Definizione di CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO è il presente documento che, coi relativi allegati; esso regola il rapporto tra l’Università e il Contraente;
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO per la fornitura di un Sorter da banco di ultima generazione mediante utilizzo di fondi del progetto "Sviluppo di una piattaforma per la implementazione clinica della oncologia di precisione nelle xxxxxxx xxx xxxxxx xxx Xxxxxx" - Xxxxxxxxxxx 0 del Piano Operativo Salute (POS) - codice locale progetto T3-AN-06_ CUP F93C22000330001 - Deliberazione n. 729 del 16 settembre 2023 - P.I. Xxxxxxxx Xxxxxxx - Acquisizione in regime di noleggio per ventiquattro mesi. CUP: F93C22001290001 PARTE PRIMA. SPECIFICHE TECNICHE
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO è il presente documento che, coi relativi allegati; esso regola il rapporto tra l’Ente e il Contraente;

Examples of CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO in a sentence

  • Tutti gli oneri e gli obblighi specificati nel presente articolo e negli altri del presente del Capitolato Speciale di Appalto, nonché nei documenti facenti parte integrante del contratto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base ai suoi calcoli di convenienza.

  • Saranno nulle eventuali clausole che prevedano condizioni difformi da quelle stabilite dal presente Capitolato Speciale di Appalto.

  • L’Appaltatore dichiara di aver preso esatta conoscenza e di accettare senza riserve le condizioni, prescrizioni e obblighi contenuti nel Capitolato Speciale di Appalto, nonché nei relativi allegati.

  • Alla Società spetta l'erogazione dei servizi oggetto dell’appalto secondo le modalità di cui al presente contratto, al Capitolato Speciale di Appalto (All.

  • Si rinvia alla disciplina generale di cui all’Articolo B14 del Capitolato Speciale di Appalto ed all’Articolo 12 delle Condizioni di Affidamento dell’Accordo Quadro.


More Definitions of CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO. Nell’accettare i lavori oggetto del contratto l’Appaltatore dichiara: − di aver preso conoscenza delle opere provvisionali da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano; − di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisionali. L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel codice civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto). Con l’accettazione dei lavori l’Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori. L’Appaltatore non potrà subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive o parte di esse senza la necessaria autorizzazione del Committente o del Responsabile dei Lavori ovvero del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Qualora, durante l’esecuzione dei lavori, l’Appaltatore ritenesse opportuno, nell’interesse stesso dello sviluppo dei lavori, affidare il subappalto a Ditte specializzate, esso dovrà ottenere preventiva esplicita autorizzazione scritta dal Committente ovvero dal Coordinatore per l’esecuzione. L’Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge. È fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d’opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisionali, che per cause non previste e prevedibili, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il Committente, ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni. In questo caso per l’esecuzione di lavori non previsti si farà riferimento all’elenco prezzi allegato ovvero si procederà a concordare nuovi prezzi, come riportato nell’articolo corrispondente del Capitolato Speciale d’Appalto - Disposizioni amministrative.
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO dei Lavori. Il collaudo ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto realizzato ai dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi. Il collaudo avrà inoltre lo scopo di verificare la rispondenza dell’opera ai requisiti acustici passivi53 e di contenimento dei consumi energetici54 valutati in fase di progetto. Il collaudo comprende anche tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di contratto e dalla legislazione vigente oltre all'esame di eventuali riserve dell'Appaltatore, poste nei termini prescritti, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva55. Nei casi e nei termini previsti dalla legge è obbligatorio il collaudo in corso d'opera con le modalità prescritte56. All'organo di collaudo il RUP dovrà fornire, oltre alla documentazione relativa al conto finale e alla ulteriore documentazione allegata alla propria relazione sul conto finale, la documentazione elencata all’articolo 15 dell’Allegato II.14 del D. lgs 36/2023 -Documenti da fornirsi al collaudatore. Esaminati i documenti acquisiti, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il Committente che ne dà tempestivo avviso all'Appaltatore, al Direttore dei Lavori, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alle visite di collaudo. Se l’appaltatore non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell’Appaltatore. Il Direttore dei Lavori ha l’obbligo di presenziare alle visite di collaudo. Il Collaudatore, in corso di collaudo, può prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in generale qualsiasi prova ritenga necessaria per la verifica della buona esecuzione del lavoro. Dette operazioni di riscontro, compreso quanto necessario per l'eventuale ripristino delle parti alterate dalle operazioni di verifica, sono a carico dell'Appaltatore; nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi a tali obblighi, il Collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore. Ferma restando la discrezionalità dell’organo di collaudo nell’approfondimento degli accertamenti, il collaudatore in corso d’opera deve fissare in ogni caso le visite di collaudo: − durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed...
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO ed alle eventuali condizioni, sulle eventuali domande dell'Appaltatore e sulle eventuali penali ed esprimendo un suo parere relativamente all'impresa, tenuto conto delle modalità di esecuzione dei lavori e delle domande e riserve dell'impresa stessa (in riferimento a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione delle imprese). Qualora l'opera risulti collaudabile, il Collaudatore emette il Certificato di collaudo con le modalità ed i termini definiti dalla normativa di riferimento. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità61, dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno62. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all’appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il Collaudo, anche se favorevole, non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di legge. Competono all'Appaltatore gli oneri di gratuita manutenzione sino alla data del collaudo definitivo; i difetti che si rilevassero durante tale periodo e che fossero imputabili all'Appaltatore, dovranno essere prontamente eliminati a cura e spese dello stesso.
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da svolgersi in modalità telematica mediante l’utilizzo del sistema START, finalizzato all’aggiudicazione di un Accordo Quadro ex art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di materiale di consumo per strumentazione “Thermo Xxxxxx e Dionex” per lo svolgimento delle attività analitiche del Settore Laboratorio di ARPAT Area Vasta Costa per la durata di mesi 12 con decorrenza dall'effettivo perfezionamento dell’Accordo Quadro ovvero dall'invio del primo ordine/contratto.
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO. Allegato C al d.d. n. 331del 13/09/2013
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO. Art. 4. "Caratteristiche della Convenzione" - Art. 4.4.4 "ordinativo principale di fornitura". Premesso che all'art. 4.4.4. del Capitolato Speciale di appalto si legge "La data di presa in consegna dei primi impianti, che determina la data di inizio e fine del Contratto di Fornitura dei Servizi, deve corrispondere a quella del Servizio Luce "A". L'attivazione posticipata del Servizio "B" è consentita entro il secondo anno dalla data di emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura e la data di avvio dovrà essere indicata all'interno del Piano Tecnico Economico.", si chiede di confermare che
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO. Art. 4. "Caratteristiche della Convenzione" Capitolato Speciale - Art. 4.4.4.3 "Impossibilità per l'Amministrazione Contraente ad emettere Ordinativo Principale". Premesso che ✓ all'Art. 4.4.4.3 del Capitolato speciale di Appalto si legge "L 'Amministrazione Contraente, dopo la ricezione del PTE, non potrà emettere l 'Ordinativo Principale di Fornitura qualora si verifichi una delle seguenti due ipotesi alternative: