Obbligo di astensione Clausole campione

Obbligo di astensione. 1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Xxxx'astensione decide il dirigente dell'ufficio.
Obbligo di astensione. Ove preliminarmente all’emissione della polizza o in corso di contratto o in sede di liquidazione o al pagamento della prestazione assicurativa, il soggetto sottoposto ad adeguata verifica della clientela prevista dalla normati- va e regolamentazione vigente, non fornisca informazioni utili a consentire a Poste Vita S.p.A. di adempiere ai propri obblighi, la Compagnia ai sensi dell’Art. 23 del D.lgs. n. 231/2007 sarà obbligata: - ad astenersi dall’instaurare il rapporto continuativo, - ad astenersi dall’eseguire una movimentazione finanziaria o a porre fine ai rapporti continuativi in essere o con la clientela di riferimento, - a valutare la condotta del cliente ai fini della normativa applicabile. L’esercizio da parte della Compagnia degli obblighi di cui sopra comporterà, in caso di interruzione del rapporto con- tinuativo in essere, la restituzione al soggetto sopra indicato dei fondi secondo le modalità indicate dal legislatore.
Obbligo di astensione. Art. 42, comma 1, 2 e 4
Obbligo di astensione. 1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.
Obbligo di astensione. 1. Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi.
Obbligo di astensione. 1. Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
Obbligo di astensione. Art. 42, co. 1 e 2 del D.Lgs. 231/07
Obbligo di astensione. Ove preliminarmente all’emissione della polizza o in corso di contratto o in sede di liquidazione o al pagamento della prestazione assicurativa, il soggetto sottoposto ad adeguata verifica della clientela prevista dalla normativa e regolamentazione vigente, non fornisca informazioni utili a consentire a Poste Vita S.p.A. di adempiere ai propri obblighi, la Compagnia ai sensi dell’Art. 23 del D.lgs. n. 231/2007 sarà obbligata: - ad astenersi dall’instaurare il rapporto continuativo, - ad astenersi dall’eseguire una movimentazione finanziaria o a porre fine ai rapporti continuativi in essere o con la clientela di riferimento, - a valutare la condotta del cliente ai fini della normativa applicabile. L’esercizio da parte della Compagnia degli obblighi di cui sopra comporterà, in caso di interruzione del rapporto continuativo in essere, la restituzione al soggetto sopra indicato dei fondi secondo le modalità indicate dal legislatore. In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, Poste Vita S.p.A. garantisce, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, il pagamento di un importo pari al capitale assicurato. Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, fatte salve le esclusioni di cui all’Art. 12 delle Condizioni di Assicurazione. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza del contratto, questo si intenderà estinto e i premi pagati resteranno acquisiti da Poste Vita S.p.A.
Obbligo di astensione. Ove, preliminarmente all’emissione della polizza o in corso di contratto, il cliente non fornisca informazioni utili a consentire a Poste Vita S.p.A. di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, la Compa- gnia, ai sensi dell’Art. 23 del D.lgs. n. 231/2007, sarà obbligata a: • astenersi dall’instaurare il rapporto continuativo; • porre fine ai rapporti continuativi in essere con la clientela di riferimento; • valutare la condotta del cliente ai fini della normativa applicabile. L’esercizio da parte della Compagnia degli obblighi di cui sopra comporterà, in caso di interruzione del rapporto con- tinuativo in essere, la restituzione al cliente dei fondi secondo le modalità indicate dal legislatore.
Obbligo di astensione. 1. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.