Penali per ritardi. 9.1 Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per la consegna di cui all’art. 9, per ogni giorno naturale di ritardo verrà applicata una penale pari allo 1‰ del corrispettivo risultante dall’Ordinativo. 9.2 Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo della penale superiore al 20% del singolo Ordinativo, ovvero superi complessivamente il 10% dell’intero importo contrattuale, HT si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto. 9.3 Oltre le penali di cui sopra, è fatta salva la richiesta di maggior danno per qualsiasi pregiudizio patito da HT eccedente il valore delle penali. 9.4 HT potrà dare luogo alla disapplicazione totale o parziale della penale quando, a fronte di motivata richiesta scritta dell’Appaltatore, riconosca che i) il ritardo non è imputabile all’Appaltatore oppure ii) che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto al proprio interesse. La disapplicazione della penale non dà diritto all’Appaltatore a compensi o indennizzi di sorta.
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Samples: Service Agreement, Service Agreement
Penali per ritardi. 9.1 Ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la penale da applicare all’attività di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione è stabilita in misura giornaliera pari all’1 (uno) per mille del corrispettivo professionale. Nel caso di mancato rispetto in cui l’ammontare della penale raggiunga un importo superiore al 10 (dieci) per cento dell’ammontare del termine stabilito corrispettivo professionale, l’amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto per la consegna di cui all’artgrave inadempimento. 9, per La penale si applica a ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo verrà rispetto:
1. alla data prevista per l’effettuazione del sopralluogo (almeno x alla settimana) in cantiere, comprovata da apposito verbale;
2. alla data prevista per l’invio della relazione settimanale al RUP sull’andamento dei lavori; Sarà altresì applicata una penale pari allo 1‰ all’1 (uno) per mille del corrispettivo risultante dall’Ordinativoprofessionale in caso di mancata preventiva comunicazione al RUP circa la data di effettuazione delle visite settimanali in cantiere e per ogni inadempimento degli obblighi riportati all’art. 92 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. La penale trova applicazione per ciascuna scadenza sopra indicata. Le penali saranno trattenute in occasione del primo pagamento successivo alle loro applicazioni. Le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità dell’affidatario per eventuali maggiori danni subiti dall’amministrazione.
9.2 Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo della penale superiore al 20% del singolo Ordinativo, ovvero superi complessivamente il 10% dell’intero importo contrattuale, HT si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto.
9.3 Oltre le penali di cui sopra, è fatta salva la richiesta di maggior danno per qualsiasi pregiudizio patito da HT eccedente il valore delle penali.
9.4 HT potrà dare luogo alla disapplicazione totale o parziale della penale quando, a fronte di motivata richiesta scritta dell’Appaltatore, riconosca che i) il ritardo non è imputabile all’Appaltatore oppure ii) che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto al proprio interesse. La disapplicazione della penale non dà diritto all’Appaltatore a compensi o indennizzi di sorta.
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Samples: Coordinamento Sicurezza
Penali per ritardi. 9.1 Ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la penale da applicare all’attività di collaudo statico e tecnico-amministrativo è stabilita in misura giornaliera pari all’1 (uno) per mille del corrispettivo professionale. Nel caso di mancato rispetto in cui l’ammontare della penale raggiunga un importo superiore al 10 (dieci) per cento dell’ammontare del termine stabilito corrispettivo professionale, l’amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto per la consegna di cui all’artgrave inadempimento. 9, per La penale si applica a ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo verrà rispetto:
1. alla data prevista per l’effettuazione della visita di collaudo (almeno x alla settimana) in cantiere, comunicata preventivamente al RUP e comprovata da apposito verbale;
2. rispetto al termine per l’emissione del certificato finale di collaudo. Sarà altresì applicata una penale pari allo 1‰ all’1 (uno) per mille del corrispettivo risultante dall’Ordinativo.
9.2 Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo della penale superiore professionale in caso di mancata preventiva comunicazione al 20% del singolo OrdinativoRUP circa la data di effettuazione delle visite settimanali in cantiere, ovvero superi complessivamente il 10% dell’intero importo contrattuale, HT si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto.
9.3 Oltre le penali mancato invio dei verbali di cui sopra, è fatta salva la richiesta visita di maggior danno per qualsiasi pregiudizio patito da HT eccedente il valore delle penali.
9.4 HT potrà dare luogo alla disapplicazione totale o parziale della penale quando, a fronte di motivata richiesta scritta dell’Appaltatore, riconosca che i) il ritardo non è imputabile all’Appaltatore oppure ii) che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto al proprio interessecollaudo. La disapplicazione della penale trova applicazione per ciascuna scadenza sopra indicata. Le penali saranno trattenute in occasione del primo pagamento successivo alle loro applicazioni. Le penali sono cumulabili e non dà diritto all’Appaltatore a compensi o indennizzi di sortaescludono la responsabilità dell’affidatario per eventuali maggiori danni subiti dall’amministrazione.
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