Patto di non concorrenza. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1751-bis c.c. compete il pagamento di una indennità non provvigionale, inderogabilmente in un’unica soluzione alla fine del rapporto, a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, quando sia inserito nel singolo incarico di agenzia. Il patto di non concorrenza post contrattuale potrà essere pattuito solo al momento dell’inizio del rapporto di agenzia. E’ esclusa ogni possibilità di variazione unilaterale delle intese raggiunte al riguardo del patto di non concorrenza post contrattuale Tale indennità è calcolata secondo le modalità di seguito indicate. a) La base di calcolo dell’indennità è costituita media annua delle provvigioni spettanti nei cinque anni antecedenti alla cessazione del rapporto, ovvero dal- la media annua delle provvigioni spettanti nel corso del rapporto, in caso lo stesso abbia avuto durata inferiore a cinque anni. b) Il valore di cui alla lettera a) andrà diviso per ventiquattro e corrisposto in ragione di tanti ventiquattresimi quanti sono i mesi di durata del patto di non concorrenza. Per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di monomandatari l’importo come sopra individuato verrà corrisposto per intero nel caso in cui il rapporto abbia avuto durata superiore a cinque anni. Per i rapporti di durata compresa tra zero e cinque anni l’indennità verrà corrisposta nella misura dell’85% (ottantacinque per cento). Per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di plurimandatario la base di calcolo di cui alla lettera a) del presente articolo è ridotta del 20% (venti per cento). Il valore così ottenuto verrà corrisposto, in tal caso, nelle seguenti misure percentuali: - 50% (cinquanta per cento) per i rapporti di durata compresa tra 0 e 5 anni; - 75% (settantacinque per cento) per i rapporti di durata compresa tra 5 e 10 anni; - 100% (cento per cento) per i rapporti di durata superiore a 10 anni. Ai soli fini del calcolo dell’indennità prevista a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, si considerano come monomandatari anche gli agenti di commer- cio operanti come plurimandatari, per i quali il mandato cessato valga almeno l’80% (ottanta per cento) del monte provvigionale di spettanza dell’agente o rappresen- tante da tutte le case mandanti in ciascuno dei due anni antecedenti la chiusura del rapporto. L’agente o rappresentante di commercio che intende avvalersi di quanto previsto al presente comma è tenuto ad esibire, al momento della cessazione del rap- porto, le scritture contabili valide ai fini fiscali, dalle quali risulti il totale delle provvi- gioni complessivamente percepite in ciascuno degli anni di riferimento. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano ad agenti e rappresentanti operanti in forma individuale, in forma di società di persone, in forma di società di capitali con un unico socio, nonché alle s.r.l. con due o più soci. Le parti stipulanti precisano e ribadiscono che non è loro volontà estendere la parifi- cazione all’agente monomandatario, di cui al penultimo comma del presente artico- lo, per situazioni diverse da quella ivi prevista, escludendo espressamente qualunque ulteriore conseguenza ai fini fiscali, previdenziali, economici e normativi. Le parti si danno atto che le disposizioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° giugno 2001.
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Samples: Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale, Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale, Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale
Patto di non concorrenza. In attuazione di quanto previsto dall’articolo dall'articolo 1751-bis c.c. compete il pagamento di una indennità non provvigionale, inderogabilmente in un’unica soluzione alla fine del rapporto, a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, quando sia inserito nel singolo incarico di agenzia. Il patto di non concorrenza post contrattuale potrà essere pattuito solo al momento dell’inizio del rapporto di agenziaagenzia . E’ esclusa ogni possibilità di variazione unilaterale delle intese raggiunte al riguardo del patto di non concorrenza post contrattuale contrattuale. Tale indennità è calcolata secondo le modalità di seguito indicate.
a) La base di calcolo dell’indennità dell'indennità è costituita dalla media annua delle provvigioni spettanti nei cinque anni antecedenti alla cessazione del rapporto, ovvero dal- la dalla media annua delle provvigioni spettanti nel corso del rapporto, in caso lo stesso abbia avuto durata inferiore a cinque anni.
b) Il valore di cui alla lettera a) andrà diviso per ventiquattro e corrisposto in ragione di tanti ventiquattresimi quanti sono i mesi di durata del patto di non concorrenza. Per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di monomandatari l’importo l'importo come sopra individuato verrà corrisposto per intero nel caso in cui il rapporto abbia avuto durata superiore a cinque anni. Per i rapporti di durata compresa tra zero e cinque anni l’indennità l'indennità verrà corrisposta nella misura dell’85dell'85% (ottantacinque per cento). Per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di plurimandatario la base di calcolo di cui alla lettera a) del presente articolo è ridotta del 20% (venti per cento). Il valore così ottenuto verrà corrisposto, in tal caso, nelle seguenti misure percentuali: - 50% (cinquanta per cento) per i rapporti di durata compresa tra 0 e 5 anni; - 75% (settantacinque per cento) per i rapporti di durata compresa tra 5 e 10 anni; - 100% (cento per cento) per i rapporti di durata superiore a 10 anni. Ai soli fini del calcolo dell’indennità dell'indennità prevista a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, si considerano come monomandatari anche gli agenti di commer- cio commercio operanti come plurimandatari, per i quali il mandato cessato valga almeno l’80l'80% (ottanta per cento) del monte provvigionale di spettanza dell’agente dell'agente o rappresen- tante rappresentante da tutte le case mandanti in ciascuno dei due anni antecedenti la chiusura del rapporto. L’agente L'agente o rappresentante di commercio che intende avvalersi di quanto previsto al presente comma xxxxx è tenuto ad esibire, al momento della cessazione del rap- portorapporto, le scritture contabili valide ai fini fiscali, dalle quali risulti il totale delle provvi- gioni provvigioni complessivamente percepite in ciascuno degli anni di riferimento. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano ad agenti e rappresentanti operanti in forma individuale, in forma di società di persone, in forma di società di capitali con un unico socio, nonché alle s.r.l. con due o più soci. Le parti stipulanti precisano e ribadiscono che non è loro volontà estendere la parifi- cazione all’agente parificazione all'agente monomandatario, di cui al penultimo comma del presente artico- loarticolo, per situazioni diverse da quella ivi prevista, escludendo espressamente qualunque ulteriore conseguenza ai fini fiscali, previdenziali, economici e normativi. Le parti si danno atto che le disposizioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° 1 giugno 2001.
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Patto di non concorrenza. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1751-1751 bis c.c. compete il pagamento di una indennità non provvigionale, inderogabilmente in un’unica soluzione alla fine del rapporto, a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, quando sia inserito nel singolo incarico di agenzia. Il patto di non concorrenza post contrattuale potrà essere pattuito solo al momento dell’inizio del rapporto di agenzia. E’ esclusa ogni possibilità di variazione unilaterale delle intese raggiunte al riguardo del patto di non concorrenza post contrattuale Tale indennità è calcolata secondo le modalità di seguito indicate.
a) La base di calcolo dell’indennità è costituita dalla media annua delle provvigioni spettanti nei cinque anni antecedenti alla cessazione del rapporto, ovvero dal- la dalla media annua delle provvigioni spettanti nel corso del rapporto, in caso lo stesso abbia avuto durata inferiore a cinque anni.
b) Il valore di cui alla lettera a) andrà diviso per ventiquattro e corrisposto in ragione di tanti ventiquattresimi quanti sono i mesi di durata del patto di non concorrenza. Per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di monomandatari l’importo come sopra individuato verrà corrisposto per intero nel caso in cui il rapporto abbia avuto durata superiore a cinque anni. Per i rapporti di durata compresa tra zero e cinque anni l’indennità verrà corrisposta nella misura dell’85% (ottantacinque per centocento ). Per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di plurimandatario la base di calcolo di cui alla lettera a) del presente articolo è ridotta del 20% (venti per cento). Il valore così ottenuto verrà corrisposto, in tal caso, nelle seguenti misure percentuali: - 50% (cinquanta per cento) per i rapporti di durata compresa tra 0 e 5 anni; - 75% (settantacinque per cento) per i rapporti di durata compresa tra 5 e 10 anni; - 100% (cento per cento) per i rapporti di durata superiore a 10 anni. Ai soli fini del calcolo dell’indennità prevista a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, si considerano come monomandatari anche gli agenti di commer- cio commercio operanti come plurimandatari, per i quali il mandato cessato valga almeno l’80l'80% (ottanta per cento) del monte provvigionale di spettanza dell’agente o rappresen- tante rappresentante da tutte le case mandanti in ciascuno dei due anni antecedenti la chiusura del rapporto. L’agente o rappresentante di commercio che intende avvalersi di quanto previsto al presente comma xxxxx è tenuto ad esibire, al momento della cessazione del rap- portorapporto, le scritture contabili valide ai fini fiscali, dalle quali risulti il totale delle provvi- gioni provvigioni complessivamente percepite in ciascuno degli anni di riferimento. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano ad agenti e rappresentanti operanti in forma individuale, in forma di società di persone, in forma di società di capitali con un unico socio, nonché alle s.r.l. con due o più soci. Le parti stipulanti precisano e ribadiscono che non è loro volontà estendere la parifi- cazione parificazione all’agente monomandatario, di cui al penultimo comma del presente artico- loarticolo, per situazioni diverse da quella ivi prevista, escludendo espressamente qualunque ulteriore conseguenza ai fini fiscali, previdenziali, economici e normativi. Le parti si danno atto che le disposizioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° giugno 2001.
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Samples: Accordo Economico Collettivo
Patto di non concorrenza. In attuazione di quanto previsto dall’articolo dall'articolo 1751-bis c.c. compete il pagamento di una indennità non provvigionale, inderogabilmente in un’unica soluzione alla fine del rapporto, a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, quando sia inserito nel singolo incarico di agenzia. Il patto di non concorrenza post contrattuale potrà essere pattuito solo al momento dell’inizio del rapporto di agenziaagenzia . E’ esclusa ogni possibilità di variazione unilaterale delle intese raggiunte al riguardo del patto di non concorrenza post contrattuale contrattuale. Tale indennità è calcolata secondo le modalità di seguito indicate.
a) La base di calcolo dell’indennità dell'indennità è costituita dalla media annua delle provvigioni spettanti nei cinque anni antecedenti alla cessazione del rapporto, ovvero dal- la dalla media annua delle provvigioni spettanti nel corso del rapporto, in caso lo stesso abbia avuto durata inferiore a cinque anni.
b) Il valore di cui alla lettera a) andrà diviso per ventiquattro e corrisposto in ragione di tanti ventiquattresimi quanti sono i mesi di durata del patto di non concorrenza. Per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di monomandatari l’importo l'importo come sopra individuato verrà corrisposto per intero nel caso in cui il rapporto abbia avuto durata superiore a cinque anni. Per i rapporti di durata compresa tra zero e cinque anni l’indennità l'indennità verrà corrisposta nella misura dell’85dell'85% (ottantacinque per cento). Per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di plurimandatario la base di calcolo di cui alla lettera a) del presente articolo è ridotta del 20% (venti per cento). Il valore così ottenuto verrà corrisposto, in tal caso, nelle seguenti misure percentuali: - 50% (cinquanta per cento) per i rapporti di durata compresa tra 0 e 5 anni; - 75% (settantacinque per cento) per i rapporti di durata compresa tra 5 e 10 anni; - 100% (cento per cento) per i rapporti di durata superiore a 10 anni. Ai soli fini del calcolo dell’indennità dell'indennità prevista a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, si considerano come monomandatari anche gli agenti di commer- cio commercio operanti come plurimandatari, per i quali il mandato cessato valga almeno l’80l'80% (ottanta per cento) del monte provvigionale di spettanza dell’agente dell'agente o rappresen- tante rappresentante da tutte le case mandanti in ciascuno dei due anni antecedenti la chiusura del rapporto. L’agente L'agente o rappresentante di commercio che intende avvalersi di quanto previsto al presente comma è tenuto ad esibire, al momento della cessazione del rap- portorapporto, le scritture contabili valide ai fini fiscali, dalle quali risulti il totale delle provvi- gioni provvigioni complessivamente percepite in ciascuno degli anni di riferimento. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano ad agenti e rappresentanti operanti in forma individuale, in forma di società di persone, in forma di società di capitali con un unico socio, nonché alle s.r.l. con due o più soci. Le parti stipulanti precisano e ribadiscono che non è loro volontà estendere la parifi- cazione all’agente parificazione all'agente monomandatario, di cui al penultimo comma del presente artico- loarticolo, per situazioni diverse da quella ivi prevista, escludendo espressamente qualunque ulteriore conseguenza ai fini fiscali, previdenziali, economici e normativi. Le parti si danno atto che le disposizioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° 1 giugno 2001.
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Patto di non concorrenza. 1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo dall'articolo 1751-bis c.c. compete il pagamento di una indennità non provvigionale, inderogabilmente in un’unica soluzione alla fine del rapporto, a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, quando sia inserito nel singolo incarico di agenzia.
2. Il patto di non concorrenza post contrattuale potrà essere pattuito solo al momento dell’inizio del rapporto di agenzia. E’ esclusa ogni possibilità di variazione unilaterale delle intese raggiunte al riguardo del patto di non concorrenza post contrattuale Tale indennità è calcolata secondo le modalità di seguito indicate.:
a) La la base di calcolo dell’indennità dell'indennità è costituita dalla media annua delle provvigioni spettanti nei cinque anni antecedenti alla cessazione del rapporto, ovvero dal- la dalla media annua delle provvigioni spettanti nel corso del rapporto, in caso lo stesso abbia avuto durata inferiore a cinque anni.;
b) Il il valore di cui alla lettera a) andrà diviso per ventiquattro e corrisposto in ragione di tanti ventiquattresimi quanti sono i mesi di durata del patto di non concorrenza.
3. Per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di monomandatari l’importo l'importo come sopra individuato verrà corrisposto per intero nel caso in cui il rapporto abbia avuto durata superiore a cinque anni. Per i rapporti di durata compresa tra zero e cinque anni l’indennità l'indennità verrà corrisposta nella misura dell’85dell'85% (ottantacinque per cento).
4. Per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di plurimandatario la base di calcolo di cui alla lettera a) del presente articolo è ridotta del 20% (venti per cento).
5. Il valore così ottenuto verrà corrisposto, in tal caso, nelle seguenti misure percentuali: - 50% (cinquanta per cento) per i rapporti di durata compresa tra 0 e 5 anni; - 75% (settantacinque per cento) per i rapporti di durata compresa tra 5 e 10 anni; - 100% (cento per cento) per i rapporti di durata superiore a 10 anni.
6. Ai soli fini del calcolo dell’indennità dell'indennità prevista a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, si considerano come monomandatari anche gli agenti di commer- cio commercio operanti come plurimandatari, per i quali il mandato cessato valga almeno l’80l'80% (ottanta per cento) del monte provvigionale di spettanza dell’agente dell'agente o rappresen- tante rappresentante da tutte le case mandanti in ciascuno dei due anni antecedenti la chiusura del rapporto. L’agente L'agente o rappresentante di commercio che intende avvalersi di quanto previsto al presente comma xxxxx è tenuto ad esibire, al momento della cessazione del rap- portorapporto, le scritture contabili valide ai fini fiscali, dalle quali risulti il totale delle provvi- gioni provvigioni complessivamente percepite in ciascuno degli anni di riferimento.
7. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano ad agenti e rappresentanti operanti in forma individuale, in forma di società di persone, in forma di società di capitali con un unico socio, nonché alle s.r.l. con due o più soci. Le parti stipulanti precisano e ribadiscono che non è loro volontà estendere la parifi- cazione all’agente parificazione all'agente monomandatario, di cui al penultimo comma del presente artico- loarticolo, per situazioni diverse da quella ivi prevista, escludendo espressamente qualunque ulteriore conseguenza ai fini fiscali, previdenziali, economici e normativi. Le parti si danno atto che le disposizioni di cui al presente articolo decorrono dal articolo, peraltro già consolidate a seguito della stipula degli Accordi Economici Collettivi del 2002, conservano la loro validità con anzianità 1° giugno 2001.
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Patto di non concorrenza. In attuazione di quanto previsto dall’articolo dall'articolo 1751-bis c.c. C.C. compete il pagamento di una indennità non provvigionale, inderogabilmente in un’unica soluzione alla fine del rapporto, a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, quando sia inserito nel singolo incarico di agenzia. Il patto di non concorrenza post contrattuale potrà essere pattuito solo al momento dell’inizio del rapporto di agenzia. E’ esclusa ogni possibilità di variazione unilaterale delle intese raggiunte al riguardo del patto di non concorrenza post contrattuale Tale indennità è calcolata secondo le modalità di seguito indicate.
a) La base di calcolo dell’indennità dell'indennità è costituita media annua delle provvigioni spettanti nei cinque anni antecedenti alla cessazione del rapporto, ovvero dal- la dalla media annua delle provvigioni spettanti nel corso del rapporto, in caso lo stesso abbia avuto durata inferiore a cinque anni.
b) Il valore di cui alla lettera a) andrà diviso per ventiquattro e corrisposto in ragione di tanti ventiquattresimi quanti sono i mesi di durata del patto di non concorrenza. Per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di monomandatari l’importo l'importo come sopra individuato verrà corrisposto per intero nel caso in cui il rapporto abbia avuto durata superiore a cinque anni. Per i rapporti di durata compresa tra zero e cinque anni l’indennità l'indennità verrà corrisposta nella misura dell’85dell'85% (ottantacinque per cento). Per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di plurimandatario la base di calcolo di cui alla lettera a) del presente articolo è ridotta del 20% (venti per cento). Il valore così ottenuto verrà corrisposto, in tal caso, nelle seguenti misure percentuali: - 50% (cinquanta per cento) per i rapporti di durata compresa tra 0 e 5 anni; - 75% (settantacinque per cento) per i rapporti di durata compresa tra 5 e 10 anni; - 100% (cento per cento) per i rapporti di durata superiore a 10 anni. Ai soli fini del calcolo dell’indennità dell'indennità prevista a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, si considerano come monomandatari anche gli agenti di commer- cio commercio operanti come plurimandatari, per i quali il mandato cessato valga almeno l’80l'80% (ottanta per cento) del monte provvigionale di spettanza dell’agente dell'agente o rappresen- tante rappresentante da tutte le case mandanti in ciascuno dei due anni antecedenti la chiusura del rapporto. L’agente L'agente o rappresentante di commercio che intende avvalersi di quanto previsto al presente comma xxxxx è tenuto ad esibire, al momento della cessazione del rap- portorapporto, le scritture contabili valide ai fini fiscali, dalle quali risulti il totale delle provvi- gioni provvigioni complessivamente percepite in ciascuno degli anni di riferimento. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano ad agenti e rappresentanti operanti in forma individuale, in forma di società di persone, in forma di società di capitali con un unico socio, nonché alle s.r.l. con due o più soci. Le parti stipulanti precisano e ribadiscono che non è loro volontà estendere la parifi- cazione all’agente parificazione all'agente monomandatario, di cui al penultimo comma del presente artico- loarticolo, per situazioni diverse da quella ivi prevista, escludendo espressamente qualunque ulteriore conseguenza ai fini fiscali, previdenziali, economici e normativi. Le parti si danno atto che le disposizioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° 1 giugno 2001.
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Samples: Accordo Economico Collettivo
Patto di non concorrenza. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1751-bis c.c. compete il pagamento di una indennità in- dennità non provvigionale, inderogabilmente in un’unica soluzione alla fine del rapporto, a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, quando sia inserito nel singolo incarico in- carico di agenzia. Il patto di non concorrenza post contrattuale potrà essere pattuito solo al momento dell’inizio del rapporto di agenzia. E’ È esclusa ogni possibilità di variazione unilaterale uni- laterale delle intese raggiunte al riguardo del patto di non concorrenza post contrattuale contrattuale. Tale indennità è calcolata secondo le modalità di seguito indicate.
a) La base di calcolo dell’indennità è costituita dalla media annua delle provvigioni spettanti spet- tanti nei cinque anni antecedenti alla cessazione del rapporto, ovvero dal- la dalla media annua delle provvigioni spettanti nel corso del rapporto, in caso lo stesso abbia avuto durata inferiore infe- riore a cinque anni.
b) Il valore di cui alla lettera a) andrà diviso per ventiquattro e corrisposto in ragione di tanti ventiquattresimi quanti sono i mesi di durata del patto di non concorrenza. Per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di monomandatari l’importo come sopra individuato verrà corrisposto per intero nel caso in cui il rapporto abbia avuto durata superiore supe- riore a cinque anni. Per i rapporti di durata compresa tra zero e cinque anni l’indennità verrà ver- rà corrisposta nella misura dell’85% (ottantacinque per cento). Per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di plurimandatario la base di calcolo di cui alla lettera a) del presente articolo è ridotta del 20% (venti per cento). Il valore così ottenuto verrà corrisposto, in tal caso, nelle seguenti misure percentuali: - • 50% (cinquanta per cento) per i rapporti di durata compresa tra 0 e 5 anni; - • 75% (settantacinque per cento) per i rapporti di durata compresa tra 5 e 10 anni; - • 100% (cento per cento) per i rapporti di durata superiore a 10 anni. Ai soli fini del calcolo dell’indennità prevista a fronte del patto di non concorrenza post contrattualecon- trattuale, si considerano come monomandatari anche gli agenti di commer- cio commercio operanti come co- me plurimandatari, per i quali il mandato cessato valga almeno l’80% (ottanta per cento) del monte provvigionale di spettanza dell’agente o rappresen- tante rappresentante da tutte le case mandanti man- danti in ciascuno dei due anni antecedenti la chiusura del rapporto. L’agente o rappresentante rappresen- tante di commercio che intende avvalersi di quanto previsto al presente comma è tenuto ad esibire, al momento della cessazione del rap- portorapporto, le scritture contabili valide ai fini fiscalifi- scali, dalle quali risulti il totale delle provvi- gioni provvigioni complessivamente percepite in ciascuno degli anni di riferimento. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano ad agenti e rappresentanti operanti ope- ranti in forma individuale, in forma di società di persone, in forma di società di capitali con un unico socio, nonché alle s.r.l. con due o più soci. Le parti stipulanti precisano e ribadiscono che non è loro volontà estendere la parifi- cazione parificazione all’agente monomandatario, di cui al penultimo comma del presente artico- loarticolo, per situazioni diverse di- verse da quella ivi prevista, escludendo espressamente qualunque ulteriore conseguenza ai fini fiscali, previdenziali, economici e normativi. Le parti si danno atto che le disposizioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° giugno 2001.
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Patto di non concorrenza. In attuazione di quanto previsto dall’articolo dall'articolo 1751-bis c.c. compete il pagamento di una indennità non provvigionale, inderogabilmente in un’unica soluzione alla fine del rapporto, a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, quando sia inserito nel singolo incarico di agenzia. Il patto di non concorrenza post contrattuale potrà essere pattuito solo al momento dell’inizio del rapporto di agenzia. E’ esclusa ogni possibilità di variazione unilaterale delle intese raggiunte al riguardo del patto di non concorrenza post contrattuale Tale indennità è calcolata secondo le modalità di seguito indicate.
a) La base di calcolo dell’indennità dell'indennità è costituita dalla media annua delle provvigioni spettanti nei cinque anni antecedenti alla cessazione del rapporto, ovvero dal- la dalla media annua delle provvigioni spettanti nel corso del rapporto, in caso lo stesso abbia avuto durata inferiore a cinque anni.
b) Il valore di cui alla lettera a) andrà diviso per ventiquattro e corrisposto in ragione di tanti ventiquattresimi quanti sono i mesi di durata del patto di non concorrenza. Per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di monomandatari l’importo l'importo come sopra individuato verrà corrisposto per intero nel caso in cui il rapporto abbia avuto durata superiore a cinque anni. Per i rapporti di durata compresa tra zero e cinque anni l’indennità l'indennità verrà corrisposta nella misura dell’85dell'85% (ottantacinque per cento). Per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di plurimandatario la base di calcolo di cui alla lettera a) del presente articolo è ridotta del 20% (venti per cento). Il valore così ottenuto verrà corrisposto, in tal caso, nelle seguenti misure percentuali: - 50% (cinquanta per cento) per i rapporti di durata compresa tra 0 e 5 anni; - 75% (settantacinque per cento) per i rapporti di durata compresa tra 5 e 10 anni; - 100% (cento per cento) per i rapporti di durata superiore a 10 anni. Ai soli fini del calcolo dell’indennità dell'indennità prevista a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, si considerano come monomandatari anche gli agenti di commer- cio commercio operanti come plurimandatari, per i quali il mandato cessato valga almeno l’80l'80% (ottanta per cento) del monte provvigionale di spettanza dell’agente dell'agente o rappresen- tante rappresentante da tutte le case mandanti in ciascuno dei due anni antecedenti la chiusura del rapporto. L’agente L'agente o rappresentante di commercio che intende avvalersi di quanto previsto al presente comma è tenuto ad esibire, al momento della cessazione del rap- portorapporto, le scritture contabili valide ai fini fiscali, dalle quali risulti il totale delle provvi- gioni provvigioni complessivamente percepite in ciascuno degli anni di riferimento. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano ad agenti e rappresentanti operanti in forma individuale, in forma di società di persone, in forma di società di capitali con un unico socio, nonché alle s.r.l. con due o più soci. Le parti stipulanti precisano e ribadiscono che non è loro volontà estendere la parifi- cazione all’agente parificazione all'agente monomandatario, di cui al penultimo comma del presente artico- loarticolo, per situazioni diverse da quella ivi prevista, escludendo espressamente qualunque ulteriore conseguenza ai fini fiscali, previdenziali, economici e normativi. Le parti si danno atto che le disposizioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° 1 giugno 2001.
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Patto di non concorrenza. In attuazione di quanto previsto dall’articolo dall'articolo 1751-bis c.c. compete il pagamento di una indennità non provvigionale, inderogabilmente in un’unica un'unica soluzione alla fine del rapporto, a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, quando sia inserito nel singolo incarico di agenzia. Il patto di non concorrenza post contrattuale potrà essere pattuito solo al momento dell’inizio dell'inizio del rapporto di agenzia. E’ ' esclusa ogni possibilità di variazione unilaterale delle intese raggiunte al riguardo del patto di non concorrenza post contrattuale Tale indennità è calcolata secondo le modalità di seguito indicate.
a) La base di calcolo dell’indennità dell'indennità è costituita media annua delle provvigioni spettanti nei cinque anni antecedenti alla cessazione del rapporto, ovvero dal- la media annua delle provvigioni spettanti nel corso del rapporto, in caso lo stesso abbia avuto durata inferiore a cinque anni.
b) Il valore di cui alla lettera a) andrà diviso per ventiquattro e corrisposto in ragione di tanti ventiquattresimi quanti sono i mesi di durata del patto di non concorrenza. Per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di monomandatari l’importo l'importo come sopra individuato verrà corrisposto per intero nel caso in cui il rapporto abbia avuto durata superiore a cinque anni. Per i rapporti di durata compresa tra zero e cinque anni l’indennità l'indennità verrà corrisposta nella misura dell’85dell'85% (ottantacinque per cento). Per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di plurimandatario la base di calcolo di cui alla lettera a) del presente articolo è ridotta del 20% (venti per cento). Il valore così ottenuto verrà corrisposto, in tal caso, nelle seguenti misure percentuali: - 50% (cinquanta per cento) per i rapporti di durata compresa tra 0 e 5 anni; - 75% (settantacinque per cento) per i rapporti di durata compresa tra 5 e 10 anni; - 100% (cento per cento) per i rapporti di durata superiore a 10 anni. Ai soli fini del calcolo dell’indennità dell'indennità prevista a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, si considerano come monomandatari anche gli agenti di commer- cio operanti come plurimandatari, per i quali il mandato cessato valga almeno l’80l'80% (ottanta per cento) del monte provvigionale di spettanza dell’agente dell'agente o rappresen- tante da tutte le case mandanti in ciascuno dei due anni antecedenti la chiusura del rapporto. L’agente L'agente o rappresentante di commercio che intende avvalersi di quanto previsto al presente comma xxxxx è tenuto ad esibire, al momento della cessazione del rap- porto, le scritture contabili valide ai fini fiscali, dalle quali risulti il totale delle provvi- gioni complessivamente percepite in ciascuno degli anni di riferimento. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano ad agenti e rappresentanti operanti in forma individuale, in forma di società di persone, in forma di società di capitali con un unico socio, nonché alle s.r.l. con due o più soci. Le parti stipulanti precisano e ribadiscono che non è loro volontà estendere la parifi- cazione all’agente all'agente monomandatario, di cui al penultimo comma del presente artico- lo, per situazioni diverse da quella ivi prevista, escludendo espressamente qualunque ulteriore conseguenza ai fini fiscali, previdenziali, economici e normativi. Le parti si danno atto che le disposizioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° giugno 2001.
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Samples: Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale