Personale in distacco sindacale. 1. Il trattamento economico del personale dirigenziale in distacco sindacale si compone, ai sensi dell’Art.61 del CCNL F.L. 2016-2018: - dello stipendio tabellare nonché degli eventuali assegni ad personam o RIA in godimento; - di un elemento di garanzia di retribuzione, in una percentuale pari al 80% delle voci retributive conseguite dall’interessato nell’ultimo anno solare di servizio che precede all’attivazione del distacco, corrisposte a carico del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art.57 del CCNL F.L. 2016-2018, con esclusione dei compensi correlati ad incarichi ad interim ed aggiuntivi e di quelli previsti da disposizioni di legge. - Il relativo onere è posto a carico del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. 2. Il trattamento viene erogato con carattere di fissità e periodicità mensile, entro il tetto dei trattamenti in godimento erogati in precedenza dall’interessato, aventi le medesime caratteristiche. 3. Anche in conseguenza di quanto previsto a comma 3 del citato art. 61 del CCNL F.L. 2016-2018, la natura delle diverse quote che compongono l’elemento di garanzia non subisce modifiche, agli effetti pensionistici e dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, rispetto alle voci retributive precedentemente attribuite all’interessato; pertanto non si determinano, in relazione a tali effetti, nuovi o maggiori oneri. 4. In caso di distacco part-time o frazionato, l’elemento di garanzia è riproporzionato in base alla corrispondente percentuale di distacco e la limitazione prevista al comma 1, lett. b dell’art.61 del CCNL F.L. 2016-2018 non si applica.
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Personale in distacco sindacale. 1. Il trattamento economico del personale dirigenziale in distacco sindacale si compone, ai sensi dell’Art.61 del CCNL F.L. 2016-2018: - • dello stipendio tabellare nonché degli eventuali assegni ad personam o RIA in godimento; - Comune di Venezia Data: 26/10/2021, PG/2021/0490180 • di un elemento di garanzia di retribuzione, in una percentuale pari al 80% delle voci retributive conseguite dall’interessato nell’ultimo anno solare di servizio che precede all’attivazione del distacco, corrisposte a carico del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art.57 del CCNL F.L. 2016-2018, con esclusione dei compensi correlati ad incarichi ad interim ed aggiuntivi e di quelli previsti da disposizioni di legge. - • Il relativo onere è posto a carico del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.
2. Il trattamento viene erogato con carattere di fissità e periodicità mensile, entro il tetto dei trattamenti in godimento erogati in precedenza dall’interessato, aventi le medesime caratteristiche.
3. Anche in conseguenza di quanto previsto a comma 3 del citato art. 61 del CCNL F.L. 2016-2018, la natura delle diverse quote che compongono l’elemento di garanzia non subisce modifiche, agli effetti pensionistici e dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, rispetto alle voci retributive precedentemente attribuite all’interessato; pertanto non si determinano, in relazione a tali effetti, nuovi o maggiori oneri.
4. In caso di distacco part-time o frazionato, l’elemento di garanzia è riproporzionato in base alla corrispondente percentuale di distacco e la limitazione prevista al comma 1, lett. b dell’art.61 del CCNL F.L. 2016-2018 non si applica.
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Personale in distacco sindacale. 1. Il trattamento economico del personale dirigenziale in distacco sindacale si compone, ai sensi dell’Art.61 dell’art. 61 del CCNL F.L. 2016-2018: - :
a) dello stipendio tabellare nonché degli eventuali assegni ad personam o RIA in godimento; - ;
b) di un elemento di garanzia di della retribuzione, in una percentuale pari al 8075% delle voci retributive conseguite dall’interessato nell’ultimo anno solare di servizio che precede all’attivazione l’attivazione del distacco, corrisposte a carico del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art.57 del CCNL F.L. 2016-2018risultato, con esclusione dei compensi correlati ad incarichi ad interim ed e aggiuntivi e di quelli previsti da disposizioni di legge. - Il relativo onere è posto a carico del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.
2. Il trattamento viene erogato con carattere di fissità e periodicità mensile, entro il tetto dei trattamenti in godimento erogati in precedenza dall’interessatoall’interessato, aventi le medesime caratteristiche.
3. Anche in conseguenza di quanto previsto a al comma 3 del citato art. 61 del CCNL F.L. 2016-20182, la natura delle diverse quote che compongono l’elemento di garanzia non subisce modifiche, agli effetti pensionistici e dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, rispetto alle voci retributive precedentemente attribuite all’interessato; pertanto pertanto, non si determinano, in relazione a tali effetti, nuovi o maggiori oneri.
4. Per i distacchi in corso alla data di entrata in vigore del CCNL F.L.2016/2018, la cui attivazione sia avvenuta prima del 2016, la percentuale di cui al comma 1, lett. b) è applicata al valore medio nell’anno 2015 delle voci retributive corrisposte a carico delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 58 del CCNL F.L 2016/2018, con esclusione dei compensi correlati ad incarichi ad interim e aggiuntivi e di quelli previsti da disposizioni di legge.
5. In caso di distacco part-time o frazionato, l’elemento di garanzia è riproporzionato in base alla corrispondente percentuale di distacco e la limitazione prevista distacco.
6. La disciplina di cui al comma 1, lett. b dell’art.61 presente articolo si applicata solo successivamente alla stipula del CCNL F.L. 2016-2018 non si applicapresente contratto.
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