Patente di guida e CQC. 1. Il lavoratore la cui mansione richieda la patente di guida, ovvero la stessa unitamente ad altro titolo abilitativo, per l'espletamento delle funzioni proprie del profilo rivestito, al quale sia ritirato o sospeso uno dei documenti di cui sopra per motivi inerenti violazioni al Codice della Strada, che non comportino il licenziamento per giusta causa o per motivi disciplinari, ha diritto alla sola conservazione del posto per 12 mesi, fatto salvo quanto previsto nei punti successivi. 2. Se il lavoratore è dipendente da azienda che occupa più di 15 dipendenti, durante il periodo di conservazione del posto di cui al precedente comma 1, allo stesso spetta l'erogazione, per i primi sei mesi, di un'indennità, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, ivi compreso il T.F.R., pari al 50%, ovvero ai 2/3 se con più di due persone a carico, della somma dei seguenti istituti economici: retribuzione tabellare, ex-contingenza, scatti di anzianità, TDR, trattamento ad personam ex articolo 3, punto 2, dell'AN 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL. 3. Durante il periodo di conservazione del posto l'azienda, ove possibile, adibisce il lavoratore alle mansioni proprie di un profilo professionale diverso da quello rivestito dal lavoratore stesso. In tal caso, compete al lavoratore il trattamento economico e normativo proprio del profilo professionale al quale viene adibito. Nel caso in cui il lavoratore rifiuti l’adibizione ad altre mansioni, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. 4. Nelle sole aziende che occupano più di 15 dipendenti, l'individuazione dei posti di lavoro, disponibili o che si possano rendere disponibili, per l'assegnazione, ai soli fini di cui trattasi ed in via temporanea, del lavoratore alle mansioni diverse di cui al precedente comma 3, è oggetto di periodico esame congiunto a livello aziendale, ai sensi dell'art. 3, lett. c), dell’ AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. 5. All'atto del ripristino della validità della patente di guida, il lavoratore adibito a mansioni diverse è reintegrato nel profilo professionale rivestito al momento del ritiro o della sospensione della patente di guida, nonché nel relativo trattamento economico e normativo. 6. Nel caso in cui il ritiro o la sospensione dei documenti di cui sopra perdurino oltre il periodo di conservazione del posto si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora detti documenti potranno essere recuperati entro i 12 mesi successivi alla scadenza del comporto, quest'ultimo sarà prolungato, senza retribuzione, sino a tale data. 7. Sono a carico del lavoratore i costi amministrativi relativi al rinnovo della patente di guida e le ore di frequentazione dei corsi per l'eventuale recupero dei punti dalla stessa detratti per infrazioni al Codice della Strada commesse al di fuori dell'espletamento delle proprie mansioni. Sono invece a carico dell'azienda i costi relativi agli oneri formativi per la frequenza dei corsi di recupero dei punti della carta di qualificazione del conducente o degli altri titoli abilitativi detratti al lavoratore. La frequenza dei corsi deve in ogni caso avvenire fuori dell'orario di lavoro. Nei predetti casi il lavoratore addetto alla guida di veicoli aziendali è tenuto a comunicare all'azienda, per iscritto e tempestivamente, i provvedimenti di sottrazione dei punti, di sospensione e/o ritiro della patente/CQC assunti a suo carico. 8. Ove ne ricorrano gli estremi, resta ferma l'applicazione della normativa disciplinare. 9. L’art. 64 del CCNL 23 luglio 1976 e l’art. 10 dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL sono abrogati e sostituiti dalla presente disciplina. 10. Sono fatti salvi gli accordi aziendali di miglior favore in materia, vigenti alla data di sottoscrizione del presente accordo. 11. Fatto salvo quanto definito a livello aziendale in merito ai corsi di formazione periodica per il rinnovo della carta di qualificazione del conducente, le parti convengono che la partecipazione ai corsi costituisce, in presenza delle condizioni previste, credito formativo ai fini degli obblighi formativi in materia di sicurezza stabiliti dall’accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 (rif. art. 37, D.Lgs. n. 81/2008). Per quanto previsto al capoverso precedente, le ore di formazione obbligatoria sulla sicurezza impartite nell’ambito dei corsi per il rinnovo della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) sono svolte durante l’orario di lavoro. In caso di esigenze organizzative aziendali, le medesime ore di formazione possono essere svolte fuori dall’orario di lavoro e, in tal caso, compensate con una corrispondente quantità di ore di permesso retribuito.
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Samples: CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, Rinnovo Del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità Tpl)
Patente di guida e CQC. 1. Il lavoratore la cui mansione richieda la patente di guida, ovvero la stessa unitamente ad altro titolo abilitativo, per l'espletamento delle funzioni proprie del profilo rivestito, al quale sia ritirato o sospeso uno dei documenti di cui sopra per motivi inerenti violazioni al Codice della Strada, che non comportino il licenziamento per giusta causa o per motivi disciplinari, ha diritto alla sola conservazione del posto per 12 mesi, fatto salvo quanto previsto nei punti successivi.
2. Se il lavoratore è dipendente da azienda che occupa più di 15 dipendenti, durante il periodo di conservazione del posto di cui al precedente comma 1, allo stesso spetta l'erogazione, per i primi sei mesi, di un'indennità, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, ivi compreso il T.F.R., pari al 50%, ovvero ai 2/3 se con più di due persone a carico, della somma dei seguenti istituti economici: retribuzione tabellare, ex-contingenza, scatti di anzianità, TDR, trattamento ad personam ex articolo 3, punto 2, dell'AN 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL.
3. Durante il periodo di conservazione del posto l'azienda, ove possibile, adibisce il lavoratore alle mansioni proprie di un profilo professionale diverso da quello rivestito dal lavoratore stesso. In tal caso, compete al lavoratore il trattamento economico e normativo proprio del profilo professionale al quale viene adibito. Nel caso in cui il lavoratore rifiuti l’adibizione ad altre mansioni, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
4. Nelle sole aziende che occupano più di 15 dipendenti, l'individuazione dei posti di lavoro, disponibili o che si possano rendere disponibili, per l'assegnazione, ai soli fini di cui trattasi ed in via temporanea, del lavoratore alle mansioni diverse di cui al precedente comma 3, è oggetto di periodico esame congiunto a livello aziendale, ai sensi dell'art. 3, lett. c), dell’ AN dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo.
5. All'atto del ripristino della validità della patente di guida, il lavoratore adibito a mansioni diverse è reintegrato nel profilo professionale rivestito al momento del ritiro o della sospensione della patente di guida, nonché nel relativo trattamento economico e normativo.
6. Nel caso in cui il ritiro o la sospensione dei documenti di cui sopra perdurino oltre il periodo di conservazione del posto si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora detti documenti potranno essere recuperati entro i 12 mesi successivi alla scadenza del comporto, quest'ultimo sarà prolungato, senza retribuzione, sino a tale data.
7. Sono a carico del lavoratore i costi amministrativi relativi al rinnovo della patente di guida e le ore di frequentazione dei corsi per l'eventuale recupero dei punti dalla stessa detratti per infrazioni al Codice della Strada commesse al di fuori dell'espletamento delle proprie mansioni. Sono invece a carico dell'azienda i costi relativi agli oneri formativi per la frequenza dei corsi di recupero dei punti della carta di qualificazione del conducente o degli altri titoli abilitativi detratti al lavoratore. La frequenza dei corsi deve in ogni caso avvenire fuori dell'orario di lavoro. Nei predetti casi il lavoratore addetto alla guida di veicoli aziendali è tenuto a comunicare all'azienda, per iscritto e tempestivamente, i provvedimenti di sottrazione dei punti, di sospensione e/o ritiro della patente/CQC assunti a suo carico.
8. Ove ne ricorrano gli estremi, resta ferma l'applicazione della normativa disciplinare.
9. L’art. 64 del CCNL 23 luglio 1976 e l’art. 10 dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL sono abrogati e sostituiti dalla presente disciplina.
10. Sono fatti salvi gli accordi aziendali di miglior favore in materia, vigenti alla data di sottoscrizione del presente accordo.
11. Fatto salvo quanto definito a livello aziendale in merito ai corsi di formazione periodica per il rinnovo della carta di qualificazione del conducente, le parti convengono che la partecipazione ai corsi costituisce, in presenza delle condizioni previste, credito formativo ai fini degli obblighi formativi in materia di sicurezza stabiliti dall’accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 (rif. art. 37, D.Lgs. n. 81/2008). Per quanto previsto al capoverso precedente, le ore di formazione obbligatoria sulla sicurezza impartite nell’ambito dei corsi per il rinnovo della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) sono svolte durante l’orario di lavoro. In caso di esigenze organizzative aziendali, le medesime ore di formazione possono essere svolte fuori dall’orario di lavoro e, in tal caso, compensate con una corrispondente quantità di ore di permesso retribuito.
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Samples: CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità Tpl), CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori
Patente di guida e CQC. 1. Il lavoratore la cui mansione richieda la patente di guida, ovvero la stessa unitamente ad altro titolo abilitativo, per l'espletamento l’espletamento delle funzioni proprie del profilo rivestito, al quale sia ritirato o sospeso uno dei documenti di cui sopra per motivi inerenti violazioni al Codice della Strada, che non comportino il licenziamento licenzia- mento per giusta causa o per motivi disciplinari, ha diritto alla sola conservazione del posto per 12 mesi, fatto salvo quanto previsto nei punti successivi.
2. Se il lavoratore è dipendente da azienda che occupa più di 15 dipendentidipen- denti, durante il periodo di conservazione del posto di cui al precedente comma 1, allo stesso spetta l'erogazionel’erogazione, per i primi sei mesi, di un'indennitàun’indennità, comprensiva dell'incidenza compren- siva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, ivi compreso il T.F.R., pari al 50%, ovvero ai 2/3 se con più di due persone a carico, della somma dei seguenti istituti economici: retribuzione tabellare, ex-contingenza, scatti di anzianitàan- zianità, TDR, trattamento ad personam ex articolo 3, punto 2, dell'AN dell’AN 27 novembre novem- bre 2000 di rinnovo del CCNL.
3. Durante il periodo di conservazione del posto l'aziendal’azienda, ove possibile, adibisce il lavoratore alle mansioni proprie di un profilo professionale diverso da quello rivestito dal lavoratore stesso. In tal caso, compete al lavoratore il trattamento economico e normativo proprio del profilo professionale al quale viene adibito. Nel caso in cui il lavoratore rifiuti l’adibizione ad altre mansioni, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
4. Nelle sole aziende che occupano più di 15 dipendenti, l'individuazione l’individuazione dei posti di lavoro, disponibili o che si possano rendere disponibili, per l'assegnazionel’assegna- zione, ai soli fini di cui trattasi ed in via temporanea, del lavoratore alle mansioni diverse di cui al precedente comma 3, è oggetto di periodico esame congiunto a livello aziendale, ai sensi dell'artdell’art. 3, lett. c), dell’ AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo.
5. All'atto All’atto del ripristino della validità della patente di guida, il lavoratore adibito a mansioni diverse è reintegrato nel profilo professionale rivestito al momento mo- mento del ritiro o della sospensione della patente di guida, nonché nel relativo trattamento economico e normativo.
6. Nel caso in cui il ritiro o la sospensione dei documenti di cui sopra perdurino per- durino oltre il periodo di conservazione del posto si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora detti documenti potranno essere recuperati entro i 12 mesi successivi alla scadenza del comporto, quest'ultimo quest’ultimo sarà prolungato, senza retribuzione, sino a tale data.
7. Sono a carico del lavoratore i costi amministrativi relativi al rinnovo della del- la patente di guida e le ore di frequentazione dei corsi per l'eventuale l’eventuale recupero dei punti dalla stessa detratti per infrazioni al Codice della Strada commesse al di fuori dell'espletamento dell’espletamento delle proprie mansioni. Sono invece a carico dell'azienda dell’azienda i costi relativi agli oneri formativi per la frequenza fre- quenza dei corsi di recupero dei punti della carta di qualificazione del conducente conducen- te o degli altri titoli abilitativi detratti al lavoratore. La frequenza dei corsi deve in ogni caso avvenire fuori dell'orario dell’orario di lavoro. Nei predetti casi il lavoratore addetto alla guida di veicoli aziendali è tenuto a comunicare all'aziendaco- municare all’azienda, per iscritto e tempestivamente, i provvedimenti di sottrazione sottra- zione dei punti, di sospensione e/o ritiro della patente/CQC assunti a suo carico.
8. Ove ne ricorrano gli estremi, resta ferma l'applicazione l’applicazione della normativa disciplinare.
9. L’art. 64 del CCNL 23 luglio 1976 e l’art. 10 dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL sono abrogati e sostituiti dalla presente disciplina.
10. Sono fatti salvi gli accordi aziendali di miglior favore in materia, vigenti alla data di sottoscrizione del presente accordo.
11. Fatto salvo quanto definito a livello aziendale in merito ai corsi di formazione for- mazione periodica per il rinnovo della carta di qualificazione del conducente, le parti convengono che la partecipazione ai corsi costituisce, in presenza delle condizioni previste, credito formativo ai fini degli obblighi formativi in materia di sicurezza stabiliti dall’accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 (rif. art. 37, D.Lgs. n. 81/2008). Per quanto previsto al capoverso precedente, le ore di formazione obbligatoria sulla sicurezza impartite nell’ambito dei corsi per il rinnovo della Carta di Qualificazione Qualifi- cazione del Conducente (CQC) sono svolte durante l’orario di lavoro. In caso di esigenze organizzative aziendali, le medesime ore di formazione possono pos- sono essere svolte fuori dall’orario di lavoro e, in tal caso, compensate con una corrispondente quantità di ore di permesso retribuito.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro