PENALI - PREMIO DI ACCELERAZIONE. Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. (vedi art. 108 comma 4 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.) Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle penali da applicare non potrà superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. In caso di apprezzabile interesse da parte della Stazione Appaltante a che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e l'esecuzione sia conforme alle obbligazioni assunte, all'esecutore sarà riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo sul termine finale pari all'uno per mille dell'impporto netto contrattuale.
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Samples: Construction Contract, Capitolato Speciale d'Appalto
PENALI - PREMIO DI ACCELERAZIONE. Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatoredell’operatore economico, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore dell’operatore economico rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore l’operatore economico deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatorel’operatore economico, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. (vedi art. 108 comma 4 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.) In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di Euro 0.3 per mille (diconsi Euro Zero virgola TRE ogni mille) dell'importo netto contrattuale. Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto preliminare e dal presente Capitolato di concessione di costruzione e gestione, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle penali da applicare non potrà superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. In caso di apprezzabile interesse da parte della Stazione Appaltante a che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e l'esecuzione sia conforme alle obbligazioni assunte, all'esecutore non sarà riconosciuto un nessun premio per ogni giorno di anticipo sul termine finale pari all'uno per mille dell'impporto netto contrattualefinale.
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Samples: Concessione Di Costruzione E Gestione, Concessione Di Costruzione E Gestione
PENALI - PREMIO DI ACCELERAZIONE. Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatoredell‟appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori “D.L.” o il responsabile unico dell’esecuzione dell‟esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore l‟appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatorel‟appaltatore, qualora l’inadempimento l‟inadempimento permanga, la stazione appaltante “S.A.” risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. (vedi Vedi art. 108 comma 4 del D.lgsd.lgs. n.50/2016 e s.m.i.n. 50/2016 In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori di cui all‟art. 3.3 del “C.S.”, è applicata una penale giornaliera di Euro 1,00 per mille dell'importo netto contrattuale La penale, nella stessa misura percentuale di cui al punto precedente, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell‟inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal “D.L.” per la consegna degli stessi ai sensi dell‟articolo 3.1;
b) nell‟inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all‟appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell‟articolo 3.1;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal “D.L.”;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla “D.L.” per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. Tutte le penali saranno sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale. La penale irrogata ai sensi della lettera a), è disapplicata se l‟appaltatore, in seguito all‟andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all‟articolo 3.2. La penale di cui alla lettera b), c) è applicata all‟importo dei lavori ancora da eseguire; La penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all‟importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al “R.U.P” da parte del “D.L.”, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle penali da applicare non potrà può superare il dieci per cento 10% dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. In caso L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di apprezzabile interesse da parte della Stazione Appaltante eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla “S.A.” a che l'ultimazione causa dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e l'esecuzione sia conforme alle obbligazioni assunte, all'esecutore sarà riconosciuto un ritardi. Non è previsto alcun premio per ogni giorno di anticipo sul termine finale pari all'uno per mille dell'impporto netto contrattualeaccelerazione.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
PENALI - PREMIO DI ACCELERAZIONE. Al di fuori di un una accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. (vedi art. 108 comma 4 del D.lgsD.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera pari a 1 per mille dell'importo netto contrattuale. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle penali da applicare non potrà superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. In caso di apprezzabile interesse da parte della Stazione Appaltante a che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e l'esecuzione sia conforme alle obbligazioni assunte, all'esecutore sarà riconosciuto un non è previsto premio per ogni giorno di anticipo sul termine finale pari all'uno per mille dell'impporto netto contrattualeaccelerazione.
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Samples: Construction Contract
PENALI - PREMIO DI ACCELERAZIONE. Al In caso di fuori mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, nel silenzio in merito del D.Lgs. n. 50/2016 ed in armonia a quanto previsto dall'art. 145, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, sarà applicata, in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, una penale giornaliera di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatoreEuro 1 per mille (diconsi Euro uno ogni mille) dell'importo netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento). Analoga penale sarà applicata in caso di ritardo nell’effettivo inizio dei lavori rispetto al termine fissato al punto 5.11.1 del presente Capitolato speciale; qualora il ritardo per dare inizio ai lavori dovesse essere superiore a giorni 45 a partire dalla data di consegna, qualora la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione. Qualora l'esecuzione delle prestazioni dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei programma lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire si applicano le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. (vedi artdisposizioni dell'art. 108 comma 4 del D.lgsD.lgs n. 50/2016. n.50/2016 Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo e s.m.i.) dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o entrambe di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazionefattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte dei Direttore dei Lavori, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale. Sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo conto finale ai fini della rata di saldo verifica in sede di collaudo finaleprovvisorio. Per il ritardato adempimento delle singole obbligazioni assunte dagli esecutoridall’Esecutore, l'importo complessivo delle penali da applicare non potrà superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale. Qualora il ritardo nell'adempimento determinasse un importo massimo della penale superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardosi procederà alla risoluzione del contratto nei termini previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di apprezzabile interesse da parte della Stazione Appaltante a che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e l'esecuzione sia conforme alle obbligazioni assunte, all'esecutore all'Esecutore sarà riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo sul termine finale pari all'uno per mille dell'impporto netto contrattualea Euro 0 (diconsi Euro zero).
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Samples: Construction Contract
PENALI - PREMIO DI ACCELERAZIONE. Al di fuori di un una accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. (vedi art. 108 comma 4 del D.lgsD.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di Euro 1,00 per mille (diconsi Euro 1,00 ogni mille) dell'importo netto contrattuale. Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle penali da applicare non potrà superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. In caso di apprezzabile interesse da parte della Stazione Appaltante a che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e l'esecuzione sia conforme alle obbligazioni assunte, all'esecutore sarà riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo sul termine finale pari all'uno per mille dell'impporto netto contrattualea Euro 1,00 ogni mille.
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