Permessi per donatori di sangue. Per i lavoratori che cedono il loro sangue gratuitamente per trasfusioni dirette o indirette o per l'elaborazione dei derivati dei sangue ad uso terapeutico hanno diritto ad un riposo di 24 (ventiquattro) ore decorrente dal momento in cui si sono assentati dal lavoro (art. 1, L. n° 584/1967: art. 1 e 3, D.M. 8 Aprile 1968) ed alla corresponsione per la giornata del salassa della normale retribuzione. Ai fini del riconoscimento di tale diritto resta inteso l'obbligo del lavoratore di esibire all' Azienda la regolare documentazione.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Permessi per donatori di sangue. Per i lavoratori che cedono il loro sangue gratuitamente per trasfusioni dirette o indirette o per l'elaborazione l’elaborazione dei derivati dei del sangue ad uso terapeutico hanno diritto ad un riposo di 24 (ventiquattro) ore decorrente dal momento in cui si sono assentati dal lavoro (art. , 1, L. n° 584/1967: artartt. 1 e 3, D.M. 8 Aprile aprile 1968) ed alla corresponsione per la giornata del salassa salasso della normale retribuzione. Ai fini del riconoscimento di tale diritto resta inteso l'obbligo l’obbligo del lavoratore di esibire all' Azienda al datore di lavoro la regolare documentazione.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Permessi per donatori di sangue. Per i lavoratori che cedono il loro sangue gratuitamente per trasfusioni dirette o indirette o per l'elaborazione dei derivati dei del sangue ad uso terapeutico hanno diritto ad un riposo di 24 (ventiquattro) ore decorrente dal momento in cui si sono assentati dal lavoro (art. 1, L. n° 584/1967: art; artt. 1 e 3, D.M. 8 Aprile aprile 1968) ed alla corresponsione per la giornata del salassa prelievo della normale retribuzione. Ai fini del riconoscimento di tale diritto resta inteso l'obbligo del lavoratore di esibire all' Azienda al datore di lavoro la regolare documentazione.
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Samples: CCNL Per I Dipendenti Da Istituti E Imprese Di Vigilanza Privata E Servizi Fiduciari, Contratto Delle Guardie Campestri, CCNL Per Dipendenti Da Istituti E Imprese Di Vigilanza Privata E Servizi Fiduciari
Permessi per donatori di sangue. Per i lavoratori che cedono il loro sangue gratuitamente per trasfusioni dirette o indirette o per l'elaborazione dei derivati dei del sangue ad uso terapeutico hanno diritto ad un riposo di 24 (ventiquattro) ore decorrente dal momento in cui si sono assentati dal lavoro (art. 1, L. n° n. 584/1967: art; artt. 1 e 3, D.M. 8 Aprile aprile 1968) ed alla corresponsione per la giornata del salassa salasso, della normale retribuzione. Ai fini del riconoscimento di tale diritto resta inteso l'obbligo del lavoratore di esibire all' Azienda al datore di lavoro la regolare documentazione.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Studi Professionali, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Permessi per donatori di sangue. Per i lavoratori che cedono il loro sangue gratuitamente per trasfusioni dirette o indirette o per l'elaborazione dei derivati dei del sangue ad uso terapeutico hanno diritto ad un riposo di 24 (ventiquattro) ore decorrente dal momento in cui si sono assentati dal lavoro (art. , 1, L. n° 584/1967: artartt. 1 e 3, D.M. 8 Aprile aprile 1968) ed alla corresponsione per la giornata del salassa salasso della normale retribuzione. Ai fini del riconoscimento di tale diritto resta inteso l'obbligo del lavoratore di esibire all' Azienda al datore di lavoro la regolare documentazione.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl), Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Permessi per donatori di sangue. Per i lavoratori che cedono il loro sangue gratuitamente per trasfusioni dirette o indirette o per l'elaborazione dei derivati dei sangue ad uso terapeutico hanno diritto ad un riposo di 24 (ventiquattro) ore decorrente dal momento in cui si sono assentati dal lavoro (art. , 1, L. n° 584/1967: art. 1 e 3, D.M. 8 Aprile 1968) ed alla corresponsione per la giornata del salassa salasso della normale retribuzione. Ai fini del riconoscimento di tale diritto resta inteso l'obbligo del lavoratore di esibire all' Azienda al datore di lavoro la regolare documentazione.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Permessi per donatori di sangue. Per i lavoratori che cedono il loro sangue gratuitamente per trasfusioni dirette o indirette o per l'elaborazione dei derivati dei del sangue ad uso terapeutico hanno diritto ad un riposo di 24 (ventiquattro) ore decorrente dal momento in cui si sono assentati dal lavoro (art. 1, L. n° legge n. 584/1967: art; artt. 1 e 3, D.M. 8 Aprile aprile 1968) ed alla corresponsione per la giornata del salassa salasso della normale retribuzione. Ai fini del riconoscimento di tale diritto resta inteso l'obbligo del lavoratore di esibire all' Azienda al datore di lavoro la regolare documentazione.
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Permessi per donatori di sangue. Per i lavoratori che cedono il loro sangue gratuitamente per trasfusioni dirette o indirette o per l'elaborazione dei derivati dei sangue ad uso terapeutico hanno diritto ad un riposo di 24 (ventiquattro) ore decorrente dal momento in cui si sono assentati dal lavoro (art. , 1, L. n° 584/1967: art. 1 e 3, D.M. 8 Aprile aprile 1968) ed alla corresponsione per la giornata del salassa salasso della normale retribuzione. Ai fini del riconoscimento di tale diritto resta inteso l'obbligo del lavoratore di esibire all' Azienda al datore di lavoro la regolare documentazione.
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Permessi per donatori di sangue. Per i lavoratori che cedono il loro sangue gratuitamente per trasfusioni dirette o indirette o per l'elaborazione l’elaborazione dei derivati dei sangue ad uso terapeutico hanno diritto ad un riposo di 24 (ventiquattro) ore decorrente dal momento in cui si sono so- no assentati dal lavoro (art. 1, L. n° 584/1967: art. 1 e 3, D.M. 8 Aprile aprile 1968) ed alla corresponsione per la giornata del salassa della normale retribuzione. Ai fini del riconoscimento di tale diritto resta inteso l'obbligo l’obbligo del lavoratore di esibire all' Azienda all’Azienda la regolare documentazione.
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Permessi per donatori di sangue. Per i lavoratori che cedono il loro sangue gratuitamente per trasfusioni dirette o indirette o per l'elaborazione dei derivati dei del sangue ad uso terapeutico hanno diritto ad un riposo di 24 (ventiquattro) ore decorrente dal momento in cui si sono assentati dal lavoro (art. 1, L. n° n. 584/1967: art, artt. 1 e 3, D.M. 8 Aprile aprile 1968) ed alla corresponsione per la giornata del salassa salasso, della normale retribuzione. Ai fini del riconoscimento di tale diritto resta inteso l'obbligo del lavoratore di esibire all' Azienda al datore di lavoro la regolare documentazione.
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Permessi per donatori di sangue. Per i lavoratori che cedono il loro sangue gratuitamente per trasfusioni dirette o indirette o per l'elaborazione dei derivati dei del sangue ad uso terapeutico hanno diritto ad un riposo di 24 (ventiquattro) ore decorrente dal momento in cui si sono assentati dal lavoro (art. 1, L. n° Legge n. 584/1967: art, artt. 1 e 3, D.M. 8 Aprile 19688/4/1968) ed alla corresponsione per la giornata del salassa salasso, della normale retribuzione. Ai fini del riconoscimento di tale diritto resta inteso l'obbligo del lavoratore di esibire all' Azienda al datore di lavoro la regolare documentazione.
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Samples: CCNL 29/11/2011
Permessi per donatori di sangue. Per i lavoratori che cedono il loro sangue gratuitamente per trasfusioni dirette o indirette o per l'elaborazione dei derivati dei del sangue ad uso terapeutico hanno diritto ad un riposo di 24 (ventiquattro) ore decorrente dal momento in cui si sono assentati dal lavoro (art. , 1, L. L n° 584/1967: art, artt. 1 e 3, D.M. 8 Aprile aprile 1968) ed alla corresponsione per la giornata del salassa salasso, della normale retribuzione. Ai fini del riconoscimento di tale diritto resta inteso l'obbligo del lavoratore di esibire all' Azienda al datore di lavoro la regolare documentazione.
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Samples: CCNL (Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro) Per Studi Professionali
Permessi per donatori di sangue. Per i lavoratori che cedono il loro sangue gratuitamente per trasfusioni dirette o indirette o per l'elaborazione dei derivati dei sangue ad uso terapeutico hanno diritto ad un riposo di 24 (ventiquattro) ore decorrente dal momento in cui si sono assentati dal lavoro (art. 1, L. n° 584/1967: art. 1 e 3, D.M. 8 Aprile aprile 1968) ed alla corresponsione per la giornata del salassa salasso della normale retribuzione. Ai fini del riconoscimento di tale diritto resta inteso l'obbligo del lavoratore di esibire all' Azienda al datore di lavoro la regolare documentazione.
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