OSSERVAZIONE DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE Clausole campione

OSSERVAZIONE DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE. L’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto è anzitutto ed essenzialmente vincolata dalle disposizione del presente Capitolato; per quanto non previsto e comunque non specificato dal Contratto e dall’allegato presente Capitolato Speciale d’Appalto, l’appalto è anche soggetto all’osservanza delle seguenti norme: ❑ Legge della Regione Siciliana 19 maggio 2003, n. 7 che modifica ed integra la L.R. 02/08/2002 n.7; ❑ Legge della Regione Siciliana 2 agosto 2002, n. 7 recante norme in materia di opere pubbliche e disciplina gli appalti dei lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi; ❑ Legge Quadro 11 febbraio 1994, n. 109. Testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e con le norme della L.R. 19/05/2003 n. 7; ❑ Regolamento di attuazione della Legge Quadro, emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; ❑ Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F., limitatamente agli articoli non abrogati dal Regolamento n. 554; ❑ Capitolato Generale di Appalto, adottato con D.M. LL. PP. 19 aprile 2000, n. 145; ❑ Codice civile, in particolare il Libro IV, Titolo III, Capo VII “Dell’appalto”, articoli 1655-1677; ❑ D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34; ❑ D.M. 3 agosto 2000, n. 294 (come modificato con D.M. 24 ottobre 2001, n. 420); ❑ D.M. 2 dicembre 2000, n. 398; ❑ Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n.493; ❑ Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n.494 come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 19 novembre 1999, n.528; ❑ Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 0 marzo 1991 riguardante i limiti massima di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno; ❑ Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n.277 e della Legge 26 ottobre 1995 sull’inquinamento acustico; ❑ e successive modifiche ed integrazioni, se ed in quanto applicabili. L’appalto è, altresì, soggetto alla completa osservanza: ❑ di tutte le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri; ❑ di tutte le norme vigenti in Italia e nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell’appalto derivanti da leggi, decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, di circolazione stradale, di sicurezza ed igiene del lavoro vigenti alla data di esecuzione dei lavori; ❑ delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915 e successive modifiche ed integrazioni o impartite dalle UU.SS.LL.; ❑ ...
OSSERVAZIONE DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE. Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'appalto è soggetta, nell'ordine, alla osservanza delle seguenti statuizioni: a) Legge 20/03/1865, n° 2248, all. F, limitatamente agli articoli non abrogati dal Regolamento di cui alla seguente lettera c). b) Legge Quadro 11/02/1994, n°109 (con successive modifiche ed integrazioni). c) Regolamento di attuazione della Legge Quadro, emanato con D.P.R. 21/12/1999, n° 554. d)- Capitolato Generale d'Appalto, adottato con D.M. LL.PP. 19/04/2000, n° 145. Così come recepiti con L.R. 02/08/2002, n° 7.
OSSERVAZIONE DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE. Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, l'esecuzione del- l'appalto è soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti statuizioni: a) Capitolato Generale di Appalto, adottato con D.M. LL. PP. 19 aprile 2000, n. 145 limitatamente agli articoli non abrogali dal Regolamento) b) Legge della Regione Sicilia 02 agosto 2002, n° 7; (limitatamente agli articoli non abrogati); c) Legge della Regione Sicilia 19 maggio 2003, n° 7; (limitatamente agli articoli non abrogati); d) Legge della Regione Sicilia 29 novembre 2005, n° 16; (limitatamente agli articoli non abrogati); e) Legge della Regione Sicilia 21agosto 2007, n° 20 e limitatamente agli articoli non abrogati f) Legge quadro sui lavori LL.PP. – Codice dei contratti -D.lgs. del 12/04/2006 n. 163 recepito dalla LR 12/07/2001 n. 12; g) Regolamento di attuazione dei LL.PP. DPR 5/10/2010 n° 207 ;
OSSERVAZIONE DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE. Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'appalto è soggetta all'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché dei Regolamenti vigenti alla data di esecuzione dei lavori nella Regione, Provincia, Comuni in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto.

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  • Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni dell’Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO L’Autorità di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta, ai sensi dell’art. 33 del Codice. La proposta di aggiudicazione quindi è soggetta all’approvazione da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza mediante determinazione nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del Codice. Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante, provvederà ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario. Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, l’Amministrazione Aggiudicatrice, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica conformemente all’art. 32, c. 7, del Codice ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria stessa. L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva e viene trasmessa all’ Amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata agli interessati da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a), del Codice. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, previa presentazione della documentazione contenuta nella relativa determina di aggiudicazione, fermo restando il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, del Codice (35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), salvo le deroghe previste nel c. 10 dello stesso articolo. Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata.

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

  • Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato all’indirizzo email all’uopo indicato.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 400 000 EUR. IVA esclusa.

  • Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società: 1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa, 2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto, 3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso, 4. oltre la scadenza contrattuale, al 30.06 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato: sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato: a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva; b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento; c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento; d) sinistri senza seguito; e) sinistri respinti. La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale: • la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa; • rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, o eventualmente con posta Pec, assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di 30 € a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.