Part-time orizzontale Clausole campione

Part-time orizzontale. La prestazione viene resa consecutivamente nella settimana nei giorni lavorativi previsti con modulazione a scelta del richiedente secondo quanto previsto nell’allegato nr. 2.
Part-time orizzontale. I part-time orizzontali sono i seguenti: 20 ore settimanali 25 ore settimanali 28 ore settimanali 30 ore settimanali 33 ore settimanali Fermo restando il numero di ore settimanali di lavoro e la relativa distribuzione giornaliera, verrà praticato l'orario flessibile come di seguito specificato. La compensazione delle ore di lavoro dovrà avvenire mensilmente nell'ambito delle ore di flessibilità. Potranno essere riportate al mese successivo non più di 5 ore - per i dipendenti con 20 e 25 ore settimanali - e 6 ore - per i dipendenti con 28, 30 e 33 ore settimanali - sia in difetto che in eccesso rispetto al normale orario contrattuale mensile di ogni dipendente. Le ore eccedenti il saldo positivo sopradescritto non potranno essere considerate né lavoro straordinariolavoro supplementare e non saranno retribuite. Il superamento del saldo negativo, rispettivamente di 5 o 6 ore costi- tuirà, a tutti gli effetti, violazione delle norme del CCNL che regolano l'orario di lavoro e, salvi i provvedimenti del caso, per i relativi periodi non verrà corrisposta retribuzione. Per gli schemi settimanali di 28, 30 e 33 ore settimanali è previsto – dal lunedì al giovedì - un intervallo di 1 ora. Il saldo positivo della flessibilità maturata a fine anno potrà essere trasformata in ore di permesso dell'anno successivo secondo la stessa normativa prevista per i full-time. Per quanto riguarda l'inizio e il termine dell'attività lavorativa giornaliera, i dipendenti avranno la possibilità di scegliere l'orario relativo entro i limiti di tempo seguenti: Schema settimanale Inizio giornaliero Termine giornaliero dal lunedi al giovedi Termine giornaliero al venerdi 20 ore dalle 8,00 alle 8,45 dalle 12,00 alle 12,45 dalle 12,00 alle 12,45 25 ore dalle 8,00 alle 9,00 dalle 13,00 alle 13,45 dalle 13,00 alle 13,45 28 ore dalle 8,00 alle 9,00 dalle 14,45 alle 15,45 dalle 13,00 alle 14,00 30 ore dalle 8,00 alle 9,00 dalle 15,15 alle 16,15 dalle 13,00 alle 14,00 33 ore dalle 8,00 alle 9,00 dalle 16,00 alle 17,00 dalle 13,00 alle 14,00 Limitatamente allo schema settimanale delle 25 ore, dal lunedì al giovedì la presenza in ufficio è obbligatoria dalle 9 alle 13,00 e la prestazione consecutiva minima comunque non inferiore a 4 ore e 15 minuti. Analogamente a quanto previsto al punto precedente, dal 1 ottobre 2013 viene convenuto che - in via eccezionale - potrà venire adottato l'ulteriore schema di orario settimanale a 29 ore che non prevede la flessibilità e risulta così articolato: - da...
Part-time orizzontale. E’ ammesso il lavoro supplementare, debitamente autorizzato, per obiettive esigenze organizzative, nel limite convenzionalmente stabilito di 70 ore annue rapportato ad un part- time di 30 ore settimanali. Per le altre tipologie di part-time il limite è parametrato di conseguenza. Tali ore saranno retribuite con la paga oraria maggiorata del 10%. Nel caso di lavoro supplementare svolto in misura eccedente quella stabilita legalmente o contrattualmente nella giornata di lavoro, l’eccedenza confluirà nella “banca delle ore” secondo l’attuale normativa sul lavoro straordinario, col limite di 30. Le ulteriori ore, ferma restando la normativa aziendale in materia di straordinario, saranno retribuite con la maggiorazione del 30% dell’importo della paga oraria giornaliera. Lo svolgimento del lavoro supplementare o dello straordinario che comporti effettiva presenza in giornata intera con rientro pomeridiano, o comunque un rientro nella fase pomeridiana fino alle ore 15.30 nei giorni dal lunedì al giovedì, comporta l'erogazione del buono pasto in uso per il corrispondente personale con rapporto di lavoro a tempo pieno. Nel medesimo caso, la pausa per il pranzo si colloca in base agli orari previsti dalla normativa aziendale di riferimento, Di norma il lavoro supplementare deve essere richiesto con un preavviso di 24 ore. Il lavoratore non sarà tenuto alla prestazione del lavoro supplementare per obiettive e per quanto possibile dimostrabili ragioni personali.
Part-time orizzontale. L’orario settimanale sarà a scelta del dipendente da indicarsi all’atto della richiesta di part-time11. di 20, 25, 27,5 e, in xxx xxxxxxxxxxxx, 00 ore, distribuite in uguale misura su 5 giorni, in fascia mattutina su richiesta del dipendente. Si prevede inoltre in via sperimentale l’introduzione di un part-time (misto) di 31 ore settimanali, da effettuarsi su 5 giornate di cui 2 di 8 ore e 3 di 5 ore.
Part-time orizzontale. Il numero complessivo di Part Time Orizzon- tali negli stabilimenti italiani nel 2017 è oltre il 5% dei tempi pieno. Per le richieste che eccedano la percentuale massima prevista, le parti potranno attivare un confronto per definire equi meccanismi di rotazione o ri- cercare altre soluzioni idonee per soddisfa- re le domande. Le modalità di utilizzo del Part Time orizzon- tale si stabilisce che avrà durata predeter- minata, non potrà essere superiore ad 1 anno, con possibilità di proroga dello stesso di durata non inferiore ai 6 mesi. Eventuali esigenze oggettive saranno va- lutate in sede di Commissione Pari Oppor- tunità. La fascia di flessibilità per l’orario di ingresso e uscita, già prevista per gli impie- gati nella misura di 5 minuti viene estesa a 15’ minuti giornalieri.
Part-time orizzontale. 4.1 part-time verticale
Part-time orizzontale. Rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale che è quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro, ad esempio: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 14 o dalle 14 alle 18.
Part-time orizzontale. L’orario di lavoro si può articolare come segue: Ore giornaliere 5 6 (lun- giov),5 (ven) 7 (lun- giov),5 (ven) Ore settimanali 25 29 33 % su orario intero 67,57 78,38 89,19 Forma 1 7.55 – 9.15 12.55 – 14.15 - Forma 2 (l-g) 7.55 – 9.15 13.55 – 15.15 - Forma 2 (ven) 7.55 – 9.15 12.55 – 14.15 - Forma 3 (l-g) 7.55 – 9.15 15.40 – 17.00 Come Full Time Forma 3 (ven) 7.55 – 9.15 12.55 – 14.15 -
Part-time orizzontale. Xxxxxxxxxx, dunque, che un lavoratore a tempo pieno:  abbia regolarmente svolto servizio dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;  percepisca una retribuzione globale di fatto pari ad Euro 1.000 mensili; avrà diritto a 12 ratei di tredicesima e, pertanto, essa sarà pari ad € 1.000 lordi (1.000 / 12 x 12). Diversamente, qualora si tratti di  lavoratore a tempo parziale, con articolazione – ad esempio. dell’orario settimanale stabilito in 4 ore dal lunedì al venerdì (50% dell’orario a tempo pieno previsto in 40 ore);  che abbia regolarmente svolto servizio dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;  con una retribuzione globale di fatto pari ad € 1.000 mensili; avrà diritto a 12 ratei di tredicesima mensilità ma riproporzionati al 50% della normale retribu- zionespettante per il mese di dicembre. La mensilità aggiuntiva, dunque, sarà pari a Euro 500 lordi ( (1000/12 *50%)*12)).
Part-time orizzontale. La durata dell'orario di lavoro per il personale operante con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale è fissata nelle seguenti misure: • part-time al 40%: 14 ore e 24 minuti settimanali, suddivise in cinque giornate con una durata di 2 ore e 58 minuti dal lunedì al giovedì e di 2 ore e 32 minuti il venerdì; • part-time al 50%: 18 ore settimanali, suddivise in cinque giornate con una durata di 3 ore e 43 minuti dal lunedì al giovedì e di 3 ore e 08 minuti il venerdì; • part-time al 60%: 21 ore e 36 minuti settimanali, suddivise in cinque giornate con una durata di 4 ore e 27 minuti dal lunedì al giovedì e di 3 ore e 48 minuti il venerdì; • part-time al 70%: 25 ore e 12 minuti settimanali, suddivise in cinque giornate con una durata di 5 ore e 12 minuti dal lunedì al giovedì e di 4 ore e 24 minuti il venerdì; • part-time al 80%: 28 ore e 48 minuti settimanali, suddivise in cinque giornate con una durata di 5 ore e 56 minuti dal lunedì al giovedì e di 5 ore e 4 minuti il venerdì. L'orario di lavoro può essere di tipo flessibile secondo le vigenti disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro a tempo pieno.