Common use of PRESTAZIONE IN CASO DI PERDITA D’IMPIEGO Clause in Contracts

PRESTAZIONE IN CASO DI PERDITA D’IMPIEGO. In caso di Perdita d’Impiego dovuta a: • giustificato motivo oggettivo; • messa in mobilità; • cause che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, l’Impresa di Assicurazione liquida mensilmente alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato – una somma secondo le indicazioni del Contratto di Finanziamento, pari all’importo delle rate mensili che hanno scadenza durante il periodo della disoccupazione con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e per tutta la durata con- trattuale. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stes- so, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento del Finanziamento. Qualora l’Assicurato stia ricevendo dall’Impresa di Assicurazione il pagamento dell’indennizzo ed intra- prenda un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Autonomo o Lavoratore dipendente di Ente Pubblico dovrà informare tempestivamente per iscritto l’Impresa di Assicurazione della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’indennizzo verrà interrotto definitivamente. Tuttavia, qualora il contratto di lavoro dipendente di ente privato sia solo a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’indennizzo verrà sospeso per la durata del contrat- to e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, sempre che persista la Disoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi, trascorsi i quali l’interruzione sarà definitiva. Per i dettagli relativi alla prestazione assicurata si rimanda alla lettura dell’Art. 36 “PRESTAZIONI AS- SICURATE” delle Condizioni di Assicurazione. Di seguito si riportano alcune esemplificazioni numeriche per facilitare l’Assicurato nella comprensio- ne dei meccanismi di funzionamento di massimali, scoperti e franchigie: DIPENDENTE PRIVATO RATA MENSILE DOVUTA = 300 EURO FRANCHIGIA/ LIMITI MASSIMI DI INDENNIZZO Perdita d’impiego per chiusura azienda Liquidazione della rata mensile successiva di 300 Euro solamente se la suddetta rata scade nel periodo di disoccupazione Superato il periodo di franchigia di 30 gg. si paga la rata che scade durante il periodo di disoccupazione Ad esempio: Durata disoccupazione = 60 giorni Scadenza rata = 28 di ogni mese Data sinistro = 1 luglio; Scadenza rata 28 Luglio in franchigia ; scadenza rata successiva in copertura Perdita d’impiego per dimissioni del dipendente Xxxxxx indennizzo Perdita d’impiego durante il periodo di carenza iniziale Carenza = 30 giorni Nessun indennizzo Cambiamento Rata mensile di 2.500 Euro Nessun indennizzo di perdita di attività lavorativa d’impiego da Dipendente privato a lavoratore autonomo.

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PRESTAZIONE IN CASO DI PERDITA D’IMPIEGO. In caso di Perdita d’Impiego dovuta a: • giustificato giustificato motivo oggettivo; • messa in mobilità; • cause che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, l’Impresa di Assicurazione liquida mensilmente alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato – una somma secondo le indicazioni del Contratto di Finanziamento, pari all’importo delle rate mensili che hanno scadenza durante il periodo della disoccupazione con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e per tutta la durata con- trattuale. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica modifica della durata o di rinegoziazione dello stes- so, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento del Finanziamento. Qualora l’Assicurato stia ricevendo dall’Impresa di Assicurazione il pagamento dell’indennizzo ed intra- prenda un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Autonomo o Lavoratore dipendente di Ente Pubblico dovrà informare tempestivamente per iscritto l’Impresa di Assicurazione della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’indennizzo verrà interrotto definitivamentedefinitivamente. Tuttavia, qualora il contratto di lavoro dipendente di ente privato sia solo a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’indennizzo verrà sospeso per la durata del contrat- to e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, sempre che persista la Disoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi, trascorsi i quali l’interruzione sarà definitivadefinitiva. Per i dettagli relativi alla prestazione assicurata si rimanda alla lettura dell’Art. 36 “PRESTAZIONI AS- SICURATE” delle Condizioni di Assicurazione. Di seguito si riportano alcune esemplificazioni esemplificazioni numeriche per facilitare l’Assicurato nella comprensio- ne dei meccanismi di funzionamento di massimali, scoperti e franchigie: DIPENDENTE PRIVATO RATA MENSILE DOVUTA = 300 EURO FRANCHIGIA/ LIMITI MASSIMI DI INDENNIZZO Perdita d’impiego per chiusura azienda Liquidazione della rata mensile successiva di 300 Euro solamente se la suddetta rata scade nel periodo di disoccupazione Superato il periodo di franchigia di 30 gg. si paga la rata che scade durante il periodo di disoccupazione Ad esempio: Durata disoccupazione = 60 giorni Scadenza rata = 28 di ogni mese Data sinistro = 1 luglio; Scadenza rata 28 Luglio in franchigia ; scadenza rata successiva in copertura Perdita d’impiego per dimissioni del dipendente Xxxxxx indennizzo Perdita d’impiego durante il periodo di carenza iniziale Carenza = 30 giorni Nessun indennizzo Cambiamento Rata mensile di 2.500 Euro Nessun indennizzo di perdita di attività lavorativa d’impiego da Dipendente privato a lavoratore autonomo.

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PRESTAZIONE IN CASO DI PERDITA D’IMPIEGO. In caso di Perdita d’Impiego dovuta a: • giustificato giustificato motivo oggettivo; • messa in mobilità; • cause che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, l’Impresa Straordinaria la Compagnia di Assicurazione liquida liquiderà mensilmente alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato – all’Assicurato una somma somma, secondo le indicazioni del Contratto di Finanziamentofinanziamento, pari all’importo delle rate mensili che hanno scadenza scaden- za durante il periodo della disoccupazione con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e 36 rate mensili per tutta la durata con- trattualecontrat- tuale. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stes- so, la La Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano Perdita d’Impiego è sottoposta: • ad un Periodo di ammortamento del FinanziamentoFranchigia assoluta pari a 30 giorni. • ad un Periodo di Carenza di 30 giorni. Qualora l’Assicurato stia ricevendo dall’Impresa la Compagnia di Assicurazione il pagamento dell’indennizzo ed intra- prenda stia pagando le rate mensili e l’Assicurato intrapren- da un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Autonomo o Lavoratore lavoratore dipendente di Ente Pubblico ente privato dovrà informare tempestivamente per iscritto l’Impresa la Compagnia di Assicurazione della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’indennizzo verrà interrotto definitivamentedefinitivamente. Tuttavia, qualora Qualora il contratto di lavoro dipendente di ente privato sia solo a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’indennizzo verrà sospeso per la durata del contrat- to contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, sempre che qualora persista la Disoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi. Per i dettagli relativi alla prestazione assicurata si rimanda all’Art. 39 “PRESTAZIONI ASSICURA- TE” delle Condizioni Contrattuali. La presente garanzia viene prestata: • senza limiti territoriali, trascorsi i quali l’interruzione sarà definitivasalvo le limitazioni previste all’Art. 40 – “ESCLUSIONI”; delle Condizioni Contrattuali che possono dal luogo alla riduzione o al mancato pagamento della prestazione; • fino alla data di pensionamento dell’Assicurato. In caso di estinzione parziale del Finanziamento la Copertura Assicurativa resterà comunque com- misurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento del Finanziamento. Di seguito si riportano alcune esemplificazioni numeriche per facilitare l’Assicurato nella compren- sione dei meccanismi di funzionamento di massimali, scoperti e franchigie: Dipendente privato Rata mensile = 300,00 Euro Perdita d’impiego per chiusura azienda Indennizzo mensile di 300,00 Euro Indennizzo per un massimo di 12 rate Perdita d’impiego durante il periodo di carenza iniziale Carenza 30 giorni Nessun indennizzo Perdita d’impiego per dimissioni dipendente 300,00 Euro Nessun indennizzo Cambiamento di attività lavorativa da Dipendente privato a lavoratore autonomo 300,00 Euro Nessun indennizzo PRESTAZIONE IN CASO DI INABILITA’ TEMPORANEA TOTALE La Copertura Assicurativa garantisce, in caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoro, la liquida- zione mensile all’Assicurato di una somma pari all'ammontare delle rate mensili, secondo le indi- cazioni del Contratto di Finanziamento, che hanno scadenza durante il periodo dell’inabilità stes- sa, con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e 36 rate mensili per tutta la durata contrattuale. L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o mestiere, a condizione che il giorno in cui si verifica il Sinistro egli eserciti effettiva- mente un’attività lavorativa regolare. Per i dettagli relativi alla prestazione assicurata si rimanda alla lettura dell’Art. 36 43 “PRESTAZIONI AS- SICURATEASSICURATE” delle Condizioni di Assicurazione. La Copertura Assicurativa per il caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoro è sottoposta: • ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 30 giorni. • ad un Periodo di Carenza di 30 giorni. La presente garanzia viene prestata: • senza limiti territoriali salvo le limitazioni previste all’Art. 44 – “ESCLUSIONI”; delle Condizioni Contrattuali che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento della prestazione: • fino al compimento del 75° anno di età dell’Assicurato. In caso di estinzione parziale del Finanziamento la Copertura Assicurativa resterà comunque com- misurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento del Finanziamento. Di seguito si riportano alcune esemplificazioni esemplificazioni numeriche per facilitare l’Assicurato nella comprensio- ne compren- sione dei meccanismi di funzionamento di massimali, scoperti . Scoperti e franchigie: DIPENDENTE PRIVATO RATA MENSILE DOVUTA = 300 EURO FRANCHIGIA/ LIMITI MASSIMI DI INDENNIZZO Perdita d’impiego per chiusura azienda Rata mensile da rimborsare Euro 2.500,00 Rata massima mensile da liquidare Euro 2.000,00 Franchigia assoluta 30 giorni Inabilità temporanea totale al lavoro Liquidazione della rata mensile successiva di 300 Euro 2.000,00 solamente se la suddetta rata scade nel periodo di disoccupazione inabilità Superato il periodo di franchigia di 30 gg. franchigia, si paga la rata che scade durante il periodo di disoccupazione inabilità. Ad esempio: Durata disoccupazione = Inabilità temporanea 60 giorni giorni: Scadenza rata = il 28 di ogni mese Data sinistro = sinistro: 1 luglio; luglio Scadenza rata il 28 Luglio luglio quindi in franchigia ; scadenza Scadenza rata successiva in copertura Perdita d’impiego per dimissioni del dipendente Xxxxxx indennizzo Perdita d’impiego durante il periodo Data di carenza iniziale Carenza = inizio copertura 1 di settembre - data della inabilità 20 settembre Durata della inabilità 30 giorni Nessun indennizzo Cambiamento Rata mensile in quanto avvenuto nei primi 30 giorni dalla data di 2.500 Euro Nessun indennizzo effetto della copertura assicurativa (periodo di perdita di attività lavorativa d’impiego da Dipendente privato a lavoratore autonomocarenza). In questo caso la durata dell’inabilità è ininfluente.

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PRESTAZIONE IN CASO DI PERDITA D’IMPIEGO. In caso di Perdita d’Impiego dovuta a: • giustificato giustificato motivo oggettivo; • messa in mobilità; • cause che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, l’Impresa Straordinaria la Compagnia di Assicurazione liquida liquiderà mensilmente alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato – all’Assicurato una somma somma, secondo le indicazioni del Contratto di Finanziamentofinanziamento, pari all’importo delle rate mensili che hanno scadenza durante il periodo della disoccupazione con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e 36 rate mensili per tutta la durata con- trattualecontrattuale. • ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 30 giorni. • ad un Periodo di Carenza di 30 giorni. Per i dettagli relativi alla prestazione assicurata si rimanda all’Art. 40 “PRESTAZIONI ASSICURATE” delle Condizioni Contrattuali. • senza limiti territoriali, salvo le limitazioni previste all’Art. 41 – “ESCLUSIONI”; delle Condizioni Contrattuali che possono dal luogo alla riduzione o al mancato pagamento della prestazione; • fino alla data di pensionamento dell’Assicurato. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stes- so, Finanziamento la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento del Finanziamento. Qualora Di seguito si riportano alcune esemplificazioni numeriche per facilitare l’Assicurato stia ricevendo dall’Impresa nella comprensione dei meccanismi di Assicurazione funzionamento di massimali, scoperti e franchigie: Dipendente privato Rata mensile = 300,00 Euro Perdita d’impiego per chiusura azienda Indennizzo mensile di 300,00 Euro Indennizzo per un massimo di 12 rate Perdita d’impiego durante il pagamento dell’indennizzo ed intra- prenda periodo di carenza iniziale Carenza 30 giorni Nessun indennizzo Perdita d’impiego per dimissioni dipendente 300,00 Euro Nessun indennizzo Cambiamento di attività lavorativa da Dipendente privato a lavoratore autonomo 300,00 Euro Nessun indennizzo La Copertura Assicurativa garantisce, in caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoro, la liquidazione mensile all’Assicurato di una somma pari all'ammontare delle rate mensili, secondo le indicazioni del Contratto di Finanziamento, che hanno scadenza durante il periodo dell’inabilità stessa, con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e 36 rate mensili per tutta la durata contrattuale. L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o mestiere, a condizione che il giorno in cui si verifica il Sinistro egli eserciti effettivamente un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Autonomo o Lavoratore dipendente di Ente Pubblico dovrà informare tempestivamente per iscritto l’Impresa di Assicurazione della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’indennizzo verrà interrotto definitivamente. Tuttavia, qualora il contratto di lavoro dipendente di ente privato sia solo a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’indennizzo verrà sospeso per la durata del contrat- to e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, sempre che persista la Disoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi, trascorsi i quali l’interruzione sarà definitivaregolare. Per i dettagli relativi alla prestazione assicurata si rimanda alla lettura dell’Art. 36 44 “PRESTAZIONI AS- SICURATEASSICURATE” delle Condizioni di Assicurazione. • ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 30 giorni. • ad un Periodo di Carenza di 30 giorni. • senza limiti territoriali salvo le limitazioni previste all’Art. 45 – “ESCLUSIONI”; delle Condizioni Contrattuali che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento della prestazione: • fino al compimento del 75° anno di età dell’Assicurato. In caso di estinzione parziale del Finanziamento la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento del Finanziamento. Di seguito si riportano alcune esemplificazioni esemplificazioni numeriche per facilitare l’Assicurato nella comprensio- ne comprensione dei meccanismi di funzionamento di massimali, scoperti e franchigie: DIPENDENTE PRIVATO RATA MENSILE DOVUTA = 300 EURO FRANCHIGIA/ LIMITI MASSIMI DI INDENNIZZO Perdita d’impiego per chiusura azienda Rata mensile da rimborsare Euro 2.500,00 Rata massima mensile da liquidare Euro 2.000,00 Franchigia assoluta 30 giorni Inabilità temporanea totale al Liquidazione della rata mensile successiva di 300 Euro solamente se la suddetta rata scade nel periodo di disoccupazione Superato il periodo di franchigia lavoro mensile successiva di 30 gg. Euro franchigia, si paga la rata 2.000,00 solamente se la che scade durante il periodo suddetta rata scade nel di disoccupazione inabilità. periodo di inabilità Ad esempio: Durata disoccupazione = Inabilità temporanea 60 giorni giorni: Scadenza rata = il 28 di ogni mese Data sinistro = : 1 luglio; luglio Scadenza rata il 28 Luglio luglio quindi in franchigia ; scadenza Scadenza rata successiva in copertura Perdita d’impiego per dimissioni del dipendente Xxxxxx Data di inizio copertura 1 di Durata della inabilità 30 Nessun indennizzo Perdita d’impiego durante il in quanto settembre – data della giorni avvenuto nei primi 30 giorni inabilità 20 settembre dalla data di effetto della copertura assicurativa (periodo di carenza iniziale Carenza = 30 carenza).In questo caso la durata dell’inabilità è ininfluente. 4.Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia di Assicurazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile come previsto all’Art. 5 “DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO” delle Condizioni di Assicurazione. 5.Premi Le Coperture assicurative vengono prestate dalla Compagnia di Assicurazione dietro corresponsione da parte di ogni Assicurato di un premio unico ed anticipato. Il premio è calcolato in percentuale dell’importo totale del Finanziamento richiesto in base alla durata del finanziamento. Il premio unico non frazionabile viene versato dall’Assicurato al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione alle Polizze collettive abbinate al contratto di Finanziamento mediante trattenuta sul conto corrente dell’Assicurato stesso che, a tal fine, ha conferito al Contraente della Polizza Collettiva apposito mandato all’incasso. Il costo trattenuto dalla Compagnia di Assicurazione a titolo di spesa di acquisizione e gestione del Contratto di Assicurazione, già incluso nel tasso di Premio – riportato all’Art. 9 “PAGAMENTO DEL PREMIO” delle Condizioni di Assicurazione – è pari al 52% del Premio unico versato al netto delle imposte. La quota parte per l'intermediazione percepita in media dagli intermediari è pari al 71,15% del costo stesso. A titolo esemplificativo per un premio unico di Euro 1.000,00, al lordo delle imposte, i costi trattenuti a titolo di spesa di acquisizione e gestione del Contratto di Assicurazione sono pari a Euro 520,00 di cui Euro 370,00 rappresentano l’importo percepito dagli Intermediari. Nella tabella di seguito riportata è data evidenza di tutti i costi a carico dell’Assicurato e della relativa quota parte percepita in media dagli intermediari: Tipo costo Misura costo Quota parte per l’intermediazione percepita in media dagli intermediari (*) al netto delle imposte 6.Rivalse La Compagnia di Assicurazione rinuncia a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto, ad ogni azione di regresso verso i terzi responsabili del sinistro per le prestazioni da essa effettuate in forza delle Coperture Assicurative del presente Contratto di Assicurazione descritte nella presente Nota Informativa come riportato all’Art. 23 “RINUNCIA ALLA RIVALSA” delle Condizioni di Assicurazione. 7.Diritto di recesso al contratto di assicurazione L’Assicurato può recedere dall’Assicurazione entro 60 giorni Nessun indennizzo Cambiamento Rata mensile dalla sottoscrizione del Modulo di 2.500 Euro Nessun indennizzo Adesione dandone comunicazione alla Compagnia tramite raccomandata A/R o presentandone richiesta scritta presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto. In tal caso, la Compagnia rimborserà all’Assicurato per il tramite della Contraente il Premio pagato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. L’esercizio del diritto di perdita recesso libera la Contraente e la Compagnia da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto dal giorno di attività lavorativa d’impiego da Dipendente privato a lavoratore autonomoricevimento della comunicazione di recesso.

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