Differenziale storico-artistico Clausole campione

Differenziale storico-artistico. Nel limite globale della somma assicurata alla partita “Fabbricati”, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possano subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall’art.6 della Sezione 5 della presente polizza. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall’Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico. La garanzia sarà prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Differenziale storico/artistico”. In caso di difforme valutazione circa l’opportunità e l’entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell’Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d’ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l’ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.
Differenziale storico-artistico. Ad integrazione della somma assicurata per la partita “Beni immobili”, l’Assicuratore presta la propria garanzia fino all’importo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per i maggiori danni che gli enti assicurati, con particolari qualità storico/artistiche, possano subire a seguito di sinistro e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dal presente Capitolato di polizza. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche, documenti ed oggetti storici etc. e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dalla Contraente o dall’Assicurato per la distruzione totale e/o parziale del manufatto storico/artistico. In deroga all’Art. 1907 Codice Civile, l’importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza l’applicazione della regola proporzionale. In caso di difforme valutazione circa l’opportunità e l’entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica della Contraente o dell’Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove si colloca l’ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.
Differenziale storico-artistico. A integrazione della somma assicurata per la partita “Fabbricati”, la Società presta la propria garanzia fino alla concorrenza dell’importo previsto nella clausola “Limiti di indennizzo” per maggiori danni che gli enti assicurati con particolare qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalla clausola “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall’Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e artistico. La garanzia viene prestata con un limite di risarcimento di € 2.500.000,00 per sinistro e per singola ubicazione e € 2.500.000,00 periodo assicurativo annuo.
Differenziale storico-artistico. Ad integrazione della somma assicurata per la partita "Fabbricati" la Società presta la propria garanzia fino all'ulteriore importo indicato nella Sezione 7 per maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possano subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico. In deroga all'art. 1907 C.C. l'importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza l'applicazione della regola proporzionale. In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distribuzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.
Differenziale storico-artistico. Sono compresi nella garanzia i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possano subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e/o costruttive e/o di materiali e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico. In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti si impegnano ad acquisire, se del caso, idoneo parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, anche in sede di eventuale terza perizia. L’indennizzo complessivo non potrà comunque eccedere lo specifico limite di indennizzo.
Differenziale storico-artistico. Per i maggiori danni subiti dagli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche, non verrà liquidata somma maggiore di € 500.000,00 per sinistro.
Differenziale storico-artistico. In caso di danno ad un Bene Immobile di particolare valore storico artistico, allo scopo di consentire il ripristino di tali beni con materiali coevi e adeguate tecniche di esecuzione e messa in opera, sarà liquidata una somma aggiuntiva fino alla concorrenza del limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF], fermo restando lo specifico Limite di indennizzo previsto per la garanzia colpita dal danno. Sono compresi nella garanzia i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possano subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale di cui all’Art. Valore dei Beni Immobili e Mobili e Determinazione del Danno. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico. In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.
Differenziale storico-artistico. La Società risponde in eccedenza agli importi indennizzabili e fino alla concorrenza dei limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabilitine ll’apposita scheda “Limiti indennizzo, franchigie e scoperti”, per i maggiori danni che i beni assicurati con particolari qualità storiche o artistiche possono subire a seguito di sinistro risarcibile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e ripristino di carattere funzionale. Si intende inoltre risarcibile la perdita economica derivante all’Assicurato in conseguenza del danneggiamento o della distruzione totale o parziale del bene. La presente garanzia viene prestata in deroga totale all’art. 1907 c.c. e quindi senza applicazione della regola proporzionale.
Differenziale storico-artistico. Art 15 Rinuncia al diritto di surroga
Differenziale storico-artistico. Per la garanzia di cui all’Art. 2.11, non sono previste ulteriori esclusioni.