PENALITÀ E CONTESTAZIONI. L’Aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito ed in particolare alla puntuale osservanza, in generale, delle norme che disciplinano l’esecuzione del contratto d’appalto. E’ pertanto considerato inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente appalto: • il ritardo rispetto ai tempi di esecuzione delle attività in appalto: penale applicabile nella misura dell'1 per mille per ogni giorno di ritardo rispetto al valore del canone offerto dall’aggiudicatario; • mancato aggiornamento normativo del software: penale di euro 500,00 per ogni fattispecie rilevata; • esecuzione non corretta dell’attività di migrazione degli archivi: penale di euro 1.000,00 per ogni fattispecie rilevata; • mancata assistenza richiesta rispetto ai tempi previsti (4 ore): penale di euro 200,00 per ogni fattispecie rilevata. Il Direttore dell’esecuzione del contratto provvederà a contestare le non conformità del servizio fornito rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, anche in deroga dei termini di cui all’art. 1495 del Codice Civile, salvo il rispetto dei termini di decadenza. Le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture. Le contestazioni verranno effettuate a mezzo PEC a cura del Direttore dell'esecuzione o dei suoi assistenti; l'Aggiudicatario, qualora ritenga la contestazione inesatta o non fondata, deve rispondere per lo stesso tramite entro 7 giorni solari dal ricevimento della contestazione, illustrando le motivazioni per cui ritiene la contestazione non dovuta; qualora tali osservazioni siano considerate accoglibili e concludenti dal Direttore dell'esecuzione del contratto viene data comunicazione di chiusura del procedimento. Diversamente, se il Direttore dell'esecuzione del contratto ritiene non accoglibile la risposta dell’aggiudicatario provvede a quantificare e comunicare, sempre a mezzo PEC, l'applicazione della penale all'Aggiudicatario. Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a comunicare al Responsabile unico del Procedimento le penalità eventualmente applicate. E’ in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere la risarcibilità dell’ulteriore danno, nonché la risoluzione del rapporto contrattuale. Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuto dall’aggiudicatario sarà trattenuto da XXXXX sui corrispettivi dovuti e, ove questo non bastasse, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli art. 1241 e ss. Cod. Civ..e sarà oggetto di specifica fatturazione. In tal caso, nell’eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l’Aggiudicatario coinvolto è tenuto a ricostituire la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.
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PENALITÀ E CONTESTAZIONI. L’Aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito ed in particolare alla puntuale osservanza, in generale, delle norme che disciplinano l’esecuzione del contratto d’appalto. E’ pertanto considerato inadempimento delle obbligazioni derivanti L’aggiudicataria nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente appalto: • il ritardo rispetto ai tempi Capitolato ha l’obbligo di esecuzione delle attività in appalto: penale applicabile nella misura dell'1 per mille per ogni giorno uniformarsi a tutte le disposizioni di ritardo rispetto al valore legge ed alle disposizioni previste e conseguenti all’attuazione del canone offerto dall’aggiudicatario; • mancato aggiornamento normativo presente capitolato. Xxx non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi le disposizioni del software: penale di euro 500,00 per ogni fattispecie rilevata; • esecuzione non corretta dell’attività di migrazione degli archivi: penale di euro 1.000,00 per ogni fattispecie rilevata; • mancata assistenza richiesta rispetto ai tempi previsti (4 ore): penale di euro 200,00 per ogni fattispecie rilevata. Il Direttore dell’esecuzione del contratto provvederà a contestare le non conformità del servizio fornito rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, anche in deroga dei termini l’aggiudicataria è tenuta al pagamento delle seguenti penalità: ▪ Euro 52,00 (cinquantadue/00) per ogni ora non effettuata o non correttamente svolta, ▪ Euro 155,00 (centocinquantacinque/00) per ogni fenomeno di turnover ( cambiamento di oltre 2 operatori nell’arco del mese presso il medesimo utente, indipendente da specifiche esigenze connesse alla particolarità del caso); ▪ Euro 104,00 (centoquattro/00) per ritardo nella sostituzione del personale educativo con mancato rispetto della disposizione di cui all’art. 1495 18; ▪ Euro 517,00 (cinquecentodiciassette/00) per il ritardato o incompleto invio entro 20 giorni dall’aggiudicazione della documentazione richiesta ai sensi dell’ art. 19; ▪ Euro 1.034,00 (milletrentaquattro/00) per il ritardato invio – entro 1 mese dall’aggiudicazione – delle copie delle polizze assicurative stipulate ex art. 19; ▪ Euro 517,00 (cinquecentodiciassette/00) per il mancato invio entro il ragionevole termine di 20 giorni dalla richiesta dei documenti di cui all’art. 19 per l’esercizio della facoltà di controllo da parte dell’Amministrazione Comunale. In ogni caso di violazioni delle disposizioni del Codice Civilepresente capitolato, salvo il rispetto dei non rientranti nell’esemplificazione sopra esposta, l’aggiudicataria è tenuta al pagamento di una penalità variante da Euro 52,00 (cinquantadue/00) a Euro 1.034,00 (milletrentaquattro/00) in rapporto alla gravità dell’inadempienza o della recidiva. In caso di sciopero, che non sia dovuto ad inadempienza contrattuale dell’aggiudicataria, la penale per la mancata prestazione non verrà applicata a condizione che siano rispettati i termini di decadenzapreavviso di non meno di tre giorni, fermi restando i doveri che l’aggiudicataria si assume agendo per conto dell’Amministrazione Comunale in riferimento all’erogazione di servizi pubblici essenziali. Le contestazioni formalizzate inibisconoL'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture. Le contestazioni verranno effettuate a mezzo PEC a cura del Direttore dell'esecuzione o dei suoi assistenti; l'Aggiudicatario, qualora ritenga alla quale l’aggiudicataria avrà la contestazione inesatta o facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non fondata, deve rispondere per lo stesso tramite entro 7 oltre 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione, illustrando le motivazioni per cui ritiene la contestazione non dovuta; qualora tali osservazioni siano considerate accoglibili e concludenti dal Direttore dell'esecuzione del contratto viene data comunicazione di chiusura del procedimento. Diversamente, se il Direttore dell'esecuzione del contratto ritiene non accoglibile la risposta dell’aggiudicatario provvede a quantificare e comunicare, sempre a mezzo PEC, l'applicazione L'applicazione della penale all'Aggiudicatario. Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a comunicare al Responsabile unico del Procedimento le penalità eventualmente applicate. E’ in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere la risarcibilità dell’ulteriore danno, nonché la risoluzione del rapporto contrattuale. Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuto dall’aggiudicatario sarà trattenuto da XXXXX sui corrispettivi dovuti e, ove questo non bastasse, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli artsopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi. 1241 e ss. Cod. Civ..e sarà oggetto La penalità ed ogni altro genere di specifica fatturazione. In tal caso, nell’eventualità di continuazione provvedimento del rapporto contrattuale, l’Aggiudicatario coinvolto è tenuto a ricostituire la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.Comune sono inviate all’aggiudicataria con raccomandata A.R.
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PENALITÀ E CONTESTAZIONI. L’Aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito ed in particolare alla puntuale osservanza, in generale, delle norme che disciplinano l’esecuzione del contratto d’appalto. E’ pertanto considerato inadempimento delle obbligazioni derivanti L’aggiudicataria nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente appaltoCapitolato ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed alle disposizioni previste e conseguenti all’attuazione del presente capitolato. Xxx non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, l’aggiudicataria è tenuta al pagamento delle seguenti penalità: • il ritardo rispetto ai tempi di esecuzione delle attività in appalto: penale applicabile nella misura dell'1 per mille - Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto nell’invio del personale, come previsto all’art. 7. - Euro 150,00 per ogni variazione non concordata relativa al valore del canone offerto dall’aggiudicatario; • mancato aggiornamento normativo del software: penale di euro cambio dell'operatore individuato sul rapporto individualizzato 1:1 - Euro 500,00 per ogni fattispecie rilevata; • esecuzione non corretta dell’attività di migrazione degli archivi: penale di euro 1.000,00 il mancato invio entro il giovedì pomeriggio del programma delle attività per ogni fattispecie rilevata; • la settimana successiva, come da art. 5. - Euro 250,00 per la mancata assistenza richiesta rispetto ai tempi previsti (4 ore): penale di euro 200,00 per ogni fattispecie rilevata. Il Direttore dell’esecuzione del contratto provvederà a contestare le non conformità del servizio fornito rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, anche in deroga dei termini reperibilità di cui all’art. 1495 10 del Codice CivileDirettore responsabile - Euro 2.000,00 per la mancata trasmissione entro il ragionevole termine di 30 giorni dalla richiesta, salvo il rispetto dei titoli scolastici e professionali del personale impiegato ai sensi dell’art. 14, della documentazione richiesta nell’esercizio del potere di controllo ai sensi dell’art. 14, della documentazione relativa ad assicurazioni e adempimenti sulla sicurezza ai sensi dell’art. 13. In ogni caso di violazioni delle disposizioni del presente capitolato, non rientranti nell’esemplificazione sopra esposta, l’aggiudicataria è tenuta al pagamento di una penalità variante da euro 200,00 a euro 2000,00 in rapporto alla gravità dell’inadempienza o della recidiva. In caso di sciopero, che non sia dovuto ad inadempienza contrattuale dell’aggiudicataria, la penale per la mancata prestazione non verrà applicata a condizione che siano rispettati i termini di decadenzapreavviso di non meno di tre giorni. Le contestazioni formalizzate inibisconoL'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture. Le contestazioni verranno effettuate a mezzo PEC a cura del Direttore dell'esecuzione o dei suoi assistenti; l'Aggiudicatario, qualora ritenga la contestazione inesatta o non fondata, deve rispondere per lo stesso tramite entro 7 giorni solari dal ricevimento della contestazione, illustrando le motivazioni per cui ritiene la contestazione non dovuta; qualora tali osservazioni siano considerate accoglibili e concludenti dal Direttore dell'esecuzione del contratto viene data comunicazione di chiusura del procedimento. Diversamente, se il Direttore dell'esecuzione del contratto ritiene non accoglibile la risposta dell’aggiudicatario provvede a quantificare e comunicare, sempre a mezzo PEC, l'applicazione della penale all'Aggiudicatario. Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a comunicare al Responsabile unico del Procedimento le penalità eventualmente applicate. E’ in ogni caso fatta salva alla quale l’aggiudicataria avrà la facoltà di chiedere la risarcibilità dell’ulteriore dannopresentare le sue contro deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. Il provvedimento è assunto dal dirigente di settore. Si procederà al recupero della penalità, nonché la risoluzione da parte del rapporto contrattualeComune, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento del dirigente di settore. Le L'applicazione della penalità e il maggiore danno eventualmente dovuto dall’aggiudicatario sarà trattenuto da XXXXX sui corrispettivi dovuti e, ove questo non bastasse, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli artsopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi. 1241 e ss. Cod. Civ..e sarà oggetto I provvedimenti adottati dall’A.C. per contestazione ed applicazione di specifica fatturazione. In tal caso, nell’eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l’Aggiudicatario coinvolto è tenuto penalità vengono comunicate all’aggiudicataria a ricostituire la cauzione definitiva nel suo originario ammontaremezzo P.E.C. .
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PENALITÀ E CONTESTAZIONI. L’Aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito ed L’Amministrazione concedente eserciterà la vigilanza sull’andamento del servizio, per accertarne l’esecuzione in particolare alla puntuale osservanza, in generale, delle norme che disciplinano l’esecuzione del contratto d’appalto. E’ pertanto considerato inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente appalto: • il ritardo rispetto ai tempi di esecuzione delle attività in appalto: penale applicabile nella misura dell'1 per mille per ogni giorno di ritardo rispetto al valore del canone offerto dall’aggiudicatario; • mancato aggiornamento normativo del software: penale di euro 500,00 per ogni fattispecie rilevata; • esecuzione non corretta dell’attività di migrazione degli archivi: penale di euro 1.000,00 per ogni fattispecie rilevata; • mancata assistenza richiesta rispetto ai tempi previsti (4 ore): penale di euro 200,00 per ogni fattispecie rilevata. Il Direttore dell’esecuzione del contratto provvederà a contestare le non conformità del servizio fornito rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, anche in deroga dei termini di cui all’art. 1495 del Codice Civile, salvo il rispetto dei termini di decadenzaalle disposizioni contrattuali. Le contestazioni formalizzate inibisconoinadempienze ritenute lievi, a insindacabile e motivato giudizio dell’Amministrazione concedente, comporteranno l’applicazione della penalità di € 150,00 (centocinquanta) con la sola formalità della contestazione degli addebiti. Casi di inadempienze più rilevanti e/o ripetute quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, disservizi causati da un eccessivo turn over del personale, mancato rispetto degli orari di funzionamento, comportamento scorretto nei confronti dell’utenza- comporteranno l’adozione di penalità più severe, fino a completa definizioneun importo massimo di € 1.000,00 (mille), il diritto al pagamento delle relative fattureove l’Amministrazione concedente non ravvisi gli estremi per la risoluzione del contratto. Le contestazioni verranno effettuate a mezzo PEC a cura L’applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione scritta notificata dall’Amministrazione concedente con raccomandata A/R. l’Impresa affidataria potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni dalla data del Direttore dell'esecuzione o dei suoi assistenti; l'Aggiudicatario, qualora ritenga la contestazione inesatta o non fondata, deve rispondere per lo stesso tramite entro 7 giorni solari dal ricevimento della contestazione. L’Amministrazione concedente si riserva di far eseguire da altri il mancato/incompleto/trascurato servizio a spese del Concessionario. Rifusione e spese, illustrando le motivazioni per cui ritiene la contestazione non dovuta; qualora tali osservazioni siano considerate accoglibili pagamento danni e concludenti dal Direttore dell'esecuzione penalità verranno applicati mediante ritenuta sul corrispettivo dovuto ai sensi del contratto viene data comunicazione di chiusura del procedimento. Diversamente, se il Direttore dell'esecuzione del contratto ritiene non accoglibile la risposta dell’aggiudicatario provvede a quantificare e comunicare, sempre a mezzo PEC, l'applicazione della penale all'Aggiudicatario. Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a comunicare al Responsabile unico del Procedimento le penalità eventualmente applicate. E’ in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere la risarcibilità dell’ulteriore danno, nonché la risoluzione del rapporto contrattuale. Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuto dall’aggiudicatario sarà trattenuto da XXXXX sui corrispettivi dovuti presente capitolato speciale d’appalto e, ove questo non bastasse, /o sulla cauzione definitivadefinitiva costituita dal Concessionario, secondo i principi della compensazione di cui agli art. 1241 e ss. Cod. Civ..e sarà oggetto di specifica fatturazione. In che in tal caso, nell’eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l’Aggiudicatario coinvolto è tenuto a ricostituire la cauzione definitiva nel suo originario ammontarecaso dovrà essere reintegrata entro il termine dei successivi 60 (sessanta) giorni.
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