Piano dei Test. Entro il medesimo termine di cui al precedente Paragrafo 4.bis.1, l’Impresa dovrà presentare un “Piano dei test” contenente un efficiente programma di “test” e dettagliate procedure per controllare la perfetta funzionalità di tutte le parti del sistema fornito e la verifica dei suoi requisiti. Tale “Piano dei test”, che rappresenterà la base di tutte le attività di verifica di conformità della fornitura, sarà sottoposto a valutazione e approvazione da parte dall’Amministrazione per mezzo del Direttore dell’esecuzione del contratto entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla presentazione dello stesso. Nel caso in cui la valutazione del “Piano dei Test” risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto. Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto “Piano dei Test” non sia ancora disponibile o la successiva verifica di conformità risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria. L’esito di tale verifica sarà comunicato all’Impresa a mezzo di lettera A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione. Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 12.
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Piano dei Test. Entro il medesimo termine di cui al precedente Paragrafo 4.bis.1, l’Impresa dovrà presentare un “Piano dei test” contenente un efficiente programma di “test” e dettagliate procedure per controllare la perfetta funzionalità di tutte le parti del sistema “sistema” fornito e la verifica dei suoi requisiti. Tale “Piano dei test”, che rappresenterà la base di tutte le attività di verifica di conformità della fornitura, sarà sottoposto a valutazione e approvazione da parte dall’Amministrazione per mezzo del Direttore dell’esecuzione del contratto entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla presentazione dello stesso. Nel caso in cui la valutazione del “Piano dei Test” risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto. Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto “Piano dei Test” non sia ancora disponibile o la successiva verifica di conformità risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria. L’esito di tale verifica sarà comunicato all’Impresa a mezzo di lettera A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione. Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 12.
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Piano dei Test. Entro il medesimo termine di cui al precedente Paragrafo 4.bis.1, l’Impresa dovrà presentare un “Piano dei test” contenente un efficiente programma di “test” e dettagliate procedure per controllare la perfetta funzionalità di tutte le parti del sistema “sistema” fornito e la verifica dei suoi requisiti. Tale “Piano dei test”, che rappresenterà la base di tutte le attività di verifica di conformità della fornitura, sarà sottoposto a valutazione e approvazione da parte dall’Amministrazione per mezzo del Direttore dell’esecuzione del contratto entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla presentazione dello stesso. Nel caso in cui la valutazione del “Piano dei Test” risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto. Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto “Piano dei Test” non sia ancora disponibile o la successiva verifica di conformità risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria. L’esito di tale verifica sarà comunicato all’Impresa a mezzo di lettera A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione. Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 1211.
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Piano dei Test. Entro il medesimo termine i medesimi termini di cui al ai Paragrafi 5.2 del precedente Paragrafo 4.bis.1articolo 5 e 6.2 del precedente articolo 6, l’Impresa dovrà presentare redigere e consegnare un “Piano dei test” contenente un efficiente programma di “test” e dettagliate procedure per controllare la perfetta funzionalità di tutte le parti del sistema fornito e la verifica dei suoi requisiti. Tale “Piano dei test”, che rappresenterà contenente l’articolazione delle prove per la base verifica dei requisiti nell’ambito delle previste verifiche tecniche funzionali relative alle “FASE 2” e “FASE 3”. L’Amministrazione si riserva la facoltà di tutte le attività rivedere e modificare l’articolazione ed il tipo di verifica di conformità della fornitura, “test” proposti. Detto documento sarà sottoposto sarà sottoposto a valutazione e ed approvazione da parte dall’Amministrazione dell’Amministrazione per mezzo del Direttore dell’esecuzione del contratto contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi solari dalla presentazione dello stesso. Nel caso in cui la valutazione del “Piano dei Testtest” risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto. Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto “Piano dei Testtest” non sia ancora disponibile o la successiva verifica di conformità risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura fornitura, riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria. L’esito di tale verifica sarà comunicato all’Impresa a mezzo di lettera A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’AmministrazionePEC. Il mancato rispetto dei termini indicati del termine previsto al comma 1 del presente Paragrafo comporterà l’applicazione delle penalità di specifiche penalità previste cui al successivo articolo 12.
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