Passaggio dei rischi Clausole campione

Passaggio dei rischi. I rischi passano al compratore secondo quanto stabilito negli INCOTERMS. II venditore non risponde in nessun caso del perimento o del danneggiamento della merce avvenuto dopo il passaggio dei rischi. II compratore in nessun caso è liberato dall'obbligo di pagare il prezzo quando il perimento o il danneggiamento della merce avviene dopo il passaggio dei rischi.
Passaggio dei rischi. I rischi relativi alla fornitura passano all’Acquirente al più tardi al momento in cui i prodotti lasciano la fabbrica / il magazzino del venditore.
Passaggio dei rischi. Utili e rischi relativi ai prodotti acquistati passano al cliente secondo gli Incoterms® 2020 convenuti.
Passaggio dei rischi. Il perimento o il deterioramento delle merci avvenuti dopo il passaggio dei ri- schi al compratore non libera quest’ultimo dall’obbligo di pagare il prezzo, a meno che tali avvenimenti non dipendano da fatto del venditore.
Passaggio dei rischi. 13.1 In mancanza di diversi accordi, la merce s‘intende venduta ”franco fabbrica” (EXW) (pronta per la presa in consegna). 13.2 Per il resto, si applicano gli INCOTERMS, nella versione valida alla data di stipulazione del contratto. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, l’Acquirente prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli: art. 2.2; art. 2.4.; art. 3.1.; art. 3.2.; art. 3.3.; art. 3.4.; art. 3.5; art. 5.2.; art. 5.3.; art. 6.3.; art. 6.4.; art. 7.1.; art. 7.3.;
Passaggio dei rischi. I rischi relativi alla fornitura passano al Compratore al più tardi al momento in cui i prodotti lasciano la sede di Transfluid Spa, la quale non risponde in nessun caso della perdita o del danneggiamento dei prodotti avvenuto dopo il passaggio dei rischi. Il Compratore in nessun caso è liberato dall'obbligo di pagare il prezzo quando la perdita o il danneggiamento dei prodotti avvenga dopo il passaggio dei rischi.
Passaggio dei rischi. 15.1. Il passaggio dei rischi (ivi compresi, in via non limitativa, di perimento e/o di deterioramento) decorre dal momento della consegna dei Prodotti, secondo il termine di resa concordato, fermo restando che sull’Acquirente incombono costi e responsabilità previsti nelle Condizioni e nelle Condizioni Particolari.
Passaggio dei rischi. Avvenuta la consegna ai sensi dell’art. 4.3 che precede, fatta comunque salva la riserva di proprietà a favore di PEGORARO ENERGIA SRL come prevista al precedente art. 2.6, tutti i rischi sui prodotti si trasferiscono in capo al Committente. PEGORARO ENERGIA SRL, in caso di ritardata consegna per fatto da essa indipendente, avrà il diritto di addebitare al Committente le spese di magazzinaggio, manutenzione, custodia, assicurazione, ecc. Eventuali reclami aventi ad oggetto anche vizi o non conformità dei prodotti devono essere presentati, a pena di decadenza, entro 15 (quindici) giorni dall’avvenuta consegna degli stessi. Trascorso tale termine il Committente decadrà di ogni diritto a contestarli.
Passaggio dei rischi. 13.1 In mancanza di diversi accordi, la merce s‘intende venduta ”franco fabbrica” (EXW) (pronta per la presa in consegna). 13.2 Per il resto, si applicano gli INCOTERMS, nella versione valida alla data di stipulazione del contratto.