Common use of Permessi speciali Clause in Contracts

Permessi speciali. 19. ai lavoratori turnisti che prestano la loro opera in centrali termiche o in caverna in condizioni di particolare gravosità o disagio, la cui determinazione è demandata a livello aziendale, possono essere concessi permessi speciali fino ad un mas- simo di 4 giorni. tali permessi, che assorbono analoghi benefici eventualmente già in atto in sede aziendale, si intendono assorbibili in caso di ulteriori e future riduzioni d’orario derivanti da contrattazione collettiva o provvedimenti legislativi. 20. ai lavoratori giornalieri che eseguono lavori che comportino permanenza su so- stegni degli elettrodotti a tensione superiore a 60 kv, vengono riconosciuti due intervalli giornalieri di riposo, cumulabili anche in un unico intervallo, di 15 minuti ciascuno. in alternativa, restano confermate le discipline aziendali vigenti deri- vanti da precedente contrattazione collettiva nazionale in materia. 21. ai lavoratori giornalieri già percettori dell’indennità “lavori gravosi”, vengono mantenute le condizioni normative vigenti derivanti da precedente contrattazione collettiva di livello nazionale. 22. i permessi retribuiti, derivanti da contrattazione collettiva nazionale, per i lavo- ratori giornalieri che operano in condizioni di particolare gravosità o disagio in centrali termiche (compresi gli addetti a miniere a cielo aperto annesse alle cen- trali stesse), geotermiche e all’interno delle centrali in caverna, nonché per i la- voratori giornalieri che effettuano l’ispezione delle gallerie di derivazione subito dopo lo svuotamento, restano riconosciuti ai lavoratori già fruitori dei permessi

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi speciali. 19. ai Ai lavoratori turnisti che prestano la loro opera in centrali termiche o in caverna in condizioni condi- zioni di particolare gravosità o disagio, la cui determinazione è demandata a livello aziendale, possono essere concessi permessi speciali fino ad un mas- simo massimo di 4 giorni. tali Tali permessi, che assorbono analoghi benefici eventualmente già in atto in sede aziendale, si intendono assorbibili in caso di ulteriori e future riduzioni d’orario derivanti da contrattazione collettiva o provvedimenti legislativi. 20. ai Ai lavoratori giornalieri che eseguono lavori che comportino permanenza su so- stegni degli sostegni de- gli elettrodotti a tensione superiore a 60 kv, vengono riconosciuti due intervalli giornalieri di riposo, cumulabili anche in un unico intervallo, di 15 minuti ciascuno. in In alternativa, restano confermate le discipline aziendali vigenti deri- vanti derivanti da precedente contrattazione collettiva nazionale na- zionale in materia. 21. ai Ai lavoratori giornalieri già percettori dell’indennità “lavori gravosi”, vengono mantenute le condizioni normative vigenti derivanti da precedente contrattazione collettiva di livello nazionalenazio- nale. 22. i I permessi retribuiti, derivanti da contrattazione collettiva nazionale, per i lavo- ratori giornalieri lavoratori giorna- lieri che operano in condizioni di particolare gravosità o disagio in centrali termiche (compresi gli addetti a miniere a cielo aperto annesse alle cen- trali centrali stesse), geotermiche e all’interno delle centrali in caverna, nonché per i la- voratori lavoratori giornalieri che effettuano l’ispezione delle gallerie di derivazione subito dopo lo svuotamento, restano riconosciuti ai lavoratori già fruitori dei permessipermessi stessi alla data di sottoscrizione del CCNL 24 luglio 2001 sempre che continuino a ricorrere i presupposti per la loro concessione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi speciali. 19. ai Ai lavoratori turnisti che prestano la loro opera in centrali termiche o in caverna in condizioni di particolare gravosità o disagio, la cui determinazione è demandata a livello aziendale, possono essere concessi permessi speciali fino ad un mas- simo di 4 giorni. tali Tali permessi, che assorbono analoghi benefici eventualmente già in atto in sede aziendale, si intendono assorbibili in caso di ulteriori e future riduzioni d’orario derivanti da contrattazione collettiva o provvedimenti legislativi. 20. ai Ai lavoratori giornalieri che eseguono lavori che comportino permanenza su so- stegni degli elettrodotti a tensione superiore a 60 kv, vengono riconosciuti due intervalli giornalieri di riposo, cumulabili anche in un unico intervallo, di 15 minuti ciascuno. in In alternativa, restano confermate le discipline aziendali vigenti deri- vanti da precedente contrattazione collettiva nazionale in materia. 21. ai Ai lavoratori giornalieri già percettori dell’indennità “lavori gravosi”, vengono mantenute le condizioni normative vigenti derivanti da precedente contrattazione collettiva di livello nazionale. 22. i I permessi retribuiti, derivanti da contrattazione collettiva nazionale, per i lavo- ratori giornalieri che operano in condizioni di particolare gravosità o disagio in centrali termiche (compresi gli addetti a miniere a cielo aperto annesse alle cen- trali stesse), geotermiche e all’interno delle centrali in caverna, nonché per i la- voratori giornalieri che effettuano l’ispezione delle gallerie di derivazione subito dopo lo svuotamento, restano riconosciuti ai lavoratori già fruitori dei permessipermessi stessi alla data di sottoscrizione del CCNL 24 luglio 2001 sempre che continuino a ricorrere i presupposti per la loro concessione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi speciali. 1918. ai Ai lavoratori turnisti che prestano la loro opera in centrali termiche o in caverna in condizioni di particolare gravosità o disagio, la cui determinazione è demandata a livello aziendale, possono essere concessi permessi speciali fino ad un mas- simo massimo di 4 giorni. tali Tali permessi, che assorbono analoghi benefici eventualmente già in atto in sede aziendale, si intendono assorbibili in caso di ulteriori e future riduzioni d’orario derivanti da contrattazione collettiva o provvedimenti legislativilegislativi 3. 2019. ai Ai lavoratori giornalieri che eseguono lavori che comportino permanenza su so- stegni sostegni degli elettrodotti a tensione superiore a 60 kv, vengono riconosciuti due intervalli giornalieri di riposo, cumulabili anche in un unico intervallo, di 15 minuti ciascunodue 20. in alternativa, restano confermate le discipline aziendali vigenti deri- vanti da precedente contrattazione collettiva nazionale in materia. 21. ai Ai lavoratori giornalieri già percettori dell’indennità “lavori gravosi”, vengono mantenute le condizioni normative vigenti derivanti da precedente contrattazione collettiva di livello nazionale. 2221. i I permessi retribuiti, derivanti da contrattazione collettiva nazionale, per i lavo- ratori lavoratori giornalieri che operano in condizioni di particolare gravosità o disagio in centrali termiche (compresi gli addetti a miniere a cielo aperto annesse alle cen- trali centrali stesse), geotermiche e all’interno delle centrali in caverna, nonché per i la- voratori lavoratori giornalieri che effettuano l’ispezione delle gallerie di derivazione subito dopo lo svuotamento, restano riconosciuti ai lavoratori già fruitori dei permessipermessi stessi alla data di sottoscrizione del presente CCNL sempre che continuino a ricorrere i presupposti per la loro concessione 4.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi speciali. 19. ai lavoratori turnisti che prestano la loro opera in centrali termiche o in caverna in condizioni di particolare gravosità o disagio, la cui determinazione è demandata a livello aziendale, possono essere concessi permessi speciali fino ad un mas- simo massimo di 4 giorni. tali permessi, che assorbono analoghi benefici eventualmente già in atto in sede aziendale, si intendono assorbibili in caso di ulteriori e future riduzioni d’orario derivanti da contrattazione collettiva o provvedimenti legislativi. 20. ai lavoratori giornalieri che eseguono lavori che comportino permanenza su so- stegni sostegni degli elettrodotti a tensione superiore a 60 kv, vengono riconosciuti due intervalli giornalieri di riposo, cumulabili anche in un unico intervallo, di 15 minuti ciascuno. in alternativa, restano confermate le discipline aziendali vigenti deri- vanti derivanti da precedente contrattazione collettiva nazionale in materia. 21. ai lavoratori giornalieri già percettori dell’indennità “lavori gravosi”, vengono mantenute le condizioni normative vigenti derivanti da precedente contrattazione collettiva di livello nazionale. 22. i permessi retribuiti, derivanti da contrattazione collettiva nazionale, per i lavo- ratori lavoratori giornalieri che operano in condizioni di particolare gravosità o disagio in centrali termiche (compresi gli addetti a miniere a cielo aperto annesse alle cen- trali centrali stesse), geotermiche e all’interno delle centrali in caverna, nonché per i la- voratori lavoratori giornalieri che effettuano l’ispezione delle gallerie di derivazione subito dopo lo svuotamento, restano riconosciuti ai lavoratori già fruitori dei permessipermessi stessi alla data di sottoscrizione del ccnl 24 luglio 2001 sempre che continuino a ricorrere i presupposti per la loro concessione.

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Samples: Contratto Di Settore Elettrico

Permessi speciali. 1917. ai Ai lavoratori turnisti che prestano la loro opera in centrali termiche o in caverna in condizioni di particolare gravosità o disagio, la cui determinazione è demandata a livello aziendale, possono essere concessi permessi speciali fino ad un mas- simo massimo di 4 giorni. tali Tali permessi, che assorbono analoghi benefici eventualmente già in atto in sede aziendale, si intendono assorbibili in caso di ulteriori e future riduzioni d’orario derivanti da contrattazione collettiva o provvedimenti legislativi. 2018. ai Ai lavoratori giornalieri che eseguono lavori che comportino permanenza su so- stegni sostegni degli elettrodotti a tensione superiore a 60 kv, vengono riconosciuti due intervalli giornalieri di riposo, cumulabili anche in un unico intervallo, di 15 minuti ciascuno. in In alternativa, restano confermate le discipline aziendali vigenti deri- vanti derivanti da precedente contrattazione collettiva nazionale in materia. 2119. ai Ai lavoratori giornalieri già percettori dell’indennità “lavori gravosi”, vengono mantenute le condizioni normative vigenti derivanti da precedente contrattazione collettiva di livello nazionale. 2220. i I permessi retribuiti, derivanti da contrattazione collettiva nazionale, per i lavo- ratori lavoratori giornalieri che operano in condizioni di particolare gravosità o disagio in centrali termiche (compresi gli addetti a miniere a cielo aperto annesse alle cen- trali centrali stesse), geotermiche e all’interno delle centrali in caverna, nonché per i la- voratori lavoratori giornalieri che effettuano l’ispezione delle gallerie di derivazione subito dopo lo svuotamento, restano riconosciuti ai lavoratori già fruitori dei permessipermessi stessi alla data di sottoscrizione del CCNL 24 luglio 2001 sempre che continuino a ricorrere i presupposti per la loro concessione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro