Permessi speciali. 19. ai lavoratori turnisti che prestano la loro opera in centrali termiche o in caverna in condizioni di particolare gravosità o disagio, la cui determinazione è demandata a livello aziendale, possono essere concessi permessi speciali fino ad un mas- simo di 4 giorni. tali permessi, che assorbono analoghi benefici eventualmente già in atto in sede aziendale, si intendono assorbibili in caso di ulteriori e future riduzioni d’orario derivanti da contrattazione collettiva o provvedimenti legislativi. 20. ai lavoratori giornalieri che eseguono lavori che comportino permanenza su so- stegni degli elettrodotti a tensione superiore a 60 kv, vengono riconosciuti due intervalli giornalieri di riposo, cumulabili anche in un unico intervallo, di 15 minuti ciascuno. in alternativa, restano confermate le discipline aziendali vigenti deri- vanti da precedente contrattazione collettiva nazionale in materia. 21. ai lavoratori giornalieri già percettori dell’indennità “lavori gravosi”, vengono mantenute le condizioni normative vigenti derivanti da precedente contrattazione collettiva di livello nazionale. 22. i permessi retribuiti, derivanti da contrattazione collettiva nazionale, per i lavo- ratori giornalieri che operano in condizioni di particolare gravosità o disagio in centrali termiche (compresi gli addetti a miniere a cielo aperto annesse alle cen- trali stesse), geotermiche e all’interno delle centrali in caverna, nonché per i la- voratori giornalieri che effettuano l’ispezione delle gallerie di derivazione subito dopo lo svuotamento, restano riconosciuti ai lavoratori già fruitori dei permessi
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Permessi speciali. 19. ai Ai lavoratori turnisti che prestano la loro opera in centrali termiche o in caverna in condizioni condi- zioni di particolare gravosità o disagio, la cui determinazione è demandata a livello aziendale, possono essere concessi permessi speciali fino ad un mas- simo massimo di 4 giorni. tali Tali permessi, che assorbono analoghi benefici eventualmente già in atto in sede aziendale, si intendono assorbibili in caso di ulteriori e future riduzioni d’orario derivanti da contrattazione collettiva o provvedimenti legislativi.
20. ai Ai lavoratori giornalieri che eseguono lavori che comportino permanenza su so- stegni degli sostegni de- gli elettrodotti a tensione superiore a 60 kv, vengono riconosciuti due intervalli giornalieri di riposo, cumulabili anche in un unico intervallo, di 15 minuti ciascuno. in In alternativa, restano confermate le discipline aziendali vigenti deri- vanti derivanti da precedente contrattazione collettiva nazionale na- zionale in materia.
21. ai Ai lavoratori giornalieri già percettori dell’indennità “lavori gravosi”, vengono mantenute le condizioni normative vigenti derivanti da precedente contrattazione collettiva di livello nazionalenazio- nale.
22. i I permessi retribuiti, derivanti da contrattazione collettiva nazionale, per i lavo- ratori giornalieri lavoratori giorna- lieri che operano in condizioni di particolare gravosità o disagio in centrali termiche (compresi gli addetti a miniere a cielo aperto annesse alle cen- trali centrali stesse), geotermiche e all’interno delle centrali in caverna, nonché per i la- voratori lavoratori giornalieri che effettuano l’ispezione delle gallerie di derivazione subito dopo lo svuotamento, restano riconosciuti ai lavoratori già fruitori dei permessipermessi stessi alla data di sottoscrizione del CCNL 24 luglio 2001 sempre che continuino a ricorrere i presupposti per la loro concessione.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Permessi speciali. 1917. ai Ai lavoratori turnisti che prestano la loro opera in centrali termiche o in caverna in condizioni di particolare gravosità o disagio, la cui determinazione è demandata a livello aziendale, possono essere concessi permessi speciali fino ad un mas- simo massimo di 4 giorni. tali Tali permessi, che assorbono analoghi benefici eventualmente già in atto in sede aziendale, si intendono assorbibili in caso di ulteriori e future riduzioni d’orario derivanti da contrattazione collettiva o provvedimenti legislativi.
2018. ai Ai lavoratori giornalieri che eseguono lavori che comportino permanenza su so- stegni sostegni degli elettrodotti a tensione superiore a 60 kv, vengono riconosciuti due intervalli giornalieri di riposo, cumulabili anche in un unico intervallo, di 15 minuti ciascuno. in In alternativa, restano confermate le discipline aziendali vigenti deri- vanti derivanti da precedente contrattazione collettiva nazionale in materia.
2119. ai Ai lavoratori giornalieri già percettori dell’indennità “lavori gravosi”, vengono mantenute le condizioni normative vigenti derivanti da precedente contrattazione collettiva di livello nazionale.
2220. i I permessi retribuiti, derivanti da contrattazione collettiva nazionale, per i lavo- ratori lavoratori giornalieri che operano in condizioni di particolare gravosità o disagio in centrali termiche (compresi gli addetti a miniere a cielo aperto annesse alle cen- trali centrali stesse), geotermiche e all’interno delle centrali in caverna, nonché per i la- voratori lavoratori giornalieri che effettuano l’ispezione delle gallerie di derivazione subito dopo lo svuotamento, restano riconosciuti ai lavoratori già fruitori dei permessipermessi stessi alla data di sottoscrizione del CCNL 24 luglio 2001 sempre che continuino a ricorrere i presupposti per la loro concessione.
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Permessi speciali. 1918. ai Ai lavoratori turnisti che prestano la loro opera in centrali termiche o in caverna in condizioni di particolare gravosità o disagio, la cui determinazione è demandata a livello aziendale, possono essere concessi permessi speciali fino ad un mas- simo massimo di 4 giorni. tali Tali permessi, che assorbono analoghi benefici eventualmente già in atto in sede aziendale, si intendono assorbibili in caso di ulteriori e future riduzioni d’orario derivanti da contrattazione collettiva o provvedimenti legislativilegislativi 3.
2019. ai Ai lavoratori giornalieri che eseguono lavori che comportino permanenza su so- stegni sostegni degli elettrodotti a tensione superiore a 60 kv, vengono riconosciuti due intervalli giornalieri di riposo, cumulabili anche in un unico intervallo, di 15 minuti ciascunodue
20. in alternativa, restano confermate le discipline aziendali vigenti deri- vanti da precedente contrattazione collettiva nazionale in materia.
21. ai Ai lavoratori giornalieri già percettori dell’indennità “lavori gravosi”, vengono mantenute le condizioni normative vigenti derivanti da precedente contrattazione collettiva di livello nazionale.
2221. i I permessi retribuiti, derivanti da contrattazione collettiva nazionale, per i lavo- ratori lavoratori giornalieri che operano in condizioni di particolare gravosità o disagio in centrali termiche (compresi gli addetti a miniere a cielo aperto annesse alle cen- trali centrali stesse), geotermiche e all’interno delle centrali in caverna, nonché per i la- voratori lavoratori giornalieri che effettuano l’ispezione delle gallerie di derivazione subito dopo lo svuotamento, restano riconosciuti ai lavoratori già fruitori dei permessipermessi stessi alla data di sottoscrizione del presente CCNL sempre che continuino a ricorrere i presupposti per la loro concessione 4.
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Permessi speciali. 19. ai lavoratori turnisti che prestano la loro opera in centrali termiche o in caverna in condizioni di particolare gravosità o disagio, la cui determinazione è demandata a livello aziendale, possono essere concessi permessi speciali fino ad un mas- simo massimo di 4 giorni. tali permessi, che assorbono analoghi benefici eventualmente già in atto in sede aziendale, si intendono assorbibili in caso di ulteriori e future riduzioni d’orario derivanti da contrattazione collettiva o provvedimenti legislativi.
20. ai lavoratori giornalieri che eseguono lavori che comportino permanenza su so- stegni sostegni degli elettrodotti a tensione superiore a 60 kv, vengono riconosciuti due intervalli giornalieri di riposo, cumulabili anche in un unico intervallo, di 15 minuti ciascuno. in alternativa, restano confermate le discipline aziendali vigenti deri- vanti derivanti da precedente contrattazione collettiva nazionale in materia.
21. ai lavoratori giornalieri già percettori dell’indennità “lavori gravosi”, vengono mantenute le condizioni normative vigenti derivanti da precedente contrattazione collettiva di livello nazionale.
22. i permessi retribuiti, derivanti da contrattazione collettiva nazionale, per i lavo- ratori lavoratori giornalieri che operano in condizioni di particolare gravosità o disagio in centrali termiche (compresi gli addetti a miniere a cielo aperto annesse alle cen- trali centrali stesse), geotermiche e all’interno delle centrali in caverna, nonché per i la- voratori lavoratori giornalieri che effettuano l’ispezione delle gallerie di derivazione subito dopo lo svuotamento, restano riconosciuti ai lavoratori già fruitori dei permessipermessi stessi alla data di sottoscrizione del ccnl 24 luglio 2001 sempre che continuino a ricorrere i presupposti per la loro concessione.
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Samples: Contratto Di Settore Elettrico
Permessi speciali. 19. ai Ai lavoratori turnisti che prestano la loro opera in centrali termiche o in caverna in condizioni di particolare gravosità o disagio, la cui determinazione è demandata a livello aziendale, possono essere concessi permessi speciali fino ad un mas- simo massimo di 4 giorni. tali Tali permessi, che assorbono analoghi benefici eventualmente già in atto in sede aziendale, si intendono assorbibili in caso di ulteriori e future riduzioni d’orario derivanti da contrattazione collettiva o provvedimenti legislativi.
20. ai Ai lavoratori giornalieri che eseguono lavori che comportino permanenza su so- stegni sostegni degli elettrodotti a tensione superiore a 60 kv, vengono riconosciuti due intervalli giornalieri di riposo, cumulabili anche in un unico intervallo, di 15 minuti ciascuno. in In alternativa, restano confermate le discipline aziendali vigenti deri- vanti derivanti da precedente contrattazione collettiva nazionale in materia.
21. ai Ai lavoratori giornalieri già percettori dell’indennità “lavori gravosi”, vengono mantenute le condizioni normative vigenti derivanti da precedente contrattazione collettiva di livello nazionale.
22. i I permessi retribuiti, derivanti da contrattazione collettiva nazionale, per i lavo- ratori lavoratori giornalieri che operano in condizioni di particolare gravosità o disagio in centrali termiche (compresi gli addetti a miniere a cielo aperto annesse alle cen- trali centrali stesse), geotermiche e all’interno delle centrali in caverna, nonché per i la- voratori lavoratori giornalieri che effettuano l’ispezione delle gallerie di derivazione subito dopo lo svuotamento, restano riconosciuti ai lavoratori già fruitori dei permessipermessi stessi alla data di sottoscrizione del CCNL 24 luglio 2001 sempre che continuino a ricorrere i presupposti per la loro concessione.
1) Banca Ore – Le Parti convengono di istituire, dal 1° gennaio 2007, nelle Aziende che occupano più di 250 dipendenti al 31 dicembre 2006, la banca ore per tutti i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le ore di straordinario prestate oltre le 80 ore annue, fatta eccezione per le prestazioni rese con riferimento alle causali di cui al comma 3 dell'art. 41( “lavoro straordinario - lavoro festivo - lavoro notturno”) del vigente CCNL. Il lavoratore, in alternativa al pagamento, potrà esercitare la propria scelta in ordine all’accantonamento nella banca ore delle quote orarie relative a prestazioni straordinarie effettuate oltre il limite annuo sopra indicato, comunicandola formalmente all’azienda entro la fine di ogni anno per l’anno solare successivo. Per le ore di straordinario che confluiscono nella banca ore verrà corrisposta mensilmente al lavoratore la maggiorazione retributiva nella misura onnicomprensiva del 50% rispetto a quelle contrattualmente previste. Le quote accantonate nella banca ore individuale potranno essere utilizzate dai lavoratori - sotto forma di riposi compensativi - entro il termine di cui all’art. 29 (“ferie”), comma 5, del presente CCNL. Al termine di detto periodo, le eventuali ore residue non utilizzate, saranno compensate con la retribuzione in atto. L'utilizzo delle ore accantonate con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà realizzarsi d’intesa con l’Azienda, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive. Le ore accantonate saranno evidenziate mensilmente nel prospetto paga. Alle RSU saranno annualmente fornite informazioni in merito al numero dei lavoratori che hanno optato per l'accantonamento nella banca ore, alle ore complessivamente accantonate ed a quelle utilizzate dai lavoratori. In tale sede le Parti valuteranno l’opportunità di procedere allo svuotamento della banca ore anche con pagamenti integrali o parziali con riferimento alle casistiche sotto riportate, da ritenersi eccezionali sia per la tipologia che per le dimensioni: − nuovi impianti (progettazioni, costruzioni, addestramento, messa in esercizio); − grandi manutenzioni pluriennali; − eventi eccezionali ( es. cambiamento di sistemi operativi, gestionali ed amministrativi). L’istituto della banca ore non si applica in concomitanza con l’applicazione di regimi di orario multiperiodale. Le modalità di applicazione ai lavoratori a tempo parziale della presente normativa saranno valutate a livello aziendale. Sono fatti salvi gli eventuali accordi già in atto che regolamentano la materia a livello aziendale. Decorso un anno dall’avvio della sperimentazione, le Parti stipulanti verificheranno l’andamento della banca ore.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Permessi speciali. 19. ai lavoratori turnisti che prestano la loro opera in centrali termiche o in caverna in condizioni di particolare gravosità o disagio, la cui determinazione è demandata a livello aziendale, possono essere concessi permessi speciali fino ad un mas- simo massimo di 4 giorni. tali permessi, che assorbono analoghi benefici eventualmente già in atto in sede aziendale, si intendono assorbibili in caso di ulteriori e future riduzioni d’orario derivanti da contrattazione collettiva o provvedimenti legislativi.
20. ai lavoratori giornalieri che eseguono lavori che comportino permanenza su so- stegni sostegni degli elettrodotti a tensione superiore a 60 kv, vengono riconosciuti due intervalli giornalieri di riposo, cumulabili anche in un unico intervallo, di 15 minuti ciascuno. in alternativa, restano confermate le discipline aziendali vigenti deri- vanti derivanti da precedente contrattazione collettiva nazionale in materia.
21. ai lavoratori giornalieri già percettori dell’indennità “lavori gravosi”, vengono mantenute le condizioni normative vigenti derivanti da precedente contrattazione collettiva di livello nazionale.
22. i permessi retribuiti, derivanti da contrattazione collettiva nazionale, per i lavo- ratori lavoratori giornalieri che operano in condizioni di particolare gravosità o disagio in centrali termiche (compresi gli addetti a miniere a cielo aperto annesse alle cen- trali centrali stesse), geotermiche e all’interno delle centrali in caverna, nonché per i la- voratori lavoratori giornalieri che effettuano l’ispezione delle gallerie di derivazione subito dopo lo svuotamento, restano riconosciuti ai lavoratori già fruitori dei permessipermessi stessi alla data di sottoscrizione del ccnl 24 luglio 2001 sempre che continuino a ricorrere i presupposti per la loro concessione.
1) Banca Ore - le parti convengono di istituire, dal 1° gennaio 2007, nelle aziende che occupano più di 250 dipendenti al 31 dicembre 2006, la banca ore per tutti i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le ore di straordinario prestate oltre le 80 ore annue, fatta eccezione per le prestazioni rese con riferimento alle causali di cui al comma 3 dell’art. 41 (“lavoro straordinario - lavoro festivo - lavoro notturno”) del vigente ccnl. il lavoratore, in alternativa al pagamento, potrà esercitare la propria scelta in ordine all’accantonamento nella banca ore delle quote orarie relative a prestazioni straordinarie effettuate oltre il limite annuo sopra indicato, comunicandola formalmente all’azienda entro la fine di ogni anno per l’anno solare successivo. per le ore di straordinario che confluiscono nella banca ore verrà corrisposta mensilmente al lavoratore la maggiorazione retributiva nella misura onnicomprensiva del 50% rispetto a quelle contrattualmente previste. le quote accantonate nella banca ore individuale potranno essere utilizzate dai lavoratori - sotto forma di riposi compensativi - entro il termine di cui all’art. 29 (“Ferie”), comma 5, del presente ccnl. al termine di detto periodo, le eventuali ore residue non utilizzate, saranno compensate con la retribuzione in atto. l’utilizzo delle ore accantonate con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà realizzarsi d’intesa con l’azienda, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive. le ore accantonate saranno evidenziate mensilmente nel prospetto paga. alle rsu saranno annualmente fornite informazioni in merito al numero dei lavoratori che hanno optato per l’accantonamento nella banca ore, alle ore complessivamente accantonate ed a quelle utilizzate dai lavoratori. in tale sede le parti valuteranno l’opportunità di procedere allo svuotamento della banca ore anche con pagamenti integrali o parziali con riferimento alle casistiche sotto riportate, da ritenersi eccezionali sia per la tipologia che per le dimensioni: - nuovi impianti (progettazioni, costruzioni, addestramento, messa in esercizio); - grandi manutenzioni pluriennali; - eventi eccezionali (es. cambiamento di sistemi operativi, gestionali ed amministrativi). l’istituto della banca ore non si applica in concomitanza con l’applicazione di regimi di orario multiperiodale. le modalità di applicazione ai lavoratori a tempo parziale della presente normativa saranno valutate a livello aziendale. sono fatti salvi gli eventuali accordi già in atto che regolamentano la materia a livello aziendale.decorso un anno dall’avvio della sperimentazione, le parti stipulanti verificheranno l’andamento della banca ore.
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Samples: Contratto Di Settore Elettrico
Permessi speciali. 19. ai Ai lavoratori turnisti che prestano la loro opera in centrali termiche o in caverna in condizioni di particolare gravosità o disagio, la cui determinazione è demandata a livello aziendale, possono essere concessi permessi speciali fino ad un mas- simo di 4 giorni. tali Tali permessi, che assorbono analoghi benefici eventualmente già in atto in sede aziendale, si intendono assorbibili in caso di ulteriori e future riduzioni d’orario derivanti da contrattazione collettiva o provvedimenti legislativi.
20. ai Ai lavoratori giornalieri che eseguono lavori che comportino permanenza su so- stegni degli elettrodotti a tensione superiore a 60 kv, vengono riconosciuti due intervalli giornalieri di riposo, cumulabili anche in un unico intervallo, di 15 minuti ciascuno. in In alternativa, restano confermate le discipline aziendali vigenti deri- vanti da precedente contrattazione collettiva nazionale in materia.
21. ai Ai lavoratori giornalieri già percettori dell’indennità “lavori gravosi”, vengono mantenute le condizioni normative vigenti derivanti da precedente contrattazione collettiva di livello nazionale.
22. i I permessi retribuiti, derivanti da contrattazione collettiva nazionale, per i lavo- ratori giornalieri che operano in condizioni di particolare gravosità o disagio in centrali termiche (compresi gli addetti a miniere a cielo aperto annesse alle cen- trali stesse), geotermiche e all’interno delle centrali in caverna, nonché per i la- voratori giornalieri che effettuano l’ispezione delle gallerie di derivazione subito dopo lo svuotamento, restano riconosciuti ai lavoratori già fruitori dei permessipermessi stessi alla data di sottoscrizione del CCNL 24 luglio 2001 sempre che continuino a ricorrere i presupposti per la loro concessione.
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