Porte interne Clausole campione

Porte interne. Per le porte interne sono suggerite, se non diversamente disposto dal progetto esecutivo e dalla DL, porte scorrevoli o similari purché di facile manovrabilità e che non rappresentino intralcio e non richiedano grossi sforzi di apertura. Sono da evitare i meccanismi di ritorno automatico, nel caso non prevedano sistemi di fermo a fine corsa. Ogni porta deve avere un angolo di apertura almeno pari a 90°. La larghezza del passaggio utile dovrà essere misurata tra il battente aperto a 90° e il telaio della porta, maniglia non compresa, e sarà normalmente pari a: • 0,83 m per una porta da 0,90 m; • 0,77 m per una porta da 0,80 m. Comunque dovranno essere poste in opera porte la cui larghezza della singola anta non sia superiore a 120 cm, e gli eventuali vetri siano collocati a un’altezza di almeno 40 cm dal piano del pavimento. Le maniglie delle porte dovranno essere facilmente impugnate in posizione in piedi e seduto, per cui la loro altezza dovrà essere compresa tra 85 e 95 cm, quella consigliata è di 90 cm. L'estremità delle maniglie delle porte dovrà essere situata a oltre 0,40 m da un angolo rientrante o da un altro ostacolo all'avanzamento di una sedia a rotelle. Sono da preferire maniglie del tipo a leva opportunamente arrotondate. L'estensione della maniglia sarà una soluzione realizzabile ma bisognerà comunque verificare che lo sforzo all'apertura sia inferiore a 50 N nel punto di presa della maniglia, in presenza o meno di un dispositivo con chiusura automatica.
Porte interne tolleranze dimensionali e spessore misurate secondo le norme UNI EN 1529; - planarità misurata secondo la norma UNI EN 1530; - resistenza al fuoco misurata secondo la norma UNI EN 1634; - resistenza al calore per irraggiamento misurata secondo la norma UNI 8328.
Porte interne. Sono previste porte interne in legno ad un’anta mobile tamburata e bordi impiallacciati, complete di telai maestri in listellare impiallacciato dello spessore 8/11mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento, la chiusura, con dimensioni standard 210x60-90 cm. La finitura potrà essere laccata, laminata o impiallacciata, monocolore bianco o colorato, secondo le indicazioni della Direzione Lavori in corso d’opera.
Porte interne. Marca GAROFOLI Serie AVIO mod. Vilia 1L SF in laminato bianco costituite da anta in tamburato costruito con ossatura perimetrale in abete e rinforzi in corrispondenza della serratura, riempitivo in nido d’ape copertine in MDF nobilitato o impiallacciato, squadrato e bordato su 3 lati con bordo melamminico. Maniglia marca GHIDINI mod. YORK Z cromo satinato abbinata a quella dei serramenti esterni. Le immagini sono fornite al solo scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire delle modifiche IMPIANTO IDRICO SANITARIO Bagno padronale o di Servizio Sanitari Ditta IDEAL STANDARD: – vaso completo con coprivaso, bidet, lavandino mod. Ideal Standard serie Tesi o similare Cassetta di scarico incassata insonorizzata tipo Geberit o similare, dotata di meccanismo di scarico per la riduzione del consumo di acqua potabile Piatto doccia serie ULTRAFLAT Dove prevista nei progetti, in alternativa alla doccia, vasca incasso Hafro mod. Nova 170x70 bianca comprensiva di colonna-sifonerubinetteria Ditta HANSGROE - Modello LOGIS o similare Asta doccia a saliscendi Serie Crometta Vario cm. 62 con portasapone.
Porte interne. Le porte interne degli alloggi saranno in legno, del tipo tamburato ad un battente cieco avente dimensioni anta 80*2,10 . Le ante avranno una struttura interna a nido d'ape od in listellare con vuoti non maggiori di cm 10x10. Esternamente l'anta sarà rivestita con pannelli in legno dello spessore di mm 3 impiallacciati con laminato plastico.
Porte interne tolleranze dimensionali e spessore misurate secondo le norme UNI EN 1529; - planarità misurata secondo la norma UNI EN 1530;
Porte interne. Le porte saranno in legno tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spessore finito mm 48 e intelaiatura in legno tipo Xxxxxx di Bertolotto, Modello 111, o similare nella finitura Larice o altra finitura da sottoporre alla DL. La porta è caratterizzata da:

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.