PREMIO DI ACCELERAZIONE E PENALI. I contratti di appalto prevedono premi di accelerazione nel caso in cui l'opera venga ultimata in anticipo rispetto ai termini contrattualmente previsti, mentre nel coso contrario, ovverosia per ritardi nell'esecuzione delle prestazioni - ritardi imputabili all'appaltatore - penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto. Ebbene, al riguardo, la Stazione Appaltante ha previsto che qualora l'ultimazione dei lavori oggetto del presente Capitolato speciale d'appalto e del contratto, avvenga in anticipo rispetto al termine riportato(1) nell'articolo Consegna lavori - Inizio e termine per l'esecuzione, viene riconosciuto all'Appaltatore un premio di accelerazione, calcolato in misura giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale,per ogni giorno di anticipo nella consegna dei lavori ultimati rispetto a tempo contrattuale, per un massimo di 15 giorni di anticipazione. Il riconoscimento del premio di accelerazione è subordinato alla previa approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità e sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. In deroga all'art. 126 del Codice, le penali dovute, invece, per il ritardato adempimento e quelle per il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'art. 47, comma 3, 3-bis e 4, sono quelle di cui al DL 77/2021, convertito con modificazioni nella L 108/2021, volti a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, sono calcolate, anche in questo caso, in misura giornaliera parii allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e alla gravità della violazione, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20% di detto ammontare netto contrattuale. La Stazione appaltante laddove l'importo delle penali applicate raggiunga il 20% del valore dell'importo netto contrattuale, può risolvere il contratto tramite comunicazione scritta. In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale. Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.
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PREMIO DI ACCELERAZIONE E PENALI. I contratti di appalto prevedono premi di accelerazione nel caso in cui l'opera venga ultimata in anticipo rispetto ai termini contrattualmente previsti, mentre nel coso contrario, ovverosia per ritardi nell'esecuzione delle prestazioni - ritardi imputabili all'appaltatore - penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto. Ebbene, al riguardo, la Stazione Appaltante ha previsto che qualora l'ultimazione dei lavori oggetto del presente Capitolato speciale d'appalto e del contratto, avvenga in anticipo rispetto al termine riportato(1) nell'articolo Consegna lavori - Inizio e termine per l'esecuzione, viene riconosciuto all'Appaltatore un premio di accelerazione, calcolato in misura giornaliera dello pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale,per ogni giorno , senza superare complessivamente il 20% di anticipo nella consegna dei lavori ultimati rispetto a tempo contrattuale, per un massimo di 15 giorni di anticipazionedetto ammontare. Il riconoscimento del premio di accelerazione è subordinato alla previa approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità e sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. In deroga all'art. 126 del Codice, le Le penali dovute, invece, per il ritardato adempimento e quelle per il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'art. 47, comma 3, 3-bis e 4, sono quelle di cui al DL 77/2021, convertito con modificazioni nella L 108/2021, volti a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, sono calcolate, anche in questo caso, in misura giornaliera parii allo 0,6 pari all'1 per mille mille(2) dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e alla gravità della violazione, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20% di detto ammontare netto contrattuale. La Stazione appaltante laddove l'importo delle penali applicate raggiunga il 20% del valore dell'importo netto contrattuale, può risolvere il contratto tramite comunicazione scritta. In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di 0,6 1 per mille dell'importo netto contrattuale. Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.
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PREMIO DI ACCELERAZIONE E PENALI. I contratti di appalto prevedono premi di accelerazione nel caso in cui l'opera venga ultimata in anticipo rispetto ai termini contrattualmente previsti, mentre nel coso caso contrario, ovverosia per ritardi nell'esecuzione delle prestazioni - ritardi imputabili all'appaltatore - penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto. Ebbene, al riguardo, la Stazione Appaltante ha previsto che qualora l'ultimazione dei lavori oggetto del presente Capitolato speciale d'appalto e del contratto, avvenga in anticipo rispetto al termine riportato(1) nell'articolo Consegna lavori - Inizio e termine per l'esecuzioneriportato nell'Art. 38, viene riconosciuto all'Appaltatore un premio di accelerazione, calcolato in misura giornaliera dello 0,6 pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale,per ogni giorno , senza superare complessivamente il 20% di anticipo nella consegna dei lavori ultimati rispetto a tempo contrattuale, per un massimo di 15 giorni di anticipazionedetto ammontare. Il riconoscimento del premio di accelerazione è subordinato alla previa approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità conformità, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, e sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. In deroga all'art. 126 del Codice, le Le penali dovute, invece, per il ritardato adempimento e quelle per il mancato rispetto l’inadempimento degli obblighi in materia di DNSH e obblighi PNRR-PNC previsti dall'art. 47, comma 3, 3-bis e 4, sono quelle di cui al DL 77/2021, convertito con modificazioni nella L L. 108/2021, volti a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, sono calcolate, anche in questo caso, calcolate in misura giornaliera parii allo compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e alla gravità della violazione, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20% di detto ammontare netto contrattuale. La Stazione appaltante laddove l'importo delle penali applicate raggiunga il 20% del valore dell'importo netto contrattuale, può risolvere il contratto tramite comunicazione scritta. In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale. Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale d'appaltoPertanto, nel caso di ritardo rispetto ai termini mancata ottemperanza alle disposizioni di una o più d'una di tali particui al precedente periodo verranno applicate le seguenti penali che saranno commisurate, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazioneprevio contraddittorio, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, alla gravità delle violazioni e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.all’entità delle conseguenze pregiudizievoli:
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PREMIO DI ACCELERAZIONE E PENALI. I contratti di appalto prevedono premi di accelerazione nel caso in cui l'opera venga ultimata in anticipo rispetto ai termini contrattualmente previsti, mentre nel coso contrario, ovverosia per ritardi nell'esecuzione delle prestazioni - ritardi imputabili all'appaltatore - penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto. Ebbene, al riguardorigurdo, la Stazione Appaltante ha previsto che qualora l'ultimazione dei lavori oggetto del presente Capitolato speciale d'appalto e del contratto, avvenga in anticipo rispetto al termine riportato(1) nell'articolo Consegna lavori - Inizio e termine per l'esecuzione, viene riconosciuto all'Appaltatore un premio di accelerazione, calcolato in misura giornaliera dello compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale,per ogni giorno , senza superare complessivamente il 20% di anticipo nella consegna dei lavori ultimati rispetto a tempo contrattuale, per un massimo di 15 giorni di anticipazionedetto ammontare. Il riconoscimento del premio di accelerazione è subordinato alla previa approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità e sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. In deroga all'art. 126 del Codice, le Le penali dovute, invece, per il ritardato adempimento e quelle per il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'art. 47, comma 3, 3-bis e 4, sono quelle di cui al DL 77/2021, convertito con modificazioni nella L 108/2021, volti a favorire la pari opportunità oppotunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, sono calcolate, anche in questo caso, in misura giornaliera parii allo compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille(2) dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e alla gravità della violazione, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20% di detto ammontare netto contrattuale. La Stazione appaltante laddove l'importo delle penali applicate raggiunga il 20% del valore dell'importo netto contrattuale, può risolvere il contratto tramite comunicazione scritta. In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di 0,6 per mille DELL'1 PER MILLE dell'importo netto contrattuale. Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.
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PREMIO DI ACCELERAZIONE E PENALI. I contratti di appalto prevedono premi di accelerazione nel caso in cui l'opera venga ultimata in anticipo rispetto ai termini contrattualmente previsti, mentre nel coso contrario, ovverosia per ritardi nell'esecuzione delle prestazioni - ritardi imputabili all'appaltatore - penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto. Ebbene, al riguardorigurdo, la Stazione Appaltante ha previsto che qualora l'ultimazione dei lavori oggetto del presente Capitolato speciale d'appalto e del contratto, avvenga in anticipo rispetto al termine riportato(1) nell'articolo Consegna lavori - Inizio e termine per l'esecuzione, viene riconosciuto all'Appaltatore un premio di accelerazione, calcolato in misura giornaliera dello compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale,per ogni giorno , senza superare complessivamente il 20% di anticipo nella consegna dei lavori ultimati rispetto a tempo contrattuale, per un massimo di 15 giorni di anticipazionedetto ammontare. Il riconoscimento del premio di accelerazione è subordinato alla previa approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità e sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. In deroga all'art. 126 del Codice, le Le penali dovute, invece, per il ritardato adempimento e quelle per il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'art. 47, comma 3, 3-bis e 4, sono quelle di cui al DL 77/2021, convertito con modificazioni nella L 108/2021, volti a favorire la pari opportunità oppotunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, sono calcolate, anche in questo caso, in misura giornaliera parii allo compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille(2) dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e alla gravità della violazione, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20% di detto ammontare netto contrattuale. La Stazione appaltante laddove l'importo delle penali applicate raggiunga il 20% del valore dell'importo netto contrattuale, può risolvere il contratto tramite comunicazione scritta. In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di 0,6 1 per mille dell'importo netto contrattuale. Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.
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