Versamento del premio Clausole campione

Versamento del premio. L’Assicurato, quale intestatario di X/X xxxxxx xx , XXX xxxxx , autorizza l’addebito dei premi assicurativi. Il pagamento del premio è condizione essenziale per l’efficacia del contratto. L’Assicurato Nella tabella di seguito riportata è data evidenza, in valore percentuale, dei costi sostenuti dall’Assicurato e della quota parte degli stessi percepita in media dagli Intermediari con riferimento a ciascuna tipologia di costo. Ipotesi esemplificative in valore assoluto: Esempio n.1 Premio complessivo: 15,00 Euro Ammontare costo: 5,70 Euro Importo del costo percepito dagli Intermediari: 3,43 Euro Esempio n.2 Premio complessivo: 30,00 Euro Ammontare costo: 11,40 Euro Importo del costo percepito dagli Intermediari: 6,85 Euro L’Assicurato, entro il sessantesimo giorno successivo alla data di conclusione del presente contratto, può recedere dallo stesso. La comunicazione di recesso va inviata a mezzo lettera raccomandata presso la Sede Operativa della Società, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 1 20143 Milano. Il recesso ha l’effetto di liberare l’Assicurato e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricevimento della lettera raccomandata. L’importo del premio – al netto della quota parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto – verrà restituito all’Assicurato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Versamento del premio. Il Premio Unico deve essere corrisposto in un’unica soluzione alla Compagnia, e la prestazione assicurata è garantita previa correspon- sione del Premio. Il Premio Unico deve essere versato mediante assegno bancario o as- segno circolare intestato a AFI ESCA S.A., oppure bonifico bancario in- testato alla medesima ovvero tramite addebito SDD Core sul conto cor- rente del Contraente. Ai fini dell’attestazione dell’avvenuto pagamento, fa fede la documentazione contabile dell’ istituto di credito. L’ammontare totale del Premio, indicato nella Proposta di Assicurazio- ne, è comprensivo dell’eventuale imposta di assicurazione applicabile, attualmente nella misura del 2,5%, alle Coperture Inabilità Tempora- nea Totale, Malattia Grave e Perdita di Impiego.
Versamento del premio. Il contratto prevede il versamento di un premio unico, da effettuarsi contestual- mente alla sottoscrizione del modulo di Proposta. L’ammontare del premio unico non può essere inferiore ad Euro 2.500,00 e superiore ad Euro 2.500.000,00. Il premio potrà essere versato, alla Società o ad un Financial Planner di Banca Generali, con le seguenti modalità (come indicato nel modulo di proposta): - assegno bancario; - assegno circolare; - bonifico bancario; - addebito sul conto corrente bancario; - bonifico da disinvestimento dal Fondo/Polizza in scadenza o in differimento. Nel caso di estinzione del conto corrente bancario, è possibile, previa comunica- zione scritta alla Società, concordare con la Compagnia una diversa modalità di versamento del premio.
Versamento del premio. Il prodotto è sottoscrivibile mediante versamento di un Premio in unica soluzione, di importo almeno pari a 2.000 Euro. L’Investitore-Contraente ha comunque la facoltà di effettuare, nel corso del periodo di sottoscrizione (03/11/2014- 12/12/2014), dei versamenti aggiuntivi di importo non inferiore a 2.000 Euro.
Versamento del premio. Le prestazioni assicurate di cui all'art. 1 sono garantite pre- vio versamento alla Società, in un'unica soluzione ed in via anticipata da parte del Contraente, del premio unico e degli eventuali versamenti aggiuntivi. Il Contraente si impegna a versare il premio unico al momento della sottoscrizione del- la proposta di assicurazione. Per la tariffa 31 F, l'importo del premio alla sottoscrizione non potrà risultare inferiore a euro 10.000,00 né superiore a euro 29.999,99. Per la tariffa 32 F, l'importo del premio alla sottoscrizione non può risultare inferiore a euro 30.000,00. L’importo minimo di ciascun eventuale versamento aggiun- tivo non potrà risultare inferiore a euro 2.500,00.
Versamento del premio. Le prestazioni assicurate di cui all'art. 1 sono garantite pre- vio versamento alla Società, in un'unica soluzione e in via anticipata da parte del Contraente, del premio unico e degli eventuali versamenti aggiuntivi. L'importo del premio alla sottoscrizione non potrà risultare inferiore a euro 30.000,00. L’importo minimo di ciascun eventuale versamento aggiun- tivo non potrà risultare inferiore a euro 2.500,00.
Versamento del premio. Le prestazioni assicurate di cui all'articolo 1 sono garantite previo versamento all'Impresa di un pre- mio annuo (premio base), calcolato in annualità anticipate, e corrisposto periodicamente per tutta la durata del contratto in base al frazionamento annuale, semestrale o mensile prescelto dal contraen- te. L'importo annuo del premio base non può essere inferiore a euro 600. La scelta del frazionamen- to mensile presuppone un primo versamento corrispondente a sei mensilità e comunque un importo di rata non inferiore a euro 50. In ogni caso il premio relativo al primo anno è dovuto per intero.
Versamento del premio. Il contratto prevede il versamento di un premio unico di 10.367,00 euro. Dal premio versato la Società preleva una quota, detta caricamento, a copertura dei costi di distribuzione e amministrativi sostenuti, per maggiori dettagli sui costi applicati e la loro incidenza sul premio complessivamente versato si rimanda al successivo punto 8.1. Il premio versato al netto di detti costi, è investito nella gestione interna separata descritta al successivo punto 4.2 e costituisce il capitale investito del contratto. B.1) Informazioni sull’investimento finanziario

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  • Pagamento del premio L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Eventuali premi e/o rate di premio frazionato successive alla prima debbono essere pagati nei giorni di scadenza previsti. In caso contrario l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza e riprenderà vigore dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente avrà pagato quanto da lui dovuto.

  • Adeguamento del premio Le Somme assicurate, i Limiti di indennizzo (non espressi in percentuale) e il Premio, previsti nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa, della percentuale - solo se superiore - calcolata rapportando l’“indice ISTAT di riferimento annuale” (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) all’“indice ISTAT mensile” immediatamente precedente (“indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” pubblicato dall’ISTAT). Se l’indice ISTAT non è disponibile, l’Impresa può utilizzare un indice equivalente ma deve avvisare il Contraente. Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella suddetta Scheda tecnica di Ambito di rischio. Tale disciplina non è operante per le prestazioni di Assistenza.

  • Mancato pagamento del premio Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

  • Modalità di pagamento del Premio Il pagamento dei premi va effettuato direttamente a favore della Compagnia, autorizzando l’addebito sul conto corrente bancario; la data valuta di addebito allo stesso coincide con la data di investimento del premio, come definita al successivo Art. 5 “Attribu- zione delle quote”. L’estratto conto bancario del Con- traente costituisce a tutti gli effetti quietanza di paga- mento (ricevuta di pagamento).

  • Pagamento dei premi A fronte delle prestazioni previste dal contratto, il Contraente si obbliga a corrispondere un premio unico il cui ammontare è fissato all’atto della sottoscrizione del contratto stesso. L’ammontare minimo del premio unico è di 15.000,00 Euro. Il Contraente potrà versare successivi premi unici aggiuntivi trascorsi almeno 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. L’ammontare minimo dei premi unici aggiuntivi è di 1.000,00 Euro. In relazione al prodotto in oggetto, il cumulo dei premi versati ed investiti nella Gestione Separata, comprensivo del premio unico iniziale e degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dallo stesso Contraente, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà essere superiore a 1.500.000,00 Euro. Inoltre per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 5.000.000,00 Euro il cumulo complessivo dei premi versati con più contratti, afferenti a prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della gestione separata "BERICAPITAL", in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Compagnia, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente.

  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • Calcolo del premio Il Premio per Certificato, che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, sarà calcolato applicando i tassi indicati al Punto 10 della Scheda di Copertura.

  • Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il relativo Premio, non sono soggetti ad adeguamento automatico.

  • Regolazione del premio Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

  • DETERMINAZIONE DEL PREMIO Per ciascun Assicurato il Premio viene corrisposto in via anticipata e in unica soluzione per tutta la durata dell'Assicurazione ed è deter- minato applicando la seguente formula. P = T×N×Ir P Premio unico anticipato inclusivo di imposte (nella misura del 2,50%) T tasso mensile finito pari a 0,11580% N Durata del Finanziamento espressa in mesi interi Ir importo richiesto del Finanziamento (l’importo finanziato è pari alla somma dell’importo richiesto e dei Premi della presente Polizza Collettiva e della collegata Polizza Collettiva Vita n°3474).