PERIODO DI ASPETTATIVA. All’operatore/operatrice non in prova potrà essere concesso dietro richiesta scritta, per motivi da valutarsi dalla Struttura e purché questo non comporti nocumento all’andamento dei servizi, un periodo di aspettativa senza retribuzione della misura massima di 6 mesi. Un ulteriore periodo di aspettativa, oltre quello già previsto, può essere concesso purché sussistano documentate e gravi necessità personali o familiari. L’operatore/operatrice che alla cessazione del periodo di aspettativa non riprenderà servizio, sarà considerato dimissionario. I periodi di aspettativa non sono computabili ad alcun effetto.
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PERIODO DI ASPETTATIVA. All’operatore/operatrice operatice non in prova potrà essere concesso , dietro richiesta scritta, per motivi da valutarsi dalla Struttura e purché questo non comporti nocumento all’andamento dei servizi, un periodo di aspettativa senza retribuzione della misura massima di 6 mesi. Un ulteriore periodo di aspettativa, oltre quello già previsto, può essere concesso purché sussistano documentate e gravi necessità personali o familiari. L’operatore/operatrice che alla cessazione del periodo di aspettativa non riprenderà servizio, sarà considerato dimissionario. I periodi di aspettativa non sono computabili ad alcun effetto.
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PERIODO DI ASPETTATIVA. All’operatore/operatrice non in prova potrà essere concesso concesso, dietro richiesta scritta, per motivi da valutarsi dalla Struttura e purché questo non comporti nocumento all’andamento dei servizi, un periodo di aspettativa senza retribuzione della misura massima di 6 mesi. Un ulteriore periodo di aspettativa, oltre quello già previsto, può essere concesso purché sussistano documentate e gravi necessità personali o familiari. L’operatore/operatrice che alla cessazione del periodo di aspettativa non riprenderà servizio, sarà considerato dimissionario. I periodi di aspettativa non sono computabili ad alcun effetto.
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PERIODO DI ASPETTATIVA. All’operatore/operatrice operatice non in prova potrà essere concesso dietro richiesta scritta, per motivi da valutarsi dalla Struttura e purché questo non comporti nocumento all’andamento dei servizi, un periodo di aspettativa senza retribuzione della misura massima di 6 mesi. Un ulteriore periodo di aspettativa, oltre quello già previsto, può essere concesso purché sussistano documentate e gravi necessità personali o familiari. L’operatore/operatrice che alla cessazione del periodo di aspettativa non riprenderà servizio, sarà considerato dimissionario. I periodi di aspettativa non sono computabili ad alcun effetto.
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