Procedure di affidamento Clausole campione
Procedure di affidamento. (art. 17, legge n. 109/1994)
1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, [di cui all'articolo 90] (parole soppresse) (85) di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste.
2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.
4. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.
5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-art...
Procedure di affidamento. I principi generali di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza si applicano a tutte le procedure di evidenza pubblica adottate dalle Amministrazioni, sia per la concessione di sovvenzioni o contributi (art. 12 L. 241/90), sia per la stipula di contratti pubblici (Decreto Leg.vo n. 163/06) . Nel primo caso, ossia nella concessione di sovvenzioni, la procedura di affidamento è caratterizzata da un avviso pubblico o dalla c.d. “chiamata di progetti”, in cui sono predeterminati e resi pubblici le modalità e i criteri per concedere sovvenzioni o contributi. Il rapporto tra l’Amministrazione e l’Ente attuatore risulta regolato da un atto unilaterale di natura concessoria; l’Ente diventa così destinatario di un finanziamento per lo svolgimento di un’attività finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di interesse generale fissato dall’Amministrazione. Si tratta della forma di finanziamento utilizzata dalle Autorità di gestione dei PO per la gran parte delle attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo. Nel secondo caso, ossia per la stipula di contratti pubblici -appalti o concessione di servizi pubblici- l’Amministrazione utilizza le procedure previste dal Codice dei contratti (Decreto Leg.vo n. 163/06), e il rapporto tra l’Amministrazione e l’aggiudicatario risulta di natura contrattuale. Si tratta della forma di finanziamento utilizzata dalle Autorità di gestione per l’acquisizione di servizi sul mercato e, nel caso di applicazione del principio di flessibilità (di cui all’art. 34 c. 2 del reg. 1083/06), utilizzabile per l’acquisizione di forniture o l’esecuzione di lavori. Fermo restando il quadro delineato, le Autorità di Gestione valutano la possibilità di adattare le predette procedure a specifiche fattispecie di intervento, anche al fine di sperimentare ipotesi attuative maggiormente rispondenti ad esigenze di snellimento e semplificazione degli oneri amministrativi. Fatto salvo il rispetto delle procedure previste per i servizi soprasoglia dal Codice dei contratti, di cui all’allegato IIa del Decreto Leg.vo n. 163/06, nel caso specifico dei cd “progetti integrati” - intendendosi per tali le operazioni che prevedono contestualmente la realizzazione di una pluralità di attività eterogenee seppur mirate ad un'unica finalità - la scelta del regime di affidamento va individuata e si basa sul regime applicabile all’attività principale, coerentemente con il principio dell’accessorietà. L’individuazione dell’attività principale si può basa...
Procedure di affidamento. (art. 17, legge n. 109/1994)
1. Per lʹaffidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto allʹarticolo 120, comma 2‐bis, di importo pari o superiore a 100.000 euro, si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste. (comma modificato dallʹart. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dallʹart. 2, comma 1, lettera s), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008 ‐ successivamente modificato dalla Legge 180 del 14/11/2011 in vigore dal 15/11/2011; poi ripristinato nella versione precedente in seguito all’abrogazione dell’art. 12, comma 1, legge n. 180 del 2011 ad opera dell’art. 44, comma 5, decreto‐legge n. 201/2011 in vigore dal 06/12/2011, convertito senza modifiche dalla Legge di conversione 214/2011, in vigore dal 28/12/2011)
2. Gli incarichi di progettazione , di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto allʹarticolo 120, comma 2‐bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f‐bis), g) e h) dellʹarticolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dallʹarticolo 57, comma 6; lʹinvito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei. (comma modificato dallʹart. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dallʹart. 2, comma 1, lettera s), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo lʹaffidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con lʹesclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.
4. Le progettazioni definitiva ed esecu...
Procedure di affidamento. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo pari o superiore a 100.000 euro, si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste. (191)
Procedure di affidamento. Sezione I Lavori, servizi (inclusi gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo) e forniture di importo inferiore ad euro 40.000
Procedure di affidamento. 1) L’Azienda, per il periodo di durata del presente contratto, gestirà le aree di intervento sopra descritte, sia con riferimento ad ambiti già esistenti, sia con riferimento a nuovi ambiti da istituire. Allo scopo, l’Azienda potrà gestire i servizi direttamente o tramite l’affidamento a terzi, nel rispetto della normativa vigente.
Procedure di affidamento. NUOVO CODICE
Procedure di affidamento. 1. E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal decreto legislativo n. 50/2016.
2. Gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. E' vietato ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità. Il divieto non trova applicazione nei settori speciali. È da ritenersi principio generale, come tale applicabile anche nei settori speciali, qualora si ricorra ad appalto integrato, che il progettista deve essere adeguatamente qualificato in relazione al servizio che si intende allo stesso affidare.
3. Si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle altre parti del presente regolamento, nel decreto legislativo n. 50/2016 e relative disposizioni attuative tra cui le Linee guida n. 1 di ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016.
Procedure di affidamento. 1. Al fine di aggiudicare gli appalti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente Regolamento, la Stazione appaltante utilizza le procedure aperte, ristrette, negoziate, l’affidamento diretto e l’accordo quadro, secondo i criteri indicati nell’articolo 6.
Procedure di affidamento. La norma prevede che la scelta dell'operatore economico avviene con procedure ad evidenza pubblica, anche mediante dialogo competitivo e che l'amministrazione aggiudicatrice esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico dei rischi trasferiti. La RT afferma che gli strumenti di monitoraggio considerati dalla norma dovranno essere attivati e gestiti dalle stazioni appaltanti a risorse invariate. possano determinare un incremento degli oneri per effetto dell'aumento delle attività connesse alle predette procedure e se a tale incremento potrà farsi fronte con le risorse previste a legislazione vigente.