Common use of Passeggeri e bagagli Clause in Contracts

Passeggeri e bagagli. 1. In occasione del trasporto di passeggeri deve essere rilasciato un titolo di trasporto individuale o collettivo contenente: a) l'indicazione dei punti di partenza e di destinazione; b) se i punti di partenza e di destinazione sono situati sul territorio di un medesimo Stato parte e se sono previsti uno o più scali sul territorio di un altro Stato, l'indicazione di uno di tali scali. 2. In sostituzione del titolo di trasporto di cui al paragrafo 1 è ammesso l'impiego di qualsiasi altro mezzo che attesti le indicazioni ivi menzionate. Qualora venga utilizzato uno qualsiasi degli altri mezzi il vettore dovrà offrirsi di rilasciare al passeggero una dichiarazione scritta contenente le indicazioni in esso registrate. 3. Il vettore rilascia al passeggero uno scontrino identificativo per ogni bagaglio consegnato. 4. Al passeggero deve essere consegnato un avviso scritto nel quale sia specificato che la responsabilità del vettore per morte o lesione, per distruzione, perdita o deterioramento del bagaglio o per ritardo è soggetta alla presente convenzione, qualora applicabile. 5. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai paragrafi precedenti non pregiudica l'esistenza né la validità del contratto di trasporto, il quale resta comunque soggetto alle norme della presente convenzione, ivi comprese quelle concernenti la limitazione della responsabilità.

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Samples: Convenzione Per l'Unificazione Di Alcune Norme Relative Al Trasporto Aereo Internazionale, Convenzione Di Montreal

Passeggeri e bagagli. 1. 1 In occasione del trasporto di passeggeri deve essere rilasciato un titolo di trasporto individuale o collettivo contenente: a) l'indicazione l’indicazione dei punti di partenza e di destinazione; b) se i punti di partenza e di destinazione sono situati sul territorio di un medesimo mede- simo Stato parte e se sono previsti uno o più scali sul territorio di un altro Stato, l'indicazione l’indicazione di uno di tali scali. 2. 2 In sostituzione del titolo di trasporto di cui al paragrafo 1 è ammesso l'impiego l’impiego di qualsiasi altro mezzo che attesti le indicazioni ivi menzionate. Qualora venga utilizzato utiliz- zato uno qualsiasi degli altri mezzi il vettore dovrà offrirsi di rilasciare al passeggero una dichiarazione scritta contenente le indicazioni in esso registrate. 3. 3 Il vettore rilascia al passeggero uno scontrino identificativo per ogni bagaglio consegnato. 4. 4 Al passeggero deve essere consegnato un avviso scritto nel quale sia specificato che la responsabilità del vettore per morte o lesione, per distruzione, perdita o deterioramento dete- rioramento del bagaglio o per ritardo è soggetta alla presente convenzioneConvenzione, qualora applicabile. 5. L'inosservanza 5 L’inosservanza delle disposizioni di cui ai paragrafi precedenti non pregiudica l'esistenza l’esistenza né la validità del contratto di trasporto, il quale resta comunque soggetto alle norme della presente convenzioneConvenzione, ivi comprese quelle concernenti la limitazione limita- zione della responsabilità.

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Samples: Convenzione Per L’unificazione Di Alcune Norme Sul Trasporto Aereo Internazionale, Convenzione Per L’unificazione Di Alcune Norme Sul Trasporto Aereo Internazionale

Passeggeri e bagagli. 1. In occasione del trasporto di passeggeri deve essere rilasciato rila- sciato un titolo di trasporto individuale o collettivo contenente: a) l'indicazione dei punti di partenza e di destinazione; b) se i punti di partenza e di destinazione sono situati sul territorio di un medesimo Stato parte e se sono previsti uno o più scali sul territorio di un altro Stato, l'indicazione di uno di tali scali. 2. In sostituzione del titolo di trasporto di cui al paragrafo 1 è ammesso l'impiego di qualsiasi altro mezzo che attesti le indicazioni ivi menzionate. Qualora venga utilizzato uno qualsiasi qual- siasi degli altri mezzi il vettore dovrà offrirsi di rilasciare al passeggero una dichiarazione scritta contenente le indicazioni in esso registrate. 3. Il vettore rilascia al passeggero uno scontrino identificativo identifica- tivo per ogni bagaglio consegnato. 4. Al passeggero deve essere consegnato un avviso scritto nel quale sia specificato che la responsabilità del vettore per morte o lesione, per distruzione, perdita o deterioramento del bagaglio o per ritardo è soggetta alla presente convenzione, qualora applicabile. 5. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai paragrafi precedenti prece- denti non pregiudica l'esistenza né la validità del contratto di trasporto, il quale resta comunque soggetto alle norme della presente convenzione, ivi comprese quelle concernenti la limitazione limi- tazione della responsabilità.

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Samples: Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Air Transport

Passeggeri e bagagli. 1. In occasione del trasporto di passeggeri deve essere rilasciato un titolo di trasporto individuale o collettivo collettivo, contenente: (a) l'indicazione dei punti di partenza e di destinazione;: (b) se i punti di partenza e di destinazione sono situati sul territorio di un medesimo Stato parte Parte e se sono previsti uno o più piu' scali sul territorio di un altro Stato, l'indicazione di uno di tali scali. 2. In sostituzione del titolo di trasporto di cui al paragrafo 1 è e' ammesso l'impiego di qualsiasi altro mezzo che attesti le indicazioni ivi menzionate. Qualora venga utilizzato uno qualsiasi degli altri mezzi il vettore dovrà dovra' offrirsi di rilasciare al passeggero una dichiarazione scritta contenente le indicazioni in esso registrate. 3. Il vettore rilascia al passeggero uno scontrino identificativo per ogni bagaglio consegnato. 4. Al passeggero deve essere consegnato un avviso scritto nel quale sia specificato che la responsabilità responsabilita' del vettore per morte o lesione, per distruzione, perdita o deterioramento del bagaglio o per ritardo è e' soggetta alla alle norme e alle limitazioni della presente convenzioneConvenzione, qualora applicabile. 5. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai paragrafi precedenti non pregiudica l'esistenza ne' la validità validita' del contratto di trasporto, il quale resta comunque soggetto alle norme della presente convenzioneConvenzione, ivi comprese quelle concernenti la limitazione della responsabilitàresponsabilita'.

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Samples: Ratifica Ed Esecuzione Della Convenzione Per l'Unificazione Di Alcune Norme Relative Al Trasporto Aereo Internazionale