Common use of Part-time verticale Clause in Contracts

Part-time verticale. Fermo quanto previsto nell'art.1) il part-time verticale può articolarsi su un'attività lavorativa di tre o quattro giorni dal lunedì al venerdì. Gli orari giornalieri sono quelli previsti nel capitolo Orario di lavoro e permessi – Orario flessibile punti 1) e 2) del CIA Allianz. Fermo quanto previsto nell'art.2) sulla flessibilità, quella mensile sarà pari a 5 ore per orari fino a 25 ore settimanali e 6 ore per quelli superiori. Restano ferme, in quanto compatibili, le previsioni sulla flessibilità già previste nel precedente art.2). La presente disciplina sostituisce le normative vigenti in materia previste nei precedenti Contratti Integrativi Aziendali. A partire dal 1 ottobre 2013 limitatamente agli addetti dell'Ufficio Assunzione Auto della sede di Trieste con orario di lavoro a tempo parziale di 35 ore settimanali distribuite su due turni giornalieri, fermo restando il numero di ore settimanali di lavoro, sarà applicato l'orario flessibile secondo le norme che seguono: - dal lunedì al venerdì: inizio dalle 9,00 alle 9,30 e termine dalle 18,00 alle 18,30; con un minimo di 6,30 ore di attività obbligatoria, oppure; - dal lunedì al venerdì: inizio dalle 10,00 alle 10,30 e termine dalle 19,00 alle 19,30 con un minimo di 6,30 ore di attività obbligatoria; In entrambi i casi è previsto un intervallo fisso di due ore. La compensazione delle ore di lavoro deve avvenire mensilmente nell'ambito delle ore di flessibilità. Resta inteso che l'eventuale eccedenza o carenza non potrà superare le due ore nel corso del mese. Non possono essere riportate al mese successivo le ore eccedenti, sia in difetto che in eccesso rispetto al normale orario contrattuale mensile di ogni dipendente. Le ore eccedenti il saldo positivo non possono essere considerate lavoro straordinario né lavoro supplementare e non sono retribuite. L'eventuale saldo negativo – entro le predette due ore - dovrà comunque essere sempre giustificato. L'eventuale saldo monte-ore di flessibilità spettante non potrà essere utilizzato come permesso per motivi personali.

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Part-time verticale. Fermo quanto previsto nell'art.1) il part-time verticale può articolarsi su un'attività lavorativa di tre o quattro giorni dal lunedì al venerdì. Gli orari giornalieri sono quelli previsti nel capitolo Orario di lavoro e permessi – Orario flessibile punti 1) e 2) del CIA Allianz. Fermo quanto previsto nell'art.2) sulla flessibilità, quella mensile sarà pari a 5 ore per orari fino a 25 ore settimanali e 6 ore per quelli superiori. Restano ferme, in quanto compatibili, le previsioni sulla flessibilità già previste nel precedente art.2). Nota a verbale n°1 La presente disciplina sostituisce le normative vigenti in materia previste nei precedenti Contratti Integrativi Aziendali. Nota a verbale n° 2 A partire dal 1 ottobre 2013 limitatamente agli addetti dell'Ufficio Assunzione Auto della sede di Trieste con orario di lavoro a tempo parziale di 35 ore settimanali distribuite su due turni giornalieri, fermo restando il numero di ore settimanali di lavoro, sarà applicato l'orario flessibile secondo le norme che seguono: - dal lunedì al venerdì: inizio dalle 9,00 alle 9,30 e termine dalle 18,00 alle 18,30; con un minimo di 6,30 ore di attività obbligatoria, oppure; - dal lunedì al venerdì: inizio dalle 10,00 alle 10,30 e termine dalle 19,00 alle 19,30 con un minimo di 6,30 ore di attività obbligatoria; In entrambi i casi è previsto un intervallo fisso di due ore. La compensazione delle ore di lavoro deve avvenire mensilmente nell'ambito delle ore di flessibilità. Resta inteso che l'eventuale eccedenza o carenza non potrà superare le due ore nel corso del mese. Non possono essere riportate al mese successivo le ore eccedenti, sia in difetto che in eccesso rispetto al normale orario contrattuale mensile di ogni dipendente. Le ore eccedenti il saldo positivo non possono essere considerate lavoro straordinario né lavoro supplementare e non sono retribuite. L'eventuale saldo negativo – entro le predette due ore - dovrà comunque essere sempre giustificato. L'eventuale saldo monte-ore di flessibilità spettante non potrà essere utilizzato come permesso per motivi personali.

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Part-time verticale. Fermo quanto previsto nell'art.1nell’art.1) il part-time verticale può articolarsi su un'attività un’attività lavorativa di tre o quattro giorni dal lunedì al venerdì. Gli orari giornalieri sono quelli previsti nel capitolo Orario di lavoro e permessi – Orario flessibile punti 1) e 2) del CIA Allianz. Fermo quanto previsto nell'art.2nell’art.2) sulla flessibilità, quella mensile sarà pari a 5 ore per orari fino a 25 ore settimanali e 6 ore per quelli superiori. Restano ferme, in quanto compatibili, le previsioni sulla flessibilità già previste nel precedente art.2). La presente disciplina sostituisce le normative vigenti in materia previste nei precedenti Contratti Integrativi Aziendali. A partire dal 1 ottobre 2013 limitatamente agli addetti dell'Ufficio dell’Ufficio Assunzione Auto della sede di Trieste con orario di lavoro a tempo parziale di 35 ore settimanali distribuite su due turni giornalieri, fermo restando il numero di ore settimanali di lavoro, sarà applicato l'orario l’orario flessibile secondo le norme che seguono: - dal lunedì al venerdì: inizio dalle 9,00 alle 9,30 e termine dalle 18,00 alle 18,30; con un minimo di 6,30 ore di attività obbligatoria, oppure; - dal lunedì al venerdì: inizio dalle 10,00 alle 10,30 e termine dalle 19,00 alle 19,30 con un minimo di 6,30 ore di attività obbligatoria; In entrambi i casi è previsto un intervallo fisso di due ore. La compensazione delle ore di lavoro deve avvenire mensilmente nell'ambito nell’ambito delle ore di flessibilità. Resta inteso che l'eventuale l’eventuale eccedenza o carenza non potrà superare le due ore nel corso del mese. Non possono essere riportate al mese successivo le ore eccedenti, sia in difetto che in eccesso rispetto al normale orario contrattuale mensile di ogni dipendente. Le ore eccedenti il saldo positivo non possono essere considerate lavoro straordinario né lavoro supplementare e non sono retribuite. L'eventuale L’eventuale saldo negativo – entro le predette due ore - dovrà comunque essere sempre giustificato. L'eventuale L’eventuale saldo monte-ore di flessibilità spettante non potrà essere utilizzato come permesso per motivi personali.

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Part-time verticale. Fermo il lavoratore avrà facoltà di concordare con l’Azienda una distribuzione dell’orario complessivo settimanale (ripartito su tre giornate lavorative intere), pari rispettivamente, a n. 21 ovvero 24 ore, con applicazione delle fasce di flessibilità di cui al precedente art. 7, così ripartito, salvo diverso accordo tra l’Azienda ed il lavoratore:  21 ore: lunedì (8 ore), mercoledì (8 ore), venerdì (5 ore)  24 ore: lunedì (8 ore), mercoledì (8 ore), giovedì (8 ore) • retribuzione (per tale intendendosi qualsiasi competenza spettante per disposizione di carattere collettivo e qualsiasi emolumento percepito all’atto della trasformazione): sarà ridotta proporzionalmente alla durata della prestazione lavorativa; • assegno per il nucleo familiare: verrà corrisposto in base a quanto previsto nell'art.1) il part-time verticale può articolarsi su un'attività lavorativa dalle vigenti norme di tre o quattro giorni dal lunedì legge; • premi di anzianità, premi aziendali di produttività, ecc.: verranno determinati in misura proporzionale al venerdì. Gli orari giornalieri sono quelli previsti nel capitolo Orario di lavoro e permessi – Orario flessibile punti 1) e 2) del CIA Allianz. Fermo quanto previsto nell'art.2) sulla flessibilità, quella mensile sarà pari a 5 ore per orari fino a 25 ore settimanali e 6 ore per quelli superiori. Restano ferme, in quanto compatibili, le previsioni sulla flessibilità già previste nel precedente art.2). La presente disciplina sostituisce le normative vigenti in materia previste nei precedenti Contratti Integrativi Aziendali. A partire dal 1 ottobre 2013 limitatamente agli addetti dell'Ufficio Assunzione Auto della sede di Trieste con orario periodo di lavoro a tempo parziale; • trattamento di fine rapporto: verrà determinato in base alla retribuzione proporzionalmente spettante; • indennità sostitutiva del preavviso: verrà ridotta proporzionalmente nel caso di rapporto a tempo parziale all’atto della cessazione dal servizio; • istituti contrattuali e di 35 ore settimanali distribuite su due turni giornalierilegge a contenuto normativo: (es. malattia, fermo restando infortunio, gravidanza, puerperio, congedo matrimoniale, festività infrasettimanali, ecc.) saranno applicati integralmente; per il numero di ore settimanali di lavoropersonale aderente al part-time verticale, sarà applicato l'orario flessibile secondo le norme che seguono: - dal lunedì al venerdì: inizio dalle 9,00 ferie verranno commisurate alle 9,30 e termine dalle 18,00 alle 18,30; con un minimo di 6,30 ore di attività obbligatoria, oppure; - dal lunedì al venerdì: inizio dalle 10,00 alle 10,30 e termine dalle 19,00 alle 19,30 con un minimo di 6,30 ore di attività obbligatoria; In entrambi i casi è previsto un intervallo fisso di due ore. La compensazione delle ore giornate di lavoro deve avvenire mensilmente nell'ambito delle ore di flessibilità. Resta inteso che l'eventuale eccedenza o carenza non potrà superare le due ore nel corso del mese. Non possono essere riportate al mese successivo le ore eccedenti, sia effettuate; • permessi retribuiti: saranno ridotti in difetto che in eccesso rispetto al normale orario contrattuale mensile di ogni dipendente. Le ore eccedenti il saldo positivo non possono essere considerate lavoro straordinario né lavoro supplementare e non sono retribuite. L'eventuale saldo negativo – entro le predette due ore - dovrà comunque essere sempre giustificato. L'eventuale saldo monte-ore di flessibilità spettante non potrà essere utilizzato come permesso per motivi personaliproporzione all’orario effettuato.

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