PERMESSI ORDINARI. Vengono riconosciute ai dipendenti trentotto ore annue di permessi retribuiti. I permessi di cui al precedente comma non sono cumulabili con le ferie ordinarie annuali. Le domande di godimento dei permessi di cui al presente articolo devono essere inoltrate con il preavviso di almeno 24 ore. I permessi di cui ai precedenti commi devono essere accordati nei giorni richiesti dai dipendenti, a meno che a ciò ostino imprescindibili esi- genze organizzative e funzionali degli uffici e degli impianti consortili. La nascita di un figlio o il perfezionamento della pratica di adozione o dell’affido preadottivo danno diritto al padre dipendente consortile di frui- re di un giorno di permesso.
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