TERMINI DI PRESCRIZIONE Clausole campione

TERMINI DI PRESCRIZIONE. Ogni tuo diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dal giorno del Sinistro. Nell’assicurazione della responsabilità civile i due anni decorrono dal giorno in cui la persona danneggiata ti ha chiesto il Risarcimento o ti ha fatto causa per ottenerlo. In questo caso si applica l’art. 2952 del Codice Civile. Per le garanzie diverse dall’Assistenza in caso di apertura del sinistro e di pendenza di procedimenti giudiziari hai l’obbligo interrompere i termini prescrizionali in forma scritta. Si precisa che la pendenza di procedimenti giudiziari non viene considerata causa di sospensione della prescrizione.
TERMINI DI PRESCRIZIONE. Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 C.C.
TERMINI DI PRESCRIZIONE. Ogni tuo diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dal giorno del sinistro.
TERMINI DI PRESCRIZIONE. Ai sensi dell’art. 2952 c.c., il termine di prescrizione dei diritti relativi alla presente polizza è di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
TERMINI DI PRESCRIZIONE. Ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.
TERMINI DI PRESCRIZIONE. Ogni tuo diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dal giorno del Sinistro. Per la Garanzia Furto e Incendio in caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta.
TERMINI DI PRESCRIZIONE. Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dal giorno del Sinistro. Nell’Assicurazione della Responsabilità Civile i due anni decorrono dal giorno in cui la persona danneggiata ti ha chiesto il risarcimento o ti ha fatto causa per ottenerlo.
TERMINI DI PRESCRIZIONE. I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle Cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.
TERMINI DI PRESCRIZIONE. Ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, se non esercitati, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui il diritto si fonda.
TERMINI DI PRESCRIZIONE. Si richiama l’attenzione del Contraente o degli altri aventi diritto sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente per il Contratto di Assicurazione (Art. 2952 del Codice Civile). Qualora il Contraente o gli altri aventi diritto omettano di richiedere gli importi dovuti entro il termine di prescri- zione, Poste Vita S.p.A. è obbligata, ai sensi della legge 27 ottobre 2008, n. 166, a versare tali somme al “Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie” istituito con legge n. 266/2005.