Prescrizione dei diritti. 1. I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono in due anni. 2. I termini di prescrizione decorrono dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ex art. 2952 c.c. Qualora, entro detti termini, la Compagnia non riceverà alcuna richiesta dai soggetti legittimati, i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione non possono più essere esercitati.
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Samples: Assicurazione Gap – Guaranteed Asset Protection, Insurance Policy, Assicurazione Gap – Guaranteed Asset Protection