CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Business
IMPRESA
CATTOLICA&PROFESSIONI ATTIVITÀ LEGALI
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
PER LA TUTELA DAI RISCHI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE E ALLO STUDIO/UFFICIO
SET INFORMATIVO
Il presente set informativo contiene:
• il Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)
• il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni)
• le Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario redatte secondo le linee xxxxx XXXX del 06/02/2018.
Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.
PRONTI ALLA VITA.
xxxxxxxxx.xx
scarica l’app
Polizza di RC Professionale, Tutela legale, .Cyber Risk, Incendio, Eventi catastrofali,
Apparecchiature elettriche e elettroniche, Furto, RCT-RCO e Assistenza
Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo
Società: Cattolica di Assicurazione S.p.A. Prodotto: “Cattolica&Professioni - Attività legali”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura i rischi relativi all’attività professionale e allo studio/ufficio.
Che cosa è assicurato?
✓ La Società presta l’assicurazione nei limiti delle somme assicurate/massimali (per sinistro e/o per anno) indicati nella scheda di polizza. Il prodotto è composto di un modulo dedicato all’attività professionale ed uno dedicato ai rischi legati allo studio/ufficio, acquistabili separatamente. Per ogni modulo il Contraente può scegliere quali Sezioni comprare tra le seguenti, alcune autonome e altre vincolate alla presenza di altra sezione.
Per il Modulo Uffici le sezioni previste sono:
✓ Incendio: a copertura dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da incendio ed altri eventi.
✓ Eventi catastrofali (subordinata all’acquisto della sezione Incendio): indennizzo dei danni causati da Terremoto, Inondazione, Alluvione ed Allagamento ed alcune spese riconducibili a detti eventi.
✓ Apparecchiature elettriche ed elettroniche: danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche se di proprietà di terzi, causati da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
✓ Furto: indennizza danni da illecita sottrazione del contenuto dell’Ufficio, anche se di proprietà di terzi.
✓ RCT-RCO: per il risarcimento dei danni causati a terzi derivanti da eventi legati ai rischi relativi alla conduzione e alla proprietà dei locali adibiti ad ufficio e degli infortuni sul lavoro subiti dai propri prestatori di lavoro.
✓ Assistenza: prestazioni o servizi erogati in caso di necessità in relazione ai locali adibiti ad Ufficio.
✓ Assistenza cyber: prestazioni specifiche per i rischi Cyber.
Per il Modulo Attività le sezioni offerte sono:
✓ Responsabilità Civile Professionale: a tutela dei rischi di danni a terzi connessi allo svolgimento dell’attività professionale.
✓ Tutela Legale: rimborso delle spese legali sostenute dall’Assicurato a protezione dei propri interessi, in sede stragiudiziale e giudiziale, per fatti riconducibili alla sfera professionale.
✓ Cyber Risk: prestazioni e garanzie a copertura dei rischi informatici.
Per alcune sezioni di polizza sono previste alcune garanzie opzionali che, previo pagamento di un premio aggiuntivo, estendono la copertura assicurativa.
Che cosa non è assicurato?
Principali rischi esclusi:
🗶 Incendio: danni dovuti a precaria condizione di statica e manutenzione.
🗶 Eventi catastrofali: fabbricati abusivi o dichiarati inagibili per ordine delle Autorità competenti.
🗶 Apparecchiature elettriche ed elettroniche: danni da montaggio, smontaggio, manutenzione e revisione;
🗶 Furto: eventi in locali con caratteristiche costruttive non conformi a quanto indicato in polizza.
🗶 RCT-RCO: non sono considerati terzi il Contraente, l’Assicurato, il coniuge, gli ascendenti e discendenti dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine appartenente suo nucleo familiare o con lui convivente.
🗶 Assistenza: eventi dovuti a dolo dell’Assicurato.
🗶 Responsabilità Civile Professionale: esercizio di attività professionale diversa da quella dichiarata in polizza, per la quale l’Assicurato risulti abilitato e esercizio di attività svolta da professionisti che non risultino iscritti al relativo Albo professionale.
🗶 Tutela Legale: esercizio di una professione senza iscrizione al relativo ordine e della professione o attività medica o di operatore sanitario.
🗶 Cyber Risk: danni alle persone, alle cose, agli animali.
Ci sono limitazioni alla copertura?
Limitazioni di garanzia delle sezioni:
! Esistono limiti di risarcimento/indennizzo specifici per alcune garanzie delle singole sezioni.
! Per ciascuna sezione sono previste le specifiche esclusioni/limitazioni di garanzia, alcune delle quali derogabili con acquisto di una garanzia opzionale, come precisato nella relativa clausola di esclusione.
Dove sono coperto dall’assicurazione?
• L’assicurazione di RC Professionale vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere in Unione Europea, in Svizzera, nel Regno Unito, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
• L’assicurazione Cyber Risk e la RCO sono valide nel mondo intero.
• Per l’assicurazione Tutela Legale le garanzie operano a seconda dei casi assicurati e dei paesi nei quali avviene il sinistro e in cui si trova l’ufficio giudiziario di competenza, sulla base di quanto sotto indicato. Tutti casi assicurati operano in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l’ufficio giudiziario competente. I casi assicurati riguardanti: delitti colposi o contravvenzioni, delitti dolosi, anche in materia fiscale ed amministrativa e compreso il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell’attività assicurata; danni subìti; vertenze con i fornitori; locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali; rapporti di lavoro; pacchetto sicurezza – danni causati in materia di protezione dei dati personali; appalto o subappalto; spese di resistenza per danni extra contrattuali; chiamata in causa dell’assicuratore di responsabilità civile operano anche negli altri paesi dell’Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l’ufficio giudiziario competente. Quando i casi assicurati sono relativi all’utilizzo del web e dei social o media network, le garanzie operano per i sinistri avvenuti in tutto il mondo, purché l’ufficio giudiziario competente si trovi in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
• Le sezioni Incendio, Apparecchiature elettriche ed elettroniche, Eventi catastrofali, Furto, RCT ed Assistenza (tranne rientro anticipato dal viaggio, Informazioni su fiere e Informazioni per viaggi di lavoro che valgono nel mondo intero) sono valide per gli Uffici ubicati in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Che obblighi ho?
• Alla sottoscrizione del contratto, l’Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere nel questionario assuntivo: eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento dell’indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione.
• L’esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio descritto in polizza dev’essere comunicata per iscritto all’Impresa.
• Ogni aggravamento del rischio dev’essere comunicato per iscritto all’Impresa. Sono previsti degli obblighi specifici in caso di denuncia di sinistro.
Quando e come devo pagare?
• Il pagamento del premio avviene alla scadenza pattuita.
• Il pagamento del premio può essere eseguito tramite:
✓ assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all’Impresa o all'agente;
✓ ordine di bonifico o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario l’Impresa o l'agente, mezzi di pagamento elettronico;
✓ contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Quando inizia e quando finisce la copertura?
• Il contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza a condizione che il premio o la prima rata di premio siano stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
• L'assicurazione ha la durata indicata nella scheda di polizza e può essere soggetta a tacito rinnovo. Alla scadenza della polizza, è facoltà dell’Impresa proporre al Contraente il rinnovo del contratto, adeguando condizioni e/o premio. In caso di accettazione, il premio dovrà essere pagato entro 15 giorni dalla scadenza contrattuale altrimenti l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno fino alle ore 24 del giorno del pagamento del premio. In caso di mancata accettazione il contratto si risolve.
Come posso disdire la polizza?
Il Contraente può manifestare la propria volontà di non rinnovare il contratto inviando all’Impresa una comunicazione di disdetta almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.
Polizza di RC Professionale, Tutela legale, Cyber Risk, Incendio, Apparecchiature elettriche ed elettroniche, Eventi catastrofali, Furto, RCT-RCO e Assistenza
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)
Società: Cattolica di Assicurazione S.p.A.
Prodotto: “Cattolica&Professioni - Attività legali”
Data di aggiornamento: 01/2022 - Il presente DIP aggiuntivo Danni è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.; Lungadige Cangrande; n.16; cap 37126; Verona; tel. 000 0 000 000; sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx; email: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019.
Al contratto si applica la legge italiana
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, l’ammontare:
• del Patrimonio Netto è pari a 1.996 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 685 milioni di euro – il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.307,4 milioni di euro);
• del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.173,7 milioni di euro (a);
• del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 528,2 milioni di euro;
• dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 2.206,5 milioni di euro (b)
• dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 1.725,3 milioni di euro. Relativamente all’indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,88 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR)n (b/a).
Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell’impresa si invita a consultare il sito al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xx
MODULO UFFICIO
Incendio e rischi accessori (Ufficio e/o Contenuto)
Sono compresi:
- fulmine;
- esplosione, implosione e scoppio, anche esterni;
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si indicano le seguenti ulteriori garanzie sempre operanti.
L’Impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente e dei limiti di indennizzo/risarcimento indicati nella scheda di polizza e/o nelle Condizioni di Assicurazione.
Esempio: Nella sezione Incendio i danni ai beni nelle dipendenze e pertinenze non comunicanti sono indennizzati fino al limite del 20% della somma assicurata del Contenuto, con il massimo di 10.000 euro per anno assicurativo.
Che cosa è assicurato?
- fuoriuscita di fumi, gas, vapori a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio dell’Ufficio;
- sviluppo e fuoriuscita di fumi, gas, vapori;
- caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni di comando o di controllo;
- urto di veicoli o di natanti, non di proprietà né in uso all'Assicurato, in transito su pubbliche vie o aree a esse equiparate;
- caduta di meteoriti, aerei, di veicoli spaziali, di loro parti o di cose da essi trasportate;
- onda sonica determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- se conseguenti agli eventi sopraelencati, la Società indennizza anche i danni causati ai beni assicurati per:
- mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica, idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, che abbiano colpito i beni assicurati oppure i beni posti nell'ambito di 50 metri da essi;
- caduta di antenne o parabole radio-telericeventi, compresi i danni alle stesse;
- impedire o limitare i danni, nonché le spese di salvataggio;
- rottura di vetri e specchi;
- rimpiazzo del combustibile;
- danni da furto;
- eventi atmosferici e sovraccarico neve;
- atti vandalici e terrorismo;
- danni da acqua;
- ricerca e riparazione del guasto – acqua e gas;
- danni all’esterno dell’ufficio;
- fenomeno elettrico;
- spese demolizione e sgombero;
- spese di trasloco;
- oneri di ricostruzione;
- onorari dei periti;
- perdita di pigioni;
- indennità per mancata fruibilità dei locali.
Inoltre, in alternativa all’Incendio dell’Ufficio, è prevista la garanzia Rischio Locativo per l’ipotesi in cui l’Ufficio sia preso in locazione.
Le garanzie sono prestate anche se il danno è stato causato con colpa grave degli Assicurati.
Eventi catastrofali
Sono compresi:
- spese per demolire, sgomberare e smaltire i residui del sinistro;
- spese sostenute per la rimozione, il trasporto, il ricollocamento e il deposito presso terzi del Contenuto assicurato, nel caso in cui la rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni all’Ufficio, e per il periodo strettamente necessario alle stesse;
oneri di urbanizzazione e gli oneri dovuti per la ricostruzione dell’Ufficio assicurato in base alle disposizioni anche antisismiche vigenti al momento del sinistro;
- onorari di consulenti, ingegneri, architetti, xxxxxx.
Furto
La copertura comprende:
- Furto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nell'Ufficio e nelle relative dipendenze e pertinenze non comunicanti in modo fraudolento;
- Rapina o estorsione;
- Furto commesso attraverso le luci dei mezzi di protezione e con destrezza;
- Furto e rapina in occasione di eventi sociopolitici;
- Furto di fissi e infissi
- Furto, rapina di beni dei dipendenti, collaboratori e dei clienti
- Furto commesso da Dipendenti e collaboratori;
- sottrazione di Documenti, Xxxxxx (escluso denaro) attrezzature, supporti dati, e altri strumenti professionali in genere all’esterno dell’Ufficio;
- danni provocati dai ladri;
- Ripristino – rifacimento Documenti e archivi
- Onorari di periti;
- sostituzione o modifica serrature e potenziamento mezzi di protezione;
- spese di pulizia;
- spese mediche per infortunio a seguito di scippo o rapina;
- indennità per mancata fruibilità dei locali.
Apparecchiature elettriche ed elettroniche
L'assicurazione vale anche per:
- le spese documentate di noleggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche necessarie per la sostituzione temporanea di quelle distrutte o danneggiate;
- le spese necessarie ed effettivamente sostenute, compresa manodopera, per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso a seguito di sinistro indennizzabile ai supporti sui quali sono memorizzati;
- le spese necessarie ed effettivamente sostenute, conseguenti a sinistro indennizzabile, a nastri o dischi ottici e/o magnetici od altri supporti di dati, per il riacquisto dei supporti dati danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati;
- le spese sostenute per demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residuati del sinistro, esclusi, comunque quelli radioattivi nonché le spese necessariamente sostenute per risanare o trattare i residui del sinistro.
Responsabilità civile dell’Ufficio
L'assicurazione comprende i danni derivanti dalla proprietà e/o dalla conduzione dei locali dell’ufficio
- da inquinamento accidentale;
- da interruzioni o sospensioni di attività;
- da spargimento di acqua e rigurgito di fognature.
Assistenza dell’Ufficio
Chiamando la Struttura Organizzativa sono disponibili le seguenti prestazioni:
- Accesso rete artigiani;
- Invio di un idraulico;
- Invio di un termoidraulico;
- Invio di un caldaista impianti di riscaldamento;
- Invio di personale specializzato per danni da acqua;
- Invio di un elettricista;
- Fornitura temporanea di energia elettrica;
- Invio di un fabbro/serramentista;
- Invio di un vetraio;
- Invio di un tapparellista;
- Invio di un tecnico condizionatori;
- Invio di un sorvegliante;
- Invio di un sorvegliante ai locali di proprietà del terzo danneggiato;
- Trasloco;
- Coworking;
- Rientro anticipato dal viaggio;
- Reperimento di un’impresa per la disinfestazione o derattizzazione dell’ufficio;
- Reperimento di un’impresa edile per lavori straordinari di ristrutturazione;
- Reperimento di un’impresa di trasloco;
- Reperimento di un antennista;
- Reperimento di un operatore per la pulizia dell’ufficio;
- Reperimento di un tecnico per la riparazione di climatizzatori o condizionatori;
- Informazioni sulla sicurezza degli impianti;
- Informazioni fiscali su imposte sugli immobili;
- Servizi generici per l’ufficio;
- Prenotazione vettura a noleggio;
- Informazioni immobiliari sull’ufficio;
- Informazioni su fiere nazionali ed internazionali;
- Consulenza medica e trasferimento sanitario;
- Servizi a seguito di furto o rapina;
- Informazioni per viaggi di lavoro;
- Recupero documenti e materiale cartaceo;
- Servizio di segnalazione guasti;
- Intervento di urgenza per salvataggio contenuto dei locali;
- Consulenza specialistica per la certificazione secondo la normativa ISO.
Assistenza Cyber
Se acquistata l’Assistenza dell’Ufficio, con l’acquisto della presente Sezione in caso di rischio informatico legato ad utilizzo improprio, perdita e/o furto accertati, causati da malware (virus o ransomware), data breach, l’Assicurato può usufruire di servizi che riguardano la ricerca di vulnerabilità informatiche e il supporto per la loro correzione, la protezione dell’identità digitale e della web reputation, il recupero dei dati, protezione carte di credito e altri strumenti di pagamento, nonché di un servizio di help center.
MODULO ATTIVITA’ RC Professionale Si assicurano Avvocato e Praticante - libero professionista - di quanto siano tenuti a pagare quale civilmente responsabili, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni materiali e perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi nell’esercizio dell’attività professionale indicata in polizza. La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, anche se tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere prima del periodo di validità della stessa (retroattività illimitata). L’assicurazione comprende le seguenti garanzie sempre operanti: ▪ Funzioni pubbliche; ▪ Incarichi di gestore della crisi e di attestatore piani di rientro; ▪ Attività di mediatore ▪ Custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori; ▪ Danni derivanti da interruzioni e/o sospensioni di attività ▪ Errato trattamento dei dati personali; ▪ Stime e perizie; ▪ Docenza; ▪ Firma elettronica avanzata. Tutela Legale L’assicurazione è prestata per le spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine sostenute per la difesa degli interessi dell’Assicurato, nei seguenti casi: ▪ Delitti colposi e contravvenzioni; ▪ Delitti dolosi; ▪ Danni subiti; ▪ Fornitori; ▪ Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali; ▪ Rapporti di Lavoro; ▪ Istituti o enti pubblici di assicurazioni; ▪ Pacchetto sicurezza; ▪ Appalto e subappalto; ▪ Impugnazione di delibere assembleari condominiali; ▪ Spese di resistenza per danni extracontrattuali; ▪ Vertenze contrattuali con le compagnie di assicurazione; ▪ Chiamata in causa dell’assicuratore di responsabilità civile del Contraente; Cyber Risk La Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato o a risarcire un terzo a seguito dei seguenti eventi: ▪ Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della privacy; ▪ Spese e costi per privacy notification; ▪ Difesa in giudizio; ▪ Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria; ▪ Mancata protezione dei dati; ▪ Copertura dei danni relativi all'interruzione della propria attività informatica; ▪ Furto online di fondi. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO |
MODULO UFFICIO |
Incendio – Ricorso terzi | L’assicurazione tiene indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni materiali e diretti cagionati a terzi per sinistro indennizzabile a termini di polizza relativamente alle garanzie previste dalla Sezione Incendio. |
Furto – Infedeltà di dipendenti e collaboratori | L’assicurazione indennizza l’Assicurato delle perdite a lui derivate da reati di furto, rapina, appropriazione indebita, truffa, commessi da dipendenti e collaboratori, nell’esercizio dei propri incarichi e durante l’orario di svolgimento delle mansioni a cui sono adibiti. |
Furto – Beni in cassaforte | La Società indennizza, in aumento rispetto a quanto previsto in polizza come limiti di indennizzo comuni per singoli oggetti, i danni materiali e diretti a seguito di furto e rapina di Gioielli e preziosi, Oggetti pregiati, Collezioni, Valori, Documenti, custoditi in cassaforte. Per la sola garanzia Furto la copertura è valida a condizione che vi sia stato scasso della cassaforte, oppure vi sia stata asportazione totale della cassaforte. |
Responsabilità Civile dell’Ufficio RCT – Danni da incendio | L'assicurazione è estesa ai danni causati alle cose altrui da incendio, esplosione, implosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. |
Responsabilità Civile dell’Ufficio RCO – malattie professionali | La Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) è estesa alle malattie professionali indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n° 1124 del 30/6/1965, come risultano dall'elenco riportato dal D.P.R. 9 giugno 1975 n° 482 e successive modifiche e di quelle ritenute tali dalla Magistratura. |
MODULO ATTIVITA’ | |
RCP- Incarichi di sindaco, membro dell’organismo di vigilanza, revisore legale dei conti, membro del comitato di controllo sulla gestione, del consiglio di sorveglianza e revisione in enti locali | L’assicurazione è estesa alle perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai terzi clienti conseguenti allo svolgimento dell’attività di sindaco, membro dell’organismo di vigilanza, revisore legale dei conti, membro del comitato di controllo sulla gestione, del consiglio di sorveglianza e revisione in enti locali. |
RCP- Commissario di gara | L’assicurazione è estesa alle perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai terzi clienti conseguenti allo svolgimento dell’attività di Commissario di gara. |
RCP- Amministratore di stabili condominiali, Revisore di condominio | L’assicurazione si estende alle perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai terzi clienti conseguenti allo svolgimento dell’attività di Amministratore di stabili condominiali o Revisore di condominio. |
RCP – Attività fiscale e contabile | L’assicurazione è estesa alle perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai terzi clienti conseguenti allo svolgimento dell’attività fiscale e contabile. |
RCP – DPO (Data Protection Officer) – Responsabile trattamento dati | L’assicurazione si estende alle perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai terzi clienti conseguenti allo svolgimento dell’attività di DPO (Data Protection Officer). |
Tutela Legale - Retroattività | Per spese sostenute: • a difesa di delitti colposi o dolosi e contravvenzioni, ove prevista nei casi assicurati • nei procedimenti previsti dalla garanzia aggiuntiva “Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto”, se acquistata vale per atti, fatti o comportamenti avvenuti: - anteriormente alla data di efficacia della copertura assicurativa, sempreché conosciuti dall’Assicurato dopo questa data; |
- e rientranti nel periodo di tempo indicato sulla scheda di polizza alla voce “Retroattività”. La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati per la difesa per delitti colposi e contravvenzioni e copre solo le spese sostenute dal Contraente per i procedimenti di responsabilità amministrativa. | |
Tutela Legale - Tutela in materia fiscale e tributaria | Sono garantite le spese per il ricorso avverso le sanzioni amministrative in procedimenti tributari e fiscali |
Tutela Legale – Opposizione e sanzioni amministrative | Sono garantite le spese per l’impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie e non, ad eccezione delle opposizioni a sanzioni per il pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi. |
Tutela Legale - Vertenze con i clienti compreso il recupero crediti | Sono garantite le spese per vertenze contrattuali con i propri clienti, compreso il recupero dei crediti. |
Tutela Legale - Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto | Sono garantite le spese per i procedimenti di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto instaurati davanti la Corte dei Conti, comprese le spese sostenute nella fase preliminare del processo |
Tutela Legale - Provvedimenti disciplinari comminati dall’ordine | Sono garantite le spese per l’impugnazione dei provvedimenti disciplinari davanti al competente organo dell’ordine, collegio professionale o registro professionale al quale l’Assicurato è iscritto. |
OPZIONE CON RIDUZIONE DI PREMIO
MODULO UFFICIO | |
Furto – Impianto di allarme | La riduzione di premio è condizionata al fatto che i locali dell’Ufficio contenenti i beni assicurati siano protetti da impianto di allarme antintrusione e che: • le caratteristiche tecniche dell’impianto di allarme risultino dal "certificato di installazione e di collaudo" redatto e firmato dalla ditta installatrice; • l'impianto sia messo in funzione ogni volta che nei locali contenenti i beni assicurati non vi sia presenza di persone. L’Attivazione e operatività dell’opzione deve risultare indicata in polizza. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Oltre a quanto indicato nel DIP sono previste le seguenti esclusioni di rischio: MODULO UFFICI Incendio Per tutte le garanzie della sezione sono esclusi: - danni derivanti da dolo degli Assicurati, del Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata; - danni di furto (salvo quanto previsto in “Oggetto della garanzia”), rapina, impossessamento, truffa, estorsione, appropriazione indebita, malversazione, ammanco, sottrazione, smarrimento; - danni da difetti noti agli Assicurati o al Contraente al momento della conclusione del contratto; - i costi di rifacimento o ripristino di Documenti, dati, archivi, registri, informatici, nonché licenze d’uso contenuti nei dispositivi danneggiati dagli eventi garantiti dalla presente sezione incendio; - rimborsi di multe, ammende, sanzioni in genere; - i danni alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, se assicurate con la Sezione specifica del presente prodotto o con altra polizza. |
Inoltre, vi sono specifiche esclusioni per alcune garanzie: Per la Rottura lastre la garanzia non opera per i danni alle lastre aventi speciale valore artistico o di affezione e a quelle delle recinzioni. Per gli Eventi atmosferici sono esclusi i danni subiti da: - Recinzioni precarie; - cavi aerei, insegne, antenne o parabole radio-telericeventi (a meno che il loro danneggiamento non sia conseguente a crollo anche parziale del Fabbricato per effetto della violenza degli eventi riscontrati o per sovraccarico neve); - alberi, coltivazioni, piante ornamentali in genere, parchi e giardini, strade private, cortili; - Fabbricati o porzioni di Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o meno a sinistro), fatto salvo quanto sopra indicato per i portici e porticati esterni aperti e in ogni caso i danni derivanti dal solo effetto della grandine; - capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto. Per i rischi all’esterno dell’ufficio non sono coperti i costi di rifacimento o ripristino di Documenti, dati, archivi, registri, informatici, nonché licenze d’uso, danneggiati o andati distrutti dall’evento garantito. Per il fenomeno elettrico sono esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti elettroniche per i controlli di funzionalità e per la manutenzione preventiva. Nella garanzia aggiuntiva Ricorso Terzi: Non sono considerati terzi: - il Contraente, l’Assicurato; - il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine appartenente suo nucleo familiare o con lui convivente; - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una persona giuridica; - le società che, rispetto all’Assicurato persona giuridica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate (Art. 2359 del Codice Civile e Legge n.216 del 1974), nonché i loro amministratori, i legali rappresentanti e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al secondo capoverso. Sono esclusi inoltre i danni: - a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Eventi catastrofali Sono esclusi i danni: - da precarie condizioni di statica e manutenzione dei fabbricati e degli uffici che li ospitano indicati in polizza; - provocati con dolo del Contraente o degli Assicurati; - da smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo; - alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, se assicurate con la Sezione specifica del presente prodotto o con altra polizza. In particolare, per la garanzia Xxxxxxxxx sono esclusi i danni: - se l’Ufficio indicato in polizza non è a norma con le disposizioni di legge antisismiche vigenti al momento della costruzione dello stesso; - al Contenuto assicurato, nel caso in cui l’evento che ha causato il sinistro terremoto non abbia causato un danno anche all’Ufficio indicato in polizza. Apparecchiature elettriche ed elettroniche Sono esclusi i danni da: - esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causato direttamente o indirettamente, risultante da, derivante da o connesso a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro. |
- difetti, guasti, vizi, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato; - logorio, usura, deterioramento, corrosione, ossidazione, erosione, arrugginimento, deperimento e incrostazione; - di natura estetica che non siano connessi con eventi indennizzabili; - difetti noti all'Assicurato, ai suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto di stipula della polizza; - umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere, microrganismi. Rimangono sempre e comunque esclusi dalla garanzia i danni: - a dati software, come ad esempio qualsiasi modifica che danneggi dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e i danni conseguenti all’ interruzione d'esercizio; - causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer e i danni conseguenti all’ interruzione d'esercizio; L’assicurazione non copre i danni cagionati alle seguenti categorie di beni: - i conduttori esterni; - i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili; - le apparecchiature elettriche ed elettroniche in godimento dell'Assicurato, rientranti in contratti di leasing, nel caso in cui siano già coperte da apposita assicurazione. Furto Sono esclusi i danni: - a veicoli a motore iscritti al PRA e loro parti; - alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, se assicurate con la Sezione specifica del presente prodotto o con altra polizza. Sono inoltre presenti specifiche esclusioni per le seguenti garanzie: - Per in Furto, rapina o estorsione nelle Dipendenze e pertinenze non comunicanti: sono esclusi Oggetti pregiati, Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori. - Per il Furto, rapina di beni dei dipendenti, collaboratori e dei clienti: sono esclusi Gioielli e preziosi, Valori. - Xxx Xxxxx commesso da Xxxxxxxxxx e collaboratori: l’autore del fatto non deve essere un incaricato della sorveglianza dei locali dell’Ufficio né della custodia delle chiavi relative alla protezione dei locali assicurati. - Per i rischi assicurati all’esterno dell’Ufficio: Sono esclusi i costi di rifacimento o ripristino di Documenti, dati, archivi, registri, informatici, nonché licenze d’uso, sottratti o andati distrutti o danneggiati dall’evento garantito, e contenuti nei dispositivi e strumenti professionali in genere, comunemente utilizzati per l’esercizio dell’Attività assicurata; Nelle estensioni sempre operanti: - danni provocati dai ladri - danni a seguito di atti vandalici o dolosi: sono esclusi danni da deturpamento o imbrattamento dei muri esterni. - Altri oneri e spese - potenziamento dei mezzi di protezione: non saranno rimborsate le spese sostenute per la riparazione dei guasti cagionati dai ladri ai preesistenti impianti e mezzi di chiusura. - Altri oneri e spese - spese sanitarie: sono escluse quelle per medicinali. - Altri oneri e spese - indennizzo speciale: non sarà dovuta qualora il Contraente non risulti anche titolare dell’Attività professionale svolta nei locali dell’Ufficio. Nella garanzia aggiuntiva “Infedeltà di dipendenti e collaboratori” sono esclusi: - il furto, la rapina, l’appropriazione indebita, la truffa sono posti in essere da dipendenti o collaboratori direttamente incaricati della vigilanza dei locali dell’Ufficio e del loro contenuto, o in concorso con tali soggetti nel caso in cui i reati di cui sopra siano contesti a più persone. - Sono inoltre esclusi dall’indennizzo i lucri mancati, gli interessi ed ogni altro danno indiretto. Responsabilità Civile dell’Ufficio Responsabilità Civile verso terzi (RCT) Sono esclusi i danni: - alle cose altrui, che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo; - alle cose altrui, poste in ambito lavori e derivanti da attività di montaggio, installazione e/o posa in opera, collaudo e manutenzione effettuate presso terzi; |
- alle cose oggetto di lavorazione, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori stessi; - alle cose oggetto di movimentazione, sollevamento, carico e scarico; - da vibrazioni, assestamento, franamento, bradisismo, cedimento del terreno da qualsiasi causa determinati; - cagionati alle condutture e/o agli impianti sotterranei o subacquei, nonché quelli a essi conseguenti; - dai quali derivino risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio; - in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili); ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive; Sono escluse azioni di rivalsa di Enti diversi dall’INAIL e/o dall’INPS. Nella garanzia aggiuntiva “Ricorso terzi” Si intendono comunque esclusi i danni ai fabbricati e/o locali tenuti in locazione dall'Assicurato stesso. Responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO) Sono esclusi i danni: - verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; - causati da impianti di trasporto a fune come teleferiche, funicolari e simili; - causati da TSE (Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili), alcool, tabacco; - causati da campi elettromagnetici; - relativi a casi di encefalite spongiforme o sindromi affini; - consistenti in risarcimenti a carattere punitivo, esemplare (punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio; Sono escluse azioni di rivalsa di Enti diversi dall’INAIL e/o dall’INPS. Nella garanzia aggiuntiva “Malattie Professionali, se acquistata, sono escluse le conseguenze di: - asbestosi, silicosi, ipoacusie conclamate; - sindrome da immunodeficienza acquisita; - malattie professionali provocate da comportamenti vessatori quali le discriminazioni e le molestie in genere posti in essere da colleghi o superiori per emarginare persone o gruppi di persone dal lavoro (mobbing). Assistenza Ufficio Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Assistenza – Cyber Risk Sono esclusi: - qualsiasi evento avvenuto al di fuori del periodo di copertura; - circostanze note all’Assicurato al momento della stipula che potrebbero determinare l’insorgenza del sinistro; - utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o comunque illecito; - vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione, errore o omissione nello sviluppo del Sistema informatico dell’Assicurato; - i costi per la sostituzione e /o riparazione dell’hardware/dispositivo di memorizzazione; - i costi e le spese sostenuti per aggiornare, ripristinare, sostituire, migliorare il Computer/Notebook/Desktop rispetto a quello esistente prima del verificarsi di un sinistro coperto in polizza, nonché i costi sostenuti per identificare o rimediare a errori, vizi o carenze dei Software; - i costi per il ripristino di archivi e Software sottratti, distrutti o danneggiati da introduzione di Malware; - i costi sostenuti per sostituire i supporti informatici contenenti i dati, gli archivi e i Software andati distrutti o danneggiati; - la cancellazione accidentale dei dati; - furto di fondi conseguente a furto o smarrimento di strumenti di pagamento (carte di credito/debito); - furto di fondi da conti on line o carte di pagamento emessi da Istituti non regolati dalla banca d’Italia o autorità di controllo equivalente in uno stato dell’Area Economica Europea; - danni fisici a persone o cose; - violazione di marchi e brevetti; |
- uso di dati che l’Assicurato non è autorizzato a trattare; - pignoramento, nazionalizzazione, confisca o distruzione di sistemi informatici o database per ordine di qualunque autorità governativa o pubblica; - transazioni in criptovalute, punti di raccolte a premi, miglia aeree etc.; - insolvenza dell’Istituto emittente le carte di pagamento dell’Assicurato; - insolvenza di un venditore o fornitore di servizi acquistati on line; - perdite su investimenti, concorsi a premi, etc., se le relative operazioni sono state effettuate via internet; - perdite per le quali l’Assicurato può ottenere un risarcimento da parte dell’emittente dello strumento di pagamento o della banca; - danni dovuti a campi elettromagnetici; - danni dovuti a contaminazione radioattiva trasmutazioni del nucleo dell’atomo. Nella garanzia “Recupero dati sono esclusi”: - Perdita provocata da un danno fisico al dispositivo di archiviazione; - manipolazione dell’attrezzatura o del sistema da parte di terzi; - danni ad apparecchiature o sistemi causati da urti, incendi o inondazioni; - danni causati dalla perdita di piste (sulle scritture di configurazione interna del disco); - danni sulle scritture di informazione (ad esempio formattazione e reinsediamento); - head crash (danni fisici sulla superficie magnetica). MODULO ATTIVITA’ Responsabilità Civile Professionale Non sono considerati terzi: - il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; - i dipendenti soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL nonché i collaboratori e i praticanti e che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato, salvo quanto previsto dalle “Estensioni di garanzia sempre operanti”, punto “Errato trattamento dei dati personali”; - i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; - le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone indicate al primo punto rivestano la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore, o delle quali esercitino il controllo. Sono esclusi i rischi relativi a: - fatti o atti, che generano sinistri, di cui si era a conoscenza prima della data di inizio di validità dell’assicurazione; - danni derivanti da azioni dolose commesse dall’Assicurato. Tutela Legale Sono escluse le vertenze derivanti da: - diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni; - materia fiscale o amministrativa, salvo i casi esplicitamente disciplinati; - attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall’Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici; - fatti dolosi commessi dalle persone assicurate, salvo quanto esplicitamente disciplinato; - diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d’asta, concorrenza sleale o normativa antitrust; - affitto d'azienda, alla cessione di azienda o di ramo di azienda e ai contratti di leasing immobiliare; - contratti di agenzia, rappresentanza o mandato; - Incarichi di amministratore in Enti Pubblici; - Esercizio della professione medica, infermieristica e di operatore sanitario; - Esercizio di attività di amministratore di stabili e revisore condominiale; - All’esercizio di attività di docenza. Cyber Risk Sono esclusi: - danni alle persone o danni alle cose o agli animali; - violazione effettiva o presunta della normativa antitrust: • normativa in materia di antitrust, limitazione della concorrenza e del mercato, concorrenza sleale, pubblicità falsa o ingannevole o la violazione della normativa Antitrust Italiana ed Europea; |
• Legge in materia di Tutela dei Consumatori incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la violazione o l'inosservanza degli Art.101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, Legge n.287/1990, Art.2598- 601 del C.C. Art.9, Legge n.192/1998, Art. 18-27-quater del Codice del Consumo Italiano, D.Lgs. n.145/2007 o, ove rilevante, della legislazione Statunitense inclusa nello Sherman Antitrust Act, nel Xxxxxxx Act, o nel Xxxxxxxx-Patman Act, e loro successive modificazioni. - atti, errori, omissioni, eventi, correlati o conseguenti in cui il primo atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza sia stato commesso o sia avvenuto prima della data di effetto della polizza o di altre contratte con la Società, sostituite senza soluzione di continuità. - esclusioni relative a ogni effettivo o presunto atto, errore o omissione di piani, fondi o patrimoni pensionistici, sanitari, sociali, di profit-sharing, comuni o di investimento, fondi o trusts, incluse le violazioni di qualunque previsione della legislazione in materia di Lavoro, Pensioni e Previdenza Sociale, comprese anche altre leggi o normative simili o analoghe di qualsivoglia Stato, Provincia o altra giurisdizione, le loro successive modifiche o qualsiasi violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità a tali leggi o normative. - brevetti, copyright, segreto commerciale, patrimonio informativo: sono esclusi: • violazione - effettiva o presunta - di un brevetto o dei diritti correlati al brevetto o da un abuso di brevetto; • violazione del copyright derivante o relativo a un codice software o a prodotti software, oltre che la violazione derivante da un furto o un accesso o utilizzo non autorizzato di un codice software da parte di una persona che non è una parte correlata; • utilizzo o appropriazione indebita - effettiva o presunta - di idee, segreti commerciali o informazioni societarie di terzi da parte o per conto dell'Assicurato, o da ogni altra persona fisica o giuridica, nel caso in cui siano operati con la consapevolezza, il consenso o l'accettazione dell'Assicurato o di un membro del vertice aziendale; • divulgazione, uso improprio o appropriazione indebita di idee, segreti commerciali o informazioni confidenziali relative a una persona o Società di cui si è entrati in possesso prima della data in cui la persona o la Società siano diventati un impiegato, un direttore, un dirigente, il titolare, un socio o Società controllata dall'Assicurato; • Negli atti che derivino direttamente da un malfunzionamento colposo dei sistemi di Sicurezza Informatica “, il furto o divulgazione non autorizzata effettivi o presunti di un Patrimonio Informativo. - perdite, passività, eccedenze. sono esclusi: • perdite d'esercizio, passività finanziarie o modifica dei valori delle poste di bilancio; eventuali perdite, trasferimenti o furto di denaro, titoli o beni materiali di altri di cui l'Assicurato abbia il possesso, la custodia o il controllo; • il valore monetario di qualsiasi transazione o trasferimento elettronico di fondi da parte o per conto dell'Assicurato che sia perduto, ridotto o danneggiato durante il trasferimento da, in ovvero tra i conti; • il valore di buoni, sconti, premi, riconoscimenti, o altra ricompensa in eccedenza rispetto all'importo totale stabilito o previsto; - Royalties, copyright, prezzi delle merci, lotterie e concorsi, joint venture: con riferimento alla “responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria” sono esclusi: • ogni obbligo effettivo o presunto di effettuare pagamenti per diritti di licenza d'uso o royalties, compresi, senza limitazione, l'importo dei predetti pagamenti o la puntualità nell'effettuazione degli stessi; • costi o spese che l'Assicurato o terzi abbiano sostenuto o debbano sostenere per la ristampa, il ritiro o richiamo, la rimozione o l'eliminazione di materiale pubblicitario o di ogni altra informazione, contenuto o media, compresi gli strumenti e i prodotti contenenti tali materiali pubblicitari, informazioni, contenuti o media; • richieste presentate da o per conto di Società o enti Italiani, Europei o Statunitensi che concedano a terzi diritti di proprietà intellettuale, in forza di legge sul copyright o di contratto, che siano impegnate nella gestione collettiva dei diritti; • reale o presunta imprecisa, inadeguata o incompleta descrizione del prezzo della merce, dei prodotti o dei servizi, garanzie di costo, dichiarazioni di costo, stime di costo contrattuale, autenticità delle merci, dei prodotti o dei servizi o non conformità delle merci, prodotti o servizi alla qualità o alle caratteristiche rappresentate; • reali o presunte scommesse, concorsi, lotterie, giochi promozionali o altri giochi d'azzardo; • connessione con una richiesta di risarcimento presentata da o per conto di ciascun contraente indipendente, joint venture attuale o partner derivanti o risultanti da controversie inerenti la titolarità di diritti sul materiale pubblicitario o sui servizi forniti da tale contraente indipendente, joint venture attuale o partner; - rischi per la salute derivanti da: - utilizzo di amianto o altri materiali contenenti amianto in qualsiasi forma o quantità; |
- funghi, muffe spore o micro tossine di qualsiasi tipo: • loro formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta; ogni azione adottata da una parte come l’indagine, il controllo, la detenzione, il monitoraggio, il trattamento, il risanamento o la loro rimozione; • ogni provvedimento amministrativo o normativo, requisito, direttiva, mandato o decreto che richieda a una parte di adottare un'azione risolutiva dell’evento; • la Società non è tenuta ad alcun dovere o obbligo di sollevare l’Assicurato dalla responsabilità relativa a richieste di risarcimento o a provvedimenti amministrativi o normativi, requisitorie, direttive, mandati o decreti che derivino o risultino conseguenti direttamente o indirettamente - anche solo in parte - a formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo; • esistenza, emissione o scarico di campi elettromagnetici, radiazioni elettromagnetiche o elettromagnetismo che influisca effettivamente o presumibilmente sulla salute, la sicurezza o la condizione di una persona o dell'ambiente o che influisca sul valore, la commerciabilità, le condizioni o l'utilizzo di un bene; • scarico, dispersione, rilascio o fuga effettiva, presunta o possibile di Agenti Inquinanti; o ogni direttiva o richiesta amministrativa, giudiziaria o normativa che richieda all'assicurato - o a chiunque agisca sotto la direzione o il controllo dell'assicurato - di testare, monitorare, pulire, rimuovere, raccogliere, trattare, disintossicare o neutralizzare gli agenti inquinanti. Per Agenti Inquinanti si intendono le sostanze solide, liquide, gassose o termali irritanti o contaminanti, compresi gas, acidi, alcali, sostanze chimiche, calore, fumo, vapore, fuliggine o rifiuti. Con rifiuti si intendono, a titolo esemplificativo, i materiali da riciclare, ricostituire o recuperare; - Perdite per mancata protezione dei dati: non rientrano nella perdita per mancata protezione dei dati: • i costi o le spese sostenute dall'assicurato per identificare e rimuovere gli errori di programma o le debolezze del software o per aggiornare, sostituire, ripristinare, riunire, assemblare, riprodurre, raccogliere o migliorare un database o i sistemi informatici al livello in cui si trovavano immediatamente prima dell'alterazione, manomissione, distruzione, cancellazione o danneggiamento di tale database; • i costi e le spese per la ricerca e lo sviluppo di qualunque database, compresi e non limitati a segreti commerciali o altre informazioni di proprietà; • il valore monetario di profitti, royalties o quote di mercato che siano stati persi correlati a un database, compresi e non limitati a segreti commerciali o ad altre informazioni proprietarie o a qualsiasi altro importo relativo al valore del database; • perdita derivante da qualunque responsabilità o obbligazione nei confronti di terzi per ogni motivo; • costi di giustizia e spese legali di ogni tipo; - trasformazioni e/o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. |
Oltre a quanto indicato nel DIP sono previste le seguenti esclusioni di garanzia. MODULO UFFICI
Incendio
Sono esclusi i danni:
- da stillicidio, umidità, infiltrazione, trasudamento, brina, condensa, siccità;
- da urto di veicoli di proprietà o in uso agli Assicurati;
- da deturpamento o imbrattamento dei muri esterni dell’Ufficio da qualsiasi evento originati;
- da occupazione abusiva, atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari, perquisizioni, requisizioni, confisca o altri interventi dell’autorità pubblica;
- da cedimento del terreno, smottamento o franamento, bradisismo, valanghe, slavine e relativi spostamenti d’aria;
- da eventi naturali quali terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, maree, piene;
- da movimenti artificiali, crollo o collasso totale o parziale del Fabbricato che ospita l’Ufficio;
Ci sono limiti di copertura?
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica;
- da vegetali, animali, da microrganismi, funghi, muffa e batteri;
- da errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, realizzazione, di installazione e di fabbricazione;
- da vizi di materiale e di prodotto, difetti di produzione;
- da usura, logoramento, corrosione, ruggine, deperimento, naturale deterioramento;
- da inquinamento o contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo, nonché da contaminazione da sostanze radioattive;
- direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a Dati, Software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- verificatisi all’esterno dell’Ufficio assicurato, salvo quanto indicato in “Oggetto della garanzia”, al punto “Danni ai beni all’esterno dell’Ufficio”;
- indiretti o che non riguardano danni materiali a beni assicurati, salvo quanto previsto in “Altri oneri e spese sempre operanti” e dalla garanzia aggiuntiva “Ricorso terzi”, se acquistata.
Si devono inoltre intendere esclusi tutti i danni verificatisi a causa e/o per effetto di Epidemie o Pandemie. La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell’Epidemia o della Pandemia ed a prescindere dall’esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale, e comunque si applica anche a danni verificatisi prima dell’eventuale riconoscimento pubblico dell’emergenza epidemica o pandemica.
Inoltre, vi sono specifiche limitazioni per alcune garanzie:
Per la Rottura lastre La garanzia non opera per i danni:
- da rigature, screpolature e scheggiature;
- alle insegne e vetrate esterne, per eventi sociopolitici;
- da crollo del fabbricato o distacco di sue parti, restauro, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori su lastre o ai relativi supporti e cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili sui quali sono collocate.
I danni d Furto non operano se è stata acquista la relativa sezione. Per gli eventi atmosferici sono esclusi i danni causati da:
- inondazione e alluvione, allagamento, accumulo esterno di acqua;
- mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo;
- valanghe, slavine o spostamenti d’aria da questi provocati;
- effetto di trascinamento e scivolamento della neve;
- sovraccarico neve su Fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o della successiva ristrutturazione;
- cedimento, smottamento o franamento del terreno.
Per gli atti vandalici e terrorismo sono esclusi i danni:
- da deturpamento e imbrattamento dei muri esterni;
- relativamente al solo terrorismo, causati da sostanze chimiche o biologiche, nonché da qualsiasi forma di contaminazione radioattiva che possa essere determinata da materiale nucleare.
Per i danni da acqua Sono esclusi i danni:
- provocati da usura o carenza di manutenzione;
- verificatisi durante l’installazione, le operazioni di prova e il collaudo degli elettrodomestici;
- dovuti a difetti di costruzione, o dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- da perdite occulte d’acqua: per rottura di tubature interrate di impianti di irrigazione di parchi e giardini, per rottura di impianti a vista (non interrati o annegati in conglomerato cementizio), che comportano eccedenze notificate dall’ente erogante successivamente alla prima fatturazione attestante l’eccedenza del consumo.
Nella ricerca e riparazione del guasto da dispersione di gas la perdita dovrà essere accertata da tecnico specializzato o dell’Ente erogatore e aver comportato il blocco del servizio di fornitura.
Per i danni all’esterno dell’ufficio la garanzia opera solo a condizione che i dispositivi si prestino per loro natura ad un impiego mobile;
Per il fenomeno elettrico sono esclusi i danni:
- causati da usura, manomissioni, vizi intrinseci o riconducibili a carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all’Assicurato o al Contraente al momento della conclusione del contratto, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- i danni e i disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l’uso, senza concorso di cause esterne. Per gli oneri e spese sempre operanti valgono le seguenti limitazioni: Le spese di trasloco e la perdi pigioni sono dovute solo per il tempo strettamente necessario al ripristino dei locali. Gli oneri notarili sono garantiti solo se non si procede alla ricostruzione dell’Ufficio ma se ne acquisti uno nuovo. Gli onorari dei periti e l’indennizzo speciale sono garantiti solo per sinistri indennizzabili superiori ai 10.000 euro. | |||
RIEPILOGO LIMITI PER TIPOLOGIA DI BENI E LORO COLLOCAZIONE | |||
TIPOLOGIA DI BENI | LIMITI DI INDENNIZZO | ||
Documenti, Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori (diversi da Denaro) | 20% della somma assicurata Contenuto Massimo 20.000 euro per anno assicurativo | ||
Denaro | 2.000 euro per anno assicurativo | ||
Merce in esposizione in vetrine e spazi espositivi | 10% della somma assicurata Contenuto | ||
Beni nelle dipendenze e pertinenze non comunicanti | 20% della Somma assicurata Contenuto Massimo di 10.000 euro per anno assicurativo | ||
GARANZIA | LIMITI DI INDENNIZZO | FRANCHIGIA O SCOPERTO | |
OGGETTO DELLA GARANZIA | |||
ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI | |||
1. Rottura di Lastre | Nei limiti per singola lastra / specchio e nel limite per anno assicurativo indicati in polizza | Franchigia indicata in polizza | |
2. Rimpiazzo del combustile | Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza | Franchigia indicata in polizza | |
3. Danni da Furto – a) furto di fissi ed infissi | Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza | Franchigia indicata in polizza | |
3. Danni da Furto – b) guasti cagionati dai ladri | Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza | Franchigia indicata in polizza | |
4. Eventi atmosferici e sovraccarico neve – limite generico | Nel limite della somma assicurata Ufficio / contenuto indicata in polizza | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza | |
4. Eventi atmosferici e sovraccarico neve – per tende frangisole | Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza | |
4. Eventi atmosferici e sovraccarico neve – per grandine su Fragili e Pannelli solari (fotovoltaici e termici) | Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza | |
5. Atti vandalici e terrorismo | Nel limite della somma assicurata Ufficio / contenuto indicata in polizza | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza | |
6. Danni da acqua – a. Danno generico | Nel limite della somma assicurata Ufficio / contenuto indicata in polizza | Indicata in polizza (raddoppiata per i danni da gelo se i locali sono sprovvisti di impianti di riscaldamento o gli impianti non sono in funzione da più di 48 ore) | |
6 - b. danni da fuoriuscita da elettrodomestici | Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza per ciascuno dei punti dal b. al g. | ||
6 - c. danni da gelo | |||
6. – d. danni da occlusione, traboccamento, rigurgito di impianti | |||
6. – e. danni da penetrazione di acqua piovana da ingorgo traboccamento di grondaie e pluviali |
6. – f. Danni da rottura impianti automatici di estinzione | |||
6 - g. Danni da rottura di tubature interrate | |||
6. Danni da perdite occulte d’acqua | Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza per eccedenze superiori al 10% sulla media del consumo fatturato nel medesimo semestre dell’anno precedente) | Non prevista | |
7. Ricerca e riparazione del guasto – Acqua e GAS - Spese di primo intervento | Nel limite per sinistro indicato in polizza | Franchigia indicata in polizza Non sarà dovuta qualora già applicata come conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza per gli eventi previsti dal precedente punto 7. - Danni da acqua. | |
7. Ricerca e riparazione del guasto – Acqua e GAS - Demolizione e ripristino di impianti e parti dell’Ufficio | Nel limite per sinistro e per anno indicati in polizza Tubature interrate nel limite specifico per sinistro e per anno indicati in polizza | ||
8. Danni all’esterno dell’ufficio | Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza | Franchigia indicata in polizza | |
9. Fenomeno elettrico | Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza alla voce Fenomeno Elettrico Limite per apparecchiature elettriche ed elettroniche ad impiego mobile all’esterno dell’Ufficio pari al limite previsto al punto 8. “Danni all’esterno dell’Ufficio” | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza | |
ALTRI ONERI E SPESE SEMPRE OPERANTI | |||
1. Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro | 20% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza | Non prevista | |
2. Trasloco | 20% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza | ||
3. Oneri di ricostruzione | 10% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza | ||
4. Onorari dei periti | 5% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza massimo 5.000 euro | ||
5. Perdita pigioni | Massimo 12 rate mensili con il limite di 600 euro per ciascuna rata del canone di locazione | ||
6. Ripristino – rifacimento Documenti e archivi | 20% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo 5.000 euro | ||
7. Indennizzo speciale | 10% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza Con il massimo di 10.000 euro. | ||
(garanzia aggiuntiva) RICORSO TERZI | |||
Ricorso terzi | Nel limite del massimale di Ricorso Terzi indicato in polizza | Non prevista | |
Ricorso terzi - danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività e/o utilizzo di cose | 10% del massimale di Ricorso Terzi indicato in polizza | ||
Eventi Catastrofali Sono esclusi i danni: - Eruzioni vulcaniche, mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazioni, brina, condensa siccità, guasto o rottura degli impianti antincendio, allagamento derivante da eventi diversi da quelli previsti indicati in polizza come “Inondazione, alluvione, allagamento”; - mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto o dell’inondazione e/o alluvione; - fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di riscaldamento; - esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche (inquinamento o utilizzo limitato di beni a causa della presenza di sostanze chimiche o biologiche); - atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari; - indiretti, che non riguardino danni materiali alle cose assicurate, salvo quelli esplicitamente previsti; - da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno; |
- danni diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
GARANZIA | MASSIMO INDENNIZZO | SCOPERTO PER SINISTRO |
TERREMOTO | ||
Terremoto | somma assicurata Ufficio e/o contenuto con limite di indennizzo indicato in polizza | scoperto 10% del danno con il minimo indicato in polizza per Ufficio e/o contenuto |
INONDAZIONE, ALLUVIONE E ALLAGAMENTO | ||
Inondazione, alluvione e allagamento | somma assicurata Ufficio e/o Contenuto con limite di indennizzo indicato in polizza | scoperto 10% del danno con il minimo indicato in polizza per Ufficio e/o contenuto |
ULTERIORI GARANZIE PER LA RICOSTRUZIONE | ||
1. Spese demolizione e sgombero residui | 20% dell’indennizzo liquidabile (massimo complessivo applicabile a tutte le garanzie dei punti 1., 2., 3., 4.). Punto 4. onorari di consulenti, xxxxxx, ingegneri: limite pari al 5% dell’indennizzo liquidabile con massimo 5.000 euro per sinistro. | non prevista |
2. Spese di rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito del contenuto | ||
3. Oneri di urbanizzazione e ricostruzione | ||
4. Onorari di consulenti, periti, ingegneri |
Apparecchiature elettriche ed elettroniche
Sono presenti limitazioni di garanzia. In particolare, sono esclusi i danni provocati o derivanti da:
- mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, maremoto, eruzioni vulcaniche;
- terremoto, inondazione, alluvione, allagamento, salvo il caso in cui siano state acquistate le relative garanzie previste dalla Sezione Eventi Catastrofali;
- bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
- atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa che non sono considerati "atti di guerra o insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita;
- dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- guasti meccanici e/o anormale o improprio funzionamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, o guasti dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
Per i soli eventi/beni/spese di seguito riportati, l’operatività della garanzia è subordinata a quanto descritto ai relativi punti di seguito riportati:
- Spese di noleggio di apparecchiature per sostituzione temporanea: la Società non risponde dei costi dovuti a:
- limitazione dell'attività professionale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto, o dell'apparecchio distrutto o danneggiato, derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato o sottratto.
- Spese per duplicazione o riacquisto dei programmi in licenza d’uso: La Società non indennizza i danni dovuti a errata registrazione, a cancellazione per errore e a eliminazione per svista. Inoltre, se la duplicazione o il riacquisto non sono necessari, o non avvengono entro un anno dal sinistro, il diritto all'indennizzo decade.
- Spese per riacquisto supporti e ricostruzione dei dati: la Società non indennizza i danni dovuti a errata registrazione, a cancellazione per errore e a eliminazione per svista.
- Se la duplicazione o il riacquisto non sono necessari, o non avvengono entro un anno dal sinistro, il diritto all'indennizzo decade.
- Impianti e apparecchiature inattivi: l'indennizzo sarà determinato in relazione al valore allo stato d'uso.
- Xxxxx materiali e diretti alle apparecchiature causati da furto: la Società riconosce l’indennizzo a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti gli impianti e le apparecchiature stesse:
- violando le difese esterne mediante: rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili, oppure con uso fraudolento di chiavi false o autentiche o dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando; per l'operatività della garanzia è essenziale che l'Assicurato provveda alla sostituzione delle serrature
non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento delle chiavi o prenda idonei provvedimenti mirati alla custodia dei locali;
- per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- praticando brecce o aperture in soffitti, pareti o pavimenti;
- in altro modo, ossia quando l'autore del furto si sia introdotto nei locali rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
GARANZIA | LIMITI DI INDENNIZZO | FRANCHIGIA O SCOPERTO |
OGGETTO DELLA GARANZIA | ||
Apparecchiature elettriche ed elettroniche | Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza |
Apparecchiature elettromedicali | Scoperto e minimo scoperto specifici indicati in polizza alla voce apparecchiature elettromedicali | |
Apparecchiature ad impiego mobile all’esterno dell’Ufficio | Con il limite specifico indicato in polizza alla voce impiego mobile all’esterno dell’Ufficio | Scoperto e minimo scoperto specifici indicati in polizza alla voce impiego mobile all’esterno dell’Ufficio |
x. Xxxxxxxx di apparecchiature sostitutive | Nei limiti specifici indicati in polizza per ciascuna delle voci di cui ai punti a. – b. – c. | Scoperto e minimo scoperto specifici indicati in polizza per ciascuna delle voci di cui ai punti a. – b. – c. |
b. duplicazione o il riacquisto dei programmi in licenza d'uso | ||
c. il riacquisto dei supporti dati danneggiati - ricostruzione dei dati | ||
FURTO DI APPARECCHIATURE INSTALLATE ALL’APERTO | ||
Furto di apparecchiature fisse installate all’esterno dell’Ufficio | Con il limite specifico per anno assicurativo indicato in polizza alla voce apparecchiature fisse istallate all’esterno dell’Ufficio | Scoperto e minimo scoperto specifici indicati in polizza alla voce apparecchiature fisse istallate all’esterno dell’Ufficio |
Furto
Sono esclusi i danni:
- indiretti (ad esempio profitti sperati, mancato godimento o uso, spese peritali), salvo quanto indicato nelle “Estensioni sempre operanti” al punto “Altri Oneri e spese”;
- a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio, salvo quanto indicato nelle “Estensioni sempre operanti” al punto “Altri Oneri e spese”;
- da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer e i conseguenti danni da interruzione d'esercizio salvo quanto indicato nelle “Estensioni sempre operanti” al punto “Altri Oneri e spese”;
- da furto di Documenti, Collezioni, Oggetti pregiati, Gioielli e preziosi, Valori avvenuto nell’Ufficio rimasto incustodito:
- dalle ore 24 del 15° giorno consecutivo di mancata custodia se i beni non sono riposti in cassaforte;
- dalle ore 24 del 90°giorno consecutivo di mancata custodia se i beni sono riposti in cassaforte;
- avvenuti in occasione di circostanze quali tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio, salvo quanto previsto nei “Rischi assicurati”, punto 9;
- verificatisi in occasione di eventi quali incendio, esplosione anche nucleare, implosione, scoppio, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;
- occorsi in occasioni di atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o degli Assicurati;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave da persone del Nucleo familiare degli Assicurati o da incaricati - a titolo oneroso - della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave da persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere salvo quanto previsto dai “Rischi assicurati all’interno dell’Ufficio” al punto “Furto commesso da dipendenti e collaboratori” e dalla garanzia aggiuntiva “Infedeltà di dipendenti e collaboratori”, se acquistata.
Sono inoltre presenti ulteriori limitazioni per singole garanzie: - Per il Furto, rapina di beni dei dipendenti, collaboratori e dei clienti: sono esclusi gli eventi avvenuti al di fuori dei giorni e degli orari di apertura al pubblico dei locali dell’Ufficio. Sono esclusi Gioielli e preziosi, Valori. - Per Furto commesso da Dipendenti e collaboratori: il fatto deve essere avvenuto durante gli orari di chiusura dell’Ufficio; - All’esterno dell’ufficio se gli eventi relativi alle garanzie “su mezzi di trasporto” o “presso terzi” risultano coperti da altra polizza assicurativa Furto, anche di terzi, le garanzie operano qualora tale polizza risulti non operante, oppure se operante, per il recupero di eventuali franchigie o scoperti e per l’eccedenza esaurito quanto da essa dovuto. - Per la pulizia e il riassetto dei locali e del Contenuto: il sinistro indennizzabile deve essere superiore a 1.000 euro. - Per il potenziamento dei mezzi di protezione: le spese devo essere sostenute entro 45 giorni dalla data di accadimento del sinistro e l’indennità aggiuntiva sarà riconosciuta a condizione che tali sistemi di protezione non fossero già presenti al momento del sinistro. - Nella garanzia aggiuntiva “Infedeltà di dipendenti e collaboratori” l’assicurazione cessa automaticamente, rispetto al dipendente o collaboratore infedele, dal momento in cui l’infedeltà è scoperta, senza diritto per il Contraente ad alcun rimborso di premio. | |||
GARANZIA | LIMITI DI INDENNIZZO | FRANCHIGIA O SCOPERTO | |
RISCHI ASSICURATI ALL’INTERNO DELL’UFFICIO | |||
1. Furto | Ciascuno dei punti da 1.a 5. nei limiti della somma assicurata Furto | Franchigia / Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza | |
2. Rapina estorsione | |||
3. Furto attraverso le luci dei mezzi di protezione | |||
4. Furto con destrezza | |||
5. Furto o rapina in occasione di eventi sociopolitici | |||
6. Furto di fissi ed infissi | 2.500 euro per anno assicurativo | Franchigia / Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza | |
7. Furto, rapina, estorsione in dipendenze e pertinenze non comunicanti | 20% della somma assicurata Furto con il massimo di 5.000 euro per anno assicurativo | Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza | |
8. Furto, rapina dei beni dell’Assicurato di Dipendenti, Collaboratori, clienti | 10% della somma assicurata Furto con il massimo di 1.000 € per sinistro | Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza | |
9. Furto commesso da dipendenti e collaboratori | 20% della somma assicurata Furto con il massimo di 5.000 € per annualità assicurativa | Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza | |
RISCHI ASSICURATI ALL’ESTERNO DELL’ABITAZIONE | |||
1. Beni addosso o a portata di mano | Per ciascuno dei punti da 1. a 3. 20% della somma assicurata Furto | Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza | |
2. Su mezzi di trasporto | |||
3. Presso terzi | |||
ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI | |||
1. DANNI PROVATI DAI LADRI | |||
1.a danni materiali e diretti ai beni assicurati | Nei limiti della somma assicurata Furto | Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza | |
1.b. Guasti cagionati dai ladri | 20% della summa assicurata Furto |
RIEPILO LIMITI PER TIPOLOGIA DI OGGETTI E LORO COLLOCAZIONE | |
TIPOLOGIA DI BENI | LIMITI DI INDENNIZZO |
Oggetti pregiati ovunque riposti | 15.000 euro col massimo della somma assicurata e nel limite di 30.000 euro per anno assicurativo |
Collezioni, Gioielli e preziosi, Documenti, ovunque riposti | 30% della somma assicurata Furto con il limite di 10.000 euro per anno assicurativo |
Valori ovunque riposti (escluso Denaro) | 3.000 euro per anno assicurativo |
Denaro | 2.000 euro per anno assicurativo |
Merce in vetrine e spazi espositivi | 10% della somma assicurata Furto |
1.c Danni a seguito di atti vandalici e dolosi | 20% della summa assicurata Furto | ||
2. ALTRI ONERI E SPESE | |||
2.a Ripristino – rifacimento documenti | 20% dell’indennizzo liquidabile con il massimo di 5.000 euro per sinistro | Non prevista | |
2.b Spese di perizia | 20% dell’indennizzo liquidabile con il massimo di 2.000 euro per sinistro | Non prevista | |
2.c Sostituzione / Modifica serrature | 1.000 euro per anno assicurativo | Non prevista | |
2.d Pulizia riassetto dei locali | 1.000 euro per sinistro | Non prevista | |
2.e Potenziamento dei mezzi di protezione | 10% dell’indennizzo liquidabile con il massimo di 2.500 euro per annualità assicurativa. | Non prevista | |
2.f Spese sanitarie | 1.000 euro per sinistro | Non prevista | |
2.g Indennizzo speciale | 20% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di 5.000 euro per sinistro | Non prevista | |
(Garanzia aggiuntiva) INFEDELTA’ DI DIPENDENTI E COLLABORATORI | |||
Furto, rapina, appropriazione indebita, truffa durante l’orario di svolgimento delle relative mansioni | Con il limite di indennizzo indicato in polizza | Franchigia specifica indicata in polizza | |
(Garanzia aggiuntiva) BENI IN CASSAFORTE | |||
Documenti Valori Collezioni Gioielli e preziosi Oggetti Pregiati | Nei limiti della Somma Assicurata Beni in Cassaforte indicata in polizza Per il solo Denaro: nel limite specifico indicato in polizza In eccedenza ai limiti previsti per tipologia di oggetti ovunque riposti | Franchigia specifica indicata in polizza | |
Responsabilità Civile dell’Ufficio Responsabilità Civile verso terzi (RCT) Sono esclusi i danni causati da o dovuti a: - asbesto: assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti: o ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; o all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; - atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché tutti gli incidenti dovuti a ordigni di guerra; - alle cose altrui, derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva “Danni da Incendio”, se acquistata; - esplodenti: detenzione e/o impiego; - emissione di onde e/o di campi elettromagnetici; - furto, smarrimento, errata consegna; - incarico assunto da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche o integrazioni; - inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trovi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all’Art. “Danni da inquinamento accidentale”; - interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto all’Art. “Danni da interruzione e sospensione attività”; - lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto all'Art. "Oggetto della garanzia", al punto C.; - operazioni di riparazione, manutenzione e posa in opera verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori; - opere e/o installazione in genere dopo l'ultimazione dei lavori; - danni direttamente o indirettamente causati da: - atto doloso condotto per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico; - accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica. |
- Sono esclusi inoltre i danni:
- a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d’esercizio;
- causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d’esercizio;
- proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
- proprietà o uso di natanti a vela di lunghezza superiore a 6 metri, di natanti a motore, di aeromobili, droni;
- responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivanti direttamente dalla legge;
- spargimento di acque o rigurgito di fogne, salvo quanto previsto all’Art. “Danni da spargimento di acqua e rigurgito di fognature”;
- terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali in genere;
- esercizio, nei fabbricati descritti in polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi di attività industriali, artigianali, commerciali, artistiche, di servizi, personali dell'Assicurato, degli inquilini, dei condomini o loro familiari.
Nel caso di assicurazione riguardante Studi o Uffici o Ambulatori inerenti attività mediche o sanitarie in genere, si intendono esclusi i danni derivanti o causati da:
- Mancata, insufficiente o errata disinfezione o trattamento di qualsiasi natura e specie di strumenti sanitari, apparecchiature elettromedicali o presidi medici-chirurgici;
- Insalubrità di locali espressamente destinati ad attività sanitaria, ivi compresa la mancata, errata o insufficiente sterilizzazione di sale operatorie o altri ambienti ove tale condizione sia richiesta dalla natura dell’attività medico/sanitaria svolta all’interno di essi;
- Somministrazione di sostanze utilizzate in ambito sanitario di qualsiasi natura e specie, fatta eccezione per alimenti e/o bevande di uso comune;
- Mancato, errato, anomalo funzionamento di apparecchiature, macchinari, impianti/attrezzature elettromedicali per diagnosi, trattamenti e/o cura di cui gli assicurati debbano rispondere;
- Danni causati da malfunzionamento / errata manutenzione di impianti tecnologici – anche se fissi – espressamente destinati ad attività sanitaria ed installati o inerenti i locali adibiti ad ambulatorio o a studio medico;
- Mancata, errata o insufficiente sorveglianza di pazienti psichiatrici o non autosufficienti.
Inoltre, la Società non è tenuta:
- a prestare la copertura;
- indennizzare sinistri;
- a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza;
se la copertura, l’indennizzo o la prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.
L’assicurazione è prestata, per ogni sinistro con danni a cose, previa detrazione dell'importo minimo in euro della franchigia indicata nella scheda di polizza anche in deroga ad importi inferiori previsti dalle singole garanzie di polizza. Qualora alcune garanzie prevedano franchigie o scoperti di importo superiore, si intenderanno operanti questi ultimi.
GARANZIA | LIMITI DI INDENNIZZO | FRANCHIGIA O SCOPERTO |
RISCHI ASSICURATI | ||
Danni a cose – Intera Sezione | Massimale indicato in polizza | Franchigia di sezione indicata in polizza |
Danni da inquinamento | Nel limite di indennizzo indicato in polizza | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza |
Danni da interruzioni di attività | Nel limite di indennizzo indicato in polizza | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza |
Danni da spargimento d’acqua | Nel limite di indennizzo indicato in polizza | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza |
(Garanzia aggiuntiva) DANNI DA INCENDIO | ||
Danni da incendio | Nel limite di indennizzo indicato in polizza | Franchigia di sezione indicata in polizza |
Responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO)
Sono esclusi i danni derivanti da:
- l'incarico assunto da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche od integrazioni;
- la detenzione o impiego di esplosivi e di armi da fuoco (salvo quanto previsto all'Art.RCT1 “Oggetto della garanzia” lettera F. relativamente al servizio di vigilanza);
- da asbesto, quali estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio e/o prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; nonché da uso di prodotti fatti in tutto o in parte di asbesto;
- trapianto di organi umani, impiego di sostanze biologiche di origine umana;
- violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- umidità, stillicidio e, in genere, insalubrità dei locali;
- organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente a quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
- emissione di onde e/o campi elettromagnetici;
- conseguenti a malattie professionali, salvo quanto indicato dalla garanzia aggiuntiva “Malattie Professionali”, se acquistata.
Nella garanzia aggiuntiva “Malattie Professionali” sono inoltre presenti le seguenti limitazioni:
- l’assicurazione non vale per i prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata;
- l’assicurazione non vale per le malattie professionali conseguenti a intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge o alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omissioni nelle riparazioni o negli adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni sino al momento in cui l'Assicurato, per porre rimedio alla situazione, intraprenda accorgimenti ragionevolmente idonei a evitare il ripetersi del danno in rapporto alle circostanze;
- l’assicurazione non vale per le malattie professionali che si manifestano dopo i mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, indicati sulla scheda tecnica di polizza.
GARANZIA | LIMITI DI INDENNIZZO | FRANCHIGIA O SCOPERTO |
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE | ||
RCO – Danno Biologico | Nel limite del massimale di RCO indicato in polizza | Franchigia indicata in polizza |
(Garanzia aggiuntiva) MALATTIE PROFESSIONALI | ||
Malattie Professionali | Con il limite di indennizzo indicato in polizza | Non prevista |
Assistenza Ufficio
Sono esclusi i danni causati da:
- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- nei paesi in cui sia in vigore lo stato di guerra, dichiarata o di fatto.
Per ciascuna prestazione sono inoltre previsti specifiche esclusioni di garanzia ed i relativi limiti di indennizzo.
Assistenza – Cyber
Sono esclusi:
- danni avvenuti in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
- danni avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio;
- qualsiasi atto illegale compiuto dall’Assicurato o da un dipendente dell’Assicurato (raccolta o acquisizione illegittima da parte dell’Assicurato di informazioni riservate riferibili a persone fisiche e giuridiche identificabili) o da un terzo che agisca con l’autorizzazione dell’Assicurato;
- danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave dell’Assicurato;
- danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da: dipendenti dell’Assicurato, persone delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere, persone alle quali l’Assicurato abbia dato accesso alle credenziali di accesso ai dispositivi, carte di credito, conti on line,
- interruzione della rete internet causata da parte di terzi.
Sono inoltre presenti le seguenti limitazioni nelle condizioni di operatività:
- le prestazioni non possono essere garantite se l’Assicurato non effettua il primo accesso e la valutazione del rischio sulla piattaforma messa a disposizione dalla Società;
- i Device garantiti devono essere dotati di software Antivirus e Firewall;
- i Device garantiti devono operare in ambiente Microsoft Windows, OSX o Linux;
- l’Assicurato deve possedere la licenza dei Software utilizzati e deve provvedere all’installazione degli aggiornamenti raccomandati dal produttore del software (nel caso di aggiornamento del sistema operativo, entro 30 giorni dal rilascio da parte del produttore);
- la data di fabbricazione del dispositivo interessato dal sinistro deve risalire al massimo a 5 anni prima della data di accadimento. Sono assicurabili anche dispositivi la cui data di fabbricazione è antecedente se il dispositivo supporta le versioni più recenti del sistema operativo e dei software installati;
- l’Assicurato deve provvedere al backup dei dati con cadenza almeno mensile.
MODULO ATTIVITA’
Responsabilità Civile Professionale
Sono esclusi i danni relativi a:
- sanzioni, multe, ammende e penalità a carattere punitivo o esemplare irrogate direttamente all'Assicurato e sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento;
- perdita, distruzione e deterioramento di cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o che detenga a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto dall’articolo Estensioni di garanzia sempre operanti- “Custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori;
- inadempimento di obbligazioni di risultato non derivanti dalla legge;
- inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato;
- circolazione su strade di uso pubblico o su aree a questa equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- proprietà e/o conduzione dello studio in cui si svolge l'attività assicurata;
- errori, omissioni o ritardi nella stipulazione, modifica, variazione di polizze di assicurazione e nel pagamento di premi di assicurazione
- attività di Consigliere d’amministrazione, Sindaco, membro dell’Organismo di vigilanza, Revisore legale dei conti, membro del Comitato di controllo sulla gestione, del Consiglio di sorveglianza e Revisore in Enti locali, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva “Incarichi di Sindaco, membro dell’Organismo di vigilanza, Revisore legale dei conti, membro del Comitato di controllo sulla gestione, del Consiglio di sorveglianza e Revisore in Enti locali”;
- partecipazione a organi e/o commissioni giudicanti, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva “Commissario di gara”;
- di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente, derivanti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura asbesto;
- violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- sinistri derivanti da qualsiasi atto di guerra, invasione, operazioni belliche o atti similari o qualsiasi atto di terrorismo;
- incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, inerenti a:
- atto doloso condotto per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;
- accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica;
Sono esclusi anche i danni:
- a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d’esercizio;
- causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d’esercizio;
- da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- da emissione di onde e/o di campi elettromagnetici.
Infine, la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.
L’assicurazione è prestata, per ogni sinistro, previa detrazione dell'importo minimo in euro indicato nella scheda di polizza anche in deroga ad importi di scoperto inferiori previsti dalle singole garanzie di polizza.
Qualora alcune garanzie prevedano franchigie o scoperti di importo superiore, si intenderanno operanti questi ultimi.
GARANZIA | LIMITI DI RISARCIMENTO | FRANCHIGIA – SCOPERTO |
ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI | ||
Franchigia di sezione | ----- | Importo indicato in polizza |
Attività di Mediatore | Importo indicato in polizza | Importo indicato in polizza |
Custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori | Importo indicato in polizza | Importo indicato in polizza |
Danni derivanti da interruzioni e/o sospensioni di attività | Importo indicato in polizza | Importo indicato in polizza |
Errato trattamento dei dati personali | Importo indicato in polizza | Importo indicato in polizza |
Stime e perizie | Importo indicato in polizza | Importo indicato in polizza |
Docenza | Importo indicato in polizza | Importo indicato in polizza |
Firma elettronica avanzata | Importo indicato in polizza | Importo indicato in polizza |
GARANZIE AGGIUNTIVE | ||
Sindaco, membro dell’Organismo di Vigilanza, Revisore Legale dei conti, membro del Comitato di controllo o del Consiglio di sorveglianza, Revisore di Enti locali | Importo indicato in polizza | Importo indicato in polizza |
Commissario di gara | Importo indicato in polizza | Importo indicato in polizza |
Amministratore di stabili, Revisore di condominio | Importo indicato in polizza | Importo indicato in polizza |
Attività Fiscale e Contabile | Importo indicato in polizza | Importo indicato in polizza |
DPO (Data Protection Officer) Responsabile trattamento dati | Importo indicato in polizza | Importo indicato in polizza |
Tutela Legale
E’ escluso il rimborso di:
- compensi dell’avvocato determinati tramite patti quota lite;
- compensi dell’avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell’avvocato domiciliatario se non indicato dall’Impresa
- spese per l’indennità di trasferta;
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro;
- spese dell’organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
- multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali;
- spese non concordate con l’Impresa;
- in caso di domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.
Inoltre, sono escluse le vertenze relative a:
- fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
- proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie salvo quanto derivante da incarichi assunti presso Società o Enti terzi nell’ambito dello svolgimento dell’attività professionale; - prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva “Vertenze con i clienti compreso il recupero crediti”, se acquistata; - compravendita o alla permuta di immobili; - interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti, salve le attività di certificazione per agevolazioni fiscali derivanti dalle ristrutturazioni edilizie; - vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi; - adesione ad azioni di classe (class action); - difesa penale per abuso di minori. TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO | |||
GARANZIA | LIMITI DI INDENNIZZO | FRANCHIGIA – ALTRI LIMITI | |
CASI ASSICURATI | |||
1. Delitti colposi e contravvenzioni | Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza | Non previsto | |
2. Delitti Dolosi | Non previsto | ||
3. Xxxxx subiti | Non previsto | ||
4. Fornitori | Valore in lite pari o superiore a 200 euro | ||
5. Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali | Non previsto | ||
6. Rapporti di lavoro | Non previsto | ||
7. Istituti o enti pubblici di assicurazioni | Non previsto | ||
8. Pacchetto sicurezza | Non previsto | ||
8. Pacchetto sicurezza - Impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie | Importo pari o superiori a 250 euro | ||
9. Appalto/subappalto | Non previsto | ||
10. Impugnazione di delibere assembleari condominiali | 5.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno indicato in polizza | Non previsto | |
11. Spese di resistenza per danni extracontrattuali | Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza | Non previsto | |
12. Vertenze contrattuali con le compagnie di assicurazione | Non previsto | ||
13. Chiamata in causa dell’assicuratore di responsabilità civile del Contraente | 1.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno indicato in polizza | Non previsto | |
(Garanzia aggiuntiva) RETROATTIVITÀ | |||
Retroattività | Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza | Non previsto | |
(Garanzia aggiuntiva) TUTELA IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA | |||
Tutela in materia fiscale e Tributaria | Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza | Non previsto | |
(Garanzia aggiuntiva) OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE | |||
Sanzioni amministrative pecuniarie | Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza | Importo della sanzione pari o superiore a 1.000 euro | |
(Garanzia aggiuntiva) VERTENZE CON I CLIENTI COMPRESO IL RECUPERO CREDITI | |||
Fase stragiudiziale | Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza con numero massimo di casi per anno indicato in polizza | Non previsto | |
Fase giudiziale | Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza con numero massimo di casi per anno indicato in polizza | Valore in lite maggiore o uguale 500 euro | |
(Garanzia aggiuntiva) |
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E GIUDIZIO DI CONTO | |||
Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto | Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza | Non previsto | |
(Garanzia aggiuntiva) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI COMMINATI DALL’ORDINE | |||
Provvedimenti disciplinari comminati dall’ordine | Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza | Non previsto | |
Cyber Risk Sono presenti le seguenti limitazioni: - Rapporti di lavoro dipendente: policies, prassi, atti o omissioni, o qualunque rifiuto, effettivo o presunto, di assumere una persona, o qualunque condotta impropria in relazione ai lavoratori dipendenti, se la richiesta di risarcimento venga presentata da un dipendente, un ex-dipendente, un candidato per un impiego, oppure dal coniuge o dal convivente di tale soggetto. Resta salvo quanto garantito per la “Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della privacy”: - per richieste presentate da parte di un dipendente o di un ex-dipendente dell'assicurato; - al pagamento di costi per Privacy Notification che coinvolgano dipendenti o ex-dipendenti dell'Assicurato. - dirigenza e manager: Effettivi o presunti atti, errori, omissioni o violazioni di obblighi da parte di ogni direttore, dirigente o manager nello svolgimento delle proprie mansioni, se la richiesta di risarcimento venga presentata dal Contraente, da una sua Società controllata, da altro soggetto con qualifica di responsabile, direttore, dirigente o manager, azionista, socio o dipendente del contraente o di una sua Società controllata. - violazioni o inadempimento di contratto: richieste di risarcimento o perdite relative a responsabilità o obblighi contrattuali, o derivanti o risultanti da violazioni o inadempimenti del contratto o dell'accordo scritto o orale dal quale sono scaturiti i danni e/o le perdite. Resta salvo: - soltanto in relazione alla garanzia “Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della privacy” per ogni obbligo dell'Assicurato di mantenere la riservatezza o la sicurezza delle informazioni identificative personali non pubbliche o di informazioni societarie di terzi; - in relazione alla garanzia “Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria” per responsabilità derivanti da appropriazione colposa di idee ai sensi di un contratto concluso per facta concludentia; - nella misura in cui l'Assicurato sarebbe stato ugualmente responsabile in mancanza del contratto o accordo da cui è stato generato il sinistro. - Pratiche commerciali false, ingannevoli o scorrette: salvo quanto previsto e assicurato in tema di: - richieste di risarcimento previste dalla “Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della privacy”; - richieste di risarcimento che risultano da furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche, purché nessun membro del vertice aziendale abbia partecipato o si presume abbia partecipato o agisca in collusione in tale furto, perdita o divulgazione non autorizzata. - Acquisizione di informazioni personali: - Reale o presunta raccolta illecita o acquisizione di informazioni identificative personali non pubbliche. Salvo la reale o presunta raccolta o acquisizione o conservazione di informazioni identificative personali non pubbliche da parte di un terzo commesse all'insaputa dell'assicurato. E’ fatto salvo anche quanto previsto in termini di “Inadempimento colposo da parte dell'Assicurato nella gestione di un programma atto ad impedire il furto di identità prescritto dalle normative e direttive emanate in conformità allo “United States Code - titolo 15” della Legge degli U.S.A”, o altre informazioni personali dall'assicurato, o per conto di, o con il consenso o la collaborazione dell'assicurato; il mancato adempimento a un obbligo legale di fornire ai singoli individui la possibilità di consenso o di rifiutare il consenso alla raccolta, divulgazione o uso di informazioni identificative personali non pubbliche (ad esempio le cosiddette pratiche “opt-in” o “opt-out” relative alla gestione delle newsletter). - Distribuzione illecita di email, messaggistica istantanea, messaggi di testo o simili, illecita attività di telepromozione, attività di intercettazione telefonica, spionaggio o registrazione audio o video, qualora vengano svolte dall'Assicurato o per suo conto, salvo quanto previsto in polizza. - sicurezza informatica o violazione della sicurezza: Atti, errori, omissioni, eventi, incidenti, malfunzionamenti della sicurezza informatica o violazione della sicurezza, commessi o che si verifichino prima della data di sottoscrizione della polizza nei casi in cui: - l'Assicurato o un membro del vertice aziendale sia a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente presupporre, prima della data di effetto della polizza, che gli atti sopra elencati potessero essere la base di una richiesta di risarcimento o perdita; |
- l'Assicurato abbia dato comunicazione di una circostanza che possa condurre a una richiesta di risarcimento o perdita, a un diverso assicuratore in forza di un'altra polizza in vigore prima della data di sottoscrizione della presente polizza.
- Sicurezza informatica: Qualunque azione, errore o omissione dolosa, penale, criminosa, fraudolenta o dannosa, qualunque violazione volontaria della sicurezza informatica, violazione volontaria di una privacy policy, o violazione intenzionale o consapevole della legge, se commessa dall'assicurato, o da altri se l'assicurato abbia colluso o vi abbia preso parte.
- Violazioni delle disposizioni del Codice Penale Italiano (di seguito “C.P.”) e di ogni altra legge volta a regolamentare gli ambiti di seguito indicati:
- Leggi relative alla criminalità organizzata e all’estorsione. Quali: associazioni di tipo mafioso (Art.416-bis C.P.) - associazioni per delinquere finalizzata al contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea di tabacchi (D.P.R. n.43/1973) - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art.74 del
D.P.R. n. 309/1990) - associazione per delinquere (Art.416 C.P.) - corruzione (Art.318 C.P. e ss.) - malversazione a danno dello Stato (Art.316-bis C.P.) - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e il reato di favoreggiamento personale (Art.377-bis e 378 C.P.) - rapina (Art.628 C.P.) - estorsione (Art.629 C.P.) - truffa (Art. 640 C.P. e ss.) - riciclaggio (Art.648-bis C.P.) - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art.648-ter C.P.) - disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art.12, paragrafi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. n.286/1998) -violazioni del copyright (Art.171,171-bis,171-ter,171-septies e171- octies della Legge n.633/1941) - le altre leggi o normative simili o analoghe di qualsiasi Stato, Provincia o altra giurisdizione, o loro successive modifiche - qualsiasi violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità alle predette leggi.
- Leggi relative a intermediazione finanziaria, Società di investimento e Società quotate. Quali: violazioni o inosservanze di qualsivoglia previsione del D. Lgs. n.58/1998 (cd. “Testo Unico della Finanza”) e delle relative leggi e decreti attuativi - ogni altra legge, regolamento o normativa simili o analoghi di qualsiasi stato, provincia o altra giurisdizione, o loro successive modifiche, e violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità alle suddette leggi.
- Leggi relative a Lavoro e Impiego e a tutela dei Lavoratori. Quali ad esempio: Art.36 della Costituzione Italiana - D.Lgs. n.66 dell'8 Aprile 2003 in materia di organizzazione dell’orario di lavoro - Legge n.977 del 17 Ottobre 1967 (in materia di tutela del lavoro minorile) e sue successive modificazioni ed integrazioni - Legge n.300 del 20 Maggio 1970 (cd. Statuto dei Lavoratori) - Legge n.604 del 15 Luglio 1966 (licenziamenti individuali) - Legge n.223 del 23 Luglio 1991 (in materia di Cassa Integrazione, mobilità e trattamenti di disoccupazione) - D.Lgs. n.81 del 9 Aprile 2008 (cd. Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro) e sue successive modificazioni e integrazioni - violazione dei Contratti Collettivi applicabili - altre leggi o normative simili o analoghe di qualsivoglia Stato, provincia o altra giurisdizione, o loro successive modifiche, ovvero violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità alle suddette leggi.
- Ogni discriminazione effettiva o presunta di qualsiasi genere, incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, discriminazioni basate su età, razza, etnia, sesso, credo religioso, origine, stato civile, preferenza sessuale, inabilità o stato di gravidanza.
Le limitazioni sopra elencate del punto “Violazioni del codice penale e di altre norme di legge” non si applicano a:
- richieste di risarcimento in altro modo coperte ai sensi delle garanzie di cui alla “Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della privacy”, punti A.1, A.2 e A.3;
- spese ai sensi della garanzia “spese e costi per privacy notification” lettera B., che risultano da furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche, a condizione che nessuno membro del vertice aziendale abbia agito (o presumibilmente agito) in collusione o abbia preso parte (o presumibilmente preso parte) a tale furto, perdita o divulgazione non autorizzata.
- Richieste di risarcimento presentate da o per conto di ogni organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo, (ivi inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea) nella capacità istituzionale o ufficiale di tale organizzazione. Questa limitazione non si applica:
- alle richieste di risarcimento già coperte ai sensi della garanzia “Difesa in giudizio”;
- al pagamento dei Costi di Notifica della Privacy nella misura in cui tali Costi di Notifica della Privacy siano sostenuti per fornire servizi legalmente richiesti per rispettare una Legge di notifica della violazione.
- Richiesta di risarcimento da parte o per conto di uno o più Assicurati ai sensi della presente Assicurazione, nei confronti di ogni altro Assicurato o di altri Assicurati ai sensi della presente Assicurazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: richiesta di risarcimento da parte di un socio per danni da lui subìti a seguito del comportamento colpevole di un altro socio, pur sempre nell’ambito dell’attività di azienda). Questa esclusione non si applica: alle richieste di risarcimento coperte in altro modo ai sensi della garanzia “Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della privacy” punti 1-2-3, per fatti commessi da un dipendente o un ex-dipendente dell'Assicurato.
- Richieste di risarcimento presentate da un'impresa o una Società commerciale o altro ente nel quale un Assicurato detenga una partecipazione superiore al quindici percento (15%), o presentate da qualsivoglia Società (controllata, collegata o consociata) o da altra organizzazione che detenga oltre il quindici percento (15%) del Contraente.
- trasmissioni e pubblicazioni: Con riferimento alle garanzie “Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della privacy” - “Spese e costi per privacy notification” e “Spese in giudizio”, relativamente a distribuzione, presentazione, esibizione, pubblicazione, esposizione o trasmissione di contenuti o materiali in:
- trasmissioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell'Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, in televisione, al cinema, via cavo, in trasmissioni televisive satellitari e radiofoniche;
- pubblicazioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell'Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, su giornali, attraverso newsletter, su riviste, libri o altra forma letteraria, monografia, brochure, directory, sceneggiatura, copioni e video, ivi inclusi i contenuti visualizzati su un sito internet;
- pubblicità da o per conto dell'Assicurato.
Questa limitazione non si applica alla pubblicazione, distribuzione o visualizzazione della Privacy Policy adottata dall'Assicurato.
- Atti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (se la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere o usurpazione militare o il potere usurpato o di confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni da o sotto l'ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale.
- Con riferimento alle garanzie “Mancata protezione dei dati” e “Copertura dei danni relativi all'interruzione della propria attività informatica”, qualsiasi azione, errore o omissione criminale, intenzionale, fraudolenta o dannosa, qualsiasi violazione della sicurezza informatica, o violazione intenzionale o consapevole della legge, se commessa da un membro del vertice aziendale o da una persona che agisca in partecipazione o in collusione con un membro del vertice aziendale.
- Con riferimento alle garanzie “Mancata protezione dei dati” e “Copertura dei danni relativi all'interruzione della propria attività informatica”, sono esclusi:
- qualsiasi mancato o errato funzionamento di servizi elettrici o delle infrastrutture elettriche o delle telecomunicazioni. Salvo qualunque richiesta di risarcimento o perdita altrimenti garantita ai sensi della presente polizza derivante da un malfunzionamento degli strumenti di sicurezza informatica, denial of service attack adottata al fine di evitare la Violazione della Sicurezza Informatica che sia stato causato soltanto dal guasto o dal malfunzionamento di servizi o infrastrutture elettriche o delle telecomunicazioni che si trovino sotto il diretto controllo operativo dell'Assicurato;
- incendio, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, esplosione, temporale, vento, grandine, onda anomala, uragano, calamità naturale o altro evento fisico;
- qualsiasi guasto satellitare.
- Con riferimento alle garanzie "Mancata protezione dei dati”, non si intendono comprese le perdite da interruzione di attività e quindi la stessa non si intenderà operante in nessuno dei seguenti casi:
- perdita derivante da qualunque responsabilità o obbligazione nei confronti di terzi per qualsiasi motivo, costi di giustizia e spese legali di ogni tipo;
- perdita subita a seguito di condizioni commerciali sfavorevoli, perdita a seguito di variazioni dei valori di mercato o ogni altra perdita consequenziale;
- costi o spese che l'assicurato dovesse sostenere per identificare e rimuovere gli errori di programma o le debolezze del software.
Tutti i costi di interruzione di attività risultanti da molteplici interruzioni o sospensioni dei sistemi informatici coperti dalla presente polizza - che risultano dalla stessa o continuata violazione della sicurezza, da relative o ripetute violazioni della sicurezza o da multiple violazione della sicurezza derivanti da un malfunzionamento dei sistemi di sicurezza informatica - saranno considerati come un'unica perdita da interruzione di attività; a condizione, tuttavia, che venga applicata a ogni periodo di ripristino un distinto periodo di attesa.
- Con riferimento alle garanzie "Mancata protezione dei dati”, “Copertura dei danni relativi all'interruzione della propria attività informatica” e “Furto online di fondi”, sono esclusi pignoramento, nazionalizzazione, confisca o distruzione di sistemi informatici o database per ordine di qualunque autorità governativa o pubblica.
- Perdite per le quali l’Assicurato può ottenere un risarcimento da parte dell’emittente dello strumento di pagamento o della banca, ad esclusione di quanto previsto dalla garanzia Furto on line di fondi”.
- Mancata conformità dei sistemi con le ultime disposizioni di sicurezza disponibili. Inoltre, per
- Per il “Furto online di fondi” la garanzia non opera per:
- l’utilizzo fraudolento dei mezzi di pagamento operato da membri del Nucleo familiare dell’Assicurato (come da stato di famiglia), convivente more uxorio, nonché da parenti e affini dell’Assicurato anche non conviventi;
- l’utilizzo fraudolento dei mezzi di pagamento operato da terzi autorizzati dall’Assicurato ad aver accesso alla propria abitazione, nonché alle proprie password ed altre credenziali di accesso a computer, carte di pagamento, conto bancario online o portafoglio online;
- la sottrazione fisica, smarrimento o perdita delle carte di pagamento;
- qualunque perdita coperta da altra polizza assicurativa;
- i fondi in portafogli online in valuta diversa dall’Euro.
È condizione essenziale per l’operatività della garanzia l’adozione da parte dell’Assicurato di tutti i sistemi di sicurezza previsti dall’Istituto bancario o Società emittente della carta (come, ad esempio, il codice 3D Secure associato alla carta o altri codici di sicurezza).
La mancata adozione dei sistemi di sicurezza previsti comporta la perdita del diritto all’indennizzo.
- Nella garanzia “Spese e costi per privacy notification” sono escluse le Spese e Costi per Privacy Notification non comprendono i salari/stipendi né le spese generali dell'Assicurato.
Inoltre, si devono intendere esclusi tutti i danni verificatisi a causa e/o per effetto di Epidemie o Pandemie. La presente
esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell’Epidemia o della Pandemia ed a prescindere dall’esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale, e comunque si applica anche a danni verificatisi prima dell’eventuale riconoscimento pubblico dell’emergenza epidemica o pandemica. | |||
GARANZIA | LIMITI DI INDENNIZZO | FRANCHIGIA O SCOPERTO | |
OGGETTO DELLA GARANZIA | |||
Cyber Risk- Intera sezione | Massimale aggregato indicato in polizza | Franchigia / scoperto indicata in polizza | |
Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della Privacy | Nel limite specifico indicato in polizza | Franchigia / scoperto indicata in polizza | |
Spese e costi per privacy notification | Nel limite specifico indicato in polizza | Franchigia / scoperto indicata in polizza | |
Spese per difesa in giudizio | Nel limite specifico indicato in polizza | Franchigia / scoperto indicata in polizza | |
Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria | Nel limite specifico indicato in polizza | Franchigia / scoperto indicata in polizza | |
Mancata protezione dei dati | Nel limite specifico indicato in polizza | Franchigia / scoperto indicata in polizza | |
Copertura dei danni relativi all'interruzione della propria attività informatica | Nel limite specifico indicato in polizza | Franchigia / scoperto indicata in polizza | |
FURTO ONLINE DI FONDI | |||
Furto online di fondi | 300 euro per anno assicurativo nel caso in cui l’Istituto bancario o la Società emittente della carta rimborsino l’Assicurato ma applichino una franchigia 1.000 euro per anno assicurativo nel caso in cui l’Istituto bancario o la Società emittente della carta non rimborsino l’Assicurato. | non prevista |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro Sezioni Incendio – Eventi Catastrofali – Apparecchiature elettriche ed elettroniche – Furto Il Contraente / Assicurato deve: 1. Conservare le tracce del sinistro fino al primo sopralluogo del perito incaricato dalla Società e per un periodo non superiore a 30 giorni dalla data del primo avviso. 2. Mettere a disposizione della Società o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso. In caso non fossero immediatamente disponibili, quelli ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno, come ad esempio: documenti di acquisto, fatture, ricevute fiscali, registri, fotogrammi, dichiarazioni testimoniali. 3. Entro 5 giorni dal momento del sinistro, o da quando ne è venuto a conoscenza, denunciare formalmente il sinistro (a parziale deroga dell’art. 1913 c.c.) in una delle seguenti modalità: • Comunicando per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società: la data, l’ora e il luogo del sinistro, la causa del sinistro, la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze, il nominativo di eventuali testimoni, il nominativo di eventuali terzi danneggiati, la descrizione dei beni danneggiati o sottratti, l’indicazione, anche approssimativa, dell’ammontare del danno, il numero di polizza e il nominativo del Contraente. |
• Utilizzando gli altri eventuali canali messi a disposizione dalla Società ed indicati sul sito: xxx.xxxxxxxxx.xx alla pagina “Cosa fare in caso di sinistro – Sinistri non auto”, fornendo nel rispetto delle procedure previste tutte le informazioni richieste. 4. Nei 25 giorni successivi al primo avviso deve: • fornire, se non è già stato fatto, un elenco dettagliato dei beni danneggiati o sottratti, descrivendo il loro stato d’uso; • inviare copia dell’eventuale denuncia all’autorità competente. 5. In caso di sospetto reato, bisogna fare denuncia all’autorità. Se sulla base dei primi rilievi emergono elementi tali da far ragionevolmente ipotizzare che le cause dell’evento siano imputabili a un reato: • è necessario denunciare l’accaduto alle autorità competenti del luogo, • con una descrizione il più possibile particolareggiata, • e con l’indicazione del presumibile ammontare del danno. Sezioni Responsabilità Civile Professionale - Responsabilità Civile dell’Ufficio (RCT-RCO) Il Contraente / Assicurato deve: 1. comunicare tempestivamente notizie, domande o azioni avanzate dal danneggiato o dagli aventi diritto; 2. mettere a disposizione della Società o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno; 3. xxxxxxxsi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi prima consultato con la Società o con i legali e tecnici incaricati; 4. trasmettere tempestivamente alla Società ogni atto giudiziario notificato a lui o a un componente del suo nucleo familiare; 5. collaborare con la Società per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza; 6. produrre la documentazione in suo possesso o, se non immediatamente disponibile, ragionevolmente da lui acquisibile; 7. comparire in giudizio a semplice richiesta della Società, se la procedura giudiziale lo prevede o se la sua comparizione in giudizio è ragionevolmente ritenuta utile e necessaria dalla Società per la difesa. Se il Contraente/l’Assicurato non adempie a questi obblighi, la Società può non assumerne la difesa. Entro 5 giorni dal momento del sinistro, o da quando ne è venuto a conoscenza, deve denunciare formalmente il sinistro (a parziale deroga dell’art. 1913 codice civile) in una delle seguenti modalità: • Comunicando per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società: la causa del sinistro, la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze, il nominativo di eventuali terzi danneggiati, il numero di polizza e il nominativo del Contraente. • Utilizzando gli altri eventuali canali messi a disposizione dalla Società ed indicati sul sito www. xxxxxxxxx.xx alla pagina “Cosa fare in caso di sinistro – Sinistri non auto”, fornendo nel rispetto delle procedure previste tutte le informazioni richieste. Nella Responsabilità Civile Professionale: l’Assicurato ha altresì facoltà di comunicare alla Società eventuali circostanze, suscettibili di generare una richiesta di risarcimento da parte di un terzo, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a fatti, date e persone coinvolte. L’eventuale richiesta di risarcimento pervenuta all’Assicurato in seguito alla comunicazione della circostanza sarà considerata come se fosse stata fatta durante il periodo di validità dell’assicurazione. Avvertenze valide per tutte le Sezioni Incendio – Eventi Catastrofali – Furto – Apparecchiature elettriche ed elettroniche – Responsabilità Civile dell’Ufficio (RCT – RCO) – Responsabilità Civile Professionale • Se coesistono altre assicurazioni per lo stesso rischio, il Contraente o l’Assicurato deve avvisare ciascun assicuratore, secondo le modalità previste da ciascun assicuratore. • Se per gravi impedimenti documentabili, il Contraente o l’Assicurato non è in grado di adempiere agli obblighi sopra descritti, sarà ritenuto valido l’avviso di sinistro dato da un familiare, da un dipendente o da un collaboratore. Sezione Tutela Legale Il Contraente / Assicurato deve: 1. Denunciare immediatamente alla Società e/o D.A.S. qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. La denuncia del sinistro deve pervenire alla Società e/o D.A.S. nel termine massimo |
di 24 mesi dalla data di cessazione del contratto. Nel caso in cui la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente; 2. Informare immediatamente la Società e/o D.A.S. in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l’eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione. In mancanza, D.A.S. non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire. 3. Fornire le prove e argomentazioni per permettere ad D.A.S. di valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni. 4. Restituire le spese che sono state anticipate da D.A.S. quando ha diritto di recuperarle dalla controparte. Inoltre, l’Assicurato deve restituire le spese che sono state anticipate da D.A.S.: • nei delitti dolosi, se il giudizio si conclude con sentenza definitiva diversa da assoluzione, o senza la derubricazione del reato da doloso a colposo oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo. L’Assicurato ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente ad D.A.S. la copia della sentenza definitiva; • nella chiamata in causa dell’assicuratore di responsabilità civile, se la garanzia non opera perché l’assicuratore di responsabilità civile contesta il mancato pagamento o adeguamento del premio del contratto o la denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione. 5. Per la garanzia aggiuntiva Retroattività (se acquistata) il Contraente/Assicurato, se ha stipulato un precedente contratto di tutela legale, ha l’obbligo di denunciare i sinistri avvenuti prima dell’inizio dell’efficacia della copertura assicurativa della presente polizza anche alla Compagnia presso la quale era precedentemente assicurato. L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società e/o D.A.S. qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto) ai numeri: Numero verde: 800 572 572, Numero dall’estero: x00 00 00 00 00 00, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail: xxxxxxxx@xxx.xx. I medesimi contatti possono essere utilizzati per la successiva gestione del sinistro. Sezione Cyber Risk A. REALE RICHIESTA DI RISARCIMENTO L'Assicurato, nel caso in cui riceva una richiesta di risarcimento, deve: • inviare, non appena possibile, alla Società comunicazione scritta di tale richiesta di risarcimento a mezzo fax, e-mail, corriere o raccomandata AR; • allegare ogni richiesta, notifica, atto di citazione o altro atto ricevuti dall'Assicurato o dal suo rappresentante. La notifica non potrà pervenire alla Società successivamente al termine del periodo di polizza; solo nel caso di richieste di risarcimento presentate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante gli ultimi trenta giorni del periodo di polizza, la notifica potrà pervenire alla Società entro il trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del periodo di polizza. B. PRESUNTA RICHIESTA DI RISARCIMENTO Se durante il Periodo di Polizza l'Assicurato viene a conoscenza di circostanze che potrebbero ragionevolmente rappresentare il presupposto per una richiesta di risarcimento, potrà fornire comunicazione scritta alla Società, via fax, e-mail, corriere o raccomandata AR, contenente: 1. i dettagli specifici relativi dell'atto, errore o omissione o Violazione della Sicurezza che potrebbe rappresentare ragionevolmente il presupposto di una richiesta di risarcimento; 2. lesione o danno che potrebbero derivare o siano derivate dalla circostanza; 3. i fatti attraverso i quali l'Assicurato ha avuto conoscenza della circostanza, dell'atto, dell'errore, dell'omissione o della violazione della sicurezza. Ogni successiva richiesta di risarcimento presentata nei confronti dell’Assicurato derivante da tale circostanza che sia oggetto di comunicazione scritta verrà considerata presentata nel momento in cui la comunicazione scritta, presentata conformemente ai summenzionati requisiti, sia stata trasmessa per la prima volta alla Società. C. REALE O PRESUNTO FURTO DI DATI In seguito all’obbligo legale di adeguamento alla Notification Law il furto dei dati o il ragionevole sospetto del suo verificarsi deve essere comunicato per iscritto alla Società durante il Periodo di Polizza, non appena l’Assicurato lo abbia scoperto. |
D. COMUNICAZIONE SCRITTA DELLA RICHIESTA La richiesta di risarcimento o l’obbligo legale, così come illustrati alle lettere A e C, si ritengono comunicati quando la Società abbia ricevuto via fax, e-mail, corriere o raccomandata AR. La comunicazione scritta deve contenere una richiesta, un obbligo, un atto, un errore, un’omissione da cui possa derivare una richiesta di risarcimento conforme a quanto illustrato alla lettera B. E. MANCATA PROTEZIONE DEI DATI La mancata protezione dei dati, richiesta di risarcimento o l’obbligo legale, così come illustrati alle lettere A e C, deve essere comunicata via fax o raccomandata AR subito dopo la scoperta dell'alterazione, manomissione distruzione, cancellazione, danneggiamento o impossibilità di accesso al database, così come previsto dalla presente Polizza. Tutte le perdite da mancata protezione dei dati coperte in polizza devono essere scoperte e segnalate alla Società non oltre sei mesi dopo la fine del Periodo di Polizza. F. INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ INFORMATICA L’interruzione o la sospensione dell’attività informatica deve essere comunicata per iscritto alla Società non appena l’Assicurato ne abbia avuto conoscenza, v i a fax o raccomandata AR, come previsto dalla presente polizza. La comunicazione deve essere fornita durante il periodo di polizza o non oltre dieci giorni dopo la fine del periodo di polizza. Tutte le perdite da Interruzione dell'Attività coperte ai fini della presente assicurazione devono essere segnalate, in conformità a quanto indicato alla "Prova e stima della perdita", alla Società non oltre sei mesi dopo la fine del periodo di polizza. Sezione Assistenza dell’Ufficio e Sezione Assistenza Cyber L’Assicurato può accedere ai servizi di Assistenza dell’Ufficio contattando la Struttura Organizzativa al numero verde 800.572.572 oppure al numero x000 00.00.00.00.00. Se impossibilitato a telefonare potrà inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@XXXxxxxxx.xx o un fax al numero 00.00.00.00.00. In ogni caso l’Assicurato dovrà comunicare: nome e cognome, codice fiscale/partita IVA o il numero di polizza, il servizio richiesto e la motivazione per la quale si richiede l’erogazione dello stesso, l’indirizzo del luogo in cui ci si trova e dell’ubicazione dell’ufficio, il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamare l’Assicurato nel corso dell'assistenza. Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di sinistro ma è comunque necessario inviare gli originali dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. La Struttura Organizzativa potrà richiedere inoltre all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’Assistenza. | |
Gestione da parte di altre imprese Tutela legale: La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Xxxxxx Xxxxx 9/B – 00000 Xxxxxx (XX) Assistenza dell’Ufficio e Assistenza Cyber: IMA Servizi Scarl, società di servizi, Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX). | |
Prescrizione: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda o, per l’assicurazione della responsabilità civile, dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro questo l’azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | L’Impresa si impegna, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, a formulare una congrua e motivata offerta per l’indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. L’Impresa si impegna a procedere alla liquidazione entro 30 giorni dall’accettazione dell’offerta da parte del Contraente/Assicurato o del terzo danneggiato. Per la sola Sezione di Tutela legale: D.A.S. può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l’importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che D.A.S. assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista. |
Se l’Assicurato paga direttamente il professionista, D.A.S. rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento. Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della documentazione prevista in polizza, previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto. Per le prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa liquida entro 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si specifica che è possibile il frazionamento del premio in rate: - semestrali con aumento del premio del 2%; - quadrimestrali con aumento del premio del 2,5%; - trimestrali con aumento del premio del 3,0%. Presso gli intermediari abilitati è disponibile la rateazione mensile con addebito su carta di credito con un aumento del premio imponibile fino al 3%. |
Xxxxxxxx | Non previsto |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Xxxxxx | Oltre alle informazioni fornite nel DIP Danni, il contratto prevede quanto segue. Per la RC Professionale: - L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, anche se tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere prima di tale periodo; pertanto, la retroattività è da intendersi illimitata. Per le garanzie aggiuntive “Incarichi di Sindaco, membro dell’Organismo di Vigilanza, Revisore Legale dei conti, membro del Comitato di controllo o del Consiglio di sorveglianza, Revisore di Enti locali”, “Commissario di gara” e “Amministratore di stabili, Revisore di condominio”, “Attività fiscale e contabile” e “DPO Responsabile trattamento dati” operanti se acquistate, la retroattività è limitata a 2 anni. - Il Contrante ha il diritto di chiedere all’Impresa un’estensione temporale della copertura dopo la scadenza della polizza stabilendo un periodo di garanzia Postuma di 10 anni per cessazione attività, a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo. E’ inoltre prevista la facoltà di richiedere un’Ultrattività fino a 10 anni per cessazione del contratto, sempre con pagamento di un premio aggiuntivo. Per la Tutela Legale l’assicurazione è valida: - dalla data di efficacia della copertura assicurativa, per il danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall'Assicurato e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative; - dopo un periodo di carenza di 90 giorni dalla data di effetto del contratto in tutte le restanti ipotesi. |
Sospensione | Non è prevista la sospensione delle garanzie. |
Come posso disdire la polizza?
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è prevista la possibilità del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione. |
Risoluzione | Dopo ogni denuncia di sinistro, e fino al 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto del pagamento dell'indennizzo, il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto. Il recesso deve essere comunicato all’altra parte con raccomandata A.R. e ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. In caso di recesso la Società rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dalla data di cessazione degli effetti del contratto, la parte di premio pagata non goduta. |
Il prodotto è dedicato a chi esercita l'attività professionale legale, Avvocato iscritto all'Albo del relativo Ordine o Praticante iscritto al Registro dei praticanti con patrocinio, presso l'Ordine di competenza, a tutela dei rischi relativi all’attività professionale stessa e/o della proprietà/conduzione dello studio.
A chi è rivolto questo prodotto?
- Costi di intermediazione
Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni medie percepite dagli intermediari:
Quali costi devo sostenere?
22%
Tutti i rischi
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande n°16 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Fax: 045/0000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell’esponente, numero di polizza e nominativo del Contraente, numero e data del sinistro, indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato. L’Impresa invierà risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter promuovere un’azione giudiziale |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Facoltativa |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Arbitrato UFFICI - SEZIONI: INCENDIO, EVENTI CATASTROFALI, APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, FURTO Mandato peritale: se una parte lo richiede, la determinazione del danno viene demandata a un collegio di tre periti, che si riunisce nel comune in cui si trova l’Ufficio assicurato o la maggior parte dei beni assicurati. Ogni parte deve indicare il proprio perito; il terzo sarà scelto di comune accordo |
dai periti stessi, altrimenti la nomina sarà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo di riunione del collegio. Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo. Contenuto del mandato: i periti: - indagano sulle circostanze che hanno determinato il verificarsi dell’evento dannoso e sulla modalità del sinistro; - verificano le circostanze rispetto a quanto dichiarato dall’Assicurato e/o Contraente al momento della stipula del contratto; - accertano l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il valore al momento del sinistro; - procedono alla stima del danno subito, comprese le spese di salvataggio e, se previste, di demolizione e sgombero. Risultati della perizia: i risultati delle operazioni peritali sono raccolti in un verbale, redatto in doppio originale e consegnato in copia a ognuna delle parti, nel quale viene indicato anche il dettaglio delle stime. I risultati della perizia raggiunti a maggioranza sono vincolanti tra le parti, anche se il perito da ciascuna di esse nominato non abbia sottoscritto il verbale invece firmato dai restanti periti. Le motivazioni del dissenso devono essere indicate nel verbale. ATTIVITA’ – RC PROFESSIONALE In caso di controversia sull'interpretazione delle norme del presente contratto, le Parti possono ricorrere ad un collegio di arbitri composto da tre persone, due delle quali nominate dalle Parti, uno per ciascuna, ed il terzo d'accordo tra i primi due o in difetto, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Compagnia, dove dovrà riunirsi il Collegio. ATTIVITA’ – TUTELA LEGALE In caso di disaccordo tra l'Assicurato e D.A.S. in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere affidata a un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l’autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con D.A.S.. Liti transfrontaliere Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l’Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) oppure all’IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante. | |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
Business
IMPRESA
CATTOLICA&PROFESSIONI ATTIVITÀ LEGALI
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
PER LA TUTELA DAI RISCHI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE E ALLO STUDIO/UFFICIO
CONDIZIONI
DI ASSICURAZIONE
Le presenti Condizioni di Assicurazione (MOD. C&P ALEG 2 – ED. 01/2022)
sono parte integrante del Set Informativo, unitamente ai documenti informativi precontrattuali:
• DIP Danni
(MOD. C&P ALEG DIP – ED. 09/2021)
• DIP Aggiuntivo Danni
(MOD. C&P ALEG DIP AGG – ED. 01/2022)
e sono redatte secondo le linee xxxxx XXXX del 06/02/2018.
Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.
PRONTI ALLA VITA.
xxxxxxxxx.xx
scarica l’app
PRONTI ALLA CHIAREZZA
Per rendere un po' più facili da capire cose per definizione complesse, abbiamo cercato di semplificare (ove possibile) il linguaggio assicurativo e applicato una coerenza - anche visiva - ai contenuti.
In questo fascicolo, gli elementi costanti sono stati armonizzati e gli elementi di attenzione vengono identificati da un intuitivo sistema di linee guida per la consultazione e la lettura.
All'inizio di ogni sezione sono presenti box di consultazione, graficamente distinti e senza valore contrattuale, per aiutarti a comprendere il contenuto della sezione e l'area di rischio interessata dalle coperture assicurative offerte.
CONVENZIONI GRAFICHE APPLICATE NEI TESTI
MAIUSCOLO
titoli di sezioni, capitoli, articoli, paragrafi
grassetto
punti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento
corsivo
voci del Glossario relative a sezioni specifiche, esempi di calcolo, codicilli
DI POLIZZA
ELEMENTI DI ATTENZIONE NELLE CONDIZIONI
INFORMAZIONE IMPORTANTE
Le cose chiave e utili da sapere
FOCUS
Approfondimenti, specifiche, casi, esempi
COSA FARE
Istruzioni, cosa fare o chi contattare in caso di
GLOSSARIO
Per distinguere a colpo d'occhio i termini generali e le voci specifiche presenti nelle condizioni di polizza.
SOMMARIO
GLOSSARIO
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
TERMINI GENERALI E VOCI SPECIFICHE 5
NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE 17
MODULO ATTIVITA'
22
Glossario di sezione
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
2. Garanzie aggiuntive acquistabili con aumento del premio 27
1. Cosa è assicurato 24
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura 31
3. Condizioni di operatività 29
5. Tabella dei limiti di copertura 33
35
Glossario di sezione
SEZIONE TUTELA LEGALE
2. Garanzie aggiuntive acquistabili con aumento del premio 41
1. Cosa è assicurato 36
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura 45
3. Condizioni di operatività 42
5. Tabella dei limiti di copertura 47
49
1. Cosa è assicurato
SEZIONE CYBER RISK
3. Cosa non è assicurato e limiti di copertura 56
2. Condizioni di operatività 54
4. Tabella dei limiti di copertura 63
OBBLIGHI E INTERVENTI NEI VARI CASI DI SINISTRO "COSA FARE IN CASO DI…"
MODULO ATTIVITÀ: 64
1. Responsabilità Civile Professionale - Che obblighi ho? 64
2. Tutela Legale - Che obblighi ho? 66
3. Cyber Risk - Che Obblighi Ho? 69
GLOSSARIO
GLOSSARIO
"Per scegliere, devo capire."
È giusto: per iniziare, ecco la raccolta dei termini - generali e specifici - presenti in queste condizioni di assicurazione, spiegati con linguaggio il più possibile chiaro.
Nel Glossario sono riportati i significati delle parole più importanti e ricorrenti utilizzate nelle condizioni contrattuali.
Le voci relative alle garanzie cyber (presenti nella Sezione Cyber Risk e nell'Assistenza Cyber Risk) sono indicate in corsivo per distinguerle a colpo d'occhio dai termini generali presenti nelle condizioni di polizza.
TERMINI PRESENTI NELLA POLIZZA "CATTOLICA&PROFESSIONI"
A
Accesso o utilizzo non autorizzato
L'accesso o l'utilizzo di Sistemi Informatici di proprietà dell'Assicurato da parte di uno o più soggetti non autorizzati; oppure l'impiego di Sistemi Informatici con modalità non autorizzate.
Addetti
Titolari, soci (che concorrono manualmente allo svolgimento dell'attività) e prestatori di lavoro (con contratto regolare a termini di legge, di lavoro subordinato o meno, nei confronti dell'Assicurato).
Assicurato
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.
Assicurato (definizione valida esclusivamente per le garanzie Cyber)
a. Il Contraente e ogni Società controllata dal Contraente;
b. l'imprenditore persona fisica del Contraente, se il Contraente è una ditta individuale; oppure un socio se il Contraente è una Società di persone, ma esclusivamente per le funzioni svolte per conto dell'Assicurato.
Assicurazione
Contratto di assicurazione.
Assistenza remota
Assistenza erogata telefonicamente allo scopo di fornire consigli, condividere raccomandazioni e migliori prassi ("best practice") o erogare supporto per problematiche di cyber security.
Tale servizio viene fornito per mezzo di linee guida e procedure che guidano l'Assicurato ad effettuare verifiche sui propri dispositivi, per identificare la tipologia e le probabili cause di un evento dannoso.
Attività multimediale
Qualsiasi testo, immagine, video o suono divulgato tramite una pagina web dell'Assicurato, l'utilizzo di social media o via e-mail.
Attività pubblicitarie assicurate
L'esposizione della comunicazione pubblicitaria prodotta tramite canali di comunicazione messi a disposizione via web.
B
Back-up
Il processo con cui si effettuano copie dei dati, qualunque essi siano, affinché possano essere recuperabili anche in caso di danneggiamento o perdita dei dati originali.
Botnet
Rete di dispositivi connessi a Internet infettati da un malware (vedi) specializzato, che usa la rete per scopi malevoli.
C
Claims made
Tipologia di polizza che copre le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta agli Assicurati durante il periodo di assicurazione.
Codice maligno
Virus, trojan horse, worm o ogni altro software simile, codice o script progettati appositamente per introdursi nella memoria o in un disco del computer, e diffondersi da un computer all'altro.
Comunicazioni (alla Società)
Si intendono le comunicazioni scritte effettuate alla Società per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telefax e telegrammi, E-mail (e qualsiasi altro mezzo scritto) avente indicazione di una data certa.
Contraente
Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione nell'interesse proprio e/o di altri e paga il premio.
Contratto (assicurativo)
Contratto di assicurazione.
Cyber risk score
Punteggio basato sulle valutazioni del rischio per identificare e stimare l'esposizione al rischio di pirateria informatica, frode, furto di informazioni e altri rischi digitali derivanti dal funzionamento e dall'uso dei sistemi di informazione.
D
Danni
Riguardo al Cyber Risk si intendono gli importi dovuti dall'Assicurato in forza di una sentenza di condanna al risarcimento, lodo arbitrale o transazione (raggiunta con il previo consenso della Società).
Danno
Danno il cui ammontare viene determinato in base alle condizioni di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo/risarcimento.
Danno alle cose o agli animali
Riguardo al Cyber Risk si intende il pregiudizio economico conseguente a deterioramento o distruzione di beni materiali e le lesioni, compresa la perdita del loro uso, o la morte provocata agli animali.
Ai fini di tale definizione, i beni materiali non includono i dati elettronici.
Danno alle persone
Riguardo al Cyber Risk si intende il danno provocato da lesione fisica, malattia, morbo o morte di una persona, compresa l'ansia, lo stress mentale o emotivo.
Danno (da Cyber Risk)
Riguardo al Cyber Risk si intende l'alterazione, cancellazione o danneggiamento, di Dati quali, ad esempio, Dati sensibili o Dati personali, presenti nel Sistema informatico dell'Assicurato.
Dark web
Una porzione di web non indicizzato, i cui contenuti sono accessibili solo tramite specifici software e protocolli che consentono agli utenti la navigazione anonima (ad esempio: TOR).
Data Breach (violazione dei dati)
Incidente di sicurezza in cui dati sensibili, protetti o riservati, vengono consultati, copiati, trasmessi, rubati o utilizzati da un soggetto non autorizzato.
Database
Archivio di dati strutturato in modo da razionalizzare la gestione e l'aggiornamento delle informazioni e da permettere lo svolgimento di ricerche complesse.
Dati
Qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata su supporti di memoria durevoli, quindi all'esterno della memoria RAM, cioè la memoria di lavoro di un elaboratore il cui contenuto può essere modificato, ma che va perduto all'atto dello spegnimento della macchina.
Dati confidenziali
Si intendono informazioni soggette ad un accordo di riservatezza.
Dati personali
Informazioni utili ad identificare una persona, così come disciplinato dalle leggi vigenti in materia di tutela della privacy.
Deep linking
Vedi "Framing"
Deep web
La porzione del web non indicizzata dai motori di ricerca, i cui contenuti sono accessibili con un normale browser conoscendone l'indirizzo.
A titolo esemplificativo: fanno parte del Deep Web le pagine Internet a cui per accedere è necessario autenticarsi o fare il login.
Denial of Service Attack
Letteralmente "negazione del servizio": il termine indica l'attacco informatico con cui qualcuno intenda saturare le capacità di un sistema informatico inviando a quest'ultimo un volume eccessivo di dati elettronici, così da impedire la possibilità di accesso autorizzato ad esso (ad esempio: fino a non renderlo non più in grado di erogare il servizio ai richiedenti).
Device
Dispositivi elettronici quali computer, smartphone e tablet. (Il termine nell'uso comune indica prevalentemente i dispositivi mobili.)
Dispositivo di supporto
Dispositivi di memorizzazione o di immagazzinamento dati, removibili e non removibili, che forniscono spazio fisico per ospitare archivi digitali (per esempio: pen drive e memory card - le "chiavette", memorie esterne, hard disk, ma anche cd e dvd).
Dipendente
Per dipendente si intende:
⚫ qualsiasi persona fisica impiegata a tempo pieno o parziale, per una stagione o temporaneamente, che
lavora in base a un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, che il Contraente ha diritto di dirigere e supervisionare nell'adempimento delle sue prestazioni lavorative e che il Contraente remunera attraverso salari, stipendi e/o commissioni;
⚫ qualsiasi lavoratore autonomo ovvero lavoratore distaccato che presta la sua opera presso le strutture del Contraente se tale persona si trova sotto la direzione e la supervisione del Contraente alla stessa maniera indicata per i dipendenti di cui al precedente punto.
Divulgazione non autorizzata
La diffusione o l'accesso a informazioni con modalità non autorizzate da parte dell'Assicurato senza la conoscenza, il consenso o l'accettazione di un membro del Vertice Aziendale.
In questa definizione si comprende anche la comunicazione effettuata attraverso il phishing (vedi).
Documenti
Documenti, atti, elenchi, registri contabili e fiscali e registri in genere, materiale d'archivio, disegni, stampati, progetti, e in genere qualsiasi altra pratica, il tutto attinente l'attività professionale esercitata nei locali dell'Ufficio, anche di proprietà dei clienti o di altri soggetti terzi.
F
Fatto illecito
L'azione o l'omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge che cagiona ad altri un danno ingiusto.
Firewall
Software usato per proteggere un computer o un server da attacchi pervenuti via rete locale o via Internet. Consente il passaggio solamente di determinati tipi di dati, da determinati terminali e determinati utenti.
Fornitore di servizi (Service Provider)
Qualunque fornitore terzo di servizi di applicazione per computer dedicati all'Assicurato; ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'Assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultimo per tali servizi.
Fornitore di servizi raccomandato dalla Società
Venditore o fornitore di servizi specializzato che potrà intervenire dopo un incidente (o un ragionevole sospetto di incidente) descritto all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" punti A.1 o A.2.
Fornitori di servizi nominati dalla Società
Fornitori di servizi raccomandati dalla Società dopo un incidente (o il ragionevole sospetto di un incidente) descritto nell'Art. CR1 "Oggetto dell'Assicurazione" punti A. e B.
Framing
Pratica che consiste nell'inserire, apparentemente nel proprio sito internet, pagine o parti di pagine altrui; pur non illecita in sé, la tecnica lo diventa quando porta ad una confusione sulla reale titolarità e paternità dei contenuti.
Franchigia
La parte di danno, espressa in misura fissa, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni Sinistro.
Qualora nel contratto siano previsti limiti massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.
Furto
È il reato previsto dal Codice Penale Art. 624, che indica la sottrazione di un bene mobile al suo legittimo possessore, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
H
Hardware
I componenti fisici di un qualunque Sistema Informatico o dispositivo che venga utilizzato per archiviare, trasmettere, elaborare, leggere, modificare o controllare i Dati; è incluso il Supporto dei dati.
HDD (Hard Drive Disk)
Dispositivo hardware che consente l'archiviazione e memorizzazione dei dati su supporti magnetici.
HDD esterno
Dispositivo hardware che consente l'archiviazione e memorizzazione dei dati su supporti magnetici, inserito in un apposito "case" (cioè l'involucro che contiene le singole parti) dotato di porte di connessione verso un personal computer.
I
Identità digitale
L'insieme delle informazioni presenti online e relative a un soggetto, che ne consentono la sua identificazione.
Indennizzo/Risarcimento
La somma che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza.
Informazioni identificative personali non pubbliche
Sotto questa definizione vi rientrano quelle informazioni relative ad una persona fisica che, non disponibili pubblicamente e quindi lecitamente sfruttabili, da sole o congiuntamente a qualsiasi altra informazione consentono di identificare un individuo; vi rientrano:
1. le informazioni mediche o sanitarie relative a un soggetto;
2. le informazioni relative a un soggetto qualificabili come informazioni personali private ai sensi della normativa volta alla tutela di tali informazioni in qualsiasi stato, nel caso di richieste di risarcimento cui sia applicabile tale normativa;
3. le informazioni relative a un soggetto qualificabili come informazioni personali private (Regolamento generale per la protezione dei dati personali (GDPR) 2016/679
4. le seguenti informazioni relative a un soggetto:
⚫ il numero di identificazione, inclusi la patente di guida, il codice fiscale e il numero di previdenza sociale;
⚫ i recapiti telefonici non pubblicamente disponibili;
⚫ i numeri di carte di credito, debito x xxxxx finanziari in combinazione con i relativi codici di sicurezza, di accesso, password o PIN.
Informazioni societarie di terzi
I segreti commerciali, i dati, i progetti, le interpretazioni, le previsioni, le formule, i metodi, le prassi, le informazioni sulle bande magnetiche di carte di credito e di debito, le stime, le registrazioni, i report o gli altri tipi di informazioni di un terzo (che non risulti assicurato in forza della presente polizza) che non siano di pubblico dominio e vengano fornite all'Assicurato nel rispetto di un accordo di riservatezza in forma scritta o di cui l'Assicurato sia legalmente tenuto a mantenere la riservatezza; tuttavia, le Informazioni Societarie di Terzi non includono le Informazioni identificative personali non pubbliche.
Inquinamento
La reale o presunta dispersione, infiltrazione, liberazione o fuga di qualsiasi sostanza irritante solida, liquida, gassosa, biologica, radiologica o termica, tossica o pericolosa che sia dannosa per l'ambiente compresi tra gli altri, radiazioni, contaminazioni nucleari, funghi, spore o micosi, muffe tossiche, piombo, asbesto, vapore, fumo, fibre, germi, fuliggine, esalazioni, acidi, alcali, sostanze chimiche e rifiuti.
Intranet
Una rete di dati aziendale privata.
IVASS
L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che
opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.
L'ente ha lo scopo di vigilare sull'operato delle imprese e dei soggetti, agenti e mediatori, che rientrano nel settore assicurativo privato italiano. Svolge la sua attività di controllo basandosi sulle direttive che il Governo ha disposto in materia di politica assicurativa e che sono riunite nel Codice delle Assicurazioni (D.L. 7 Settembre 2005 n.209).
L
Legge sulla notifica della violazione
Ogni norma o legge che richieda la comunicazione ai soggetti le cui informazioni identificative personali non pubbliche siano state ragionevolmente violate tramite un accesso non autorizzato.
Legge sulla Privacy
Si intende qualsiasi legge o normativa - italiana o straniera, nazionale, federale, provinciale, statale, locale o di altra autorità amministrative di ogni Paese (incluse le istituzioni, agenzie o altri enti dell'Unione Europea) - che richieda all'Assicurato di tutelare la riservatezza e/o la sicurezza delle Informazioni identificative personali non pubbliche.
Libero professionista
Il lavoratore autonomo, non dipendente o subordinato a nessuno, che presta servizi normalmente a carattere intellettuale, non fa commercio e si auto organizza senza grande impiego di persone, mezzi o capitali.
Limite di indennizzo
La somma massima dovuta dalla Società in base al presente contratto.
M
Malware
Qualsiasi software o Codice dannoso (come virus, spyware, worm, trojan, rootkit, ransomware, keylogger, dialer e rogue security software) progettato per ottenere l'accesso illecito e/o interrompere il funzionamento del Sistema informatico.
Massimale
La somma massima liquidabile a termini di polizza dalla Società in caso di sinistro.
Massimale aggregato
La somma massima dell'esposizione della Società per uno o più sinistri per annualità assicurativa.
Massimale per anno
La somma massima liquidabile dalla Società per tutti i sinistri insorti nello stesso anno assicurativo, anche se denunciati in momenti diversi, limitatamente agli oneri previsti dalla polizza.
Materiale Pubblicitario
Relativamente alle garanzie Cyber Risk, questa definizione indica ogni informazione in formato elettronico, inclusi:
⚫ parole, suoni, numeri, immagini o grafiche;
⚫ pubblicità;
⚫ video, contenuti in streaming, web-casting;
⚫ forum online;
⚫ bacheca e chat room.
NOTA BENE:
Non si intendono computer, software o beni, prodotti o servizi descritti, illustrati o visibili in tale Materiale Pubblicitario.
Metatag
Metadati utilizzabili nell'HTML per veicolare informazioni aggiuntive correlate alla pagina web che ne fa uso; sono in genere analizzati ed utilizzati per mezzo di sistemi automatici (come i browser o i motori di ricerca), che
li possono elaborare per fornire servizi o funzionalità specifiche.
Multa
Questa definizione indica, in riferimento esclusivamente alla Sezione Cyber Risk:
1. ogni ammenda o multa in denaro pagabile a qualsivoglia istituzione o organizzazione governativa, ove imposta a seguito di un Procedimento da parte di qualunque organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo di un paese, (inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea), in tale capacità normativa o ufficiale dell'organizzazione; l'assicurabilità delle multe dovrà essere conforme alla legge applicabile nella località che più favorisce la copertura di tali Sanzioni
NON SI INTENDONO MULTE:
⚫ i costi per rimediare o migliorare i Sistemi Informatici;
⚫ i costi per stabilire, implementare, mantenere, migliorare o risanare le pratiche di sicurezza o privacy, procedure, programmi o politiche;
⚫ i costi di verifica, valutazione, conformità o di comunicazione;
⚫ i costi per proteggere la riservatezza, l'integrità e/o la sicurezza delle Informazioni Identificative Personali Non Pubbliche dal furto, perdita o divulgazione, anche se è in risposta a procedimento o indagine.
2. le somme che l'Assicurato sia obbligato a depositare in un fondo come equo indennizzo per il pagamento delle richieste di risarcimento dei consumatori dovute a causa di un giudizio avverso, ovvero la transazione di un Procedimento (compresi gli importi da versare in un "fondo di risarcimento dei consumatori"); non comprenderà invece i pagamenti a enti di beneficienza o la disposizione a favore di tali fondi diversa da quella per il pagamento dei crediti al consumatore per le perdite causate da un evento garantito all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" punti A1., A2. o A.3.
P
Parti
Il Contraente/Assicurato e la Società.
Patrimonio Informativo
Questa definizione indica:
⚫ i software o i dati elettronici presenti nei Sistemi Informatici e che sono soggetti a regolari procedure di back up;
⚫ compresi i programmi per computer, le applicazioni;
⚫ le informazioni contabili, le informazioni relative ai clienti, le informazioni private o personali, le informazioni di marketing, le informazioni finanziarie;
⚫ ogni altra informazione gestita dall'Assicurato durante il normale svolgimento della propria attività.
Perdita di profitto
Questa definizione indica:
1. il profitto netto, al lordo delle imposte, che l'Assicurato non sia stato in grado di realizzare attraverso lo svolgimento delle proprie attività; o la perdita netta al lordo delle imposte che l'Assicurato non abbia potuto evitare attraverso lo svolgimento delle proprie attività come diretta conseguenza di una reale e necessaria interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici;
2. le spese fisse di gestione sostenute dall'Assicurato (inclusi i compensi e gli stipendi), ma solamente nella misura in cui:
a. tali spese di gestione debbano necessariamente continuare durante il Periodo di Ripristino (o Periodo Esteso di Interruzione, se applicabile);
b. tali spese sarebbero state sostenute dall'Assicurato qualora l'interruzione o la sospensione non si fosse verificata.
PERDITA DI PROFITTO: SPECIFICHE
La Perdita di Profitto dovrà essere ridotta nella misura in cui l'Assicurato o il Fornitore dei Servizi (provider), se esistente, siano capaci, con ragionevole sollecitudine e dovuta diligenza, di ridurre o limitare l'interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici o di svolgere le proprie operazioni commerciali con altri mezzi.
Nel determinare la Perdita di Profitto vanno prese in dovuta considerazione:
1. le precedenti attività svolte dall'Assicurato prima dell'inizio del Periodo di Ripristino;
2. e le probabili attività che l'Assicurato avrebbe potuto intraprendere qualora non si fosse verificata la reale e necessaria interruzione o sospensione in seguito al malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica, al fine di prevenire una Violazione della Sicurezza.
La Perdita di Profitto sarà calcolata su base oraria, prendendo come riferimento l'utile netto (o la perdita) dell'Assicurato e le spese fisse di gestione come stabilito sopra.
Perdita di profitti estesa
La Perdita di profitti durante il Periodo esteso di Interruzione.
Perdite
Questa definizione indica, in riferimento esclusivamente alla Sezione Cyber Risk:
1. i danni, le spese correlate alle richieste di risarcimento e le spese e costi per Privacy Notification;
2. rientrano nella definizione anche le perdite da interruzione dell'attività, le perdite per mancata protezione dei dati e le multe
Perdite da interruzione di attività
Questa definizione indica, in riferimento esclusivamente alla Sezione Cyber Risk:
1. perdite di profitti e spese straordinarie subite dall'Assicurato durante il periodo di ripristino;
2. perdita di profitti estesa subita dall'Assicurato se la perdita di profitti avviene durante il periodo di ripristino e, ove sia superiore, alla franchigia applicabile.
Periodo di ripristino
Questa definizione indica il periodo di tempo che:
1. inizia nella data e nell'ora specificati in cui si è verificata per la prima volta la reale e necessaria interruzione o sospensione dei sistemi informatici;
2. termina nella data e nell'ora specificati in cui la reale e necessaria interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici termina, o sarebbe terminata se l'Assicurato o il fornitore di servizi (provider), se esistente, avesse adottato la dovuta diligenza e sollecitudine.
Periodo esteso di interruzione
Questa definizione indica il periodo che:
1. inizia nel giorno e nell'ora in cui termina il periodo di ripristino;
2. termina nel giorno e nell'ora in cui l'Assicurato ripristina o avrebbe ripristinato, se avesse agito con la dovuta diligenza e sollecitudine, l'utile netto al lordo delle imposte che avrebbe ottenuto direttamente attraverso lo svolgimento della propria attività, nel caso in cui non si fosse verificata la reale e necessaria interruzione o sospensione dei sistemi informatici.
Polizza
Il documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio
La prestazione in denaro dovuta dal Contraente alla Società.
Prescrizione
L'estinzione di un diritto che avviene quando il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge.
Privacy Policy
Si tratta di un documento reso disponibile all'interno del sito web, che informa gli utenti circa il trattamento dei loro dati personali, secondo quanto disposto dalla General Data Protection Regulation (GDPR, pubblicata su
G.U. il 4/5/2016 ed attuata il 25 maggio 2018).
Procedimento
In riferimento alla Sezione Cyber Risk, si intende una richiesta di informazioni, un procedimento civile avviato a seguito della notifica di un reclamo o simili da parte del garante per la protezione dei dati personali, dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni o da qualsivoglia altra autorità o ente Italiano competente; ovvero da un ente federale, statale, locale o governativo estero o per suo conto nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite in relazione a tale procedimento.
Public Web
Quella parte del web accessibile da parte di chiunque disponga di un accesso a Internet.
R
Ransomware (Sequestro di informazioni)
Tipo di malware che infetta i sistemi informatici causando limitazioni all'accesso del sistema stesso e/o la criptazione dei dati informatici, finalizzato a richieste estorsive.
Reato
Comportamento cui il legislatore ricollega una sanzione Penale, a causa dell'aggressione recata a un bene giuridico meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico. I reati si distinguono in:
⚫ delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione Penale della reclusione e/o della multa,
⚫ contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione Penale dell'arresto e/o dell'ammenda.
Rete
Un gruppo di Sistemi informatici collegati tra loro tramite una tecnologia (compreso Internet, Intranet e reti private virtuali) tale da permettere lo scambio di Dati.
Richiesta di risarcimento
Qualsiasi richiesta di risarcimento danni, anche derivante dall'avvio di un procedimento civile o amministrativo, pervenuta da parte di un terzo danneggiato nei confronti dell'Assicurato.
Richiesta di risarcimento
Questa definizione indica, in riferimento esclusivamente alla Sezione Cyber Risk:
1. una richiesta scritta ricevuta dall'Assicurato per il pagamento di somme di denaro o per la prestazione di servizi, ivi inclusi la presentazione di un'istanza, l'avvio di un contenzioso ovvero l'istituzione di un procedimento arbitrale;
2. in relazione all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera C., l'avvio di un procedimento nei confronti di un Assicurato;
3. una richiesta scritta per impedire una prescrizione.
Rischio
La possibilità che si verifichi il sinistro.
S
Scoperto
La parte di danno, espressa in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro. Qualora nel contratto siano previsti limiti massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.
Sinistro
Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Sicurezza Informatica
Queste definizioni sono relative esclusivamente agli articoli di riferimento della Sezione Cyber Risk.
x. Xxxxxxxx di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera A., B., C. e D:
I software, i computer o i dispositivi hardware di rete, nonché le eventuali policies e procedure sulla sicurezza delle informazioni predisposte in forma scritta che siano adottate dall'Assicurato (incluse le misure minime di
sicurezza di cui all'Art. 33 del Decreto Legislativo n° 196 del 30 Giugno 2003), il cui funzionamento o scopo sia quello di evitare: accesso o utilizzo non autorizzato, un Denial of Service Attack contro sistemi informatici, l'attacco a un sistema informatico attraverso un codice maligno ovvero la trasmissione di un codice maligno dai sistemi informatici.
La sicurezza informatica comprende i software anti-virus e i sistemi di rilevamento dell'intrusione (intrusion detection), firewalls e sistemi elettronici per il controllo dell'accesso ai sistemi informatici mediante l'impiego di password, identificazione biometrica o simili degli utenti autorizzati.
b. Garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E. e F. della Sezione Cyber risk:
I software, i computer o i dispositivi hardware di rete, la cui funzione o scopo è quella di: evitare un accesso o utilizzo non autorizzato, un Denial of Service Attack contro i sistemi informatici, l'attacco a un sistema informatico attraverso un codice maligno, ovvero la trasmissione di un codice maligno dai sistemi informatici. La sicurezza informatica comprende i software anti-virus e i sistemi di rilevamento dell'intrusione, firewall e sistemi elettronici per il controllo dell'accesso ai sistemi informatici mediante l'impiego di password, identificazione biometrica o simili degli utenti autorizzati.
Soltanto in riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" punti A., B. e C., con il termine sicurezza informatica si intendono anche le politiche e le procedure sulla sicurezza delle informazioni predisposte in forma scritta che l'Assicurato ha adottato con la funzione e il fine di evitare un accesso o utilizzo non autorizzato, un Denial of Service Attack contro i sistemi informatici, un'infezione dei sistemi informatici a causa di un codice maligno o la trasmissione di un codice maligno dai sistemi informatici.
Sistema operativo
Il software che gestisce le funzioni base di un computer o di un dispositivo hardware.
Sistemi informatici
L'hardware, l'infrastruttura, il software, i supporti elettronici o quant'altro necessario per creare, accedere a, elaborare, proteggere, controllare, conservare, recuperare, visualizzare, trasmettere dati:
⚫ gestiti e di proprietà dell'Assicurato ovvero da questi noleggiati;
⚫ gestiti da un service provider terzo e impiegati per fornire servizi di applicazione per computer dedicati all'Assicurato; ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'Assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultima per tali dispositivi.
Sistemi informatici di terzi
Questa definizione indica i sistemi informatici che:
⚫ non siano di proprietà dell'Assicurato;
⚫ non vengano gestiti o controllati dall'Assicurato.
Si intendono inoltre esclusi i sistemi informatici di terzi, in relazione ai quali l'Assicurato svolga dei servizi.
I sistemi informatici comprendono dispositivi input e output correlati, dispositivi di memorizzazione dati, dispositivi di rete e sistemi di back up.
Social network
Siti web che rendono possibile la creazione di una rete sociale virtuale.
Società/Impresa/Compagnia
Si intende per definizione e in qualunque circostanza la Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.
Software
Sistemi operativi e applicativi, codici e programmi con i quali i dati informatici sono elettronicamente raccolti, trasmessi, elaborati, archiviati o ricevuti.
Somma assicurata
La somma indicata nella Scheda di Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/Risarcimento in caso di Sinistro.
Spese correlate alle richieste di risarcimento
Questa definizione indica, in riferimento esclusivamente alla Sezione Cyber Risk:
1. le spese ragionevoli e necessarie richieste e addebitate da un avvocato nominato in conformità all'Art. CR5 "Difesa in giudizio e transazione delle richieste di risarcimento", lettera A.;
2. tutti gli altri costi e spese legali che derivino dall'esame, dalla soluzione, dalla difesa e dall'impugnazione di una richiesta di risarcimento, di un'azione o di un procedimento connesso alla stessa, ovvero da circostanze
che possano comportare una richiesta di risarcimento, se tali spese sono state sostenute dalla Società ovvero dall'Assicurato con il previo consenso scritto della Società.
Le spese correlate alle richieste di risarcimento non comprendono i compensi, le spese di gestione o gli altri importi addebitati o sostenuti dall'Assicurato per l'assistenza alla Società nella difesa e nell'esame di una richiesta di risarcimento; ovvero di una circostanza dalla quale potrebbe sorgere una richiesta di risarcimento notificata ai sensi della presente polizza; ovvero le spese per ottemperare a provvedimenti, transazioni o decisioni.
Spese per un esperto informatico
Le spese ragionevoli e necessarie sostenute dall'Assicurato per verificare la fonte o la causa del malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica, al fine di prevenire una Violazione della Sicurezza.
Spese straordinarie
Questa definizione indica, in riferimento esclusivamente alla Sezione Cyber Risk:
1. le spese ragionevoli e necessarie sostenute dall'Assicurato durante il Periodo di Ripristino per minimizzare, ridurre o evitare una Perdita di Profitto, a condizione che:
a. tali spese siano superiori alle spese che l'Assicurato avesse sostenuto, nel caso in cui non si fosse stata alcuna interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici;
b. tali spese non superino l'importo del quale la Perdita di Profitto, eccedente la Franchigia e coperta dalla presente Xxxxxxx, viene così ridotta;
2. le spese per un esperto informatico, soggette al sottomassimale indicato nella scheda di Xxxxxxx.
Tra le Spese Straordinarie non rientrano, e non saranno pertanto garantite ai sensi di quanto indicato all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E., le spese sostenute dall'Assicurato per:
a. aggiornare, potenziare, migliorare o sostituire i Sistemi Informatici al livello esistente prima del momento in cui è divenuta reale e necessaria l'interruzione o la sospensione dei Sistemi Informatici,
b. i costi e le spese sostenute dall'Assicurato per ripristinare, riprodurre o riottenere l'accesso a qualsiasi Database che era stato alterato, manomesso, distrutto, cancellato, danneggiato o reso inaccessibile in conseguenza di un malfunzionamento della Sicurezza Informatica al fine di prevenire una Violazione della Sicurezza.
SSD (Solid-State Drive)
Dispositivo hardware di memoria di massa basato su semiconduttore, che utilizza memoria allo stato solido.
Studio associato
L'associazione o società tra professionisti per lo svolgimento della professione in forma associata.
T
Terzi
In diritto il terzo è un soggetto diverso da coloro che sono legati da un rapporto giuridico oppure da un contratto, ovvero dalle Parti; in ambito processuale, il terzo è un soggetto estraneo alle parti coinvolte.
Si intendono quindi coloro che risultano essere tali secondo i termini della legge e/o secondo le specifiche definizioni/clausole della Responsabilità Civile.
U
United States Code (U.S.C. o U.S.Code)
Il "Code of Laws of the United States of America"(variamente abbreviato come "Code of Laws of the United States", "United States Code","U.S.Code", o "U.S.C.") è la compilatione ufficiale e la codificazione degli statuti federali generali e permanenti degli Stati Uniti. Contiene 53 titoli, fra i quali il Titolo 15 è specificatamente dedicato al commercio ed agli scambi e il sub §1681-c regola la "Prevenzione del furto di identità; avvisi di frode e avvisi di servizio attivo"
V
Vertice Aziendale
Questa definizione indica, in riferimento esclusivamente alla Sezione Cyber Risk:
⚫ i soggetti che ricoprono, nell'ambito dell'Assicurato, le seguenti posizioni: Presidente; membri del Consiglio di Amministrazione; Amministratore Unico, Amministratore Delegato, Chief Information Officer; Chief Security Officer; Chief Privacy Officer; Manager;
⚫ ogni soggetto che ricopra di fatto una posizione simile a quelle menzionate, o con responsabilità sostanzialmente simili a quelle menzionate, indipendentemente dall'esatta qualificazione di tale soggetto, e chiunque abbia precedentemente assunto una delle summenzionate posizioni.
Virus
Questa definizione indica, in riferimento esclusivamente alla Sezione Cyber Risk:
il programma o software oggetto di auto-installazione ed esecuzione che può trovarsi all'interno di un programma o file informatico e che si propaga inserendo copie di sé stesso in un altro programma o documento, infettando così i computer e trasferendosi da un computer a un altro.
Alcuni si limitano solo a replicare, mentre altri potrebbero produrre seri danni che possono incidere sui sistemi operativi.
Vulnerabilità
Lo stato che rende un dispositivo suscettibile a essere alterato o distrutto da eventi o atti indesiderati.
Vulnerability assessment
Analisi di sicurezza finalizzata a individuare tutte le potenziali vulnerabilità dei sistemi e delle applicazioni di una rete, eseguendo una identificazione e valutazione dei potenziali danni che l'attaccante potrebbe infliggere all'attività produttiva.
L'attività di Vulnerability Assessment (VA) può essere eseguita sia dall'interno che dall'esterno della rete aziendale, permettendo di simulare differenti scenari che potrebbero verificarsi all'interno di un sistema.
W
Web reputation
La reputazione digitale è l'immagine che si ricava dall'analisi delle opinioni che gli utenti della rete si scambiano online e dalle informazioni pubbliche presenti sui canali di comunicazione messi a disposizione del Web.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
LE NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO IN GENERALE
In questa prima parte vengono indicate le norme che regolano il contratto assicurativo.
NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
ART. CG1 DURATA DEL CONTRATTO
Se non è stata pattuita una durata diversa, il contratto ha durata annuale.
In ogni caso, anche quando la durata è inferiore o superiore a un anno, il periodo di assicurazione coincide con quello indicato in polizza.
ART. CG2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato il premio, a meno che all'interno delle sezioni e delle singole garanzie acquistate non sia prevista una diversa decorrenza e sempre che il relativo premio sia stato corrisposto.
Il premio è normalmente determinato per un periodo di assicurazione di un anno. In caso sia prevista una durata del contratto inferiore o superiore, il premio dovuto coincide comunque con quello indicato in polizza.
Il premio è interamente dovuto anche in caso di frazionamento in più rate.
Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza insoluta e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento del premio scaduto ai sensi dell'Art. 1901 c.c.
COME EFFETTUO I PAGAMENTI?
Il pagamento del premio può essere effettuato scegliendo fra:
a. assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
b. ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società, o altri metodi di pagamento elettronico;
c. contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società alle scadenze pattuite.
ART. CG3 PROROGA DEL CONTRATTO - DISDETTA DEL CONTRATTO
SCADENZA DEL CONTRATTO, TACITO RINNOVO E DISDETTA
Salvo quanto diversamente pattuito in polizza il contratto è stipulato con clausola di tacito rinnovo.
Con il tacito rinnovo, alla scadenza il contratto viene rinnovato automaticamente per un altro anno, a prescindere dalla durata originaria del contratto.
Il Contraente o la Società possono manifestare la propria volontà di non rinnovare il contratto inviando all'altra parte una comunicazione di disdetta come sotto indicato.
Se non viene pattuito il tacito rinnovo, il contratto perde efficacia alla sua scadenza naturale, senza bisogno di alcuna formalità.
LA DISDETTA DEVE ESSERE COMUNICATA ALL'ALTRA PARTE:
⚫ mediante raccomandata A.R.
⚫ inviata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto (per la disdetta).
ART. CG4 MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E/O DI PREMIO E RINNOVO DEL CONTRATTO
In relazione alle garanzie/sezioni «Inondazione, alluvione e allagamento» e «Terremoto» se acquistate, la Compagnia ha la facoltà di modificare le condizioni di assicurazione e/o di premio al momento del rinnovo del contratto.
In tal caso:
COMUNICAZIONI DOVUTE
Con preavviso di almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale, la Compagnia comunicherà al Contraente, tramite Raccomandata A.R. o PEC (Posta Elettronica Certificata), la possibilità di prendere visione delle nuove condizioni di assicurazione e/o di premio presso l'Agenzia alla quale è stato assegnato il contratto.
MODALITÀ DI RINNOVO
Il pagamento del premio entro i 30 giorni successivi alla scadenza contrattuale implica l'accettazione delle nuove condizioni di assicurazione e/o di premio.
Se il Contraente non accetterà le nuove condizioni di assicurazione e/o di premio entro i 30 giorni successivi alla scadenza contrattuale, il contratto si intenderà disdettato e quindi risolto a detta scadenza.
NOTA BENE:
Xxxxxxx detto pagamento fosse eseguito dopo 15 giorni dalla scadenza contrattuale, la garanzia resterà sospesa dalle ore 24 del 15° giorno fino alle ore 24 del giorno del pagamento del premio.
ART. CG5 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di sinistro, e fino al 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto del pagamento dell'indennizzo, il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto.
Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con raccomandata A.R. e ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.
Entro 30 giorni dalla data del recesso, la Società rimborsa la parte di premio non goduta, calcolata sulla base di quanto previsto all'Art. CG6 "Premio pagato e non goduto"
ART. CG6 PREMIO PAGATO E NON GODUTO
COME SI CALCOLA LA RESTITUZIONE?
Se è previsto dal contratto, la Società potrebbe dover restituire al Contraente una parte del premio, se questo risulta pagato ma non goduto per la durata totale della copertura.
L'importo da rimborsare verrà determinato secondo la formula:
R = P*GR/D
Dove:
R = premio da rimborsare.
GR = giorni residui di copertura.
P = premio imponibile (al netto delle imposte). D = durata totale (in giorni) della copertura.
ESEMPIO
Polizza stipulata con durata annuale e tacito rinnovo con decorrenza dalle ore 24 del 31 dicembre 2020. Scadenza della prossima rata di premio alle ore 24 del 31 dicembre 2021.
Premio finito pagato al momento della sottoscrizione della polizza: 2.445 € Aliquota di imposta applicata: 22,25%.
A seguito di recesso per sinistro da parte del Contraente, la Società annulla il contratto a decorrere dalle ore 24 del 31 luglio 2021.
ART. CG7 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
QUANDO SI PERDE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO?
Il Contraente o l'Assicurato perdono il diritto all'indennizzo nel caso in cui sia:
⚫ aumentato dolosamente l'ammontare del danno;
⚫ dichiarati come asportati o distrutti beni non esistenti al momento del sinistro;
⚫ sottratti, occultati o manomessi i beni rimasti dopo il sinistro;
⚫ modificate o alterate le tracce o i residui del sinistro;
⚫ aggravati e/o alterati gli indizi del reato.
La Società si riserva inoltre ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato.
ART. CG8 DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI - BUONA FEDE
ATTENZIONE: QUANDO SI PERDE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO?
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.
QUANDO SI MANTIENE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO?
Le dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal Contraente all'atto della stipulazione della polizza non compromettono il diritto di indennizzo o risarcimento, né comportano la sua riduzione, nel caso in cui:
a. non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e
b. l'Assicurato abbia agito in buona fede.
ART. CG9 INDICIZZAZIONE
Salvo che non sia stato diversamente pattuito tra le parti il contratto deve intendersi indicizzato. Pertanto, se in polizza è stato indicato "SI" alla voce "Indicizzazione", le somme assicurate, i massimali e i premi indicati sono collegati agli indici dei "prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati" pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica.
COME SI CALCOLA LA VARIAZIONE?
⚫ Nel corso di ogni anno solare, sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
⚫ alla scadenza di ogni rata annuale si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) con l'indice del mese di settembre dell'anno solare che precede quello della scadenza. Se si verifica una variazione in più o in meno, le somme assicurate, i massimali e il premio sono aumentati o ridotti in proporzione. L'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annuale e saranno indicati sulla quietanza aggiornata.
Se gli importi inizialmente indicati in polizza sono aumentati almeno del 75% per effetto dell'indicizzazione, la clausola cessa automaticamente di avere valore e restano ferme le somme assicurate, i massimali e i premi dell'ultima variazione effettuata.
Resta fermo che i sottolimiti, le franchigie espresse in valore assoluto, i minimi e i massimi di scoperto, i valori espressi in percentuale non sono oggetto di indicizzazione.
In ogni caso non possono essere oggetto di indicizzazione le garanzie di TUTELA LEGALE e ASSISTENZA.
ART. CG10 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dal Contraente/Assicurato e dalla Società.
L'accertamento e la liquidazione dei danni conseguenti ad accordo o arbitrato sono vincolanti per l'Assicurato restando esclusa ogni possibilità di impugnativa.
L'indennizzo può tuttavia essere pagato solo nei confronti o col consenso dell'Assicurato.
ART. CG11 AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.
NOTA BENE:
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'Art. 1898 c.c.
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. CG12 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche del contratto devono essere provate per iscritto.
ART. CG13 ALTRE ASSICURAZIONI
OBBLIGHI DELL'ASSICURATO
Il Contraente / l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con il presente contratto.
L'omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all'indennizzo. COSA FARE IN CASO DI:
In caso di sinistro, il Contraente:
1. deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli Art. 1910 e 1913 c.c.;
2. ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
In caso la somma di tali indennizzi - escluso da tale conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
ART. CG14 FORO COMPETENTE
Foro competente a scelta della parte attrice (cioè di chi promuove il contenzioso) è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, oppure quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.
ART. CG15 ISPEZIONE ALLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e il Contraente e/o Assicurato ha obbligo di fornire le indicazioni e le informazioni richieste.
ART. CG16 ONERI FISCALI
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendente, restano a carico del Contraente.
ART. CG17 CLAUSOLA BROKER
Se la gestione della polizza è affidata ad un soggetto indicato in polizza quale Xxxxxx di assicurazione, il Contraente, gli Assicurati e la Società stabiliscono che tutti i rapporti inerenti l'esecuzione del presente contratto avverranno tramite il suddetto Broker.
ART. CG18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quello che non è regolato dal contratto valgono le norme di legge.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
MEGLIO PREVENIRE
La copertura è prestata per la responsabilità civile dei professionisti assicurati nello svolgimento delle attività prestate in favore dei propri clienti.
L'assicurazione della presente sezione è prestata in forma "Claims Made", ovvero opera solo per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di validità del contratto e per le Circostanze denunciate in corso di vigenza della polizza che possano ragionevolmente dare origine a richieste di risarcimento, anche pervenute dopo la scadenza.
GLOSSARIO DI SEZIONE
A
Attività accessorie/secondarie
Attività svolte dal professionista Assicurato in misura secondaria e in aggiunta a quella principale dichiarata in polizza che deve restare prevalente.
C
Circostanza
Qualsiasi rilievo o contestazione, oppure qualsiasi atto o fatto, che siano scritti, o espressi, direttamente verso l'Assicurato, riguardanti la sua condotta, da cui possa trarne origine una Richiesta di risarcimento in relazione ad un Evento assicurato non noto all'Assicurato alla data di stipulazione della Polizza.
L
Limite di risarcimento/indennizzo
La somma che la Società è tenuta a corrispondere per ogni sinistro relativo ad una specifica garanzia, nell'ambito del massimale indicato in polizza.
M
Massimale/massimale aggregato
L'importo indicato nella scheda di polizza che rappresenta la somma massima che la Società può essere tenuta a pagare verso i Terzi danneggiati in base alla presente polizza in relazione a sinistri verificatisi durante il periodo di assicurazione (massimale aggregato) indipendentemente da quale sia il numero di:
⚫ sinistri o danneggiati;
⚫ Assicurati.
Qualsiasi sottolimite di massimale eventualmente indicato in polizza costituirà parte del massimale e non sarà in aggiunta ad esso.
Mediazione
L'istituto giuridico introdotto con il D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e s.m.i., per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili.
O
Ordine professionale
Ente nel cui registro sono raccolti i nomi e i dati di tutte le persone abilitate ad esercitare una professione regolamentata dalla legge. Le leggi statali impongono l'obbligo di iscrizione ad uno specifico albo, per poter svolgere determinate professioni
P
Perdita o danno patrimoniale
Qualsiasi pregiudizio economico, non conseguente a morte, lesioni a persone o a danneggiamenti a cose, per il quale l'Assicurato sia ritenuto responsabile a titolo di risarcimento da una sentenza giudiziale, un giudizio arbitrale o una transazione stipulata con avallo della Società, in seguito ad un sinistro risarcibile.
Postuma
Il periodo di tempo successivo alla scadenza del contratto assicurativo entro il quale l'Assicurato può notificare alla Società le Richieste di risarcimento e/o le Circostanze pervenute per la prima volta dopo la scadenza del Periodo di assicurazione e riferite ad un Evento assicurato commesso, o che si presuma sia stato commesso, durante il periodo di assicurazione indicato nella Scheda di polizza
R
Retroattività
Il periodo antecedente alla data di decorrenza del contratto assicurativo, e quindi al periodo di assicurazione, durante il quale siano stati commessi da parte dell'Assicurato fatti illeciti o colposi nei confronti di Xxxxx danneggiati che abbiano generato un sinistro, avanzato per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e denunciato alla Società durante il periodo di assicurazione (o eventualmente durante il periodo di ultrattività, se previsto).
Responsabilità contrattuale
La responsabilità, derivante da un contratto stipulato fra due o più parti, nel caso una di esse non adempia o adempia parzialmente alle obbligazioni assunte in favore di un'altra parte contrattuale.
Responsabilità extracontrattuale
La responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto.
S
Sinistro
si intende:
⚫ il ricevimento da parte dell'Assicurato o del Contraente di una richiesta di risarcimento;
⚫ il ricevimento da parte dell'Assicurato o del Contraente dell'avviso formale di un procedimento civile, penale, amministrativo, arbitrale o di conciliazione, avviato nei loro confronti al fine di ottenere il risarcimento di danni patrimoniali;
⚫ il ricevimento da parte dell'Assicurato o del Contraente della notizia formale dell'avvio nei loro confronti di qualunque procedimento o indagine regolamentare intrapresa da una competente Autorità Pubblica;
⚫ qualsiasi Circostanza di cui l'Assicurato o il Contraente vengano a conoscenza e che ragionevolmente possa dar seguito a richieste di risarcimento nei suoi confronti indennizzabili ai sensi della presente polizza, anche pervenute dopo la scadenza del contratto assicurativo.
U
Ultrattività
Il periodo successivo alla data di scadenza del contratto assicurativo che, in accordo con la Società, è acquistabile dal Contraente e di durata variabile a sua scelta, durante il quale viene prorogata la validità temporale della polizza per la denuncia di sinistri relativi a fatti colposi verificatisi prima della scadenza della polizza stessa (v. anche Postuma).
1 - COSA E' ASSICURATO
ART. RCP1 OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato - Avvocato iscritto all'Albo del relativo Ordine o Praticante iscritto al Registro dei praticanti con patrocinio, presso l'Ordine di competenza - di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale responsabile a sensi di legge, per danni cagionati a terzi, compresi i clienti e comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato in conseguenza di errori personalmente commessi, per negligenza, imprudenza o imperizia, lievi o gravi, nell'esercizio dell'attività professionale.
Per danno si intende qualunque pregiudizio subito da terzi ovvero qualsiasi tipo di danno patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo e futuro, derivante dall'esercizio dell'attività professionale assicurata.
Per attività professionale si intende:
a) l'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali;
b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni;
c) la consulenza e/o l'assistenza stragiudiziale;
d) la redazione di pareri o contratti;
e) l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per le richieste di risarcimento derivanti da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti e sostituti processuali.
Studio associato/pluralità di associati/assicurati
Qualora il Contraente sia uno Studio associato o una Società tra Professionisti, fermi restando i limiti e le condizioni tutte di polizza, l'assicurazione prestata con il presente contratto vale anche per la responsabilità civile professionale dei singoli professionisti associati o soci, risultanti nominativamente indicati in polizza, quando esercitano la propria attività in favore dello Studio associato o della Società tra Professionisti.
NOTA BENE:
In queste ipotesi, il massimale indicato in polizza resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.
ART. RCP2 VINCOLO SOLIDARIETA'
Nel caso in cui l'Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti - e purché la solidarietà sia accertata in sede giudiziaria - la Società risponderà di quanto dovuto in solido dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.
Il presente disposto non si applica per le garanzie aggiuntive operanti se richiamate.
ART. RCP3 ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI
1 Funzioni pubbliche
A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. RCP9 "Esclusioni e limitazioni" punto 1), l'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti:
1. all'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esse connesse, ivi compresi gli incarichi di Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale e di Liquidatore Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo, di Commissario Liquidatore, nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, curatore dell'eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi;
2. all'espletamento delle funzioni di Giudice di Xxxx e di Giudice Onorario limitatamente alle responsabilità che competono all'Assicurato in base alle leggi vigenti;
3. all'attività di componente le Commissioni Tributarie, ai sensi delle vigenti leggi;
4. all'attività inerente alle esecuzioni immobiliari ai sensi del L.302/1998 e di custode giudiziario ai sensi del L. 80/2005 e successive modifiche o integrazioni.
L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione di franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
Il limite di risarcimento rimane inoltre la massima esposizione annua della Società qualunque sia il numero dei sinistri denunciati o degli Assicurati coinvolti nello stesso periodo.
2 Incarichi di gestore della crisi da sovraindebitamento e di attestatore dei piani di risanamento
A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. RCP9 "Esclusioni e limitazioni" punto 1), l'assicurazione comprende i rischi relativi agli incarichi rivestiti dall'Assicurato di gestore della crisi da sovraindebitamento e di attestatore dei piani di risanamento, attività regolamentate dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019).
3 Attività di mediatore (D.M. 18.10.2010 n. 180, aggiornato con le successive modifiche del D.M. 145/11 e del DM 139/14)
A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. RCP9 "Esclusioni e limitazioni" punto 1), la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia chiamato a corrispondere, per errori personalmente commessi nello svolgimento dell'attività di componente di Organismo di Mediazione relativamente a vertenze su materie rientranti nelle proprie competenze professionali, svolta nei modi e termini previsti dalle norme che la regolamentano, in esito all'azione di rivalsa azionata dall'Organismo di Mediazione a seguito del risarcimento al terzo danneggiato, per perdite patrimoniali da questi subite a causa della condotta colposa dell'Assicurato.
Ai fini dell'applicazione della presente garanzia, non sono considerati terzi lo Stato, la Pubblica Amministrazione in genere e l'Organismo di appartenenza, ad eccezione di quanto sopra previsto relativamente all'azione di rivalsa dell'Organismo di Mediazione stesso.
Nell'ipotesi in cui esista una polizza stipulata dall'Organismo di appartenenza, la garanzia opera a secondo rischio, ossia in eccedenza a quanto risarcito dalla citata polizza.
La garanzia non vale, inoltre, per i danni derivanti da:
⚫ incarichi non eseguiti o non eseguiti tempestivamente;
⚫ operazioni dalle quali sia derivata all'Assicurato od a terzi un'indebita percezione di utilità;
⚫ omissioni e ritardi.
L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione di franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
Il limite di risarcimento rimane inoltre la massima esposizione annua della Società qualunque sia il numero dei sinistri denunciati o degli Assicurati coinvolti nello stesso periodo.
4 Custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori
A parziale deroga dell'Art. RCP9 "Esclusioni e limitazioni", punto 6), l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per le perdite patrimoniali causate a terzi in seguito alla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi, anche se derivanti da furto, rapina o incendio.
Per quanto riguarda titoli, somme di denaro e valori, la garanzia è operante se la custodia o il deposito
risultano documentati.
L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione di franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
Tale limite rimane inoltre la massima esposizione annua della Società qualunque sia il numero dei sinistri denunciati o degli Assicurati coinvolti nello stesso periodo.
NOTA BENE:
Qualora risulti presente e operante altra copertura assicurativa o garanzia della presente polizza a copertura dei medesimi beni, la presente garanzia vale:
⚫ a primo rischio qualora l'altra copertura non sia operante;
⚫ a secondo rischio, se l'altra copertura sia operante, dopo l'esaurimento di quanto da essa dovuto.
5 Danni derivanti da interruzioni e/o sospensioni di attività
L'assicurazione comprende altresì la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni indiretti derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché indennizzabili a termini della presente sezione di polizza.
L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione di franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
6 Errato trattamento dei dati personali
È compresa la responsabilità civile dell'Assicurato - ai sensi del D. Lgs. n.101/2018 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 - GDPR) e successive modifiche e/o integrazioni - per le perdite patrimoniali causate a terzi, in seguito all'errato trattamento dei dati personali di terzi (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione), purché avvenute in modo involontario e non illecitamente e non continuativamente.
A parziale deroga all'Art. RCP9 "Esclusioni e limitazioni" lett. b), i prestatori di lavoro dell'Assicurato sono considerati terzi.
L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione di franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
Tale limite rimane inoltre la massima esposizione annua della Società qualunque sia il numero dei sinistri denunciati o degli Assicurati coinvolti nello stesso periodo.
7 Stime e perizie
L'assicurazione è estesa ai danni conseguenti alla redazione di stime e perizie dei conferimenti di beni in natura e crediti ai sensi dell'art. 2465 c.c..
L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione di franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
8 Docenza
L'assicurazione vale per l'attività secondaria di libera docenza e per il ruolo di titolare di cattedra universitaria dell'Assicurato o ricercatore universitario, relativamente alla professione legale.
L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione di franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
9 Firma Elettronica Avanzata (FEA)
L'assicurazione si estende alle perdite patrimoniali cagionate dall'Assicurato derivanti dal servizio di erogazione della Firma Elettronica Avanzata (FEA) utilizzato nei rapporti con soggetti terzi per scopi istituzionali, societari e commerciali, purché si sia avvalso di soluzioni tecniche conformi a quanto dettato dalla normativa vigente in materia.
L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione di franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
2 - GARANZIE AGGIUNTIVE ACQUISTABILI CON AUMENTO DEL PREMIO
Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le seguenti garanzie aggiuntive che si intendono operanti solo se risultino indicati nella scheda di polizza le somme assicurate e/o i massimali o risulti l'indicazione della loro operatività.
ART. RCP-A INCARICHI DI SINDACO, MEMBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA, REVISORE LEGALE DEI CONTI, MEMBRO DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE, DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA E REVISORE IN ENTI LOCALI
A parziale deroga di quanto previsto dall'art. RCP9 "Esclusioni e Limitazioni" punto 1), l'assicurazione si intende estesa alla responsabilità dell'Assicurato derivante dall'attività svolta relativamente agli incarichi di:
⚫ Sindaco, effettivo o supplente, in collegi sindacali;
⚫ componente dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001
⚫ Revisore Legale dei conti nei collegi sindacali
⚫ componente del Comitato di controllo
⚫ membro del Consiglio di sorveglianza
⚫ Revisore di Enti locali
in conseguenza di errori documentati commessi involontariamente nell'adempimento della funzione ricoperta, espletata conformemente a quanto previsto dalle rispettive norme di legge in vigore.
Si intende in copertura anche la perdita patrimoniale subita dallo Stato o da un altro ente pubblico (danno erariale) a seguito di responsabilità amministrativo-contabile dell'Assicurato accertata dalla Corte dei Conti.
NOTA BENE:
Per la presente estensione di garanzia la retroattività si intende limitata a 2 (due) anni. Sono esclusi i sinistri nelle ipotesi di incarichi dell'Assicurato presso:
⚫ Società quotate in borsa;
⚫ Istituti di credito, Società finanziarie, Società di intermediazione mobiliare e Compagnie di assicurazione;
⚫ Società in stato di insolvenza o sottoposte a procedure concorsuali o enti pubblici che si trovino in stato di dissesto finanziario, precedentemente all'assunzione dell'incarico da parte del professionista.
L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione di franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
Il limite di risarcimento rimane inoltre la massima esposizione annua della Società qualunque sia il numero dei sinistri denunciati o degli Assicurati coinvolti nello stesso periodo.
ART. RCP-B COMMISSARIO DI XXXX
A parziale deroga dell'Art. RCP9 "Esclusioni e limitazioni" punto 13), l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'espletamento dell'attività secondaria di componente delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento di contratti pubblici e concessioni, svolta nei termini stabiliti dalla legge.
Per la presente estensione di garanzia la retroattività si intende limitata a 2 (due) anni.
L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione di franchigia/ scoperto indicati nella scheda di polizza.
ART. RCP-C AMMINISTRATORE DI STABILI CONDOMINIALI, REVISORE DI CONDOMINIO
A parziale deroga dell'Art. RCP9 "Esclusioni e limitazioni" punto 1), l'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in conseguenza dello svolgimento dell'attività secondaria di Amministratore di stabili condominiali o di Revisore di condominio svolta nei termini previsti dagli artt. 1130, 1130 bis e 1131 c.c. e successive modifiche legislative e/o regolamenti.
Per la presente estensione di garanzia la retroattività si intende limitata a 2 (due) anni. La garanzia non vale:
1) per i rischi connessi alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi i relativi impianti e/o dipendenze);
2) per omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione e dei relativi pagamenti dei premi.
Relativamente all'Amministratore di stabili condominiali, l'assicurazione vale per la committenza di lavori di straordinaria manutenzione degli edifici condominiali da lui amministrati, compresa la responsabilità civile dell'Assicurato per fatto degli appaltatori cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, fermo il diritto di rivalsa nei loro confronti. Tale garanzia è operante purché i lavori siano stati regolarmente approvati dall'assemblea condominiale e l'Assicurato non interferisca nell'organizzazione, direzione ed esecuzione dei lavori né fornisca attrezzature o mezzi di qualunque genere.
Per la responsabilità civile del Committente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche la garanzia opera sempreché:
⚫ siano stati designati, se previsti per legge o per delibera assembleare, il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori;
⚫ dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 c.p.
Oltre a quanto previsto dall'articolo RCP9 "Esclusioni e limitazioni", l'assicurazione non è operante:
⚫ se l'Amministratore non ha adempiuto all'obbligo di aprire uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato a ciascun condominio;
⚫ nel caso in cui l'Amministratore non si sia attivato nei confronti del/dei debitore/i per la riscossione di crediti vantati dal condominio, salvo diverse disposizioni approvate dall'assemblea dei condomini;
⚫ per la gestione di immobili non in condominio.
L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione di franchigia/ scoperto indicati nella scheda di polizza.
Il limite di risarcimento rimane inoltre la massima esposizione annua della Società qualunque sia il numero dei sinistri denunciati o degli Assicurati coinvolti nello stesso periodo.
ART. RCP-D ATTIVITA' FISCALE E CONTABILE
A parziale deroga dell'Art. RCP9 "Esclusioni e limitazioni" punto 1), l'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per l'espletamento dell'attività contabile e fiscale, purché legittimamente svolta dall'Assicurato nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.
Sono esclusi i sinistri:
1. derivanti dall'attività di rilascio di visto di conformità (visto leggero), certificazione tributaria (visto pesante) e asseverazione di studi di settore;
2. conseguenti all'attività di direttore tecnico responsabile di centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) e di centri di assistenza agricola (CAA).
L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione di franchigia/ scoperto indicati nella scheda di polizza.
ART. RCP-E DPO (Data Protection Officer) - RESPONSABILE TRATTAMENTO DEI DATI
A parziale deroga dell'Art. RCP9 "Esclusioni e limitazioni" punto 1), l'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per l'attività secondaria di Responsabile della Protezione Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO), svolta per conto di terzi.
L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione di franchigia/ scoperto indicati nella scheda di polizza.
3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITA'
ART. RCP4 EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE
Per l'Assicurato e per i soggetti della cui opera si avvale, l'efficacia dell'assicurazione è subordinata all'iscrizione nell'Albo dell'Ordine relativo all'attività professionale dichiarata in polizza ed al possesso dei requisiti richiesti dalle norme in vigore.
NOTA BENE:
Salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto, la cancellazione o la radiazione dall'Albo professionale determinano la risoluzione del contratto di assicurazione.
ART. RCP5 ALTRE ASSICURAZIONI - SECONDO RISCHIO
Nel caso in cui, per i medesimi rischi coperti dalla presente polizza, siano state contratte altre assicurazioni, la presente polizza opererà soltanto a secondo rischio, ossia in eccesso ai massimali dell'altra assicurazione.
ART. RCP6 VALIDITÀ TEMPORALE - RETROATTIVITÀ E POSTUMA
1. Inizio della garanzia - Retroattività illimitata
Premesso che l'assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni dell'Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c.), di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento in ordine a fatti o atti posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente polizza, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, anche se tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere prima di tale periodo; pertanto, la retroattività è da intendersi illimitata.
NOTA BENE:
Per le garanzie aggiuntive "Incarichi di Sindaco, membro dell'Organismo di Vigilanza, Revisore Legale dei conti, membro del Comitato di controllo o del Consiglio di sorveglianza, Revisore di Enti locali", "Commissario di gara", "Amministratore di stabili, Revisore di condominio", "Attività fiscale e contabile" e "DPO Responsabile trattamento dati, operanti se acquistate, la retroattività è limitata a due anni.
Qualora il sinistro sia stato determinato da comportamenti protrattisi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione.
Nel caso in cui la presente polizza sostituisca senza soluzione di continuità altra in corso con la Società per lo stesso rischio, la garanzia sarà operante alle condizioni previste dal presente contratto anche qualora il comportamento che ha originato la richiesta di risarcimento sia stato posto in essere durante il periodo di efficacia della polizza sostituita.
Limitatamente all'ipotesi in cui si realizzi un cumulo di massimali tra la presente polizza e le precedenti coperture assicurative stipulate dal Contraente/Assicurato con la Società, con la stipulazione della presente polizza il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi delle suddette precedenti coperture assicurative.
Qualora il Contraente sia uno studio associato, l'uscita dallo studio stesso di uno o più professionisti
determina l'esclusione dalla garanzia delle richieste di risarcimento pervenute successivamente alla data di uscita dallo studio stesso per comportamenti di tale o tali professionisti, anche se essi sono stati posti in essere durante il periodo in cui il professionista o i professionisti ha o hanno fatto parte dello studio.
2. Termine della garanzia
In assenza di quanto di seguito previsto, l'assicurazione non è operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato successivamente alla data di cessazione del contratto.
⚫ Deeming clause
L'assicurazione si intende operante anche per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato per la prima volta dopo la scadenza della polizza che siano conseguenti e/o collegate a Circostanze di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza e che siano state denunciate durante il periodo di validità della polizza.
⚫ Postuma per cessazione dell'attività
In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, per cause diverse dalla sospensione o dalla radiazione dall'Albo, inclusa la cessazione dell'attività con chiusura della partita iva, l'Assicurato - o i suoi eredi in caso di decesso dell'Assicurato - ha il diritto di chiedere alla Società che l'assicurazione sia operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso e/o ai suoi eredi nei 10 (dieci) anni successivi alla data di cessazione dell'attività, sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano a comportamenti posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza (retroattività compresa) e comunque prima della cessazione dell'attività.
Entro 30 (trenta) giorni dalla data documentata di cessazione dell'attività, dovrà essere perfezionata apposita appendice di proroga del periodo di ultrattività decennale, dietro pagamento in un'unica soluzione anticipata di un premio pari a 3 volte l'importo dell'ultimo premio annuo.
Il massimale indicato in polizza rappresenta la somma massima che la Società pagherà, a prescindere dal numero delle richieste di risarcimento presentate nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di assicurazione ed il periodo di proroga della copertura di cui alla presente clausola.
⚫ Ultrattività decennale per cessazione del contratto (L.124/2017)
In caso di cessazione del contratto non derivante da recesso per sinistro, è facoltà dell'Assicurato di chiedere alla Società che l'assicurazione sia operante per le richieste di risarcimento a lui pervenute e denunciate alla Società fino a 10 (dieci) anni successivi alla data di cessazione del rapporto assicurativo, purchè dette richieste di risarcimento si riferiscano a comportamenti posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza (retroattività compresa).
Il massimale indicato in polizza rappresenta la somma massima che la Società pagherà, a prescindere dal numero delle richieste di risarcimento presentate nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di assicurazione ed il periodo di ultrattività della copertura di cui alla presente clausola.
Ai fini della presente proroga della copertura, entro e non oltre la data di scadenza del contratto l'Assicurato deve comunicare in forma scritta alla Società l'intenzione di avvalersi di tale facoltà. In tal caso, entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del contratto, dovrà essere perfezionata apposita appendice di proroga del periodo di ultrattività, dietro pagamento in un'unica soluzione anticipata di un premio, in base alla durata, pari a:
75% del premio imponibile annuo per un periodo addizionale di 24 mesi |
125% del premio imponibile annuo per un periodo addizionale di 48 mesi |
175% del premio imponibile annuo per un periodo addizionale di 84 mesi |
250% del premio imponibile annuo per un periodo addizionale di 120 mesi |
La garanzia opera in eccedenza ai massimali garantiti da eventuale polizza per il medesimo rischio sottoscritta dall'Assicurato con altra Compagnia successivamente alla cessazione del presente contratto e fino a concorrenza del massimale della presente garanzia per l'intero periodo dell'ultrattività.
ART. RCP7 VARIAZIONE DEL RISCHIO E ADEGUAMENTO DEL PREMIO
Il premio relativo alla presente sezione viene definito in base all'ammontare del fatturato così come riportato nella scheda di polizza e si considera premio minimo acquisito.
Entro 60 giorni dalla fine di ciascuna annualità assicurativa, qualora l'importo del fatturato risulti aumentato in misura superiore al 25% rispetto a quello riportato in polizza (o indicato su l'ultima appendice di variazione emessa dalla Società), il Contraente dovrà comunicare per iscritto alla Società l'importo aggiornato.
In ogni caso la Società si riserva la facoltà di consultare banche dati pubbliche per reperire l'importo del fatturato aggiornato e di inoltrare al Contraente - entro 15 giorni dalla scadenza annuale - il calcolo dell'eventuale nuovo premio di polizza.
A fronte del nuovo calcolo del premio effettuato la Società emetterà formale appendice di variazione del rischio e del premio.
Qualora detta appendice di variazione comporti una maggiorazione di premio rispetto a quanto corrisposto per l'annualità precedente, entro i 15 giorni successivi alla sua emissione, il Contraente sarà tenuto al relativo pagamento.
NOTA BENE:
In mancanza degli adempimenti sopra descritti, per il periodo intercorrente tra la fine della precedente annualità assicurativa e la data di effettiva sottoscrizione dell'appendice di variazione del rischio e del pagamento dell'eventuale premio maggiorato, in caso di sinistro la Società risponderà del danno nella proporzione esistente tra l'importo del fatturato riportato sulla scheda di polizza (o indicato sull'ultima appendice di variazione emessa dalla Società) e quello del fatturato aggiornato.
ART. RCP8 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere in Unione europea, Svizzera, nel Regno Unito, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
4 - COSA NON E' ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA
ART. RCP9 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
⚫ ESCLUSIONI DI RISCHIO
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) i dipendenti soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL nonché i collaboratori, i praticanti e i sostituti processuali che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato, salvo quanto previsto dall'Art. RCP3 "Estensioni di garanzia sempre operanti", punto 6 "Errato trattamento dei dati personali";
c) i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
d) le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone indicate alla lettera a) rivestano la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore, o delle quali esercitino il controllo.
L'assicurazione non comprende i rischi relativi a:
1. danni derivanti dall'esercizio di attività professionale diversa da quella dichiarata in polizza, per la quale risulti abilitato, o funzioni di carattere pubblico e privato, salvo quanto previsto all'Art. RCP3 "Estensioni di garanzia sempre operanti";
2. danni provocati da professionisti che, al tempo dell'espletamento dell'attività professionale indicata in polizza, non risultino iscritti al relativo Albo professionale;
3. fatti o atti, che generano sinistri, di cui si era a conoscenza prima della data di inizio di validità dell'assicurazione;
4. danni derivanti da azioni dolose commesse dall'Assicurato.
⚫ LIMITAZIONI DI GARANZIA
L'assicurazione non vale per l'esercizio di nuove competenze e/o attribuzioni professionali istituite da leggi, regolamenti o norme entrate in vigore in data posteriore a quella di stipulazione del contratto.
L'assicurazione non vale, inoltre, per:
5. sanzioni, multe, ammende e penalità a carattere punitivo o esemplare irrogate direttamente all'Assicurato e sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento;
6. sottrazione, perdita, distruzione e deterioramento di cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o che detenga a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto dall'Art. RCP3 "Estensioni di garanzia sempre operanti - punto 4 "Custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori";
7. inadempimento di obbligazioni di risultato non derivanti dalla legge;
8. inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato;
9. attività di Consigliere d'amministrazione, Sindaco, membro dell'Organismo di vigilanza, Revisore legale dei conti, membro del Comitato di controllo sulla gestione, del Consiglio di sorveglianza e Revisore in Enti locali, salvo quanto previsto dall'Art. RCP-A "Incarichi di Sindaco, membro dell'Organismo di vigilanza, Revisore legale dei conti, membro del Comitato di controllo sulla gestione, del Consiglio di sorveglianza e Revisore in Enti locali";
10.i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a questa equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
11.xxxxx derivanti dalla proprietà e/o conduzione dello studio in cui si svolge l'attività assicurata;
12.errori, omissioni o ritardi nella stipulazione, modifica, variazione di polizze di assicurazione e nel pagamento di premi di assicurazione;
13.le richieste di risarcimento occasionate dalla partecipazione a organi e/o commissioni giudicanti; salvo quanto previsto dall'Art. RCP-B "Commissario di gara";
14.danni di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente, derivanti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, asbesto;
15.violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
16.sinistri derivanti da qualsiasi atto di guerra, invasione, operazioni belliche o atti similari o qualsiasi atto di terrorismo;
17.i danni cagionati a terzi da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. 18.responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge; 19.sinistri derivanti direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, da:
⚫ atto doloso condotto per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;
⚫ accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica;
Sono esclusi anche i danni:
- a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
20.trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
21. emissione di onde e/o di campi elettromagnetici.
Infine, la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.
ART. RCP10 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI
Il massimale indicato in polizza rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni sinistro e per ogni annualità assicurativa a prescindere dal numero dei Professionisti assicurati e/o dalle varie estensioni di garanzia.
Resta convenuto tra le parti che, per ogni sinistro che comporti danni a cose, l'assicurazione R.C.T. è prestata, previa applicazione di una franchigia pari all'importo indicato nella scheda di polizza.
Rimangono fermi gli scoperti e le franchigie di importi superiori previsti dalle eventuali condizioni aggiuntive di polizza.
Resta inoltre convenuto tra le parti che - quantunque la presente polizza preveda franchigie e/o scoperti -la Società sarà comunque tenuta a risarcire il terzo per l'intero importo dovuto, ferma restando la facoltà di recuperare l'importo della franchigia o dello scoperto dall'Assicurato che abbia tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo.
ART. RCP11 PLURALITÀ DI ASSICURATI - MASSIMO RISARCIMENTO
L'assicurazione è prestata, per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo, entro il limite del massimale indicato in polizza, il quale resta, per ogni effetto, unico (aggregato) anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro nonché in presenza di una pluralità di danneggiati e/o sinistri.
In caso di più sinistri originati da uno stesso comportamento dell'Assicurato, la data della prima richiesta o notizia sarà considerata come data di tutte le richieste e notizie e più Sinistri originati da uno stesso comportamento, rappresentano un unico sinistro anche in presenza di una pluralità di danneggiati organizzatisi o meno in un'azione risarcitoria collettiva.
5 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA
ART. RCP12 TABELLA RIEPILOGATIVA DEI LIMITI DI RISARCIMENTO
GARANZIA | LIMITI DI INDENNIZZO | FRANCHIGIA O SCOPERTO |
ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI | ||
Franchigia di sezione | ----- | Importo indicato in polizza |
Funzioni pubbliche | Importo indicato in polizza | Importo indicato in polizza |
Incarichi di gestore della crisi da sovraindebitamento e di attestatore dei piani di risanamento | Importo indicato in polizza | Importo indicato in polizza |
Attività di mediatore | Importo indicato in polizza | Importo indicato in polizza |
Custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori | Importo indicato in polizza | Importo indicato in polizza |
Danni derivanti da interruzioni e/o sospensioni di attività | Importo indicato in polizza | Importo indicato in polizza |
Errato trattamento dei dati personali | Importo indicato in polizza | Importo indicato in polizza |
Stime e Perizia | Importo indicato in polizza | Importo indicato in polizza |
Docenza | Importo indicato in polizza | Importo indicato in polizza |
Firma Elettronica Avanzata (F.E.A) | Importo indicato in polizza | Importo indicato in polizza |
GARANZIE AGGIUNTIVE | ||
Sindaco, membro dell'Organismo di Vigilanza, Revisore Legale dei conti, membro del Comitato di controllo o del Consiglio di sorveglianza, Revisore di Enti locali | Importo indicato in polizza | Importo indicato in polizza |
Commissario di gara | Importo indicato in polizza | Importo indicato in polizza |
Amministratore di stabili, Revisore di condominio | Importo indicato in polizza | Importo indicato in polizza |
Attività fiscale e contabile | Importo indicato in polizza | Importo indicato in polizza |
DPO - Responsabile trattamento dei dati | Importo indicato in polizza | Importo indicato in polizza |
SEZIONE TUTELA LEGALE
LA TUTELA LEGALE
In questa sezione sono previste le soluzioni assicurative per la protezione degli interessi dei professionisti nelle controversie legali che possono insorgere nell'ambito della propria attività.
GLOSSARIO DI SEZIONE
A
Attività accessorie/secondarie
Attività svolte dal professionista Assicurato in misura secondaria e in aggiunta a quella principale dichiarata in polizza che deve restare prevalente.
C
Carenza
Il periodo di tempo, riferibile alla sola prima annualità assicurativa e immediatamente successivo alla data di decorrenza dell'Assicurazione, durante il quale le coperture assicurative non sono operanti.
F
Fase giudiziale
La fase della vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.
Fase stragiudiziale
La fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti, anche con la mediazione e la negoziazione assistita, senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.
D
D.A.S.
Abbreviazione della denominazione sociale: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X - 00000 XXXXXX - sito internet xxx.xxx.xx, alla quale la Società affida la gestione dei sinistri riguardanti le garanzie di Tutela Legale previste dalla presente polizza.
M
Mediazione
L'istituto giuridico introdotto con il D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili.
R
Retroattività
Il periodo antecedente alla data di decorrenza della polizza, e quindi al periodo di assicurazione, durante il quale siano stati commessi da parte dell'Assicurato fatti illeciti o colposi nei confronti di Xxxxx danneggiati che abbiano generato un sinistro, avanzato per la prima volta nei confronti dell'Assicurato, denunciato alla Società durante il periodo di assicurazione (o eventualmente durante il periodo di ultrattività, se previsto).
Responsabilità contrattuale
La responsabilità, derivante da un contratto stipulato fra due o più parti, nel caso una di esse non adempia o adempia parzialmente alle obbligazioni assunte in favore di un'altra parte contrattuale.
Responsabilità extracontrattuale
La responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto.
S
Sinistro
si intende:
- il danno o un presunto danno subito o causato dall'Assicurato;
- la violazione o la presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge.
Spese di giustizia
Le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche.
Spese di soccombenza
Le spese che il giudice, con la sentenza che chiude il processo, pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.
V
Vertenza
Conflitto di pretese tra Assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, Penale o amministrativa.
1 - COSA È ASSICURATO
ART. TL1 OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società assicura le spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine che non possano essere pretese nei confronti della controparte, che servano agli Assicurati, così come definiti al successivo Art. TL2 "Assicurati", per la difesa dei propri interessi, nell'ambito del rischio indicato in polizza e nei casi indicati al successivo Art. TL3 "Casi assicurati".
SI GARANTISCONO:
⚫ compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
⚫ compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia solo se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;
⚫ compensi dell'avvocato xxxxxxxxxxxxxx, se indicato da D.A.S.;
⚫ spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato;
⚫ spese di esecuzione forzata fino a due tentativi per sinistro;
⚫ spese dell'organismo di mediazione, quando la mediazione è obbligatoria;
⚫ spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
⚫ compensi dei periti;
⚫ spese di giustizia;
⚫ spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;
⚫ spese legali per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.
Il Contraente è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.
Salvo quanto diversamente previsto dalla scheda tecnica di polizza e/o da ciascun caso assicurato, le garanzie si intendono prestate con il seguente limite:
Limite | Massimale per sinistro e massimale per anno indicati in polizza |
ART. TL2 ASSICURATI
A seconda della forma societaria con la quale l'attività indicata in polizza viene esercita, per Assicurati devono intendersi:
Per i liberi professionisti e per gli studi associati:
⚫ il libero professionista o lo studio associato contraente;
⚫ i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro;
⚫ i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo, disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi.
Per le società tra professionisti in forma di società di persone:
⚫ il Contraente;
⚫ i soci liberi professionisti;
⚫ i soci lavoratori oppure i soci di prestazioni tecniche;
⚫ i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro;
⚫ i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi.
Per le società tra professionisti in forma di società di capitali:
⚫ il Contraente;
⚫ il legale rappresentante anche in qualità di amministratore;
⚫ i soci liberi professionisti;
⚫ i soci lavoratori oppure i soci di prestazioni tecniche;
⚫ i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro;
⚫ i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo, disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi.
NOTA BENE
Il numero degli Assicurati deve corrispondere alla totalità dei soggetti, che ricoprendo il relativo ruolo, partecipano all'attività professionale indicata in polizza.
Qualora i soggetti Assicurati di cui sopra non siano indicati sulla scheda di polizza, in caso di sinistro, ai fini della verifica della copertura assicurativa, si farà riferimento ai registri e gli elenchi nominativi della Contraente.
Nel caso di società tra professionisti non sono considerati assicurati i soci investitori.
Qualunque sia la forma in cui l'attività venga svolta, nel caso di vertenze fra Assicurati le garanzie operano unicamente a favore del Contraente.
ART. TL3 CASI ASSICURATI
La Società assicura le spese di cui all'Art. TL1 "Oggetto della garanzia", sostenute dagli Assicurati a seguito di eventi insorti nell'ambito dell'attività professionale assicurata indicata in polizza.
L'assicurazione vale per tutte le attività tipiche della professione e anche per quelle che per consuetudine o previsione di legge costituiscono o possono costituire attività secondarie di tale professione.
Le garanzie operano inoltre in relazione:
⚫ all'utilizzo del web e dei social o media network;
⚫ all'immobile dell'ufficio adibito a sede legale dell'attività stessa.
NOTA BENE:
Qualora risultino assicurati e indicati in polizza uno o più uffici le garanzie si intendono prestate per tutte le ubicazioni delle unità immobiliari assicurate.
Diversamente in assenza Uffici assicurati in polizza le garanzie si intendono prestate per la sola unità immobiliare adibita ad ufficio e costituisce la sede legale dell'attività assicurata.
Inoltre, ai fini dell'operatività delle garanzie della presente sezione, il Contraente/Assicurato deve risultare iscritto al relativo ordine professionale.
Le garanzie della presente sezione operano nei seguenti casi:
1. Delitti colposi e contravvenzioni
Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa. Sono comprese anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.
La garanzia rimborsa le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
2. Delitti dolosi
Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi anche in materia fiscale ed amministrativa. Sono comprese anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.
La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati ma opera solo nei seguenti casi:
a. l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;
b. il reato è derubricato da doloso a colposo;
c. il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
La garanzia rimborsa le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
D.A.S. può anticipare le spese fino ad un massimo di 5.000 euro, in attesa della conclusione del procedimento. Se la sentenza definitiva è diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'Assicurato ha l'obbligo di restituire ad D.A.S. tutte le spese anticipate da D.A.S.. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad D.A.S. la copia della sentenza definitiva.
3. Danni subiti
Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.
Se il danno è subito via web sono coperte anche le spese previste in polizza necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva.
La garanzia rimborsa le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
4. Fornitori
Vertenze contrattuali con i fornitori. Qualora la vertenza sia relativa all'ambito web sono garantite anche le spese previste in polizza nelle seguenti ipotesi:
a. relativamente agli acquisti effettuati nello svolgimento dell'attività su portali di e-commerce (commercio elettronico);
b. con il fornitore del servizio di connessione internet;
c. con il fornitore del servizio di posta elettronica e/o di posta certificata;
d. con il fornitore del servizio di gestione del sito o dei siti web;
e. con il soggetto che ha registrato il dominio o i domini web.
La garanzia rimborsa solo le spese sostenute dal Contraente ed è prestata con il seguente limite:
Limite | Valore in lite maggiore o uguale a 200 euro |
5. Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali
Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relative all'immobile della sede legale dell'attività indicata in polizza. In materia di usucapione, l'inizio della vertenza coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, sempreché la richiesta sia avvenuta durante l'esistenza del contratto. La garanzia copre solo le spese sostenute dal Contraente.
6. Rapporti di Lavoro
Vertenze individuali di lavoro con i lavoratori iscritti nel libro unico del lavoro del Contraente. La garanzia opera solo per le spese sostenute dal Contraente.
7. Istituti o enti pubblici di assicurazioni
Vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali (INPS - INAIL) relative alla posizione previdenziale/assistenziale del Contraente. La garanzia opera solo per le spese sostenute dal Contraente.
8. Pacchetto Sicurezza
a. In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la committenza dei lavori, in materia di sicurezza alimentare e in materia di tutela dell'ambiente sono coperte le spese previste in polizza sostenute:
⚫ in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni.
⚫ per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non.
b. In materia di protezione dei dati personali sono coperte le spese previste in polizza sostenute:
⚫ in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni.
⚫ in procedimenti penali per delitti dolosi, se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
⚫ per resistere a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall'Assicurato.
⚫ per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non.
⚫ per i reclami all'autorità competente.
c. In materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti sono coperte le spese previste in polizza sostenute:
⚫ dal Contraente in procedimenti di accertamento della sua responsabilità da reato e per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non.
⚫ dai soggetti di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/2001, anche se non dipendenti del Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi, contravvenzioni e delitti dolosi previsti dal d.lgs. 231/2001. Per i delitti dolosi sono coperte le spese sostenute se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Non sono coperte le spese sostenute nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
NOTA BENE:
In tutte le materie previste dal presente "Pacchetto Sicurezza", le garanzie operano anche per i sinistri avvenuti
entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività presso il Contraente.
Nelle materie previste dai punti a. e b. e per quanto previsto al secondo comma del punto c., le garanzie operano anche per le spese sostenute da soggetti diversi da quelli Assicurati, purché le attività siano svolte su incarico del Contraente.
Per tutti i casi di impugnazioni di sanzioni pecuniarie di cui ai punti a. b. c. le garanzie sono prestate con il seguente limite:
Limite | Importo della sanzione pari o superiore a 250 euro |
9. Appalto e subappalto
Vertenze contrattuali relative ad appalto o subappalto commissionati dal Contraente. La garanzia copre solo le spese sostenute dal Contraente.
10.Impugnazione di delibere assembleari condominiali
Vertenze per l'impugnazione delle delibere assembleari condominiali dello studio/ufficio del Contraente. La garanzia copre solo le spese sostenute dal Contraente.
Sono escluse le vertenze relative alle spese condominiali e le vertenze tra condòmini. La garanzia opera con il seguente limite:
Limite | 5.000 euro per sinistro e nel limite nel massimale per anno indicato in polizza |
11.Spese di resistenza per danni extracontrattuali
Resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dagli Assicurati nei casi previsti dal presente contratto. La garanzia rimborsa le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
La garanzia opera a primo rischio nei seguenti casi:
⚫ la polizza di responsabilità civile non opera in quanto non copre la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura o perché espressamente esclusa dalla copertura o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista in polizza;
⚫ la polizza di responsabilità civile non opera perché non c'è responsabilità dell'Assicurato.
La garanzia opera a secondo rischio nel caso in cui la polizza di responsabilità civile non operi in quanto l'assicuratore di responsabilità civile ha esaurito il massimale per liquidare il danno. In questo caso la garanzia opera per la parte di danno eccedente il massimale.
Sono escluse le spese sostenute per l'accertamento tecnico. Inoltre, la garanzia non opera se:
⚫ la polizza di responsabilità civile non esiste;
⚫ l'assicuratore di responsabilità civile copre il danno ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento;
⚫ il sinistro è denunciato all'assicuratore di responsabilità civile oltre i termini di prescrizione.
12.Vertenze contrattuali con le Compagnie di assicurazione
Vertenze contrattuali con le compagnie di assicurazione relative a polizze sottoscritte dal Contraente. La garanzia copre solo le spese sostenute dal Contraente.
13.Chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile del Contraente
Redazione degli atti funzionali alla chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile. La garanzia copre solo le spese sostenute dal Contraente.
NOTA BENE:
La garanzia non opera se l'assicuratore di responsabilità civile contesta il mancato pagamento o adeguamento del premio del contratto o la denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione.
In questi casi, il Contraente ha l'obbligo di restituire ad D.A.S. tutte le spese anticipate da D.A.S..
D.A.S. richiede all'Assicurato la documentazione probatoria in merito alle circostanze sopra elencate.
La garanzia opera con il seguente limite:
Limite | 1.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno indicato in polizza |
2 - GARANZIE AGGIUNTIVE ACQUISTABILI CON AUMENTO DEL PREMIO
Il Contraente può scegliere di acquistare le seguenti garanzie aggiuntive.
Queste garanzie si intendono operanti se indicata la loro operatività nella scheda tecnica di polizza.
ART. TL-A RETROATTIVITÀ
A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. TL4 "Quando sono in copertura i sinistri", sono coperte le spese sostenute:
⚫ per la difesa per delitti colposi o dolosi e contravvenzioni, ove prevista nei casi indicati all'Art. TL3 "Casi assicurati";
⚫ nei procedimenti previsti dalla garanzia aggiuntiva di cui all'Art. TL-E "Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto", se è acquistata;
per atti, fatti o comportamenti avvenuti:
⚫ anteriormente alla data di efficacia della copertura assicurativa, sempreché conosciuti dall'Assicurato dopo questa data;
⚫ e rientranti nel periodo di tempo indicato sulla scheda di polizza alla voce "Retroattività".
La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati per la difesa per delitti colposi e contravvenzioni e copre solo le spese sostenute dal Contraente per i procedimenti di responsabilità amministrativa.
NOTA BENE:
Se il Contraente ha stipulato un precedente contratto di Tutela Legale, ha l'obbligo di denunciare i sinistri avvenuti prima dell'inizio dell'efficacia della copertura assicurativa anche alla compagnia presso la quale era precedentemente assicurato.
La garanzia non opera se il sinistro è coperto da un altro contratto sottoscritto dal Contraente con la Società.
ART. TL-B TUTELA IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA
Sono garantite le spese per il ricorso avverso le sanzioni amministrative in procedimenti tributari e fiscali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 472/97 ed eventuali successive modifiche.
La garanzia opera solo in caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso. La garanzia copre solo le spese sostenute dal Contraente.
ART. TL-C OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE
Sono garantite le spese per l'impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie e non. La garanzia copre solo le spese sostenute dal Contraente.
Sono escluse le opposizioni a sanzioni per il pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi.
Per l'impugnazione di sanzioni pecuniarie la garanzia è prestata con il seguente limite:
Limite | Importo della sanzione pari o superiore a 1.000 euro |
ART. TL-D VERTENZE CON I CLIENTI COMPRESO IL RECUPERO DEI CREDITI
Sono garantite le spese per vertenze contrattuali con i propri clienti, compreso il recupero dei crediti.
Il recupero dei crediti opera per le prestazioni di beni o di servizi effettuate dopo il periodo di carenza sotto riportato dalla data di efficacia della copertura assicurativa, sempreché i crediti siano rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata.
Le spese previste dalla presente garanzia sono coperte anche nel caso di coesistenza ed operatività di una polizza di responsabilità civile. La garanzia copre solo le spese sostenute dal Contraente.
NOTA BENE:
La fase stragiudiziale è gestita da D.A.S. che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.
In mancanza di accordo tra le parti, la garanzia opera anche per la fase giudiziale, compreso il procedimento di ingiunzione o esecutivo.
La garanzia è prestata nel limite:
⚫ del massimale per sinistro e del massimale per anno;
⚫ per numero di casi stragiudiziali e giudiziali per anno assicurativo; indicati in polizza e comunque con le seguenti ulteriori limitazioni:
Limite per la fase giudiziale | Valore in lite maggiore o uguale 500 euro |
Carenza | 90 giorni |
ART. TL-E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E GIUDIZIO DI CONTO
Sono garantite le spese per i procedimenti di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto instaurati davanti la Corte dei Conti, comprese le spese sostenute nella fase preliminare del processo.
Quando le spese sono liquidate in sentenza, D.A.S. rimborsa solo l'importo stabilito dal giudice.
D.A.S. non anticipa alcuna somma nel corso del procedimento e rimborsa le spese sostenute nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione.
La garanzia copre solo le spese sostenute dal Contraente.
ART. TL-F PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI COMMINATI DALL'ORDINE
Sono garantite le spese per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari davanti al competente organo dell'ordine, collegio professionale o registro professionale al quale l'Assicurato è iscritto.
La garanzia copre solo le spese sostenute dal Contraente.
3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ
Quanto illustrato qui di seguito è valido e applicabile a tutte le garanzie della presente sezione, comprese quelle aggiuntive prestabili con maggiorazione di premio.
ART. TL4 QUANDO SONO IN COPERTURA I SINISTRI
Sono garantiti i sinistri, cioè gli eventi descritti nel successivo Art. TL5 "Quando avviene il sinistro", verificatisi:
a. dalla data di efficacia della copertura assicurativa, per:
⚫ il danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall'Assicurato;
⚫ per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
b. dopo un periodo di carenza di 90 giorni dalla data di effetto del contratto:
⚫ in tutte le restanti ipotesi.
NOTA BENE:
Se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto, il periodo di Xxxxxxx, se previsto, opera soltanto per le garanzie non presenti nel precedente contratto.
ART. TL5 QUANDO AVVIENE IL SINISTRO
La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza.
REGOLA GENERALE
La data dell'evento, in base alla natura della vertenza, è intesa:
⚫ per il danno o presunto danno extracontrattuale subìto o causato dall'Assicurato, quella nella quale si è verificato il primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento;
⚫ per tutte le restanti ipotesi, quella in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo ha o avrebbe cominciato a
violare norme di legge o di contratto.
CASI SPECIFICI: PACCHETTO SICUREZZA
(Vedi punto 8 dell'Art. TL3 "Casi assicurati")
L'evento è inteso come il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine. Fanno eccezione l'omicidio colposo, le lesioni colpose e i delitti dolosi, per i quali si considera la violazione o presunta violazione della norma di legge.
CASI SPECIFICI: LOCAZIONE, DIRITTO DI PROPRIETÀ ALTRI DIRITTI REALI
(Vedi punto 5 dell'Art. TL3 "Casi assicurati")
In materia di usucapione, l'evento coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, purché questa richiesta sia avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.
CASI SPECIFICI: APPALTO E SUBAPPALTO
(Vedi punto 9 dell'Art. TL3 "Casi assicurati")
Le vertenze in materia di appalto e subappalto hanno natura esclusivamente contrattuale, pertanto l'evento coincide con il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo ha o avrebbe cominciato a violare le norme del contratto.
CASI SPECIFICI: RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E GIUDIZIO DI CONTO
(Vedi garanzia aggiuntiva di cui all'Art. TL-E "Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto", se acquistata)
La data dell'evento coincide con quella dell'l'inizio di una condotta, o della prima violazione, anche presunta, del contratto o della norma di legge che ha originato il danno erariale.
ART. TL6 PLURALITÀ DI EVENTI
In presenza di più violazioni o eventi dannosi della stessa natura, per determinare il momento dell'evento si fa riferimento alla data della prima violazione o alla data in cui si verifica il primo evento dannoso.
Più violazioni o eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili allo stesso contesto, anche quando coinvolgono più soggetti:
⚫ sono trattati e considerati come un unico sinistro;
⚫ la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso o della prima violazione.
ART. TL7 PLURALITÀ DI ASSICURATI
Se più Assicurati sono coinvolti nello stesso sinistro, la garanzia opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del sinistro il massimale non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.
ART. TL8 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE
DOVE OPERANO LE GARANZIE
Le garanzie operano a seconda dei casi assicurati e dei paesi nei quali avviene il sinistro e in cui si trova l'ufficio giudiziario di competenza, sulla base di quanto sotto indicato.
Tutti i casi assicurati operano in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.
Inoltre, i casi assicurati dell'Art. TL3 "Casi assicurati" riguardanti:
⚫ delitti colposi o contravvenzioni, delitti dolosi, anche in materia fiscale ed amministrativa e compreso il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata;
⚫ danni subìti;
⚫ vertenze con i fornitori;
⚫ locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali;
⚫ rapporti di lavoro;
⚫ pacchetto sicurezza - danni causati in materia di protezione dei dati personali;
⚫ appalto o subappalto;
⚫ spese di resistenza per danni extra contrattuali;
⚫ chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile;
operano anche negli altri paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.
Quando i casi assicurati sono relativi all'utilizzo del web e dei social o media network, le garanzie operano per i sinistri avvenuti in tutto il mondo, purché l'ufficio giudiziario competente si trovi in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
ART. TL9 INABILITAZIONE O INTERDIZIONE DEL CONTRAENTE
In caso di sospensione dell'Assicurato dall'albo professionale la garanzia viene sospesa per i casi insorti e denunciati successivamente dalla data di sospensione dall'albo fino alla cessazione della sospensione stessa. Il contratto si risolve di diritto in caso di radiazione dall'albo professionale, inabilitazione o interdizione dell'Assicurato e nell'ipotesi di esercizio abusivo della professione.
Nel caso di risoluzione del contratto, la Società non sarà tenuta alla garanzia per i sinistri insorti successivamente alla data di risoluzione; qualora tuttavia la radiazione sia conseguenza di un fatto ricompreso tra i casi assicurati dal presente contratto, la garanzia opera con riferimento alla gestione di tale caso assicurato, fermi gli ulteriori limiti stabiliti contrattualmente.
ART. TL10 VARIAZIONE DEL RISCHIO E ADEGUAMENTO DEL PREMIO
Il premio relativo alla presente sezione viene definito in base all'ammontare del fatturato così come riportato nella scheda di polizza e si considera premio minimo acquisito.
Entro 60 giorni dalla fine di ciascuna annualità assicurativa, qualora l'importo del fatturato risulti aumentato in misura superiore al 25% rispetto a quello riportato in polizza (o indicato su l'ultima appendice di variazione emessa dalla Società), il Contraente dovrà comunicare per iscritto alla Società tale importo di fatturato aggiornato.
A fronte di tale comunicazione la Società emetterà formale appendice di variazione del rischio e del premio. Qualora detta appendice di variazione comporti una maggiorazione di premio rispetto a quanto corrisposto per l'annualità precedente, entro i 15 giorni successivi alla sua emissione, il Contraente sarà tenuto al relativo pagamento.
NOTA BENE:
In mancanza degli adempimenti sopra descritti, per il periodo intercorrente tra la fine della precedente annualità assicurativa e la data di effettiva sottoscrizione dell'appendice di variazione del rischio e del pagamento dell'eventuale maggior premio, in caso di sinistro la Società risponderà del danno nella proporzione esistente tra l'importo del fatturato riportato sulla scheda di polizza (o indicato sull'ultima appendice di variazione emessa dalla Società) e l'importo del fatturato aggiornato.
4 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA
Quanto riportato in questo capitolo si intende valido e applicabile a tutte le garanzie della presente sezione, comprese quelle aggiuntive prestabili con maggiorazione di premio.
ART. TL11 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
ESCLUSIONI DI RISCHIO
Sono esclusi i rischi relativi a:
1. diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni;
2. attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;
3. esercizio della professione o attività medica o infermieristica o di operatore sanitario;
4. incarichi amministrativi e di revisore in Enti Pubblici;
5. attività di docenza;
6. diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
7. affitto d'azienda, alla cessione di azienda o di ramo di azienda e ai contratti di leasing immobiliare;
8. contratti di agenzia, rappresentanza o mandato. ESCLUSIONI DI GARANZIA
⚫ SPESE
È escluso il rimborso di:
9. compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
10.compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
11.compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da D.A.S.; 12.spese per l'indennità di trasferta;
13.spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro;
14.spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria; 15.imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
16.multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
17.spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali; 18.spese non concordate con D.A.S.;
00.xx caso di domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.
⚫ VERTENZE
Sono escluse le vertenze relative a:
20.fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
21.fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
22.materia fiscale o amministrativa, salvo quanto previsto all'Art. TL3 "Casi assicurati", ai punti 1 - 2 - 8; 23.fatti dolosi commessi dalle persone assicurate, salvo quanto previsto all'Art. TL3 "Casi assicurati" ai
punti 2- 8.b - 8.c;
24.esercizio di attività di amministratore di stabili e revisore condominiale, salvi i casi in cui tale attività sia quella assicurata e risulti quindi espressamente indicata nella scheda di polizza;
25.compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente; 26.proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che
viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
27.fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
28.fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie, salvo quanto derivante da incarichi assunti presso Società o Enti terzi nell'ambito dello svolgimento dell'attività professionale;
29.prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui all'Art. TL-D "Vertenze con i clienti compreso il recupero crediti", se acquistata;
30.compravendita o alla permuta di immobili;
31.interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti, degli immobili nei quali l'Assicurato svolge la propria attività.
32.vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi; 33.adesione ad azioni di classe (class action);
34.difesa penale per abuso di minori.
5 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA
ART. 12 TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
GARANZIA | LIMITI DI INDENNIZZO | FRANCHIGIA - ALTRI LIMITI |
ART. TL3 CASI ASSICURATI | ||
1. Delitti colposi e contravvenzioni | Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza | Non previsto |
2. Delitti Dolosi | Non previsto | |
3. Danni subiti | Non previsto | |
4. Fornitori | Valore in lite pari o superiore a 200 euro | |
5. Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali | Non previsto | |
6. Rapporti di lavoro | Non previsto | |
7. Istituti o enti pubblici di assicurazioni | Non previsto | |
8. Pacchetto sicurezza | Non previsto | |
8. Pacchetto sicurezza - Impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie | Importo pari o superiori a 250 euro | |
9. Appalto/subappalto | Non previsto | |
10. Impugnazione di delibere assembleari condominiali | 5.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno indicato in polizza | Non previsto |
11. Spese di resistenza per danni extracontrattuali | Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza | Non previsto |
12. Vertenze contrattuali con le compagnie di assicurazione | Non previsto | |
13. Chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile del Contraente | 1.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno indicato in polizza | Non previsto |
ART. TL-A (Garanzia aggiuntiva) RETROATTIVITÀ | ||
Retroattività | Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza | Non previsto |
ART. TL-B (Garanzia aggiuntiva) TUTELA IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA | ||
Tutela in materia fiscale e Tributaria | Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza | Non previsto |
ART. TL-C (Garanzia aggiuntiva) OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE | ||
Sanzioni amministrative pecuniarie | Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza | Importo della sanzione pari o superiore a 1.000 euro |
ART. TL-D (Garanzia aggiuntiva) VERTENZE CON I CLIENTI COMPRESO IL RECUPERO CREDITI | ||
Fase stragiudiziale | Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza con numero massimo di casi per anno indicato in polizza | Non previsto |
Fase giudiziale | Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza con numero massimo di casi per anno indicato in polizza | Valore in lite maggiore o uguale 500 euro |
ART. TL-E (Garanzia aggiuntiva) RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E GIUDIZIO DI CONTO | ||
Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto | Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza | Non previsto |
ART. TL-F (Garanzia aggiuntiva) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI COMMINATI DALL'ORDINE | ||
(valida solo i Professionisti) Provvedimenti disciplinari comminati dall'ordine | Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza | Non previsto |
SEZIONE CYBER RISK
PER LA SICUREZZA DIGITALE
La sicurezza informatica è divenuta un'esigenza prioritaria per ogni attività: violazione dei nostri sistemi, furto di dati, interruzioni del servizio, danni reputazionali, danni pecuniari sono ormai all'ordine del giorno.
Contro gli imprevisti del mondo virtuale Cattolica ha ideato una gamma di scelte reali, illustrate nella Sezione a seguire.
1 - COSA E' ASSICURATO
Nota: vista la complessità di questa tematica, a partire dall'ampia presenza di termini tecnici e in inglese, si rimanda alla consultazione del glossario.
Per facilitarne la consultazione, i termini riferiti a questa Sezione "Cyber Risk" sono identificati dall'uso del corsivo.
ART. CR1 OGGETTO DELLA GARANZIA
A. RESPONSABILITÀ PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI E DELLA PRIVACY
La Società si obbliga a indennizzare/risarcire ogni Assicurato in relazione a danni e spese correlate alle richieste di risarcimento da parte di Terzi, per gli importi assicurati e alle condizioni di seguito indicate (contemplanti franchigie e scoperti), che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di danni, xxx incluse le spese conseguenti alla violazione della Legge sulla Privacy, per i casi di seguito descritti.
1. Furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche oppure di informazioni societarie di terzi che siano in possesso, custodia o controllo dell'Assicurato, o di un soggetto terzo per il cui furto, perdita o divulgazione non autorizzata è legalmente responsabile.
Furto, perdita, o divulgazione non autorizzata devono avvenire per la prima volta successivamente alla data di validità della presente polizza.
2. Uno o più dei seguenti atti o eventi che derivino direttamente da un malfunzionamento colposo dei sistemi di Sicurezza Informatica adottati al fine di evitare la Violazione della sicurezza informatica:
⚫ alterazione, corruzione, distruzione, cancellazione o danneggiamento di un patrimonio informativo memorizzato sui Sistemi Informatici;
⚫ la trasmissione di un Codice maligno da Sistemi Informatici propri a Sistemi Informatici di terzi impossibile da evitare;
⚫ partecipazione del Sistema Informatico dell'Assicurato a un Denial of service attack nei confronti di un Sistema Informatico di terzi.
Gli atti o eventi devono avvenire per la prima volta successivamente alla data di validità della presente polizza.
3. Mancanza colposa da parte dell'Assicurato di comunicazione tempestiva di un evento descritto nei summenzionati punti A.1 o A.2 in violazione degli obblighi imposti dalla normativa vigente sul tema della
notifica della violazione di dati personali.
L'evento che dà origine all'obbligo dell'Assicurato deve avvenire per la prima volta successivamente alla data di validità della presente polizza e prima della scadenza del periodo di copertura assicurativa.
4. Inadempimento colposo da parte dell'Assicurato di quella parte della Privacy Policy aziendale che esplicitamente:
a. proibisce o limita la diffusione, la divulgazione e la vendita da parte dell'Assicurato, di informazioni identificative personali non pubbliche;
b. richiede all'Assicurato, previa richiesta dell'interessato, di garantire l'accesso alle relative informazioni identificative personali non pubbliche ovvero la correzione delle stesse in caso di loro incompletezza o imprecisione;
c. ordina l'adozione di procedure e sistemi atti ad evitare la perdita di informazioni identificative personali non pubbliche.
Gli atti colposi, gli errori o le omissioni che costituiscono la violazione della Privacy Policy aziendale devono avvenire per la prima volta successivamente alla data di validità di questa polizza e prima della scadenza del periodo di copertura assicurativa.
5. Inadempimento colposo da parte dell'Assicurato nella gestione di un programma atto ad impedire il furto di identità prescritto dalle normative e direttive emanate in conformità all' "United States Code - titolo 15" della Legge degli U.S.A. e sue successive modificazioni; nonché da qualsivoglia normativa Europea o Italiana equivalente o corrispondente; o di un programma di gestione delle informazioni prescritto dalle normative e direttive promulgate in conformità all'"United States Code - titolo 15" della Legge degli U.S.A. e sue successive modificazioni, nonché di qualsivoglia normativa Europea o Italiana equivalente o corrispondente.
Gli atti, gli errori o le omissioni che rappresentano tale inadempimento devono avvenire per la prima volta dopo la data di validità della presente polizza e prima della scadenza del periodo di copertura assicurativa.
NOTA BENE:
Le richieste di indennizzo/risarcimento presentate al Contraente/Assicurato e gli indennizzi/risarcimenti previsti da questa garanzia a favore del Contraente/Assicurato devono pervenire per la prima volta durante il periodo di validità della polizza ed essere denunciate per iscritto alla Società nello stesso periodo.
B. SPESE E COSTI PER PRIVACY NOTIFICATION
La Società indennizza/risarcisce il Contraente/Assicurato per:
⚫ spese e costi per Privacy Notification, per gli importi che superano i limiti previsti di franchigia e sostenuti dall'Assicurato con il previo consenso scritto della Società,
⚫ derivanti dall'obbligo dell'Assicurato di conformarsi alla Legge sulla Notifica della Violazione in conseguenza di un evento (o del ragionevole sospetto di un evento) descritto ai punti A.1 e/o A.2,
⚫ che avvenga per la prima volta successivamente alla data di validità della presente polizza o di sue sostituite che garantiscano in ogni caso un periodo di copertura assicurativa unico ed ininterrotto e prima della scadenza del periodo di copertura assicurativa.
⚫ purché l'evento o il ragionevole sospetto di un evento sia rilevato per la prima volta dall'Assicurato durante il periodo di polizza e denunciato alla Società durante il medesimo periodo.
Le Spese e Costi per Privacy Notification saranno indennizzate/risarcite per la parte eccedente la franchigia o lo scoperto applicabili.
QUALI COSTI SONO INCLUSI
Con il termine Spese e Costi per Privacy Notification si intendono i seguenti ragionevoli e necessari costi sostenuti dall'Assicurato per i fornitori di servizi nominati dalla Società entro un (1) anno dalla comunicazione alla Società dell'evento o dal ragionevole sospetto dell'evento, per i casi di seguito descritti.
1. Costi di consulenza, per:
a. nominare un esperto di sicurezza informatica che determini l'esistenza e la causa di un'eventuale
violazione dei dati elettronici che abbia generato (o si sospetti abbia generato) il furto, la perdita o la divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche che possano richiedere all'Assicurato di adempiere alla Legge sulla Notifica della Violazione, e che determini la misura in cui è avvenuto l'accesso a tali informazioni da parte di uno o più soggetti non autorizzati;
b. le spese legali sostenute per la nomina di un legale che individui le azioni che l'Assicurato è tenuto a intraprendere al fine di adempiere alla Legge sulla Notifica della Violazione in conseguenza di un furto, una perdita o una divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche.
Ciò a condizione che durante il complessivo Periodo di Polizza l'ammontare di cui ai precedenti punti (a) e (b) di questo paragrafo combinati tra di loro non superino l'importo indicato in scheda di Polizza nella tabella "Riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie", alla voce "Cyber Risk - Spese per Privacy Notification".
2. Per provvedere alla notifica:
a. ai soggetti che devono essere informati ai sensi della Legge sulla Notifica della Violazione applicabile (la normativa prevede l'obbligo di comunicare specificatamente la violazione dei dati agli interessati solo se è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche);
b. previa autorizzazione della Società, anche nei casi in cui la normativa non ne preveda l'obbligo, ai soggetti interessati da un evento in conseguenza del quale le loro informazioni identificative personali non pubbliche sono state soggette a furto, perdita o divulgazione non autorizzata in maniera tale da compromettere la sicurezza o la privacy di tali soggetti, comportando agli stessi un rischio significativo in termini di danno economico, reputazionale o di altra natura.
3. Per le spese di consulenza per pubbliche relazioni, allo scopo di rimuovere o mitigare il danno reputazionale arrecato all'Assicurato.
ESCLUSIONI
Le Spese e Costi per Privacy Notification non comprendono i salari/stipendi né le spese generali dell'Assicurato.
C. DIFESA IN GIUDIZIO
La Società indennizza/risarcisce l'Assicurato in relazione alle Spese correlate alle richieste di risarcimento sostenute dall'Assicurato, per gli importi che superano i limiti previsti di franchigia oppure di scoperto:
⚫ con il preventivo consenso scritto della Società;
⚫ in conseguenza di un procedimento che coinvolga l'Assicurato;
⚫ instaurato per la prima volta durante il periodo di polizza e denunciato per iscritto alla Società nel corso del periodo di polizza derivante dalla violazione della Legge sulla Privacy e generato da uno degli eventi descritti ai punti A.1, A.2 o A.3 del presente articolo;
⚫ che avvenga per la prima volta successivamente alla data di validità della presente polizza o di sue sostituite che garantiscano in ogni caso un periodo di copertura assicurativa unico ed ininterrotto e prima della scadenza del periodo di copertura assicurativa.
D. RESPONSABILITÀ PER L'ATTIVITÀ MULTIMEDIALE E PUBBLICITARIA
La Società indennizza/risarcisce l'Assicurato in relazione a danni e spese correlate alle richieste di risarcimento, per gli importi che superano i limiti previsti di franchigia oppure di scoperto, che l'Assicurato sarà tenuto a corrispondere per responsabilità civile derivante dalla Legge o dal contratto conseguente a una richiesta di risarcimento, per uno o più dei seguenti atti:
1. diffamazione, calunnia scritta, calunnia orale, discredito dei prodotti, diffamazione commerciale, atto o fatto illecito, inflizione di stress emotivo, offesa, condotta offensiva o altro illecito correlato al discredito o danneggiamento della reputazione o del carattere di una persona fisica o giuridica;
2. violazione del diritto alla privacy di una persona fisica, inclusa la diffusione di informazioni non vere, l'intrusione nella sfera privata di un individuo e la divulgazione al pubblico di fatti privati;
3. invasione o interferenza nel diritto di tutela all'uso dell'immagine di un individuo, tra cui l'appropriazione del
nome commerciale, della persona, della voce o dell'immagine;
4. plagio, pirateria o appropriazione indebita di idee ai sensi di un contratto concluso per facta concludentia;
5. violazione del copyright;
6. violazione di nomi a dominio, marchi, segni distintivi, loghi, titoli, metatag o slogan, marchi commerciali o segni distintivi di servizio;
7. improprio collegamento ipertestuale (deep-linking o framing) all'interno di contenuti elettronici.
Questi atti devono essere colposi e devono essere stati commessi per la prima volta successivamente alla data di validità della presente polizza o di sue sostituite, che garantiscano in ogni caso un periodo di copertura assicurativa unico ed ininterrotto e durante la prestazione di attività pubblicitaria da parte dell'Assicurato; deve altresì trattarsi di richiesta di risarcimento presentata per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di polizza e denunciata alla Società nel corso del periodo di polizza.
E. MANCATA PROTEZIONE DEI DATI
La Società indennizza il Contraente per le Perdite per Mancata Protezione dei Dati, per gli importi che superano i limiti previsti di franchigia oppure di scoperto, e sostenute dall'Assicurato in conseguenza di:
1. alterazione, manomissione, distruzione, cancellazione o danneggiamento al Database Informatico;
2. impossibilità di accesso al Database Informatico;
occorsi per la prima volta durante il Periodo di Polizza e direttamente derivanti da un malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica adottati al fine di evitare la Violazione della Sicurezza Informatica.
A CONDIZIONE CHE anche tale Violazione della Sicurezza avvenga durante il Periodo di Polizza.
F. COPERTURA DEI DANNI RELATIVI ALL'INTERRUZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITÀ INFORMATICA
La Società indennizza il Contraente per le Perdite da Interruzione di Attività, per gli importi che superano i limiti previsti di franchigia oppure di scoperto, sostenute dall'Assicurato:
⚫ durante il Periodo di Ripristino o il Periodo Esteso di Interruzione (se applicabile)
⚫ come diretta conseguenza di una reale o necessaria interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici
⚫ che sia conseguenza diretta di un malfunzionamento della Sicurezza Informatica adottata al fine di evitare la Violazione della Sicurezza Informatica.
A CONDIZIONE CHE anche tale Violazione della Sicurezza avvenga durante il Periodo di Polizza.
Ai fini della validità della garanzia il periodo di ripristino non deve superare i 30 (trenta) giorni.
Qualora, a seguito di un ripristino avvenuto entro il termine dei 30 giorni, i sistemi siano realmente e necessariamente interrotti o sospesi nuovamente entro un'ora dall'avvenuto ripristino per la stessa causa dell'interruzione o sospensione iniziale, le eventuali ulteriori attività volte al ripristino si devono intendere come parte del precedente intervento di ripristino.
Il Periodo Esteso di Interruzione non potrà eccedere i 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno e dall'ora in cui termina il periodo di ripristino.
ALTRE SPESE
ART. CR2 FURTO ONLINE DI FONDI
La Società indennizza le sottrazioni di denaro conseguenti a transazioni non autorizzate verificatesi nel periodo di validità della polizza, compiute da terzi attraverso:
⚫ uso online non autorizzato di carte di pagamento;
⚫ accesso non autorizzato al conto bancario online;
⚫ accesso non autorizzato al portafoglio online.
OBBLIGHI DELL'ASSICURATO
La denuncia all'Istituto bancario o alla Società emittente della carta deve essere presentata entro 48 ore dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza.
IN CASO DI… | SUCCEDE COSÌ: |
Rimborso da parte dell'Istituto | La Società riconosce un indennizzo pari |
Bancario o della Società | all'importo della franchigia posta a carico del |
emittente della carta | titolare da parte dell'Istituto Bancario o della |
Società emittente della carta. | |
Limite massimo: 300,00 euro per anno | |
assicurativo | |
Mancato rimborso da parte | La Società rimborsa la transazione non |
dell'Istituto Bancario o della | autorizzata. |
Società emittente della carta | Limite massimo: 1.000,00 euro per anno |
assicurativo |
LIMITAZIONI
La garanzia non opera per:
1. l'utilizzo fraudolento dei mezzi di pagamento operato da membri del Nucleo familiare dell'Assicurato (come da stato di famiglia), convivente more uxorio, nonché da parenti e affini dell'Assicurato anche non conviventi;
2. l'utilizzo fraudolento dei mezzi di pagamento operato da terzi autorizzati dall'Assicurato ad aver accesso alla propria abitazione, nonché alle proprie password ed altre credenziali di accesso a computer, carte di pagamento, conto bancario online o portafoglio online;
3. la sottrazione fisica, smarrimento o perdita delle carte di pagamento;
4. qualunque perdita coperta da altra polizza assicurativa;
5. i fondi in portafogli online in valuta diversa dall'Euro.
NOTA BENE:
È condizione essenziale per l'operatività della garanzia l'adozione da parte dell'Assicurato di tutti i sistemi di sicurezza previsti dall'Istituto bancario o Società emittente della carta (come, ad esempio, il codice 3D Secure associato alla carta o altri codici di sicurezza).
La mancata adozione dei sistemi di sicurezza previsti comporta la perdita del diritto all'indennizzo.
2 - CONDIZIONI DI OPERATIVITA'
ART. CR3 REGIME DI OPERATIVITÀ
L'Assicurazione viene prestata nella forma "Claims made and reported" e opera esclusivamente per le richieste di risarcimento giunte per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di polizza o il periodo di osservazione (se applicabile) e denunciate agli assicuratori nel corso del periodo di polizza.
Le eventuali spese sostenute per le richieste di risarcimento, in conformità a quanto previsto da questa polizza, riducono, fino ad annullare, il massimale e sono soggette a franchigia (si rinvia all'art. CR 13 "Tabella Riepilogativa: Xxxxxxxxxx, Scoperti e Limiti di Indennizzo").
ART. CR4 VALIDITÀ TERRITORIALE
L'Assicurazione si applica alle richieste di risarcimento presentate e agli atti, errori o omissioni commessi, o perdite, che si verifichino in qualsiasi zona del mondo.
ART.CR5 DIFESA IN GIUDIZIO E TRANSAZIONI SULLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO
COME MI PROTEGGE LA POLIZZA?
A. RICHIESTE DI RISARCIMENTO
In caso di vertenza giudiziale la Società ha la facoltà di indennizzare, nel rispetto di tutte le disposizioni, dei termini e delle condizioni di polizza, ogni richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato, anche nel caso in cui una o più contestazioni relative alla richiesta di risarcimento siano infondate, false o fraudolente.
L'avvocato difensore deve essere nominato di comune accordo dal Contraente e dalla Società. In mancanza di un accordo, prevarrà la decisione della Società.
NOTA BENE:
Eventuali richieste di risarcimento seriali derivanti:
⚫ da atti, errori o omissioni,
⚫ ovvero da una serie di atti, errori o omissioni correlati o ripetuti
⚫ ovvero da atti, errori o omissioni continuate,
⚫ ovvero da violazioni della sicurezza multiple conseguenti al medesimo malfunzionamento degli strumenti di sicurezza informatica,
dovranno essere considerate come una singola richiesta di risarcimento, indipendentemente dal numero dei richiedenti o degli assicurati coinvolti nella richiesta di risarcimento.
Tali richieste di risarcimento si intenderanno tutte presentate alla data di presentazione della prima.
B. SPESE CORRELATE
La Società si fa carico delle spese correlate alle richieste di risarcimento e sostenute con il suo previo consenso scritto, per ogni richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato per danni risarcibili ai sensi di polizza.
Il massimale aggregato disponibile per il risarcimento dei danni, ovvero dei costi per Privacy Notification, sarà ridotto e potrà essere completamente utilizzato per il pagamento delle spese correlate alle richieste di risarcimento.
I danni, le spese e i costi correlati alle richieste di risarcimento saranno risarcibili se eccedenti la franchigia che resta a carico dell'Assicurato.
C. CONTESTAZIONI
Se l'Assicurato nega il proprio consenso a transazioni o accordi extragiudiziali proposti dalla Società e accettabili per il richiedente, e decide di contestare la richiesta di risarcimento, l'esposizione della
Società per i danni e le spese correlate alle richieste di risarcimento non potrà eccedere il valore minore tra:
a. l'importo per cui la richiesta di risarcimento avrebbe potuto essere evasa, al netto della franchigia e sommato alle spese correlate alle richieste di risarcimento sostenute fino al momento del rifiuto, con l'aggiunta di:
- il cinquanta percento (50%) di eventuali spese correlate alle richieste di risarcimento sostenute dopo la data di proposta all'Assicurato della transazione o dell'accordo extragiudiziale; nonché
- il cinquanta percento (50%) dell'eventuale maggior danno venutosi a quantificare successivamente alla proposta di risarcimento rispetto all'importo inizialmente proposto
(rimane a totale carico dell'Assicurato il restante cinquanta percento (50%) di tali spese correlate alle richieste di risarcimento e dei danni al di sopra dell'importo per il quale la vertenza avrebbe potuto essere evasa);
b. la massima esposizione della Società il massimale aggregato (o il diverso massimale applicabile).
La Società avrà diritto di astenersi dalle ulteriori attività di difesa, le cui spese rimarranno a carico dell'Assicurato.
ART. CR6 ALTRA ASSICURAZIONE
La copertura assicurativa si applica in eccedenza rispetto a ogni altra assicurazione sottoscritta dall'Assicurato che sia valida, e quindi a secondo rischio, compresa ogni franchigia ovvero ogni parte deducibile della stessa, a meno che l'altra assicurazione sia stata stipulata esplicitamente per l'eccedenza rispetto al massimale della presente polizza.
ART. CR7 CESSIONE
I diritti e le obbligazioni relativi a ogni Assicurato non possono essere ceduti.
In caso di morte o dichiarazione di interdizione o inabilitazione dell'Assicurato, l'assicurazione sarà comunque valida secondo quanto consentito dalla presente polizza.
ART. CR8 RECESSO E RISOLUZIONE
La Società può recedere da questa Sezione di polizza alla scadenza annuale, inviando o fornendo rispettivamente al Contraente all'indirizzo indicato comunicazione scritta, con preavviso di 60 gg rispetto alla scadenza annuale.
Le altre sezioni di questa polizza, se attivate, rimarranno comunque in vigore e il premio complessivo sarà computato considerando le sole sezioni rimaste attive.
ART. CR9 PRECISAZIONE - FORMA SINGOLA DI UN TERMINE
Se il contesto lo richiede, la forma singolare di un termine (di una parola) includerà anche il suo plurale.
3 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA
ART. CR10 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
Sono esclusi i casi sotto elencati
ESCLUSIONI DI RISCHIO
1. DANNI ALLE PERSONE O DANNI ALLE COSE O AGLI ANIMALI
2. VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTITRUST violazione effettiva o presunta di:
⚫ normativa in materia di antitrust, limitazione della concorrenza e del mercato, concorrenza sleale, pubblicità falsa o ingannevole o la violazione della normativa Antitrust Italiana ed Europea;
⚫ Legge in materia di Tutela dei Consumatori incluse, e ove applicabile, la legislazione Statunitense inclusa nello Sherman Antitrust Act, nel Xxxxxxx Act, o nel Xxxxxxxx-Patman Act, e loro successive modificazioni.
3. ATTI, ERRORI, OMISSIONI, EVENTI ANTE EFFETTO POLIZZA
Atti, errori, omissioni, eventi, correlati o conseguenti in cui il primo atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza sia stato commesso o sia avvenuto prima della data di effetto della polizza o di altre contratte con la Società, sostituite senza soluzione di continuità.
4. PIANI FINANZIARI, FONDI E PATRIMONI
Ogni effettivo o presunto atto, errore o omissione di piani, fondi o patrimoni pensionistici, sanitari, sociali, di profit-sharing, comuni o di investimento, fondi o trusts, incluse le violazioni di leggi in materia di Lavoro, Pensioni e Previdenza Sociale.
Sono comprese anche altre leggi o normative simili o analoghe di qualsivoglia Stato, Provincia o altra giurisdizione, le loro successive modifiche o qualsiasi violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità a tali leggi o normative.
5. BREVETTI, COPYRIGHT, SEGRETO COMMERCIALE, PATRIMONIO INFORMATIVO
a. violazione - effettiva o presunta - di un brevetto o dei diritti correlati al brevetto o da un abuso di brevetto;
b. violazione del copyright derivante o relativo a un codice software o a prodotti software, oltre che la violazione derivante da un furto o un accesso o utilizzo non autorizzato di un codice software da parte di una persona che non è una parte correlata;
c. utilizzo o appropriazione indebita - effettiva o presunta - di idee, segreti commerciali o informazioni societarie di terzi da parte o per conto dell'Assicurato, o da ogni altra persona fisica o giuridica, nel caso in cui siano operati con la consapevolezza, il consenso o l'accettazione dell'Assicurato o di un membro del vertice aziendale;
d. divulgazione, uso improprio o appropriazione indebita di idee, segreti commerciali o informazioni confidenziali relative a una persona o Società di cui si è entrati in possesso prima della data in cui la persona o la Società siano diventati un impiegato, un direttore, un dirigente, il titolare, un socio o Società controllata dall'Assicurato;
e. ai sensi della garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera A. punto 2, furto o divulgazione non autorizzata effettivi o presunti di un Patrimonio Informativo.
6. PERDITE, PASSIVITÀ, ECCEDENZE
a. le perdite d'esercizio, passività finanziarie o modifica dei valori delle poste di bilancio; eventuali perdite, trasferimenti o furto di denaro, titoli o beni materiali di altri di cui l'Assicurato abbia il possesso, la custodia o il controllo;
b. il valore monetario di qualsiasi transazione o trasferimento elettronico di fondi da parte o per conto dell'Assicurato che sia perduto, ridotto o danneggiato durante il trasferimento da, ovvero tra i conti;
c. il valore di buoni, sconti, premi, riconoscimenti, o altro importo in eccedenza rispetto al totale stabilito o previsto.
7. ROYALTIES, COPYRIGHT, PREZZI DELLE MERCI, LOTTERIE E CONCORSI, JOINT VENTURE
Esclusioni, con riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera D., relative a:
a. ogni obbligo effettivo o presunto di effettuare pagamenti per diritti di licenza d'uso o royalties, compresi, senza limitazione, l'importo dei predetti pagamenti o la puntualità nell'effettuazione degli stessi;
b. costi o spese che l'Assicurato o terzi abbiano sostenuto o debbano sostenere per la ristampa, il ritiro o richiamo, la rimozione o l'eliminazione di materiale pubblicitario o di ogni altra informazione, contenuto o media, compresi gli strumenti e i prodotti contenenti tali materiali pubblicitari, informazioni, contenuti o media;
c. richieste presentate da o per conto di Società o enti Italiani, Europei o Statunitensi che concedano a terzi diritti di proprietà intellettuale, in forza di legge sul copyright o di contratto, che siano impegnate nella gestione collettiva dei diritti;
d. reale o presunta imprecisa, inadeguata o incompleta descrizione del prezzo della merce, dei prodotti o dei servizi, garanzie di costo, dichiarazioni di costo, stime di costo contrattuale, autenticità delle merci, dei prodotti o dei servizi o non conformità delle merci, prodotti o servizi alla qualità o alle caratteristiche rappresentate;
e. reali o presunte scommesse, concorsi, lotterie, giochi promozionali o altri giochi d'azzardo;
f. connessione con una richiesta di risarcimento presentata da o per conto di ciascun contraente indipendente, joint venture attuale o partner derivanti o risultanti da controversie inerenti la titolarità di diritti sul materiale pubblicitario o sui servizi forniti da tale contraente indipendente, joint venture attuale o partner.
8. RISCHI PER LA SALUTE
a. utilizzo di amianto o altri materiali contenenti amianto in qualsiasi forma o quantità;
b. funghi, muffe spore o mico tossine di qualsiasi tipo:
- loro formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta; ogni azione adottata da una parte come l'indagine, il controllo, la detenzione, il monitoraggio, il trattamento, il risanamento o la loro rimozione;
- ogni provvedimento amministrativo o normativo, requisito, direttiva, mandato o decreto che richieda a una parte di adottare un'azione risolutiva dell'evento;
- la Società non copre la responsabilità dell'Assicurato da formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo;
c. esistenza, emissione o scarico di campi elettromagnetici, radiazioni elettromagnetiche o elettromagnetismo che influisca effettivamente o presumibilmente sulla salute, la sicurezza o la condizione di una persona o dell'ambiente o che influisca sul valore, la commerciabilità, le condizioni o l'utilizzo di un bene;
d. scarico, dispersione, rilascio o fuga effettiva, presunta o possibile di Agenti Inquinanti; o ogni direttiva o richiesta amministrativa, giudiziaria o normativa che richieda all'Assicurato - o a chiunque agisca sotto la direzione o il controllo dell'Assicurato - di testare, monitorare, pulire, rimuovere, raccogliere, trattare, disintossicare o neutralizzare gli agenti inquinanti.
Per Agenti Inquinanti si intendono le sostanze solide, liquide, gassose o termali irritanti o contaminanti, compresi gas, acidi, alcali, sostanze chimiche, calore, fumo, vapore, fuliggine o rifiuti. Con rifiuti si intendono, a titolo esemplificativo, i materiali da riciclare, ricostituire o recuperare.
9. PERDITE PER MANCATA PROTEZIONE DEI DATI
Con riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera E., non rientrano nella perdita per mancata protezione dei dati:
a. i costi o le spese sostenute dall'Assicurato per identificare e rimuovere gli errori di programma o le debolezze del software o per aggiornare, sostituire, ripristinare, riunire, assemblare, riprodurre, raccogliere o migliorare un database o i sistemi informatici al livello in cui si trovavano immediatamente prima dell'alterazione, manomissione, distruzione, cancellazione o danneggiamento di tale database;
b. i costi e le spese per la ricerca e lo sviluppo di qualunque database, compresi e non limitati a segreti commerciali o altre informazioni di proprietà;
c. il valore monetario di profitti, royalties o quote di mercato che siano stati persi correlati a un database, compresi e non limitati a segreti commerciali o ad altre informazioni proprietarie o a qualsiasi altro importo
relativo al valore del database;
d. perdita derivante da qualunque responsabilità o obbligazione nei confronti di terzi per ogni motivo;
e. costi di giustizia e spese legali di ogni tipo.
NOTA BENE:
Una perdita per mancata protezione dei dati si considererà avvenuta nel momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dell'alterazione, corruzione, distruzione, cancellazione o danneggiamento o dell'impossibilità di accedere al database.
Tutte le perdite per la protezione dei dati risultanti dalla stessa o continuata violazione della sicurezza, da relative o ripetute violazioni della sicurezza o da multiple violazioni della sicurezza derivanti da un malfunzionamento della sicurezza informatica, saranno considerati come un'unica perdita per la protezione dei dati.
10.TRASFORMAZIONI DELL'ATOMO
Trasformazioni e/o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.
LIMITAZIONI DI GARANZIA
Sono esclusi i danni derivanti da o conseguenti a:
11.LAVORO DIPENDENTE
Vertenze che nascano da rapporti di lavoro dipendente: policies, prassi, atti o omissioni, o qualunque rifiuto, effettivo o presunto, di assumere una persona, o qualunque condotta impropria in relazione ai lavoratori dipendenti, se la richiesta di risarcimento venga presentata da un dipendente, un ex-dipendente, un candidato per un impiego, oppure dal coniuge o dal convivente di tale soggetto.
ECCEZIONI
Questa limitazione non si applica:
⚫ alle richieste di risarcimento già coperte ai sensi dell'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" punti A.1, A.2 o A.3, presentate da parte di un dipendente o di un ex-dipendente dell'Assicurato;
⚫ al pagamento di costi per Privacy Notification che coinvolgano dipendenti o ex-dipendenti dell'Assicurato.
12.DIRIGENZA E MANAGER
Effettivi o presunti atti, errori, omissioni o violazioni di obblighi da parte di ogni direttore, dirigente o manager nello svolgimento delle proprie mansioni, se la richiesta di risarcimento venga presentata dal Contraente, da una sua Società controllata, da altro soggetto con qualifica di responsabile, direttore, dirigente o manager, azionista, socio o dipendente del contraente o di una sua Società controllata.
13.VIOLAZIONI O INADEMPIMENTI DI CONTRATTO
Richieste di risarcimento o perdite relative a responsabilità o obblighi contrattuali, o derivanti o risultanti da violazioni o inadempimenti del contratto o dell'accordo scritto o orale dal quale sono scaturiti i danni e/o le perdite.
ECCEZIONI
Questa limitazione non si applica:
a. soltanto in relazione alla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera A. punto 1, per ogni obbligo dell'Assicurato di mantenere la riservatezza o la sicurezza delle informazioni identificative personali non pubbliche o di informazioni societarie di terzi;
b. in relazione alla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera D. punto 4, per responsabilità derivanti da appropriazione colposa di idee ai sensi di un contratto concluso per facta concludentia;
c. nella misura in cui l'Assicurato sarebbe stato ugualmente responsabile in mancanza del contratto o accordo da cui è stato generato il sinistro.
14.PRATICHE COMMERCIALI FALSE, INGANNEVOLI O SCORRETTE
Pratiche commerciali false, ingannevoli o scorrette presunte o effettive.
ECCEZIONI
Questa limitazione non si applica a:
a. richieste di risarcimento previste all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettere A. punto 1, A. punto 2, A. punto 3. e lettera C;
b. richieste di risarcimento che risultano da furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche, purché nessun membro del vertice aziendale abbia partecipato o si presume abbia partecipato o agisca in collusione in tale furto, perdita o divulgazione non autorizzata.
15.ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI PERSONALI
X. Xxxxx o presunta raccolta illecita o acquisizione di informazioni identificative personali non pubbliche.
ECCEZIONI
Questa limitazione non si applicherà alla reale o presunta raccolta o acquisizione o conservazione di informazioni identificative personali non pubbliche da parte di un terzo commesse all'insaputa dell'Assicurato.
Non è altresì applicabile nel caso previsto dalla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera A. punto 5. o altre informazioni personali dall'Assicurato, o per conto di, o con il consenso o la collaborazione dell'Assicurato; il mancato adempimento a un obbligo legale di fornire ai singoli individui la possibilità di consenso o di rifiutare il consenso alla raccolta, divulgazione o uso di informazioni identificative personali non pubbliche (ad esempio le cosiddette pratiche "opt-in" o "opt-out" relative alla gestione delle newsletter.
B. Distribuzione illecita di email, messaggistica istantanea, messaggi di testo o simili, illecita attività di telepromozione, attività di intercettazione telefonica, spionaggio o registrazione audio o video, qualora vengano svolte dall'Assicurato o per suo conto.
Resta fermo quanto previsto dall'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera A. punto 5.
16.SICUREZZA INFORMATICA O VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA
Atti, errori, omissioni, eventi, incidenti, malfunzionamenti della sicurezza informatica o violazione della sicurezza, commessi o che si verifichino prima della data di sottoscrizione della polizza nei casi in cui:
a. l'Assicurato o un membro del vertice aziendale sia a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente presupporre, prima della data di effetto della polizza, che gli atti sopra elencati potessero essere la base di una richiesta di risarcimento o perdita;
b. l'Assicurato abbia dato comunicazione di una circostanza che possa condurre a una richiesta di risarcimento o perdita, a un diverso assicuratore in forza di un'altra polizza in vigore prima della data di sottoscrizione della presente polizza.
17.SICUREZZA INFORMATICA
Qualunque azione, errore o omissione dolosa, penale, criminosa, fraudolenta o dannosa, qualunque violazione volontaria della sicurezza informatica, violazione volontaria di una privacy policy, o violazione intenzionale o consapevole della legge, se commessa dall'Assicurato, o da altri se l'Assicurato abbia colluso o vi abbia preso parte.
18.VIOLAZIONI DEL CODICE PENALE E DI ALTRE NORME DI LEGGE
Violazioni delle disposizioni del Codice Penale Italiano (di seguito "C.P.") e di ogni altra legge volta a regolamentare gli ambiti di seguito indicati.
a) Leggi relative alla criminalità organizzata e all'estorsione.
b) Leggi relative a intermediazione finanziaria, Società di investimento e Società quotate.
c) Leggi relative a Xxxxxx e Xxxxxxx e a tutela dei Lavoratori.
d) Ogni discriminazione effettiva o presunta di qualsiasi genere, incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, discriminazioni basate su età, razza, etnia, sesso, credo religioso, origine, stato civile, preferenza sessuale, inabilità o stato di gravidanza.
ECCEZIONI
Le limitazioni elencate alle lettere a., b., c. e d. non si applicano a:
e) richieste di risarcimento garantite ai sensi. CR1 "Oggetto della garanzia" punti A.1, A.2 e A.3;
f) pagamento dei costi per privacy notification ai sensi della garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera B., che risultano da furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni
identificative personali non pubbliche, a condizione che nessuno membro del vertice aziendale abbia agito (o presumibilmente agito) in collusione o abbia preso parte (o presumibilmente preso parte) a tale furto, perdita o divulgazione non autorizzata.
19.ORGANIZZAZIONI GOVERNATIVE
Richieste di risarcimento presentate da o per conto di ogni organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo, (ivi inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea) nella capacità istituzionale o ufficiale di tale organizzazione.
ECCEZIONI
Questa limitazione non si applica:
⚫ alle richieste di risarcimento già coperte ai sensi della garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera C.
⚫ al pagamento dei Costi di Notifica della Privacy previsti dalla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera B. nella misura in cui tali Costi di Notifica della Privacy siano sostenuti per fornire servizi legalmente richiesti per rispettare una Legge di notifica della violazione.
20.RISARCIMENTI FRA ASSICURATI
Richiesta di risarcimento da parte o per conto di uno o più Assicurati ai sensi della presente Assicurazione, nei confronti di ogni altro Assicurato o di altri Assicurati ai sensi della presente Assicurazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: richiesta di risarcimento da parte di un socio per danni da lui subìti a seguito del comportamento colpevole di un altro socio, pur sempre nell'ambito dell'attività di azienda).
ECCEZIONI
Questa esclusione non si applica:
⚫ alle richieste di risarcimento coperte in altro modo ai sensi della garanzia di cui Art. CR1 "Oggetto della garanzia" punti A.1, A.2., e A.3. per fatti commessi da un dipendente o un ex-dipendente dell'Assicurato.
21.PARTECIPAZIONE DELL'ASSICURATO IN SOCIETÀ O ENTI COMMERCIALI
Richieste di risarcimento presentate da un'impresa o una Società commerciale o altro ente nel quale un Assicurato detenga una partecipazione superiore al quindici percento (15%), o presentate da qualsivoglia Società (controllata, collegata o consociata) o da altra organizzazione che detenga oltre il quindici percento (15%) del Contraente.
22.TRASMISSIONI E PUBBLICAZIONI
Con riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera A. (punti 1, 2, 3, 4 e 5), B. e C., relative a distribuzione, presentazione, esibizione, pubblicazione, esposizione o trasmissione di contenuti o materiali in:
a. trasmissioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell'Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, in televisione, al cinema, via cavo, in trasmissioni televisive satellitari e radiofoniche;
b. pubblicazioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell'Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, su giornali, attraverso newsletter, su riviste, libri o altra forma letteraria, monografia, brochure, directory, sceneggiatura, copioni e video, ivi inclusi i contenuti visualizzati su un sito internet;
c. pubblicità da o per conto dell'Assicurato.
ECCEZIONI
Questa limitazione non si applica:
⚫ alla pubblicazione, distribuzione o visualizzazione della Privacy Policy adottata dall'Assicurato.
23.ATTI DI GUERRA E EVENTI CONTRARI ALL'ORDINE PUBBLICO
Atti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (se la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere o usurpazione militare o il potere usurpato o di confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni da o sotto l'ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale.
24.DOLO E INTENZIONALITA'
Con riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera E. e F., relative a
qualsiasi azione, errore o omissione criminale, intenzionale, fraudolenta o dannosa, qualsiasi violazione della sicurezza informatica, o violazione intenzionale o consapevole della legge, se commessa da un membro del vertice aziendale o da una persona che agisca in partecipazione o in collusione con un membro del vertice aziendale.
25.INTERRUZIONI E GUASTI
Con riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera E. e F., relative a:
a. qualsiasi mancato o errato funzionamento di servizi elettrici o delle infrastrutture elettriche o delle telecomunicazioni.
ECCEZIONI
Questa limitazione non si applica a qualunque richiesta di risarcimento o perdita altrimenti garantita ai sensi della presente polizza derivante da un malfunzionamento degli strumenti di sicurezza informatica, denial of service attack, adottata al fine di evitare la Violazione della Sicurezza Informatica che sia stata causato soltanto dal guasto o dal malfunzionamento di servizi o infrastrutture elettriche o delle telecomunicazioni che si trovino sotto il diretto controllo operativo dell'Assicurato;
b. incendio, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, esplosione, temporale, vento, grandine, onda anomala, uragano, calamità naturale o altro evento fisico;
c. qualsiasi guasto satellitare.
26.PERDITE DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ
Con riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera E., non si intendono comprese le perdite da interruzione di attività e quindi la stessa non si intenderà operante in nessuno dei seguenti casi:
a. perdita derivante da qualunque responsabilità o obbligazione nei confronti di terzi per qualsiasi motivo, costi di giustizia e spese legali di ogni tipo;
b. perdita subita a seguito di condizioni commerciali sfavorevoli, perdita a seguito di variazioni dei valori di mercato o ogni altra perdita consequenziale;
c. costi o spese che l'Assicurato dovesse sostenere per identificare e rimuovere gli errori di programma o le debolezze del software.
NOTA BENE:
Tutti i costi di interruzione di attività risultanti da molteplici interruzioni o sospensioni dei sistemi informatici coperti dalla presente polizza - che risultano dalla stessa o continuata violazione della sicurezza, da relative o ripetute violazioni della sicurezza o da multiple violazione della sicurezza derivanti da un malfunzionamento dei sistemi di sicurezza informatica - saranno considerati come un'unica perdita da interruzione di attività; a condizione, tuttavia, che venga applicata a ogni periodo di ripristino una distinta franchigia come riportato nella scheda di polizza.
27.INTERVENTI DI AUTORITA' GOVERNATIVA
Con riferimento alle garanzie di cui all'Art.CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E. e F., e Art.CR2 "Furto online di fondi", relative a pignoramento, nazionalizzazione, confisca o distruzione di sistemi informatici o database per ordine di qualunque autorità governativa o pubblica.
28.PERDITE PER LE QUALI L'ASSICURATO PUÒ OTTENERE UN RISARCIMENTO
Perdite per le quali l'Assicurato può ottenere un risarcimento da parte dell'emittente dello strumento di pagamento o della banca, ad esclusione di quanto previsto dall'Art. CR2 "Furto on line di fondi".
29.MANCATA CONFORMITÀ DEI SISTEMI CON LE ULTIME DEFINIZIONI DI SICUREZZA DISPONIBILI