Permessi annui retribuiti. Dal 1° Gennaio 2000 la riduzione di orario di lavoro è pari a complessive 104 ore retri- buite su base annua, comprensive dei quattro gruppi di 8 ore in sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977 n. 54. Le parti convengono che, con decorrenza 1° gennaio 1985, la riduzione di orario previ- sta dalle modifiche, apportate all’art. 7, disciplina generale del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 maggio 1976, venga determinata nella misura di 8 ore in ragione di anno di servizio, o frazione di esso, per i lavoratori delle imprese appartenenti ai settori di seguito indicati, d’ora in poi definite “permessi annui retribuiti”, a cui si applica quanto previsto nel presente articolo e nel successivo articolo 22. a) Limitatamente ai lavoratori addetti agli stabilimenti od aree di produzione e di manu- tenzione di: - fonderie di seconda fusione; - metallurgia non ferrosa; - lavorazione di forgiatura, fucinatura e pressofusione; - auto (nelle aree di carrozzeria, lavorazioni meccaniche di serie e stampaggio; nelle aree del sud anche a tutti i lavoratori turnisti); - macchine agricole semoventi (mietitrebbia, macchine per la raccolta del foraggio, ecc.). b) Per tutti i lavoratori di: - elettronica strumentale (escluse elettronica di consumo e componentistica); - elettromeccanica pesante (grandi macchine per la produzione, trasformazione, distri- buzione dell’energia elettrica, motori elettrici con altezza d’asse superiore a un metro); - aeronautica; - telecomunicazioni (compresi gli addetti alle aziende metalmeccaniche di installazione di reti e di centrali); - informatica. Unionmeccanica e Fiom comunemente dichiarano che, con quanto qui definito, consi- derano pienamente adempiuti i reciproci obblighi di cui alle modifiche citate. In ogni caso il presente contratto costituisce transazione novativa delle precedenti intese.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Permessi annui retribuiti. Dal 1° Gennaio 2000 gennaio 2000, la riduzione di orario di lavoro è pari a complessive 104 ore retri- buite retribuite su base annua, comprensive dei quattro gruppi di 8 ore in sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977 1977, n. 54. Le parti convengono che, con decorrenza 1° gennaio 1985, la riduzione di orario previ- sta prevista dalle modifiche, apportate all’art. all'articolo 7, disciplina Disciplina generale del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 maggio 1976, venga determinata nella misura di 8 ore in ragione di anno di servizio, o frazione di esso, per i lavoratori delle imprese appartenenti ai settori di seguito indicati, d’ora d'ora in poi definite “permessi "Permessi annui retribuiti”", a cui si applica quanto previsto nel presente articolo e nel successivo articolo 22.
a) Limitatamente ai lavoratori addetti agli stabilimenti od aree di produzione e di manu- tenzione manutenzione di: - fonderie di seconda 2ª fusione; - metallurgia non ferrosa; - lavorazione di forgiatura, fucinatura e pressofusione; - auto (nelle aree di carrozzeria, lavorazioni meccaniche di serie e stampaggio; nelle aree del sud anche a tutti i lavoratori turnisti); - macchine agricole semoventi (mietitrebbia, macchine per la raccolta del foraggio, ecc.).
b) Per tutti i lavoratori di: - elettronica strumentale (escluse elettronica di consumo e componentistica); - elettromeccanica pesante (grandi macchine per la produzione, trasformazione, distri- buzione dell’energia distribuzione dell'energia elettrica, motori elettrici con altezza d’asse d'asse superiore a un metro); - aeronautica; - telecomunicazioni (compresi gli addetti alle aziende metalmeccaniche di installazione di reti e di centrali); - informatica. Unionmeccanica UNIONMECCANICA e Fiom FIOM comunemente dichiarano che, con quanto qui definito, consi- derano considerano pienamente adempiuti i reciproci obblighi di cui alle modifiche citate. In ogni caso il presente contratto costituisce transazione novativa delle precedenti intese. UNIONMECCANICA e FIOM in rappresentanza dei lavoratori, rinunciano reciprocamente ad ogni azione giudiziaria, occorrendo anche negli interessi dei propri rappresentati, fondata sull'applicazione delle clausole contenute nelle suddette modifiche. Fatte salve le situazioni in atto, nel caso di innovazioni nella ripartizione dell'orario di lavoro la cui finalità sia di ottenere un maggiore utilizzo degli impianti di tipo strutturale e non temporaneo, attraverso l'istituzione di turnazioni aggiuntive rispetto alla situazione in atto che comportino la creazione di più di 15 turni di lavoro, tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria sarà effettuato un esame congiunto in merito alla possibilità di programmare all'interno del nuovo assetto degli orari, tenendo conto delle esigenze tecniche e impiantistiche, l'utilizzazione delle ore di permesso annuo precedentemente riconosciute a titolo di riduzione d'orario annuo. Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le Rappresentanze sindacali unitarie, diverse modalità di fruizione delle ore di permesso annuo retribuito di cui al presente articolo compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Permessi annui retribuiti. Dal 1° Gennaio 2000 1º gennaio 2000, la riduzione di orario di lavoro è pari a complessive 104 ore retri- buite retribuite su base annua, comprensive dei quattro gruppi di 8 ore in sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977 1977, n. 54. Le parti convengono che, con decorrenza 1° 1º gennaio 1985, la riduzione di orario previ- sta prevista dalle modifiche, apportate all’art. all'articolo 7, disciplina Disciplina generale del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 maggio 1976, venga determinata nella misura di 8 ore in ragione di anno di servizio, o frazione di esso, per i lavoratori delle imprese appartenenti ai settori di seguito indicati, d’ora d'ora in poi definite “permessi "Permessi annui retribuiti”", a cui si applica quanto previsto nel presente articolo e nel successivo articolo 22.
a) Limitatamente ai lavoratori addetti agli stabilimenti od aree di produzione e di manu- tenzione manutenzione di: - fonderie di seconda 2ª fusione; - metallurgia non ferrosa; - lavorazione di forgiatura, fucinatura e pressofusione; - auto (nelle aree di carrozzeria, lavorazioni meccaniche di serie e stampaggio; nelle aree del sud anche a tutti i lavoratori turnisti); - macchine agricole semoventi (mietitrebbia, macchine per la raccolta del foraggio, ecc.).
b) Per tutti i lavoratori di: - elettronica strumentale (escluse elettronica di consumo e componentistica); - elettromeccanica pesante (grandi macchine per la produzione, trasformazione, distri- buzione dell’energia distribuzione dell'energia elettrica, motori elettrici con altezza d’asse d'asse superiore a un metro); - aeronautica; - telecomunicazioni (compresi gli addetti alle aziende metalmeccaniche di installazione di reti e di centrali); - informatica. Unionmeccanica e Fiom comunemente dichiarano che, con quanto qui definito, consi- derano pienamente adempiuti i reciproci obblighi di cui alle modifiche citate. In ogni caso il presente contratto costituisce transazione novativa delle precedenti intese.
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