Common use of Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia Clause in Contracts

Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia. Il premio dell’Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all’attivazione della polizza, ossia al 30/09/2021 e al 30/09 di ogni scadenza anniversaria. Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza (30/09/2021), se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi. Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che: a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. b) il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa. Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante al conteggio esposto in polizza ed è regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, degli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per la regolazione del premio, e cioè: il numero degli Assicurati di cui alle categorie A), B) e C). Si conviene che non si procederà a regolazione qualora il numero complessivo degli Assicurati, a consuntivo, dovesse essere inferiore del 10% - in aumento o in diminuzione – del totale degli Assicurati inizialmente dichiarati per ogni annualità, a prescindere dalla loro collocazione nelle categorie. Per la prima annualità il numero complessivo dichiarato è di 446 unità. Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni dalla ricezione da parte del Contraente della relativa appendice di regolazione, formalmente ritenuta corretta. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, la Società fissa un ulteriore termine di 30 giorni dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata, o equivalentemente tramite PEC, dopodiché la Società avrà il diritto di agire giudizialmente e/o di dichiarare, con lettera raccomandata A.R., o equivalentemente tramite PEC, la risoluzione del contratto per inadempimento. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Cumulativa Infortuni, Polizza Di Assicurazione Cumulativa Infortuni

Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia. Il premio dell’Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all’attivazione della polizza, ossia al 30/09/2021 31/12/2016 e al 30/09 31/12 di ogni scadenza anniversaria. Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza (30/09/202131/12/2016), se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi. Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker. La Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile. Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società ha i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società, e della relativa ricevuta di pagamento, nel rispetto della vigente normativa , D.Lgs 231/2002 e smi.. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di effettuare verifiche e controlli agire giudizialmente, non è obbligata per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessariesinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che: a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. b) il Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa. Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante al conteggio esposto in polizza ed è regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, degli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per la regolazione del premio, e cioè: il numero degli Assicurati di cui alle categorie A), B) e C). Si conviene che non si procederà a regolazione qualora il numero complessivo degli Assicurati, a consuntivo, dovesse essere inferiore del 10% - in aumento o in diminuzione – del totale degli Assicurati inizialmente dichiarati per ogni annualità, a prescindere dalla loro collocazione nelle categorie. Per la prima annualità il numero complessivo dichiarato è di 446 unità. Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni dalla ricezione da parte del Contraente della relativa appendice di regolazione, formalmente ritenuta corretta. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, la Società fissa un ulteriore termine di 30 giorni dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata, o equivalentemente tramite PEC, dopodiché la Società avrà il diritto di agire giudizialmente e/o di dichiarare, con lettera raccomandata A.R., o equivalentemente tramite PEC, la risoluzione del contratto per inadempimento. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

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Samples: Insurance Policy

Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia. Il premio dell’Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all’attivazione della polizza, ossia al 30/09/2021 e al 30/09 di ogni scadenza anniversaria. Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza (30/09/2021), se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi. Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che: a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. b) il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa. Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante al conteggio esposto in polizza ed è regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, degli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per la regolazione del premio, e cioè: il numero degli Assicurati di cui alle categorie A), B) e C). Si conviene che non si procederà a regolazione qualora il numero complessivo degli Assicurati, a consuntivo, dovesse essere inferiore del 10% - in aumento o in diminuzione – del totale degli Assicurati inizialmente dichiarati per ogni annualità, a prescindere dalla loro collocazione nelle categorie. Per la prima annualità il numero complessivo dichiarato è di 446 unità. Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni dalla ricezione da parte del Contraente della relativa appendice di regolazione, formalmente ritenuta corretta. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, la Società fissa un ulteriore termine di 30 giorni dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata, o equivalentemente tramite PEC, dopodiché la Società avrà il diritto di agire giudizialmente e/o di dichiarare, con lettera raccomandata A.R., o equivalentemente tramite PEC, la risoluzione del contratto per inadempimento. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Professionale

Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia. Il premio dell’Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all’attivazione della polizza, ossia al 30/09/2021 30/06/2018 e al 30/09 30/06 di ogni scadenza anniversaria. Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza (30/09/202130/06/2018), se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi. Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che: a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. b) il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa. Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante al conteggio esposto in polizza ed è regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, degli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per la regolazione del premio, e cioè: il numero degli Assicurati di cui alle categorie A), B) e C). Si conviene che non si procederà a regolazione qualora il numero complessivo degli Assicurati, a consuntivo, dovesse essere inferiore del 10% - in aumento o in diminuzione – del totale degli Assicurati inizialmente dichiarati per ogni annualità, a prescindere dalla loro collocazione nelle categorie. Per la prima annualità il numero complessivo dichiarato è di 446 unità. Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni dalla ricezione da parte del Contraente della relativa appendice di regolazione, formalmente ritenuta corretta. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, la Società fissa un ulteriore termine di 30 giorni dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata, o equivalentemente tramite PEC, dopodiché la Società avrà il diritto di agire giudizialmente e/o di dichiarare, con lettera raccomandata A.R., o equivalentemente tramite PEC, la risoluzione del contratto per inadempimento. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Professionale

Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia. Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’Assicurazione viene corrisposto dal Contraente dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di una rateazione annuale all’attivazione della mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, ossia al 30/09/2021 e al 30/09 se il premio o la prima rata di ogni scadenza anniversariapremio sono stati pagati entro i 60 giorni successivi. Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza (30/09/2021)polizza, se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi. Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno 60 giorni dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che: a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. b) il Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa. Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante al conteggio esposto in polizza ed è regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, degli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per la regolazione del premio, e cioè: il numero degli Assicurati di cui alle categorie A), B) e C). Si conviene che non si procederà a regolazione qualora il numero complessivo degli Assicurati, a consuntivo, dovesse essere inferiore del 10% - in aumento o in diminuzione – del totale degli Assicurati inizialmente dichiarati per ogni annualità, a prescindere dalla loro collocazione nelle categorie. Per la prima annualità il numero complessivo dichiarato è di 446 unità. Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni dalla ricezione da parte del Contraente della relativa appendice di regolazione, formalmente ritenuta corretta. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, la Società fissa un ulteriore termine di 30 giorni dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata, o equivalentemente tramite PEC, dopodiché la Società avrà il diritto di agire giudizialmente e/o di dichiarare, con lettera raccomandata A.R., o equivalentemente tramite PEC, la risoluzione del contratto per inadempimentoneiconfrontidellaSocietàstessa. La Società ha provvederà a rilasciare, prima della decorrenza della copertura, i certificati assicurativi, e a consegnarli al Contraente entro la data di decorrenza della presente polizza, debitamente quietanzati con data pari alla data di effetto della polizza per la rata iniziale, e con data pari alla data di effetto delle rate successive per le rate seguenti, anche se non è ancora stato corrisposto il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessariarelativo premio.

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Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia. Il premio dell’Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all’attivazione della polizza, ossia al 30/09/2021 30/06/2018 e al 30/09 30/06 di ogni scadenza anniversaria. Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza (30/09/202130/06/2018), se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi. Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che: a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. b) il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa. Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante al conteggio esposto in polizza ed è regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, degli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per la regolazione del premio, e cioè: il numero degli Assicurati di cui alle categorie A), B) e C). Si conviene che non si procederà a regolazione qualora il numero complessivo degli Assicurati, a consuntivo, dovesse essere inferiore del 10% - in aumento o in diminuzione – del totale degli Assicurati inizialmente dichiarati per ogni annualità, a prescindere dalla loro collocazione nelle categorie. Per la prima annualità il numero complessivo dichiarato è di 446 556 unità. Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni dalla ricezione da parte del Contraente della relativa appendice di regolazione, formalmente ritenuta corretta. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, la Società fissa un ulteriore termine di 30 giorni dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata, o equivalentemente tramite PEC, dopodiché la Società avrà il diritto di agire giudizialmente e/o di dichiarare, con lettera raccomandata A.R., o equivalentemente tramite PEC, la risoluzione del contratto per inadempimento. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

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