Prevenzione e Sicurezza. I medici in formazione specialistica, ai sensi dell’art. 2 comma 1° del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell’Ente convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell’adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. Al riguardo, il rappresentante legale dell’Ente (art. 18 del decreto di cui al 1° comma) quale datore di lavoro dell’Ente Convenzionato, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell’Ente medesimo. I medici in formazione sono tenuti all’osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall’Ente ospitante.
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Samples: Convenzione Per l'Utilizzo Di Strutture Extrauniversitarie, Convenzione Con l'Università Degli Studi Di Milano Per l'Utilizzo Delle Strutture Extrauniversitarie, Convenzione
Prevenzione e Sicurezza. I medici Il medico in formazione specialistica, ai sensi dell’art. 2 comma 1° del decreto legislativo D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono svolge attività di tirocinio presso le strutture dell’Ente convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell’adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. Il medico in formazione specialistica deve aver concluso il percorso formativo in materia di sicurezza ai sensi D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Al riguardo, il rappresentante legale dell’Ente (art. 18 del decreto di cui al 1° comma) quale datore di lavoro dell’Ente Convenzionatodell’Ente, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici del medico in formazioneformazione specialistica, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell’Ente medesimo. I medici Il medico in formazione sono tenuti specialistica è tenuto all’osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall’Ente ospitante.
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Samples: Convenzione Per Lo Svolgimento Di Attività Formative Professionalizzanti
Prevenzione e Sicurezza. I medici in formazione specialistica, ai sensi dell’art. 2 comma 1° del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell’Ente convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell’adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. Al riguardo, il rappresentante legale dell’Ente (art. 18 del decreto di cui al 1° comma) quale datore di lavoro dell’Ente Convenzionatoconvenzionato, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell’Ente medesimo. I medici in formazione sono tenuti all’osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall’Ente ospitante.
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Samples: Convenzione
Prevenzione e Sicurezza. I medici in formazione specialistica, ai sensi dell’art. 2 comma 1° del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell’Ente convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell’adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. Al riguardo, il rappresentante legale dell’Ente (art. 18 del decreto di cui al 1° comma) ), quale datore di lavoro dell’Ente Convenzionato, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell’Ente medesimo. I medici in formazione sono tenuti all’osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall’Ente ospitante.
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Samples: Convenzione Per l'Utilizzo Di Strutture Extrauniversitarie
Prevenzione e Sicurezza. I medici in formazione specialisticaGli specializzandi, ai sensi dell’art. 2 comma 1° del decreto legislativo D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 n. 812008, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell’Ente convenzionato Convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell’adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. Al riguardo, il rappresentante legale dell’Ente (art. 18 del decreto di cui al 1° comma) quale datore di lavoro dell’Ente Convenzionato, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazionedegli stessi, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell’Ente medesimo. I medici in formazione Gli specializzandi sono tenuti all’osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall’Ente ospitante.
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Samples: Convenzione Con l'Università Degli Studi Di Milano Per l'Utilizzo Di Strutture Extrauniversitarie
Prevenzione e Sicurezza. I medici in formazione specialisticaGli specializzandi, ai sensi dell’art. 2 comma 1° del decreto legislativo D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 n. 812008, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell’Ente convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell’adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. Al riguardo, il rappresentante legale dell’Ente (art. 18 del decreto di cui al 1° comma) quale datore di lavoro dell’Ente Convenzionatoconvenzionato, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazionedegli stessi, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell’Ente medesimo. I medici in formazione Gli specializzandi sono tenuti all’osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall’Ente ospitante.
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Samples: Convenzione Con l'Università Degli Studi Di Milano Per l'Utilizzo Di Strutture Extra Universitarie