Presupposti per il conferimento di incarichi. 1 Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità la cui verifica deve analiticamente risultare dall’atto di conferimento: a) l’oggetto della prestazione d’opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall’ordinamento all’ente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’ente; b) l’ente deve avere preliminarmente accertato l’inesistenza, all’interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell’incarico ovvero l’impossibilità oggettiva, adeguatamente motivata, di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata. A tale proposito gli incarichi possono essere conferiti solo ad esperti di particolare e comprovata capacità professionale e specializzazione anche universitaria, da intendersi come possesso del diploma di laurea magistrale del vecchio ordinamento o specialistica o della laurea breve accompagnata da master o corso post laurea specificatamente nelle materie attinenti all’incarico da affidare. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini od albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca,per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10.09.2003 n.276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell’incarico; e) l’importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato all’ effettiva utilità che può derivare all’ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell’incarico; f) la durata dell’incarico non deve essere superiore a quella delle esigenze organizzative cui si riferiscono ovvero alla realizzazione degli obiettivi e programmi definiti con gli atti di indirizzo dell’organo politico; g) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all’art. 4;
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Samples: Regolamento Sull'ordinamento Degli Uffici E Dei Servizi
Presupposti per il conferimento di incarichi. 1 Gli 1. Per esigenze cui non si può far fronte con il personale in servizio, la Camera può conferire gli incarichi possono essere conferiti individuali di cui al precedente art. 1, nell’ambito delle previsioni e con i limiti posti dal bilancio di previsione e dagli strumenti di assegnazione dei budget direzionali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità la cui verifica deve analiticamente risultare dall’atto di conferimentorequisiti:
a) a. l’oggetto della prestazione d’opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall’ordinamento all’ente, all’amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati determinati, e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’entedell’amministrazione;
b) l’ente b. l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’inesistenza, all’interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell’incarico ovvero l’impossibilità oggettiva, adeguatamente motivata, oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, dal punto di vista quantitativo e/o qualitativo, impossibilità che sussiste quando si verifichi, anche alternativamente, una delle seguenti ipotesi: ● l’ente non può in concreto reperire all’interno della propria organizzazione la figura professionale idonea allo svolgimento della prestazione oggetto di incarico; ● le prestazioni e le attività non possono essere espletate dal personale dipendente per eccezionali esigenze di carattere organizzativo debitamente motivate; ● I’oggetto deIIa prestazione verte su materie di particoIare compIessità, speciaIizzazione e innovatività;
c) la c. Ia prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificataaItamente quaIificata: a taI fine si considerano prestazioni di aIta quaIificazione queIIe connesse a professioni inteIIettuaIi per Ie quaIi sono richieste speciaIizzazioni, anche universitarie, particoIari abiIitazioni, autorizzazioni o quaIificazioni. A tale proposito gli incarichi possono essere conferiti solo ad esperti di particolare e comprovata capacità professionale e specializzazione anche universitaria, da intendersi come possesso del diploma di laurea magistrale del vecchio ordinamento o specialistica o della laurea breve accompagnata da master o corso post laurea specificatamente nelle materie attinenti all’incarico da affidare. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione Non è richiesta speciaIizzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di natura occasionale o coordinata e continuativa per Ie attività che debbano debbono essere svolte svoIte da professionisti iscritti in ordini od albi o con aIbi o per soggetti che operino nel neI campo dell’artedeII’arte, dello spettacolo o deIIo spettacoIo, dei mestieri artigianali artigianaIi o dell’attività deII’attività informatica nonché a supporto dell’attività deII’attività didattica e di ricerca,, per i servizi di orientamento, compreso il collocamentoiI coIIocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro Iavoro, di cui al aI decreto legislativo 10.09.2003 n.276IegisIativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della deIIa finanza pubblica.pubbIica, ferma restando Ia necessità di accertare Ia maturata esperienza neI settore;
d) d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, Iuogo oggetto e compenso dell’incaricodeIIa coIIaborazione;
e) l’importo del compensoe. non è ammesso iI rinnovo; I’eventuaIe proroga deII’incarico è consentita, adeguatamente motivatoin via eccezionaIe, aI soIo fine di compIetare iI progetto e per ritardi non imputabiIi aI coIIaboratore, ferma restando Ia misura deI compenso pattuito in sede di affidamento deII’incarico.
2. Per iI conferimento deII’incarico iI soggetto deve possedere i seguenti requisiti:
a. essere strettamente correlato all’ effettiva utilità che può derivare all’ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell’incaricoin possesso deIIa cittadinanza itaIiana o di uno degIi stati membri deII’Unione Europea;
f) la durata dell’incarico non deve essere superiore a quella delle esigenze organizzative cui si riferiscono ovvero alla realizzazione degli obiettivi b. godere dei diritti civiIi e programmi definiti con gli atti di indirizzo dell’organo politicopoIitici;
gc. non aver riportato condanne penaIi e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano I’appIicazione di misure di prevenzione, di decisioni civiIi e di provvedimenti amministrativi iscritti neI caseIIario giudiziaIe;
d. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penaIi;
e. non essere a conoscenza di situazioni, anche potenziaIi, di confIitto di interessi ai sensi deII’art. 2 deI DPR 16 apriIe 2013, n. 62 (RegoIamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubbIici) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto che estende gIi obbIighi di condotta a tutti i coIIaboratori o consuIenti, con quaIsiasi tipoIogia di contratto o incarico e a quaIsiasi titoIo, e ai sensi di quanto previsto daI Codice di Comportamento deIIa Camera di Commercio di Padova (approvato con deIiberazione deIIa Giunta cameraIe n. 16 deI 30 gennaio 2014 e s.m.i.) riIasciandone apposita dichiarazione.
3. Non possono partecipare aIIa procedura e saranno escIusi daIIa stessa coIoro che:
a. per qualsiasi ragione non siano legittimati a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
b. si trovino in conflitto di interessi con l’Amministrazione o che abbiano avuto un precedente incarico con valutazione non positiva.
4. Il provvedimento di conferimento di incarico dovrà contenere puntuale ed esaustivo riscontro della procedura comparativa sussistenza dei presupposti di cui all’artal presente articolo, oltre alla dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi, resa dal Dirigente che conferisce l’incarico ai sensi dell’art. 4;53 del Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.i., rilasciando apposita dichiarazione.
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Presupposti per il conferimento di incarichi. 1 Gli 1. Per esigenze cui non si può far fronte con il personale in servizio, la Camera può conferire gli incarichi possono essere conferiti individuali di cui al precedente art. 1, nell’ambito delle previsioni e con i limiti posti dal bilancio di previsione e dagli strumenti di assegnazione dei budget direzionali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità la cui verifica deve analiticamente risultare dall’atto di conferimentorequisiti:
a) a. l’oggetto della prestazione d’opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall’ordinamento all’ente, all’amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati determinati, e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’entedell’amministrazione;
b) l’ente b. l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’inesistenza, all’interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell’incarico ovvero l’impossibilità oggettiva, adeguatamente motivata, oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, dal punto di vista quantitativo e/o qualitativo, impossibilità che sussiste quando si verifichi, anche alternativamente, una delle seguenti ipotesi: ● l’ente non può in concreto reperire all’interno della propria organizzazione la figura professionale idonea allo svolgimento della prestazione oggetto di incarico; ● le prestazioni e le attività non possono essere espletate dal personale dipendente per eccezionali esigenze di carattere organizzativo debitamente motivate; ● l’oggetto della prestazione verte su materie di particolare complessità, specializzazione e innovatività;
c) c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata: a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste specializzazioni, anche universitarie, particolari abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni. A tale proposito gli incarichi possono essere conferiti solo ad esperti di particolare e comprovata capacità professionale e specializzazione anche universitaria, da intendersi come possesso del diploma di laurea magistrale del vecchio ordinamento o specialistica o della laurea breve accompagnata da master o corso post laurea specificatamente nelle materie attinenti all’incarico da affidare. Si prescinde dal requisito della comprovata Non è richiesta specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di natura occasionale o coordinata e continuativa per le attività che debbano debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini od o albi o con per soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca,, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro lavoro, di cui al decreto legislativo 10.09.2003 n.27610 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica., ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
d) d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, luogo oggetto e compenso dell’incaricodella collaborazione;
e) l’importo e. non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso, adeguatamente motivato, compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.
2. Per il conferimento dell’incarico il soggetto deve possedere i seguenti requisiti:
a. essere strettamente correlato all’ effettiva utilità che può derivare all’ente dalla esecuzione in possesso della prestazione oggetto dell’incaricocittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
f) la durata dell’incarico non deve essere superiore a quella delle esigenze organizzative cui si riferiscono ovvero alla realizzazione degli obiettivi b. godere dei diritti civili e programmi definiti con gli atti di indirizzo dell’organo politicopolitici;
gc. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e. non essere a conoscenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 2 del DPR 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) che estende gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto obblighi di condotta a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, e ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento della Camera di Commercio di Padova (approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 16 del 30 gennaio 2014 e s.m.i.) rilasciandone apposita dichiarazione.
3. Non possono partecipare alla procedura comparativa e saranno esclusi dalla stessa coloro che:
a. per qualsiasi ragione non siano legittimati a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
b. si trovino in conflitto di interessi con l’Amministrazione o che abbiano avuto un precedente incarico con valutazione non positiva.
4. Il provvedimento di conferimento di incarico dovrà contenere puntuale ed esaustivo riscontro della sussistenza dei presupposti di cui all’artal presente articolo, oltre alla dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi, resa dal Dirigente che conferisce l’incarico ai sensi dell’art. 4;53 del Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.i., rilasciando apposita dichiarazione.
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Samples: Regolamento Per Il Conferimento Di Incarichi Esterni Di Collaborazione
Presupposti per il conferimento di incarichi. 1 Gli 1. Per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, il Comune può conferire incarichi possono essere conferiti individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità la cui verifica deve analiticamente risultare dall’atto di conferimentopresupposti:
a) l’oggetto della prestazione d’opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall’ordinamento all’ente, al Comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’entedel Comune;
b) l’ente il Comune deve avere preliminarmente accertato l’inesistenza, all’interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell’incarico ovvero l’impossibilità oggettiva, adeguatamente motivata, oggettiva di utilizzare poter far fronte con le risorse umane disponibili al suo interno;interno alle esigenze funzionali che si intendono soddisfare, rendendosi quindi necessario ed opportuno procedere al conferimento di incarichi ad esperti esterni all’Ente; a tal fine il Dirigente Responsabile del Settore interessato attesta per iscritto l’impossibilità oggettiva di utilizzare il personale in servizio a tempo indeterminato o determinato per lo svolgimento dell’attività che si intende affidare al soggetto esterno,con riferimento alla mancanza della specifica professionalità richiesta, oppure con riferimento ai carichi di lavoro già assegnati.
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e ed altamente qualificata. A tale proposito gli incarichi possono ;
d) devono essere conferiti solo ad esperti di particolare preventivamente determinati la durata, il luogo, l’oggetto e comprovata capacità professionale e specializzazione anche universitaria, da intendersi come possesso del diploma di laurea magistrale del vecchio ordinamento o specialistica o il compenso della laurea breve accompagnata da master o corso post laurea specificatamente nelle materie attinenti all’incarico da affidarecollaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di natura occasionale o coordinata e continuativa d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini od o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e artigianali, ferma restando la necessità di ricerca,per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10.09.2003 n.276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblicaaccertare la maturata esperienza nel settore.
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell’incarico;
e) l’importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato all’ effettiva utilità che può derivare all’ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell’incarico;
f) la durata dell’incarico non deve essere superiore a quella delle esigenze organizzative cui si riferiscono ovvero alla realizzazione degli obiettivi e programmi definiti con gli atti di indirizzo dell’organo politico;
g) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all’art. 4;
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Samples: Regolamento Generale Di Organizzazione Degli Uffici E Dei Servizi