Common use of PROCEDURA CONCILIAZIONE Clause in Contracts

PROCEDURA CONCILIAZIONE. 24.1 Per le controversie tra WIND ed il Cliente varranno i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie stesse stabiliti dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Secondo quanto previsto dalla Delibera dell’AGCOM 173/07/CONS e successive modificazioni, il ricorso in sede giurisdizionale non potrà essere proposto fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al Xx.xx.xxx competente per territorio, ovvero innanzi ad uno degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all’art. 13 del Regolamento allegato alla Delibera indicata. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.

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PROCEDURA CONCILIAZIONE. 24.1 21.1 Per le controversie tra WIND INTERFIBRA ed il Cliente varranno i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie stesse stabiliti dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Secondo quanto previsto dalla Delibera dell’AGCOM 173/07/CONS e successive modificazioni, il ricorso in sede giurisdizionale non potrà essere proposto fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al Xx.xx.xxx competente per territorio, ovvero innanzi ad uno degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all’art. 13 del Regolamento allegato alla Delibera indicata. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

PROCEDURA CONCILIAZIONE. 24.1 Per le controversie tra WIND ed il Cliente varranno i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie stesse stabiliti dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Secondo quanto previsto dalla Delibera dell’AGCOM 173/07/CONS e successive suc- cessive modificazioni, il ricorso in sede giurisdizionale non potrà essere proposto fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al Xx.xx.xxx competente per territorio, ovvero innanzi ad uno degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all’art. 13 del Regolamento allegato alla Delibera indicata. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.

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PROCEDURA CONCILIAZIONE. 24.1 19.1 Per le controversie tra WIND GO ed il Cliente varranno i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie stesse stabiliti dall’Autorità per le Garanzie garanzie nelle Comunicazioni. Secondo quanto previsto dalla Delibera dell’AGCOM 173/07/CONS e successive modificazionicomunicazioni; in particolare, il per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell’Autorità, non potrà essere proposto ricorso in sede giurisdizionale non potrà essere proposto fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al Xx.xx.xxx competente per territorioda ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell’istanza alla suddetta Autorità, ovvero innanzi ad uno degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all’art. 13 del Regolamento allegato alla Delibera indicataai sensi della delibera dell’AGCOM 182/02/CONS. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.

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PROCEDURA CONCILIAZIONE. 24.1 Per le controversie tra WIND ed il Cliente varranno i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per la soluzione so- luzione non giurisdizionale delle controversie stesse stabiliti dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Secondo quanto previsto dalla Delibera dell’AGCOM 173/07/CONS e successive modificazioni, il ricorso in sede giurisdizionale non potrà essere proposto fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al Xx.xx.xxx competente per territorio, ovvero innanzi ad uno degli organismi di risoluzione risolu- zione extragiudiziale delle controversie di cui all’art. 13 del Regolamento allegato alla Delibera indicata. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.

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Samples: www.infostrada.it

PROCEDURA CONCILIAZIONE. 24.1 Per le controversie tra WIND Infostrada ed il Cliente varranno i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per la soluzione solu- zione non giurisdizionale delle controversie stesse stabiliti dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Secondo quanto previsto dalla Delibera dell’AGCOM 173/07/CONS e successive modificazioni, il ricorso in sede giurisdizionale giurisdiziona- le non potrà essere proposto fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al Xx.xx.xxx competente per territorio, ovvero innanzi ad uno degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie con- troversie di cui all’art. 13 del Regolamento allegato alla Delibera indicata. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale giu- risdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.

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Samples: www.infostrada.it

PROCEDURA CONCILIAZIONE. 24.1 Per le controversie tra WIND ed il Cliente varranno i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie stesse stabiliti dall’Autorità per le Garanzie nelle ComunicazioniComunica- zioni. Secondo quanto previsto dalla Delibera dell’AGCOM 173/07/CONS e successive modificazioni, il ricorso in sede giurisdizionale non potrà essere proposto fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al Xx.xx.xxx competente per territorio, ovvero innanzi ad uno degli organismi di risoluzione risolu- zione extragiudiziale delle controversie di cui all’art. 13 del Regolamento allegato alla Delibera indicata. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.

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