Persone con handicap. 1. Ai sensi di legge le disposizioni del presente articolo si applicano al lavoratore anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori che assistono un parente o un affine portatore di handicap grave entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado nei limiti previsti dalla legge, ancorché non conviventi. 2. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 5.2.1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all’art. 33, comma 1, del T.U. - D.Lgs. n. 151/2001, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. 3. I soggetti di cui al precedente punto 2 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro che applicano il presente CCNL di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. 4. A condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno, la lavoratrice o il lavoratore che assiste persone con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a tre giorni di permesso retribuito mensile, fruibili anche in maniera continuativa ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, commi 3 e 3 bis della legge 5.2.1992, n. 104. Tale diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. I permessi di cui al presente punto sono cumulabili con quelli di cui agli artt. 32 e 47 del D.Lgs. n. 151/2001. 5. Per i permessi retribuiti di cui ai precedenti punti 2 e 3 l’azienda anticiperà la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai permessi stessi. A tali permessi si applica, inoltre, quanto previsto dall’art. 34, comma 5 del D.Lgs n. 151/2001 e i permessi medesimi sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale. 6. Per quanto riguarda il congedo straordinario per assistenza a portatori di handicap grave, si rinvia all’art. 42 commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies del D.Lgs n. 151/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Il congedo straordinario è cumulabile, ai sensi di legge, nello stesso mese, con i permessi di cui al precedente punto 4. 7. Ai sensi del comma 5 dell’art. 33 della citata L. n. 104/1992 il lavoratore di cui al precedente punto 4 ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. 8. Il lavoratore con handicap in situazione di gravità può usufruire, alternativamente, dei permessi retribuiti di cui ai punti 3 e 4, e ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito in altra sede senza il proprio consenso. Si applica in questi casi quanto previsto al precedente punto 5. 9. Quanto stabilito ai precedenti punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applica anche in caso di adozione o affidamento di soggetti con handicap in situazione di gravità. 10. Le disposizioni del presente articolo saranno applicate nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni in materia di riservatezza di dati personali.
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Samples: CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità / Area Contrattuale Attività Ferroviarie, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Persone con handicap. 1. Ai sensi di legge le disposizioni del presente articolo si applicano al lavoratore anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori che assistono un parente o un affine portatore di handicap grave entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado nei limiti previsti dalla legge, ancorché non conviventi.
2. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 5.2.1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro congedo parentale di cui all’art. 33, comma 1, del T.U. - D.Lgs. n. 151/2001151/2001 per un periodo massimo non superiore a tre anni, comprensivo del congedo parentale fruito ai sensi dell’art. 32, del T.U. - D.Lgs. n. 151/2001 da fruire fino a 12 anni di età del bambino, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
32. I soggetti di cui al precedente punto 2 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro che applicano il presente CCNL di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, congedo parentale di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
43. A condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno, la lavoratrice o il lavoratore che assiste persone con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a tre giorni di permesso retribuito mensile, fruibili anche in maniera continuativa ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, commi 3 e 3 bis della legge 5.2.1992, n. 104. Tale diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. I permessi di cui al presente punto sono cumulabili con quelli di cui agli artt. 32 e 47 del D.Lgs. n. 151/2001.
5. Per i permessi retribuiti di cui ai precedenti punti 2 e 3 l’azienda anticiperà la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai permessi stessi. A tali permessi si applica, inoltre, quanto previsto dall’art. 34, comma 5 del D.Lgs n. 151/2001 e i permessi medesimi sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale.
6. Per quanto riguarda il congedo straordinario per assistenza a portatori di handicap grave, si rinvia all’art. 42 commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies del D.Lgs n. 151/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Il congedo straordinario è cumulabile, ai sensi di legge, nello stesso mese, con i permessi di cui al precedente punto 4.
7. Ai sensi del comma 5 dell’art. 33 della citata L. n. 104/1992 il lavoratore di cui al precedente punto 4 ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
8. Il lavoratore con handicap in situazione di gravità può usufruire, alternativamente, dei permessi retribuiti di cui ai punti 3 e 4, e ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito in altra sede senza il proprio consenso. Si applica in questi casi quanto previsto al precedente punto 5.
9. Quanto stabilito ai precedenti punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applica anche in caso di adozione o affidamento di soggetti con handicap in situazione di gravità.
10. Le disposizioni del presente articolo saranno applicate nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni in materia di riservatezza di dati personali.
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Samples: CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie
Persone con handicap. 1. Ai sensi di legge le disposizioni del presente articolo si applicano al lavoratore anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori che assistono un parente o un affine portatore di handicap grave entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado nei limiti previsti dalla legge, ancorché non conviventi.
2. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 5.2.1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all’art. 33, comma 1, del T.U. - D.Lgs. n. 151/2001, a condizione condi- zione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
3. I soggetti di cui al precedente punto 2 possono chiedere chie- dere ai rispettivi datori di lavoro che applicano il presente CCNL di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso per- messo giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
4. A condizione che la persona con handicap in situazione situa- zione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno, la lavoratrice lavora- trice o il lavoratore che assiste persone con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo se- condo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a tre giorni di permesso retribuito mensile, fruibili anche in maniera continuativa ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, commi 3 e 3 bis della legge 5.2.1992, n. 104. Tale diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap handi- cap in situazione di gravità. I permessi di cui al presente punto sono cumulabili con quelli di cui agli artt. 32 e 47 del D.Lgs. n. 151/2001.
5. Per i permessi retribuiti di cui ai precedenti punti 2 e 3 l’azienda anticiperà la prestazione erogata dagli Enti previdenzialipre- videnziali, pari all’intero ammontare della retribuzione relativa rela- tiva ai permessi stessi. A tali permessi si applica, inoltre, quanto previsto dall’art. 34, comma 5 del D.Lgs n. 151/2001 e i permessi medesimi sono utili ai fini del passaggio alla posizione po- sizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale.
6. Per quanto riguarda il congedo straordinario per assistenza as- sistenza a portatori di handicap grave, si rinvia all’art. 42 commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies del D.Lgs n. 151/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Il congedo straordinario è cumulabile, ai sensi di legge, nello stesso mese, con i permessi di cui al precedente punto 4.
7. Ai sensi del comma 5 dell’art. 33 della citata L. n. 104/1992 il lavoratore di cui al precedente punto 4 ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio do- micilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
8. Il lavoratore con handicap in situazione di gravità può usufruire, alternativamente, dei permessi retribuiti di cui ai punti 3 e 4, e ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito tra- sferito in altra sede senza il proprio consenso. Si applica in questi casi quanto previsto al precedente punto 5.
9. Quanto stabilito ai precedenti punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applica anche in caso di adozione o affidamento di soggetti sog- getti con handicap in situazione di gravità.
10. Le disposizioni del presente articolo saranno applicate appli- cate nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche modi- fiche e integrazioni in materia di riservatezza di dati personali.
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Persone con handicap. 1. Ai sensi di legge le Le disposizioni del presente articolo si applicano al lavoratore ai lavoratori anche qualora l’altro l'altro genitore non ne abbia diritto diritto, nonché ai genitori ed e ai familiari lavoratori che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine portatore di handicap grave entro il secondo grado3° grado con handicap, ovvero entro il terzo grado ancorché non convivente, nei limiti previsti dalla legge, ancorché non conviventi.
2. 1) La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’artdell'art. 4, . comma 1), della legge 5.2.1992, 5.2.92 n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre 3 anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all’artall'art. 33, comma 1, 33 del T.U. - D.LgsD.lgs. n. 151/2001151/00, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
3. 2) I soggetti lavoratori di cui al precedente punto 2 1) possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro che applicano il presente CCNL di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre 3 anni del periodo di astensione facoltativa, facoltativa di due 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo 3° anno di vita età del bambino.
4. A 3) Al compimento del 3° anno d'età, la lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre anche adottivi di minore con handicap in situazione di gravità, nonché il lavoratore o la lavoratrice che assista un parente o affine entro il 3° grado con handicap in situazione di gravità, hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
4) Ai sensi dell'art. 4, comma 4 bis), legge 8.3.00 n. 53, la lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore che assiste persone con handicap in situazione padre, anche adottivi o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona soggetto con handicap in situazione di gravità accertata da almeno 5 anni e che abbiano compiuto i 65 anni titolo a fruire dei benefici di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a tre giorni di permesso retribuito mensile, fruibili anche in maniera continuativa ai sensi di quanto previsto dall’artcui all'art. 33, commi 3 e 3 bis della legge 5.2.1992n. 104/92 per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo previsto dall'art. 4, comma 2), legge n. 104. Tale diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. I permessi di cui al presente punto sono cumulabili con quelli di cui agli artt. 32 e 47 del D.Lgs. n. 151/200153/00.
5. Per i ) I permessi retribuiti di cui ai precedenti punti 2 2) e 3 l’azienda anticiperà la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai permessi stessi3) si applicano anche al dipendente con handicap in situazione di gravità (purché ne usufruisca alternativamente). A tali permessi si applica, inoltre, quanto previsto dall’art. 34, comma 5 del D.Lgs n. 151/2001 e i permessi medesimi sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale.
6. Per quanto riguarda Inoltre il congedo straordinario per assistenza a portatori di handicap grave, si rinvia all’art. 42 commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies del D.Lgs n. 151/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Il congedo straordinario è cumulabile, ai sensi di legge, nello stesso mese, con i permessi di cui al precedente punto 4.
7. Ai sensi del comma 5 dell’art. 33 della citata L. n. 104/1992 il lavoratore di cui al precedente punto 4 ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
8. Il lavoratore con handicap in situazione di gravità può usufruire, alternativamente, dei permessi retribuiti di cui ai punti 3 e 4, e ha diritto di scegliere, ove possibile, scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere spostato o trasferito in altra sede senza il proprio consenso. Si applica in questi casi quanto previsto al precedente punto 5.
9. 6) Quanto stabilito ai precedenti nei punti 2), 3, ) e 4, 5, 6 e 7 ) si applica anche in caso agli affidatari di adozione o affidamento di soggetti persone con handicap in situazione di gravità.
10. 7) Le disposizioni del presente articolo saranno applicate nel rispetto del D.Lgs. della legge n. 196/2003 675/96 e successive modifiche e integrazioni int. in materia di riservatezza di dei dati personali.
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Persone con handicap. 1. Ai sensi di legge le Le disposizioni del presente articolo si applicano al lavoratore ai lavoratori anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine portatore di handicap grave entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado con handicap, ancorché non convivente, nei limiti previsti dalla legge, ancorché non conviventi.
2. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 5.2.1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all’art. 337 della legge 30.12.1971, comma 1, del T.U. - D.Lgs. n. 151/20011204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
3. I soggetti di cui al precedente punto 2 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro che applicano il presente CCNL di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
4. A Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché il lavoratore o la lavoratrice che assista un parente o affine entro il terzo grado con handicap in situazione di gravità, hanno diritto a tre giorni di permesso retribuito mensile, fruibili anche in maniera continuativa, a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno, la lavoratrice o il lavoratore che assiste persone con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a tre giorni di permesso retribuito mensile, fruibili anche in maniera continuativa ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, commi 3 e 3 bis della legge 5.2.1992, n. 104. Tale diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. I permessi di cui al presente punto sono cumulabili con quelli di cui agli artt. 32 e 47 del D.Lgs. n. 151/2001.
5. Per i Ai permessi retribuiti di cui ai precedenti punti 2 3 e 3 l’azienda anticiperà la prestazione erogata dagli Enti previdenziali4, pari all’intero ammontare che si cumulano con quelli previsti dall’art.7 della retribuzione relativa ai permessi stessicitata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all’ultimo comma del medesimo art. A tali permessi si applica7, inoltrenonché quelle contenute negli artt. 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, quanto previsto dall’art. 34n. 903, comma 5 del D.Lgs n. 151/2001 e i permessi medesimi sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva al parametro retributivo superiore nell’ambito dello stesso livello professionale.
6. Per quanto riguarda Ai sensi dell'articolo 4, comma 4 bis, della legge 8.3.2000, n. 53 la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, della l. n. 104/92 per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo previsto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000. Durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo per il congedo straordinario di durata annuale fissato, per assistenza a portatori l’anno 2002, in € 37.128,09 e rivalutato annualmente secondo le indicazioni dell’INPS sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di handicap grave, si rinvia all’art. 42 commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater operai e 5-quinquies del D.Lgs n. 151/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Il congedo straordinario è cumulabile, ai sensi di legge, nello stesso mese, con i permessi di cui al precedente punto 4impiegati.
7. Ai sensi del comma 5 dell’artdell'art. 33 della citata L. legge n. 104/1992 104/92 il genitore o il familiare lavoratore di cui al precedente punto 4 che assista con continuità ed esclusività un parente o un affine entro il terzo grado con handicap, ha diritto di scegliere, ove possibile, anche con adeguamento professionale, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
8. Il lavoratore con handicap in situazione di gravità può usufruire, alternativamente, usufruire alternativamente dei permessi retribuiti di cui ai punti 3 e 4, e ha diritto di scegliere, ove possibile, anche con adeguamento professionale, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito trasferita in altra sede senza il proprio consenso. Si applica in questi casi quanto previsto al precedente punto 5.
9. Quanto stabilito ai precedenti punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applica anche in caso agli affidatari di adozione o affidamento di soggetti persone con handicap in situazione di gravità.
10. Le disposizioni del presente articolo saranno applicate nel rispetto del D.Lgs. della legge n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni 675/1996 in materia di riservatezza di dati personali.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Persone con handicap. 1. Ai sensi di legge le Le disposizioni del presente articolo si applicano al lavoratore ai lavoratori anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine portatore di handicap grave entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado con handicap, ancorché non convivente, nei limiti previsti dalla legge, ancorché non conviventi.
2. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap han- dicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 5.2.1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all’art. 33, comma 1, del T.U. - D.Lgs. n. 151/2001, a condizione che il bambino non sia ricoverato ricovera- to a tempo pieno presso istituti specializzati.
3. I soggetti di cui al precedente punto 2 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro che applicano ap- plicano il presente CCNL di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
4. A Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravi- tà, nonché il lavoratore o la lavoratrice che assistano un parente o affine entro il terzo grado con handicap in situazione di gravità, hanno diritto a tre giorni di permesso retribuito mensile, frui- bili anche in maniera continuativa, a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno, la lavoratrice o il lavoratore che assiste persone con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a tre giorni di permesso retribuito mensile, fruibili anche in maniera continuativa ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, commi 3 e 3 bis della legge 5.2.1992, n. 104. Tale diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. I permessi di cui al presente punto sono cumulabili con quelli di cui agli artt. 32 e 47 del D.Lgs. n. 151/2001.
5. Per i permessi retribuiti di cui ai precedenti punti 2 e 3 l’azienda anticiperà la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai permessi stessi. A tali permessi si applica, inoltre, quanto previsto dall’art. 34, comma 5 del D.Lgs n. 151/2001 e i permessi medesimi sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale.
6. Per quanto riguarda il congedo straordinario per assistenza a portatori di handicap grave, si rinvia all’art. 42 commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies del D.Lgs n. 151/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Il congedo straordinario è cumulabile, ai sensi di legge, nello stesso mese, con i permessi di cui al precedente punto 4.
7. Ai sensi del comma 5 dell’art. 33 della citata L. n. 104/1992 il lavoratore di cui al precedente punto 4 ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
8. Il lavoratore con handicap in situazione di gravità può usufruire, alternativamente, dei permessi retribuiti di cui ai punti 3 e 4, che si cumulano con quelli previsti dagli artt. 32 e ha diritto 47 del T.U. - D.Lgs. 151/2001, si applicano le disposizioni di sceglierecui all’art. 34, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito in altra sede senza il proprio consenso. Si applica in questi casi quanto previsto al precedente punto 5.
9. Quanto stabilito ai precedenti punti 2, 3, 4, comma 5, 6 e 7 si applica anche in caso di adozione o affidamento di soggetti con handicap in situazione di gravità.
10. Le disposizioni del presente articolo saranno applicate nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni in materia di riservatezza di dati personali.citato T.
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Persone con handicap. 1. Ai sensi di legge le disposizioni del presente articolo si applicano al lavoratore anche qualora l’altro l'altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori che assistono un parente o un affine portatore di handicap grave entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado nei limiti previsti dalla legge, ancorché non conviventi.
2. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’artdell'art. 4, comma 1, della legge 5.2.1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all’artall'art. 33, comma 1, del T.U. - D.Lgs. n. 151/2001, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
3. I soggetti di cui al precedente punto 2 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro che applicano il presente CCNL di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
4. A condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno, la lavoratrice o il lavoratore che assiste persone con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a tre giorni di permesso retribuito mensile, fruibili anche in maniera continuativa ai sensi di quanto previsto dall’artdall'art. 33, commi 3 e 3 bis della legge 5.2.1992, n. 104. Tale diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. I permessi di cui al presente punto sono cumulabili con quelli di cui agli artt. 32 e 47 del D.Lgs. n. 151/2001.
5. Per i permessi retribuiti di cui ai precedenti punti 2 e 3 l’azienda l'azienda anticiperà la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari all’intero all'intero ammontare della retribuzione relativa ai permessi stessi. A tali permessi si applica, inoltre, quanto previsto dall’artdall'art. 34, comma 5 del D.Lgs n. 151/2001 e i permessi medesimi sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito nell'ambito dello stesso livello professionale.
6. Per quanto riguarda il congedo straordinario per assistenza a portatori di handicap grave, si rinvia all’artall'art. 42 commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies del D.Lgs n. 151/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Il II congedo straordinario è cumulabile, ai sensi di legge, nello stesso mese, con i permessi di cui al precedente punto 4.
7. Ai sensi del comma 5 dell’artdell'art. 33 della citata L. n. 104/1992 il lavoratore di cui al precedente punto 4 ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
8. Il lavoratore con handicap in situazione di gravità può usufruire, alternativamente, dei permessi retribuiti di cui ai punti 3 e 4, e ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito in altra sede senza il proprio consenso. Si applica in questi casi quanto previsto al precedente punto 5.
9. Quanto stabilito ai precedenti punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applica anche in caso di adozione o affidamento di soggetti con handicap in situazione di gravità.
10. Le disposizioni del presente articolo saranno applicate nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni in materia di riservatezza di dati personali.
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Samples: CCNL Della Mobilità
Persone con handicap. 1. Ai sensi di legge le Le disposizioni del presente articolo si applicano al lavoratore ai lavoratori anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine portatore di handicap grave entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado con handicap, ancorché non convivente, nei limiti previsti dalla legge, ancorché non conviventi.
2. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 5.2.1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all’art. 337 della legge 30.12.1971, comma 1, del T.U. - D.Lgs. n. 151/20011204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
3. I soggetti di cui al precedente punto 2 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro che applicano il presente CCNL di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
4. A Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché il lavoratore o la lavoratrice che assista un parente o affine entro il terzo grado con handicap in situazione di gravità, hanno diritto a tre giorni di permesso retribuito mensile, fruibili anche in maniera continuativa, a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno, la lavoratrice o il lavoratore che assiste persone con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a tre giorni di permesso retribuito mensile, fruibili anche in maniera continuativa ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, commi 3 e 3 bis della legge 5.2.1992, n. 104. Tale diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. I permessi di cui al presente punto sono cumulabili con quelli di cui agli artt. 32 e 47 del D.Lgs. n. 151/2001.
5. Per i Ai permessi retribuiti di cui ai precedenti punti 2 3 e 3 l’azienda anticiperà la prestazione erogata dagli Enti previdenziali4, pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai permessi stessi. A tali permessi che si applica, inoltre, quanto previsto cumulano con quelli previsti dall’art. 347 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all’ultimo comma 5 del D.Lgs medesimo art. 7, nonché quelle contenute negli artt. 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 151/2001 903, e i permessi medesimi sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva al parametro retributivo superiore nell’ambito dello stesso livello professionale.
6. Per quanto riguarda Ai sensi dell'articolo 4, comma 4 bis, della legge 8.3.2000, n. 53 la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, della l. n. 104/92 per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo previsto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000. Durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo per il congedo straordinario di durata annuale fissato, per assistenza a portatori l’anno 2002, in € 37.128,09 e rivalutato annualmente secondo le indicazioni dell’INPS sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di handicap grave, si rinvia all’art. 42 commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater operai e 5-quinquies del D.Lgs n. 151/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Il congedo straordinario è cumulabile, ai sensi di legge, nello stesso mese, con i permessi di cui al precedente punto 4impiegati.
7. Ai sensi del comma 5 dell’artdell'art. 33 della citata L. legge n. 104/1992 104/92 il genitore o il familiare lavoratore di cui al precedente punto 4 che assista con continuità ed esclusività un parente o un affine entro il terzo grado con handicap, ha diritto di scegliere, ove possibile, anche con adeguamento professionale, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
8. Il lavoratore con handicap in situazione di gravità può usufruire, alternativamente, usufruire alternativamente dei permessi retribuiti di cui ai punti 3 e 4, e ha diritto di scegliere, ove possibile, anche con adeguamento professionale, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito trasferita in altra sede senza il proprio consenso. Si applica in questi casi quanto previsto al precedente punto 5.
9. Quanto stabilito ai precedenti punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applica anche in caso agli affidatari di adozione o affidamento di soggetti persone con handicap in situazione di gravità.
10. Le disposizioni del presente articolo saranno applicate nel rispetto del D.Lgs. della legge n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni 675/1996 in materia di riservatezza di dati personali. ad eccezione di quanto specificato o integrato dai punti seguenti.
25.1 Al punto 5 del sopracitato Articolo le parole “livello professionale” sono sostituite da “profilo professionale”.
25.2 Al punto 10 del sopracitato Articolo le parole “della L. n. 675/1996” sono sostituite da “dal D.Lgs. 196/2003”.
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Samples: Contratto Aziendale
Persone con handicap. 1. Ai sensi di legge le Le disposizioni del presente articolo si applicano al lavoratore ai lavoratori anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine portatore di handicap grave entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado con handicap, ancorché non convivente, nei limiti previsti dalla legge, ancorché non conviventi.
2. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 5.2.1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all’art. 337 della legge 30.12.1971, comma 1, del T.U. - D.Lgs. n. 151/20011204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
3. I soggetti di cui al precedente punto 2 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro che applicano il presente CCNL di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
4. A Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché il lavoratore o la lavoratrice che assista un parente o affine entro il terzo grado con handicap in situazione di gravità, hanno diritto a tre giorni di permesso retribuito mensile, fruibili anche in maniera continuativa, a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno, la lavoratrice o il lavoratore che assiste persone con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a tre giorni di permesso retribuito mensile, fruibili anche in maniera continuativa ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, commi 3 e 3 bis della legge 5.2.1992, n. 104. Tale diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. I permessi di cui al presente punto sono cumulabili con quelli di cui agli artt. 32 e 47 del D.Lgs. n. 151/2001.
5. Per i Ai permessi retribuiti di cui ai precedenti punti 2 3 e 3 l’azienda anticiperà la prestazione erogata dagli Enti previdenziali4, pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai permessi stessi. A tali permessi che si applica, inoltre, quanto previsto cumulano con quelli previsti dall’art. 347 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all’ultimo comma 5 del D.Lgs medesimo art. 7, nonché quelle contenute negli artt. 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 151/2001 903, e i permessi medesimi sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva al parametro retributivo superiore nell’ambito dello stesso livello professionale.
6. Per quanto riguarda Ai sensi dell'articolo 4, comma 4 bis, della legge 8.3.2000, n. 53 la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, della l. n. 104/92 per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo previsto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000. Durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo per il congedo straordinario di durata annuale fissato, per assistenza a portatori l’anno 2002, in € 37.128,09 e rivalutato annualmente secondo le indicazioni dell’INPS sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di handicap grave, si rinvia all’art. 42 commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater operai e 5-quinquies del D.Lgs n. 151/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Il congedo straordinario è cumulabile, ai sensi di legge, nello stesso mese, con i permessi di cui al precedente punto 4impiegati.
7. Ai sensi del comma 5 dell’artdell'art. 33 della citata L. legge n. 104/1992 104/92 il genitore o il familiare lavoratore di cui al precedente punto 4 che assista con continuità ed esclusività un parente o un affine entro il terzo grado con handicap, ha diritto di scegliere, ove possibile, anche con adeguamento professionale, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
8. Il lavoratore con handicap in situazione di gravità può usufruire, alternativamente, usufruire alternativamente dei permessi retribuiti di cui ai punti 3 e 4, e ha diritto di scegliere, ove possibile, anche con adeguamento professionale, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito trasferita in altra sede senza il proprio consenso. Si applica in questi casi quanto previsto al precedente punto 5.
9. Quanto stabilito ai precedenti punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applica anche in caso agli affidatari di adozione o affidamento di soggetti persone con handicap in situazione di gravità.
10. Le disposizioni del presente articolo saranno applicate nel rispetto del D.Lgs. della legge n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni 675/1996 in materia di riservatezza di dati personali.
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