Procedura amichevole. 1. Qualora sorgano difficoltà o dubbi tra le Parti contraenti riguardo l’applicazione o l’interpretazione del presente Accordo, le autorità competenti si adoperano per risolvere il caso in via di amichevole composizione. 2. Oltre a quanto contemplato al paragrafo 1, le autorità competenti delle Parti contraenti possono stabilire di comune accordo le procedure da rispettare in applica- zione degli articoli 5 e 8. 3. Le autorità competenti delle Parti contraenti possono comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire ad un accordo in applicazione del presente articolo. 4. Le Parti contraenti possono convenire anche altre forme di risoluzione delle controversie.
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Samples: Accordo Sullo Scambio Di Informazioni in Materia Fiscale, Accordo Sullo Scambio Di Informazioni in Materia Fiscale
Procedura amichevole. 1. Qualora sorgano difficoltà o dubbi tra le Parti contraenti riguardo l’applicazione all’applicazione o l’interpretazione all’interpretazione del presente Accordo, le autorità competenti si adoperano per risolvere il caso in via di amichevole composizione.
2. Oltre a quanto contemplato al paragrafo 1, le autorità competenti delle Parti contraenti possono stabilire di comune accordo le procedure da rispettare in applica- zione degli articoli 5 e 8.
3. Le autorità competenti delle Parti contraenti possono comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire ad un accordo in applicazione del presente articolo.
4. Le Parti contraenti possono convenire anche altre forme di risoluzione delle controversie.
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Samples: Accordo Sullo Scambio Di Informazioni in Materia Fiscale
Procedura amichevole. 1. Qualora sorgano difficoltà o dubbi tra le Parti contraenti riguardo l’applicazione all’applicazione o l’interpretazione all’interpretazione del presente Accordo, le autorità competenti si adoperano per risolvere il caso in via di amichevole composizione.
2. Oltre a quanto contemplato al paragrafo 1, le autorità competenti delle Parti contraenti possono stabilire di comune accordo le procedure da rispettare in applica- zione degli articoli 5 e 8.
3. Le autorità competenti delle Parti contraenti possono comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire ad a un accordo in applicazione del presente articolo.
4. Le Parti contraenti possono convenire anche altre forme di risoluzione delle controversie.
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Samples: Accordo Sullo Scambio Di Informazioni in Materia Fiscale
Procedura amichevole. 1. Qualora sorgano difficoltà o dubbi tra le Parti contraenti riguardo circa l’applicazione o l’interpretazione del presente Accordo, le autorità competenti si adoperano per risolvere il caso in via di amichevole composizionela questione tramite accordo amichevole.
2. Oltre a quanto contemplato agli accordi di cui al paragrafo 1, le autorità competenti delle Parti contraenti con- traenti possono stabilire di comune accordo concordare reciprocamente le procedure da rispettare in applica- zione utilizzare ai sensi degli articoli 5 e 8.
3. Le autorità competenti delle Parti contraenti possono comunicare direttamente fra tra di loro al fine di pervenire ad un accordo in applicazione ai sensi del presente articolo.
4. Le Parti contraenti possono convenire concordare anche altre forme modalità di risoluzione delle controversie.
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