PRESA IN CARICO DI NUOVE COMPONENTI DELL’INFRASTRUTTURA Clausole campione

PRESA IN CARICO DI NUOVE COMPONENTI DELL’INFRASTRUTTURA. Il sotto servizio riguarda le attività di installazione, setup, integrazione in ambiente di esercizio e supporto al collaudo di nuove tecnologie, acquisite dall’Amministrazione in sostituzione e/o in aggiunta di quelle già operanti nel SIDT, nell’ambito della realizzazione di nuovi interventi e/o progetti di evoluzione del sistema informatico. Le richieste o i piani di attività saranno resi disponibili dall’Amministrazione; variazioni al piano possono essere proposte dal Fornitore e devono essere approvate dall’Amministrazione. Le nuove componenti, a titolo indicativo e non esaustivo, potranno essere: server hardware, dispositivi di storage, apparati di sicurezza, prodotti di backup, prodotti middleware, nuove tecnologie Hardware, prodotti di sicurezza, controllo, monitoraggio, ecc. L’esigenza di inserire nuovi componenti può nascere, ad esempio, anche dalla necessità di effettuare adeguamenti di risorse elaborative per superare situazioni di degrado e/o di saturazione delle risorse oppure di sostituire tecnologie hardware e software obsolete e/o non più manutenute dal produttore. Si evidenzia inoltre che il servizio potrà riguardare anche componenti infrastrutturali in servizio/cloud (ad esempio nuovi server IaaS, o container CaaS, ecc.) nell’ambito di quanto anche previsto al par. 5.1.3. Nell’eventualità di interventi che richiedano risorse professionali ad alta specializzazione con profili differenti da quelli previsti nel presente contratto, l’Amministrazione provvederà ad approvvigionarsene in autonomia. Gli interventi compresi nel sotto servizio potranno riguardare ad esempio: - attività di installazione e setup della nuova componente architetturale; - predisposizione della documentazione per il collaudo della nuova componente architetturale; - supporto tecnico a specialisti dei prodotti incaricati dal Dipartimento:

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).