SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori di adeguamento impiantistico e miglioramento estetico del Centro Congressi Torino Incontra.
tra
La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino (di seguito denominata anche amministrazione) con sede legale in Via Xxxxx Xxxxxxx n. 16 – 00000 Xxxxxx – Codice Fiscale 80062130010, Partita IVA 02506470018 – in persona del dirigente dell’Area Risorse finanziarie e Provveditorato dott. Xxxxx Xxxxxxxxx, nato a Torino il 2 luglio 1966, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
e
………………………………………………….., con sede legale in Via ,
CAP ……………. città ……………., partita IVA , denominata di
seguito affidatario, in persona di ……………………………………. nato a
…………………… (..) il , in qualità di legale rappresentante
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Oggetto
Con provvedimento della Camera di commercio di Torino n. xx/B-FP del xx xxxxxxxxxxxxxx 2019 è stato determinato di affidare a
……………………………… il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione nell’ambito dei lavori di adeguamento impiantistico e miglioramento estetico del Centro Congressi Torino Incontra (CUP J16F11000080005).
Alla procedura di affidamento è stato attribuito dall’ANAC il CIG 78430322C1.
Il servizio è conferito ai sensi degli artt. 24 e 60 del D.Lgs.50/2016 e
s.m.i. nonché della linea ANAC n. 1, aggiornata al D.Lgs. 56/17 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, in quanto
il professionista incaricato, , è in possesso:
- dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- dei requisiti di cui al punto 2.2 del capo IV della citata linea guida ANAC;
- dei requisiti ex art.98 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Le modalità di svolgimento del servizio, oltre che a tutte le disposizioni normative in materia, dovranno essere conformi in particolare al D.Lgs. 50/16 e s.m.i., al D.P.R. 207/10 e s.m.i. per quanto ancora in vigore, al X.Xxx. 81/08 e s.m.i. nonché ai criteri e alle procedure impartite dal Responsabile Unico del Procedimento del servizio - Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (di seguito anche RUP o Responsabile del Procedimento) e/o dal Direttore dell’Esecuzione dello stesso servizio - Xxxxx Xxxxx.
Il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di adeguamento impiantistico e miglioramento estetico del Centro Congressi Torino Incontra (CUP J16F11000080005) è Xxxxx Xxxxxxxxx - dirigente dell’Area Risorse finanziarie e Provveditorato.
Art.2- Durata e svolgimento del servizio.
L’attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sarà pari al tempo necessario per dare compiuti e certificati tutti i lavori di adeguamento impiantistico e miglioramento estetico del Centro Congressi Torino Incontra e per gli adempimenti normativi connessi.
Art.3- Corrispettivo professionale
Il corrispettivo per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
ammonta complessivamente ad Euro
, 00.
,00, di cui Euro
Le parti si danno reciprocamente atto che il corrispettivo non sarà in ogni caso soggetto a variazioni, ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 15.
L’affidatario riconosce ed accetta che il corrispettivo è comprensivo di ogni spesa, trasferta, sopralluogo, prestazione di cantiere, materiale cartaceo e informatico e quant’altro necessario, anche se non espressamente indicato, per l’esecuzione del servizio.
Art.4 Oneri accessori
Saranno rimborsati all’affidatario, se dovuti ex lege, i contributi, le imposte e tasse a carico dell’amministrazione, quali contributo INARCASSA 4% e l’IVA al 22%.
Art.5 - Obblighi legali e riferimenti vincolanti
Il servizio è affidato e accettato con l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal seguente elenco normativo non esaustivo:
a) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
b) D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.
c) Normativa tecnica vigente al momento dell’esecuzione degli interventi;
d) Normativa in materia di sicurezza vigente ed in particolare il D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i;
e) Il capitolato generale approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.145 e s.m.i.;
f) D.P.R. 151 del 2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi e circolari esplicative”;
g) Protocollio APE in vigore al momento della progettazione;
h) NTC in vigore al momento della progettazione.
L’affidatario dichiara di ottemperare agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., al fine dello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto.
Art.6 – Specifiche per l’esecuzione del servizio
L’affidatario dovrà svolgere tutte le attività e assumere tutti gli obblighi previsti in capo al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dalla normativa vigente in materia di sicurezza, in particolare dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione avrà l’onere di effettuare almeno x (xxxxx) visite settimanali in cantiere, redigendo appositi verbali. Dette visite dovranno essere preventivamente comunicate al RUP dei lavori.
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione avrà altresì l’onere di trasmettere al RUP dei lavori almeno x (xxxxx) relazioni, nell’arco di una settimana, sull’andamento degli stessi.
Art.7 - Norme particolari per lo svolgimento del servizio L’affidatario, preso atto dello stato attuale dell’unità immobiliare e di quelle limitrofe, terrà conto, nell’ambito della propria attività di sopralluoghi ed indagini, dello stato di occupazione dei suddetti locali. Tutte le eventuali prove necessarie, pertanto, dovranno essere eseguite
alla presenza di un tecnico dell’amministrazione, senza arrecare danni o notevoli disagi alle attività presenti, e avendo cura di ripristinare eventuali danni e manomissioni arrecati durante l’esecuzione delle prove.
L’affidatario si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile del Procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all’importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l’amministrazione abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto in corso di realizzazione e alle richieste di eventuali modifiche, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi, sempreché non riguardino cambiamenti sostanziali nell’impostazione progettuale già oggetto di approvazione da parte dell’amministrazione. In tal caso gli eventuali maggiori oneri dovranno essere preventivamente autorizzati da specifici atti.
Art.8 – Dichiarazioni
Ai fini del presente contratto l’affidatario dichiara espressamente di aver preso visione dei luoghi e del progetto esecutivo inerente ai lavori di adeguamento impiantistico e miglioramento estetico del Centro Congressi Torino Incontra e di essere pertanto perfettamente edotto e consapevole di ogni circostanza che riguarda il servizio da svolgere.
Art.9 – Modalità di liquidazione dei compensi professionali L’onorario ed i compensi di cui ai precedenti articoli verranno corrisposti come segue:
- pagamenti, fino al 90% (novanta per cento) del corrispettivo indicato al precedente art. 3, proporzionalmente al progresso dei lavori risultante dagli stati di avanzamento degli stessi, entro 30 giorni dalla
data di ricevimento della fattura (che potrà essere inviata dall’emissione del certificato di pagamento del SAL all’impresa esecutrice) e comunque successivamente all’accertamento della regolarità contributiva mediante acquisizione d’ufficio del DURC;
- saldo del corrispettivo indicato al precedente art. 3, dedotti i pagamenti già corrisposti, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura (che potrà essere inviata a seguito dell’approvazione del Certificato di collaudo), e comunque successivamente all’accertamento della regolarità contributiva mediante acquisizione d’ufficio del DURC.
Nel caso di risoluzione del contratto di appalto dei lavori, il corrispettivo sarà commisurato all’importo complessivo dei lavori eseguiti e il relativo importo verrà liquidato dopo l’avvenuta approvazione del certificato di collaudo dei lavori eseguiti.
Le parti riconoscono sin d’ora che, qualora sia necessario procedere alla liquidazione o vidimazione della parcella da parte dell’ordine professionale competente, si dovrà interpellare quello che ha sede a Torino.
Art.10 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Obblighi dell’affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e verifiche in relazione agli stessi.
L’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.
A tal fine, ai sensi del comma 1 del citato articolo, l’affidatario si impegna ad utilizzare il seguente conto corrente bancario, IBAN
, acceso presso
, dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, tra cui quella relativa al presente contratto.
Le persone delegate ad operare sul predetto conto sono
, nato a il
, Codice Fiscale e
, nato a il
, Codice fiscale .
Ogni eventuale variazione dei predetti soggetti dovrà essere comunicata tempestivamente alla Camera di commercio.
La liquidazione della fatture avverrà sul predetto conto corrente dedicato tramite lo strumento del bonifico bancario, previo accertamento della regolarità contributiva dell’impresa, nonché nel rispetto delle previsioni di cui alla Legge n.136/2010 e s.m.i.
Art.11 - Fatturazione
Ai sensi del D.M. 55/13, a decorrere dal 31 marzo 2015 è obbligatoria anche per le Camere di commercio la fatturazione elettronica. Le fatture, intestate a Camera di commercio di Torino – Settore “Immobili e Impianti”
– Xxx Xxxxx Xxxxxxx x. 00, 00000 – Xxxxxx, p.iva. 02506470018, dovranno pertanto essere trasmesse all’amministrazione utilizzando il Sistema di Interscambio istituito e gestito dall’Agenzia delle Entrate, facendo riferimento al portale presente sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di individuare l’Ufficio Fatture Fornitori, deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, il cui codice identificativo IPA è GOOLCD. Elementi essenziali da riportare nelle fatture, in assenza dei quali non si potrà procedere con il
relativo pagamento, sono i codici CIG 78430322C1 e CUP J16F11000080005 e gli estremi del conto corrente dedicato.
Si precisa, infine, che la Legge 190/2014 (cosiddetta legge di stabilità 2015) ha, tra gli altri, introdotto una modifica al testo unico sull’IVA, relativamente alle fatture emesse, dal 1° gennaio 2015, nei confronti della pubblica amministrazione, tra cui le Camere di commercio, ponendo a carico di questi l’onere del versamento dell’IVA all’Erario. Si richiede pertanto che le fatture che verranno emesse riportino l'indicazione del regime IVA di scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/1972 e s.m.i.
L’Ente ha individuato i motivi di rifiuto delle fatture elettroniche ricevute dai fornitori, identificando alcune casistiche in cui le fatture elettroniche verranno rifiutate tramite il sistema di interscambio:
• per l’assenza oppure l’erronea indicazione se specificato, di uno o più elementi previsti dalle seguenti norme valide per tutta la Pubblica amministrazione: artt. 2, 3, 6, 17, 17-ter e 21 del D.P.R. n. 633/1972 e l’art. 25 del D.L. n. 66/2014;
• per l’erronea indicazione di alcuni elementi in base ai principi generali che regolano la materia contabile e fiscale, anche se non specificatamente previsti da normativa.
L’Ente ha individuato, inoltre, alcune casistiche che non comportano un espresso rifiuto d’ufficio delle fatture elettroniche, ma che necessitano di un’attenta gestione da parte del fornitore per garantire certezza nei tempi complessivi di pagamento di 30 giorni.
L’affidatario è tenuto a prendere visione nel dettaglio delle casistiche nella
sezione “amministrazione trasparente”, “Pagamenti dell’amministrazione”, “Misure organizzative per la tempestività dei pagamenti e motivi di rifiuto delle fatture” del sito camerale.
Non è prevista alcuna forma di anticipazione.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, D.Lgs. 50/16 e s.m.i., sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità delle prestazioni da parte della Camera di commercio, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. A tal fine, ogni fattura dovrà evidenziare il corrispettivo, la ritenuta e l’importo da corrispondere, al netto della ritenuta stessa. La fattura a saldo dovrà indicare l’importo totale delle ritenute precedentemente effettuate.
Art. 12 – Garanzia di esecuzione
L’affidatario dovrà costituire, entro la data di sottoscrizione del presente contratto, una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione, relativamente all’attività di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, di importo determinato ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’amministrazione, ogni eccezione rimossa.
La cauzione garantisce l’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente disciplinare, l’eventuale risarcimento danni, nonché il rimborso
spese che l’amministrazione dovesse eventualmente sostenere a causa dell’inadempimento da parte dell’affidatario o della cattiva esecuzione del servizio.
Resta salvo per l’amministrazione l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
L’affidatario è obbligato ad integrare la cauzione di cui l’amministrazione dovesse valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione dell’affidamento. Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in assenza di controversie.
L’affidatario è responsabile per qualsiasi danno arrecato agli immobili, alle persone ed alle cose durante lo svolgimento del servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione o per cause a questa inerenti.
L’affidatario assume in proprio ogni responsabilità afferente al presente affidamento, con esonero dell’amministrazione e dei suoi dipendenti da qualsiasi responsabilità verso terzi nei casi di sinistri, infortuni o danni.
Art.13 - Subappalto
Ai sensi dell’art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non è consentito il subappalto.
È vietata altresì qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del presente contratto, pena l’immediata risoluzione dello stesso ed il risarcimento dei danni all’amministrazione.
Art. 14- Personale dipendente
L’amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti fra l’affidatario, i professionisti incaricati, gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il
ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norma di legge, di regolamenti o contrattuali.
L’affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazione sociale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
L’amministrazione è manlevata da qualsiasi responsabilità relativa a quanto segue:
1. Eventuali azioni proposte direttamente dai dipendenti
dell’affidatario nei confronti dell’amministrazione, con i quali intercorrerà il rapporto giuridico a tutti gli effetti di legge ai sensi dell’art. 1676 c.c.;
2. Qualora, in dipendenza del servizio prestato, si verifichino
conseguenze dannose a carico di terzi, siano essi persone o cose.
L’affidatario ed ogni eventuale collaboratore, durante lo svolgimento del servizio, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e dell’art. 5 della L. n. 136/2010 e s.m.i., dovranno esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l’indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di lavoratori autonomi, anche l’indicazione della committente.
Art.15 – Modifiche agli elaborati - perizie di variante tecnica e perizie suppletive
Qualora si rendano necessarie, nell’ambito degli interventi di adeguamento impiantistico e miglioramento estetico del Centro Congressi Torino Incontra, varianti in corso d’opera, l’affidatario dovrà svolgere
tutte le attività previste dalla normativa vigente.
Ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, in caso di variazioni contrattuali in fase di esecuzione delle opere, è previsto il riconoscimento al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di un compenso ad hoc, che sarà calcolato dall’affidatario sulla base delle tabelle allegate al predetto D.M., tenendo conto del ribasso percentuale offerto in sede di gara, e sarà soggetto all’approvazione della stazione appaltante.
Art.16 – Recesso
Ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, in qualsiasi momento.
In tal caso, all’affidatario sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla parte di servizio al momento eseguito, oltre il mancato guadagno pari al decimo della servizio non ancora eseguito, calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del contratto e l’ammontare netto del servizio eseguito.
Il recesso dell’affidatario potrà avvenire invece solo per giusta causa ai sensi dell’art.2237 del Codice Civile.
Art.17 – Penali per ritardi
Ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la penale da applicare all’attività di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione è stabilita in misura giornaliera pari all’1 (uno) per mille del corrispettivo professionale.
Nel caso in cui l’ammontare della penale raggiunga un importo superiore al 10 (dieci) per cento dell’ammontare del corrispettivo professionale,
l’amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
La penale si applica a ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto:
1. alla data prevista per l’effettuazione del sopralluogo (almeno x alla settimana) in cantiere, comprovata da apposito verbale;
2. alla data prevista per l’invio della relazione settimanale al RUP sull’andamento dei lavori;
Sarà altresì applicata una penale pari all’1 (uno) per mille del corrispettivo professionale in caso di mancata preventiva comunicazione al RUP circa la data di effettuazione delle visite settimanali in cantiere e per ogni inadempimento degli obblighi riportati all’art. 92 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. La penale trova applicazione per ciascuna scadenza sopra indicata.
Le penali saranno trattenute in occasione del primo pagamento successivo alle loro applicazioni.
Le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità dell’affidatario per eventuali maggiori danni subiti dall’amministrazione.
Art.18- Risoluzione del contratto
L’amministrazione si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente l’affidamento, con semplice comunicazione scritta all’affidatario, qualora nel periodo di validità dello stesso:
1) l’affidatario sia dichiarato fallito o sia sottoposto a qualsiasi altra procedura concorsuale;
2) l’affidatario perda il possesso anche solo di uno dei requisiti richiesti in sede di partecipazione alla procedura di affidamento;
3) l’importo delle penali applicate superi il 10% dell’importo contrattuale;
4) sia riscontrata la mancata osservanza da parte dell’affidatario degli obblighi contrattuali o di regolarità contributiva (contributi previdenziali ed assistenziali) o delle disposizioni in tema di prevenzione dagli infortuni sul lavoro, ovvero il mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
5) l’affidatario non ottemperi agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
6) siano violate le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 10 del presente schema di contratto;
7) sia rilevata l’inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui all’art.
21 del presente schema di contratto;
8) l’affidatario non effettui, per xxx volte, anche non consecutive, le visite settimanali in cantiere di cui all’art. 6 del presente schema di contratto;
9) l’affidatario non trasmetta al RUP, per xxx volte, anche non consecutive, le relazioni settimanali di cui all’art. 6 del presente schema di contratto;
10)siano rilevate sostanziali violazioni degli obblighi disposti con il presente contratto e dall’art.92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Nel caso di risoluzione resta stabilito che nessun compenso, indennità od altro spetta all’affidatario.
Art.19 – Variazioni, interruzioni.
L’affidatario è responsabile del rispetto dei termini per l’espletamento del servizio. Qualunque sospensione o variazione delle prestazioni per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicato
tempestivamente per iscritto al Responsabile del Procedimento.
Art.20 – Tutela dei dati e delle informazioni
Le parti si impegnano a trattare i reciproci dati personali, di cui entreranno in possesso nel corso dell’esecuzione contrattuale, nel pieno rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati), ponendo in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire la sicurezza di tali dati.
Il trattamento dei dati personali forniti dall’affidatario o acquisiti d’ufficio dalla Camera di commercio per lo svolgimento della procedura di affidamento e nella fase di esecuzione del servizio, è finalizzato unicamente alle attività amministrative necessarie allo svolgimento del rapporto contrattuale.
In relazione a tali finalità il conferimento dati è obbligatorio.
Il trattamento dei dati potrà avvenire sia su supporto cartaceo che con l’utilizzo di procedure informatizzate.
I dati saranno trattati dai settori dell’Ente coinvolti nell’esecuzione contrattuale fino alla conclusione del rapporto contrattuale. Successivamente saranno archiviati secondo la normativa pubblicistica in materia di archiviazione per interesse pubblico o in base alle normative fiscali e contabili.
I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione, ad eccezione degli obblighi informativi e di trasparenza a cui sono sottoposte le pubbliche amministrazioni da disposizioni normative.
Il titolare del trattamento è la Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Torino, il Responsabile Protezione dati (RPD) è l’Unione Regionale delle Camere di commercio del Piemonte (URCC) contattabile all’indirizzo xxx0@xxx.xxxxxx.xx
All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679.
Art.21- Obblighi di riservatezza
L’affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari allo svolgimento del servizio.
L’affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri eventuali dipendenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
Tale obbligo permane anche successivamente alla conclusione delle prestazioni e servizi resi a titolo contrattuale. L’affidatario risponderà per ciascun evento nel caso di danno causato, o ad esso direttamente riconducibile, per mancata applicazione o adempimento delle prescrizioni di sicurezza, riservatezza e tutela dei dati personali.
L’affidatario potrà citare i termini essenziali dell’affidamento del servizio laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti.
Art. 22 Obblighi di condotta
Secondo quanto previsto dall’art.17 del D.P.R. 62/2013, nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, entrato in vigore il 19 giugno 2013, gli obblighi di condotta in esso stabiliti si estendono, per quanto
compatibili “a tutti i collaboratori o consultenti, con qualsiasi tipologia di contratti o incarico e qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opera a favore dell’amministrazione”.
Art.23 - Divieto di pantouflage
L’affidatario dichiara di non trovarsi nella condizione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa pubblica amministrazione.
La violazione della citata disposizione normativa comporta la nullità del presente contratto, ed il divieto di contrattare con qualunque pubblica amministrazione per i successivi tre anni.
Art.24 – Incompatibilità
Al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione indicato all’art.1 è precluso, dal momento dell’aggiudicazione e fino al collaudo, accettare nuovi incarichi professionali dall’impresa affidataria.
Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, una volta conosciuta l’identità dell’aggiudicatario, deve segnalare l’esistenza alla stazione appaltante di eventuali rapporti con lo stesso, per la valutazione discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull’incarico da svolgere.
Art.25 - Registrazione
La presente scrittura privata non autenticata, contiene disposizioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, secondo comma,
D.P.R. 26.4.1986 n. 131 ed art. 1, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti il presente contratto quali quelle di xxxxx, quietanza, diritti fissi, di segreteria, di scritturazione, di registrazione saranno a carico esclusivo dell’affidatario. L’affidatario è tenuto al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 della Parte I della Tariffa, allegata al D.P.R. 642/72 e s.m.i., nella misura di 16,00 Euro per ogni foglio. A tal fine, la stessa dovrà fornire prova documentale dell’assolvimento della predetta imposta trasmettendo all’indirizzo PEC xxxxxxxx.xxxxxxxx@xx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx, entro 10 giorni solari dalla sottoscrizione del contratto, copia del versamento tramite modello F23, con codice tributo 458T – codice ente TTK e descrizione “Imposta di bollo per gara servizio di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione adeguamento impiantistico Centro Congressi Torino Incontra” o F24 telematico con codice tributo 2501 esposto nella sezione “erario”. Art.26 - Controversie
Tutte le controversie dipendenti dal servizio oggetto del presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l’intervento del RUP, nel termine di 90 giorni da quello in cui è stata fatta richiesta.
Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo tra le parti, le controversie insorte saranno devolute all’autorità giurisdizionale secondo rito ordinario e sarà competente il Foro di Torino.
È in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.
Nelle more della risoluzione delle controversie, l’affidatario non potrà comunque rallentare o sospendere le prestazioni oggetto dell’affidamento. Art.27 - Elezione domicilio e comunicazioni
Le parti hanno letto il domicilio come segue:
- l’amministrazione in via Xxxxx Xxxxxxx, 16 – 10123 Torino
- l’affidatario in ……………………………………………………...
Tutte le comunicazioni tra le parti avverranno via PEC ai seguenti indirizzi:
- amministrazione: xxxxxxxx.xxxxxxxx@xx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx
- affidatario:
Tutti i termini indicati nelle comunicazioni trasmesse all’affidatario decorreranno dalla ricezione delle stesse tramite posta elettronica certificata.
Eventuali variazioni del domicilio dovranno essere comunicate all’altra parte con posta elettronica certificata entro 30 giorni dall’avvenuta variazione; se comunicate in termine superiore, la variazione decorrerà dal ricevimento da parte della controparte ed eventuali eccezioni non saranno opponibili.
Il presente atto è composto da n. 20 pagine. Torino, lì
Camera di commercio di Torino ……………………………
AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO IL DIRIGENTE
Xxxxx Xxxxxxxxx ………………………….
Firmato digitalmente ai sensi dell’art.24 Firmato digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.82/2005 del D.Lgs.82/2005
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano espressamente gli articoli seguenti del presente contratto: Art.2 (Durata e svolgimento del servizio), Art.3 (Corrispettivo professionale), Art.5 (Obblighi legali e riferimenti vincolanti), Art.6 (Specifiche per l’esecuzione del servizio), Art.7 (Norme particolari per lo svolgimento del servizio), Art.8 (Dichiarazioni), Art.9 (Modalità di liquidazione dei compensi professionali), Art.10 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Art.11 (Fatturazione), Art.12 (Garanzia di esecuzione), Art.13 (Subappalto), Art.15 (Modifiche agli elaborati - perizie di variante tecnica e perizie suppletive), Art.16 Recesso), Art.17 (Penali per ritardi), Art.18 (Risoluzione del contratto), Art.19 (Variazioni, interruzioni), Art. 22 (Obblighi di condotta), Art.23 (Divieto di pantouflage), Art. 24 (Incompatibilità), Art.26 (Controversie).
Camera di commercio di Torino ……………………………………………..
AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO IL DIRIGENTE
Xxxxx Xxxxxxxxx ……………………………
Firmato digitalmente ai sensi dell’art.24 Firmato digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.82/2005 del D.Lgs.82/2005