PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA. In base al disposto dell'art. 10, 2° comma, del D.L. n. 325/87, convertito con modificazioni nella legge n. 402/87, dell’art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell’art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il personale scolastico coniuge convivente rispettivamente del personale militare cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo, nell'ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento ai comuni richiesti a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca alla sede nella quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore. Analoga precedenza è loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella provincia ed alle sedi residue dopo i trasferimenti nell'ambito di tale provincia. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda ed allegare la documentazione prevista al successivo art. 9. I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d’ufficio del coniuge, possono presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non possono, comunque, essere inoltrate oltre le scadenze rispettivamente previste, per ogni categoria di personale e per ogni ordine e grado di scuola, dall’O.M. sulla mobilità del personale scolastico. Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito, possono essere esaminate solo in sede di operazioni di mobilità aventi effetti limitati ad un solo anno scolastico.
Appears in 5 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA. (7) In base al disposto dell'art. 10, 2° comma, del D.L. n. 325/87, convertito con modificazioni nella legge n. 402/87, dell’art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell’art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il personale scolastico coniuge convivente rispettivamente del personale militare o di categoria equiparata, nonché i coniugi di coloro cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi trovino nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo, nell'ambito della nelle operazioni di II e III fase dei trasferimenti intercomunaliriguardanti i trasferimenti, alla precedenza nel trasferimento ai comuni richiesti a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca alla sede nella al comune nel quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo, e in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune vicinioreviciniore ovvero, una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune nel quale è stato trasferito d’ufficio il coniuge ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo. Analoga L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza è loro riconosciutasia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella provincia ed alle sedi residue dopo i trasferimenti nell'ambito ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di tale provinciaprecedenza. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda ed allegare la documentazione prevista al successivo art. 9dell’O.M. che regola i trasferimenti. I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d’ufficio del coniuge, possono presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non possono, comunque, essere inoltrate oltre le scadenze rispettivamente previste, per ogni categoria di personale e per ogni ordine e grado di scuola, previste dall’O.M. sulla mobilità del personale scolastico. Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito, possono essere esaminate solo in sede di operazioni di mobilità aventi effetti limitati ad un solo anno scolasticoassegnazione provvisoria.
Appears in 4 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA. In base al disposto dell'art. 1, 5° comma, legge 10.3.1987, n. 100, dell'art. 10, 2° comma, del D.L. n. 325/87, convertito con modificazioni nella legge n. 402/87, dell’art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell’art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il personale scolastico coniuge convivente rispettivamente del personale militare cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo, nell'ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento ai comuni richiesti a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca alla sede nella quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore. Analoga precedenza è loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella provincia ed alle sedi residue dopo i trasferimenti nell'ambito di tale provincia. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda ed allegare la documentazione prevista al successivo art. 9. I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d’ufficio del coniuge, possono presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non possono, comunque, essere inoltrate oltre le scadenze rispettivamente previste, per ogni categoria di personale e per ogni ordine e grado di scuola, dall’O.M. sulla mobilità del personale scolastico. Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito, possono essere esaminate solo in sede di operazioni di mobilità aventi effetti limitati ad un solo anno scolastico.
Appears in 4 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA. (5) In base al disposto dell'art. 10, 2° comma, del D.L. n. 325/87, convertito con modificazioni nella legge n. 402/87, dell’art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell’art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il personale scolastico coniuge convivente rispettivamente del personale militare o di categoria equiparata, nonché coloro cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo, nell'ambito della titolo nelle operazioni di II e III fase dei riguardanti i trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento ai comuni richiesti a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca alla sede nella al comune nel quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore. Analoga L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza è loro riconosciutasia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella provincia ed alle sedi residue dopo i trasferimenti nell'ambito ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di tale provinciaprecedenza. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda domanda, da inviare con modalità che rispettino le disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale ed allegare la documentazione prevista al successivo art. 9dell’OM che regola i trasferimenti. I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d’ufficio del coniuge, possono presentare presentare, con modalità che rispettino le disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale, domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non possono, comunque, essere inoltrate oltre le scadenze rispettivamente previste, per ogni categoria di personale e per ogni ordine e grado di scuola, previste dall’O.M. sulla mobilità del personale scolastico. Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito, possono essere esaminate solo in sede di operazioni di mobilità aventi effetti limitati ad un solo anno scolasticoassegnazione provvisoria.
Appears in 4 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA. In base al disposto dell'art. 10, 2° comma, del D.L. n. 325/87, convertito con modificazioni nella legge n. 402/87, dell’art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell’art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il personale scolastico coniuge convivente rispettivamente del personale militare cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo, nell'ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento ai comuni richiesti a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca alla sede nella quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore. Analoga precedenza è loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella provincia ed alle sedi residue dopo i trasferimenti nell'ambito di tale provincia. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima ai movimenti comunali della fase A dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda ed allegare la documentazione prevista al successivo art. 9. dell’OM I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d’ufficio del coniuge, possono presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non possono, comunque, essere inoltrate oltre le scadenze rispettivamente previste, per ogni categoria di personale e per ogni ordine e grado di scuola, dall’O.M. sulla mobilità del personale scolastico. Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito, possono essere esaminate solo in sede di operazioni di mobilità aventi effetti limitati ad un solo anno scolastico.assegnazione provvisoria
Appears in 3 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA. In base al disposto dell'art. 10, 2° comma, del D.L. n. 325/87, convertito con modificazioni nella legge n. 402/87, dell’art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell’art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il personale scolastico ATA coniuge convivente rispettivamente del personale militare cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo, nell'ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento ai comuni richiesti a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca alla sede nella quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore. Analoga precedenza è loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella provincia ed alle sedi residue dopo i trasferimenti nell'ambito di tale provincia. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda ed allegare la documentazione prevista al successivo art. 9nell’O.M. sulla mobilità. I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d’ufficio del coniuge, possono presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non possono, comunque, essere inoltrate oltre le scadenze rispettivamente previste, per ogni categoria di personale e per ogni ordine e grado di scuola, dall’O.M. sulla mobilità del personale scolasticomobilità. Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito, possono essere esaminate solo in sede di operazioni di mobilità aventi effetti limitati ad un solo anno scolasticoassegnazione provvisoria.
Appears in 3 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA. In base al disposto dell'art. 1, 5° comma, legge 10.3.1987, n. 100, dell'art. 10, 2° comma, del D.L. n. 325/87, convertito con modificazioni nella legge n. 402/87, dell’art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell’art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il personale scolastico coniuge convivente rispettivamente del personale militare cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo, nell'ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento ai comuni richiesti a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca alla sede nella quale è é stato trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore. Analoga precedenza è é loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella provincia ed alle sedi residue dopo i trasferimenti nell'ambito di tale provincia. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda ed allegare la documentazione prevista al successivo art. 9. I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d’ufficio del coniuge, possono presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non possonopotranno, comunque, essere inoltrate oltre le scadenze rispettivamente previste, per ogni categoria di personale e per ogni ordine e grado di scuola, dall’O.M. sulla mobilità del personale scolastico. Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito, possono potranno essere esaminate solo in sede di operazioni di mobilità aventi effetti limitati ad un solo anno scolastico.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA. In base al disposto dell'art. 101, 25° commacomma legge 10.3.1987, del n. 100, dell'art. 10 secondo comma D.L. n. 325/87, convertito con modificazioni nella legge n. 402/87, dell’art. 17, legge 17 L. 28.07.1999 n. 266 e dell’art. 2, legge 2 L. 29/03/2001 n. 86, il personale scolastico coniuge convivente rispettivamente del personale militare del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo, nell'ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento ai comuni richiesti a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca alla sede nella quale è é stato trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore. Analoga precedenza è é loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella provincia ed alle sedi residue dopo i trasferimenti nell'ambito di tale provincia. Tale precedenza, pertanto, precedenza pertanto non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda ed allegare la documentazione prevista al successivo art. 99 . I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d’ufficio del coniuge, possono presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non possono, comunque, potranno comunque essere inoltrate oltre le scadenze rispettivamente previste, per ogni categoria di personale e per ogni ordine e grado di scuola, dall’O.M. sulla mobilità del personale scolastico. Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito, possono potranno essere esaminate solo in sede di operazioni di mobilità aventi effetti limitati ad un solo anno scolastico.
Appears in 1 contract
PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA. (8) In base al disposto dell'art. 10, 2° comma, del D.L. n. 325/87, convertito con modificazioni nella legge n. 402/87, dell’art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell’art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il personale scolastico coniuge convivente rispettivamente del personale militare cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo, nell'ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, titolo alla precedenza nel trasferimento limitatamente ai comuni richiesti trasferimenti all’interno e per la provincia a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca alla sede nella al comune nel quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, va indicata una preferenza relativa al comune viciniore. Analoga precedenza è loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella provincia ed alle sedi residue dopo i trasferimenti nell'ambito di tale provincia. Il docente può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una istituzione scolastica compresa nel comune dove è stato trasferito d’ufficio il coniuge ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo, oppure abbia espresso l’ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti della provincia. Tale precedenza, pertanto, precedenza non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda ed allegare la documentazione prevista al successivo art. 9. dell’OM che regola i trasferimenti I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d’ufficio del coniuge, possono presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non possono, comunque, essere inoltrate oltre le scadenze rispettivamente previste, per ogni categoria di personale e per ogni ordine e grado di scuola, dall’O.M. sulla mobilità del personale scolastico. Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito, possono essere esaminate solo in sede di operazioni di mobilità aventi effetti limitati ad un solo anno scolastico.assegnazione provvisoria
Appears in 1 contract
PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA. In base al disposto dell'art. 1, 5° comma, legge 10.3.1987, n. 100, dell'art. 10, 2° comma, del D.L. n. 325/87, convertito con modificazioni nella legge n. 402/87, dell’art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell’art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il personale scolastico coniuge convivente rispettivamente del personale militare cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo, nell'ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento ai comuni richiesti a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca alla sede nella quale è é stato trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore. Analoga precedenza è é loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella provincia ed alle sedi residue dopo i trasferimenti nell'ambito di tale provincia. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda ed allegare la documentazione prevista al successivo art. 9. I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d’ufficio del coniuge, possono presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non possono, comunque, essere inoltrate oltre le scadenze rispettivamente previste, per ogni categoria di personale e per ogni ordine e grado di scuola, dall’O.M. sulla mobilità del personale scolastico. Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito, possono essere esaminate solo in sede di operazioni di mobilità aventi effetti limitati ad un solo anno scolastico.
Appears in 1 contract