PREMIO DI ACCELARAZIONE E PENALI Clausole campione

PREMIO DI ACCELARAZIONE E PENALI. Premio accelerazione: In applicazione dell’art. 50 comma 4 del D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e smi, in caso di ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine sopra indicato e del Capitolato speciale di appalto, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione pari al 0,6 per mille per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.
PREMIO DI ACCELARAZIONE E PENALI. Premio accelerazione: In applicazione dell’art. 50 comma 4 del D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e smi, in caso di ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine sopra indicato e del Capitolato speciale di appalto, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione pari al 0,6 per mille per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. Penali ritardo: In applicazione dell’art. 50 comma 4 del D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e smi ed in deroga all'art. 113-bis D.Lgs. n. 50/2016, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20% dell’ammontare netto contrattuale. Penali inadempimenti comma 3, 3bis e 4 art. 47: in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 3, 3bis e 4 del citato art. 47 sarà applicata la penale dello 0,6‰ del corrispettivo globale dei lavori, per ciascun giorno di ritardo. Inoltre, la violazione dell'obbligo di cui al comma 3 art. 47 determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR e/o PNC.