Common use of Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto Clause in Contracts

Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. Per la copertura assicurativa sulla vita (Decesso), i diritti si prescrivono nel termine ordinario di prescrizione di 10 anni, decorsi i quali le imprese di assicurazione sono tenute a versare le somme non reclamate a favore dell’apposito Fondo istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi della Legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni. Per le coperture assicurative danni (Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea), i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono in 2 anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Tali condizioni sono previste dall’art. 2952 del c.c. (vedi Allegato “Riferimenti Normativi”).

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Samples: Polizza Cpi Finanziamenti Business a Premio Annuo, Contratto Redatto Secondo Le Linee Guida Del Tavolo Tecnico Ania “Contratti Semplici E Chiari”, Contratto Redatto Secondo Le Linee Guida Del Tavolo Tecnico Ania “Contratti Semplici E Chiari”

Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. Per la copertura assicurativa sulla vita (Decesso), i diritti si prescrivono nel termine ordinario di prescrizione di 10 anni, decorsi i quali le imprese di assicurazione sono tenute a versare le somme non reclamate a favore dell’apposito Fondo istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi della Legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni. Per le coperture assicurative danni (Invalidità Totale Permanente e Permanente, Inabilità Totale TemporaneaTemporanea e Perdita d’Impiego), i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono in 2 anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Tali condizioni sono previste dall’art. 2952 del c.c. (vedi Allegato “Riferimenti Normativi”).

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Samples: Contratto Redatto Secondo Le Linee Guida Del Tavolo Tecnico Ania “Contratti Semplici E Chiari”, Polizza Cpi Prestiti Privati a Premio Unico

Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. Il Cod. Civ. (Art. 2952) dispone che per le assicurazioni danni (Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea), i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Per la copertura assicurativa le assicurazioni sulla vita (Decesso), i diritti si prescrivono nel termine ordinario di prescrizione di 10 dieci anni, decorsi i quali le imprese Imprese di assicurazione Assicurazione sono tenute a versare le somme non reclamate a favore dell’apposito Fondo istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi della Legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni. Per le coperture assicurative danni (Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea), i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono in 2 anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Tali condizioni sono previste dall’art. 2952 del c.c. (vedi Allegato “Riferimenti Normativi”).

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Samples: www.cnpitalia.it

Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. Il Codice Civile (Art. 2952) dispone che, per le assicurazioni danni (Invalidità Totale Permanente, Malattia Grave, Ricovero Ospedaliero, Inabilità Totale Temporanea e Perdita d’Impiego), i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Per la copertura assicurativa le assicurazioni sulla vita (Decesso), i diritti si prescrivono nel termine ordinario di prescrizione di 10 dieci anni, decorsi i quali quali, le imprese di assicurazione sono tenute a versare le somme non reclamate a favore dell’apposito Fondo istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi della Legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni. Per le coperture assicurative danni (Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea), i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono in 2 anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Tali condizioni sono previste dall’art. 2952 del c.c. (vedi Allegato “Riferimenti Normativi”).

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Samples: Premio Garanzie Danni Netto Imposte Pacchetto D € 3.448,13