MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Rep
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Contratto in forma pubblica amministrativa, a seguito di procedura aperta esperita ai sensi dell’articolo 60, comma 1, del D. Lgs.vo nr. 50 del 18 aprile 2016 per la fornitura della soluzione integrata per il “Sistema Automatico di Riconoscimento Immagini S.A.R.I.”. Lotto 1
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno , addì del mese di in Roma, nella sede del , avanti a me Dott
Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come da Decreto
Ministeriale in data
. .
, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio , Visto n
- sono presenti:
1) Il Dott. , agente in nome e per conto del Ministero dell’ Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella sua qualità di
, il quale dichiara che l'Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589;
2) il Sig. , nato a il – nella sua qualità di della Società . con sede in e rappresentanza legale in – il quale dichiara che la Società , rappresentata, è iscritta nel Registro delle Imprese di , al n.
, dal , Codice fiscale e Partita I.V.A. n. , domicilio fiscale e sede in Via , _ -
I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Xxxxxxx, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi.
PREMESSO CHE:
a) l’Amministrazione, con determina a contrarre n 600/C/PR/449/0005800/16 del 01/09/2016, ha manifestato l’intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica “aperta” ai sensi dell’articolo 60, comma 1, del D. Lgs.vo nr. 50 del 18 aprile 2016 per la fornitura della soluzione integrata per il “Sistema Automatico di Riconoscimento Immagini S.A.R.I.”, articolata su due lotti;
b) l’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato ha all’uopo predisposto un articolato capitolato tecnico, suddiviso in due lotti, ed ha fissato in € 1.550.000,00, IVA esclusa, l’importo da porre a base d’asta di una procedura di gara ad evidenza pubblica, di cui il primo lotto avente un valore complessivo di Euro € 1.000.000,00, IVA esclusa;
c) l’Amministrazione ha proceduto, mediante apposito bando di gara pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità Europee il / / n. /_ - , ad esperire un
appalto in ambito UE/WTO, ai sensi dell’articolo 72, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, dandone massima pubblicità con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte generale - n. del / / , ai sensi del successivo articolo 73 del medesimo Decreto Legislativo, nonché, per estratto, su due quotidiani nazionali e su due quotidiani aventi particolare diffusione nelle Regioni Campania e Puglia;
d) per il lotto 1 sono pervenute n. _ offerte e l'Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Ministeriale nella seduta del / / , è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Società “ ”, con sede legale in , , al prezzo di Euro , ,
cui sono da aggiungere Euro , complessivo di Euro ;
per I.V.A. al 22%, per un valore massimo
e) la Società viene indicata per brevità “Impresa” ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola "Amministrazione";
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
(Oggetto del contratto, descrizione della fornitura e importo contrattuale)
Il presente atto ha come oggetto la progettazione e realizzazione dell’infrastruttura informatica comprensiva di tutte le componenti tecnologiche, sia “hardware” (server, storage, notebook, etc), sia “software” (di base, d’ambiente ed applicativo), necessarie e di tutti i servizi occorrenti per il completo avvio funzionale, la gestione e l’assistenza della soluzione denominata “Sistema Automatico Riconoscimento Immagini” (SARI) nelle sue componenti “Enterprise” e “Real – time”., nel seguito denominata anche “fornitura”.
Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno essere in tutto conformi al capitolato tecnico ed all’offerta dell’Impresa in data , documenti che, benché non allegati e custoditi agli atti dell'Amministrazione, costituiscono anch' essi parte integrante del presente contratto.
Fornitura:
In sintesi, di seguito i principali elementi costitutivi del presente Lotto:
• SISTEMA SARI ENTERPRISE: per la ricerca di volti a partire da immagini statiche su banche dati di grandi dimensioni (dell’ordine di 10 milioni di immagini), il cui risultato sarà una lista di volti “simili” al volto ricercato;
• SISTEMA SARI REAL-TIME: per il riconoscimento in tempo reale di volti presenti in flussi video provenienti da telecamere IP, con relativo confronto dei volti presenti nei flussi video con quelli di una “watch-list” (con una grandezza dell’ordine di 100.000 soggetti) e trasmissione di un “alert” in caso di “match positivo”.
• SERVIZI CORRELATI
o Installazione e configurazione della Soluzione “SARI”;
o Gestione applicativi e basi dati;
o Gestione sistemi;
o Manutenzione sistemi;
o Manutenzione correttiva ed adeguativa;
o Sviluppo e manutenzione evolutiva;
o Formazione e addestramento.
L'ammontare complessivo del contratto è di € 1.000.000,00, cui sono da aggiungere € 220.000,00
per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo non superabile € 1.220.000,00.
(articolo completabile solo a seguito di presentazione dell’offerta)
Opzioni
1. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare delle varianti in corso d’opera, ai sensi all’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016 nel rispetto delle soglie di cui al comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto legislativo.
2. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale entro l’importo massimo complessivo stimato di € 1.200.000,00, IVA esclusa, che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all’articolo 106, comma 12, del D.Lgs.vo 50/2016.
3. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs.vo 50/2016, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente
Qualora l’Amministrazione voglia avvalersi delle opzioni di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto alla controparte, prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata AR o mediante altra forma idonea a garantire data certa.
Il prezzo offerto è formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla escluso. Esso pertanto è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
Articolo 2
(Norme regolatrici del contratto)
Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:
a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);
b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);
c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.ll del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l' approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi;
f) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti);
g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
h) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica;
i) l’articolo 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
j) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), f) g), h) e i) , in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato.
L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j) che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.
Articolo 3
(Direttore dell’Esecuzione del Contratto e Responsabile di Progetto )
Ai sensi dell’art. 101, comma 1, del D.Lgs.vo 50/2016, l'Amministrazione, entro 10 giorni dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare un “Direttore dell’Esecuzione” del contratto, con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell’esecuzione del presente contratto in ossequio al disposto normativo di cui all’articolo 111, comma 2, del menzionato decreto legislativo, e di tale nomina verrà data comunicazione all’Impresa.
Il Direttore dell’Esecuzione Contrattuale, congiuntamente con il Responsabile Unico del Procedimento, dovrà assicurare altresì la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
Entro la medesima data, l'Impresa dovrà nominare un “Responsabile Generale di Progetto (Project Manager)” con funzioni di unica interfaccia tecnico contabile con l'Amministrazione e di tale nomina dovrà essere data comunicazione all’Amministrazione.
Articolo 4
(Validità contrattuale - Termini di adempimento – Verifica di conformità ) VALIDITA’ CONTRATTUALE
La durata complessiva dell’intero progetto è di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di ricevimento da parte dell’Impresa della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.
Articolo 4.bis
4.bis.1 - Approntamento alla verifica funzionale finale dell’intera soluzione tecnologica SARI
L’Impresa, entro il termine di 180 (centottanta) giorni solari decorrenti dalla data della comunicazione di avvenuta approvazione e registrazione del presente atto negoziale di cui al precedente articolo 4, dovrà approntare alla verifica funzionale l’intera soluzione “SARI”.
Componenti della soluzione tecnologica
Nello specifico, gli elementi della soluzione saranno i seguenti:
SISTEMA “SARI ENTERPRISE”
Il sistema “SARI Enterprise” che dovrà garantire agli operatori di polizia un sistema automatico di ricerca dell’identità di un volto presente in un’immagine, all’interno di una banca dati selezionabile di volta in volta dall’utente, con connessa previsione di funzionalità di ricerca sulla base delle ulteriori informazioni associate alle immagini.
Più precisamente, la ricerca potrà avvenire secondo le seguenti tre modalità:
1. sulla base dell’immagine del volto (ricerca su base volto);
2. sulla base di informazioni anagrafiche o descrittive associate alle immagini nella banca dati fotosegnalati (ricerca su base anagrafica/descrittiva);
3. su base combinata dei metodi di cui ai precedenti punti 1 e 2 (ricerca combinata).
La ricerca di cui al punto 2 dovrà essere strutturata in maniera del tutto speculare a quanto previsto dall’attuale applicativo “SSA”, le cui funzionalità dovranno, quindi, essere replicate nel sistema “SARI Enterprise” per poter garantire una soluzione applicativa unica e completa di tutte le funzionalità di ricerca richieste.
Inizialmente il sistema “SARI Enterprise2 dovrà importare l’intera banca dati dei soggetti. A tal fine dovrà essere prevista una fase iniziale di avviamento necessaria per:
- acquisire le immagini dall’applicativo “SSA” con i relativi dati associati;
- calcolare, per ognuno degli “engine” presenti nel sistema “SARI Enterprise”, i vettori “template” necessari al funzionamento degli algoritmi di riconoscimento automatico.
La banca dati dei soggetti fotosegnalati dovrà essere periodicamente aggiornata sulla base dei nuovi dati inseriti nel “sistema AFIS”.
Dovrà essere quindi prevista una componente “batch” necessaria per la schedulazione dei “job” di allineamento dei dati (immagini, informazioni associate alle immagini e calcolo dei “template”) dalla banca dati “AFIS” a quella del “SARI Enterprise”. Detta procedura “batch” potrà essere sviluppata a partire dall’attuale procedura “batch” di allineamento tra i sistemi “AFIS” ed “SSA” di cui verrà fornito codice sorgente e documentazione.
Al fine di poter eseguire delle attività di ricerca e sviluppo dovrà essere prevista la creazione di un “ambiente di ricerca e sviluppo (R&D)” su infrastruttura fisicamente separata dall’ambiente di produzione e del tutto speculare dal punto di vista software.
Entrambi gli ambienti di “R&D e produzione” dovranno fornire un’interfaccia di accesso da programma tramite “web service” a tutte le funzionalità del “SARI Enterprise”.
In sostanza, il sistema “SARI Enterprise” dovrà prevedere un:
• ambiente di produzione da dover installare e configurare presso il Servizio Polizia Scientifica con una propria infrastruttura “hardware e software”, con la precisazione che gli utenti per tale ambiente saranno dislocati nel territorio il cui accesso al “Sistema” deve esser garantito tramite la rete interna per le sole utenze abilitate;
• un ambiente di “R&D” speculare all’ambiente di produzione dal punto di vista software su una propria infrastruttura e fisicamente separata con requisiti ridotti in termini di prestazioni, non in alta affidabilità, per poter eseguire delle attività di ricerca indipendenti dalle attività operative e che, allo stesso tempo, non gravino sulle prestazione dell’ambiente di produzione, con le seguenti precisazioni:
o gli utenti per tale ambiente saranno dislocati nel territorio il cui accesso al “Sistema” deve esser garantito tramite la rete interna per le sole utenze abilitate;
o il “database” dell’ambiente di “R&D” deve esser del tutto speculare al “database” (in termini di struttura) dell’ambiente di produzione, dovendosi inoltre essere garantita la possibilità di allineare i dati presenti tra i due “database” dei rispettivi “ambienti di produzione e di R&D”.
• una fase iniziale di avviamento con:
o importazione della banca dati fotosegnalati attualmente presente in “SSA” (immagini, dati e creazione dei vettori “template” per ognuno degli “engine”), configurandosi tale fase è obbligatoria in quanto “SSA” contiene informazioni aggiuntive rispetto al “Sistema AFIS”.
o trasformazione delle immagini in vettori “template” necessari al funzionamento degli algoritmi di riconoscimento automatico.
• una componente di “batch” allineamento periodico tra i dati presenti nella banca dati “AFIS” e la banca dati che dovrà esser utilizzata dal “SARI Enterprise”;
• una interfaccia di accesso alle funzionalità del “SARI” da “software” tramite “web- service”;
• tre diverse modalità di ricerca:
1. ricerca su base volto;
2. ricerca su base anagrafica/descrittiva;
3. ricerca combinata.
L’implementazione della ricerca su base anagrafica/descrittiva della banca dati fotosegnalati dovrà essere realizzata mediante la implementazione ed integrazione di tutte le funzionalità presenti nell’attuale applicativo “SSA” nel Sistema “SARI Enterprise”, per poter garantire un'unica soluzione applicativa che presenti le funzionalità di ricerca richieste.
Per le altre banche dati, la funzionalità di ricerca dovrà essere parametrica con la possibilità di indicare, senza che sia necessario apportare modifiche al codice sorgente dell’applicativo, i campi su cui effettuare la ricerca anagrafica descrittiva ed il campo contenente le immagini (o i riferimenti ad esse) su cui effettuare la ricerca su base volto.
L’infrastruttura “hardware e software” del sistema “SARI Enterprise” (ambiente di produzione) dovrà esser dimensionata sulla base dello scenario in questione e dei requisiti sulle performance richiesti, come di seguito riportato:
Dimensionamento dello Scenario Sistema Enterprise ambiente di produzione | |
Numero di immagini da dover gestire | 10.000.000 |
Numero di utenti simultaneamente loggati | 100 |
Numero di ricerche contemporanee | 10 |
Tempi di risposta per il riconoscimento facciale | < 15 secondi |
L’infrastruttura “hardware e software” del sistema “SARI Enterprise” (ambiente di R&D) dovrà esser dimensionata sulla base dello scenario in questione e dei requisiti sulle performance richiesti, come di seguito riportato:
Dimensionamento dello Scenario Sistema Enterprise ambiente di R&D | |
Numero di immagini da dover gestire | 10.000.000 |
Numero di utenti simultaneamente loggati | 10 |
Numero di ricerche contemporanee | 5 |
Tempi di risposta per il riconoscimento facciale | < 30 secondi |
“Hardware e software” della soluzione tecnologica
Dovranno esser previste tutte le attività ed i prodotti necessari alla progettazione e realizzazione di un’infrastruttura informatica a supporto dell’erogazione di un servizio di riconoscimento facciale del sistema “SARI Enterprise”, ed in particolare il seguente “hardware e software”:
• tutto l’hardware necessario al funzionamento per l’ambiente di “produzione” ( a titolo esemplificativo ma non esaustivo sistemi server in alta affidabilità, “storage”, connettività, armadi “rack”) da collocarsi presso il Servizio Polizia Scientifica sito in xxx Xxxxxxxxx, 0000 – 00000 XXXX;
• tutto “l’hardware” necessario al funzionamento di un ambiente di “R&D” del “Sistema Enterprise” (a titolo esemplificativo ma non esaustivo sistemi “server” non in alta affidabilità, “storage”, connettività, armadi “rack”) da collocarsi presso il Servizio Polizia Scientifica sito in xxx Xxxxxxxxx, 0000 – 00000 XXXX;
• tutto il “software” di base e di ambiente necessario per l’ambiente di “produzione”;
• tutto il “software” di base e di ambiente necessario per l’ambiente di “R&D”;
• licenze “software” di “engine” per il riconoscimento dei volti per l’ambiente di “produzione”;
• licenze “software” di “engine” per il riconoscimento dei volti per l’ambiente di “R&D”;
Il sistema “SARI Enterprise” deve prevedere soluzioni tecnologiche ed organizzative finalizzate a garantire un elevato livello di affidabilità e disponibilità.
La relativa architettura dovrà essere modulare, scalabile, affidabile e con livelli di sicurezza adeguati a supportare l’accesso da parte degli operatori che dovranno utilizzare il sistema “Enterprise”.
Per ciascuno dei requisiti di tale sistema si riassumono le principali caratteristiche:
• Modularità: tutti i servizi implementati dovranno essere organizzati in blocchi funzionali che possano risiedere su un solo sistema oppure su sistemi diversi per aderire a specifiche esigenze architetturali nell’ambito della sicurezza delle prestazioni.
L’approccio modulare assicurerà all’Amministrazione ed all’Impresa un’ampia scelta in termini di configurazione dei sistemi;
• Scalabilità: condizione essenziale per i servizi implementati è che siano in grado di poter scalare sia verticalmente incrementando la potenza elaborativa sia orizzontalmente inserendo più sistemi;
• Affidabilità: i sistemi ed i servizi implementati dovranno far uso di meccanismi di alta affidabilità come le soluzioni in “cluster”;
• Sicurezza: l’architettura dovrà prevedere sensibilità d’accesso in relazione alle diverse caratteristiche dei sistemi che ospita. Dovranno essere definiti almeno tre livelli: “presentation”, “application logic”, “resource management”.
L’architettura “hardware” da fornire presso il Servizio Polizia Scientifica dovrà prevedere le seguenti componenti fisiche, il cui dimensionamento in termini di quantità e tipologia di prodotti “hardware” da fornire dipenderà fortemente dalla soluzione che verrà offerta per lo scenario “Enterprise”.
Di seguito si riporta un elenco minimale di prodotti “hardware” che dovranno esser previsti per il sistema “SARI Enterprise”:
• server in cluster;
• storage;
• switch di rete;
• armadi rack.
Si precisa che dovrà esser prevista la fornitura di “hardware e software” necessaria per poter realizzare un ambiente di “R&D” non in alta affidabilità separato fisicamente per il sistema “SARI Enterprise” presso il Servizio Polizia Scientifica.
Di seguito si riporta un elenco minimo di prodotti “hardware” che dovranno esser previsti per l’ambiente di “R&D”:
• server;
• storage;
• switch di rete;
Software di “system management”, di base, d’ambiente e soluzione applicativa della soluzione tecnologica
Il sistema “SARI Enterprise” dovrà prevedere un “system management” per la reportistica con le statistiche di utilizzo e di carico (CPU, memoria, spazio disco, ecc.) del sistema e il monitoraggio delle risorse tecnologiche impiegate con segnalazione di possibili “fault”.
Tale prodotto, fornito tramite licenza, dovrà garantire il monitoraggio dell’intero sistema “SARI Enterprise” e, in particolare, dovrà permettere di:
gestire server fisici e virtuali da un’unica console tramite browser; | |
gestire dispositivi storage e di rete; | |
gestire dispositivi via SNMP; | |
gestire server virtuali; | |
monitorare i consumi elettrici; |
monitorare lo stato di disponibilità e di funzionamento di ciascun apparato; | |
monitorare le risorse con generazione di statistiche e report di carico (CPU, memoria, spazio disco, ecc.); | |
gestire in modalità centralizzata gli aggiornamenti del SW |
Sarà cura dell’Impresa individuare i moduli necessari e quantificare il numero delle licenze sulla base dell’infrastruttura proposta.
Dovrà essere fornito il “software” di base e d'ambiente necessario al corretto funzionamento dei sistemi e degli applicativi. Rientrano in tale tipologia i prodotti di seguito riportati:
• sistemi operativi;
• “database”;
• “web server”;
• “application server”;
• “management system”;
• ogni altro “software” ritenuto necessario per il corretto funzionamento del sistema informativo. I prodotti “software” offerti dovranno essere conformi agli “standard”, di ampia e consolidata diffusione ed in particolare il sistema operativo utilizzato dovrà essere dotato di caratteristiche di “multitasking”, multiutenza, “journaling”, mentre il sistema di gestione di base di dati (DBMS) dovrà essere di tipo relazionale e conforme allo standard “ANSI DATABASE SQL” per l’accesso ai dati, in particolare dovrà esser individuato tra “Oracle Database”, “IBM DB2” o “Microsoft SQL Server”.
Le licenze d’uso dei prodotti “software” di base e d’ambiente devono intendersi illimitate in termini di tempo, dimensioni di dati ospitati e per un numero di utenti sufficiente a coprire le esigenze dell’Amministrazione tenendo in considerazione lo “scenario Enterprise” riportato precedentemente e l’infrastruttura che verrà offerta.
Inoltre essendo interesse dell’Amministrazione la fornitura di un’unica soluzione applicativa completa delle funzionalità di:
1. ricerca su base volto, ossia riconoscimento facciale;
2. ricerca su base anagrafica/descrittiva (attualmente fruite dall’Amministrazione tramite l’applicativo “SSA” di cui è proprietaria);
3. ricerca combinata.
Mentre per il primo punto è prevista la fornitura di un prodotto commerciale a licenza d’uso illimitato, si precisa che dovrà essere previsto dall’Impresa lo sviluppo delle funzionalità di ricerca di cui al punto
2 e 3 del capitolato tecnico eventualmente non siano previste dal prodotto commerciale fornito????????. In tale contesto, si fa presente che è lasciata all’Impresa la libera scelta sulla possibilità di riuso, o meno, del codice sorgente dell’applicativo “SSA” messo a disposizione dall’Amministrazione.
Per riassumere si riportano di seguito i due aspetti che dovranno esser previsti per la “soluzione applicativa”:
1. fornitura del “software” commerciale di riconoscimento facciale;
2. fornitura di servizi di parametrizzazione e personalizzazione di “software” commerciale di cui al punto precedente, mediante l’implementazione delle funzionalità necessarie per poter garantire la piena operatività di tutte le funzionalità di ricerca richieste, al fine di offrire all’utente un unico ambiente in cui poter realizzare ricerche su base volto, su base anagrafica/descrittiva e su base combinata.
Il codice sorgente e la documentazione delle personalizzazioni e delle funzionalità realizzate dovranno essere di proprietà dell’Amministrazione.
La soluzione fornita dovrà pertanto garantire:
• il pieno utilizzo delle funzionalità del prodotto commerciale riconoscimento facciale offerto;
• la presenza di tutte le funzionalità richieste con il rispetto dei requisiti riportati al “Paragrafo 5.2.2.2” del capitolato tecnico di gara, documento costituente parte integrante del presente atto negoziale.
In alcuni scenari operativi può sorgere la necessità di dover effettuare delle ricerche di volti in un “database” specifico di soggetti (dell’ordine delle migliaia di persone) in grado di funzionare su piccole banche dati e su postazioni “PC” di tipo “consumer”.
In questo caso il “sistema” dovrà prevedere solamente ricerche su base volto e dovrà dare come risultato una lista di candidati simili al volto ricercato.
Xxxxxx esser previste delle licenze di un prodotto “software” per il riconoscimento facciale con il fine di realizzare postazioni “stand-alone” da utilizzare per la ricerca su specifici database creati per particolari esigenze investigative, in particolare:
• fornitura di nr. 3 licenze “software” di riconoscimento facciale per la creazione di postazioni stand-alone.
Sarà cura dell’Impresa individuare i moduli e licenze necessarie sulla base del prodotto commerciale offerto.
SISTEMA “SARI REAL TIME”
Con il sistema “SARI Real-Time” dovrà esser prevista la fornitura di una soluzione di riconoscimento
facciale “chiavi in mano” in grado di poter garantire dei risultati in tempo reale su più flussi “video live” provenienti da telecamere. I volti presenti nei fotogrammi dei diversi “stream video” saranno analizzati e confrontati mediante un algoritmo di riconoscimento con quelli presenti in una “watch-list” (della grandezza dell’ordine delle migliaia di immagini), con generazione da parte del sistema, nel caso di confronto positivo (“match”), di un “alert”.
Il sistema “Real-time” dovrà impiegare come “engine” di riconoscimento facciale l’”engine” principale di riconoscimento facciale impiegato nel “SARI Enterprise” e dunque facente parte dell’elenco degli “engine” testati nel “FRVT 2013”.
La soluzione di riconoscimento “SARI” in modalità “Real-Time” vede nei sistemi di acquisizione video i suoi componenti di “front-end”.
Si precisa che l’infrastruttura del sistema “Real-Time” dovrà prevedere la presenza dei seguenti componenti:
1. Sistema Elaborativo;
2. Sistema Acquisizione;
3. Sistema Trasmissivo.
Dovranno esser previste tutte le attività ed i prodotti necessari alla progettazione e realizzazione di un’infrastruttura informatica a supporto dell’erogazione di un servizio di riconoscimento facciale del sistema “SARI Real-Time”, ed in particolare:
• tutto l’”hardware”, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo sistemi server, connettività, armadi “rack”, postazioni pc;
• tutto il “software” di base e di ambiente necessario al funzionamento del sistema “SARI Real- Time”.
Il sistema “SARI Real-Time” deve prevedere soluzioni tecnologiche ed organizzative finalizzate a garantire un elevato livello di affidabilità e disponibilità.
L’architettura del sistema “SARI Real-Time” dovrà essere, scalabile, affidabile e con livelli di sicurezza adeguati a supportare l’accesso da parte degli operatori che dovranno utilizzare il sistema real-time. Per ciascuno dei requisiti di tale sistema si riassumono le principali caratteristiche:
• scalabilità: condizione essenziale per la soluzione offerta è che sia in grado di poter scalare sia in maniera verticale incrementando la potenza elaborativa, sia in modo orizzontale inserendo più sistemi;
• affidabilità: i sistemi ed i servizi implementati dovranno far uso di meccanismi di alta affidabilità come ad esempio le soluzioni in “cluster”;
• trasportabilità: si rende necessaria che tutto l’hardware per le necessità elaborative del “SARI Real-Time” sia contenuto all’interno di armadi “rack” trasportabili.
In merito alla trasportabilità, l’infrastruttura del Sistema Elaborativo “SARI Real-Time” da fornire dovrà prevedere la presenza di armadi “rack” e tutto il necessario per alimentarli, refrigerarli e per la deumidificazione dell’aria.
Il dimensionamento dello scenario “Real Time”, in termini di quantità e tipologia di prodotti “hardware” da fornire, dipende fortemente dalla soluzione che verrà offerta.
Di seguito si riporta un elenco minimo di prodotti “hardware” che dovranno esser previsti:
• “server in cluster”;
• “storage”;
• “switch di rete”;
• “armadi rack”.
Dovranno inoltre essere forniti tutti gli apparati di rete necessari comprensivi di connettori SFP e cavi per connettere tutti gli apparati, “server”, “storage” e con il “sistema trasmissivo” del Lotto 2 con una scorta del 20%.
Software di base e d’ambiente dell’ infrastruttura sistema di elaborazione
Dovrà essere fornito il software di base e d'ambiente necessario al corretto funzionamento dei sistemi e degli applicativi. Rientrano in tale tipologia i prodotti di seguito riportati:
• sistemi operativi;
• database;
• application server;
• management system;
• ogni altro “software” ritenuto necessario per il corretto funzionamento del sistema informativo.
I prodotti “software” offerti dovranno essere conformi agli standard, di ampia e consolidata diffusione. In particolare:
- il sistema operativo utilizzato dovrà essere dotato di caratteristiche di “multitasking”, multiutenza e “journaling”,
- il sistema di gestione di base di dati (“DBMS”) dovrà essere di tipo relazionale, conforme allo standard “ANSI DATABASE SQL” per l’accesso ai dati, ed in particolare dovrà esser individuato tra “Oracle Database”, “IBM DB2” o “Microsoft SQL Server”.
Le licenze d’uso dei prodotti “software di base e d’ambiente” devono intendersi illimitate in termini di tempo, dimensioni di dati ospitati e per un numero di utenti sufficiente a coprire le esigenze dell’Amministrazione.
Notebook per sistema “Real – time”
I notebook devono essere forniti con tutto il “software” e le configurazioni necessarie all’interfacciamento con il sistema “real-time” offerto e con un supporto di memoria di massa utile al ripristino dell’intero sistema (immagine dell’intero HD).
Prodotti “software” per il riconoscimento facciale per sistema “Real – time”
Dovranno esser forniti i prodotti “software” di riconoscimento facciale per poter garantire la piena operatività e il funzionamento di “SARI Real-Time”, con particolare riferimento alle licenze necessarie. Sarà cura dell’Impresa individuare i moduli necessari e quantificare il numero delle licenze sulla base dell’infrastruttura proposta.
Il mancato rispetto dei termini previsti al comma 1 del presente articolo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 11.
4.bis.2 – Piano dei Test
Entro il medesimo termine di cui al precedente Paragrafo 4.bis.1, l’Impresa dovrà presentare un “Piano dei test” contenente un efficiente programma di “test” e dettagliate procedure per controllare la perfetta funzionalità di tutte le parti del “sistema” fornito e la verifica dei suoi requisiti.
Tale “Piano dei test”, che rappresenterà la base di tutte le attività di verifica di conformità della fornitura, sarà sottoposto a valutazione e approvazione da parte dall’Amministrazione per mezzo del Direttore dell’esecuzione del contratto entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla presentazione dello stesso. Nel caso in cui la valutazione del “Piano dei Test” risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.
Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto “Piano dei Test” non sia ancora disponibile o la successiva verifica di conformità risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L’esito di tale verifica sarà comunicato all’Impresa a mezzo di lettera A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione.
Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 11.
4.bis.3. – Verifica inventariale/funzionale finale 4.bis.3.1 Verifica inventariale
La verifica inventariale delle apparecchiature e delle licenze oggetto di fornitura sarà eseguita presso un locale messo a disposizione dell’Impresa direttamente dal Direttore dell’esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 3 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di approntamento alla verifica di cui al precedente Paragrafo 4.bis.1.
Il certificato di verifica di conformità sarà sottoposto ad approvazione entro 60 (sessanta) giorni solari da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell’art. 102, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ne darà comunicazione all'Impresa, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o con e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, entro 30 (trenta) giorni dalla data della verifica stessa.
4.bis.3.2 Verifica Funzionale
La verifica di conformità funzionale della realizzazione oggetto di fornitura sarà eseguita presso i luoghi di consegna, successivamente all’approvazione del certificato di verifica di conformità inventariale di cui al precedente Paragrafo e comunque entro il termine di 180 (centoventi) giorni solari da un’apposita Commissione da nominarsi con Decreto Ministeriale ai sensi dell’art. 102, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
La verifica di conformità della fornitura sarà eseguita in aderenza con le specifiche tecniche indicate nell’offerta tecnica dall’Impresa, documento che costituisce parte integrante del presente contratto, oltre ad ogni altra prova e verifica che la Commissione riterrà necessaria.
A questo fine, l’Impresa dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria e mettere a disposizione della Commissione tutte le apparecchiature e i mezzi necessari per l’effettuazione delle verifiche che saranno ritenute opportune.
Tutte le verifiche previste nel corso della fornitura saranno effettuate alla presenza delle parti, se richiesto dall’Amministrazione.
Il certificato di verifica di conformità sarà sottoposto ad approvazione entro 60 (sessanta) giorni solari da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell’art. 102, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50, che ne darà comunicazione all'Impresa, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o con e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, entro 30 (trenta) giorni dalla data della verifica stessa.
Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero dell’Interno. Le apparecchiature e i software forniti restano di proprietà dell’Impresa fino alla data di approvazione della verifica di conformità finale e di conseguenza, fino a tale data, saranno a carico dell’Impresa tutti i rischi per perdite e danni alle apparecchiature in fornitura durante il trasporto e la sosta nei locali dell’Amministrazione, fatta salva la responsabilità dell’Amministrazione se le perdite e i danni siano ad essa imputabili.
Articolo 5
(Servizi e documentazione di progetto) 5.1 – Installazione e configurazione della “Soluzione SARI”
L’Impresa, a decorrere dalla data della comunicazione di avvenuta approvazione e registrazione del presente atto negoziale di cui al precedente articolo 4, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, erogherà dei servizi di supporto propedeutici all’effettuazione di tutte le attività necessarie per installare le tecnologie offerte (“server”, “software” di base e d’ambiente, dispositivi di rete, etc.) e per la messa in esercizio delle procedure applicative offerte presso il Servizio Polizia Scientifica.
Le attività d’installazione della “Soluzione SARI” sono comprensive di ogni onere relativo a:
• imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, etichettatura, posa in opera;
• installazione delle apparecchiature;
• verifica delle funzionalità e integrità delle apparecchiature;
• qualsiasi attività ad esse strumentali.
Per tutti gli apparati oggetto della fornitura sono richiesti tutti i “transceiver” e i cavi necessari alla realizzazione di tutti i collegamenti tra gli apparati di fornitura e la loro interconnessione con i dispositivi di rete della sala server del Servizio Polizia Scientifica, per assicurarne il corretto funzionamento con una scorta del 20%.
Inoltre è richiesta la verifica funzionale dei collegamenti effettuati con gli apparati in fornitura.
Sono comprese le attività necessarie per la corretta installazione e configurazione dei “software” di base e applicativi offerti.
5.2 – Gestione applicativi e Basi dati
L’Impresa, successivamente alla data di ricezione della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta approvazione del certificato di verifica funzionale finale favorevole, di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3.2, erogherà un servizio che preveda tutte le attività, risorse e strumenti di supporto per la presa in carico, gestione, evoluzione e terminazione degli applicativi e delle loro “base dati” per l’intera durata contrattuale..
Il servizio in argomento sarà erogato da figure professionali specializzate e prevede l’impiego di 200 GG/UU.
5.3 – Gestione Sistemi
L’Impresa, successivamente alla data di ricezione della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta approvazione del certificato di verifica funzionale finale favorevole, di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3.2, erogherà un servizio che dovrà prevedere le seguenti macro attività:
Assistenza Sistemistica per Sistemi Server, Storage; Assistenza Sistemistica per il “DBMS”; Monitoraggio Di Sicurezza;
Network management.
Il servizio in argomento sarà erogato da figure professionali specializzate per l’intero arco contrattuale e prevede l’impiego di 300 GG/UU.
5.4 – Manutenzione Sistemi e Help - Desk
L’Impresa, successivamente alla data di ricezione della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta approvazione del certificato di verifica funzionale finale favorevole, di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3.2, erogherà per tutta la durata contrattuale pari a 30 (trenta) mesi un servizio di manutenzione “hardware e software” e garantirà l’attivazione di un “Help Desk di I e II livello” con proprie risorse umane e tecnologiche.
5.4.1 Manutenzione Sistemi
La “Manutenzione Sistemi” comprende le attività necessarie per mantenere continuamente allineati i Sistemi “HW e SW” alle più recenti innovazioni tecnologiche rilasciate dai fornitori e necessarie per la
corretta erogazione del servizio, nonché tutte le attività necessarie per ripristinare il funzionamento dei sistemi a fronte di errori.
Va precisato che le attività di innovazione tecnologica, come pure quelle relative alle correzioni, si riferiscono essenzialmente alla capacità di mantenere aggiornato sia il “Software” che il “microcode” dell’ “hardware”.
A seguito del rilascio da parte del produttore di un aggiornamento e/o di una correzione “SW”, il “team” esplicante il servizio di manutenzione collabora con analogo “team” esplicante il servizio di gestione sistemi per assicurare l’esecuzione ed il controllo delle operazioni di modifica e “upgrade” sui sistemi in esercizio, per i quali lo stesso servizio di gestione è l’unico responsabile.
Le attività previste dalla fornitura possono quindi essere di due tipi:
• Manutenzione Preventiva (attività di manutenzione atta a prevenire il verificarsi di errori, malfunzionamenti e guasti);
• Manutenzione Correttiva (attività di manutenzione a seguito di malfunzionamenti o guasti).
Si precisa che tutte le attività di intervento devono esser monitorate e rendicontate mediante appositi strumenti informatizzati messi a disposizione da parte dell’Impresa, che prevedano la gestione di tutti i dati necessari a consentire all’Amministrazione la verifica diretta del rispetto dei livelli di servizio e delle clausole contrattuali (“Web Trouble Ticketing”).
Il servizio deve basarsi sui seguenti aspetti per poter garantire un adeguato livello di soddisfacimento:
• mantenere funzionanti ed in piena efficienza le apparecchiature oggetto del servizio;
• ridurre i tempi di fermo delle apparecchiature e dei sistemi, a fronte di malfunzionamenti o errori, entro i termini stabiliti;
• verificare e mantenere i requisiti di sicurezza funzionale, associati agli apparati e ai sistemi oggetto del servizio;
• fornire tutte le informazioni necessarie per il corretto uso dei prodotti/sistemi;
• gestire le richieste d’intervento in modo efficace, per tutto l’iter operativo, fino alla soluzione del problema;
• facilitare la comunicazione con gli utenti per il supporto alla soluzione di tutti quei problemi che non richiedono l’intervento diretto presso i sistemi;
• minimizzare i tempi di fermo manutentivo durante le operazioni di aggiornamento tecnologico.
• utilizzo degli strumenti di “system management” per l’attivazione automatica degli interventi tecnici “on-site”;
• preparazione e la verifica del verbale d’intervento attestante l’esito dell’intervento.
5.4.2.Help-desk
Per la gestione di tutti i servizi tecnici sistemistici ed in generale di tutte le chiamate di manutenzione evolutiva e correttiva dovrà essere previsto un unico punto di accesso al quale tutti gli utenti si devono rivolgere per le segnalazioni degli eventuali malfunzionamenti di qualunque natura (apparecchiature, applicativi, ecc).
Il servizio di Help Desk dovrà garantire le seguenti attività minime:
• assicurare la comunicazione tempestiva ed efficace tra l’utenza e le strutture di supporto e viceversa;
• provvedere alla raccolta delle segnalazioni di guasti hardware e software;
• provvedere alla raccolta e registrazione delle richieste di assistenza;
• garantire il monitoraggio per la prevenzione di problemi e supportare le operazioni di complessità non elevata;
• inoltrare alle strutture di assistenza specifiche la risoluzione dei problemi non risolvibili nell’ambito di questo servizio;
• scalare le segnalazioni e le richieste al secondo livello d’intervento gestendone tutto l’iter fino alla chiusura mediante verifica finale;
• avvisare anche il responsabile dell’Amministrazione;
• pianificare la logistica degli interventi;
• verificare la risoluzione degli interventi;
• gestire un apposito “software di tracciamento” delle richieste, degli interventi, delle chiusure consultabile “on-line” attraverso la rete interna anche da personale dell’Amministrazione;
• fornire i “report” delle attività al Direttore dell’Esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 3 al fine di verificare i livelli di servizio.
I servizi di manutenzione si attivano a seguito di una richiesta dell’Amministrazione ovvero da parte dell’Impresa al verificarsi di particolari condizioni e previa autorizzazione dell’Amministrazione.
Il processo di gestione segue logicamente il seguente flusso minimo:
• rilevazione della malfunzione;
• pianificazione delle attività;
• implementazione e test;
• rilascio dell’applicazione e della documentazione di corredo;
• chiusura dell’intervento.
Prodotto di questa attività è il “verbale di rilevazione” del problema, redatto secondo le specifiche indicate nel “Piano della Qualità” di cui al successivo Paragrafo 5.11 e consegnato all’Amministrazione al termine dell’intervento.
5.4.2.1 – Livelli di servizio Help-desk Dimensionamento
Tale servizio, attivo a partire dalla data di verifica positiva di conformità, prevede:
Tipologia servizio telefonico | Help desk I livello Help desk II livello |
Modalità di erogazione del servizio | On-site |
Orario di servizio | 08:00 – 19:00, 5 giorni su 7 |
Oggetto di manutenzione | Tutti i prodotti HW/SW oggetto della fornitura |
Sede di intervento | Roma |
Servizio di Gestione | Servizio Web Trouble Ticketing |
Il mancato rispetto dei termini indicati nel presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 11.
5.5 – Manutenzione preventiva
L’obiettivo fondamentale dell’attività di manutenzione preventiva è la riduzione dell’incidenza delle malfunzioni sia “hardware” che “software”.
Questa attività comprende anche gli interventi volti al miglioramento o arricchimento funzionale, a seguito di migliorie decise e introdotte dal fornitore di sistemi, che non comportano oneri contrattuali o economici aggiuntivi?(aspetto evolutivo della manutenzione preventiva).
La manutenzione preventiva viene eseguita nei seguenti casi:
• quando la casa produttrice delle apparecchiature evidenzia una situazione che potrebbe portare alla malfunzione (SW) o al guasto (HW);
• sulle apparecchiature con parti soggette ad usura (cinghie, catene o altre parti meccaniche), con esecuzione di controlli raccomandati dalla casa produttrice;
• in caso di potenziali problemi di sicurezza, effettuando tutti gli interventi raccomandati dal produttore, per assicurare gli adeguati standard di sicurezza.
Per l’impatto che possono avere sull’operatività dei sistemi, gli interventi vengono eseguiti dopo approvazione e sotto la supervisione del Direttore dell’esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 3.
5.6 Manutenzione correttiva
La manutenzione correttiva consiste nell’effettuazione degli interventi di riparazione a seguito di guasti “hardware” o malfunzionamenti “software”.
Gli interventi sono effettuati da profili professionali con competenze tecniche “hardware e software” relative alle piattaforme tecnologiche oggetto del servizio.
La riparazione delle parti guaste è a carico del servizio specifico e viene effettuata con parti originali, intendendo per originali parti garantite come nuove e almeno dello stesso livello di revisione della parte da sostituire.
Per le parti in sostituzione è richiesta la certificazione del produttore degli apparati guasti.
Qualora, a causa della sostituzione di componenti “hardware”, si rendesse necessaria l'installazione di componenti “software di base e/o di produttività”, questa è intesa inclusa nel servizio.
5.6.1 – Livelli di servizio manutenzione correttiva
Tipologia servizio telefonico | |
Modalità di erogazione del servizio | On-site |
Orario di servizio | 08:00 – 19:00, 5 giorni su 7 |
Oggetto di manutenzione | Tutti i prodotti HW/SW oggetto della fornitura |
Sede di intervento | Roma |
Servizio di Gestione | Servizio Web Trouble Ticketing |
Manutenzione “Hardware”
Per quanto riguarda i guasti bloccanti:
− Tempi di intervento entro 6 ore dalla chiamata
− Tempi di ripristino entro 8 ore dalla chiamata Per quanto riguarda i guasti non bloccanti:
− Tempi di intervento entro 12 ore dalla chiamata
− Tempi di ripristino entro 16 ore dalla chiamata
Uno specialista “hardware” provvederà ad una prima analisi del problema ed a raccogliere le informazioni essenziali per poterlo gestire nel modo più efficiente e rapido.
Manutenzione “Software”
Per quanto riguarda i guasti bloccanti:
− Tempi di intervento entro 6 ore dalla chiamata
− Tempi di ripristino entro 8 ore lavorative dalla chiamata Per quanto riguarda i guasti non bloccanti:
− Tempi di intervento entro 12 ore dalla chiamata
− Tempi di ripristino entro 16 ore lavorative dalla chiamata
Uno specialista “software” provvederà ad una prima analisi del problema, a raccogliere le informazioni essenziali per poterlo gestire nel modo più efficiente e rapido.
Il mancato rispetto dei termini indicati nel presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 11.
5.7 - Manutenzione correttiva ed adeguativa degli applicativi
Per il regolare funzionamento degli applicativi facenti parte del “Sistema SARI” e per il supporto alle attività di configurazione ed usabilità, sono previsti i servizi di manutenzione adeguativa e correttiva (MAC).
Tali servizi comprendono la gestione degli aggiornamenti e/o delle nuove versioni delle procedure applicative e si articolano attraverso le seguenti principali attività:
Manutenzione correttiva: comprende la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti dei malfunzionamenti delle procedure e dei programmi;
Manutenzione adeguativa comprende l’attività di manutenzione volta ad assicurare la costante aderenza delle procedure e dei programmi alla evoluzione dell’ambiente tecnologico del sistema informativo ed al cambiamento dei requisiti (organizzativi, normativi, d’ambiente).
Il servizio di manutenzione correttiva è richiesta in modalità continuativa sulla “baseline” del “software” realizzato con le attività di “Sviluppo Soluzione Applicativa e Manutenzione Evolutiva MEV” al netto della garanzia.
Durante l’erogazione della fornitura, il numero dei “Punti Funzioni” previsti per detto servizio potrà subire variazioni, sia in aumento sia in diminuzione, che daranno luogo al conseguente adeguamento del canone.
L’Impresa sarà tenuta a presentare periodicamente il “Report” di aggiornamento “baseline” nel quale deve essere data evidenza di tale variazione
Il mancato rispetto dei termini indicati nel presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 12.
5.8 - Sviluppo e manutenzione evolutiva
L’Impresa, successivamente alla data di ricezione della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta approvazione del certificato di verifica funzionale finale favorevole, di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3.2, erogherà un servizio a consumo per lo sviluppo e messa in esercizio di nuove funzionalità non previste inizialmente sui sistemi:
• SARI Real-Time;
• SARI Enterprise.
Il conteggio in aggiornamento dei “FP” secondo la metrica “IFPUG” 4.3, dovrà essere effettuata dall’Impresa fornitrice sulla base dell’avvenuta approvazione della “Scheda Progetto” di cui al successivo Paragrafo.
Il servizio di Manutenzione evolutiva (MEV) è finalizzato allo sviluppo ed evoluzione di “software” specifico per l‟Amministrazione (“SW ad hoc”), di tipo gestionale e “DW” (ivi inclusi “cruscotti” e soluzioni di “Business Intelligence”).
Nella fattispecie, i sottocasi inclusi in questo servizio sono lo sviluppo di “software” comprendente:
⮚ sviluppo di interi nuovi sistemi informativi o applicazioni, o parti autonome degli stessi, che risolvano esigenze specifiche a fronte di funzionalità non informatizzate;
⮚ rifacimento di sistemi informativi o applicazioni, le cui funzionalità non sono soddisfatte con le modalità o le caratteristiche richieste;
⮚ manutenzione evolutiva comprendente la realizzazione di funzionalità volte a soddisfare esigenze dell’ufficio utente riguardanti funzioni aggiuntive, modificate o complementari del sistema esistente;
⮚ adeguamento delle procedure “software” e delle “basi dati” a variazioni normative o procedurali;
⮚ esecuzione di interventi generati da modifiche introdotte su altri moduli o sulla base informativa;
⮚ esecuzione di interventi di limitate dimensioni non previsti in fase di sviluppo.
Il servizio verrà erogato in modalità progettuale e remunerato sulla base dei punti funzione associati ad ogni intervento, di seguito denominato “Obiettivo”.
L’Amministrazione, per il tramite del proprio Direttore dell’esecuzione del contratto, per ogni nuovo “Obiettivo” evolutivo redigerà una apposita scheda, denominata “Scheda obiettivo”, che sarà trasmessa a cura del medesimo all’Impresa la quale avrà cura di integrarla con informazioni di dettaglio, quali:
⮚ documentazione di dettaglio, con l’indicazione se trattasi di un progetto di sviluppo o di manutenzione evolutiva;
⮚ requisiti utente e dettagliata descrizione delle funzionalità aggiuntive, modificate e/o cancellate. Nel caso di un “progetto di sviluppo”, è necessario specificare da parte dell’Impresa:
• la dimensione funzionale delle nuove funzioni fornite all’utente (ADD);
• la dimensione funzionale delle funzioni di conversione (CFP).
Nel caso di un “progetto di manutenzione evolutiva”, è necessario specificare da parte dell’Impresa:
• il conteggio dei “Function point” dell’applicazione prima del progetto di manutenzione evolutiva – AFPB;
• il conteggio dei “Function point” dell’applicazione dopo il progetto di manutenzione evolutiva
– AFPA;
• la dimensione funzionale delle nuove funzioni fornite all’utente (ADD), delle funzioni di conversione (CFP), delle funzioni modificate del progetto di manutenzione evolutiva (CHGA), delle funzioni cancellate (DEL);
• l’elenco di tutte le funzioni di “tipo dati” e di “tipo transazionale” con l’indicazione se le stesse sono state aggiunte (ADD), modificate (CHG) o cancellate (DEL) e se sono presenti funzioni di conversione (CFP) con la relativa complessità e il numero di “FP” assegnato;
• per ciascuna funzione di “tipo transazionale” (aggiunta, modificata o cancellata o di conversione) il numero e il nome di “DET” e “FTR”;
• per ciascuna funzione di “tipo dati” o di “tipo transazionale” modificata, il numero di “DET” e “RET/FTR” sia prima (CHGB – “change before”) che dopo l’intervento di manutenzione evolutiva (CHGA – “change after”);
• elenco dei campi di visualizzazione e di inserimento;
• schema del “database”;
• ogni altro documento utile eventualmente associato al progetto.
⮚ pianificazione di massima delle fasi/macro-attività (es. data consegna prodotti, approntamento alla verifica).
La “Scheda obiettivo”, opportunamente integrata/completata con le informazioni di cui sopra, assumerà la denominazione di “Scheda Progetto” e sarà trasmessa dall’Impresa all’Amministrazione per la necessaria approvazione e autorizzazione all’intervento che sarà rilasciata dal Direttore dell’esecuzione del contratto, con connessa comunicazione dell’esito di tale valutazione all’Impresa entro 10 (dieci) giorni dalla trasmissione all’Amministrazione.
Il medesimo Direttore dell’esecuzione del contratto avrà cura di notiziare contestualmente l’Impresa e la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio per l’Attività Contrattuale per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, dell’avvenuta approvazione della “Scheda Progetto” per ogni singolo “Obiettivo” da realizzare.
Approntamento alla verifica di nuove funzionalità realizzate
Le modifiche evolutive al sistema applicativo saranno sottoposte a relativa verifica secondo le modalità descritte nel successivo paragrafo.
La data di approntamento di tale verifica dovrà essere comunicata dall’Impresa contestualmente al Direttore dell’esecuzione del contratto e alla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio per l’Attività Contrattuale per I’informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano.
Verifica delle attività di manutenzione evolutiva/adeguativa
La verifica delle attività di manutenzione evolutiva previste nel presente atto negoziale dovrà essere effettuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto che dovrà rilasciare idonea dichiarazione attestante il corretto funzionamento delle componenti “software” realizzate.
Il medesimo Direttore dell’esecuzione del contratto avrà quindi cura di notiziare formalmente e comunque secondo le modalità sopradescritte l’Amministrazione dell’esito di ogni verifica funzionale espletata.
Le verifiche funzionali saranno eseguite presso gli Uffici dell’Amministrazione coinvolti nella presente realizzazione.
Le verifiche suddette dovranno essere effettuate entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di approntamento alla verifica redatta per ogni singolo modulo realizzato, sulla base della documentazione prodotta dall’Impresa stessa.
In caso di esito negativo della verifica, questa potrà essere ripetuta entro un massimo di 15 (quindici) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell’esito negativo della stessa.
Il dettaglio degli interventi, i livelli di servizio richiesti e le relative penalità sono compendiati nell’allegato tecnico “A”, documento che costituisce parte integrante del presente contratto.
Verifica dei Function Point
Completate le attività di adeguamento, le applicazioni, con il supporto dell’Impresa, saranno installate e configurate nei vari ambienti e l’Impresa provvederà a sottoporle ai relativi “test di non regressione” e di “integrazione” con i vari sistemi connessi. La dimensione di tutti gli interventi di “MEV” e sviluppo sarà pari a 1.000 “punti funzione” (tetto massimo non superabile).
Il conteggio dei “Punti Funzione” verrà effettuato da personale certificato dell’Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla comunicazione dell’Impresa di approntamento alla Verifica.
L’eventuale differenza tra i “FP” realizzati e quelli contrattualizzati non costituirà oggetto di pagamento, oppure, sulla base delle esigenze dell’Amministrazione, potrà essere convertita in ulteriori attività/servizi.
Ai fini della successiva liquidazione, i Punti Funzione di tipo “Change” (CHG) verranno remunerati al 50% rispetto a quelli di tipo “ADD” mentre quelli di tipo “Deleted” (DEL) verranno remunerati al 10% sempre rispetto ai Punti funzione di tipo “ADD”.
Il dettaglio degli interventi, i livelli di servizio richiesti e le relative penalità sono compendiati nell’allegato “2 – Indicatori di qualità” al capitolato tecnico, documento che costituisce parte integrante del presente contratto.
5.8.1 - Qualità del software sviluppato in ottica di riuso
In accordo ai recenti aggiornamenti del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) relativi, in particolare, al Capo VI “Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni”, il fornitore sarà tenuto a sviluppare “software” “riusabile”. In pratica, prima di iniziare lo sviluppo di appositi moduli o procedure, il fornitore dovrà verificare e dichiarare all’interno della relativa “Scheda di Progetto” se sia possibile utilizzare parti di codice sorgenti o interi moduli già in uso presso il CED Interforze che, anche opportunamente modificate, potranno contribuire alla realizzazione delle funzionalità richieste.
Il “software”, inoltre, in ossequio all’art. 69 del DLgs n.82/2005 (CAD), per quanto possibile dovrà essere sviluppato in modo da facilitare il “porting” verso sistemi di piattaforme diverse.
Al fine di consentire l’effettiva riusabilità del “software” sviluppato, il fornitore dovrà evidenziare nell’ apposita documentazione gli indicatori di qualità del codice sorgente al fine di consentire anche a soggetti diversi di elaborare agevolmente lo stesso codice sorgente ai fini del riuso.
5.9 – Servizi di formazione e addestramento
L’Impresa deve provvedere ad erogare un servizio di formazione e addestramento al fine di istruire il personale dell’Amministrazione ad essere autonomo nell’utilizzo della “Soluzione SARI” secondo le procedure, i metodi e le funzioni erogate dal sistema.
Il contenuto formativo fornito dovrà necessariamente essere coerentemente allineato alla documentazione utente del sistema, nonché aggiornato a seguito delle attività contrattuali di manutenzione, evoluzione e gestione.
Dovranno essere predisposti dei moduli formativi in funzione delle tipologie di utenza identificate dall’Amministrazione.
I contenuti dei corsi che saranno erogati in modo tale da ottimizzare i costi di formazione a cascata del personale.
Gli utenti saranno istruiti sul corretto utilizzo della “Soluzione SARI”, sull’architettura, sui livelli qualitativi, sulle implementazioni realizzate e sui servizi a supporto della fornitura del presente capitolato.
Le tipologie di utenza identificate dall’Amministrazione sono le seguenti:
• Amministratori di sistema (con compiti quali ad esempio: gestione utenze ed account, gestione dei permessi, gestione sistemistica dell’architettura, backup, aggiornamenti, configurazione dei parametri degli engine di riconoscimento, configurazione degli apparati trasmissivi, ecc.);
• Operatori (utilizzo dell’applicazione di riconoscimento e delle relative opzioni di ricerca).
Al fine di ottimizzare l’efficacia dell’azione formativa, il servizio di formazione dovrà prevedere di abbinare al trasferimento di conoscenze teoriche anche un trasferimento di esperienza mediante esercitazioni pratiche, mirate alla sperimentazione diretta delle nozioni teoriche acquisite, ovvero attraverso le seguenti modalità:
• Tradizionale: con attività formative frontali in aula;
• On the Job: con attività di addestramento e tutoring in riferimento all’utilizzo dei sistemi specifici, alla gestione di apparati ed applicazioni.
In particolare il servizio di formazione e addestramento dovrà prevedere:
• l’addestramento per il sistema Real-Time;
• l’addestramento per il sistema Enterprise;
• per ciascun discente la documentazione tecnica completa (manuali anche in formato elettronico, dispense illustrate e materiale di riferimento propedeutico);
• una valutazione dei discenti mediante apposito questionario da somministrare al termine di ciascuna edizione del corso con conseguente rilascio di un attestato, per ogni discente, in caso di esito positivo;
• una valutazione, da parte dei discenti, dell’efficacia e dell’efficienza del corso effettuata tramite un questionario di valutazione del gradimento da somministrare ai discenti al termine di ciascuna edizione del corso;
• l’utilizzo della lingua italiana.
Le date di inizio e le modalità di svolgimento dei attività di formazione dovranno esser concordate con l’Amministrazione per il tramite del Direttore dell’esecuzione del contratto.
In particolare, l’Impresa dovrà definire un “Piano Formativo” di cui al successivo paragrafo 5.8.1
per un adeguato addestramento teorico e pratico per il personale dell’Amministrazione. Si richiedono:
• per il sistema “SARI Enterprise”: 60 giornate complessive da 8 ore che verranno erogate secondo il piano di formazione concordato con l’Amministrazione e ripartite, al più, tra 20 sedi distribuite sul territorio nazionale, la cui indicazione effettiva verrà definita in fase di esecuzione del contratto;
• per il sistema “SARI Real-time”: 5 giornate complessive da 8 ore che verranno erogate secondo il piano di formazione concordato con l’Amministrazione presso la sede di Roma.
La formazione dovrà essere erogata presso le strutture messe a disposizione ed allestite dall’Amministrazione.
Tale allestimento comprenderà:
• infrastrutture didattiche e informatiche adeguate allo svolgimento dei corsi;
• postazioni di lavoro, in numero adeguato ai discenti previsti per ciascuna edizione del corso. Sono a carico dell’Impresa i costi di eventuali trasferte, trasferimenti, vitto ed alloggio.
5.9.1 – Piano della formazione
L’Impresa, entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta registrazione del presente atto negoziale di cui al precedente articolo 4, presenterà un documento denominato “Piano della formazione”.
Tale “Piano di formazione”, che come detto conterrà le modalità di dispiegamento del servizio di formazione e addestramento, sarà sottoposto a valutazione e approvazione da parte dall’Amministrazione per mezzo del Direttore dell’esecuzione del contratto entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla presentazione dello stesso.
Nel caso in cui la valutazione del “Piano di Formazione” risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.
Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto “Piano di Formazione” non sia ancora disponibile o la successiva verifica di conformità risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L’esito di tale verifica sarà comunicato all’Impresa a mezzo di lettera A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione.
Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 11.
Dimensionamento
Per il dimensionamento del servizio di formazione e addestramento si dovrà fare riferimento alla seguente tabella:
Tipologia del servizio di formazione e addestramento | • tradizionale con formazione in aula • on the job | |
SARI Enterprise | Numero di giornate complessive | 60 (ognuna da 8 ore) |
Sede di erogazione del servizio | Al più, 20 sedi nazionali | |
SARI Real-time | Numero di giornate complessive | 5 (ognuna da 8 ore) |
Sede di erogazione del servizio | Roma |
5.10 – Piano di progetto
L’Impresa, entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta registrazione del presente atto negoziale di cui al precedente articolo 4, presenterà un documento denominato “Piano di Progetto” che dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
• gli obiettivi prefissati;
• l’organizzazione delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività previste dal contratto; incluso la struttura dei gruppi di lavoro e le responsabilità suddivise per componenti funzionali (sistema Real-Time, sistema Enterprise);
• le fasi progettuali;
• il piano temporale del progetto, con l’individuazione delle attività, delle loro relazioni e per ciascuna di esse, dei tempi necessari per completarle;
• l’analisi dei rischi e dei problemi associati alle varie fasi.
Nel corso dell’esecuzione del contratto, il Piano di progetto sarà utilizzato dall’Impresa per regolare tempi e modi di esecuzione delle attività.
Ciascuna edizione del Piano di progetto dovrà essere sottoposta all’approvazione dell’Amministrazione per il tramite del Direttore dell’esecuzione del contratto con cadenza almeno trimestrale.
Al termine del periodo, dovrà essere fornito dal Capo progetto un “report” dettagliato che illustri, in relazione agli obiettivi prefissati, i risultati raggiunti e le eventuali criticità riscontrate
Tale “Piano di progetto”, che come detto conterrà le modalità di dispiegamento del servizio di formazione e addestramento, sarà sottoposto a valutazione e approvazione da parte dall’Amministrazione per mezzo del Direttore dell’esecuzione del contratto entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla presentazione dello stesso.
Nel caso in cui la valutazione del “Piano di progetto” risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.
Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto “Piano di progetto” non sia ancora disponibile o la successiva verifica di conformità risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L’esito di tale verifica sarà comunicato all’Impresa a mezzo di lettera A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione
Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 11.
5.11 – Piano di qualità
L’Impresa, entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta registrazione del presente atto negoziale di cui al precedente articolo 4, dovrà presentare un documento denominato “Piano di qualità” che definisca il controllo, l’assicurazione ed il miglioramento della qualità per tutte le fasi della fornitura.
Il “Piano della Qualità” contiene la descrizione degli obiettivi di qualità, i controlli e le verifiche, i criteri di entrata/uscita delle varie fasi progettuali e i criteri di accettazione dei prodotti originati dalle attività. Tale “Piano della Qualità” sarà sottoposto a valutazione e approvazione da parte dall’Amministrazione per mezzo del Direttore dell’esecuzione del contratto entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla presentazione dello stesso.
Nel caso in cui la valutazione del “Piano della Qualità” risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.
Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto “Piano della Qualità” non sia ancora disponibile o la successiva verifica di conformità risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L’esito di tale verifica sarà comunicato all’Impresa a mezzo di lettera A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione
Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 11.
Articolo 6
(Scioperi e cause di forza maggiore)
Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.
I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda.
Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all'Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell'Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.
Ove successivamente alla consegna delle realizzazioni insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'Impresa è tenuta a proseguire le parti di attività eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
Le contestazioni dell'Impresa in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa delle attività; qualora l'Impresa non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause che ne hanno determinato l’adozione, il Responsabile unico del procedimento dispone la ripresa dell’esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.
Qualora l'Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il nuovo termine contrattuale stabilito dall'Amministrazione a seguito della disposta ripresa, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L'Impresa, per ottenere un eventuale, ulteriore prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza contrattuale, specifica domanda di proroga, presentando altresì un'esauriente documentazione che provi la non imputabilità alla stessa delle cause che impediscono l’ultimazione delle attività nel termine previsto e la presumibile durata del
ritardo, sulla cui ammissibilità decide il Responsabile unico del procedimento, sentito il Direttore dell’esecuzione del contratto, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.
Articolo 7
(Xxxxxxx e ripresentazione alla verifica di conformità funzionale finale)
Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d’oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che la Commissione pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica di conformità funzionale finale, l’Impresa potrà alternativamente:
a) riproporre - entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte della predetta Commissione – le realizzazioni/beni già sottoposte alla verifica di conformità funzionale finale con esito negativo, accompagnate da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
b) sottoporre - entro il medesimo termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte della predetta Commissione - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell’Amministrazione della/dei nuova realizzazione/beni in sostituzione di quella rifiutata ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detta nuova realizzazione, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso per la verifica.
Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'articolo 4.bis del presente contratto.
In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti a verifica risultata negativa, restano a carico dell’Impresa. Se entro il termine stabilito dall' Amministrazione, l’Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall’Amministrazione che si rivarrà sull’Impresa stessa mediante incameramento della garanzia definitiva per un ammontare pari al valore congruito dall’ Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite.
Nell'ipotesi di mancata ripresentazione nei termini contrattualmente fissati e/o di esito sfavorevole anche della seconda verifica di conformità funzionale finale, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l’incameramento dell’intera garanzia definitiva nonché all’esecuzione in danno dell’Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell'Amministrazione resteranno a carico dell’Impresa in tutte le ipotesi in cui la verifica di conformità risulti negativa o, per cause
imputabili all’Impresa non possa essere effettuata alla data convenuta, secondo le modalità di cui all'articolo 4.bis del presente contratto.
Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero dell’Interno.
Articolo 8 (Adempimenti antimafia e subappalto)
La stipula del presente atto viene eseguita sotto l’osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012.
È ammesso il ricorso al subappalto nei limiti e nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016.
L’Impresa provvederà al deposito del contratti di subappalto presso gli Uffici dell’Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
Contestualmente, l’Impresa trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice degli Appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.vo 50/2016.
Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per l’approvvigionamento di componenti previsti in commercio e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
L’Impresa rimane in ogni caso unica responsabile in via esclusiva della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti dell’Amministrazione, anche per quelle attività svolte da aziende appaltatrici.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell’esecuzione del contratto.
Articolo 9 (Modifiche e varianti tecniche)
Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta dell'Impresa, operare modifiche, nonché varianti al contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, per il configurarsi delle ipotesi previste e disciplinate dall’articolo
106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016 e nel rispetto di entrambe le condizioni di cui al successivo comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo, il Responsabile unico del procedimento provvederà a fornire formale autorizzazione.
Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, l'Impresa sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.
Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.
Quanto sopra sarà fatto constatare:
a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.
Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:
a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.
Detti documenti dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione del Responsabile unico del procedimento.
Articolo 10 (Garanzia definitiva)
A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l’Impresa, ai sensi degli articoli 103 del Decreto Legislativo n. 50/2006, ha costituito una garanzia definitiva di € pari al % dell’importo contrattuale, da effettuare alternativamente mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione, munite di autentica notarile ai sensi della Legge 10/6/1982, n.348.
Tale garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di completamento di tutte le prestazioni contrattuali, garanzia compresa.
Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall' Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della garanzia, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare all'Impresa, fatta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la garanzia residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.
La polizza fideiussoria prestata a titolo di garanzia avrà efficacia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui l’Impresa è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell'’Amministrazione, anche in deroga all'articolo 1957 del Codice Civile.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte dell’Impresa, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
Articolo 11
(Livelli di Servizio, penalità in caso di ritardi e termine essenziale) .
11.1 – Approntamento alla verifica funzionale finale dell’intera “Soluzione SARI”
I ritardi maturati nelle operazioni di approntamento alla verifica di conformità finale della soluzione tecnologica di cui all’articolo 4.bis, Paragrafo 4bis.1, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto.
11.2 – Piano dei Test
I ritardi maturati nelle operazioni di predisposizione del “Piano dei test” di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto.
11.3 – Installazione e configurazione della “Soluzione SARI” – Gestione applicativi e Basi dati
– Gestioni sistemi – Manutenzione preventiva – Manutenzione correttiva ed adeguativi applicativi – Sviluppo e manutenzione evolutiva
I livelli di servizio e le relative penalità relative ai servizi in argomento relativi all’articolo 5, Paragrafi 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.7 e 5.8 sono compendiate nel successivo paragrafo 11.9 – Indicatori di qualità del presente Articolo.
11.3.1 – Approntamento alla verifica funzionale dei moduli realizzati nell’ambito dello sviluppo e manutenzione evolutiva
I ritardi maturati nelle operazioni di approntamento alla verifica di conformità finale di ogni singolo modulo realizzato, secondo quanto previsto nella scheda di progetto prevista per ogni singolo obiettivo, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto.
11.4 – Manutenzione correttiva hardware
GUASTI BLOCCANTI:
Tempi di intervento
Per ogni ora di ritardo oltre le 6 (sei) ore lavorative sarà applicata una penale pari allo 0,2 per mille del valore contrattuale;
Tempi di ripristino
Per ogni ora di ritardo oltre le 8 (otto) ore lavorative sarà applicata una penale pari allo 0,4 per mille del valore contrattuale;
GUASTI NON BLOCCANTI:
Tempi di intervento
Per ogni ora di ritardo oltre le 12 (dodici) ore lavorative sarà applicata una penale pari allo 0,1 per mille del valore contrattuale;
Tempi di ripristino
Per ogni ora di ritardo oltre le 16 (sedici) ore lavorative sarà applicata una penale pari allo 0,2 per mille del valore contrattuale;
11.5 – Manutenzione correttiva software
GUASTI BLOCCANTI:
Tempi di intervento
Per ogni ora di ritardo oltre le 6 (sei) ore lavorative sarà applicata una penale pari allo 0,2 per mille del valore contrattuale;
Tempi di ripristino
Per ogni ora di ritardo oltre le 8 (otto) ore lavorative sarà applicata una penale pari allo 0,4 per mille del valore contrattuale;
GUASTI NON BLOCCANTI:
Tempi di intervento
Per ogni ora di ritardo oltre le 12 (dodici) ore lavorative sarà applicata una penale pari allo 0,1 per mille del valore contrattuale;
Tempi di ripristino
Per ogni ora di ritardo oltre le 16 (sedici) ore lavorative sarà applicata una penale pari allo 0,2 per mille del valore contrattuale;
11.6 - Help desk
In caso di ritardo nell’esecuzione degli interventi per le attività riferite all’“Help - desk” di cui al precedente articolo 5, Paragrafo 5.4.2.1, saranno applicate le seguenti penalità:
Livello di Servizio | Valori di Soglia | ||
Tempo Max Attesa | 80 % inferiore ai 30 sec. | Per ogni punto o frazione percentuale in meno rispetto ai valori di soglia | |
Chiamate Entranti perdute | 3 % | Per ogni punto o frazione percentuale in più rispetto ai valori di soglia | 1% del valore contrattuale del servizio nel periodo di osservazione |
Livello di Servizio | Valori di Soglia | Causale | Penale |
11.7 - Servizi di addestramento e formazione –Piano formativo
I ritardi maturati nell’erogazione dei servizi di addestramento e formazione di cui all’articolo 5, Paragrafo 5.9, rispetto a quanto pianificato e concordato con il Direttore dell’esecuzione del contratto, e nella presentazione del “Piano formativo” di cui all’articolo 5, Paragrafo 5.9.1, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto.
11.8 - Documentazione di progetto (“Piano di progetto” e “Piano di qualità”)
I ritardi maturati nella presentazione della documentazione di progetto di cui all’articolo 5, Paragrafo
5.10 e 5.11, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto
11.9 - Indicatori di qualità
Di seguito si riportano gli indicatori di qualità per la Soluzione SARI:
o Disponibilità del sistema – DIS1
Classe di fornitura | SVILUPPO SISTEMI |
Caratteristica /Sottocaratteristic a | Affidabilità/ Tolleranza ai guasti |
Indicatore/Misur a | Disponibilità del sistema – DIS1 |
Sistema di gestione delle misure | La disponibilità viene misurata contando il numero dei fermi non programmati di sistema e la loro durata, nell’arco della finestra di erogazione del servizio. L’indicatore relativo alla disponibilità dei sistemi riguarda la disponibilità dell’intera infrastruttura hardware e software necessaria all’erogazione di una applicazione verso l’utente finale e non quindi la disponibilità di un singolo elemento del sistema. L’indicatore relativo alla disponibilità dei sottosistemi (DB) e prodotti del middleware (Web Server, Application Server, ecc.) in questo contesto riguarda la disponibilità delle prestazioni o la fruizione dell’applicazione nella sua interezza. |
Unità di misura | Percentuale |
Dati elementari da rilevare | • Data e ora di fermo (al minuto) • Data e ora di riattivazione (al minuto) |
Periodo di riferimento | Per tutta la durata contrattuale |
Frequenza esecuzione misure | 4 volte l’anno |
Regole di campionamento | Vanno considerati i fermi non programmati, non dovuti all’applicazione, rilevabili dal log di sistema e/o dai registri di conduzione operativa. • Xxxxx occorsi e risolti nel periodo di osservazione corrente • Xxxxx occorsi nel periodo di osservazione precedente e risolti in quello corrente. |
Formula di calcolo | Dati necessari • durata del fermo • tempo totale = tempo contrattuale di erogazione del servizio nel periodo di riferimento (esclusi i fermi programmati) La disponibilità si rappresenta come DIS1 = Tempo _ totale− ∑ Durata _ fermo ×100 Tempo _ totale |
Regole di arrotondamento | La percentuale va arrotondata alla frazione decimale di punto percentuale sulla base del secondo decimale - per difetto se la parte decimale è ≤ 0,05 - per eccesso se la parte decimale è > 0,05 |
Obiettivi (valori soglia) | Obiettivi DIS1 ≥ 90,0% |
Azioni contrattuali | Per ogni 0,1% di disponibilità inferiore all’obiettivo si applica una penale dell’1% del corrispettivo relativo al periodo di riferimento. |
Eccezioni | Nessuna |
o Rispetto dei tempi di risoluzione del problema – RTRP
Classe di fornitura | MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ADEGUATIVA |
Caratteristica /Sottocaratteristica | Efficienza/Efficienza temporale |
Indicatore/Misura | Rispetto dei tempi di risoluzione del problema – RTRP |
Sistema di gestione delle misure | L’indicatore misura la differenza tra il tempo previsto per la risoluzione del problema ed il tempo effettivamente impiegato per la risoluzione del problema. Il problema deve essere, in questo caso, di pertinenza della sola gestione degli applicativi. Le durate sono classificate per livelli di gravità: • Livello Bloccante (Funzionalità critiche dell’applicazione sono indisponibili agli utenti); • Livello Non Bloccante (Funzionalità non critiche dell’applicazione sono indisponibili agli utenti); Si fa riferimento alle analisi di rendicontazione delle attività di manutenzione. |
Unità di misura | Percentuale |
Dati elementari da rilevare | • durata prevista di risoluzione problema • durata effettiva di risoluzione problema |
Periodo di riferimento | Per tutta la durata contrattuale |
Frequenza esecuzione misure | Ogni trimestre |
Regole di campionamento | Vanno considerate tutte le richieste pervenute |
Formula di calcolo | Dati necessari: • durata prevista di risoluzione problema (Tp) • durata effettiva di risoluzione problema (Te) RTRP = Tp − Ti Si calcola quindi la frequenza delle durate inferiori al valore normale FN i = N (durata ≤ valore normale) ×100 RTRP Neventi e la frequenza delle durate superiori al valore limite FL i = N (durata ≤ valore limite) ×100 RTRP Neventi i = 1,2 (1=Bloccante, 2= Non Bloccante) |
Regole di arrotondamento | • Le durate vanno arrotondate al giorno • La frequenza va arrotondata al punto percentuale sulla base del primo decimale al punto % per difetto se la parte decimale è ≤ 0,5 al punto % per eccesso se la parte decimale è > 0,5 |
Obiettivi (valori soglia) | Obiettivi: • RTRP ≤ valore normale con FNRTRP ≥ frequenza normale • RTRP ≤ valore limite con FLRTRP ≤ frequenza limite Valori soglia: Gravità Valore Normale Valore Limite Livello Bloccante 8 16 Livello Non 16 24 Bloccante • frequenza normale = 98% • frequenza limite = 2% |
Azioni contrattuali | Per ogni 1% di FNRTRP inferiore alla frequenza normale si applica una penale in termini di percentuale del corrispettivo nel periodo di riferimento, come dalla seguente tabella: Livello l = 1% del corrispettivo nel periodo di riferimento Livello 2 = 0,5% del corrispettivo nel periodo di riferimento Per ogni 1% di FLRTRP superiore alla frequenza limite normale si applica una penale in termini di percentuale del corrispettivo nel periodo di riferimento, come dalla seguente tabella: Livello 1 = 1% del corrispettivo nel periodo di riferimento Livello 2 = 0,8% del corrispettivo nel periodo di riferimento |
Eccezioni | Nessuna |
o Correttezza delle esecuzioni delle attività – CASS
Classe di fornitura | GESTIONE SISTEMI |
Caratteristica /Sottocaratteristic a | Funzionalità/Accuratezza |
Indicatore/Misura | Correttezza delle esecuzioni delle attività – CASS |
Sistema di gestione delle misure | Per ogni attività schedulata si misura la correttezza di esecuzione nel rispetto della tempistica di schedulazione. Sono considerate sia le attività schedulate standard, sia quelle derivanti da richieste estemporanee accettate. Si misura la correttezza di esecuzione nel rispetto della tempistica concordata. Vanno considerate • le attività schedulate nel periodo di osservazione corrente • le attività nel periodo di osservazione precedente e terminate in quello corrente |
Unità di misura | Percentuale |
Dati elementari da rilevare | Numero delle attività schedulate correttamente eseguite nel periodo di osservazione |
Periodo di riferimento | 3 mesi |
Frequenza esecuzione misure | 4 volte l’anno |
Regole di campionamento | La misura si fa sulla totalità delle attività schedulate |
Formula di calcolo | Dati necessari numero delle attività schedulate nel periodo di osservazione numero delle attività correttamente eseguite nel periodo di osservazione, nel rispetto della tempistica di schedulazione CASS = Nattività _ schedulate_ correttamente _ eseguite×100 Nattività _ schedulate |
Regole di arrotondamento | Il valore va arrotondato alla frazione decimale di punto percentuale sulla base del secondo decimale - per difetto se la seconda parte decimale è ≤ 0,05 - per eccesso se la seconda parte decimale è > 0,05 |
Obiettivi (valori soglia) | CASS ≥ 99 |
Azioni contrattuali | Per ogni punto decimale % di CASS in meno rispetto all’obiettivo si applica una penale di importo pari a 1% del corrispettivo nel periodo di riferimento. |
Eccezioni | Nessuna |
o Efficienza di rimozione errori – RERR
Classe di fornitura | MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ADEGUATIVA |
Caratteristica /Sottocaratteristica | Affidabilità / ripristinabilità |
Indicatore/Misura | Efficienza di rimozione errori – RERR |
Sistema di gestione delle misure | Sistema di gestione della rilevazione dei difetti con la componente aggiuntiva di registrazione degli interventi di rimozione, dei tempi impegnati e relativo |
esito. Il sistema dovrà essere in grado di raccogliere ed elaborare i dati elementari in particolare nell’arco temporale relativo all’avviamento / diffusione / garanzia. La rilevazione può essere fatta in modalità mista con appositi tool di defects tracking e trouble ticketing1. | |||||
Unità di misura | RERRBL, RERRNBL = percentuale. T = ora | ||||
Dati elementari da rilevare | • Nr malfunzioni rilevate per Tipo; • Nr interventi di rimozione effettuati con esito positivo; • Tempo di rimozione e ripristino. | ||||
Periodo di riferimento | Per tutta la durata contrattuale. | ||||
Freq. esecuzione misure | Ogni trimestre | ||||
Regole campionamento | NA | ||||
Formula di calcolo | Malfunzioni rimosse nel tempo limite (valori espressi come percentuale): RERRBL= MBLrimossi/ MBLrilevati RERRNBL= MNBLrimossi/MNBLrilevati dove: MBLrimossi/rilevati = numero totale delle Malfunzioni Bloccanti rimosse nel tempo limite / rilevate nel periodo di osservazione; MNBLrimossi/rilevati = numero totale delle Malfunzioni Non Bloccanti rimosse nel tempo limite / rilevate nel periodo di osservazione; Tempo di rimozione e ripristino T = D-fi - D-in D-in= data/ora inizio intervento eseguito nel tempo limite D-fi= data/ora fine intervento eseguito nel tempo limite | ||||
Regole arrotondamento | La percentuale va arrotondata al primo decimale. | ||||
Obiettivi (valori soglia) | L’obiettivo è quello di tenere sotto controllo l’efficienza e l’efficacia del periodo di avviamento / diffusione monitorando la tempestività di intervento a fronte di malfunzionamenti. RERRBL ≥ Valore soglia Dove valori soglia: | ||||
Classe di | Descrizione | Valore soglia nel | Valore soglia nel |
criticit à | 96% dei casi | 4% dei casi | |||
1 | L’intera applicazione è indisponibile agli utenti | 8h | 16h | ||
RERRNBL ≥ Valore soglia Dove valore soglia: | |||||
Classe di criticit à | Descrizione | Valore soglia nel 96% dei casi | Valore soglia nel 4% dei casi | ||
2 | L’intera applicazione è indisponibile agli utenti | 16h | 24h | ||
Azioni contrattuali | Il superamento dei valori di soglia comporta l’applicazione di una penale determinata come % del corrispettivo dell’intervento di MAC ed è illustrato in tabella | ||||
Classe di criticit à | Importo per errori bloccanti | Importo per errori non bloccanti | |||
1 | 1% | NA | |||
2 | NA | 0,5% |
o Difettosità – NDIF
Classe di fornitura | SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA |
Caratteristica / Sottocaratteristica | Affidabilità/ Maturità |
Indicatore/Misura | Difettosità – NDIF |
Sistema di gestione delle misure | Il fornitore dovrà prevedere un sistema in grado di raccogliere ed elaborare i dati elementari in particolare nelle fasi di test, collaudo e nell’arco temporale relativo all’ avviamento/diffusione. Il sistema di rilevazione deve prevedere una classificazione delle malfunzioni ad esempio in base alle seguenti tipologie: − non bloccante: malfunzione che, pur impedendo l’uso delle funzioni software, non inibisce l’operatività da parte dell’utente; l’utente può cioè ugualmente pervenire ai risultati attesi mediante l’utilizzo di altre funzionalità comunque offerte dal sistema; − bloccante: malfunzione che rende totalmente o parzialmente non utilizzabili le funzionalità disponibili all’utente. I fermi dell’applicazione sono provocati da errori bloccanti. La rilevazione può essere fatta automaticamente con appositi tool di defects tracking o con modalità mista. Ogni malfunzione rilevata deve essere analizzata e classificata per rilevarne la |
causa. Malfunzioni derivanti dalla medesima causa devono essere conteggiate una sola volta. | ||||||
Unità di misura | Percentuale | |||||
Dati elementari da rilevare | • Dimensioni in FP delle applicazioni a inizio del periodo di osservazione. • Nr malfunzioni per tipo. • Fase di rilevazione (test, collaudo, avviamento / diffusione). | |||||
Periodo riferimento | di | Per tutta la durata contrattuale | ||||
Frequenza esecuzione misure | Ogni trimestre | |||||
Regole campionamento | di | Vanno considerate tutte le richieste pervenute | ||||
Formula di calcolo | Dati necessari NDIFB = MBTOT / FP NDIFNB = MNBTOT / FP MBTOT = numero totale di Malfunzioni Bloccanti rilevate nel periodo di riferimento; MNBTOT = numero totale di Malfunzioni Non Bloccanti rilevate nel periodo di riferimento; Il valore va espresso come percentuale. | |||||
Regole arrotondamento | di | La percentuale va arrotondata al decimale successivo dell’ultimo decimale significativo del valore di soglia. (es. per valore di soglia = 0,01 l’arrotondamento è al terzo decimale). | ||||
Obiettivi (Valori soglia) | Obiettivi L’obiettivo è quello di tenere sotto controllo l’affidabilità dell’applicazione, monitorando il tasso degli errori applicativi che provocano il fermo dell’applicazione. Valori soglia sono illustrati di seguito | |||||
Classe di criticit à | Descrizione | Valore soglia errori bloccanti | Valore soglia errori non bloccanti | |||
1 | L’intera applicazione è indisponibile agli utenti | 0,01% | NA | |||
2 | Funzionalità non critiche dell’applicazione sono indisponibili agli utenti | NA | 2% | |||
Azioni contrattuali | Il superamento dei valori di soglia comporta l’applicazione di una penale determinata come % del corrispettivo dell’intervento di MEV ed è illustrato in tabella | |||||
Classe di criticit à | Importo per errori bloccanti | Importo errori bloccanti | per non |
1 | 1% | NA | |||
2 | NA | 0,5% |
o Tempestività della presa in carico delle anomalie – TPCA
Classe di fornitura | MANUTENZIONE SISTEMI |
Caratteristica/ sottocaratteristica | Efficienza/efficienza temporale |
Indicatore/Misura | Tempestività della presa in carico delle anomalie – TPCA |
Sistema di gestione delle misure | L’anomalia può essere generata su sollecitazione dell’utente, dai gestori dei sistemi, dai gestori delle postazioni di lavoro, ecc. Gli strumenti utilizzati dovranno raccogliere le anomalie suddividendole per gravità: • Livello Bloccante (Funzionalità critiche dell’applicazione sono indisponibili agli utenti); • Livello Non Bloccante (Funzionalità non critiche dell’applicazione sono indisponibili agli utenti); e mantenere traccia delle loro evoluzioni e soluzione. Il tempo di presa in carico è relativo all’intervento on-site a seguito di chiamata in reperibilità non risolutiva. |
Unità di misura | Tempo (ore) |
Dati elementari da rilevare | • Tempo di ricezione dell’anomalia • Tempo di presa in carico anomalia |
Periodo di riferimento | 3 mesi |
Frequenza esecuzione misure | 4 volte l’anno |
Regole di campionamento | Vanno considerati le segnalazioni pervenute nel periodo di osservazione |
Formula di calcolo | Dati necessari • tempo di ricezione anomalia (Ti), all’ora • tempo di presa in carico anomalia (Tc), all’ora TPCA = Tc − Ti |
Regole di arrotondamento | NA |
Obiettivi (valori soglia) | Obiettivi • TPCA ≤ valore normale (a seconda della gravità) Valori soglia di intervallo sul ritardo: • valore normale per gravità livello Bloccante = 6 ore • valore normale per gravità Non Bloccante = 12 ore NOTA – L’intervallo sul ritardo definisce la soglia temporale per l’applicazione delle azioni contrattuali |
Azioni contrattuali | Per ogni ritardo superiore all’intervallo definito si applica una penale di importo pari a 1% del corrispettivo relativo al periodo di riferimento. |
Eccezioni | Nessuna |
11.10 - Termine essenziale
In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, l’ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale.
Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell’articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all’incameramento del deposito cauzionale, all’esecuzione in danno dell’Impresa, nonché all’affidamento della fornitura al secondo classificato nella procedura di gara di affidamento, fermo restando quanto previsto dall’art. 145, 4° comma, del D.P.R. n. 207/2010.
Qualora l’importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell’aggiudicatario ed all’incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall' inadempimento del contratto.
L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.
Articolo 12
(Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari)
Apparecchiature “hardware” e “Licenze “software”
Quanto ad € IVA esclusa.
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva
Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi successivamente alla data di ricezione della comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità funzionale finale positiva, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità funzionale finale positiva, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
Servizi per i quali è prevista la rendicontazione a canone (Importo totale pari a € esclusa IVA al 22%)
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di n. canoni dell’importo di € , , IVA esclusa, di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi trimestralmente successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento e comunque successivamente all’acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione del relativo servizio rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di regolare esecuzione del servizio rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
Servizi per i quali è prevista la rendicontazione a giornata (Importo totale pari a € , )
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della
fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi trimestralmente successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento comunque corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni e dalla rendicontazione delle giornate effettivamente prestate rilasciata dal Direttore dell’esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data del termine del periodo di riferimento corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni e dalla rendicontazione delle giornate effettivamente prestate rilasciate dal Direttore dell’esecuzione del contratto, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
Function Point:
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9.10.2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato dal Decreto Legislativo 9.11.2012, n. 192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto, nella misura iniziale del 30 %, entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24.12.2007, n. 244, da emettersi, per ogni singolo modulo realizzato/adeguato/corretto, al termine della fase di disegno o di analisi, e successiva avvenuta approvazione da parte dell'Amministrazione della c.d. «Scheda obiettivo» da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, ovvero entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di approvazione della c.d. «Scheda obiettivo» da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b),
c) e d) dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii.
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n.192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto, nella misura finale del 70%, entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi, dopo l’esito positivo della verifica funzionale prevista per ogni modulo realizzato, e successivamente all’ avvenuta certificazione dei “Punti Funzione” sviluppati da parte di un tecnico
accreditato dell’Amministrazione ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data dell’avvenuta certificazione dei “Punti Funzione” sviluppati da parte di un tecnico accreditato dell’Amministrazione, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
Le predette fatture dovranno essere intestate a: MINISTERO DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S. – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuale l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, secondo le modalità disposte dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), recante il numero CODICE CIG 6790515E3C trasmesse secondo le modalità previste dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: U64LLU.
Resta fin d’ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A..
CODICE CIG 6790515E3C
Conti correnti di riferimento:
Persone autorizzate ad operare sul conto:
CODICE FISCALE AZIENDA
Clausola risolutiva espressa
In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel paragrafo precedente, il presente contratto si intenderà automaticamente ed espressamente risolto, in applicazione dell’articolo 3 comma 8, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.
L’Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto.
Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente.
Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore, quando anche
pubblicate nei modi di legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione stipulante.
In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti.
Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.
Articolo 13 (Vizi)
L’Impresa sarà tenuta a garantire, ai sensi dell’articolo 1490 del Codice civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione delle materie prime, che la rendano inidonea all’uso al quale è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, nonché possedere tutti i requisiti indicati nella documentazione allegata all’offerta.
I beni dovranno essere garantiti dall’Impresa da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, salvo maggiore durata offerta dalla medesima, a decorrere dalla data di consegna all’ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo 6/9/2005, n. 206.
Pertanto, l’Impresa sarà obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.
Articolo 14
(Clausola dell' Amministrazione più favorita)
L’Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino alla verifica di conformità, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le eventuali prestazioni similari già erogate ed accettate dall'Amministrazione.
Articolo 15 (Xxxxxxxx e diritti d'autore)
L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i
prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore.
In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.
Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.
In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione:
o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;
o se trattasi di prodotti “software” o di materiale su licenza, l'importo pagato dall' Amministrazione per il loro acquisto.
L’Impresa non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione basata su:
o combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall’Impresa con apparecchiature o dati non forniti dall’Impresa;
o modifiche effettuate dall' Amministrazione di un prodotto fornito dall’Impresa;
o violazione in Italia di brevetti e diritti d'autore causata da un prodotto non fornito dall’Impresa anche se da essa distribuito.
Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità dell’Impresa in relazione a violazione di brevetti o diritti d' autore.
Articolo 16
(Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela
ambientale)
L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l’esecuzione della commessa formante l’oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Inoltre, l’Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni). L’Impresa appaltatrice risponde dell’osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28 bis e 28 ter dell’articolo 35 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n.248, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la realizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, concernenti la responsabilità solidale del committente/appaltatore con l’appaltatore/subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto l’appaltatore/subappaltatore.
In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, l’Amministrazione, previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà
sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per l’ammontare che sarà indicato dall’Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.
Per detta sospensione, l’Impresa non può opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.
La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo dell’Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l’Impresa non potrà considerare tale comportamento dell’Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l’Impresa stessa.
L’Impresa si impegna, comunque, a manlevare l’Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.
Articolo 17
(Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza)
L’Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.
In particolare, il personale dell’Impresa che, nell’ambito dell’erogazione del servizio oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall’Amministrazione ed indicati quali “elementi classificati riservati” dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell’Amministrazione stessa.
E’ fatto divieto al personale di codesta Impresa di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell’Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente contratto.
Ove codesta Impresa intenda diffondere:
a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d’impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
b) Immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all’Amministrazione ed impiegati nei servizi d’istituto,
dovrà rivolgere apposita istanza all’Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza all’ Ufficio Impianti Tecnici, Telecomunicazioni e Informatica, all’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato e al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.
Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli altri Uffici interessati.
L’Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti dell’Impresa ai fini dell’eventuale trattamento dei dati personali.
L’Impresa si impegna a sostituire, in tempo utile, il proprio personale che per qualsiasi motivo dovesse lasciare l’attività in corso.
Il personale impiegato dall’ Impresa dovrà essere di gradimento dell' Amministrazione che si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse utilizzate dalle Imprese Associate stesse, nell' esecuzione del presente contratto, non ritenute idonee dall' Amministrazione.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che codesta Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Articolo 18 (Decadenza e diritti dell'assuntore)
L’Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.
Articolo 19
(Spese inerenti al contratto)
L’Impresa contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto delle seguenti disposizioni:
a) articolo 62 del Regolamento per l' Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni), ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico dell'Impresa;
b) articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
c) articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), ed il Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);
d) articolo 16-bis della Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni).
Inoltre, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (recante la disciplina dell'imposta di bollo) ed in ottemperanza alla Risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003
dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall'origine, nelle misure di legge, i sottonotati documenti:
a) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Impresa per l'erogazione del servizio;
b) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Amministrazione;
c) istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti;
d) richiesta di rimborso di penalità.
I relativi oneri saranno a carico dell’Impresa, in base all'articolo 8 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte. E' nullo, al riguardo, qualunque patto contrario.
Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dall’Impresa entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della stipula del presente contratto, sul x/x xxxxxxx x. 000000 xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al Capo 14 - Capitolo 3552, ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n. 790 relativamente alle spese di copia e, con mod. F23 dell’Agenzia delle Entrate di Roma, relativamente all’imposta di registro e l’imposta di bollo.
In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede di liquidazione della prestazione, con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto giorno successivo alla data suddetta.
Articolo 20
(Recesso dell' Amministrazione)
Ai sensi dell’art.109 del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016, è in facoltà dell’Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a 20(venti) giorni, recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
In ossequio al disposto di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012, n. 135, l’Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione a codesta Società con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso
in cui, tenuto conto anche dell’importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e codesta Società non acconsenta ad una modifica proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 92, comma 3, del D.Lgs n. 159/2011(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.) l’Amministrazione recederà dal contratto nell’ipotesi di esito positivo dell’informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
Articolo 21 (Controversie contrattuali)
Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, verranno deferite esclusivamente all'Autorità giurisdizionale competente.
Articolo 22 (Domicilio legale)
A tutti gli effetti di legge, l’Impresa dichiara di eleggere domicilio in , ove è convenuto che possono essere ad esse notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L’Impresa è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell’Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.
Articolo 23 (Oneri fiscali)
Restano a carico dell’Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.
Articolo 24
(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità)
L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.
Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.
L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto.
L'applicazione delle penali ai sensi dell' articolo 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 11, Paragrafo 11.10, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, ultimo comma;
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.4.2.1., ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.6.1, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.7, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.9.1., ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.10, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.11, ultimo comma.
L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 11.10, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
− articolo 6, comma 8;
− articolo 7, comma 4;
− articolo 8, ultimo comma ;
− articolo 10, comma 4;
− articolo 12, commi 7 e 8;
− articolo 27, comma 2.
Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 24, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.
Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.
Articolo 25 (Cessione del credito)
L’Impresa ha la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall’esecuzione del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di Credito.
Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nel documento devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.
La cessione del credito è opponibile all’Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua notifica.
Tale cessione del credito è consentita a condizione che sia contenuta nei limiti dei canoni maturati e non sia necessaria al reintegro della cauzione.
Articolo 26 (Salvaguardia dell'obsolescenza)
E' fatto obbligo all'Impresa di fornire, fino all'avvenuta effettuazione della verifica, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.
A tal fine, l'Impresa dovrà comunicare all'Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino alla verifica della fornitura, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.
In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verrà applicata una penale pari all’ 10% (dieci percento) dell'importo del prezzo da versare all'Impresa.
Articolo 27
(Risoluzione in caso di condanna penale)
E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale dell’Impresa o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.
In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto, l'Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all’Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto.
L’Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Articolo 28
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) L’Amministrazione ha valutato nel caso “di specie” la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative. I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero.
Articolo 29
(Prevalenza delle clausole contrattuali)
In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.
Richiesto io, Ufficiale Xxxxxxx, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l’ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da 23 pagine scritte per intero e parte della presente, oltre le clausole vessatorie e le sottoscrizioni, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, lo sottoscrivono con firma autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente tramite scanner, a norma di Legge.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Impresa dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:
o articolo 4 – Validità contrattuale – Termini di adempimento – Verifiche di conformità;
o articolo 5 – Servizi e documentazione di progetto;
o articolo 6 - Scioperi e cause di forza maggiore;
o articolo 7 - Rifiuto e ripresentazione alle verifiche di conformità funzionale finale;
o articolo 8 – Adempimenti antimafia e subappalto;
o articolo 9 – Modifiche e varianti tecniche
o articolo 10 - Garanzia definitiva;
o articolo 11 – Livelli di Servizio, penalità in caso di ritardi e termine essenziale;
o articolo 12 – Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari;
o articolo 13 - Vizi
o articolo 14 - Clausola dell'Amministrazione più favorita;
o articolo 15 - Brevetti e diritti d' autore;
o articolo 16 – Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale;
o articolo 17- Obblighi dell’Impresa in materia di tutela della riservatezza;
o articolo 18 – Decadenza e diritti dell’assuntore;
o articolo 20 – Recesso dell' Amministrazione;
o articolo 24 - Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità;
o articolo 25- Cessione del credito;
o articolo 26 - Salvaguardia dell’obsolescenza;
o articolo 27- Risoluzione in caso di condanna penale.