Ostacoli o limitazioni al disinvestimento Clausole campione

Ostacoli o limitazioni al disinvestimento. Nel caso di strumenti finanziari illiquidi o strumenti finanziari con investimento a termine fisso, possono esistere vincoli nella vendita dello strumento finanziario prima della scadenza o potrebbe essere possibile vendere soltanto a un prezzo che incide significativamente sull'importo incassato. Per tali operazioni l'investitore potrebbe essere maggiormente esposto al rischio di sostenere notevoli costi supplementari per disinvestire anticipatamente. II rendimento ottenuto da ciascun strumento finanziario può essere influenzato da diversi eventi o condizioni di mercato (sia favorevoli che sfavorevoli). Gli scenari di performance rappresentano un ritratto dei rendimenti futuri di un'attività finanziaria per consentire all'investitore di farsi un'idea dell'impatto che determinate variazioni di alcune variabili di mercato possono avere sul valore presumibile di realizzo dell'investimento. COPIA BANCA La BRRD - Bank Recovery and Resolution Directive, recepita in Italia con i Decreti Legislativi n.180 e 181 del 16 novembre 2015, ha introdotto in tutti i Paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento, limitando la possibilità di interventi pubblici da parte delio Stato e prevedendo taluni strumenti da adottare per la risoluzione di un ente in dissesto o a rischio di dissesto ("Poteri di Risoluzione"). Tra i Poteri di Risoluzione è previsto il cd. "ball-in" che consente alle autorità competenti ("Autorità di Risoluzione"), a ricorrere delle condizioni per la risoluzione, di disporre coattivamente l'annullamento, la svalutazione di alcune esposizioni e/o la loro conversione in azioni o altri titoli o obbligazioni del debitore o di altro soggetto, per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca, nonché mantenere la fiducia del mercato. Il ball-in si applica seguendo la gerarchia di seguito indicata: (i) strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (Common equity Tier 1); (ii) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1 instruments); (iii) Strumenti di capitale di classe 2 (T2 instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate; (iv) debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2; (v) restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior). Nell'ambito delle "restanti passività", il "ball-in" riguarda prima le obbligazioni senior e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di Euro 100-000) di...

Related to Ostacoli o limitazioni al disinvestimento

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).