Certificato di collaudo Clausole campione

Certificato di collaudo. Il certificato di collaudo contiene almeno le seguenti parti: a) INTESTAZIONE PRELIMINARE, nella quale sono riportati: 1) il committente e la stazione appaltante; 2) l’individuazione dell’opera attraverso la descrizione dell’oggetto e della tipologia dell’intervento; 3) la località e la provincia interessate; 4) la data e l’importo del progetto, delle eventuali successive varianti e delle relative approvazioni; 5) le prestazioni, gli obiettivi e le caratteristiche tecniche, economiche e qualitative previste nel progetto; 6) gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi; 7) l’indicazione dell’esecutore; 8) il nominativo del RUP; 9) il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l’ufficio di direzione lavori; 10) il nominativo del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; 11) l’importo contrattuale; 12) i nominativi dei componenti l’organo di collaudo e gli estremi del provvedimento di nomina; b) RELAZIONE GENERALE, nella quale sono riportati in modo dettagliato: 1) descrizione generale delle caratteristiche dell’area di intervento; 2) descrizione dettagliata dei lavori eseguiti; 3) quadro economico progettuale; 4) estremi del provvedimento di aggiudicazione dei lavori; 5) estremi del contratto; 6) consegna e durata dei lavori; 7) penale prevista per ritardata esecuzione; 8) quadro economico riformulato dopo l’aggiudicazione dei lavori; 9) perizie di variante; 10) spesa autorizzata; 11) lavori complementari; 12) sospensioni e riprese dei lavori; 13) proroghe; 14) scadenza definitiva del tempo utile; 15) ultimazione dei lavori; 16) verbali nuovi prezzi; 17) subappalti; 18) penali applicate e relative motivazioni; 19) prestazioni in economia; 20) riserve dell’esecutore; 21) danni causati da forza maggiore; 22) infortuni in corso d’opera; 23) avviso ai creditori; 24) stati di avanzamento lavori emessi; 25) certificati di pagamento; 26) andamento dei lavori; 27) data e importi riportati nel conto finale; 28) posizione dell’esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali; 29) quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 e all’allegato I.9 del codice, il controllo della modellazione informativa e l’attestazione del recepimento degli adempimenti del capitolato informativo e del piano di gestione informativa; c) VISITA DI COLLAUDO - CONTROLLI, contenente: 1) verbale della...
Certificato di collaudo. Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l’organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere: a) l’indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi al lavoro; b) i verbali di visite con l'indicazione di tutte le verifiche effettuate; c) il certificato di collaudo. Nel certificato l'organo di collaudo: a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale; b) determina la somma da porsi a carico dell'Appaltatore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio, o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese di assistenza, oltre il termine convenuto per il compimento dei lavori; c) dichiara, salve le rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione, il conto liquido dell'Appaltatore e la collaudabilità dell'opera o del lavoro e sotto quali condizioni. Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità sopra specificate, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. Fino all’intervenuta approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.
Certificato di collaudo. Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l’organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere: a) l’indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi al lavoro; b) i verbali di visite con l'indicazione di tutte le verifiche effettuate; c) gli estremi del collaudo statico e degli impianti. Nel certificato l'organo di collaudo: 1) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale; 2) determina la somma da porsi a carico dell'appaltatore per danni da rifondere all'Amministrazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio, o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese di assistenza, oltre il termine convenuto per il compimento dei lavori; 3) dichiara, salve le rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione, il conto liquido dell'appaltatore e la collaudabilità dell'opera o del lavoro e sotto quali condizioni. Decorsi due anni dalla emissione del relativo certificato, il collaudo si intende approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
Certificato di collaudo. La Stazione appaltante procederà all’emissione del certificato di collaudo provvisorio ai sensi dell’articolo 102 del D. Lgs. 50/2016 entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo provvisorio assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse verrà tenuta a cura e spese dell’Appaltatore. Questi, anche in presenza del traffico esistente sulla strada, eseguirà la manutenzione portando il minimo possibile turbamento al traffico medesimo, provvedendo a tutte le segnalazioni provvisorie necessarie alla sicurezza del traffico, osservando sia le disposizioni di legge, sia le prescrizioni eventualmente impartite dalla Direzioni lavori; per gli oneri che ne derivassero l’Appaltatore non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso. L’Appaltatore sarà responsabile, in sede civile e penale, dell’osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo. Per tutto il periodo intercorrente tra l’esecuzione e il collaudo, e salvo le maggiori responsabilità sancite dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore sarà garante delle opere eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. Durante detto periodo l’Appaltatore curerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie senza interrompere il traffico e senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori, ed, eventualmente a richiesta insindacabile di questa, mediante lavoro notturno. Ove l’Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito scritto, si procederà d’ufficio, e la spesa andrà a debito dello stesso. Sia per ragioni particolari di stagione, sia per altre cause, potrà essere concesso all’Appaltatore di procedere alle riparazioni con provvedimenti di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, appena possibile. Qualora, nel periodo compreso tra l’ultimazione dei lavori e l’emissione del certificato di collaudo si verificassero variazioni, ammaloramenti per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite dall’Appaltatore, questo ha l’obbligo di notificare dette variazioni od ...
Certificato di collaudo. La Stazione Appaltante procederà ad emettere il Certificato di Regolare Esecuzione provvisorio al termine dei lavori, secondo quanto previsto all’art. 56 del Capitolato Speciale.
Certificato di collaudo. Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l’organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere: l’indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi alla fornitura; i verbali di visite con l’indicazione di tutte le verifiche effettuate; come previsto dall’art. 116, comma 1, tale verifica di conformità per i servizi e per le forniture ha lo scopo di “certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento”.
Certificato di collaudo. Il certificato di collaudo è emesso entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto. Costituisce specifico obbligo dell’Appaltatore, e in assenza non si potrà collaudare definitivamente l’opera, l’ottenimento di tutte le autorizzazioni e nulla-osta e permessi necessari all’agibilità e funzionalità dell’opera.
Certificato di collaudo. Il documento attestante l’avvenuto Collaudo finale ovvero il certificato attestante tutti gli atti, le procedure e le prove necessarie a determinare l’utilizzo e l’agi- bilità dell’immobile secondo la sua destinazione d’uso, da effet- tuarsi entro i termini e nei modi previsti dalle norme di legge.
Certificato di collaudo. Qualora il lavoro risulti regolarmente eseguito il Certificato di Xxxxxxxx è sottoposto per l’approvazione di AMA S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 102 del D.Lgs.50/2016. In tale certificato, premesse le indicazioni di cui al precedente articolo e le date del processo verbale e della relazione: a) vengono riassunti per sommi capi gli elementi che hanno concorso alla formazione del costo dell’opera, specificando le modificazioni, le aggiunte e le deduzioni al conto finale; b) sono determinati, la somma da porsi a carico del Fornitore per i danni, le indennità, o le spese che eventualmente dovesse, a qualsiasi titolo, risarcire ad AMA S.p.A.; l’importo delle penalità stabilite dal contratto evidenziando eventuali controversie pendenti insorte in conseguenza dell’esecuzione dell’appalto; c) viene accertato, salvo ulteriori verifiche e rettifiche di AMA S.p.A., il conto liquidato al Fornitore e la collaudabilità dell’opera stessa.
Certificato di collaudo. Ai sensi dell'Art.102 del D.Lgs. 50/2016 la visita di Xxxxxxxx, e tutte le operazioni di collaudo, ivi compresa l’emissione del relativo certificato e la trasmissione dei documenti alla STAZIONE APPALTANTE, devono essere compiuti entro 6 (sei) mesi dalla data certificata di ultimazione dei lavori. Qualora la stazione appaltante, nei limiti legislativi previsti, non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo, si da luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal Direttore dei Lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.