Perdite per mancata protezione dei dati Clausole campione

Perdite per mancata protezione dei dati. Per qualunque database che venga alterato, manomesso, distrutto, cancellato o danneggiato, i costi e le spese reali, ragionevoli e necessarie sostenute dall'Assicurato per ripristinare un database dai back-up o dagli originali o per raccogliere, assemblare e ricollegare tale database alle altre fonti o nella condizione in cui si trovava immediatamente prima della sua alterazione, manomissione, distruzione, cancellazione o danneggiamento;
Perdite per mancata protezione dei dati. Tenere indenne l'Assicurato in relazione a Perdite per Mancata Protezione dei Dati eccedenti la Franchigia indicata nella Scheda di Polizza, quale conseguenza diretta di:
Perdite per mancata protezione dei dati. La Società si impegna a tenere indenne l’Assicurato in relazione a Perdite per Mancata Protezione dei Dati, regolarmente denunciate durante il Periodo di Xxxxxxx, sostenute dall’Assicurato stesso quale conseguenza diretta di: 1. alterazione, manomissione, distruzione, cancellazione o danneggiamento del Patrimonio Informatico; o 2. impossibilità di accedere al Patrimonio Informatico; A condizione che: (i) tali eventi siano occorsi per la prima volta durante il Periodo di Polizza e direttamente derivanti da un malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica adottati al fine di evitare la Violazione della Sicurezza, (ii) la Violazione della Sicurezza si sia verificata prima del termine del Periodo di Polizza. La presente copertura viene prestata fino a concorrenza del sottolimite indicato in Polizza per sinistro ed in aggregato pari al 10% del massimale aggregato. È inoltre prevista una franchigia indicata in polizza.
Perdite per mancata protezione dei dati. Art. 1G -
Perdite per mancata protezione dei dati. Con riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera E., non rientrano nella perdita per mancata protezione dei dati: a. i costi o le spese sostenute dall'Assicurato per identificare e rimuovere gli errori di programma o le debolezze del software o per aggiornare, sostituire, ripristinare, riunire, assemblare, riprodurre, raccogliere o migliorare un database o i sistemi informatici al livello in cui si trovavano immediatamente prima dell'alterazione, manomissione, distruzione, cancellazione o danneggiamento di tale database; b. i costi e le spese per la ricerca e lo sviluppo di qualunque database, compresi e non limitati a segreti commerciali o altre informazioni di proprietà; c. il valore monetario di profitti, royalties o quote di mercato che siano stati persi correlati a un database, compresi e non limitati a segreti commerciali o ad altre informazioni proprietarie o a qualsiasi altro importo relativo al valore del database; d. perdita derivante da qualunque responsabilità o obbligazione nei confronti di terzi per ogni motivo; e. costi di giustizia e spese legali di ogni tipo. Una perdita per mancata protezione dei dati si considererà avvenuta nel momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dell'alterazione, corruzione, distruzione, cancellazione o danneggiamento o dell'impossibilità di accedere al database.
Perdite per mancata protezione dei dati. (operante solo qualora sia stato indicato il relativo limite di indennizzo nella Scheda di Polizza) Una Perdita per Mancata Protezione dei Dati si considererà avvenuta nel momento in cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza per la prima volta dell'alterazione, corruzione, distruzione, cancellazione o danneggiamento o dell'impossibilità di accedere al Patrimonio Informatico. La presente garanzia viene prestata con le delimitazioni indicate nella Scheda di Polizza.

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  • Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato all’indirizzo email all’uopo indicato.

  • Responsabile della protezione dei dati Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell’art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

  • REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

  • Protezione dei dati L'Istituto fornirà ai partecipanti la relativa informativa sulla privacy per il trattamento dei loro dati personali prima che questi vengano codificati nei sistemi elettronici per la gestione delle mobilità Erasmus+ xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxx_xx

  • DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI Intesa Sanpaolo Assicura ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo email: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA A ciascuno degli elementi qualitativi di tipo “discrezionale” (contraddistinti con la dicitura “ Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), sarà assegnato il punteggio ottenuto moltiplicando il coefficiente, dato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari della Commissione giudicatrice all’offerta in relazione al criterio in esame tenendo conto della “ Tabella coefficienti punteggi discrezionali” sotto riportata e, pertanto, variabile tra 0 e 1, corrispondente al giudizio espresso dalla Commissione, per il rispettivo punteggio parziale massimo disponibile (Colonna “Punti D Max”). Pertanto, a ciascuno degli elementi qualitativi (contraddistinti con la dicitura “Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), ciascun membro della Commissione giudicatrice, esprimerà un giudizio di merito secondo la scala di valori sotto riportata: Coefficiente (Ci) Giudizio espresso dalla commissione 0,00 Inadeguato o Assente 0,25 Parzialmente adeguato 0,50 Poco Adeguato 0,60 Adeguato 0,80 Discreto 1,00 Ottimo A ciascuno degli elementi quantitativi “Q” di tipo “Tabellare” (contraddistinti con la dicitura “Tabellare” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico) sarà attribuito un punteggio secondo le seguenti ripartizioni tabellari: Tabella PT3.2 - Service Level Agreement (SLA) di supporto Vendor per le componenti Storage e Switch

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  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

  • Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

  • REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 2 e nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell’offerta a Sistema.