Orario flessibile Clausole campione

Orario flessibile. Le Imprese potranno, senza alcun onere aggiuntivo, richiedere ai Quadri di fornire sino ad un massimo di 12 settimane annue di orario flessibile. Per orario flessibile si intende la possibilità di lavorare con un orario di 48 ore settimanali e poi, in un periodo di minore carico di lavoro, di effettuare, per uguale numero di settimane, un orario di 32 ore settimanali. Nel caso di applicazione dell’orario flessibile la retribuzione rimarrà invariata sia per il periodo di maggiore prestazione lavorativa sia per quello con minore prestazione. L’Impresa che intenda effettuare l’orario flessibile per i quadri dovrà darne comunicazione scritta agli interessati con un preavviso di almeno 30 giorni, copia della comunicazione andrà inviata al CST competente che provvederà, nel rispetto delle norme sulla privacy, a trasmettere all’Ente Bilaterale i dati per la statisticazione dell’utilizzo del presente strumento.
Orario flessibile. L’azienda nel caso riscontri esigenze di carattere stagionale, di mercato, o ravvisi la necessità di un miglior impiego dell’apparato produttivo, può ricorrere all’orario flessibile, realizzando, come media su un arco di tempo di più settimane, l’orario di lavoro di cui al precedente art. 32. In tal caso dovrà preci- sare per iscritto alle XX.XX. e all’A.N.I.S. il numero delle ore, il numero dei lavoratori interessati ed il periodo di ricorso. In detto arco di tempo l’orario di lavoro, salvo diversi accordi, non potrà essere inferiore alle 32 ore (30 dall’1/1/2001) settimanali e superiore alle 48 ore settimanali (45 dall’1/1/2001). In questa ipotesi l’orario attuato oltre le 39 ore settimanali (37 e mezza dall’1/1/2001), non costituisce lavoro straordinario. In apposito incontro a livello aziendale e/o interconfederale saranno verificate le motivazioni aziendali definendo, tramite accordo, le modalità attraverso le quali avverrà il ricorso alla flessibilità, tenuto anche conto delle esigenze dei lavoratori. Con il presente articolo le parti hanno inteso fornire alle aziende uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare della domanda, dei prodotti o dei servizi, nel corso dell’anno. In mancanza di tale accordo sulle modalità non si potrà dare attuazione alla flessibilità dell’orario. Le Parti concordano inoltre che le aziende con più di 15 dipendenti, coinvolte da maggiori richieste di mercato, ritardi negli approvvigionamenti, carenze di commesse, processi produttivi legati alla stagionalità, potranno ricorrere ad un orario articolato di 20 ore semestrali, al fine di consentire una più tempestiva risposta alla domanda del mercato. L’azienda dieci giorni prima del ricorso all’orario articolato deve: - informare la S.S.A. e verificare con la stessa le motivazioni della richiesta; - concordare, tenendo conto delle esigenze dei lavoratori e della stessa azienda, le modalità della sospensione, o riduzione, o aumento della attività lavorativa ed il conseguente recupero delle ore. Qualora l’azienda e la S.S.A. non addivengano ad un accordo in tale fase la richiesta si intende decaduta e le informazioni relative al progetto saranno trasmesse alle Organizzazioni Sindacali e all’ANIS le quali, entro i termini previsti dall’accordo sulle nuove relazioni industriali, provvederanno ad effettuare un incontro interconfederale al fine di ricercare il componimento delle divergenze sulle modalità applicative. In mancanza di tale accordo sulle ...
Orario flessibile. Una volta stabilito l'orario di servizio dell'Istituzione scolastica, nell'ambito della programmazione iniziale è possibile adottare l'orario flessibile di lavoro. Oltre alle modalità previste per legge e dai contratti nazionali in vigenza, potranno essere prese in considerazione, durante l’anno scolastico, altre richieste di organizzazione flessibile del lavoro, compatibilmente con le necessità dell'istituzione scolastica e delle esigenze prospettate dal restante personale e nei limiti del precedente art. 39. La flessibilità organizzativa oraria da un lato riconosce vantaggi al lavoratore, garantendone un maggior equilibrio psico-fisico, migliorandone la prestazione; dall’altro potrebbe cagionare un maggior carico di lavoro per gli altri lavoratori, con questi ultimi, quando necessario, saranno concordati turni di recupero o compensazioni economiche . La flessibilità orario potrà essere utilizzata anche per rimodulare il servizio onde fronteggiare il divieto di nomina disposto dell’art. 1 comma 332 della legge 190/2014. Per tali ragioni la flessibilità si caratterizza per: • la rimodulazione dell’orario giornaliero e settimanale dei turni di lavoro; • lo scambio dei reparti/sedi per la copertura del personale assente con la cura dei servizi necessari a garantire il servizio senza oneri per l’Amministrazione. • maggior carico di lavoro dovuto alla sostituzione dei colleghi assenti nello stesso reparto; • nelle sedi dove è in servizio una sola unità si provvede alla sostituzione per rotazione o tra il personale che ha garantito la propria disponibilità; • sono consentiti per soddisfare particolari necessità di servizio o personali, previa formale autorizzazione del DSGA, accordi tra il personale per modifiche i turni ordinari di lavoro. Le suddette attività di flessibilità, se generano intensificazione dell’attività lavorativa, se concordate sono riconosciute come attività da incentivare con le risorse del fondo dell’istituto o con recuperi nel periodo estivo e durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. I lavoratori che si trovino in particolari situazioni familiari e/o personali, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Orario flessibile. Ad integrazione di quanto disposto all’art. 34 del Contratto di Lavoro si conviene quanto segue: dal 1 gennaio 2004 le aziende, coinvolte da maggiori richieste di mercato, ritardi negli approvvigionamenti, carenze di commes- se, processi produttivi legati alla stagionalità ovvero per esigenze tecnico-organizzative, potranno ricorrere ad un orario flessibile di 20 ore annuali. L’azienda 10 giorni prima del ricorso all’orario articolato deve:
Orario flessibile a) Fermo restando il numero di ore settimanali di lavoro e la relativa distribuzione giornaliera di cui all'art. 101 del C.C.N.L. vigente, viene praticato l'orario flessibile. Nel caso di modifiche del C.C.N.L. nella distribuzione e durata dell'orario di lavoro settimanale, le parti si incontreranno per de- cidere gli adattamenti che si dovessero rendere conseguente- mente necessari.
Orario flessibile. 1. La flessibilità dell’orario è permessa, su richiesta dei dipendenti, se favorisce e/o non contrasta con l’erogazione del servizio.
Orario flessibile. 8. Fermo restando il mantenimento dell'orario flessibile in tutte le sedi ove lo stesso è già in atto, potranno essere interessate all'orario flessibile tutte le sedi di lavoro ove siano occupati almeno 50 dipendenti (o anche un minor numero, qualora nel posto di lavoro siano in atto i sistemi automatici di rilevazione presenze necessari alla gestione dell'orario flessibile; in casi particolari l'installazione dei suddetti sistemi potrà essere oggetto di negoziazione a livello regionale tra la Società e le Organizzazioni sindacali stipulanti).
Orario flessibile. Laddove le condizioni lavorative lo permettano la Direzione può introdurre l’orario flessibile o differenziato compatibilmente con apposito regolamento.
Orario flessibile. Ai/alle Dipendenti si applica l’orario flessibile come definito nell’Allegato B/1 del presente C.I.A. Per i/le lavoratori/lavoratrici che usufruiscono di orario a tempo parziale, vale quanto previsto dall’Allegato B/2 del presente C.I.A. Le parti si danno atto che, compatibilmente con le possibilità tecniche e organizzative di applicazione, la disciplina prevista dagli Allegati B/1 e B/2 è applicata anche al personale amministrativo degli Uffici periferici.
Orario flessibile. La Direzione può introdurre l’orario flessibile, compatibilmente con le esigenze del servizio.