
ART 84. | TRASFORMATORI E LORO PROTEZIONI | 171 |
ART 85. | STANDARD QUALITATIVO DEI MATERIALI | 171 |
ART 86. | QUALITÀ E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI | 172 |
ART 87. | VERIFICHE E PROVE IN XXXXX X'XXXXX XXXXX XXXXXXXX | 000 |
ART 88. VERIFICA PROVVISORIA, CONSEGNA E NORME PER IL COLLAUDO DEGLI IMPIANTI 173
ART 89. NORME GENERALI COMUNI PER LE VERIFICHE IN CORSO D'OPERA, PER LA VERIFICA PROVVISORIA E PER IL COLLAUDO DEFINITIVO DEGLI IMPIANTI 177
ART 90. GARANZIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 177
ART 91. XXXXXX XXXXXXXXX E DOCUMENTAZIONE 177
CAPO VI - CRONOPROGRAMMA 179
CAPO I - OGGETTO DELL’APPALTO E SUA REGOLAMENTAZIONE
TITOLO I – PARTE GENERALE
ART 1. OGGETTO DELL'APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e i lavori di:
miglioramento dell’efficienza di trattamento dei reflui fognari affluenti all’attuale impianto di fitodepurazione a servizio della frazione Piandrati nel Comune di Dicomano.
L’intervento in esame si inquadra nel progetto di miglioramento della efficienza depurativa dell’impianto mediante l’inserimento di una fase di pretrattamento biologico posta a valle della vasca esistente Imhoff, realizzata mediante biorulli e finalizzata all’abbattimento della frazione organica carboniosa ed al riequilibrio dell’efficacia di trattamento delle successive fasi di fitodepurazione; viene inoltre realizzata una fase di sedimentazione secondaria per la rimozione del fango di spoglio del biofilm.
Il tutto come risulta dagli elaborati del presente progetto.
Tali opere e provviste verranno eseguite secondo le norme indicate nelle condizioni tecniche inserite nel presente Capitolato Speciale e quelle risultanti dall’offerta presentata in sede di gara
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, nell’elenco prezzi, nei disciplinari e negli elaborati grafici e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Per quanto riguarda le specifiche informazioni relative all’oggetto, alla tipologia e alle prestazioni relativi all’appalto, si richiamano in questa sede i fondamentali contenuti di cui al Capo III (Qualità e provenienza dei materiali) e il Capo IV (Norme per l’esecuzione dei lavori).
ART 2. IMPORTO DELL'APPALTO
L’importo complessivo dei lavori compresi nel presente Appalto ammonta presuntivamente a €. 300.552,94 (TrecentomilaCinquecentoCinquantaDue/94) di cui €. 13.626,00 (TredicimilaSeiCentoVentiSei/00) per oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 s.m.i. non soggetti a ribasso d’asta.
Il contratto è stipulato parte a corpo e parte a misura, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs 163 del 12/04/2006, come segue:
lavori | sicurezza | totale | |
a Corpo | € 36.050,00 | € 36.050,00 | |
a Misura | € 250.876,94 | € 13.626,00 | € 264.502,94 |
SOMMANO | € 286.926,94 | € 13.626,00 | € 300.552,94 |
Si riportano di seguito i prezzi a corpo con la percentuale di incidenza sul totale:
Montaggio Biodisco | € 3.000,00 | 8,32% |
Spostamento materiale letti percolatori | € 5.000,00 | 13,87% |
Palancolato | € 6.000,00 | 16,64% |
Copertura vetroresina | € 7.000,00 | 19,42% |
Quadro elettrico Q2 | € 2.500,00 | 6,93% |
Quadro elettrico Q3 | € 2.500,00 | 6,93% |
Quadro elettrico Q4 | € 4.500,00 | 12,48% |
Pulsante emergenza QE | € 450,00 | 1,25% |
sostegno quadro elettrico Q2 | € 850,00 | 2,36% |
attacco autospurgo | € 850,00 | 2,36% |
collegamenti idraulici | € 3.400,00 | 9,43% |
Totale Prezzi a corpo | € 36.050,00 | 100,00% |
Distribuzione degli importi
Con riferimento all’importo di cui al precedente punto, la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare, risulta riassunta nel seguente prospetto:
INDICAZIONI DELLE CATEGORIE DEI LAVORI IMPORTI
Economie e noli | € 18.808,56 |
Scavi e rinterri | € 35.823,30 |
opere civili | € 96.571,59 |
opere strutturali speciali | € 28.680,00 |
opere elettromeccaniche | € 39.122,95 |
Opere idrauliche | € 63.498,34 |
Sistemazione esterne | € 4.422,20 |
TOTALE lavori | € 286.926,94 |
L’incidenza percentuale media della manodopera calcolata sul totale delle opere appaltabili risulta essere del 33%.
Si precisa che gli oneri della sicurezza sono contabilizzati a misura con i prezzi previsti dal computo degli oneri della sicurezza allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Gli importi di cui sopra sono presi a base per la verifica dell’incidenza delle eventuali variazioni ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs 163/2006. Essi potranno variare tanto per eccesso quanto per difetto, ove ammissibile ed entro i limiti di Legge, a causa di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni.
Publiacqua s.p.a. si riserva perciò l’insindacabile facoltà di introdurre nelle opere,
all’atto esecutivo, quelle varianti che riterrà necessarie, nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che l’Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal presente Capitolato e nei limiti della normativa vigente.
ART 3. DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
Le nuove opere in progetto comprendono la realizzazione di:
1. n.1 pozzetto semi-interrato ripartitore portate in uscita dalla vasca Imhoff: trattasi di manufatto di dimensioni 3.50x1.50 mt (in pianta) x 2.80 metri di altezza totale con copertura in grigliato in vetroresina tamponato (profondità scavo 2.25 mt);
2. n.1 vasca semi-interrata e coperta di trattamento biologico mediante culture adese su bio-rulli: sono vasche rettangolari di ingombro 9.20x4.80 metri e altezza 2.30 metri con copertura in vetroresina colorata del tipo a botte e sporgenti fuori terra circa 0.70 metri (profondità scavo circa 1.80 mt);
3. n.1 pozzetto semi-interrato ripartitore portate in uscita dal Contattore biologico rotante: trattasi di manufatto di dimensioni 2.50x2.50 (in pianta) x 2.70 mt di altezza totale (profondità scavo
2.45 mt) con copertura in grigliato in vetroresina tamponato;
4. n.3 vasche semi-interrate di sedimentazione e raccolta fanghi biologici; sono n°3 vasche a base quadrata con fondo a tramoggia di dimensioni 5.00x5.00 sporgenti fuori terra di circa
1.40 metri (profondità scavo 3.10 mt);
5. collegamenti idrici interrati ad una profondità di 1,5 mt ;
6. collegamenti elettrici interrati ad una profondità di 1,00 mt;
7. modifica di un breve tratto di stradello sterrato interno all’impianto.
a. CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
Ai sensi dell’art. 61 del DPR n.207/2010 i lavori costituenti l’opera sono classificati nella categoria prevalente:
categoria prevalente:
OS 22: IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete. | OS22 | Euro 214.367,60 | di cui euro 10.180,20 per gli oneri della sicurezza |
mentre le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, e rispondenti all’art. 107 e 108 del DPR n.207/2010 sono qui sotto indicate.
OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, | di cui euro 1.988,26 per gli oneri della sicurezza | ||
TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E | |||
TELEVISIVI. | |||
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la | |||
ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi | OS30 | Euro 41.867,43 | |
nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di | |||
ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, | |||
da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie | |||
generali che siano stati già realizzati | |||
o siano in corso di costruzione. |
OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI. | di cui euro 1.457,54 per gli oneri della sicurezza | ||
Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i | |||
carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a | |||
reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai | |||
terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità | |||
tali da rendere stabili l'imposta dei manufatti e da | |||
prevenire dissesti geologici, di opere per rendere | |||
antisismiche le strutture esistenti e funzionanti nonché | |||
l'esecuzione di indagini geognostiche. | |||
Comprende in via esemplificativa, l'esecuzione di pali | |||
di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per | OS21 | Euro 30.691,91 | |
ripristinare la funzionalità statica delle strutture, | |||
l'esecuzione di indagini ed esplorazioni del sottosuolo | |||
con mezzi speciali, compreso il prelievo dei campioni | |||
da analizzare in laboratorio per le relazioni | |||
geotecniche, nonché l'esecuzione di prove di carico, di | |||
pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di | |||
lavorazioni speciali per il prosciugamento, | |||
l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni. |
ART 4. NORME CONTRATTUALI
Per tutto quanto non stabilito nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, saranno applicabili e si riterranno parte integrante e sostanziale del contratto, in quanto direttamente applicabili, le seguenti norme, anche se non materialmente allegate, che l'Appaltatore dichiara di conoscere:
1) D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006;
2) D.P.R. n.207 del 5 ottobre 2010;
3) Art. 1362 e 1369 del codice civile;
4) D.M. n. 145/2000 per le parti non abrogate;
5) D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;
6) I regolamenti comunali di apertura cavi stradali vigenti all'atto dell'esecuzione dei lavori;
7) Legge 19 marzo 1990 n. 55 recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e successive modificazioni;
8) D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in Materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
9) R.D. 18.11.1923, n. 2440 - Norme sull'Amministrazione del patrimonio e sulla Contabilità generale e dello Stato;
10) Regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato, approvato con X.X. 00.0.0000, n. 827 e successive modificazioni;
11) D.M. 14 Gennaio 2008 – “nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”;
12) Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2 Febbraio 2009 n. 617 C.S.LL.PP. – “Nuova Circolare delle Norme Tecniche per le Costruzioni”;
13) Legge 5 Novembre 1971 n.1086 – “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”;
14) Legge 2 Febbraio 1974 n.64 – “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”;
15) D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
16) D.P.R. n. 547 del 27 Aprile 1955 recante le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ed aggiornamenti successivi.
17) Legge n. 186 del 01 Marzo 1968 recante le disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici ed aggiornamenti successivi.
18) Legge n. 46 del 05 Marzo 1990 recante le norme per la sicurezza degli impianti così come modificata dal DM 37/08.
19) D.P.R. n 447 del 06 Dicembre 1991 recante il regolamento di attuazione della legge 05 Marzo 1990 n.46 in materia di sicurezza degli impianti.
20) Le Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) tra le quali citiamo:
• NORMA CEI 11-1 (Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Norme Generali)
• NORMA CEI 11-8 (Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Impianti di Terra)
• NORMA CEI 11-17 (Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in Cavo)
• NORMA CEI 17-5 (Interruttori automatici)
• NORMA CEI 17-13 (Quadri B.T.)
• NORMA CEI 23-51 (Quadri per uso civile o assimilabile)
• NORMA CEI 20-19 (Cavi isolati con gomma)
• NORMA CEI 20-20 (Cavi isolati con PVC)
• NORMA CEI 20-22 (Cavi non propaganti l'incendio)
• NORMA CEI 20-38 (Cavi isolati con gomma non propaganti l'incendio ed a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi)
• NORMA CEI 23-3 (Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti)
• NORMA CEI 23-8 (Tubi protettivi rigidi in PVC e loro accessori)
• NORMA CEI 23-14 (Tubi protettivi flessibili in PVC e loro accessori)
• NORMA CEI 23-18 (Interruttori differenziali per usi domestici e similari)
• NORMA CEI 23-19 (Canali portacavi in materiale plastico ad uso battiscopa)
• NORMA CEI 23-25 (Tubi per installazioni elettriche)
• NORMA CEI 23-31 (Sistemi di canali metallici e loro accessori)
• NORMA CEI 23-32 (Sistemi di canali in materiale plastico isolante e loro accessori)
• NORMA CEI 31-30 (Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione)
• NORMA CEI 31-33 (Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione)
• NORMA CEI 64-2 (Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione, per quanto ancora applicabile)
• NORMA CEI 64-8 (Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione)
• NORMA CEI 64-8/7 (Ambienti ed applicazioni particolari)
• NORMA CEI 64-12 (Guida per l’esecuzione degli impianti di terra negli edifici ad uso residenziale e terziario)
• NORMA CEI 70-1 (Gradi di protezione degli involucri)
• NORMA CEI 81-1/4 (Protezione di strutture contro i fulmini)
• NORMA UNI 9490 (Impianti automatici antincendio, limitatamente alla stazione di pompaggio)
• NORMA UNI 9795 (Sistemi fissi automatici per rivelazione e segnalazione incendio)
L'Appaltatore è tenuto, inoltre, all'osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme, ecc., vigenti in materia di pubblici appalti anche se non elencati.
L’Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell’impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle U.S.L., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..
Parimenti dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali e della Pubblica Sicurezza. Resta contrattualmente convenuto che anche se l'osservanza di tali norme e disposizioni comportasse gravami e limitazioni dei lavori, ciò non costituirà alcun diritto contro la Stazione Appaltante essendosi di ciò tenuto conto nella formazione dei prezzi unitari della tariffa allegata al presente Capitolato, nonché considerata dall'Appaltatore nella formulazione dell'offerta.
Per l’installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione degli impianti di cui al DM 37/08 e successive modifiche l’appaltatore, l’impresa associata o il subappaltatore devono possedere la prescritta abilitazione.
In ogni caso le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.
Esse sono tenute alla presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti, così come prescritto dal DM 37/08 e successive modifiche.
ART 5. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’esecutore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione di tutte le norme che regolano il presente Appalto.
L’esecutore dà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
L’esecutore dichiara altresì di essersi recato sul luogo dove devono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato i conseguenti oneri con riferimento all’andamento e al
costo dei lavori e pertanto:
- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità;
- di aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull’esecuzione dell’opera;
- di aver accertato le condizioni di viabilità, di accesso, d’impianto del cantiere, dell’esistenza di discariche autorizzate e le condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l’opera;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto.
L’APPALTATORE assumerà la completa responsabilità, ad ogni effetto di legge civile e penale, dell’esecuzione delle opere affidate, dei mezzi ed attrezzi all’uopo apprestati sia direttamente, sia indirettamente, riconoscendo esplicitamente idonee, le prescrizioni contenute nel presente Capitolato per l’esatto adempimento delle condizioni di Contratto e della perfetta esecuzione delle opere affidategli.
L’APPALTATORE è tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti e s’impegnerà a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti, tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, l’APPALTATORE s’impegnerà al rispetto integrale del Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al presente Capitolato.
L’APPALTATORE dovrà trasmettere in copia, per conoscenza alla Stazione Appaltante, le eventuali denunce d’infortunio effettuate durante il periodo d’esecuzione dei lavori appaltati. In caso d’inosservanza di tale obbligo, la Stazione Appaltante applicherà una penale di € 250 (euro duecentocinquanta/00) per ogni omessa trasmissione di denuncia.
L'assunzione dell'Appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'APPALTATORE la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere sottosuolo quali scavi, condotte, ecc., la possibilità, di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori e delle prove della condotta, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall' Appaltante.
Grava sull’APPALTATORE l’onere della individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio (qualora occorra) anche mediante l’esecuzione di saggi prima dell’esecuzione degli scavi. L’Appaltatore tramite il direttore di cantiere sotto la propria responsabilità, accerterà presso gli Enti interessati (ENEL, TELECOM, AZIENDA del GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA, ecc.) la posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantità necessaria) individuerà e traccerà l’esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi durante l’esecuzione dei lavori.
NORME GENERALI DI SICUREZZA SUI LAVORI IN CANTIERE
Definizioni.
I ruoli, le responsabilità ed i comportamenti in materia di sicurezza in cantiere sono definiti e disciplinati dal presente Contratto, nel rispetto delle norme inderogabili di legge.
Ai fini della presente sezione, si intendono per:
Cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato “cantiere”: qualunque luogo in cui si effettuano i lavori edili e di ingegneria civili rientranti nell’elenco di cui all’Allegato X D.Lgs.
n. 81/08, ivi compresi i luoghi interni ove sono ospitati i mezzi, le attrezzature, i materiali, le costruzioni provvisorie e tutto quanto è necessario per l’esecuzione dei lavori;
Committente/Appaltante, di seguito denominato “COMMITTENTE”: PUBLIACQUA S.P.A.
Responsabile dei Lavori, di seguito denominato anche “RL”: soggetto designato dalla Stazione Appaltante per l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 90 del D.Lgs. 81/08;
Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato “Coordinatore per la progettazione” o “CSP”: soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante o dal Responsabile dei Lavori, dell’esecuzione dei compiti previsti dall’art. 91 del D.Lgs. n. 81/08;
Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato “Coordinatore per l’esecuzione” o “CSE”: soggetto, diverso dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, incaricato dalla Stazione Appaltante o dal Responsabile dei Lavori, dell’esecuzione dei compiti previsti dall’art. 92 del D.Lgs. n. 81/08;
Appaltatore/Affidatario, di seguito denominato “APPALTATORE”: l’impresa assuntrice dei lavori con la quale viene stipulato il Contratto;
Sub-Appaltatore/sub-Affidatario, di seguito denominato “sub-Appaltatore”: l’impresa assuntrice, anche parzialmente, dei lavori di appalto per conto dell’APPALTATORE;
Direttore Tecnico di Cantiere, di seguito denominato anche “DTC”: Il tecnico rappresentante dell’APPALTATORE, per le problematiche relative alla sicurezza sul lavoro, nei confronti della Stazione Appaltante, avente di regola la qualifica di dirigente prevenzionistico;
Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione;
Piano di sicurezza e coordinamento, di seguito denominato anche “PSC”: il documento di valutazione dei rischi di cantiere redatto dal Coordinatore per la progettazione, ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. n. 81/08;
Piano operativo di sicurezza, di seguito denominato anche “POS”: Il documento di valutazione dei rischi redatto a cura del datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, secondo i contenuti minimi di cui all’Allegato XV del suddetto decreto, in riferimento al singolo cantiere interessato.
Piano di Sicurezza Sostitutivo dei Piano di Sicurezza e Coordinamento, di seguito denominato anche “PSS”: il documento di valutazione dei rischi redatto secondo i contenuti minimi di cui all’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 a cura del datore di lavoro dell’APPALTATORE, quando non sia prevista la redazione del PSC a cura della Stazione Appaltante ai sensi degli articoli 90 e 91 del D.Lgs. 81/08.
Disciplina applicabile.
Le attività che si svolgono contemporaneamente nel cantiere e/o in Stabilimenti della Stazione Appaltante sono disciplinate, ai fini della sicurezza e dell’igiene del lavoro, ai sensi
del Titolo IV del D.Lgs. 81/08.
La Stazione Appaltante applica nell’area di “cantiere” la disciplina prevista dal D.Lgs.
n. 81/08 per quanto attiene i cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’Allegato X del D.Lgs. 81/08.
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più Imprese, anche non contemporanea, il COMMITTENTE, o il Responsabile dei Lavori, designa il CSP e fa predisporre il Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC.
La Stazione Appaltante o il Responsabile dei Lavori designa il CSE prima dell’affidamento materiale dei lavori, ovvero anche nel caso in cui, dopo l’affidamento a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o parte di essi sia affidata a una o più imprese.
Il sub-Appaltatore che interviene nell’area dl cantiere, prima dell’inizio dei lavori, deve comprovare:
• di aver ricevuto il Piano di sicurezza e coordinamento;
• di avere trasmesso al Coordinatore per l’esecuzione il proprio POS;
• di possedere l’idoneità tecnico professionale secondo i criteri di cui all’Allegato XVII del D.Lgs. 81/08.
Responsabile dei Lavori.
La Stazione Appaltante, al fine di adempiere agli obblighi di legge, procede alla designazione del Responsabile dei Lavori ai sensi dell’art. 89, comma 1, lettera c) del D.Lgs.
n. 81/08 e per l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 90 del medesimo Decreto Legislativo.
Direttore Tecnico di Cantiere.
L’APPALTATORE designa, nell’ambito della propria organizzazione di lavoro, una persona che assume la qualifica di Direttore Tecnico di Cantiere (DTC).
Il Direttore Tecnico di cantiere deve essere una persona esperta e professionalmente qualificata nel campo della sicurezza ed igiene del lavoro, ed è personalmente responsabile dell’organizzazione di lavoro dell’APPALTATORE, e della sicurezza del personale e delle maestranze impiegate nel cantiere dall’APPALTATORE. Tutte le comunicazioni e le disposizioni, verbali o scritte, a lui rivolte a fini di sicurezza sul lavoro, si intendono date all’APPALTATORE.
Il DTC deve assicurare un’adeguata e continuativa presenza nel cantiere.
Organizzazione del Cantiere
L’APPALTATORE deve eseguire i lavori con personale e maestranze idonei, di comprovata capacità tecnica e quantitativamente adeguati all’esecuzione dei lavori, anche nel rispetto dei tempi di esecuzione concordati.
L’APPALTATORE ha l’obbligo di provvedere, a proprie spese, all’approvvigionamento e alla distribuzione di elettricità, acqua e di ogni altro servizio essenziale necessari e/o funzionali per la conduzione del cantiere.
L’APPALTATORE non può consentire visite di estranei al cantiere e alle relative installazioni, senza la preventiva autorizzazione scritta del Coordinatore per l‘Esecuzione.
Obblighi della Stazione Appaltante.
In materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, la Stazione Appaltante si impegna a dar seguito agli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di prevenzione Infortuni e di igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08.
Per le attività affidate all’APPALTATORE, la Stazione Appaltante assume il ruolo di
Committente dei lavori e provvede alla designazione del Responsabile dei Lavori al quale è tenuto a conferire specifico incarico per l’adempimento degli obblighi previsti dal citato decreto legislativo. Gli oneri per le prestazioni professionali del Responsabile dei Lavori sono a carico della Stazione Appaltante.
In relazione allo svolgimento del suo ruolo funzionale, l’APPALTATORE deve consentire al Responsabile dei Lavori di poter accedere tempestivamente alle informazioni, anche documentali, necessarie per lo svolgimento dei compiti assegnatigli dalla Stazione Appaltante.
A tal fine l’APPALTATORE si impegna a fornire allo stesso ogni necessaria assistenza e collaborazione.
La Stazione Appaltante o il Responsabile dei Lavori, provvede alla designazione del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP), incaricato della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché alla designazione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) prima dell’affidamento materiale dei Lavori.
L’APPALTATORE si impegna a fornire al CSE ogni necessaria assistenza e collaborazione. Gli oneri per le prestazioni professionali di entrambe le suddette figure professionali CSP e CSE sono a carico della Stazione Appaltante.
Obblighi dell’APPALTATORE Generalità.
I lavori appaltati devono svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia dì prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.
L’APPALTATORE ha l’obbligo, per tutta la vigenza del presente contratto, e in relazione all’esecuzione dei lavori, di osservare tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 81/08 e della vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro in quanto applicabile, di conformarsi ed attuare altresì le prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, e di adeguarsi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per la Esecuzione, ai fini della sicurezza.
Nell’area di cantiere l’APPALTATORE, nell’esecuzione delle attività di lavoro, assume nei confronti dei propri dipendenti la qualifica di “datore di lavoro” prevenzionistico e deve, pertanto, ottemperare a tutte le norme poste a carico dei datori di lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.
L’APPALTATORE ha l’obbligo di conoscere ed applicare tutta la normativa vigente e di sopravvenuta emanazione, in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro; dichiara inoltre di essere a conoscenza della responsabilità che le leggi demandano ai datori di lavoro, al dirigenti ed ai preposti in materia. In particolare l’APPALTATORE ha l’obbligo di attuare le misure di sicurezza dettate a tutela dell’integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori, e di rendere edotti gli stessi dei rischi specifici cui sono esposti, di disporre e di esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza vigenti, nonché le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi, e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione. Egli ha inoltre l’obbligo di aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; di tenere conto, nell’affidare i compiti ai lavoratori, delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi
di protezione individuale; di prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.
Sono in ogni caso di competenza e responsabilità dell’APPALTATORE gli obblighi connessi alla direzione e alla vigilanza del personale dipendente, al controllo e alla verifica dei mezzi d’opera, degli apprestamenti, delle attrezzature, delle infrastrutture, delle opere provvisionali, dei mezzi e servizi di protezione collettiva, dei DPI atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere I lavoratori dal rischio di infortuni, e a tutelare la loro salute. L’APPALTATORE deve far uso di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, opere provvisionali, mezzi e servizi di protezione collettiva, DPI conformi alle disposizioni di legge, accertandosi preventivamente della loro efficienza strutturale, della conformità alla legislazione prevenzionistica, e provvedere a sottoporli a regolare manutenzione in conformità alle indicazioni del fabbricante.
In caso di noleggio “a freddo” e/o di concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti, questi devono essere rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, e corredate altresì delle istruzioni d’uso fornite dal fabbricante. Qualora dette macchine, attrezzature di lavoro e impianti siano assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria, il noleggiante deve farle accompagnare, a fini di verifica e riscontro, dalle certificazioni e/o dagli altri documenti previsti dalla legge.
L’APPALTATORE assume altresì l’impegno di osservare e far osservare le norme in materia di esposizione al rumore, ponendo in atto le misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili, allo scopo di ridurre al minimo gli effetti dannosi derivanti dall’esposizione al rumore, e di verificare direttamente che il proprio personale ed eventuali suoi subappaltatori parimenti le osservino. Ai fini del rispetto degli obblighi legati alla valutazione del rischio, alla scelta/adozione delle misure di prevenzione e protezione, e al coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui risulterebbero esposti I dipendenti, eventuali lavorazioni di particolare rumorosità dovranno essere oggetto di reciproca tempestiva segnalazione.
Obblighi di comunicazione.
L’APPALTATORE e i suoi sub-Appaltatori hanno l’obbligo di trasmettere in copia, per conoscenza alla Stazione Appaltante, le denunce di infortunio o di malattia professionale effettuate durante il periodo di esecuzione dei lavori in cantiere entro 3 (tre) giorni dalla data di effettuazione della denuncia, e a tenersi a sua disposizione per eventuali rilievi sulle cause e circostanze che li hanno determinati.
L’APPALTATORE e i suoi sub-Appaltatori sono, inoltre, tenuti a fornire per Iscritto alla Stazione Appaltante e al CSE, su richiesta di questi, informazioni sulle dinamiche del cantiere rilevanti ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori, e a comunicare immediatamente per iscritto alla Stazione Appaltante e al CSE tutte le situazioni sopravvenute nell’esecuzione dei lavori che dovessero comportare l’insorgere di rischi per la sicurezza dei lavoratori ulteriori a quelli già previsti nei Piani di sicurezza.
Altri obblighi e disposizioni
L’APPALTATORE ha l’obbligo di mantenere la disciplina nel cantiere, e di mantenere l’area in cui si svolgono i lavori in condizioni idonee ad evitare il prodursi di qualsiasi situazione di pericolo.
Egli deve far osservare al proprio personale la disciplina di cantiere, prevista nel PSC, e verificare direttamente che tutti i sub-Appaltatori agiscano nello stesso modo.
In particolare, prima dell’inizio dei lavori in cantiere, l’APPALTATORE dovrà trasmettere al COMMITTENTE:
a) eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
b) Il Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto secondo i contenuti minimi di cui all’Allegato XV del D.Lgs. 81/08, quando il PSC non sia previsto ai sensi degli articoli 90 e 91 del D.Lgs. 81/08;
c) il proprio Piano Operativo di Sicurezza, aderente al contenuti prescritti nell’allegato XV del D,Lgs. 81/08, e sottoporlo al Coordinatore per l’Esecuzione, per la valutazione di idoneità e di coerenza con il Piano di Sicurezza e Coordinamento, con obbligo di procedere alle eventuali necessarie modifiche e integrazioni;
d) la comunicazione con il nominativo del proprio Direttore Tecnico di Cantiere;
e) nominativo del preposto o preposti relativi alle squadre operative come prescritto da D.Lgs 81/2008.
In caso di grave o reiterata inosservanza alle disposizioni di legge o del presente contratto, l’APPALTATORE deve allontanare dall’area di cantiere il personale interessato da lui dipendente. L’inosservanza di quanto precede costituisce ragione di risoluzione ipso iure del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod. civ.
Al verificarsi di gravi situazioni di emergenza, disposizioni di immediata attuazione, rivolte a garantire la massima sicurezza alle persone e la salvaguardia del Sito, queste verranno immediatamente segnalate al CSE e ai responsabili dell’APPALTATORE e dei suoi sub-Appaltatori.
Poteri di ispezione e controllo del COMMITTENTE e degli organi di vigilanza.
Xxxxx restando gli obblighi posti a carico di ogni soggetto dalla legislazione in materia di prevenzione degli Infortuni e di igiene del lavoro, la Stazione Appaltante ha in ogni momento la facoltà di effettuare, tramite l’ufficio Direzione Lavori, accertamenti e controlli in ordine al rispetto delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro e più in generale di tutti gli obblighi contemplati nel presente Contratto, e può, altresì, richiedere in ogni momento all’APPALTATORE e ai suoi subappaltatori tutte le informazioni necessarie al riguardo. L’APPALTATORE è tenuto a consentire i suddetti accertamenti e controlli, nonché gli eventuali controlli in ordine all’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente. Tali soggetti, a semplice richiesta della Stazione Appaltante dovranno essere in grado, in ogni momento, di dimostrare per via documentale di avere provveduto agli obblighi di cui sopra.
Su richiesta degli organi di vigilanza, l’APPALTATORE è tenuto a fornire informazioni sull’organizzazione del lavoro e sulle misure di sicurezza, igiene del lavoro, prevenzione e protezione concernenti la propria organizzazione di lavoro, adottate presso il cantiere.
E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere, tramite l’ufficio Direzione Lavori, alla verifica della regolarità contributiva e previdenziale dell’APPALTATORE e dei suoi subappaltatori presso gli Enti preposti, prevedendo, in caso di accertamento negativo, ritenute cautelative sui mandati di pagamento.
La Stazione Appaltante, tramite l’ufficio Direzione Lavori, ha facoltà di presenziare agli incontri formativi ed informativi svolti dagli esecutori in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro.
Qualora si accerti la mancata attuazione di norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza previste dal presente contratto, la
Stazione Appaltante, previa contestazione scritta all’APPALTATORE e ai suoi subAppaltatori, avrà diritto: 1) all’allontanamento dal posto di lavoro dei dipendenti responsabili delle infrazioni; 2) alla sospensione delle fasi lavorative nelle quali è stata riscontrata l’inadempienza; 3) alla risoluzione ipso iure del contratto ai sensi e per gli effetti dl cui all’art. 1456 cod. civ. E’ fatto salvo in ogni caso Il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento degli eventuali danni.
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
L’APPALTATORE e i suoi sub Appaltatori saranno obbligati ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni, il Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza e messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.
Entro 30 giorni dall’aggiudicazione e in ogni caso prima della consegna dei lavori, è fatto obbligo all’APPALTATORE e i suoi sub Appaltatori di redigere e trasmettere al Responsabile dei lavori e, al Coordinatore per la Sicurezza in Fase d’Esecuzione, in funzione delle caratteristiche dello specifico appalto indicate in sede di gara dalla Stazione Appaltante, il Piano Operativo di Sicurezza, elaborato ai sensi della normativa in vigore.
Nel POS ciascuna Impresa dovrà indicare le proprie scelte autonome e relative responsabilità in tema di sicurezza sul lavoro, quali Il modello d’organizzazione del sistema di prevenzione, i procedimenti esecutivi che s’intendono porre in essere per dare attuazione alle misure di prevenzione prescritte dalla Stazione Appaltante .Il Piano Operativo di Sicurezza sarà redatto secondo i contenuti minimi di cui al già citato Allegato XV del D.Lgs. 81/08, e dovrà essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
La mancata presentazione del Piano Operativo di Sicurezza da parte dell’Impresa sarà considerata inadempienza contrattuale.
Il CSE, acquisito il POS di competenza di ciascuna Impresa, ove ne ravvisi evidenti limitazioni o carenze, dovrà richiederne l’immediato adeguamento dandone segnalazione al Responsabile dei Lavori, ferme restando le responsabilità specifiche dell’Impresa stessa.
Il Piano di sicurezza redatto dall’APPALTATORE dovrà indicare anche le eventuali lavorazioni da eseguire In subappalto.
Il Piano dovrà in ogni modo essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, di nuove circostanze intervenute nel corso dell’Appalto, nonché ogni qualvolta l’APPALTATORE intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed alle attrezzature da impiegare.
Il piano dovrà essere sottoscritto dal Datore di Lavoro dell’impresa e dal Direttore del Cantiere, gli stessi dovranno sottoscrivere anche i POS dei sub-appaltatori prima della trasmissione dello stesso al CSE, per ottemperare a quanto richiesto dal comma 3 dell’art. 97 del D.Lgs. 81/08;tutto questo in quanto il Datore di Lavoro dell’impresa e dal Direttore del Cantiere ne assumeranno la responsabilità dell’attuazione in sede di esecuzione dell’Appalto.
In caso di grave Inadempienza nell’attuazione delle norme di cui sopra, la Stazione Appaltante avrà facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale.
OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
Il Direttore di cantiere e il coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva, nominato dalla Stazione Appaltante, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigileranno sull’osservanza dei vari piani di sicurezza.
L’APPALTATORE sarà obbligato ad osservare e far osservare le misure di tutela e salvaguardia della sicurezza e dell’igiene sul lavoro nel cantiere.
L’APPALTATORE sarà tenuto a curare cooperazione e il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’APPALTATORE.
In caso d’associazione temporanea o di consorzio d’imprese detto obbligo incomberà all’impresa mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere sarà responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i Piani Operativi di Xxxxxxxxx formeranno parte integrante del Contratto d’Appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’APPALTATORE, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del Contratto.
MODIFICA O INTEGRAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
L’APPALTATORE potrà presentare al Coordinatore per la Sicurezza in Fase d’Esecuzione una o più proposte di modificazione o d’integrazione al Piano di Sicurezza di Coordinamento, nei seguenti casi:
• per adeguarne i contenuti a successive modificazioni intervenute nella propria organizzazione e/o proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche In seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei Rappresentanti per la Sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
• per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
Si precisa che le eventuali integrazioni non possono giustificare, comunque, modifiche o adeguamento dei prezzi di contratto.
DIRETTORE DI CANTIERE
Prima dell’inizio dei lavori l’APPALTATORE dovrà nominare e comunicare per iscritto, alla Stazione Appaltante e al CSE il nominativo ed il recapito del tecnico qualificato responsabile della conduzione tecnica del lavori e della disciplina del personale addetto (Direttore di Cantiere).
A sua volta il Direttore di Cantiere dovrà comunicare per iscritto, alla Stazione Appaltante e al CSE, l’accettazione dell’incarico conferitogli dall’APPALTATORE, specificando:
• di essere a conoscenza di tutti i propri obblighi derivanti dal presente Capitolato, con particolare riguardo a quelli di cui al presente articolo e all’articolo precedente;
• di essere a conoscenza delle norme, regolamenti e disposizioni regolanti il Contratto, nonché delle condizioni di fatto del luogo in cui si svolgeranno i lavori.
• che l’organizzazione dei cantiere è idonea ad assicurare il rispetto dei precetti stabiliti a tutela della sicurezza e dell’igiene del lavoro, dell’ambiente e dell’incolumità delle persone e ciò, con particolare riguardo alla disponibilità e adeguatezza degli impianti, dei macchinari, degli strumenti in genere, delle attrezzature per le opere provvisionali, dei mezzi collettivi e personali di protezione, delle tecnologie da impiegare;
• che il personale impiegato in cantiere è adeguatamente informato e formato.
Ferme restando le specifiche responsabilità dell’APPALTATORE, il Direttore di Cantiere sarà responsabile, per quanto gli compete:
• della esecuzione del lavori a perfetta regola d’arte e della rispondenza degli stessi ai progetti appaltati e/o alle disposizioni impartite dal Responsabile dei Lavori nel corso dell’Appalto;
• della conduzione dell’Appalto per quanto concerne ogni aspetto della conduzione stessa, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza ed Igiene del lavoro, vigente al momento della esecuzione dei lavori, nonché di tutte le norme di legge o richiamate nel presente Capitolato in materia di subappalto.
A tal fine il Direttore di Cantiere dovrà garantire un’adeguata presenza in cantiere e dovrà curare:
• che il Piano di sicurezza e igiene dei lavoro sia predisposto in aderenza a tutta la normativa vigente in materia e venga scrupolosamente rispettato in fase esecutiva; in caso di accertate difformità dai Piano, tali da costituire fonti di pericolo, il Direttore di Cantiere è tenuto, qualora la difformità stessa non possa immediatamente essere eliminata, a disporre la sospensione parziale o totale dei lavori;
• che il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nei libri paga dell’APPALTATORE, curando tutti gli adempimenti di legge;
• che sia data tempestiva comunicazione scritta al CSE di particolari provvedimenti adottati In materia di sicurezza ed Igiene del lavoro.
L’accertata mancata osservanza, da parte del Direttore di Cantiere, di quanto previsto nel presente articolo potrà dar luogo alla richiesta da parte della Stazione Appaltante della tempestiva sostituzione del Direttore di Cantiere stesso, fatta salva ogni altra iniziativa eventualmente prevista per Xxxxx.
PERSONALE DELL’APPALTATORE
Il personale dell’APPALTATORE che partecipi, anche con carattere temporaneo, all’esecuzione dell’Appalto, dovrà essere di gradimento della Stazione Appaltante si riserva il diritto dell’allontanamento o della sostituzione degli elementi che, a suo insindacabile giudizio, siano ritenuti non idonei.
L’APPALTATORE dichiara esplicitamente che impiegherà, per i lavori, personale dotato di specifica qualifica e idoneità all’esecuzione dei lavori stessi.
Qualora l’APPALTATORE non conduca personalmente i lavori, dovrà farsi rappresentare, con il consenso della Stazione Appaltante, per mandato, da persona fornita del requisiti d’idoneità tecnica e morale, alla quale conferirà i poteri necessari per l’esecuzione dei lavori a norma di Contratto.
Nel caso di frazionamento dei luoghi di lavoro, l’APPALTATORE indicherà altresì i nominativi e la qualifica del personale al quale gli incaricati della Stazione Appaltante potranno rivolgersi in caso d’impedimento o d’assenza del personale designato.
L’APPALTATORE sarà sempre direttamente responsabile dell’operato dei suoi rappresentanti.
Il personale impiegato nel cantiere sarà tenuto a provare la propria identità. A tal fine l’APPALTATORE assumerà l’obbligo di fornire ai propri dipendenti, aventi accesso al cantiere, di un apposito documento d’identificazione munito dl fotografia, dal quale risulti che la persona titolare del documento lavora alle sue dipendenze. Il documento d’identificazione dovrà essere sempre in possesso dell’addetto ai lavori; dovrà essere esibito all’ufficio Direzione Lavori e CSE che svolgeranno le funzioni di controllo, ogniqualvolta sia richiesto.
Se, a seguito di controllo, uno o più addetti ai lavori saranno sprovvisti del documento di cui sopra, l’APPALTATORE dovrà presentare detti documenti entro il secondo giorno lavorativo successivo. Se entro tale termine i documenti non saranno presentati, sarà applicata a carico dell’APPALTATORE la penale di € 150 (centocinquanta/00).
ART 6. ACCESSO AI LUOGHI CONFINATI (DPR. 177 del 14-09-2011)
In alcune fasi l'ambiente di lavoro si presenta come un luogo confinato, per l'accesso al quale, la ditta appaltatrice, dovrà essere in possesso dei requisiti tecnico professionali. I criteri di verifica della idoneità tecnico-professionale vengono accertati ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), del Dlg. 81/2008 prima della stipula del contratto.
I requisiti di cui la ditta appaltatrice deve essere in possesso sono riportati all'Art. 2 del DPR. 177 del 14-09-2011 OVVERO:
1. Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:
a. integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;
b. integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;
c. presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;
d. avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento. I contenuti e le modalità della formazione di cui al periodo che precede sono individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali;
e. possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con
le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f. avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e
121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;
g. rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarità contributiva;
h. integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non e' ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate.
I requisiti di cui ai comma c,d,e,f, devono essere rigorosamente documentate.
ART 7. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CONTRATTO
AGGIUDICAZIONE
Il contratto è stipulato “a corpo e a misura” e ‘aggiudicazione avverrà in base al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 119 del DPR n.207/2010.
L’importo contrattuale della parte di lavoro a corpo, di cui all’articolo 2 del presente Capitolato, come determinato in seguito offerta prezzi dell’aggiudicatario rispetto all’importo della parte di lavoro a corpo posto a base di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori di cui all’articolo 2, previsti rispettivamente a misura e in economia negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui al DM 145/2000 e successive modifiche e alle condizioni previste dal presente Capitolato Speciale e dal Regolamento DPR 207/2010.
Per i lavori di cui all’articolo 2, previsti rispettivamente a misura e in economia negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari».
I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro a corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.
I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'articolo 2, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi (per la parte a corpo, a misura ed in economia) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali.
Per le condizioni di ammissibilità alla gara e per il contratto valgono le norme stabilite dal Bando di gara.
Le Imprese partecipanti alla gara dovranno possedere i requisiti richiesti nel bando di
gara.
CONTRATTO
Indicazioni generali
I contratti sono stipulati per iscritto.
Le obbligazioni assunte in forma diversa non sono riferibili a Publiacqua s.p.a. e di esse risponde personalmente il soggetto che le ha assunte.
L’Appaltatore ha l’obbligo:
di presentare, entro il termine indicato da Publiacqua s.p.a., la documentazione comprovante l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale di cui agli articoli seguenti, il rispetto dei requisiti di cui alle disposizioni antimafia, nonché la sussistenza dei requisiti dichiarati;
di presentarsi per la formalizzazione del contratto entro il termine che sarà indicato da Publiacqua s.p.a..
Stipulazione e risoluzione per mancata sottoscrizione
La stipulazione del contratto di appalto dovrà avvenire entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire o qualora l’istanza di verifica della documentazione richiesta presso gli enti preposti non pervenga entro il suddetto termine. Potranno altresì concordarsi ipotesi di differimento espressamente concordate con l'Appaltatore. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, o il controllo non avviene nel termine previsto, l'Appaltatore può, mediante atto notificato a Publiacqua s.p.a., chiedere lo scioglimento da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.
Qualora sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei Lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali.
Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all'amministrazione di attendere il decorso del predetto termine.
Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti.
L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, Publiacqua s.p.a. ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e
alle condizioni previste dal presente Capitolato.
Il contratto è stipulato mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica o in altra forma in uso presso la stazione appaltante.
Qualora l’Appaltatore non si presenti alla data indicata per la sottoscrizione Publiacqua s.p.a. potrà stabilire un nuovo termine per consentire all’Appaltatore di provvedere agli adempimenti necessari alla formalizzazione.
Trascorso inutilmente anche tale ultimo termine, Publiacqua s.p.a. potrà, oltre ad adottare eventuali sanzioni agli effetti della iscrizione o dell’inserimento negli Albi fiduciari, risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. incamerando la cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 1382 c.c salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni ivi compresi quelli derivanti dalla necessità di procedere all’affidamento ad altra impresa.
ART 8. GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA
Cauzione provvisoria
Ai sensi dell’art.75 del D.Lgs 163/2006:
L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da una cauzione pari al 2% dell’importo dei lavori. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale cauzione può essere:
reale (contanti, titoli pubblici o garantiti dallo Stato);
assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale);
bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale)
Deve essere accompagnata dall’impegno di un fidejussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva nel caso di aggiudicazione.
La cauzione provvisoria, prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione della gara dell’impresa che l’abbia presentata.
Cauzione definitiva
A garanzia della regolare esecuzione e a copertura dell’eventuale danno causato dal mancato o inesatto adempimento, l’Appaltatore è obbligato, ai sensi dell’art. 113 D.lgs 163/2006, a prestare cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Non saranno accettate garanzie rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L’atto di fideiussione o la polizza assicurativa va prodotto integralmente, in originale o copia autenticata nelle forme di legge, unitamente alle relative appendici. Nel caso in cui, a motivato giudizio di Publiacqua s.p.a., dal contenuto della polizza dovesse risultare in qualche modo compromessa la tutela dell’interesse pubblico, Publiacqua s.p.a. si riserva la facoltà di domandare all’impresa le necessarie integrazioni e/o modificazioni al contenuto della polizza. L’importo della garanzia è pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso
sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato all’atto del collaudo provvisorio.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione.
La garanzia copre:
a) l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
b) il rimborso delle somme pagate in più dall’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;
c) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno dell’appaltatore;
d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
La validità della cauzione deve permanere fino al certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque oltre 12 mesi dalla ultimazione dei lavori. L’appaltatore deve provvedere a trasmettere copia della quietanza del rinnovo del premio ad ogni scadenza dello stesso.
Tale cauzione può essere:
a) assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale);
b) bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale).
Ai sensi del comma 7 dell’ar. 75 del D.Lgs 163/2006 la cauzione è ridotta del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 1700, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
Deve permanere fino al certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla ultimazione dei lavori.
Cauzione a garanzia dei materiali
Quando per l’esecuzione del contratto è prevista la consegna all’Appaltatore di beni o
materiali di proprietà di Publiacqua s.p.a., all’Appaltatore potrà essere richiesta cauzione pari al valore dei materiali e/o beni consegnati nelle forme previste all’articolo precedente.
Diritti sulla cauzione
La cauzione garantisce tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e dal risarcimento dei danni dipendenti da inadempimento alle obbligazioni stesse.
Publiacqua s.p.a. potrà valersi della cauzione anche per la restituzione delle somme che avesse pagato in più durante l’esecuzione dell’appalto rispetto alle risultanze del conto finale a saldo e di quanto altro dovuto dall’Appaltatore a qualsiasi titolo.
Publiacqua s.p.a. avrà il diritto di avvalersi della cauzione anche per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del contratto di appalto da parte di terzi nel caso di risoluzione del contratto per fatto o colpa dell’Appaltatore.
É facoltà di Publiacqua s.p.a. disporre totalmente o parzialmente della cauzione per rivalersi di quanto ad essa dovuto dall’Appaltatore per inadempienze contrattuali senza necessità di previa diffida o procedimento giudiziario e senza pregiudizio di altre sanzioni previste nel presente capitolato, in altri documenti quivi richiamati ovvero da disposizioni di legge.
Spese contrattuali e oneri fiscali
Il contratto sarà registrato solo in caso d’uso.
Salvo diversa previsione contrattuale, le spese contrattuali,con l’esclusione della sola IVA, xxx comprese quelle di registrazione, nonché quelle relative a tutti gli atti che occorreranno dalla consegna dei lavori sino all’approvazione del collaudo, sono totalmente a carico dell’Appaltatore.
Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (art. 129 del D.Lgs. 163/2006)
Almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l’Appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di assicurazione per:
a) danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata è pari a € 500.000,00.
b) danni a terzi causati nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il massimale è pari a € 1.500.000,00.
L’Appaltatore è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a presentare una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del d.m. 12 marzo 2004, n. 123 che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione e la garantisca contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa deve essere prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
La polizza assicurativa contro i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall’Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti.
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, sia con riferimento ai rischi di cui ai commi 3, sia con riferimento alla responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla
committenza.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’esecutore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 163/2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
ART 9. REQUISITI DEI FIDEIUSSORI
Le cauzioni sono prestate da istituti di credito o da banche autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 01.09.1993 n° 385 o da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione. (cfr. anche art. 127 Regolamento DPR 207/2010).
ART 10. CONCORRENTI RIUNITI – GARANZIE E BENEFICI
Le imprese riunite in associazione temporanea devono eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’articolo 37 del D.L. 163/2006, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti.
I benefici di cui all’art.175 comma 7 del D.Lgs163/2006 saranno applicati solo se tutte le imprese riunite sono in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
ART 11. INCEDIBILITA’ DEI CREDITI
I crediti e i debiti derivanti dai contratti con Publiacqua s.p.a. non possono formare oggetto di cessione o delegazione o mandato all’incasso se non previa autorizzazione scritta di Publiacqua s.p.a..
Qualunque cessione di credito deve preventivamente essere comunicata a Publiacqua
s.p.a..
Qualunque cessione di credito che non sia stata comunicata a Publiacqua s.p.a. e da
questa riconosciuta è inefficace nei confronti della stessa.
Saranno autorizzate cessioni di credito esclusivamente a banche ovvero intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata
DIRETTORE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DI PUBLIACQUA
S.p.A via Villamagna, 90/c – 50126 – Firenze i cui uffici provvederanno a comunicare quelle accettate al Responsabile Esecuzione contratto. La cessione del credito sarà efficace ed opponibile se debitamente notificata a cedente e cessionario. La notifica ad ufficio diverso da quello indicato è nulla.
ART 12. DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE
Il domicilio legale dell’Appaltatore agli effetti contrattuali e giudiziari, s’intende fissato anche in mancanza di espressa dichiarazione, nel luogo ove l’Appaltatore ha la sede principale della propria impresa, salvo diversa elezione stabilita in contratto.
All'atto della stipulazione del contratto l'Appaltatore dovrà eleggere il proprio domicilio nel territorio di un Comune oggetto dell’appalto e mantenerlo poi per tutto il periodo in cui il contratto resterà in vigore.
Ogni comunicazione o notificazione all'appaltatore, connessa al contratto di appalto, è fatta a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure presso il suo domicilio eletto.
ART 13. SUBAPPALTI E COTTIMI
E’ fatto divieto all’Appaltatore subappaltare le opere oggetto dell’appalto senza formale autorizzazione scritta di Publiacqua s.p.a..
L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria o delle categorie prevalenti non può essere superiore al 30%.
Salvo quanto previsto nel bando di gara e/o lettera d’invito, la stazione appaltante autorizzerà il sub appalto, esclusivamente nel completo rispetto e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti normative in materia.
L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all' art. 38 D.Lgs 163/2006;
4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che e' fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta
motivata di pagamento.
L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché quanto previsto all’art 118 D.Lgs 163/2006.
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al successivo comma.
I piani di sicurezza di cui all' art. 131 del D.Lgs. 163/2006 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
E’ considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
ART 14. CRONOPROGRAMMA OPERATIVO/ESECUTIVO
DELL’APPALTO
Entro 20 (diconsi venti) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza, in ottemperanza all’art. 92, comma 1, del d.lgs. 81/2008. In ogni caso, il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
ART 15. CARTELLO DI CANTIERE
L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 150 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nell’esempio sotto indicato, curandone i necessari aggiornamenti
periodici.
ESEMPIO DI CARTELLO DA ESPORRE ALL’ESTERNO DEI CANTIERI DOVE SI ESEGUONO LAVORI
PUBBLICI
Ente Appaltante : PUBLIACQUA S.p.a.
Ufficio Competente: …………...
LAVORI DI ………..
Progetto esecutivo approvato del / /
Progetto Esecutivo
Direzione Lavori
Progetto e D.L. opere in c.a.
Progetto e D.L. impianti
Coordinatore per la progettazione: Coordinatore per l’esecuzione Durata stimata in
uomini x giorno
Notifica preliminare in data:
Responsabile unico dell’intervento:
IMPORTO DEL PROGETTO : (Euro ) IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA : (Euro ) ONERI PER LA SICUREZZA : (Euro ) IMPORTO DEL CONTRATTO : (Euro )
Gara in data / / , offerta di Lire pari al ribasso del %
Impresa Esecutrice :
Con sede
(Iscritta all’A.N.C. al numero , categoria , classifica .000.000)
Intervento finanziato con Inizio dei lavori / / con fine lavori prevista per il / / Prorogato il / / con fine lavori prevista per il / /
Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’Ufficio Tecnico Publiacqua Spa Telefono: fax: E-mail:
(Circolare Ministero LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729/UL)
Subappaltatori | Inscrizione ANC o CCI.AA | Categoria lavori | Importo lavori subappaltati | |
Lire | Euro | |||
ART 16. DISPOSIZIONI PER TUTELA AMBIENTALE ED ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Il Direttore Lavori con l’ausilio dei propri coadiutori, controlla la buona e puntuale esecuzione dell’opera, provvede alla verifica dei materiali che saranno impiegati, agli accertamenti in corso di esecuzione, alla misurazione e contabilizzazione delle lavorazioni eseguite, alla emissione delle situazioni di acconto e degli stati di avanzamento lavori, alla emissione della situazione finale, provvede ad impartire tutte le disposizioni e gli ordini che riterrà necessari alla esecuzione corretta e regolare dell’opera.
Il Direttore Lavori e i propri coadiutori avranno la facoltà di accedere in qualsiasi momento nei cantieri e nei luoghi dove si svolgono i lavori.
Pertanto farà esclusivamente ed interamente carico all'Appaltatore ogni e qualunque responsabilità in caso di danni a persone, cose o animali che possono verificarsi in conseguenza di trascuratezza o cattiva esecuzione dei lavori, dall'insufficienza numerica o dalla poco visibile ubicazione delle lampade di segnalazione notturna e segnaletica stradale, dallo spegnimento delle lampade stesse, dalla mancata applicazione di una o più prescrizioni indicate nel presente capitolato, successivamente a ciascuna singola comunicazione fatta con le modalità previste.
Sarà altresì a carico dell’appaltatore intraprendere tutte le procedure necessarie al fine di tutelare il cantiere e l’ambiente circostante al rispetto delle disposizioni legislative vigenti inerenti la gestione dei rifiuti e la normativa nazionale, regionale e regolamentare in materia di tutela dell’ambiente ed in particolare:
▪ il riutilizzo delle terre e rocce da scavo quale suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è escavato (ai sensi dell’art. 185, comma 1 lett.C) – le terre e rocce da scavo verranno in tal caso depositate presso l’area di cantiere per il loro riutilizzo per riempimenti esterni alle vasche di nuova realizzazione;
▪ La gestione di eventuali rifiuti prodotti nell'esecuzione del servizio.
▪ La gestione degli eventuali effluenti liquidi derivanti dalle attività del servizio.
▪ L’utilizzo ed il deposito di sostanze pericolose inclusa la presenza di vasche di contenimento.
▪ Le modalità di accesso alle utenze (acqua ed elettricità),
▪ Le modalità di gestione di eventuali emergenze ambientali quali ad esempio lo sversamento di sostanze pericolose.
L’appaltatore dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari perché vengano rispettate, oltre alle norme di legge vigenti anche eventuali norme regionali o locali.
L’appaltatore dovrà prendere i provvedimenti atti a contenere nei limiti prescritti dalla normativa vigente l’eventuale inquinamento atmosferico derivante dallo svolgimento delle prestazioni connesse all’esecuzione del presente appalto.
Dovranno inoltre essere adottati adeguati provvedimenti atti a contenere il livello di rumore nei limiti prescritti dalla vigente normativa nazionale e locale.
Dovranno essere adottati gli accorgimenti relativi alla prevenzione incendi applicabili ai cantieri temporanei.
Ad integrazione di quanto sopra disposto, l’appaltatore dovrà attenersi alle
seguenti prescrizioni:
❖ Documentazione relativa ai rifiuti :
▪ La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare verifiche sui formulari di trasporto dei rifiuti prodotti dall’appaltatore durante lo svolgimento dell’attività per la parte di terre a rocce da scavo eccedenti quelle riutilizzate in situ.
❖ Trasporto dei materiali:
▪ I mezzi di trasporto che lasciano l’area di lavoro e si immettono in strade pubbliche o private, dovranno essere ripuliti di fango e sporcizia. I mezzi che arrivano o lasciano l’area di lavoro con carichi di materiale, dovranno essere caricati in modo da evitare la caduta dei materiali stessi sulle strade. Il materiale accidentalmente caduto su aree pubbliche dovrà essere immediatamente rimosso a cura dell’Appaltatore.
❖ Controllo del rumore
▪ L’appaltatore dovrà adottare ogni provvedimento atto a minimizzare il rumore causato dalle sue attività lavorative. Il rumore prodotto dai mezzi d’opera dovrà essere mantenuto al disotto dei livelli sonori ammessi dalla legislazione vigente. Si prescrive l’uso di mezzi del tipo silenziato.
▪ provvedere a richiede la autorizzazione in deroga per attività rumorose temporanee;
❖ Controllo delle polveri.
▪ L’appaltatore dovrà in ogni momento controllare la produzione di polvere derivante dalla sua attività lavorativa sia sui cantieri che nelle aree di deposito.
▪ Provvedere alla bagnatura del materiale in demolizione;
❖ Materiali di risulta:
▪ I materiali di risulta di scavi, disfacimenti, demolizioni, ecc. dovranno essere rigorosamente mantenuti entro l’area di lavoro, protetti dagli agenti atmosferici e trasportati al più presto nelle discariche autorizzate
❖ Accensione di fuochi
▪ Non sono ammesse accensioni di fuochi per incenerire materiali di rifiuto.
❖ Interramento di rifiuti
▪ E’ fatto assoluto divieto di interrare i rifiuti prodotti.
❖ Ottenimento dei permessi. Prima della consegna dei lavori l'impresa dovrà ottenere le autorizzazioni relative a:
▪ richiesta di autorizzazione in deroga per attività rumorose temporanee;
▪ valutazione delle emissioni di polvere diffuse prodotte nella fase di cantierizzazione e di movimentazione dei mezzi e relativi provvedimenti di mitigazione ed abbattimento che la ditta intende adottare. Tale valutazione sarà presentata al dipartimento ARPAT competente prima della realizzazione del cantiere.
▪ ordinanze comunali per occupazione ed alterazione di suolo pubblico; chiusura delle strade; divieto di sosta;
Qualora la ditta non venga autorizzata nei tempi stimati o non venga autorizzata affatto prima dell'inizio dei lavori non ha diritto a nessun riconoscimento per spese generali; mancato utile o compensi vari per opere non eseguite.
L'ottenimento di determinate autorizzazioni compete alla ditta appaltatrice ed è quindi connessa alla organizzazione del cantiere.
In ogni caso, l'Appaltatore rileverà indenne Publiacqua s.p.a., i funzionari ed i dipendenti dello stesso da qualsiasi richiesta di risarcimento di danni e da ogni responsabilità derivanti da una condotta non conforme agli adempimenti di cui al presente articolo nonché da quelli previsti nel Capitolato Speciale di Appalto.
Per qualsiasi intervento eseguito nell’ambito del presente appalto, l’Appaltatore se ne assume la completa responsabilità civile e penale rilevando indenne Publiacqua s.p.a. ed i suoi rappresentanti per qualsiasi richiesta di risarcimento danni e relative responsabilità.
Le prove e le verifiche eventualmente eseguite da Publiacqua s.p.a. nell'esercizio delle facoltà previste dal presente articolo, non lo impegnano, qualunque sia il loro esito, all'accettazione delle opere, che potrà avere luogo solo a seguito di specifica accettazione.
La Direzione Lavori per ottenere il pieno ed integrale rispetto di tutte le prescrizioni previste nel Piano di Sicurezza relativo, viene affiancata dal Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione che avrà i poteri previsti dal D. Lgs. 81/08.
ART 17. OBBLIGHI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore garantisce l’adempimento di tutti gli obblighi nei confronti dei propri dipendenti, come imposti dalla normativa vigente in materia di lavoro e assicurazioni sociali e ne assume a proprio carico tutti gli oneri.
L’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, dovrà far pervenire al committente il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
L'Appaltatore ha l'obbligo di attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto dell'appalto, e se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili alla categoria, alla data dell'offerta nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro Contratto Collettivo applicabile nella località, successivamente stipulato per la categoria.
L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i Contratti Collettivi citati anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana della struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Scopo delle suddette clausole è quello di assicurare a tutti i lavoratori un trattamento
economico e giuridico non inferiore a quello stabilito dai Contratti Collettivi di lavoro.
L'Appaltatore ha l'obbligo dell'osservanza delle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle casse Edili e gli Enti Scuola per l'addestramento professionale.
L'Appaltatore è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, del rispetto delle norme anzidette da parte degli eventuali sub-appaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nel caso in cui il Contratto Collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il mancato versamento di contributi e quant’altro stabilito per tale fine, costituisce inadempienza contrattuale soggetta alle sanzioni amministrative previste dal contratto stesso.
Così pure faranno carico all'Appaltatore tutte le spese inerenti l'assicurazione degli operai, assumendosi la responsabilità intera di qualunque infortunio potesse capitare agli operai ed ai terzi in merito al lavoro assunto, dichiarandosi inoltre responsabile di tutti i danni che eventualmente venissero arrecati da terzi alle opere già costruite ed ai materiali in provvista, fino a collaudo finale.
Saranno infine a carico dell'Appaltatore stesso i contributi stabiliti dalla legge in materia di previdenza e provvidenza a favore degli operai, in modo da tenere sollevato l'Ente appaltante da ogni e qualsiasi onere.
L'Ente appaltante, in caso di non ottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall'Ente stesso o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti da emettere, sui lavori in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati. Le somme di cui sopra saranno accantonate fino all’accertamento della gravità degli inadempimenti rilevati .
Il pagamento all'Appaltatore delle somme accertate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro o dagli enti preposti non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per tale sospensione o ritardo di pagamenti l'Appaltatore non può opporre eccezione all'Azienda appaltante, né richiedere risarcimento di danni, né decorrenza di interessi sulle somme dovute.
TITOLO II – ESECUZIONE DEI LAVORI
ART 18. DIREZIONE LAVORI E ORDINI DI SERVIZIO
Ai sensi dell’art.147 del D.P.R n. 207/2010 le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere, i quali svolgeranno le funzioni previste dagli art. 148, 149, 150 del D.P.R n. 207/2010.
In particolare il Direttore dei Lavori svolgerà i compiti di coordinamento, direzione, supervisione e controllo tecnico-contrattuale attenendosi alla normativa di cui al D.P.R n. 207/2010.
Il Direttore dei lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi delle Stazione Appaltante.
Il Direttore dei Lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità del progetto e del contratto. Al Direttore dei Lavori è demandato il controllo circa la conformità e regolarità dei tempi di esecuzione, delle modalità di lavoro, dei programmi, degli atti amministrativi e contabili e a tutte le relative incombenze.
Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
Il Direttore dei Lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni di cui alla legge 5 novembre 1971 n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974 n. 64, al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, alla legge 17 luglio 2004 n.
186, di conversione del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 e al D.M. 14 gennaio 2008 nuove Norme Tecniche per le Costruzioni.
Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati nonché:
- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'Appaltatore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- provvedere alla segnalazione al Responsabile Esecuzione Contratto, dell’inosservanza, da parte dell’Appaltatore, della disposizione di cui all’articolo 118, comma 4, del codice.
Qualora la natura dei lavori lo richieda l’attività del Direttore dei Lavori potrà essere coaudiuvata da assistenti con funzioni di direttori operativi che collaborano con il Direttore dei Lavori al fine di verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al Direttore dei Lavori.
Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il Direttore dei
Lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al Direttore dei Lavori.
Per le funzioni del Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori si applica l’articolo 92, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; il coordinatore per l’esecuzione dei lavori assicura altresì il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 131, comma 2, del codice.
I provvedimenti di cui all’articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono comunicati all’Autorità da parte del Responsabile Esecutivo del Contratto.
L’Impresa è tenuta ad affidare la Direzione tecnica del cantiere ad un tecnico professionalmente qualificato secondo le competenze di legge, il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Direzione Lavori all’atto della consegna dei lavori.
Il Direttore Tecnico dell’Impresa rimane, ad ogni effetto, l’unico responsabile per danni o sinistri di qualsiasi entità che avessero a verificarsi a persone o cose i conseguenza di cattiva esecuzione delle opere o di mancanza di adeguate cautele nella loro esecuzione.
L’Impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata capacità e adeguato, numericamente, alle necessità.
L’Impresa risponde dell’idoneità dei dirigenti, dei tecnici di cantiere ed in generale di tutto il personale addetto ai medesimi, personale che dovrà essere di gradimento della Direzione dei Lavori, la quale ha diritto di ottenere l’allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori ritenuto non idoneo, ai sensi dell’art. 6 DM 145/2000.
L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del direttore dei lavori all’Appaltatore come previsto dall’art. 152 D.P.R n. 207/2010.
Gli ordini di servizio sono redatti in due copie, sottoscritte dal direttore dei lavori, emanate e comunicate all’Appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza.
Gli ordini di servizio non costituiscono sede per la iscrizione di eventuali riserve e debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme di contratto e di Capitolato.
L'Appaltatore non può mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di lavoro da farsi di notte e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa.
Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportuno fare in merito all'ordine impartito.
L'Appaltatore dovrà assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture, l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolato.
ART 19. ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI
Prima di dare inizio ai lavori relativi ad attraversamenti di strade o di impianti esistenti l’Impresa è tenuta ad informarsi presso i competenti enti (Comuni, Province, Regioni, varie aziende pubbliche e private, ecc.) se nelle aree interessate dai lavori esistono impianti
sotterranei di qualunque specie.
In caso affermativo l’Impresa dovrà comunicare agli enti proprietari di detti impianti la data e l’ubicazione presumibile dell’esecuzione dei lavori, chiedendo altresì tutti quei dati necessari al fine di poter eseguire i lavori senza arrecare alcun danno, compresi ove richiesti nulla osta o permessi.
Il maggior onere al quale l’Impresa dovrà sottostare per l’esecuzione delle opere in dette condizioni si intende compreso e compensato con i prezzi in elenco.
Qualora nonostante le cautele usate si dovesse produrre danni ai suddetti impianti, l’Impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma agli enti proprietari degli impianti, ai proprietari dei terreni interessati ed alla Direzione dei Lavori.
Nei confronti dei soggetti danneggiati l’unica responsabile rimane l’Impresa, rimanendo del tutto estranea l’Amministrazione da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.
La Committenza si riserva la facoltà di rendere operative le opere che verranno progressivamente ultimate senza che ciò possa dare diritto all’Impresa di avanzare pretese di maggiori compensi.
ART 20. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PRIMA DELLA
CONSEGNA LAVORI
Il direttore dei lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L’esecutore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.
La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l’esecutore.
In caso di consegna anticipata per ragioni di urgenza sarà comunque obbligo dell’Appaltatore sottoscrivere il verbale di consegna in via d’urgenza.
Prima della consegna dei lavori l’Appaltatore deve consegnare al Direttore dei Lavori o al Responsabile dell’Ufficio Appalti la seguente documentazione:
1) il cronoprogramma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date stabilite dal presente Capitolato per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma esecutivo deve essere coerente con il cronoprogramma e con il piano di coordinamento e sicurezza (ove previsto). (DIRETTORE DEI LAVORI-CSE);
2) la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
3) specifica documentazione attestante la conformità delle macchine, delle attrezzature e delle opere provvisionali alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008;
4) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
5) la nomina del RSPP, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario;
6) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
7) attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal d.lgs. 81/2008;
8) elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico del lavoro con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza e relativa idoneità sanitaria prevista;
9) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 81/2008;
10) copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto;
11) copia documentazione che attesti l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione al Centro per l’Impiego competente l’avvenuta instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro. La comunicazione deve essere assolta almeno il giorno prima della assunzione;
12) copia del registro infortuni;
13) dichiarazione autentica in ordine all’organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nella varie qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso l’I.N.P.S., l’I.N.A.I.L. e casse edili e dai modelli riepilogativi annuali attestanti la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti; (Ufficio Appalti)
14) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti; (Ufficio Appalti)
15) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza (quando questi ultimi siano previsti ai sensi del D.Lgs. 81/08 smi, , e che l’Appaltatore trasmette prima dell’inizio dei lavori alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi), quando l’Appaltatore ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
16) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale piano generale di sicurezza nelle ipotesi di cui al punto del presente articolo (in tal caso ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione);
17) XXXX’ ONERE A CARICO DELL’IMPRESA ESEGUIRE , IN ACCORDO CON LA D.L, ULTERIORE CARATTERIZZAZIONE DEI SITI ATTRAVERSATI IN CONFORMITA’ AL DLGS 152/06 E DLGS 04/08 E S.M.I.. LA CARATTERIZZAZIONE VERRA’ EVENTUALMENTE ESEGUITA CON ATTRIBUZIONE CODICE C.E.R.. GLI ONERI PER ESEGUIRE LA CARATTERIZZAZIONE SONO A CARICO DELL’IMPRESA ESECUTRICE. LO SMALTIMENTO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO VERRA’ ESEGUITO IN CONFORMITA’ ALLE LEGGI VIGENTI IN MATERIA (X.X.XX 152/06 E DLGS 04/08 E S.M.I.) E DOVRA’ ESSERE PRESENTATO ALLA DL. COPIA DEI FORMULARI E DOCUMENTAZIONE RELATIVA A SMALTIMENTO TERRE E
ROCCE DA SCAVO.
18) XXXX’ ONERE A CARICO DELL’IMPRESA ESEGUIRE, IN ACCORDO CON LA D.L, ULTERIORI INDAGINI GEORADAR AL FINE DI APPROFONDIRE L’UBICAZIONE DEI SOTTOSERVIZI ESISTENTI NELL’ AREA DI CANTIERE.
Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, che dovrà avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla data dell’autorizzazione del subappalto o cottimo.
ART 21. INTERVENTI PER RISOLVERE ASPETTI DI DETTAGLIO
Publiacqua s.p.a. si riserva la facoltà di introdurre nelle opere, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio entro il limite previsto dall’art. 132 del D.Lgs 163/2006 e da calcolare sugli importi netti dei gruppi di lavorazioni ritenuti omogenei indicati al precedente art. 2, sempre che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
ART 22. VARIANTI
Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’Appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dagli organi competenti di Publiacqua s.p.a..
Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse esclusivamente, qualora ricorrano i presupposti previsti dall’art.132 del D.Lgs.163/2006 e nel rispetto delle modalità riportate negli artt. 161,162 e 163 del Regolamento (DPR 207/2010).
ART 23. SOSPENSIONE DEI LAVORI
Il Direttore dei Lavori può ordinare la sospensione temporanea dei lavori nelle ipotesi previste dagli art. 158 E 159 del Regolamento (DPR 207/2010).
Le avverse condizioni climatiche, che giustificano la sospensione sono solo quelle che superino la media stagionale, essendo stati considerati nei tempi contrattuali i normali periodi climatici avversi; Per la sospensione dei lavori l’Appaltatore non ha diritto a compensi o indennizzi. Tuttavia se la sospensione dei lavori supera i sei mesi complessivi, l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. Se Publiacqua s.p.a. si oppone allo scioglimento l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
ART 24. CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO DELL’ESECUZIONE
DEI LAVORI
Il Direttore Xxxxxx, per conto di Publiacqua s.p.a., invita l’Appaltatore entro il termine massimo di 45 giorni dalla stipula del contratto, con comunicazione scritta, a ricevere la consegna dei lavori fissando il giorno, l’ora e il luogo, secondo quanto previsto dall’art. 154 DPR 207/2010.
L’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna e dovrà mettere a disposizione della direzione lavori i mezzi e gli operai eventualmente occorrenti per
il tracciamento delle opere da eseguirsi secondo i piani, le planimetrie, i profili e i disegni di progetto.
Della consegna si redige, in contraddittorio con l’Appaltatore, apposito processo verbale in doppia copia in originale. Nel detto verbale sarà stabilita la data dalla quale decorrerà il tempo utile per il compimento dell’opera.
Nel caso in cui l’Appaltatore non si presenti il giorno fissato per la consegna o si rifiuti di riceverla o di sottoscrivere il verbale, gli verrà assegnato un termine perentorio di 15 giorni, trascorso il quale Publiacqua s.p.a. avrà la facoltà di risolvere il contratto o di procedere all’esecuzione in danno.
Nel caso di risoluzione del contratto Publiacqua s.p.a. procederà ad incamerare la cauzione di esatta esecuzione ai sensi dell’art. 1382 c.c., fatto comunque salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni. Qualora la consegna avvenga fuori termine per fatto imputabile a Publiacqua s.p.a., l’Appaltatore potrà soltanto richiedere di recedere dal contratto senza alcun risarcimento per ulteriori danni o compensi per mancato utile.
Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell’Appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante l’esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali documentate, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore allo 0.20% calcolato sull'importo netto dell'appalto.
Nel caso di appalto integrato, l’esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese del progetto esecutivo nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante.
L’accoglimento dell’istanza di recesso attribuisce all’Appaltatore il diritto alla restituzione della cauzione.
La richiesta di pagamento degli importi spettanti, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.
Ove l'istanza dell’Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l’esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.
Qualora vi siano ragioni di urgenza, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo l’aggiudicazione definitiva, in tal caso il verbale dovrà essere redatto secondo quanto disposto dall’art. 154 del DPR 207/2010.
Il direttore dei lavori comunica all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori secondo quanto previsto dall’art. 153 DPR 207/2010. Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data, ma la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Trascorso inutilmente tale ultimo termine fissato dal direttore dei lavori Publiacqua s.p.a. procederà alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione.
La stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere a consegne parziali delle opere e dei tratti di condotte contestualmente alla disponibilità dei terreni e delle Autorizzazioni, senza che l’impresa possa vantare maggiori oneri per mancato utile e spese generali.
Nel caso di consegna parziale resta fissato il tempo contrattuale fissato all’art. 26 , che non devono intendersi dall’ultima consegna dei lavori ma come somma totale delle lavorazioni parziali dei tratti consegnati nel rispetto del cronoprogramma.
ART 25. CONSEGNA PARZIALE
Qualora la natura o l'importanza dei lavori o dell’opera lo richieda, o in caso di urgenza, la consegna dei lavori potrà eseguirsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale. L’esecutore, in tale ipotesi inizierà i lavori per le sole parti già consegnate.
In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili o altre circostanze speciali indicate nei Capitolati Speciali, l’esecutore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori, così come definito all’art. 14, che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina prevista per le sospensioni.
ART 26. TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 150 giorni (centocinquanta giorni) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Inoltre sono previsti fino ad un massimo di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi per i ripristini da concordare con gli organi competenti (Publiacqua s.p.a.).
In detto tempo è compreso anche quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori, come rappresentato nell’allegato cronoprogramma.
Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
TITOLO III – CONTABILITA’ DEI LAVORI E COLLAUDO
ART 27. ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute.
L'Appaltatore metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di tracciamento e misura dei lavori né potrà senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.
Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.
In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.
La contabilizzazione dei lavori sarà fatta secondo quanto indicato dall’art. 179 all’art.
202 del Regolamento DPR 207/2010.
La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata applicando i prezzi di Elenco, al netto del ribasso di contratto, alle quantità delle rispettive categorie di lavoro.
Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori e non conformi al contratto.
I lavori oggetto del presente appalto debbono essere pagati a corpo o a misura secondo quanto previsto dai prezzi in elenco.
La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari offerti in sede di gara dall’impresa.
Gli oneri per la sicurezza, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al progetto (computo estimativo degli oneri della sicurezza), con le quantità rilevabili, in fase di contabilità, ai sensi del presente articolo.
La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
ART 28. DOCUMENTI CONTABILI
I documenti contabili sono tenuti a cura del Direttore dei Lavori e sono così costituiti:
- Giornale dei lavori.
- Libretto delle misure.
- Documentazione fotografica in formato digitale.
- Registro di contabilità.
- Stati d’avanzamento dei lavori.
- Certificati di pagamento delle rate in acconto.
- Conto Finale e relativa relazione.
ART 29. PAGAMENTI IN ACCONTO
All'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, sulla base di stati di avanzamento emessi ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di
€ 100.000,00 (centomila) al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell’osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all’art. 4 DPR 207/2010, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza.
Il D.L. liquida l’importo relativo ai costi della sicurezza, previsti in base allo stato di avanzamento lavori e contabilizzati in base alle quantità rilevabili, sentito il Coordinatore della Sicurezza per l’esecuzione dei lavori.
Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove l’I.N.P.S., l’I.N.A.I.L. e la Cassa Edile del luogo dove si eseguono i lavori non abbiano comunicato a Publiacqua s.p.a. - eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.
L’Appaltatore, al fine di ottenere il pagamento in acconto, dovrà presentare alla Direzione dei Lavori autocertificazione sulla regolarità contributiva dell’impresa; in caso di subappalti dovrà presentare anche le autocertificazioni rilasciate dalle ditte subappaltatrici.
Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento non può superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
IL CERTIFICATO DI PAGAMENTO DELL'ULTIMO ACCONTO, QUALUNQUE NE SIA L'AMMONTARE NETTO SARÀ EMESSO CONTESTUALMENTE ALL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI ,ACCERTATA E CERTIFICATA DALLA DIREZIONE LAVORI, PREVIA DECURTAZIONE DELL’IMPORTO DELLA RATA DI SALDO PARI AL 10% (DIECIPERCENTO) A GARANZIA PER PUBLIACQUA S.P.A., RATA CHE VERRÀ CORRISPOSTA SOLO DOPO L’APPROVAZIONE DEL C.R.E. E DEL COLLAUDO E SUBORDINATAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DI UNA POLIZZA FIDEJUSSORIA CHE COPRA LA MEDESIMA, MAGGIORATA DI I.V.A. E DEGLI INTERESSI LEGALI CALCOLATI SUL BIENNIO CHE OCCORRE AL COLLAUDO PROVVISORIO PER ACQUISIRE CARATTERE DEFINITIVO; IN CASO DI MANCATA PRODUZIONE DELLA POLIZZA LA RATA DI SALDO VERRÀ CORRISPOSTA SOLO DOPO CHE IL COLLAUDO SIA DIVENTATO DEFINITIVO.
ART 30. ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto la DL che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere venissero riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito verbale.
Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi come tempo impiegato per i lavori.
ART 31. PENALI E SANZIONI
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all’uno per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille euro) dell’importo netto contrattuale.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
La penale di cui al comma 2, lettera b), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
La Stazione Appaltante avrà altresì la facoltà di risolvere il contratto, con gli addebiti all’appaltatore sopra detti, quando si verifichino danni a terzi, ai Comuni o alla Stazione Appaltante stessa per effetto di abituali disordini o eccessiva lentezza e trascuratezza nella condotta dei lavori o per abbandono dei cantieri o per incuria nella sorveglianza degli stessi.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Le penali complessivamente applicate non potranno comunque superare il 10% dell'importo complessivo dell'appalto.
Publiacqua s.p.a. ha facoltà di applicare all’Appaltatore le penali per sue inadempienze quando non ottempera alle pattuizioni contrattuali.
La constatazione dell’inadempienza risulta da atto scritto redatto in contraddittorio con l’Appaltatore e comunicato al medesimo dal Direttore Xxxxxx. La penale in ogni caso decorre dal momento del verificarsi dell’inadempienza e dovrà essere comunicata per iscritto all’Appaltatore.
Il Direttore dei Lavori riferisce tempestivamente al Responsabile del Procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo dell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore all’importo previsto al precedente comma, il Responsabile del Procedimento promuove l’avvio delle procedure di risoluzione per inadempimento previste.
Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti la penale massima di cui al comma 2 si applica ai rispettivi importi.
Sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, le penali sono comminate dal Responsabile del Procedimento con deduzione dell’importo dal conto finale.
È ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’Appaltatore.
Xxxx'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori.
La somma dovuta dall’Appaltatore per penali è riscossa sui crediti dell’impresa derivanti dal contratto, ed è detratta:
- dai pagamenti dovuti all’Appaltatore;
- dalle ritenute a garanzia;
- dalla cauzione;
- dalla cauzione di altri appalti eventualmente assunti dal medesimo appaltatore.
Qualora le voci di cui sopra risultassero insufficienti, Publiacqua s.p.a. avrà diritto di rivalersi nei modi di legge.
La penale è addebitata al momento del pagamento della fattura e più precisamente la Direzione Lavori emetterà certificato di pagamento per i lavori eseguiti e nota di addebito per le penali il cui importo verrà scalato direttamente dal pagamento del certificato riferito al S.A.L..
La penale relativa all’ultimazione lavori verrà detratta dal Conto Finale.
L’Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare a Publiacqua s.p.a. le relative spese di assistenza e sottostare all’addebitamento della penale nei modi e nella quantità sopra stabilita.
ART 32. PROVE DI FUNZIONAMENTO – CONSEGNA
PROVVISORIA
L’impresa aggiudicataria comunicherà, all’ufficio della Direzione Lavori la data di ultimazione lavori.
L’ufficio della Direzione Lavori si riserva di effettuare, nel corso dei lavori, tutti i possibili controlli a spese dell’impresa appaltatrice, per determinare la rispondenza delle opere alle caratteristiche dell’offerta.
Tutti i collegamenti e le opere provvisorie necessarie per l’approvvigionamento delle acque per le prove di carico e funzionali, per lo scarico delle stesse e qualunque altro intervento dovesse rendersi necessario in sede di prova saranno ad esclusivo onere e carico dell’impresa.
Di tutte le prove e controlli verrà redatto preciso verbale; qualora il loro esito non risultasse favorevole, esse saranno ripetute sino ad esito favorevole, essendo a totale carico della impresa tutte le sostituzioni, riparazioni, aggiunte e quanto altro necessario per dare le opere perfettamente funzionanti.
Ad esito favorevole di tutte le prove, previo conseguimento di tutte le autorizzazioni necessarie, l’impianto verrà preso in consegna provvisoria dalla Stazione Appaltante mediante l’emissione del certificato di prove di funzionamento. L’impresa appaltatrice, in sede di consegna provvisoria, dovrà rimettere alla Stazione Appaltante tutti i disegni aggiornati compresi quelli di montaggio di macchinari e di apparecchiature, gli schemi, le caratteristiche delle macchine e degli apparecchi, le istruzioni per il loro montaggio, smontaggio e funzionamento.
Non si darà inizio all’avviamento di cui all’articolo seguente se l’impianto non dovesse risultare, in tutte le sue parti, macchine e apparecchiature comprese, completamente a punto e perfettamente funzionante e/o non siano state rilasciate, per qualsiasi motivo, tutte le autorizzazioni necessarie. Eventuali ritardi che dovessero verificarsi per l’esito sfavorevole anche di una sola prova, saranno penalizzati con le modalità previste dal presente schema di contratto.
ART 33. ISTRUZIONE DEL PERSONALE
Durante la fase di montaggio dei macchinari e delle apparecchiature e durante il periodo di avviamento, l’impresa provvederà all’istruzione del personale di conduzione che la Stazione Appaltante destinerà allo scopo, affinché detto personale possa conseguire una perfetta conoscenza dell’impianto. Gli oneri associati alle suddette prestazioni sono compresi e compensati nell’importo contrattuale di cui al presente intervento.
ART 34. CONTO FINALE E COLLAUDO PROVVISORIO
Il conto finale sarà compilato entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del Direttore dei Lavori.
Il Collaudo dei lavori dovrà essere concluso entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e manodopera, necessari per le operazioni di collaudo, ivi comprese le prove tecniche sulle opere e gli esami di laboratorio sui materiali impiegati ove richiesti.
Trattandosi di lavori di importo superiore a 200.000 Euro, ma non eccedente
1.000.000 di Euro, Publiacqua s.p.a. - si riserva la facoltà di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione, che è comunque emesso non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Il certificato di collaudo e/o il certificato di regolare esecuzione, redatto secondo le modalità indicate dall’art. 215 all’art. 238 DPR 207/2010, assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione dello stesso. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato, ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto, entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 227 comma 2 del DPR 207/2010, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.
Nell’ipotesi prevista dall’art. 227 del DPR 207/2010 l’organo di collaudo determinerà nell’emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell’Appaltatore, salvo il maggior onere che rimane comunque a carico dell’Appaltatore.
ART 35. MANUTENZIONE E CUSTODIA DELLE OPERE FINO AL
COLLAUDO PROVVISORIO
L’Appaltatore è obbligato alla custodia e manutenzione dell’opera durante il periodo di attesa e l’espletamento delle operazioni di collaudo fino all’emissione del relativo certificato, che deve essere emesso non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori.
Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l’emissione del certificato di collaudo provvisorio, salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.
In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.
Per cause stagionali o per le altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.
Fermo restando l’obbligo di manutenzione a carico dell’Appaltatore, l’obbligo di custodia non sussiste se dopo l’ultimazione l’opera è presa in consegna da Publiacqua s.p.a., utilizzata e messa in esercizio. In tali casi, l’obbligo di custodia è a carico di Publiacqua s.p.a..
ART 36. CONSEGNA DEFINITIVA
Successivamente all’emissione del certificato di collaudo, l'opera sarà presa in consegna dalla Amministrazione.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa entro il 90 gg. dall’emissione del certificato di collaudo (o del C.R.E.), non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Publiacqua s.p.a. si riserva la facoltà di chiedere consegna anticipata per parti di lavoro ultimate.
Entro il giorno previsto per la consegna definitiva, la ditta è tenuta a fornire alla Stazione Appaltante il “manuale operativo” ed il “Piano di manutenzione dell’impianto” in tre copie. L’impresa appaltatrice dovrà sostituire, riparare e mettere a punto, a sue spese, i materiali, gli apparecchi e le macchine che non risultassero efficienti
Ad esito favorevole di tutte le prove verrà redatto il verbale di consegna definitiva da parte della Stazione Appaltante.
ART 37. GARANZIA PER DIFFORMITA’ E VIZI FINO AL
COLLAUDO DEFINITIVO
Il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Nell’arco di tale periodo l’Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
L’Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
Nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione sono applicati gli artt. 1667 e 1668 c.c. e, pertanto, l’Appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e vizi dell’opera nei due anni successivi alla consegna dell’opera a Publiacqua s.p.a..
E’ in ogni caso salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 1668, II comma, c.c.
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’Appaltatore è responsabile nei confronti di Publiacqua s.p.a.. -, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta (art. 1669 c.c.).
ART 38. DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE
L’Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
Nel caso di danni causati da forza maggiore l’Appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei Lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento, ai sensi dell’art. 166 DPR 207/2010.
L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il Direttore dei Lavori procede all’accertamento redigendo processo verbale alla presenza dell’Appaltatore:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei
Lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’Appaltatore stesso. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
ART 39. TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
L’Appaltatore è obbligato ad eseguire l’opera o i lavori oggetto del presente Capitolato nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.
Tutela retributiva
L'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L’Appaltatore è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell'Impresa e da ogni qualificazione giuridica.
Inoltre, il mancato adempimento di tali obblighi da parte dell’Appaltatore conferisce a Publiacqua s.p.a. il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fidejussoria – di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche – a garanzia dei debiti contrattuali dell’Appaltatore medesimo.
Tutela previdenziale e assicurativa
L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e dei Regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
L’Appaltatore deve esibire al direttore dei lavori, prima della data del verbale di consegna dei lavori, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni. L’Appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denuncie e polizze in precedenza esibite entro i 14 giorni successivi alla modifica.
Prima di emettere i certificati di pagamento degli stati di avanzamento lavori, compreso quello conseguente al conto finale, il direttore dei lavori chiede all’Appaltatore le ricevute e le attestazioni dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, effettuati agli enti previdenziali ed assicurativi che devono essere prontamente esibiti dall’Appaltatore.
A garanzia di tali obblighi, secondo quanto disposto dall’art.4 del Regolamento DPR 207/2010, il direttore dei lavori, opererà una ritenuta dello 0,5% sull’importo netto progressivo dei lavori.
Inoltre, il mancato adempimento dell’Appaltatore agli obblighi sociali, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso Publiacqua s.p.a. - conferisce a quest’ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fidejussoria – di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche – a garanzia dei debiti contrattuali dell’Appaltatore medesimo,
Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso di subappalto. In ogni caso l’Appaltatore è responsabile nei confronti di Publiacqua s.p.a. dell’osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.
Qualora Publiacqua s.p.a. soc. appaltante constati la violazione degli obblighi retributivi, previdenziali o assicurativi, il Responsabile del procedimento sentito l’Appaltatore, applicherà la penale ritenuta adeguata e comunque non inferiore al 20% della rata d’acconto o saldo da corrispondere. Egli altresì ordinerà all’Appaltatore l’immediato adeguamento alla normativa di tutela dei lavoratori. La mancata ottemperanza dell’Appaltatore è considerata grave inadempimento degli obblighi contrattuali e pertanto darà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 47 denominato “Recesso”.
Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno segnalate all’Ispettorato del Lavoro ed ai competenti Enti previdenziali ed assicurativi.
ART 40. DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI – LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO
L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
L’orario di lavoro, giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti contrattualmente previsti. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza.
Esempio di una ipotesi particolare da inserire per necessità del Comune: L’Appaltatore dovrà eseguire i lavori nella fascia oraria compresa dalle ore 06:00 alle ore 22:00 di ogni giorno, anche festivo ove occorra, mediante l’utilizzo del doppio turno lavorativo, senza essere tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le maggiori spese di assistenza, ma anche senza aver diritto a compensi od indennità di sorta, al di fuori del prezzo contrattuale convenuto, essendo essi già comprensivi di ogni maggiorazione dovuta per questa tipologia organizzativa del cantiere, salvo diverse disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e dal coordinatore della sicurezza.
Al fine di rispettare i termini di esecuzione dei lavori, l’Appaltatore potrà organizzare il lavoro in due turni lavorativi nelle fasce orarie 06:00 ÷ 22:00 e secondo le indicazioni che perverranno dalla Amministrazione, dalla Direzione Lavori e dal coordinatore per la sicurezza nella esecuzione.
Gravano sull’Appaltatore, tutti gli oneri connessi alla realizzazione in doppio turno, comprese le misure di sicurezza necessarie alla esecuzione dei lavori nei turni ed alla adeguata illuminazione da approntare, in conformità alle norme vigenti, per l’esecuzione dei lavori previsti in progetto ed adempiendo a tutte le prescrizioni che verranno impartite in merito da parte del coordinatore per la sicurezza dei lavori.
All’infuori dell’orario convenuto, come pure nei giorni festivi, l’Appaltatore non potrà
a suo arbitrio fare eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell’Appaltante; se, a richiesta dell’Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell’orario, l’Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta ma sarà invece tenuto a rimborsare all’Appaltante le maggiori spese di assistenza.
ART 41. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO
DELL’APPALTATORE
Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale di Appalto e quelli specificati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti: Obblighi ed oneri relativi all’organizzazione del cantiere:
1) Osservanza del presente Capitolato Speciale di Appalto.
2) Per tutti i rapporti verbali e/o scritti con la Stazione Appaltante, l’appaltatore deve usare la lingua Italiana.
3) Nomina, prima dell’inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato. L’appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell’incarico.
4) Obbligo, nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, di ga- rantire il pieno rispetto nell'applicazione delle norme retributive e previdenziali nei confronti del personale adibito ai lavori del presente appalto, fornendo nel corso dei lavori - con una cadenza trimestrale - dimostrazione dell'avvenuto adempimento della relativa disciplina, mediante consegna delle rispondenti documentazioni INPS, INAIL e MOD. DM10; l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle Aziende Industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti; l'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci; i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse od indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale; l'Impresa è altresì responsabile, in solido, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei loro rispettivi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; in caso d'inottemperanza agli obblighi specificati nel presente comma accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato del Lavoro suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una de- trazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti; per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra,
l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante a titolo di risarcimento di danni;
5) Osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso dell'appalto; resta stabilito che, in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, la Società procederà ad una detrazione delle rate di acconto nella misura del 20%, che costituirà apposita garanzia per l'adempimento di detti obblighi, ferma la osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari; sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.
6) Obbligo di adottare nell’esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati restando inteso che, in caso di infortunio o danno, ogni più ampia responsabilità ricadrà esclusivamente sull’Impresa, restandone sollevata l’Amministrazione nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.
7) Obbligo di eseguire i lavori nel rispetto di tutte le vigenti norme antinfortunistiche, con particolare riferimento alle attività di verifica, d’informazione, di cooperazione e di coordinamento poste ad onere dalla Società Appaltante; l'Impresa aggiudicataria è tenuta a possedere l'idoneità tecnico-professionale nell'esecuzione dei lavori relativi al presente Capitolato ed a prendere tutte le opportune e dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività della Società appaltante; l'Appaltatore avrà l'obbligo di predisporre il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori; detto piano deve essere trasmesso dall'Appaltatore e per suo tramite dalle eventuali Imprese subappaltatrici alla Società, prima dell'inizio dei lavori; l'Appaltatore è altresì tenuto a coordinare tutte le Imprese operanti nel cantiere ed a rendere compatibili tra di loro e con il proprio tutti i relativi piani di sicurezza nonché a designare un direttore tecnico di cantiere responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
8) Obbligo di individuare adeguati strumenti e metodologie al fine di evitare accidentali contaminazioni del terreno come ad esempio la percolazione nel terreno delle acque di lavaggio e betonaggio, lo sversamento di lubrificanti e carburanti, l’interramento o dispersione di detriti e rifiuti etc., realizzando a proprie spese e cura tutti i manufatti, le opere di impermeabilizzazione e gli approntamenti che si rendessero necessari. Per ciascuna lavorazione che comporta il rischio di percolazione sul terreno si rende inoltre necessario prevedere una specifica procedura di gestione delle lavorazioni e delle emergenze;
9) La realizzazione di tutte le opere di regimazione delle acque meteoriche di cantiere a partire dalle prime fasi di allestimento e al progressivo adeguamento delle opere e dei manufatti al progredire del cantiere. Le opere di raccolta delle acque meteoriche non dovranno per alcun motivo essere impiegate per allontanare liquidi diversi dalle acque meteoriche evitando il deflusso nella rete di raccolte di acque di percolazione e/o di lavaggio. L’impresa dovrà fornire la planimetria ed i particolari costruttivi del sistema di gestione delle acque meteoriche, oltre ad ottenere ogni necessaria approvazione
prima dell’inizio effettivo delle lavorazione da parte degli enti competenti per la realizzazione della sezione scarico in un corpo idrico superficiale.
10) La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.
11) Apposizione di almeno una tabella informativa all’esterno del cantiere di dimensioni minime di 200 × 150 cm, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali come previste dalla Circ. Min. LL.PP. n.1729/UL del 1° giugno 1990; in caso di contestazione degli organi di Polizia, ogni addebito all’Amministrazione verrà addebitato all’Appaltatore in sede di contabilità.
12) La fornitura di cartelli indicatori e contenenti, a colori indelebili, tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente(per opere finanziate dalla CC.PP. con risparmi postali, dovranno contenere anche la dicitura relativa al finanziamento). Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, di decoroso aspetto e dovranno essere mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.
13) L'installazione delle attrezzature, dei mezzi d’opera ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
14) L'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.
15) La vigilanza e guardiania del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, Publiacqua s.p.a., o di altre Ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere a Publiacqua s.p.a. soc. appaltante e per le opere consegnate.
16) Obbligo di controllare sul posto il tracciato planoaltimetrico ed altimetrico delle canalizzazioni da realizzare in base alle indicazioni dei disegni di progetto e di quelle che fornirà la D.L., di rilevare per ogni singola canalizzazione, la lunghezza della canalizzazione stessa, di picchettare sul terreno il tracciato della canalizzazione. L’appaltatore resta comunque unico responsabile dei rilievi e dei tracciamenti eseguiti, e non potrà avanzare pretese di qualsiasi compenso per errori commessi nel controllo dei tracciati, negli ordini dei cavi e degli altri materiali.
17) L’onere della individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio (qualora occorra) anche mediante l’esecuzione di saggi prima dell’esecuzione degli scavi. L’Appaltatore tramite il direttore di cantiere sotto la propria responsabilità, accerterà presso gli Enti interessati (ENEL, TELECOM, AZIENDA del GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA, ecc.) la posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantità necessaria) individuerà e traccerà l’esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre
i rischi durante l’esecuzione dei lavori.
18) La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale. La pulizia e spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti dai lavori eseguiti, prima della loro riapertura al traffico.
19) La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori. I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione.
20) La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza.
21) Concessione di libero accesso ai cantieri ai funzionari dell’Amministrazione Provinciale e del Genio Civile.
22) La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato e conformi alle prescrizioni degli Enti competenti, nonché il servizio di mensa per operai ed addetti ai lavori.
23) Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
24) Le occupazioni temporanee per formazione di aree di cantiere, baracche ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché le spese per l’occupazione di suolo pubblico o di terzi, consegna e deposito al Genio Civile competente, le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc.. In difetto rimane a esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.
25) Espletamento di tutte le pratiche relative ad eventuali necessari spostamenti di acquedotti, gasdotti, fognature, linee elettriche, etc. ed accollo della relativa spesa.
26) Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l'estirpazione delle ceppaie. E’ onere dell’Appaltatore l’eventuale richiesta preventiva alla Direzione Ambiente per l’abbattimento di alberature nelle zone interessate dai lavori e di dare seguito alle indicazioni e prescrizioni stabilite dalla Direzione suddetta.
27) L'approntamento di un laboratorio di cantiere fisso o mobile e con le necessarie attrezzature, che Publiacqua s.p.a. ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto.
28) Tessere di riconoscimento - L’Appaltatore ha l’obbligo di dotare i propri dipendenti, impegnati nella realizzazione dell’opera, di tessera di riconoscimento con fotografia. Tale obbligo è esteso a tutte le imprese subappaltatrici.
29) La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni; la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza, con l’obbligo di mantenere l’accesso alle singole abitazioni frontiste.
30) L'installazione di tabelle, segnali luminosi, cartelli, fanali e/o semafori mobili nel
numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico sia in prossimità del cantiere sia nelle zone lontane da questo.
31) Il continuato spurgo dei condotti in costruzione dalle terre e dalle materie provenienti dalle immissioni di altri canali pubblici o privati che durante l'esecuzione dei lavori vi fossero allacciati; questo obbligo cessa dopo la constatazione del compimento delle opere, se il risultato della relativa visita sia stato favorevole.
32) L'appropriato allontanamento e smaltimento delle materie infette provenienti dagli spurghi.
33) Lo sgombero e la pulizia del cantiere, entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc.; qualora, decorso un mese dal termine dei lavori, non avesse ottemperato a quanto sopra, vi provvederà, previo semplice avviso, la Società, riservandosi di imputare all'Appaltatore le spese sostenute; in tale caso le opere, gli impianti, i macchinari e le attrezzature rinvenuti dovranno ad ogni effetto intendersi abbandonati dall'Appaltatore, il quale non potrà vantare al riguardo alcun diritto, e la Società sarà facilitata, ad ogni effetto di legge, a sgomberare come meglio crederà la zona interessata senza dover rispondere di alcun danno.
34) L'onere dell'allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non più ritenuti utilizzabili dalla D.L. e del loro eventuale smaltimento a norma di Legge. In particolare l’Appaltatore dovrà fornire le autorizzazioni secondo le norme di Xxxxx, relative alla discarica o discariche, presso le quali verrà conferito il materiale di risulta secondo la sua tipologia, compreso il materiale derivante da demolizione di sovrastrutture stradali (binder e tappeti) ed effettuando i campionamenti necessari alla classificazione del rifiuto depositato. Tutte le autorizzazioni necessarie per effettuare lo smaltimento, sono a carico dell’Appaltatore così come le responsabilità conseguenti alla corretta raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali.
Obblighi ed oneri relativi a prove, sondaggi, disegni:
35) La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.
36) La verifica dei calcoli delle strutture resistenti come previsto all’art. successivo, con gli oneri ivi previsti.
37) La verifica delle indagini geognostiche e dello studio della portanza dei terreni nonché la verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno.
38) La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione. In particolare dovranno essere eseguiti:
- planimetrie generali (Scala 1:2000);
- tracciato di tutte le condotte posate (Scala 1:500) compresi gli allacciamenti di utenze, con sopra segnate le quote di posa, le distanze dai punti singolari, numeri civici, le opere d'arte con le relative manovre e sezionamenti;
- disegni costruttivi delle opere d'arte in Scala 1:50.
Tutte le tavole dovranno essere eseguite e consegnate alla Direzione Lavori su
supporto informatico e in n. 3 copie eliografiche di cui n. 2 verranno consegnate a Publiacqua s.p.a..
39) Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentisi alle opere in genere, completo di monografia dei caposaldi e di livellazione riferita agli stessi.
40) L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori.
41) L'esecuzione di esperienze ed analisi come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in relazione a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione. In relazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali necessarie per la loro accettazione, l’Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo all’esecuzione di tutti i rilievi, sondaggi ed esami richiesti dal Direttore dei lavori nonché di tutte le prove, esperienze ed assaggi sui materiali da impiegarsi od impiegati nella costruzione, sottostando a tutte le spese di prelevamento, invio e certificazione dei campioni ad istituto sperimentale o laboratorio riconosciuti a termini di legge; saranno pertanto a carico dell’Impresa tutte le spese necessarie per l’espletamento di dette esperienze. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell’Impresa, nei modi più adatti a garantirne l’autenticità.
42) La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.
43) Obbligo di concordare e organizzare tutti i collaudi sia delle materie prime, sia dei materiali da utilizzare in cantiere. Questi dovranno essere fatti dal direttore dei lavori in azienda di ciascun fornitore. Xxxxx dovrà eseguire le prove con conseguente rilascio dei certificati per le prove che il DL riterrà necessarie.
44) Spese di consulenze, prove di carico, collaudo (esclusa la parcella del collaudatore) compresa fornitura dei veicoli necessari per realizzare le condizioni di carico, di progetto, spese di contratto, stampa, bollo, registrazione, copia, etc. esclusa IVA che resterà a carico dell’Amministrazione.
45) Le spese di assistenza per i collaudi tecnici prescritti da Publiacqua s.p.a. per le strutture e gli impianti. In particolare di tutte le opere provvisionali, le baracche e luoghi di lavorazione impianti compresi, nonché le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore od i Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.
46) La fornitura di fotografie delle opere, nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori e comunque non inferiori a quattro per ogni stato di avanzamento, nel formato 18x24. Spesa per l’esecuzione di fotografie e filmati da fornire alla Direzione dei Lavori da realizzarsi prima e durante lo svolgimento dei rilievi e dei lavori. Le fotografie e i filmati dovranno riguardare tutte le fasi dei lavori e dovranno essere in numero e formato tale da poter documentare con adeguata veridicità passaggi significativi o eventuali problemi verificatisi durante lo svolgimento dei lavori medesimi e nel tempo necessario fino alla loro ultimazione. L’intera documentazione dovrà essere consegnata in duplice copia rilegata su supporto cartaceo.
47) Obbligo di fornire entro 1 mese dalla ultimazione delle singole opere copia su carta lucida di tutti i piani di dettaglio di esecuzione e di insieme (disegno di "stato reale" - comprensivo di planimetrie, piante, sezioni e prospetti). L'Appaltatore dovrà fornire
copia degli elaborati di cui sopra anche su supporto magnetico (cd rescrivibili); in tal caso la Stazione Appaltante fornirà all'Appaltatore, su supporto magnetico, la zona della pianta topografica interessata dall'opera, in modo che l'Appaltatore stesso provveda a propria cura e spese, a riportare il manufatto in base al rilievo planimetrico finale ed alle coordinate di mappa; i disegni su supporto magnetico saranno redatti con sistema CAD in formato d'interfaccia DWG (versione autocad 2012); la presentazione della documentazione di cui sopra sarà condizione inderogabile per dar corso alla liquidazione dal saldo dei lavori.
48) Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche.
49) L’Appaltatore è obbligato a fornire a Publiacqua s.p.a., alla ultimazione del lavori e prima del collaudo, il rilievo delle opere realizzate (condotte, pozzetti, caditoie, sottoservizi). Il rilievo comprenderà la livellazione del piano strada (in prossimità dei tombini), la posizione planimetrica delle opere d’arte, delle tubazioni e delle caditoie, il profilo altimetrico delle condotte. Publiacqua s.p.a. fornirà all’Appaltatore la tabella da compilare contenente i dati necessari sopra citati, per l’aggiornamento del sistema informatico territoriale.
50) L'esaurimento delle acque superficiali o d’infiltrazione, da eseguirsi con qualsiasi mezzo (pompa elettrica, a scoppio, well-point, ecc.), concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.
Ulteriori oneri:
51) Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
52) Oneri generali, ed in particolare quelli assicurativi, derivanti dal rischio di furto, danneggiamento ed incendio di materiali, apparecchiature, impianti ed, in generale, di tutte le opere.
53) La riparazione dei danni che, per ogni causa o negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti o ai lavori da altri compiuti.
54) Spese per il risarcimento di danni provocati a terzi comprese le eventuali spese legali. L’Impresa sarà esclusivamente responsabile di tutte le conseguenze dovute ad incidenti che per qualsiasi causa possano accadere alle persone, anche se estranee al lavoro ed alle cose, nel corso dell’esecuzione dei lavori stessi ed in dipendenza di essi, sollevando da ogni addebito sia civile che penale la Committente, la Direzione Lavori e il suo personale preposto. La sorveglianza esercitata sui lavori e gli ordini impartiti non potranno mai essere invocati per diminuire o trasferire ad altri dette responsabilità. L’Impresa dovrà in ogni caso attenersi alle norme tecniche o prescrizioni emesse dagli enti ufficiali quali:
- CEI, USL, ENEL, Telecom Italia S.p.A. in quanto applicabili;
- disposizioni locali dei VV.FF. e di altri (ANAS, Provincia, Comuni, ecc.).
Sono inoltre a carico dell’Impresa gli oneri legati alle procedure connesse al rilascio delle relazioni di collaudo con parere favorevole, da parte degli enti istituzionalmente preposti (ISPESL, USL, VVF ed altri).
55) La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori relative al numero degli
operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per periodi indicati dal direttore dei lavori.
56) L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori e al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolato, medesima autorizzazione deve essere concessa alle altre imprese ed al relativo personale dipendente, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.
57) Le spese di contratto e accessorie e cioè tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.
Sono inoltre a carico dell’Impresa i seguenti altri oneri:
a) gli oneri conseguenti ad eventuali sospensioni o limitazione degli scavi per l’apertura dei canali e dei correlativi lavori di completamento e loro successiva ripresa in un secondo tempo in dipendenza della costruzione delle opere d’arte, nonché per qualsiasi altro motivo che rendesse necessarie tali sospensioni o limitazioni;
b) gli oneri derivanti da possibile rinvenimento di ordigni bellici, non escluse le spese di assistenza di personale specializzato;
c) tutti gli oneri derivanti dalla caratterizzazione e dallo smaltimento delle terre e rocce da scavo, come da normativa vigente.
L’Impresa dovrà infine tener presente quanto appresso specificato:
1) Poiché in sede di analisi dei prezzi l’Amministrazione si è basata, riguardo al costo della manodopera, sulle tariffe sindacali di categoria, l’Impresa si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto - e se cooperative nei confronti dei soci - tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L’Impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
2) L’Impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell’osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi di subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante. Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall’Impresa alle altre Ditte:
a) per la fornitura di materiali;
b) per la fornitura, anche in opera, di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo Ditte specializzate.
3) In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei precedenti articoli, accertata dalla Stazione appaltante o a questa segnalati dall’Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunica all’Impresa ed anche, se del caso all’Ispettorato suddetto,
l’inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati. Il pagamento all’Impresa delle somme accantonate e della rata di saldo, non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato corrisposto quanto loro è dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita. Per tale sospensione o ritardi di pagamenti, l’Impresa non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà diritto a risarcimento di danni.
Si dichiara infine espressamente che di tutti gli obblighi sopra specificati e di quelli richiamati nei rispettivi articoli del presente Capitolato si è tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori a misura e quindi non spetterà altro compenso all’Impresa qualora il prezzo di appalto subisca aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dal DPR n.207/2010 ed anche quando l’Amministrazione, nei limiti espressi dal medesimo DPR n.207/2010, ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabili una proroga del termine contrattuale.
Ai sensi dell’art. 118 comma 6 del D.lgs. 12/04/2006 n. 163 e dell’art. 9 comma 1 del DPCM 55/91 l’Appaltatore dovrà esibire in originale e consegnare in copia alla Direzione Lavori le denunce di inizio lavori agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile se dovuta, Assicurativi ed Infortunistici, prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 gg dalla data del verbale di consegna.
L’appaltatore e, per suo tramite le imprese subappaltatrici, dovranno inoltre presentare alla Stazione Appaltante, prima dell’emissione di ogni singolo stato d’avanzamento lavori, ovvero ad ogni richiesta della D.L., copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.
ART 42. VERIFICA DEI CALCOLI STATICI ESECUTIVI
Poiché la Stazione Appaltante fornisce il progetto completo di calcoli statici, la verifica di detti calcoli dovrà essere eseguita dall'Appaltatore. L'Appaltatore perciò, nel concorrere all'Appalto, avrà preso conoscenza del progetto, dovrà averne controllato i calcoli statici a mezzo di professionista di sua fiducia (qualora l'Appaltatore stesso non rivesta tale qualità) concordando nei risultati finali e riconoscendo, quindi, il progetto perfettamente attendibile; con ciò egli assume piena ed intera responsabilità tanto del progetto come dell'esecuzione dell'opera.
L'Appaltatore è tenuto a consegnare la dichiarazione scritta, alla Stazione Appaltante, dell’accettazione dei predetti calcoli, impegnandosi al deposito degli stessi presso gli uffici del Genio Civile.
ART 43. APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI
Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile dell' Appaltante l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, l'Appaltante stesso potrà con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.
Scaduto tale termine infruttuosamente, l'Appaltante potrà provvedere senz'altro
all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.
In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorata dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell'Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.
Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dall'Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuato.
L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell'Appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.
Materiali
I materiali impiegati dall’Appaltatore nell’esecuzione del contratto devono essere della migliore qualità e immuni da ogni difetto, idonei all’utilizzo e alla finalità delle lavorazioni, conformi e corrispondenti alle caratteristiche e condizioni previste dal contratto, dal bando e dalla lettera di invito, alle prescrizioni tecniche e legislative vigenti.
L’Appaltatore è tenuto ad effettuare nel corso delle lavorazioni e delle prestazioni tutti i controlli e tutte le prove necessarie al fine dell’ottemperanza al presente articolo anche qualora non siano espressamente previsti o richiesti nel contratto e presentare all’ufficio Direzione Lavori a richiesta di questa la relativa documentazione di conformità.
I materiali possono essere messi in opera solo dopo l’accettazione da parte del Direttore Lavori il quale ha diritto di rifiutarli qualora non li ritenga adatti per l’uso cui sono destinati. L’accettazione non è definitiva e non pregiudica, comunque, i diritti di Publiacqua s.p.a., nè le risultanze in sede di collaudo.
Sono pur sempre dovute anche in riferimento ai materiali accettati, le garanzie di contratto e di legge per difformità, vizi e difetti.
Il Direttore dei Lavori potrà sottoporre il materiale ad ogni prova ritenesse necessaria per saggiarne la qualità e resistenza a spese dell’Appaltatore.
Qualora il capitolato speciale, il contratto, il bando o altro documento contrattuale preveda la provenienza dei materiali e si renda poi necessario, per qualsiasi motivo, approvvigionarsi altrove, l’Appaltatore non potrà rifiutarsi al cambiamento che sarà disposto per iscritto dal direttore lavori.
L’Appaltatore che impieghi materiali per quantità o qualità eccedente o superiore a quelle prescritte e previste nei documenti contrattuali non ha diritto ad alcun compenso maggiore qualunque sia il vantaggio di Publiacqua s.p.a. o il miglioramento dell’opera.
I lavori saranno, pertanto, contabilizzati secondo la quantità, la qualità e le modalità di lavorazione prescritte. E ciò anche qualora l’uso di maggiore o migliore materiale sia avvenuto senza opposizione ovvero con l’acquiescenza di Publiacqua s.p.a..
Nel caso in cui venga riscontrata una riduzione dei materiali per quantità o qualità rispetto a quella prescritta e che non comporti la completa inidoneità all’uso cui sono destinati, e Publiacqua s.p.a. accetti comunque i lavori, si procederà ad una riduzione del prezzo contrattuale proporzionale al minor valore dei materiali e delle opere.
Non sarà dovuto nessun compenso per materiali speciali impiegati senza ordine scritto del Direttore Xxxxxx.
Rifiuto dei materiali difettosi
I materiali giudicati non adatti dal Direttore Lavori si considerano come non presentati e l’Appaltatore è tenuto a sostituirli, a sua cura e spese, senza alcun pregiudizio dell’applicazione delle sanzioni previste per il mancato rispetto dei termini contrattuali.
L’Appaltatore ha l’obbligo di allontanare immediatamente dal cantiere i materiali non adatti e come tali non accettati.
Nel caso l’Appaltatore non provveda sollecitamente gli saranno fissati dei termini perentori entro cui provvedere. Trascorso infruttuosamente tale termine, Publiacqua s.p.a. procederà d’ufficio, a spese dell’Appaltatore, senza alcuna responsabilità per i danni che tale operazione potrà arrecare all’Appaltatore.
ART 44. PROPRIETA’ DEGLI OGGETTI TROVATI
Publiacqua s.p.a., salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di Legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinvengano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi.
Dell'eventuale ritrovamento dovrà esserne dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni.
L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato.
Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le cause di forza maggiore previste dal primo comma dell'art. 159 del DPR 207/2010.
ART 45. ESECUZIONE D’UFFICIO
Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dall'art. 18 del D.M. 145/2000, Publiacqua s.p.a. avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla rescissione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.
ART 46. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutti i lavori che gli verranno assegnati nei termini indicati e comunque secondo le prescrizioni ricevute senza che questi debbano essere rimandati o sospesi, fatti salvi i casi di forza maggiore.
Si dà luogo alla risoluzione del contratto, con provvedimento della stazione appaltante, nei seguenti casi:
1) art. 18 del D.M. 145/2000;
2) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, ove le varianti
eccedano il quinto dell’importo originario del contratto;
3) gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza (previa formale costituzione in mora dell’interessato);
4) violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
5) inutile decorso del secondo termine assegnato dal direttore dei lavori all’Appaltatore per la consegna dei lavori di cui all’art. denominato “Consegna lavori” del presente Capitolato Speciale d’Appalto;
6) ritardo nell’adempimento che comporti l’applicazione di penali complessivamente superiori al 10% dell’ammontare netto contrattuale;
7) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo (da accertare con le modalità previste dall’art. 136 D.L. 163/2006);
8) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori (da contestare con le modalità previste dall’art. art. 136 D.L. 163/2006);
9) applicazione di misure di prevenzione o sentenze passate in giudicato ai sensi dell’ex art. 135 del DPR 554/99.
Publiacqua s.p.a. ha altresì facoltà di risolvere di diritto il rapporto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di avanzamento dei lavori, in ogni caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, e comunque nei casi che seguono:
❖ mancata presentazione per la formalizzazione del contratto;
❖ sospensione o rallentamenti nella esecuzione dei lavori;
❖ concessione in subappalto senza la formale autorizzazione scritta di Publiacqua s.p.a., salvo le ulteriori sanzioni previste per legge;
❖ mancata presa in consegna dei lavori o mancata presentazione per la presa in consegna dei lavori;
❖ mancata esecuzione di tutto o parte dei lavori entro i termini contrattuali;
❖ mancata esecuzione a regola d’arte o conforme alle previsioni contrattuali;
❖ frode o negligenza grave nella condotta dei lavori;
❖ ripetuta applicazione di penalità;
❖ grave irregolarità contributiva;
❖ il contravvenire ad ogni altra disposizione di legge a tutela della sicurezza sul lavoro o che risulti contraria alle disposizioni, etica o Regolamenti aziendali.
Il contratto sarà risolto di diritto senza necessità di preventiva messa in mora o procedura giudiziale nei casi:
• di fallimento, di concordato fallimentare, di liquidazione coatta amministrativa;
• di morte del titolare della ditta per le ditte individuali;
• di revoca delle autorizzazioni amministrative previste per l’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto.
In tali casi Publiacqua s.p.a. corrisponderà soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni effettuate sino al giorno della risoluzione, dedotte le penali e le spese sostenute.
La risoluzione del contratto consentirà a Publiacqua s.p.a. di procedere all’incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori oneri.
La sospensione o il ritardo nell'esecuzione di un ordinativo, già accettato, dovrà essere comunicato e motivata per iscritto a Publiacqua s.p.a. entro 3 (tre) giorni dal manifestarsi della causa. Costituisce grave inadempimento sanzionabile ai sensi del successivo articolo la mancata comunicazione e/o l’insufficiente motivazione giustificativa del ritardo e/o
sospensione. Costituisce altresì gli estremi del grave inadempimento il reiterarsi, per almeno tre volte consecutive, di condotta analoga anche se tempestivamente e adeguatamente motivata.
Il contratto può essere risolto, per grave inadempimento dell'appaltatore, in questo caso, Publiacqua s.p.a. si riserva il diritto al risarcimento di tutti i danni.
Nelle more della contestazione è fatto salvo il diritto di Publiacqua s.p.a. di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese, lavori attinenti ad ordinativi accettati e non iniziati ovvero eseguiti soltanto parzialmente e comunque non ultimati, secondo le prescrizioni date ogni qual volta l'appaltatore non vi abbia provveduto nonostante richiesta scritta di Publiacqua s.p.a..
In questo caso Publiacqua s.p.a. darà notizia a mezzo raccomandata A/R all'Appaltatore, quantificando il lavoro svolto ed indicando le date in cui verranno iniziati i lavori da parte di altre imprese o direttamente a cura di Publiacqua s.p.a.. Gli eventuali maggiori costi saranno addebitati all'Appaltatore.
Salve le ipotesi di risoluzione di diritto previste nel presente capitolato e/o nel contratto, la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1454 c.c. è disposta previa comunicazione scritta di contestazione degli addebiti inviata all’Appaltatore con assegnazione allo stesso di un termine perentorio, non inferiore a 10 giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni impartite da Publiacqua s.p.a..
Trascorso inutilmente tale termine senza che l’Appaltatore abbia adempiuto, Publiacqua s.p.a. comunica l’avvenuta risoluzione del contratto e il giorno in cui avrà luogo la consegna delle opere, la immissione in possesso di Publiacqua s.p.a. dei cantieri, la constatazione dello stato dei luoghi e dello stato di avanzamento dell’opera, la redazione dello stato di consistenza.
Qualora l’Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, Publiacqua s.p.a. procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.
L’Appaltatore è obbligato a propria cura e spese, alla immediata riconsegna dei cantieri, allo smobilizzo degli stessi, al ritiro dei mezzi e macchinari.
In caso di ritardo nella riconsegna dei lavori, nell’immissione in possesso dei cantieri o nello smobilizzo dei medesimi, l’Appaltatore è tenuto a pagare una penale pari ad un ventesimo dell’importo contrattuale dei lavori. Qualora l’appaltatore non vi provveda, lo smobilizzo dei cantieri sarà eseguito da Publiacqua s.p.a. in danno dell’appaltatore.
I lavori regolarmente eseguiti saranno contabilizzati in base alle risultanze dell’ultimo stato avanzamento lavori secondo i prezzi e i corrispettivi contrattuali dedotte le penali e le spese sostenute.
All’appaltatore non spetterà alcun compenso aggiuntivo.
Il pagamento all’Appaltatore degli importi inerenti i lavori eseguiti non potrà avvenire se non a lavori completamente ultimati da Publiacqua s.p.a. o da altro appaltatore.
Qualora all’avvenuta ultimazione il costo totale sostenuto da Publiacqua s.p.a. per il completamento e la complessiva esecuzione risulti superiore a quanto avrebbe dovuto essere riconosciuto all’Appaltatore se detti lavori fossero stati dallo stesso ultimati, l’Appaltatore dovrà rifondere a Publiacqua s.p.a. il maggior costo e Publiacqua s.p.a. avrà diritto di trattenere tali maggiori oneri dalle somme ancora dovute all’Appaltatore, fermi restando tutti gli altri diritti.
Publiacqua s.p.a. ha facoltà di prelevare gli importi di cui alle maggiori spese dal
deposito cauzionale e/o da eventuali crediti dell’Appaltatore salvo il risarcimento dei danni.
ART 47. RECESSO
Esclusa l’ipotesi di risoluzione prevista dal n.2) del precedente articolo, qualora la variante superi 1/5 dell’importo dell’Appalto l’Appaltatore ha la facoltà di recedere dal contratto entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del responsabile del procedimento, col solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti.
Egli ha altresì facoltà di presentare istanza di recesso qualora la consegna dei lavori avvenga in ritardo per fatto o colpa di Publiacqua s.p.a.. In tale caso accolta l’istanza l’Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese nei limiti previsti dall’art.157 DPR 207/2010.
La stazione appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell’art. 134 del DL 163/2006.
Publiacqua s.p.a. può in qualsiasi momento recedere dal contratto previo preavviso all’Appaltatore non inferiore a 30 giorni.
In tal caso Publiacqua s.p.a. è tenuta al pagamento delle prestazioni realmente effettuate dall’Appaltatore con esclusione di ogni onere risarcitorio e/o indennitario, secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto.
Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’Appaltatore.
Non sarà ammessa al pagamento nessuna opera o provvista fatta dall’Appaltatore dopo l’avvenuto preavviso di recesso.
L’Appaltatore è obbligato alla immediata riconsegna dei cantieri, allo smobilizzo degli stessi, al ritiro dei mezzi e macchinari.
Il Direttore dei Lavori comunica il giorno in cui avrà luogo la consegna delle opere, la immissione in possesso di Publiacqua s.p.a. dei cantieri, la constatazione dello stato dei luoghi e dello stato di avanzamento dell’opera, la redazione dello stato di consistenza.
Qualora l’Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, Publiacqua s.p.a. procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.
A titolo di mancato guadagno ed a completa tacitazione di ogni diritto, pretesa, spesa e onere, sostenuto dall’Appaltatore per l’esecuzione del contratto, Publiacqua s.p.a. gli corrisponderà il 10% dell’ammontare dei lavori non eseguiti calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo contrattuale, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei lavori eseguiti.
ART 48. REVISIONE PREZZI
Non sono ammesse revisioni dei prezzi. Il rischio delle difficoltà dell’opera è a totale carico dell’Appaltatore. L’art. 1664 c.c., 1° comma, non si applica all’Appalto di cui al presente Capitolato.
ART 49. VARIAZIONI DEI LAVORI E NUOVI PREZZI
La Stazione Appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto, nei limiti di quanto stabilito dall’art. 161 DPR 207/2010 (ex art. 134
DPR 554/1999) le varianti che riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita dell’opera e dell’economia dei lavori.
Tali varianti saranno computate sulla base dell’elenco prezzi con l’applicazione del ribasso.
Se le variazioni comportassero la sospensione temporanea dei lavori appaltati e richiedessero maggior tempo per la loro esecuzione, l’Impresa potrà richiedere una proroga della data di consegna delle sole opere variate, ma non potrà avanzare domanda di indennizzo. Le variazioni ordinate in aggiunta non potranno giustificare richieste di rinvio per la ultimazione delle opere oggetto dell’Appalto.
Per esecuzione di categoria di opere non previste si procederà, di norma riferendosi nell’ordine all’elenco prezzi ufficiale di Publiacqua s.p.a., al prezziario per nuove costruzioni del Provveditorato OO.PP. per la Toscana vigente al momento dell’offerta e detratto il ribasso d’asta. Nel caso tali prezziari non contenessero le nuove lavorazioni, si procederà al concordamento di Nuovi prezzi, secondo quanto stabilito dagli art. 163 DPR 207/2010.
Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si avessero i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi. Gli stessi verranno determinati, come previsto dall’art. 163 DPR 207/2010, in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, ed approvati dal Responsabile del Procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste, essi sono approvati dal Publiacqua s.p.a. su proposta del Responsabile del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta.
Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, Publiacqua
s.p.a. a ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità. Qualora non debitamente iscritti a titolo di riserva negli atti contabili nei modi previsti, i xxxxxx s'intenderanno definitivamente accettati.
La mancata determinazione dei nuovi prezzi non autorizzerà comunque l'Appaltatore a sospendere i lavori.
ART 50. RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di Xxxxx e di Regolamento.
Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento.
Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela di Publiacqua s.p.a. e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667 e 1669 del c.c.
ART 51. RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’APPALTATORE
A norma dell'art. 4 del Capitolato Generale approvato con DM 145/2000 l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare, per mandato conferito per atto pubblico depositato presso Publiacqua s.p.a., da persona fornita dei requisiti tecnici e morali per l’esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.
L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.
Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, Publiacqua s.p.a., previa comunicazione all’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentate, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore o al suo rappresentante.
ART 52. ACCORDO BONARIO – DEFINIZIONE DELLE
CONTROVERSIE
Per la definizione delle controversie si applicherà l’art. 240 del D.Lgs 163/2006 senza tuttavia la costituzione della commissione ivi prevista in via facoltativa.
La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto di cui il presente Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell’art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.
È escluso il ricorso all’arbitrato.
ART 53. OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI E PRIVATI
Sono a carico dell’Amministrazione le spese per l’indennità di espropri o di occupazioni permanenti relative alle opere da eseguirsi. L’Impresa provvederà invece a sue cure e spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero necessarie per strade di servizio, per accessi ai vari cantieri, per l’impianto dei cantieri stessi, per l’accatastamento o la discarica dei materiali, per cave di prestito, e per tutto quanto è necessario all’esecuzione dei lavori.
ART 54. RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA
L’Impresa resta responsabile di tutte le anomalie e le incompletezze che si dovessero verificare nelle opere realizzate e nelle pratiche effettuate per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data del certificato di collaudo.
L’Impresa dovrà provvedere, a propria cura e spese, nel più breve tempo possibile, a realizzare tutti gli interventi, le sostituzioni di parti ed i rifacimenti necessari al fine di eliminare guasti difetti e cattivi funzionamenti e all’eliminazione delle anomalie e delle incompletezze riscontrate; ove l’Impresa non provveda nei termini stabiliti per scritto dalla Stazione Appaltante quest’ultima potrà procedere direttamente addebitando tutte le spese sostenute all’Impresa medesima.
ART 55. SPECIFICHE RILIEVO CARTOGRAFICO E ELABORATI
ESECUTIVI
È obbligo dell’appaltatore consegnare al D.L. a lavori ultimati e prima della redazione del conto finale, una copia su supporto magnetico e in formato modificabile più tre copie cartacee di tutti i rilievi cartografici e disegni esecutivi delle opere realizzate, nonché copia delle specifiche tecniche e dei manuali operativi delle apparecchiature montate; in specifico, tra gli elaborati esecutivi, dovranno essere consegnati oltre alle planimetrie di insieme, una o più di una planimetria indicante tutte le tubazioni con relative quote di posa (piping funzionale), una planimetria con indicazione di tutta la strumentazione di controllo flusso e di controllo analitico e gli elaborati di dettaglio dei quadri e gli schemi di tutti gli impianti elettrici. La redazione degli elaborati e il rilievo cartografico è da considerarsi parte integrante dei lavori oggetto dell'appalto.
Eventuali servizi interferenti (ENEL, Telecom, acquedotto, rete gas, ecc...) dovranno essere segnalati. Sui rilievi andranno riportati: località, comune, data del rilievo, firma leggibile del rilevatore.
Nella redazione del rilievo dovranno essere utilizzati i simboli in uso presso la Stazione appaltante, indicando nella restituzione dei sottoservizi sempre gas MP in rosso, gas BP in verde, acqua in blu.
ART 56. COMUNICAZIONI DELL’IMPRESA
L’Impresa appaltatrice è tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante gli indirizzi, i recapiti telefonici (fisso e cellulare) e fax, l’e-mail dei propri uffici, del Responsabile Tecnico e del Responsabile del cantiere.
A far data dall’inizio dei lavori l’Impresa appaltatrice dovrà comunicare alla Stazione Appaltante l’elenco degli operai impiegati per le lavorazioni completo di nome e cognome, qualifica e posizione assicurativa.
L’Impresa ha l’obbligo di tenere aggiornate tutte le informazioni di cui ai precedenti punti comunicando tempestivamente, comunque non oltre due giorni dall’avvenuta modifica, ogni singola variazione delle medesime alla Stazione Appaltante.
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CAPO II – NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
ART 57. PRESTAZIONI IN ECONOMIA
Le prestazioni e forniture in economia diretta avranno carattere eccezionale e dovranno essere disposte solo per lavori secondari non altrimenti remunerabili con i prezzi di elenco; comunque esse dovranno sempre rientrare nei casi e nei limiti previsti dal Regolamento emanato con D.P.R. n. 207/2010.
In ogni caso le prestazioni e forniture anzidette saranno compensate solo se oggetto di uno specifico e preventivo ordine della Direzione dei Lavori.
Le prestazioni di manodopera in economia saranno valutate in base alle effettive ore di lavoro ed alla qualifica degli operai richiesta dalla Direzione Lavori; se l’Appaltatore di sua iniziativa impiegherà nei lavori in questione operai di qualifica superiore a quella richiesta, non avrà diritto ad alcun compenso per la differenza delle categorie.
La contabilizzazione verrà effettuata applicando ai tempi, accertati in contraddittorio, le rispettive tariffe orarie che risulteranno dall’Offerta Prezzi presentata dall’Impresa aggiudicataria.
Per qualsiasi tipo di prestazione di manodopera in economia, sia essa diurna o notturna, feriale o festiva, si applicheranno unicamente i prezzi previsti nella suddetta Offerta Prezzi, senza che l’Appaltatore, edotto di ciò dal presente articolo, possa opporre riserva o rivalsa alcuna.
E’ demandato al giudizio insindacabile della Direzione Lavori lo stabilire la idoneità degli operai, dei materiali e dei mezzi d’opera impiegati nelle prestazioni in economia, l’Appaltatore dovrà immediatamente sostituirli qualora quelli forniti non fossero riconosciuti idonei.
Nei prezzi d’Elenco, offerti dall’Impresa appaltatrice, si intende compreso e compensato che ogni operaio sia provvisto degli utensili manuali di mestiere e che i materiali siano resi a piè d’opera.
I noleggi di mezzi d’opera in economia saranno valutati in base alle diverse categorie dei mezzi impiegati ed alle effettive ore lavorative effettuate; le eventuali soste o trasferimenti non saranno quindi compensate, salvo diverso giudizio del Direttore dei Lavori per casi specifici e particolari.
Nei prezzi dei mezzi d’opera si intende sempre compreso il personale addetto al mezzo, salva diversa indicazione, nonché tutte le spese relative all’energia elettrica, ai carburanti, lubrificanti e quant’altro occorra per dare il mezzo stesso perfettamente funzionante sul luogo di lavoro.
ART 58. NORME GENERALI PER I LAVORI A MISURA E A
CORPO
Lavori a misura
La quantità delle forniture e dei lavori eseguiti saranno determinate con metodi geometrici, ovvero a numero, a peso, a metri lineari, a metri quadrati od a metri cubi, in
relazione alla unità di misura prevista per ognuno dei prezzi inseriti nell’Elenco Prezzi di progetto.
Si precisa che i prezzi d’elenco, così come offerti dall’Impresa appaltatrice, sono validi qualunque sia la quantità del lavoro e della fornitura richiesti, e qualunque sia il periodo dell’anno o l’ora del giorno in cui detta prestazione si svolge.
I lavori dovranno essere eseguiti e quindi contabilizzati sulla base delle misure fissate dal progetto, integrate dalle specifiche disposizioni date all’atto pratico dalla Direzione Lavori.
Non saranno contabilizzati i maggiori spessori, lunghezze, superfici, o cubature rilevate dagli incaricati, quando tali maggiori quantità siano state eseguite dall’Appaltatore di sua iniziativa senza giustificato motivo; viceversa saranno riconosciute le maggiori dimensioni quando siano state espressamente ordinate dalla Direzione Lavori, o da questa preventivamente condivise su istanza dell’Appaltatore.
Di norma non saranno tollerate dimensioni minori di quelle di progetto od ordinate; nel caso in cui tali minori dimensioni vengano accettate, le opere saranno conteggiate e liquidate in base alle misure eseguite.
Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà nell’esecuzione dei lavori e riportate sugli appositi libretti di misura, che saranno firmati dagli incaricati dell’Ente Appaltante e dell’Appaltatore.
Lavori a corpo
Per quanto riguarda i lavori a corpo, questi ultimi dovranno essere eseguiti rispettando appieno tutte le forniture e le procedure di realizzazione che sono dettagliatamente specificate nella descrizione dei prezzi a corpo compresi nell’elenco prezzi di progetto.
Inoltre nei prezzi a corpo sono comprese e compensate, e quindi dovranno essere sempre eseguite dall’Appaltatore senza rilievi od eccezione alcuna, tutte quelle forniture ed opere di rilievo non sostanziale, anche non espressamente specificate, ma necessarie a dare il lavoro a corpo completamente finito a perfetta regola d’arte.
La contabilizzazione dei lavori a corpo dovrà essere effettuata sul libretto delle misure, in maniera unitaria, solo dopo che tutte le opere corrispondenti al prezzo in esame siano state completamente eseguite.
Si potrà derogare dalla presente disposizione soltanto in due casi:
quando sia specificato nel prezzo a corpo che le quantità effettivamente realizzabili possono variare entro una percentuale prestabilita;
quando la particolare ampiezza del lavoro previsto a corpo induca il progettista a specificare, nel relativo prezzo a corpo, che si possa procedere a pagamenti frazionati, in ragione di percentuali da inserire nel libretto di misura dei vari stati di avanzamento, fino al complessivo raggiungimento della percentuale del 100% del lavoro a corpo realizzato.
ART 59. MATERIALI A PIE’ D’OPERA
Le forniture dei materiali saranno valutate in base alla qualità (o al tipo) ed alle quantità dei materiali forniti ed effettivamente posti in opera, e verranno contabilizzate applicando alle quantità accertate in contraddittorio i relativi prezzi dell’Elenco di progetto, annesso al presente Capitolato.
I materiali dovranno sempre essere forniti a piè d’opera e cioè sul luogo del loro impiego; per la loro misurazione si stabiliscono inoltre le seguenti prescrizioni particolari:
- calce e cemento: dovranno essere forniti nei sacchi originali e sigillati e saranno sempre valutati a peso;
- sabbie, ghiaie e pietrischi: saranno valutati a volume e di regola misurati nello scavo secondo le dimensioni geometriche previste dai disegni di progetto o ordinate dalla D.L., a costipamento avvenuto;
- mattoni e laterizi in genere: saranno valutati a numero;
- materiali ferrosi: saranno di regola valutati a peso;
- legnami: saranno valutati a volume od a superficie;
- tubazioni: per tutte le tubazioni la fornitura verrà pagata in base ai prezzi unitari di elenco moltiplicati per le lunghezze effettive rilevate in opera.
Per la determinazione delle quantità dei materiali per i quali è prevista la valutazione a peso, la Direzione Lavori potrà richiedere la verifica presso una pesa pubblica; tutte le spese e gli oneri conseguenti saranno a completo carico dell’Appaltatore.
ART 60. LAVORI A MISURA
Le diverse categorie di lavori a misura saranno contabilizzate applicando alle relative quantità, riconosciute ed accettate dalla Direzione Lavori, i corrispondenti prezzi unitari previsti dall’Elenco di progetto annesso al presente Capitolato, così come risulteranno aggiornati dall’Offerta Prezzi presentata dall’Impresa aggiudicataria.
Xxxxx disposizioni contrarie espressamente previste alle singole voci, con i prezzi unitari di elenco relativi ai lavori a misura si intendono compensate la fornitura di tutti i materiali occorrenti nonché tutte le prestazioni necessarie per l’esecuzione dei lavori stessi, con la più assoluta e scrupolosa osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato.
L’Ente Appaltante si riserva in ogni caso il diritto di provvedere direttamente alla fornitura dei materiali da impiegare nell’esecuzione dei lavori. In quest’ultima eventualità, qualora l’Elenco prezzi di progetto (come aggiornato dall’Offerta Prezzi dell’Impresa aggiudicataria) preveda unicamente, per tali categorie di lavori, prezzi comprensivi della fornitura e posa in opera, si procederà nei modi seguenti:
- in presenza del corrispondente prezzo di Elenco relativo alla sola fornitura: deducendo dal prezzo complessivo quello della sola fornitura ed applicando in contabilità il nuovo prezzo così ottenuto, senza bisogno di ricorrere a nessuna altra procedura tecnico-amministrativa;
- in assenza del corrispondente prezzo di Elenco relativo alla sola fornitura: deducendo dal prezzo complessivo quello della sola fornitura, determinato in contraddittorio con l’Appaltatore sulla base dei prezzi di mercato, ed applicando in contabilità il nuovo prezzo così ottenuto, dopo che sia stato redatto, firmato ed approvato il relativo “Verbale di concordamento nuovi prezzi”.
Nella valutazione delle opere computate a misura, salvo diverse particolari prescrizioni previste di seguito, saranno dedotti tutti i vani nonché gli spazi occupati da materiali interclusi, non formanti oggetto della misura.
Sono pertanto stabilite, per le misurazioni e valutazioni delle principali categorie di lavori a misura, le seguenti prescrizioni particolari:
A) Scavi
Per scavi a sezione aperta o di sbancamento si intendono quelli eseguiti per splateamenti, trincee di approccio a scavi più profondi, sbancamenti incassati di grande sezione per fondazioni di opere d’arte e, comunque, tutti gli scavi di qualunque genere essi siano aventi una larghezza uguale o superiore a metri 3 (tre).
Per scavi incassati a sezione obbligata si intendono quelli delimitati da due pareti verticali aventi una larghezza inferiore a metri 3 (tre).
Si precisa nuovamente che nei relativi prezzi di Elenco sono compresi tutti gli oneri derivanti all’Appaltatore dalla costruzione e manutenzione di armature e sbadacchiature di sostegno delle pareti degli scavi, anche se ripetute per permettere la posa delle tubazioni.
Ove ragioni particolari non lo vietino L’Appaltatore potrà, per propria scelta personale, eventualmente eseguire i suddetti scavi anche con pareti inclinate od a scarpata, senza che per questo gli venga riconosciuto alcun onere aggiuntivo per il maggior scavo eseguito.
In questo caso resta inteso e stabilito che sia la sabbia che la ghiaia, od altri materiali inerti usati per il riempimento dello scavo, sia le demolizioni che i rifacimenti della sovrastruttura stradale, saranno contabilizzati come se lo scavo fosse stato eseguito a sezione obbligata secondo le dimensioni previste nel progetto, o quelle ordinate dal D.L. per il fondo scavo.
Il computo del volume degli scavi verrà eseguito per tratti compresi fra sezioni omogenee, in ciascuna delle quali non vari sensibilmente né l’andamento del terreno né la livelletta della condotta, moltiplicando la lunghezza orizzontale di ciascun tratto per la media delle aree delle sezioni che lo delimitano.
Tali aree, qualunque sia la profondità dello scavo e l’eventuale inclinazione delle pareti saranno calcolate con la seguente formula: S = L x H in cui:
L = è la larghezza ordinata per il fondo dello scavo;
H = è l’altezza media tra il fondo medesimo ed il piano stradale, o quello del terreno naturale, o quello precedentemente raggiunto con lo sbancamento.
Non verranno contabilizzate le maggiori sezioni necessarie per la formazione di nicchie, intendendosi tali oneri compensati con i prezzi di Elenco, qualunque sia il materiale ed il diametro delle tubazioni da posare, nonché il tipo di giunzione delle stesse.
Con i prezzi di Elenco si intendono inoltre compensati tutti gli oneri relativi alle modalità di scavo, alla pulizia ed all’eventuale costipamento del piano di fondo, all’accurato rincalzo e ricoprimento delle tubazioni secondo le norme contenute nel Capo IV del presente Capitolato, al costipamento dei materiali di riempimento, alla formazione del cassonetto stradale, al riempimento degli scavi in campagna o di sbancamento con materie selezionate tra quelle precedentemente scavate, alla sistemazione del terreno dopo il riempimento ed alle necessarie ricariche in strada o campagna durante il periodo di garanzia.
Gli scavi saranno eseguiti di norma con mezzi meccanici, ma potranno essere realizzati anche manualmente, qualora particolari condizioni ambientali o la circospezione dovuta alla vicinanza di altri sottoservizi inducano ad operare tale scelta. La decisione di operare con scavi a mano può essere presa dall’Appaltatore per giustificato motivo, od essere imposta con esplicita disposizione da parte della Direzione Lavori. In ogni caso resta inteso e concordato che nessuna maggiorazione ai prezzi stabiliti nell’Elenco verrà riconosciuta all’Appaltatore, qualunque sia la percentuale dello scavo eseguito a mano.
Per scavi eseguiti in presenza di roccia sarà applicato il relativo sovrapprezzo a compenso della demolizione della roccia stessa, ma solo quando la durezza e consistenza del materiale da scavare siano paragonabili a quelli della selenite.
In tutti i prezzi degli scavi si intendono compresi e compensati gli oneri conseguenti alle modalità di esecuzione stabiliti nel Capo IV del presente Capitolato, ed in particolare i seguenti:
- le soggezioni imposte dalla presenza di canalizzazioni di ogni tipo incontrate negli scavi ed il mantenimento del loro esercizio. Per le canalizzazioni da spostare o da togliere definitivamente, verranno pagati gli eventuali smantellamenti, ripristini e rifacimenti con i prezzi previsti in elenco, ma solo quando tali spostamenti siano stati preventivamente ordinati dalla Direzione Lavori, o condivisi dalla D.L. su istanza dell’Appaltatore;
- la demolizione di vecchie murature abbandonate, rimozioni di trovanti, di manufatti ecc., fino ad un volume di mc. 0,2 per ciascuno di essi. Volumi maggiori verranno contabilizzati applicando i prezzi previsti per le demolizioni;
- le eventuali e momentanee cessazioni delle attività di scavo che dovessero verificarsi per consentire al personale impegnato nella posa dei tubi l’esecuzione dei lavori di propria competenza;
- i puntellamenti, sbadacchiature, armature di qualsiasi tipo (anche a cassa chiusa), ponteggi, trabattelli, passerelle ecc.;
- l’aggottamento di tutte le acque di qualsiasi specie e provenienza;
- i materiali e mezzi d’opera di qualsiasi genere, anche coperti da brevetti, che siano necessari per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte;
- le protezioni individuali e quelle strutturali di cantiere atte a garantire l’incolumità degli operai e di terzi contro ogni tipo di pericolo;
- le deviazioni provvisorie dei fossi attraversati e relative opere provvisionali.
B) Demolizioni, rimozioni e rifacimenti
I prezzi per le demolizioni e rimozioni di murature ordinarie di qualsiasi genere e di strutture di qualsiasi tipo in calcestruzzo semplice od armato, che non siano già compensate con i prezzi degli scavi, si applicano esclusivamente alle quantità effettive da demolire o da rimuovere, comunque risultino suddivise e distribuite, e si intendono comprensive di qualsiasi onere.
Premesso che dalle strade con pavimentazione a carattere permanente si intendono escluse quelle il cui fondo è costituito da terra battuta o da ghiaia anche se rullata, si precisa che nell’applicazione del prezzo relativo al taglio e demolizione di pavimentazioni stradali per l’esecuzione di scavi di qualsiasi tipo e natura si terrà conto unicamente della lunghezza dello scavo eseguito, indipendentemente dalla larghezza dello stesso.
Nel caso che la pavimentazione interessi solo una porzione longitudinale dell’apertura dello scavo, verrà comunque riconosciuta l’applicazione del prezzo negli stessi termini di cui sopra.
Nella valutazione della superficie dei rifacimenti di sovrastrutture stradali di qualsiasi tipo verrà assunta come larghezza della superficie stessa quella ordinata.
C) Opere murarie
I prezzi unitari delle murature ordinarie e del calcestruzzo semplice si intendono applicabili tanto alle pareti diritte che a quelle eventualmente curve delle strutture stesse; in essi si intende compreso ogni onere per la formazione di spigoli, spalle, sguanci, ecc.
Tutte le murature saranno misurate sul vivo della superficie, esclusi cioè gli intonaci.
Saranno detratti dalle misure inserite nel relativo libretto tutti i vani o vuoti che abbiano superficie uguale o superiore a mq. 2. Nel prezzo delle murature sono compresi e compensati anche gli architravi delle porte e delle finestre di qualunque luce essi siano.
Le murature di mattoni ad una testa e di muri divisori si contabilizzeranno in base alla superficie lorda, deducendo solo le aperture di superficie uguale o superiore a mq. 2.
Nei prezzi dei calcestruzzi semplici o leggermente armati si intendono valutati e compensati tutti gli oneri di provvista di materiali, di manodopera, di energia, di acqua, di aria compressa; gli oneri per uso, deperimento, perdita degli attrezzi ed utensili in genere; gli oneri per le armature, centine, impalcature di servizio ecc..
I prezzi dei conglomerati cementizi armati sono da applicare a quelle opere o parti di esse in cui le armature in ferro hanno una funzione statica fondamentale rispetto alle azioni sollecitanti, e comunque in cui le armature per forme, disposizioni e distanze, obblighino ad un maggiore onere per ottenere un’adeguata costipazione, oltre che l’approvvigionamento di una particolare granulometria di inerti.
Nei relativi prezzi di Elenco sono compresi e compensati, oltre a tutti gli oneri previsti per i calcestruzzi semplici o leggermente armati, anche i maggiori oneri derivanti dal maggior magistero necessario ad effettuare i getti, dal maggior sviluppo delle impalcature e comunque dal maggior impegno necessario alla realizzazione di opere specialistiche idonee a dare il lavoro completamente finito a perfetta regola d’arte.
Nei prezzi previsti per la messa in opera dei ferri di armatura di tutte le strutture in conglomerato cementizio, sono valutati e compensati gli oneri di taglio, piegatura, sagomatura, montaggio in opera, fornitura e legatura di filo di ferro, perdite, sfrido e imboiaccatura.
Il peso del ferro tondo per armatura del conglomerato cementizio, sia esso ad aderenza semplice o migliorata, verrà determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari diametri effettivamente prescritti, trascurando le quantità superiori alle prescrizioni, nonché le legature e le sovrapposizioni per giunte non previste o non necessarie.
Il peso del ferro in ogni caso verrà determinato con mezzi analitici, misurando cioè lo sviluppo lineare effettivo di ogni sbarra (comprese sagomature ed uncinature) e moltiplicandolo per il peso unitario rilevato dalle tabelle ufficiali UNI.
La valutazione degli intonaci verrà fatta tenendo conto della effettiva superficie curva o piana, senza effettuare deduzioni di vani di superfici minori di mq. 1 e senza tener conto di rientranze del vivo del muro che non superino i cm. 10.
Nel prezzo al mq. Delle singole voci sono compresi: la fornitura dei materiali, la manodopera occorrente, i ponteggi, la finitura degli spigoli e dei gusci di raccordo, la ripresa di eventuali irregolarità e di tracce e quant’altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
I prezzi di Elenco comprendono, oltre agli oneri per la esecuzione dei lavori, anche quelli relativi alla preparazione della superficie da intonacare.
D) Conglomerati e solai
a) Calcestruzzi e smalti
I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc. e gli smalti costruiti di getto in opera, saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi e dal modo d’esecuzione dei lavori.
b) Conglomerato cementizio armato
Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura spessore sarà valutata per il suo volume effettivo, senza detrazioni del volume di ferro che verrà pagato a parte.
Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso,
oltre che il costo dell’armatura metallica, tutti gli oneri nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.
Nei prezzi di elenco dei conglomerati armati sono anche compresi e compensati gli stampi di ogni forma di casseri, casseforme e cassette per il contenimento del conglomerato, le armature di sostegno in legname di ogni sorta, grandi o piccole, i parchi provvisori di sevizio, l’innalzamento dei materiali, qualunque sia l’altezza alla quale l’opera in cemento armato dovrà essere costruita, nonché la rimozione delle armature stesse ad opera ultimata, il getto e sua pestonatura.
c) Solai
I solai saranno compensati al metro quadrato, la loro superficie sarà determinata prendendo le misure dei vani coperti sull’esterno delle strutture portanti perimetrali ai vani stessi.
Qualora su uno o più dei lati vi sia una struttura portante comune a due solai, la misura di ciascuno dei solai sarà estesa fino alla metà dello spessore della struttura portante comune.
I cordoli poggianti sulle murature perimetrali ai solai o le strutture portanti che ad essi si sostituiscano, s’intendono compensati con il prezzo di elenco limitatamente all’altezza del solaio.
Verranno compensati a parte, con i relativi prezzi di elenco, in conglomerato eccedente lo spessore del solai e l’armatura in ferro dei cordoli e della struttura portante che ad esso si sostituisce.
E) Tinteggiature, coloriture e verniciature
Le tinteggiature, coloriture e verniciature saranno misurate in generale con le stesse norme stabilite in precedenza per gli intonaci.
Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci.
Per la coloritura o verniciatura delle opere in ferro si osserveranno le norme seguenti:
a) per le opere in ferro semplici - quali finestre grandi a vetrate, saranno computati tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura dei sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione;
b) per le opere in ferro di tipo normale a disegno - quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sarà computata una volta l’intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera precedente.
F) Lavori in ferro
Tutti i lavori in ferro saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo del ferro stesso a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della sua posa in opera, con pesatura fatta in contraddittorio ed a spese dell’Impresa, escluse bene inteso dal peso le verniciature e coloriture.
Nei prezzi dei lavori in ferro è compreso ogni e qualunque compenso per le forniture accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera.
Sono pure compresi e compensati:
- l’esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio, le impiombature e suggellate, le malte ed il cemento, nonché la fornitura del piombo per le impiombature;
- la coloritura con minio ed olio cotto, il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in basso e tutto quanto è necessario per dare i lavori compiuti in opera a qualsiasi altezza.
Nel prezzo del ferro per le armature di opere in cemento armato, oltre alla lavorazione ed ogni sfrido, è compreso l’onere per la legatura dei singoli elementi con filo di ferro, la fornitura del filo di ferro e la posa in opera dell’armatura stessa.
G) Tubazioni in acciaio
I prezzi di Elenco riguardanti la posa in opera delle tubazioni in acciaio comprendono:
- la manovalanza occorrente per il carico dai luoghi di raccolta e cioè scali ferroviari, magazzini dell’Ente Appaltante ecc., il trasporto, lo scarico sul cantiere di lavoro e successivamente lo sfilamento lungo i bordi dello scavo;
- l’allineamento, la saldatura dei giunti, il ripristino del rivestimento, compreso la fornitura di manicotti o fasce termorestringenti o vernici epossidiche a due componenti tipo IAMSUB, il controllo elettrico del rivestimento stesso, la prova di pressione, il calaggio sul fondo dello scavo, i collaudi definitivi della tubazione e degli allacciamenti, e quant’altro occorra per dare il lavoro finito in ogni particolare.
Il lavoro viene compensato in base alla lunghezza orizzontale della tubazione, comprendendo in tale lunghezza i pezzi speciali e gli eventuali cavallotti.
H) Tubazioni in ghisa ed in polietilene
I prezzi di Elenco riguardanti la posa in opera delle suddette tubazioni prevedono:
- la manovalanza occorrente per il carico dai luoghi di raccolta e cioè scali ferroviari, magazzini dell’Ente Appaltante ecc., il trasporto, lo scarico sul cantiere di lavoro e successivamente lo sfilamento lungo i bordi dello scavo;
- l’allineamento, l’esecuzione delle giunzioni, la prova di pressione, il calaggio sul fondo dello scavo, i collaudi definitivi della tubazione e degli allacciamenti, e quant’altro occorra per dare il lavoro finito in ogni particolare.
Il lavoro viene compensato in base alla lunghezza orizzontale della tubazione, comprendendo in tale lunghezza i pezzi speciali e gli eventuali cavallotti.
Qualora, su specifico ordine della Direzione Lavori, siano effettuati cavallotti in acciaio essi saranno valutati a parte.
Per quanto si riferisce alla posa di tubazioni in polietilene sono considerati inclusi nel prezzo della fornitura e posa in opera tutti gli oneri (fornitura e saldatura di giunti di transizione, curve e pezzi speciali in polietilene o ghisa malleabile zincata), con esclusione degli eventuali pezzi speciali in ghisa sferoidale e delle flange previsti nell’Elenco Prezzi.
I) Condotte per fognature
I prezzi di Elenco riguardanti la posa in opera delle suddette tubazioni prevedono:
- la fornitura e posa in opera di manufatti prefabbricati in cls., XXXX, P.V.C., gres od altro materiale;
- la manovalanza occorrente per il carico dai luoghi di raccolta e cioè scali ferroviari, magazzini dell’Ente Appaltante ecc., il trasporto, lo scarico sul cantiere di lavoro e successivamente lo sfilamento lungo i bordi dello scavo;
- l’allineamento, l’esecuzione delle giunzioni, la prova di pressione, il calaggio sul fondo dello scavo e quant’altro occorra per dare il lavoro finito in ogni particolare;
- rivestimento interno con prodotti epossidici per gli spessori di progetto (tubazioni prefabbricate in cls.);
- la casseratura;
- il getto della soletta di base e il rinfianco in cls., reso plastico con Rck di progetto, o eseguito con sabbia;
- l’armatura antigalleggiamento in ferro per l’esecuzione dei condotti in P.V.C., PEAD ed i condotti per l’assemblaggio dei manufatti stessi;
- i pezzi speciali in P.V.C., PEAD o in gres ceramico che si rendessero necessari;
- la prova idraulica delle condotte.
I condotti di fognatura verranno pagati per la loro effettiva lunghezza, cioè misurandoli a partire dai fili esterni delle camerette d’ispezione; nel caso di condotti circolari e vigentini invece verrà corrisposta l’intera lunghezza.
E’ comunque previsto ogni altro onere, anche se non specificatamente descritto nel presente articolo, utile alla perfetta realizzazione a regola d’arte dei lavori.
L) Pozzetti d’ispezione
I pozzetti d’ispezione della fognatura del tipo prefabbricato o gettati in opera e delle dimensioni interne variabili, fino ad un massimo volume di mc. 3,00, a corredo dei condotti in cls., in P.V.C., PEAD o altro materiale saranno contabilizzati a volume interno, a numero o mediante sovrapprezzo alla fognatura secondo la descrizione dell’elenco prezzi, precisando che le misurazioni avranno i seguenti estremi: condotti circolari: piano di scorrimento della condotta fognaria, piano della sottosoletta di copertura.
Il prezzo comprende:
- il getto del pozzetto con calcestruzzo cementizio C20/25, compresi nel prezzo gli oneri per casseformi, armo, disarmo, sfridi, liquido disarmante, demolizione pavimentazione stradale a carattere permanente e della sottostante massicciata, scavo a sezione obbligata fino alla profondità richiesta dalla Direzione Lavori, carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, rinterro perimetrale della medesima a lavoro ultimato da eseguirsi con materiale arido di cava a granulometria assortita, ecc.;
- la fornitura e posa in opera dei manufatti prefabbricati, completi di ogni accessorio quali le guarnizioni in gomma;
- le eventuali sigillature-giunture in malta cementizia o l’incollaggio con colle epossidiche;
- la verniciatura con prodotti epossidici-epossicatramosi;
- tutta l’armatura in ferro necessaria a far fronte ai carichi e sovraccarichi di esercizio. Per quanto riguarda invece i pozzetti del tipo in muratura di mattoni pieni, spessore cm
28, a corredo delle camerette d’ispezione sui condotti circolari in cls., in P.V.C., PEAD o altro materiale saranno contabilizzati anch’essi a volume, precisando che le misurazioni avranno per estremi il piano di scorrimento della condotta e la sottosoletta di copertura del pozzetto.
Il prezzo comprende:
- esecuzione del pozzetto in mattoni pieni, spessore cm. 28;
- stuccature delle liste o dei giunti con malta cementizia;
- intonacatura interna con malta di calce idraulica dei pozzetti in muratura di xxxxxxx;
- esecuzione della soletta di riduzione cordolo di appoggio del chiusino in ghisa, in getto di cls. cementizio, secondo le indicazioni di progetto o secondo le istruzioni impartite dalla Direzione Lavori;
- ogni e qualsiasi altro onere come specificato per i pozzetti in calcestruzzo cementizi di cui ai paragrafi precedenti.
Sono compresi nel prezzo pure gli oneri per il calcolo e la progettazione della soletta di copertura e di tutto il pozzetto, nonché tutti gli oneri necessari per ottenere i permessi dai vari Enti (Comuni, Genio Civile, ecc.).
E’ compreso altresì ogni onere e magistero per dare l’opera completa ed a perfetta regola d’arte.
I pozzetti di ispezione prefabbricati in PEAD spiralato a corredo dei condotti circolari in PEAD, saranno contabilizzati a numero.
Il prezzo comprende:
- lo scavo a sezione obbligata a qualsiasi profondità, compreso il trasporto a discarica del materiale di risulta e l’eventuale armatura dello scavo stesso;
- la fornitura e posa in opera del pozzetto comprensivo dei raccordi per il collegamento alla tubazione;
- la piastra di appoggio del pozzetto realizzata con getto in cls. Rck 250, armata con rete elettrosaldata, spessore cm 15;
- la soletta superiore prefabbricata a piè d’opera di ripartizione dei carichi e di alloggiamento del chiusino di accesso al pozzetto, realizzata con getto in cls. Rck 250, armata con rete elettrosaldata, spessore cm 20;
- le giunzioni e le sigillature alle condotte in ingresso ed in uscita dal pozzetto;
- ogni e qualsiasi altro onere come specificato per i pozzetti di cui ai paragrafi precedenti.
I chiusini saranno contabilizzati a numero, precisando che il prezzo comprende oltreché la fornitura e posa in opera del chiusino, anche l’esecuzione dell’anello di cls. circostante, o l’esecuzione completa della soletta di riduzione in C.A., nonché i conseguenti allettamenti o sigillature in malta cementizia.
M) Camerette d’ispezione
La contabilizzazione delle camerette di ispezione avverrà a volume di esse, per un minimo di mc. 3,00.
Il Prezzo comprende:
- il getto del fondo con cls. cementizio del tipo e per gli spessori previsti dal progetto o secondo le istruzioni impartite dalla Direzione Lavori, compreso la sagomatura del fondo a copiare la forma dei condotti o la fornitura e posa in opera sul fondo stesso dei manufatti prefabbricati tagliati longitudinalmente a metà, secondo le indicazioni di progetto o secondo le istruzioni impartite dalla Direzione Lavori;
- l’eventuale casseratura necessaria;
- l’intonacatura della superficie di scorrimento con malta di cemento pozzolanico tirato a ferro;
- la muratura delle pareti esterne, in mattoni pieni dello spessore di cm. 28 murati con malta cementizia o tramite getto di calcestruzzo cementizio Rck 250 per uno spessore di cm. 20;
- la stuccatura delle liste o dei giunti;
- l’intonacatura interna tirata a ferro per i pozzetti in muratura di xxxxxxx;
- l’esecuzione delle solette di copertura e riduzione e dei cordoli in getto di cls. cementizio armato;
- l’armatura in ferro necessaria;
- la demolizione della pavimentazione stradale a carattere permanente e della sottostante massicciata, lo scavo a sezione obbligata fino alla profondità richiesta dalla Direzione Lavori, il carico ed il trasporto a rifiuto dei materiali scavati, il rinterro dello scavo residuo a lavoro ultimato;
- ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa ed a perfetta regola d’arte.
Si precisa che nel titolo è compresa l’esecuzione del manufatto compreso fra il terreno di appoggio ed il piano di appoggio del chiusino di ghisa o dell’eventuale canna di ispezione, anch’essa in muratura di mattoni pieni o in getto di cls. cementizio Rck debitamente armato ed avente dimensioni interne variabili.
Saranno pure a carico dell’Appaltatore gli oneri per la progettazione ed il calcolo della sopracitata cameretta, nonché gli oneri per la richiesta e l’ottenimento dei necessari permessi presso i vari Enti (Comuni, Genio Civile, ecc.).
N) Riempimento degli scavi per fognature
Il riempimento degli scavi di fognatura sarà misurato con il metodo delle sezioni ragguagliate, precisando che per altezze della sezione verrà convenzionalmente intesa la differenza di questa fra il piano di fondazione stradale o il piano di campagna originario e l’estradosso in chiave del condotto di fognatura e/o idrico, ovvero il piano superiore del rinfianco in materiali aridi (sabbia, sabbione, ghiaietto, stabilizzato, ecc) se previsto; per la larghezza del manufatto finito andante escludendo cioè i limiti fuori sagoma delle murature dei pozzetti ed eventuali maggiori scavi eseguiti per comodità dell’Impresa per effetto di franamenti del terreno, con esclusione del volume delle tubazioni per diametri minori o uguali a mm. 200.
O) Rinterri
Il volume dei rinterri sarà valutato in base alle dimensioni geometriche ordinate per gli scavi, con deduzione del volume della tubazione quando espressamente specificato nel relativo articolo dell’elenco prezzi.
P) Allacciamenti stradali acqua e fognatura
Per l’applicazione dei prezzi a corpo ed a misura relativi alla realizzazione degli allacciamenti stradali si terrà come riferimento l’asse della tubazione stradale, salvo i casi diversamente previsti dall’Elenco prezzi.
Q) Segnaletica orizzontale
Per la contabilizzazione della segnaletica orizzontale sarà riconosciuto solo il rifacimento di quella manomessa all’atto dell’esecuzione dei lavori o di quella eseguita su indicazione della Direzione dei Lavori o richiesta dall’Ente proprietario delle strade, quindi si procederà nei modi seguenti:
a) Strisce continue e tratteggiate
Saranno misurate a ml. prendendo come riferimento la lunghezza dall’inizio alla fine dei tratti eseguiti.
b) Strisce pedonali, di rallentamento, scritte e figure varie
Saranno misurate a mq. prendendo come riferimento l’ingombro massimo che le “figure complessive” occupano sulla sede stradale (vuoto per pieno).
ART 61. CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE - PROVE SUI
MATERIALI
Tutti i materiali, le apparecchiature ed i macchinari impiegati nella realizzazione dell’opera devono corrispondere alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale ed essere posti in opera solo dopo le prove e l’accettazione da parte della Direzione Lavori. L’accettazione non è comunque definitiva, se non dopo l’avvenuto collaudo.
L’Appaltatore deve sottoporre alla Direzione Lavori le specifiche dei materiali che intende utilizzare, in accordo con le prescrizioni tecniche del progetto, presentando tutta la documentazione necessaria per definire compiutamente sia il materiale che lo stabilimento di produzione. La suddetta documentazione dovrà essere presentata alla Direzione Lavori con congruo anticipo rispetto all’acquisto ed alla successiva posa in opera da parte dell’appaltatore e dovrà essere preventivamente approvata dalla Direzione Lavori stessa che si riserva il diritto di rifiutare ogni fornitura che non sia stata preventivamente approvata.
Tutte le forniture, prima dell’ingresso in cantiere, dovranno essere autorizzate dalla Direzione Lavori attraverso la verifica delle certificazioni di prodotto.
I materiali da impiegare per la esecuzione delle opere dovranno pervenire da produttori che diano garanzia di qualità e serietà e dovranno corrispondere ai requisiti indicati, in ogni caso dovranno essere accettati, prima del loro impiego, dal Direttore dei Lavori.
Quando siano stati rifiutati dei materiali, questi dovranno subito essere allontanati dal cantiere e sostituiti, in questo caso possono essere imposte limitazioni che possono arrivare fino alla proibizione dell’ulteriore approvvigionamento di materiali della stessa origine.
Per quanto riguarda i riempimenti degli scavi, nel caso in cui il progetto preveda l’utilizzo di inerti ricavati dalla lavorazione di materiali recuperabili provenienti da più fonti di approvvigionamento (demolizione opere edili, stradali ecc.) l’Appaltatore, prima del loro utilizzo dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita certificazione rilasciata dal fornitore che attesti la conformità dei suddetti materiali alle norme UNI di riferimento.
L’Ente Appaltante, attraverso il Direttore dei Lavori, potrà prescrivere prove sui materiali, sulle malte, sui conglomerati ecc., sia prima che dopo l’impiego. I campioni prelevati in contraddittorio e sigillati dalle parti saranno a tal fine inviati presso i laboratori prescelti dall’Ente Appaltante.
E’ facoltà della Direzione Lavori prescrivere le prove che saranno ritenute necessarie, sia prima che dopo l’impiego di materiali (delle apparecchiature e dei macchinari); le prove di accettazione potranno essere svolte presso gli stabilimenti di produzione, in cantiere o presso laboratori specializzati scelti dalla D.L..
Le spese delle prove suddette sono a carico dell’Appaltatore. Le caratteristiche dei principali materiali da adottare dovranno essere quelle descritte in seguito. In mancanza di particolari prescrizioni, si intende che i materiali debbono essere della migliore qualità esistente in commercio.
CAPO III – QUALITA’ DEI MATERIALI
ART 62. QUALITA’ DEI MATERIALI
1- MATERIALI PER OPERE MURARIE-MURATURE PORTANTI
- ACQUA:
Dovrà essere dolce, limpida, esente da tracce di cloruri o solfati, non inquinata da sostanze organiche o comunque dannose all’uso cui è destinata.
- LEGANTI IDRAULICI:
Dovranno corrispondere alle norme in vigore ed a quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori; al momento dell’uso dovranno trovarsi in perfetto stato di conservazione. Il loro impiego nella preparazione di malte e calcestruzzi dovrà avvenire con l’osservanza delle migliori regole dell’arte.
- GHIAIE – XXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXX – SABBIE:
Da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi, escluse le pavimentazioni stradali.
Dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dalle norme per l’esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato, in vigore o che potranno essere emanate durante il corso dei lavori. Le dimensioni di massima non dovranno superare quelle compatibili per la struttura cui il calcestruzzo è destinato. Il Direttore dei Lavori ha in ogni caso ampia facoltà di respingere tutti quei materiali che per dimensioni, per forma, per costituzione petrografica, ecc. non fossero ritenuti idonei alla confezione dei calcestruzzi.
- MATERIALI LATERIZI:
Dovranno corrispondere ai requisiti di accettazione stabiliti dalle norme in vigore o che potranno essere emanate durante il corso dei lavori.
- MANUFATTI DI CEMENTO:
Dovranno essere fabbricati a regola d’arte, dosature e spessori dovranno corrispondere alle prescrizioni ed ai tipi; dovranno essere ben stagionati, di perfetto impasto e lavorazione, sonori alla percussione, senza screpolature o sbavature, i tubi dovranno essere con diametro uniforme e muniti alle due estremità delle opportune sagomature per consentire un giunto a sicura tenuta.
- LEGNAMI:
I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie di qualunque essenza siano, dovranno soddisfare tutte le prescrizioni ed avere i requisiti delle precise categorie di volta in volta prescritte e non dovranno presentare difetti incompatibili con l’uso cui sono stati destinati.
- MATERIALI METALLICI:
I materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, ecc. o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, e dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dai Decreti Ministeriali vigenti.
MURATURE PORTANTI
BLOCCHI PER MURATURA
Gli elementi per muratura portante devono essere conformi alle norme europee armonizzate della serie UNI EN 771 e, secondo quanto specificato al punto A del § 11.1 (NTC 2008), recare la Marcatura CE, secondo il sistema di attestazione della conformità indicato nella seguente tabella.
Gli elementi di categoria I hanno un controllo statistico, eseguito in conformità con le citate norme armonizzate, che fornisce resistenza caratteristica dichiarata a compressione riferita al frattile 5%.
Gli elementi di categoria II non soddisfano questi requisiti.
L’uso di elementi per muratura portante di Categoria I e II è subordinato all’adozione, nella valutazione della resistenza di progetto, del corrispondente coefficiente di sicurezza γM riportato nel relativo paragrafo 4.5 (NTC 2008).
Prove di Accettazione
Oltre a quanto previsto al punto A del §11.1 (NTC 2008), il Direttore dei Lavori è tenuto a far eseguire ulteriori prove di accettazione sugli elementi per muratura portante pervenuti in cantiere e sui collegamenti, secondo le metodologie di prova indicate nelle citate nome armonizzate.
Le prove di accettazione su materiali di cui al presente paragrafo sono obbligatorie e devono essere eseguite e certificate presso un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001.
Resistenza a compressione degli elementi resistenti artificiali o naturali
Il controllo di accettazione in cantiere ha lo scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.
Tale controllo sarà effettuato su almeno tre campioni costituiti ognuno da tre elementi da sottoporre a prova di compressione. Per ogni campione siano f1, f2, f3 la resistenza a compressione dei tre elementi con f1 < f2 < f3 il controllo si considera positivo se risultino verificate entrambe le disuguaglianze: (f1 + f2 + f3)/3 1,20 fbk e f1 0,90 fbk, dove fbk è la resistenza caratteristica a compressione dichiarata dal produttore.
Al Direttore dei Lavori spetta comunque l'obbligo di curare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove ai laboratori siano effettivamente quelli prelevati in cantiere con indicazioni precise sulla fornitura e sulla posizione che nella muratura occupa la fornitura medesima.
Le modalità di prova sono riportate nella UNI EN 772-1:2002.
XXXXX XXX XXXXXXXX
Malte a prestazione garantita
La malta per muratura portante deve garantire prestazioni adeguate al suo impiego in
termini di durabilità e di prestazioni meccaniche e deve essere conforme alla norma armonizzata UNI EN 998-2 e, secondo quanto specificato al punto A del § 11.1 (NTC 2008), recare la Marcatura CE, secondo il sistema di attestazione della conformità indicato nella seguente Tabella 11.10.II. (NTC 2008):
Per garantire durabilità è necessario che i componenti la miscela non contengano sostanze organiche o grassi o terrose o argillose. Le calci aeree e le pozzolane devono possedere le caratteristiche tecniche ed i requisiti previsti dalle vigenti norme.
Le prestazioni meccaniche di una malta sono definite mediante la sua resistenza media a compressione fm. La categoria di una malta è definita da una sigla costituita dalla lettera M seguita da un numero che indica la resistenza fm espressa in N/mmq secondo la Tabella
11.10.III. (NTC 2008). Per l’impiego in muratura portante non è ammesso l’impiego di malte con resistenza fm < 2,5 N/mmq.
Le modalità per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nella norma UNI EN 1015-11: 2007.
Malte a composizione prescritta.
Le classi di malte a composizione prescritta sono definite in rapporto alla composizione in volume secondo la tabella seguente:
Malte di diverse proporzioni nella composizione, preventivamente sperimentate con le modalità riportate nella norma UNI EN 1015-11:2007, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media a compressione non risulti inferiore a quanto previsto in tabella 11.10.III.
2- OPERE C.A.
LEGANTI
Devono impiegarsi esclusivamente i leganti idraulici previsti dalle disposizioni vigenti in materia, dotati di certificato di conformità - rilasciato da un organismo europeo notificato - ad una norma armonizzata della serie UNI EN 197 ovvero ad uno specifico Benestare Tecnico Europeo (ETA), purchè idonei all’impiego previsto nonchè, per quanto non in contrasto, conformi alle prescrizioni di cui alla Legge 26/05/1965 n.595.
È escluso l’impiego di cementi alluminosi.
Qualora il calcestruzzo risulti esposto a condizioni ambientali chimicamente aggressive si devono utilizzare cementi per i quali siano prescritte, da norme armonizzate europee e fino alla disponibilità di esse, da norme nazionali, adeguate proprietà di resistenza ai solfati e/o al dilavamento o ad eventuali altre specifiche azioni aggressive.
AGGREGATI
Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di materiali naturali, artificiali, ovvero provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata UNI EN 13055-1.
Il sistema di attestazione della conformità di tali aggregati, ai sensi del DPR n.246/93 è indicato nella seguente Tab. 11.2.II. (NTC 2008):
È consentito l’uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui alla Tab. 11.2.III (NTC 2008), a condizione che la miscela di calcestruzzo confezionata con aggregati riciclati, venga preliminarmente qualificata e documentata attraverso idonee prove di laboratorio. Per tali aggregati, le prove di controllo di produzione in fabbrica di cui ai prospetti H1, H2 ed H3 dell’annesso ZA della norma europea armonizzata UNI EN 12620, per le parti rilevanti, devono essere effettuate ogni 100 tonnellate di aggregato prodotto e, comunque, negli impianti di riciclo, per ogni giorno di produzione.
Nelle prescrizioni di progetto si potrà fare utile riferimento alle norme UNI 8520- 1:2005 e UNI 8520-2:2005 al fine di individuare i requisiti chimico-fisici, aggiuntivi rispetto a quelli fissati per gli aggregati naturali, che gli aggregati riciclati devono rispettare, in funzione della destinazione finale del calcestruzzo e delle sue proprietà prestazionali (meccaniche, di durabilità e pericolosità ambientale, ecc.), nonché quantità percentuali massime di impiego per gli aggregati di riciclo, o classi di resistenza del calcestruzzo, ridotte rispetto a quanto previsto nella tabella sopra esposta.
Per quanto riguarda gli eventuali controlli di accettazione da effettuarsi a cura del Direttore dei Lavori, questi sono finalizzati almeno alla determinazione delle caratteristiche tecniche riportate nella Tab. 11.2.IV. I metodi di prova da utilizzarsi sono quelli indicati nelle Norme Europee Armonizzate citate, in relazione a ciascuna caratteristica.
Il progetto, nelle apposite prescrizioni, potrà fare utile riferimento alle norme UNI 8520-1:2005 e UNI 8520-2:2005, al fine di individuare i limiti di accettabilità delle caratteristiche tecniche degli aggregati.
Additivi
Gli additivi devono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 934-2.
Acqua di impasto
L’acqua di impasto, ivi compresa l’acqua di riciclo, dovrà essere conforme alla norma UNI EN 1008:2003.
Miscele preconfezionate di componenti per calcestruzzo
In assenza di specifica norma armonizzata europea, il produttore di miscele preconfezionate di componenti per calcestruzzi, cui sia da aggiungere in cantiere l’acqua di impasto, deve documentare per ogni componente utilizzato la conformità alla relativa norma armonizzata europea.
CONTROLLI DI ACCETTAZIONE DEL CALCESTRUZZO IN CANTIERE
L’Appaltatore, prima dell’inizio della costruzione delle opere, deve effettuare idonee prove preliminari di studio, per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare, al fine di ottenere le prestazioni (resistenza caratteristica) richieste dal progetto.
L’Appaltatore resta comunque responsabile della qualità del calcestruzzo, che sarà controllata dal Direttore dei Lavori, secondo le procedure di accettazione di cui al § 11.2.5 del
DM 14 GENNAIO 2008 (NTC 2008).
Nel corso dell’esecuzione dei lavori, secondo le prescrizioni della normativa vigente e le indicazioni della D.L., verranno prelevati campioni di conglomerato cementizio costituiti da n° 2 provini per ogni prelievo effettuato in conformità a DM 14 GENNAIO 2008.
La media delle resistenze a compressione dei due provini di un prelievo rappresenta la “Resistenza di prelievo” che costituisce il valore mediante il quale vengono eseguiti i controlli del calcestruzzo.
È obbligo del Direttore dei Lavori prescrivere ulteriori prelievi rispetto al numero minimo, di cui ai successivi paragrafi, tutte le volte che variazioni di qualità e/o provenienza dei costituenti dell’impasto possano far presumere una variazione di qualità del calcestruzzo stesso, tale da non poter più essere considerato omogeneo.
Per la preparazione, la forma, le dimensioni e la stagionatura dei provini di calcestruzzo vale quanto indicato nelle norme UNI EN 12390-1:2002 e UNI EN 12390- 2:2002.
Circa il procedimento da seguire per la determinazione della resistenza a compressione dei provini di calcestruzzo vale quanto indicato nelle norme UNI EN 12390-3:2003 e UNI EN 12390-4:2002.
Circa il procedimento da seguire per la determinazione della massa volumica vale quanto indicato nella norma UNI EN 12390-7:2002.
Il Direttore dei Lavori ha l’obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d’opera per verificare la conformità delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera rispetto a quello stabilito dal progetto e sperimentalmente verificato in sede di valutazione preliminare. Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee e si configura, in funzione del quantitativo di calcestruzzo in accettazione, nel:
- controllo di tipo A di cui al § 11.2.5.1 XXX 0000;
- controllo di tipo B di cui al § 11.2.5.2 XXX 0000.
CONTROLLO TIPO A
Il controllo di tipo A è riferito ad un quantitativo di miscela omogenea non maggiore di 300 mc. Ogni controllo di accettazione di tipo A è rappresentato da tre prelievi, ciascuno dei quali eseguito su un massimo di 100 mc di getto di miscela omogenea. Risulta quindi un controllo di accettazione ogni 300 mc massimo di getto. Per ogni giorno di getto va comunque effettuato almeno un prelievo.
Nelle costruzioni con meno di 100 mc di getto di miscela omogenea, fermo restando l’obbligo di almeno 3 prelievi e del rispetto delle limitazioni di cui sopra, è consentito
derogare dall’obbligo di prelievo giornaliero.
CONTROLLO TIPO B
Nella realizzazione di opere strutturali che richiedano l’impiego di più di 1500 mc di miscela omogenea è obbligatorio il controllo di accettazione di tipo statistico (tipo B).
Il controllo è riferito ad una definita miscela omogenea e va eseguito con frequenza non minore di un controllo ogni 1500 mc di calcestruzzo.
Per ogni giorno di getto di miscela omogenea va effettuato almeno un prelievo, e complessivamente almeno 15 prelievi sui 1500 mc.
Per calcestruzzi con coefficiente di variazione (s/Rm) superiore a 0,15 occorrono controlli più accurati, integrati con prove complementari di cui al §11.2.6 XXX 0000.
Non sono accettabili calcestruzzi con coefficiente di variazione superiore a 0,3.
Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza del Direttore dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e dispone l’identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare riferimento a tale verbale.
La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo.
Le prove non richieste dal Direttore dei Lavori non possono fare parte dell’insieme statistico che serve per la determinazione della resistenza caratteristica del materiale.
Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390- 3:2003.
I certificati di prova emessi dai laboratori devono contenere almeno:
- l’identificazione del laboratorio che rilascia il certificato;
- una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna sua pagina, oltre al numero totale di pagine;
- l’identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento;
- il nominativo del Direttore dei Lavori che richiede la prova;
- la descrizione, l’identificazione e la data di prelievo dei campioni da provare;
- la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove;
- l’identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata, con l’indicazione delle norme di riferimento per l’esecuzione della stessa;
- le dimensioni effettivamente misurate dei campioni provati, dopo eventuale rettifica;
- le modalità di rottura dei campioni;
- la massa volumica del campione;
- i valori di resistenza misurati.
Nel caso in cui le resistenze a compressione dei provini prelevati durante il getto non soddisfino i criteri di accettazione della classe di resistenza caratteristica prevista nel progetto, oppure sorgano dubbi sulla qualità e rispondenza del calcestruzzo ai valori di resistenza determinati nel corso della qualificazione della miscela, oppure si renda necessario valutare a posteriori le proprietà di un calcestruzzo precedentemente messo in opera, si può procedere ad una valutazione delle caratteristiche di resistenza attraverso una serie di prove sia distruttive che non distruttive.
Tali prove non devono, in ogni caso, intendersi sostitutive dei controlli di accettazione. L’opera o la parte di opera non conforme ai controlli di accettazione non può essere
accettata finché la non conformità non è stata definitivamente rimossa dal costruttore, il quale deve procedere ad una verifica delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera mediante l’impiego di altri mezzi d’indagine, secondo quanto prescritto dal Direttore dei Lavori e conformemente a quanto indicato nel §11.2.6 di XXX 0000. Qualora gli ulteriori controlli confermino i risultati ottenuti, si dovrà procedere ad un controllo teorico e/o sperimentale della sicurezza della struttura interessata dal quantitativo di calcestruzzo non conforme, sulla base della resistenza ridotta del calcestruzzo.
Ove ciò non fosse possibile, ovvero i risultati di tale indagine non risultassero soddisfacenti si può dequalificare l’opera, eseguire lavori di consolidamento ovvero demolire l’opera stessa.
I “controlli di accettazione” sono obbligatori ed il collaudatore è tenuto a controllarne la validità, qualitativa e quantitativa; ove ciò non fosse, il collaudatore è tenuto a far eseguire delle prove che attestino le caratteristiche del calcestruzzo, seguendo la medesima procedura che si applica quando non risultino rispettati i limiti fissati dai “controlli di accettazione”.
Per la modalità di determinazione della resistenza strutturale si potrà fare utile riferimento alle norme UNI EN 12504-1:2002, UNI EN 12504-2:2001, UNI EN 12504-
3:2005, UNI EN 12504- 4:2005 nonché alle Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo pubblicate dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Per calcestruzzo confezionato con processo industrializzato si intende quello prodotto mediante impianti, strutture e tecniche organizzate sia in cantiere che in uno stabilimento esterno al cantiere stesso.
I documenti che accompagnano ogni fornitura di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato devono indicare gli estremi della certificazione (FPC Controllo del processo di fabbrica) in coerenza della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006.
Il Direttore dei Lavori, che è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture provenienti da impianti non conformi, dovrà comunque effettuare le prove di accettazione previste al §11.2.5 NTC 2008 e ricevere, prima dell’inizio della fornitura, copia della certificazione del controllo di processo produttivo.
A scelta e discrezione della Direzione Lavori, possono essere richiesti controlli circa la valutazione della consistenza attraverso la Prova dell’abbassamento al cono di Xxxxxx o slump test secondo le prescrizioni della UNI EN 12350-2 e delle Linee guida sul calcestruzzo strutturale. La prova deve essere eseguita al momento dello scarico dalla betoniera e durante il getto e, in funzione dell’andamento della prova, verranno verificate le classi di consistenza come previste dalla norma UNI EN 206-1 e dalle linee guida sul calcestruzzo strutturale, riportate nella seguente tabella:
CONTROLLI GENERALI DI ACCETTAZIONE DELL’ACCIAIO IN CANTIERE
Tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate dall’Attestato di Qualificazione del Servizio Tecnico Centrale ottenuto secondo le disposizioni della Normativa vigente (NTC 2008) e deve esserne fatto riferimento nel documento di trasporto. Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante o trasformatore intermedio.
L’identificazione dell’acciaio prevede che su un lato della barra o rotolo vengano riportati dei simboli che identifichino il marchio indelebile, depositato presso il Servizio Tecnico Centrale, che consente di risalire all’azienda produttrice, allo stabilimento, al tipo di acciaio e alla sua saldabilità. Qualora, sia presso gli utilizzatori, sia presso i commercianti, l’unità marchiata (pezzo singolo o fascio) venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda l’originale marchiatura del prodotto è responsabilità sia degli utilizzatori sia dei commercianti, oltre che dover predisporre idonee zone di stoccaggio, documentare la provenienza mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il Servizio Tecnico Centrale.
Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un trasformatore devono essere accompagnati da idonea documentazione, specificata nel seguito, che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso.
Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata:
- da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta dichiarazione di attività, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;
- dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata.
Qualora il Direttore dei Lavori lo richieda, all’attestazione di cui sopra potrà seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata effettuata.
Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore, che riporterà, nel Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l’eventuale materiale lavorato.
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
È ammesso esclusivamente l’impiego di acciai saldabili qualificati secondo le procedure di cui al paragrafo § 11.3.1.2 delle NTC 2008 e controllati con le modalità riportate nel § 11.3.2.11 delle XXX 0000.
Tutti gli acciai per cemento armato devono essere ad aderenza migliorata, aventi cioè una superficie dotata di nervature o indentature trasversali, uniformemente distribuite sull’intera lunghezza, atte ad aumentarne l’aderenza al conglomerato cementizio.
La sagomatura e/o l’assemblaggio possono avvenire:
- in cantiere, sotto la vigilanza della Direzione Lavori;
- in centri di trasformazione, solo se provvisti dei requisiti di cui al § 11.3.1.7. XXX
0000.
Acciaio per cemento armato B450C
L’acciaio per cemento armato B450C è caratterizzato dai seguenti valori nominali delle tensioni caratteristiche di snervamento e rottura da utilizzare nei calcoli:
Acciaio per cemento armato B450A
L’acciaio per cemento armato B450A, caratterizzato dai medesimi valori nominali delle tensioni di snervamento e rottura dell’acciaio B450C, deve rispettare i requisiti indicati nella seguente Tab.11.3.Ic.
Per l’accertamento delle proprietà meccaniche di cui alle precedenti tabelle vale quanto indicato nella norma UNI EN ISO 15630-1:2004.
Ai fini della qualificazione, le barre devono superare con esito positivo prove di aderenza conformemente al metodo Beam – test da eseguirsi presso uno dei laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001, con le modalità specificate nella norma UNI EN 10080:2005.
CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE DELL’ACCIAIO PER C.A.
I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori, devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale e devono essere campionati, nell’ambito di ciascun lotto di spedizione (max 30 t), con le medesime modalità contemplate nelle prove a carattere statistico di cui al punto 11.3.2.10.1.2 NTC 2008, in ragione di 3 spezzoni, marchiati, di uno stesso diametro scelto entro ciascun lotto, sempre che il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso stabilimento. In caso contrario i controlli devono essere estesi ai lotti provenienti da altri stabilimenti.
Le prove, effettuate e certificate presso uno dei laboratori di cui all’art.59 del DPR n.380/2001, devono fornire valori di resistenza ed allungamento, accertati in accordo con il punto 11.3.2.3 NTC 2008, di ciascun campione compresi fra i valori massimi e minimi riportati nella Tabella 00.0.XX delle XXX 0000:
Per acciai deformati a freddo, ivi compresi i rotoli, le proprietà meccaniche sono determinate su provette mantenute per 60 minuti a 100 ± 10 °C e successivamente raffreddate in aria calma a temperatura ambiente.
In ogni caso, qualora lo snervamento non sia chiaramente individuabile, si sostituisce fy con f(0,2).
La prova di piegamento e raddrizzamento si esegue alla temperatura di 20 ± 5 °C piegando la provetta a 90°, mantenendola poi per 60 minuti a 100 ± 10 °C e procedendo, dopo raffreddamento in aria, al parziale raddrizzamento per almeno 20°. Dopo la prova il campione non deve presentare cricche.
Per le reti e i tralicci elettrosaldati valgono le medesime procedure per le barre: il prelievo interessa n° 3 saggi ricavati da tre diversi pannelli nell’ambito di ciascun lotto di spedizione, con prove di trazione ed allungamento e di distacco dal nodo, oltre alle verifiche dimensionali.
Il prelievo dei campioni va effettuato a cura del Direttore dei Lavori o di tecnico di sua fiducia che deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati.
I certificati emessi dai laboratori devono obbligatoriamente contenere almeno:
- l’identificazione del laboratorio che rilascia il certificato;
- una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna sua pagina, oltre al numero totale di pagine;
- l’identificazione del Committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento;
- il nominativo del Direttore dei Lavori che richiede la prova;
- la descrizione e l’identificazione dei campioni da provare;
- la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove;
- l’identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata, con l’indicazione delle norme di riferimento per l’esecuzione della stessa;
- le dimensioni effettivamente misurate dei campioni;
- i valori delle grandezze misurate e l’esito delle prove di piegamento.
I certificati devono riportare, inoltre, l’indicazione del marchio identificativo rilevato a cura del laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni fossero sprovvisti di tale marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso il Servizio Tecnico Centrale, le certificazioni emesse dal laboratorio non possono assumere valenza ai sensi delle presenti norme e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso.
3- ACCIAI PER STRUTTURE METALLICHE E PER STRUTTURE COMPOSTE
Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte si dovranno utilizzare acciai conformi alle norme armonizzate della serie UNI EN 10025 (per i laminati), UNI EN 10210 (per i tubi senza saldatura) e UNI EN 10219-1 (per i tubi saldati), recanti la Marcatura CE, cui si applica il sistema di attestazione della conformità 2+, e per i quali si rimanda a quanto specificato al punto A del § 11.1 XXX 0000.
Per gli acciai di cui alle norme armonizzate UNI EN 10025, UNI EN 10210 ed UNI EN 10219-1, in assenza di specifici studi statistici di documentata affidabilità, ed in favore di sicurezza, per i valori delle tensioni caratteristiche di snervamento fyk e di rottura ftk da utilizzare nei calcoli si assumono i valori nominali fy= ReH e ft = Rm riportati nelle relative norme di prodotto. Per i prodotti per cui non sia applicabile la marcatura CE, si rimanda a quanto specificato al punto B del §11.1 NTC 2008 e si applica la procedura di cui al §
11.3.4.11 XXX 0000. Per l’accertamento delle caratteristiche meccaniche indicate nel seguito, il prelievo dei saggi, la posizione nel pezzo da cui essi devono essere prelevati, la preparazione delle provette e le modalità di prova devono rispondere alle prescrizioni delle norme UNI EN ISO 377:1999, UNI 552:1986, EN 10002-l:2004, UNI EN 10045-1:1992. In sede di progettazione si possono assumere convenzionalmente i seguenti valori nominali delle proprietà del materiale:
- modulo elastico E = 210.000 N/mmq ;
- modulo di elasticità trasversale G = E / [2 (1 + ν)] N/mmq;
- coefficiente di Poisson ν = 0,3;
- coefficiente di espansione termica lineare α = 12 x 10-6 per °C-1 (per temperature fino a 100 °C)
- densità ρ = 7850 kg/mc.
Sempre in sede di progettazione, per gli acciai di cui alle norme europee EN 10025, EN 10210 ed EN 10219-1, si possono assumere nei calcoli i valori nominali delle tensioni caratteristiche di snervamento fyk e di rottura ftk riportati nelle tabelle seguenti (NTC 2008):
Per le zone dissipative di strutture in acciaio in zona sismica, si applicano le seguenti regole addizionali:
- per gli acciai da carpenteria il rapporto fra i valori caratteristici della tensione di rottura ftk (nominale) e la tensione di snervamento fyk (nominale) deve essere maggiore di 1,20 e l’allungamento a rottura A5, misurato su provino standard, deve essere non inferiore al 20%;
- la tensione di snervamento massima fy,max deve risultare fy,max ≤1,2 fyk;
- i collegamenti bullonati devono essere realizzati con bulloni ad alta resistenza di classe 8.8 o 10.9.
Gli acciai laminati di uso generale per la realizzazione di strutture metalliche e per le strutture
composte comprendono:
Prodotti lunghi
- laminati mercantili (angolari, L, T, piatti e altri prodotti di forma);
- travi ad ali parallele del tipo HE e IPE, travi IPN;
- laminati ad U. Prodotti piani
- lamiere e piatti;
- nastri;
- profilati cavi;
- tubi prodotti a caldo. Prodotti derivati
- travi saldate (ricavate da lamiere o da nastri a caldo);
- profilati a freddo (ricavati da nastri a caldo);
- tubi saldati (cilindrici o di forma ricavati da nastri a caldo);
- lamiere grecate (ricavate da nastri a caldo).
BULLONI
I bulloni - conformi per le caratteristiche dimensionali alle norme UNI EN ISO 4016:2002 e UNI 5592:1968 devono appartenere alle sotto indicate classi della norma UNI EN ISO 898-1:2001, associate nel modo indicato nella seguente Tab. 11.3.XII (NTC 2008):
Le tensioni di snervamento fyb e di rottura ftb delle viti appartenuti alle classi indicate nella precedente tabella 11.3.XII.a sono riportate nella seguente tabella 11.3.XII.b (NTC 2008):
I bulloni per giunzioni ad attrito devono essere conformi alle prescrizioni della Tab.
11.3.XIII (NTC 2008) viti e dadi, devono essere associati come indicato nella Tab. 11.3.XII.
Gli elementi di collegamento strutturali ad alta resistenza adatti al precarico devono soddisfare i requisiti di cui alla norma europea armonizzata UNI EN 14399-1, e recare la relativa marcatura CE, con le specificazioni di cui al punto A del § 11.1.
PROCESSI DI SALDATURA
La saldatura degli acciai dovrà avvenire con uno dei procedimenti all’arco elettrico codificati secondo la norma UNI EN ISO 4063:2001.
I saldatori nei procedimenti semiautomatici e manuali dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN 287-1:2004 da parte di un Ente terzo. A deroga di quanto richiesto nella norma UNI EN 287-1:2004, i saldatori che eseguono giunti a T con cordoni d’angolo dovranno essere specificamente qualificati e non potranno essere qualificati soltanto mediante l’esecuzione di giunti testa-testa.
Gli operatori dei procedimenti automatici o robotizzati dovranno essere certificati secondo la norma UNI EN 1418:1999. Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO 15614-1:2005.
Per la saldatura ad arco di prigionieri di materiali metallici (saldatura ad innesco mediante sollevamento e saldatura a scarica di condensatori ad innesco sulla punta) si applica la norma UNI EN ISO 14555:2001; valgono perciò i requisiti di qualità di cui al prospetto A1 della appendice A della stessa norma.
Le prove di qualifica dei saldatori, degli operatori e dei procedimenti dovranno essere eseguite da un Ente terzo; in assenza di prescrizioni in proposito l’Ente sarà scelto dal costruttore secondo criteri di competenza e di indipendenza.
Sono richieste caratteristiche di duttilità, snervamento, resistenza e tenacità in zona fusa e in zona termica alterata non inferiori a quelle del materiale base.
Nell’esecuzione delle saldature dovranno inoltre essere rispettate le norme UNI EN 1011:2005 parti 1 e 2 per gli acciai ferritici e della parte 3 per gli acciai inossidabili. Per la preparazione dei lembi si applicherà, salvo casi particolari, la norma UNI EN ISO 9692- 1:2005.
Le saldature saranno sottoposte a controlli non distruttivi finali per accertare la corrispondenza ai livelli di qualità stabiliti dal progettista sulla base delle norme applicate per la progettazione.
L’entità ed il tipo di tali controlli, distruttivi e non distruttivi, in aggiunta a quello visivo al 100%, saranno definiti dal Collaudatore e dal Direttore dei Lavori; per i cordoni ad angolo o giunti a parziale penetrazione si useranno metodi di superficie (ad es. liquidi
penetranti o polveri magnetiche), mentre per i giunti a piena penetrazione, oltre a quanto sopra previsto, si useranno metodi volumetrici e cioè raggi X o gamma o ultrasuoni per i giunti testa a testa e solo ultrasuoni per i giunti a T a piena penetrazione.
Per le modalità di esecuzione dei controlli ed i livelli di accettabilità si potrà fare utile riferimento alle prescrizioni della norma UNI EN 12062:2004.
Tutti gli operatori che eseguiranno i controlli dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN 473:2001 almeno di secondo livello.
In relazione alla tipologia dei manufatti realizzati mediante giunzioni saldate, il costruttore deve essere certificato secondo la norma UNI EN ISO 3834:2006 parti 2 e 4; il livello di conoscenza tecnica del personale di coordinamento delle operazioni di saldatura deve corrispondere ai requisiti
della normativa di comprovata validità. I requisiti sono riassunti nel Tab. 11.3.XI (NTC 2008) di seguito riportata.
La certificazione dell’azienda e del personale dovrà essere operata da un Ente terzo, scelto, in assenza di prescrizioni, dal costruttore secondo criteri di indipendenza e di competenza.
CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE DELL’ACCIAIO DA CARPENTERIA
Nelle strutture metalliche è consentito l’impiego dei soli acciaio qualificati, o provvisti di marcatura CE, e solo dopo l’esito dei controlli di accettazione effettuati a cura del Direttore dei Lavori.
Tutte le forniture che arrivano in cantiere devono essere accompagnate dalla documentazione necessaria, come già indicato in precedenza nel paragrafo “CONTROLLI GENERALI DI ACCETTAZIONE DELL’ACCIAIO IN CANTIERE”; tali documenti
devono avere l’indicazione degli estremi della certificazione del sistema di gestione della qualità del prodotto che sovrintende al processo di trasformazione (di cui al § 11.3.1.7 NTC 2008), ed inoltre, nel caso di prodotti coperti da marcatura CE (Caso A di cui al §11.1 NTC
2008), ogni fornitura in cantiere deve essere accompagnata da copia della dichiarazione, fatta dal Centro di Trasformazione, sulle caratteristiche tecniche previste nelle norme armonizzate applicabili.
I documenti che accompagnano ogni fornitura in cantiere di bulloni o chiodi da carpenteria devono indicare gli estremi della certificazione del sistema di gestione della qualità.
Il Direttore dei Lavori è tenuti a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi.
I controlli in cantiere sono obbligatori e devono essere eseguiti dal Direttore dei Lavori; consistono nel prelievo per ogni lotto di spedizione, di max 30 tonnellate, di almeno 3 saggi, di cui uno sullo spessore massimo ed uno sullo spessore minimo, da cui ricavare le provette per le prove di trazione ed allungamento, di resilienza oltre che per la determinazione della composizione chimica. I prelievi devono essere eseguiti alla presenza del Direttore dei Lavori o di un Tecnico di sua fiducia. I prelievi debbono essere etichettati e, unitamente alla richiesta di prove firmata dal Direttore dei Lavori, devono essere inviati al Laboratorio.
4-MATERIALI PER L’IMPERMEABILIZZAZIONE e TRATTAMENTI SUPERFICIALI VASCHE SERBATOIO
Malta a ritiro controllato fibrorinforzata per il risanamento del calcestruzzo
Ricostruzione volumetrica del calcestruzzo mediante applicazione in uno o più strati (spessore di circa 3 cm ciascuno) di malta fibrorinforzata, a reattività pozzolanica, a base di cementi ad alta resistenza, aggregati selezionati, speciali additivi, resine sintetiche (tipo Mapegrout Tissotropico MAPEI O similare. Per assicurare un’espansione all’aria durante i primi giorni di stagionatura, il prodotto deve essere addittivato, durante la fase di preparazione, con lo 0,25-0,5% di Mapecure SRA. La malta dovrà essere applicata sul sottofondo sano e compatto opportunamente irruvidito (asperità non inferiori a 5 mm) e preventivamente saturato con acqua.
Ad indurimento completo la malta dovrà avere le seguenti caratteristiche prestazionali:
- massa volumica dell’impasto (kg/m3): 2100;
- spandimento (UNI 7044/72) (%): 70;
- pH dell’impasto: 12,5;
- spessore massimo applicabile per strato (mm): 30-35;
- resistenza a compressione (N/mm2): ≥ 60 (a 28 gg);
- resistenza a flessione (N/mm2): ≥ 8,5 (a 28 gg);
- aderenza al supporto dopo 28 gg (N/mm2): ≥ 2,0 (rottura del calcestruzzo);
- modulo elastico statico a compressione (N/mm2): 25.000 (a 28 gg);
- consumo (kg/m2 per cm di spessore): 19.
Note: questo tipo di malta ad alta resistenza si consiglia solo nel caso il ripristino sia strutturale.
Normalmente, per interventi di comune edilizia civile quali frontalini di balconi, fasce marcapiano, aggetti ecc., si consiglia l’utilizzo di una malta a media resistenza quale ad esempio Mapegrout T40 o Mapegrout BM.
Vernice epossidica bicomponente per il rivestimento antiacido e atossico di superfici in calcestruzzo idonea al contenimento di acqua potabile
Rivestimento protettivo ed impermeabilizzante di superfici in calcestruzzo o intonaco,
sane e compatte, esenti da crepe, mediante applicazione a pennello, a rullo o a spruzzo con airless in due mani, di vernice epossidica bi componente tipo Mapecoat DW 25-MAPEI o SIMILARE rispondente ai requisiti richiesti dal D.M. del 06-04-2004 n° 174 Capo 2 art. 5 per il contatto con acqua potabile ed in grado di resistere all’azione procurata da soluzioni sature e acidi debolmente aggressivi.
Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche peculiari:
- rapporto di miscelazione: componente A : componente B = 4 : 1;
- massa volumica dell’impasto (kg/m3):1.300;
- viscosità dell’impasto (mPa·s): 1.500 (albero 5 - giri 20);
- tempo di lavorabilità:30’-40’ (a +23°C);
- tempo di presa del film applicato: 4-5 h (a +23°C);
- tempo di indurimento finale: 3 gg (a +23°C);
- consumo (g/m2): 400-600 (per mano).
Malta premiscelata pronta all'uso per massetti
Esecuzione di massetto con malta premiscelata pronta all’uso, a base di legante idraulico speciale a presa normale (tipo Topcem Pronto della MAPEI S.p.A. o equivalente), staggiato e frattazzato, realizzato:
- in aderenza, per spessore finito non inferiore a 1 cm, su sottofondi sani e compatti, mediante applicazione di una boiacca d’aggrappo preparata con lo stesso legante, impastata con acqua e lattice di gomma sintetica (tipo Planicrete della MAPEI S.p.A. o equivalente);
- desolidarizzato dal sottofondo, per spessore finito non inferiore a 4 cm, mediante interposizione di barriera a vapore in politene.
Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche prestazionali:
- rapporto di miscelazione: 1,7 l di acqua ogni 25 kg di malta;
- massa volumica dell’impasto (kg/m3): 2100;
- pedonabilità: dopo 12 h;
- resistenza alla temperatura: da -30°C a +90°C;
- resistenza a compressione (N/mm2): > 30 (a 28 gg);
- spessore minimo del massetto (cm): 1;
- umidità residua (%): < 2 (dopo 4 gg a +23°C);
- consumo (kg/m2) (per cm di spessore): 18-20;
- conformità alla classe CT - C30 - F6 - A1fl secondo EN 13813.
Note: adatto per pavimentazioni in legno che potranno essere posate dopo 4 gg dall’esecuzione del massetto.
5-MATERIALI PER OPERE STRADALI
- SABBIA PER IL RINFIANCO DELLE TUBAZIONI:
Dovrà provenire da cave fluviali o da frantumazione di materiali lapidei (polvere di cava), comunque assolutamente scevra da terra, argilla, materiali organici od altri componenti estranei alla propria natura silicea.
La rispondenza delle caratteristiche granulometriche ed organiche della sabbia approvvigionata sul cantiere alle esigenze d’impiego dovranno in ogni caso essere verificate dalla Direzione Lavori, che avrà piena facoltà di pretendere la sostituzione di partite giudicate non idonee.