Prezzo chiuso Clausole campione

Prezzo chiuso. Per i lavori in appalto si applica prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale (48) da applicarsi (nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento) all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi (49).
Prezzo chiuso. 1. Ai sensi dell’art. 133, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, al contratto si applica il prezzo chiuso consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. 2. Il prezzo chiuso non troverà applicazione per il maggior termine di esecuzione dovuto a ritardi o cause imputabili all’appaltatore.
Prezzo chiuso. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 133, co. 3, D.Lgs 163/06.
Prezzo chiuso. L’appalto non è pluriennale, non si applica quindi il prezzo chiuso.
Prezzo chiuso. 1. Al contratto si applica il prezzo chiuso consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. 2. Il prezzo chiuso non troverà applicazione per il maggior termine di esecuzione dovuto a ritardi o cause imputabili all’ esecutore. 3. A pena di decadenza, l’esecutore deve presentare alla Stazione Appaltante l’istanza di applicazione del prezzo chiuso, ai sensi del comma 3 dello stesso decreto, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della RepubblicaItaliana del decreto ministeriale di cui al medesimo comma 3 (sempre dello stesso decreto).
Prezzo chiuso per tutta la durata del contratto d’appalto non sono previste clausole di revisione prezzi ovvero indicizzazioni
Prezzo chiuso. (ARTICOLO ABROGATO)
Prezzo chiuso. Ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del Codice Civile.
Prezzo chiuso. Non applicabile.
Prezzo chiuso. Ai sensi dell’art. 115, del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 al presente appalto non si applica la revisione prezzi, fatte salve le eventuali deroghe previste nello stesso articolo.