Procedura di rimborso. Qualora un azionista desideri richiedere il rimborso delle proprie azioni in tutto o in parte, esso potrà farne domanda scritta all'Agente per i Trasferimenti. La domanda sarà irrevocabile (fatto salvo quanto disposto di seguito nel caso di sospensione temporanea dei rimborsi) e dovrà indicare il numero, il comparto e la classe delle azioni di cui si richiede il rimborso, nonché, qualora si tratti di azioni nominative, il nome a cui risultano registrate. La richiesta deve essere accompagnata dal nome con il quale queste ultime sono registrate e dai documenti attestanti un eventuale trasferimento. La Data di VNI, (come definita al Capitolo Emissione di azioni e procedura di sottoscrizione e di pagamento) la Data di valutazione e l'ora limite di ricevimento applicabili alle domande di rimborso sono descritte nelle Schede tecniche. La SICAV avrà però la facoltà, a discrezione del proprio Consiglio d'amministrazione, di accordare deroghe ai distributori, dietro richiesta di questi ultimi, concedendo loro un equo termine aggiuntivo massimo di un’ora e mezza dopo il cut-off ufficiale della SICAV, al fine di consentire loro di centralizzare, globalizzare ed inviare gli ordini all’Agente per i Trasferimenti; il valore netto d’inventario rimarrà ignoto. Una volta determinato il prezzo di riscatto, l'Agente per i Trasferimenti ne darà, per quanto possibile, comunicazione ai richiedenti. Il pagamento del prezzo delle azioni rimborsate sarà effettuato entro i termini descritti nelle Schede tecniche. I pagamento dell'importo globale dovuto sarà effettuato nella valuta della classe. Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario a favore del conto indicato dall'azionista o mediante assegno spedito per posta all'azionista. Il prezzo di rimborso delle azioni della SICAV potrà essere superiore o inferiore al prezzo di acquisto pagato dall'azionista all’atto della sottoscrizione, in funzione dell’apprezzamento o del deprezzamento del valore patrimoniale netto.
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Procedura di rimborso. Qualora un azionista socio desideri richiedere il rimborso riscatto della totalità o di parte delle proprie azioni in tutto o in parteazioni, esso potrà farne domanda richiesta scritta all'Agente per i Trasferimenti. a, RBC Investor Services Bank S.A. La domanda sarà irrevocabile (fatto salvo quanto disposto di seguito nel caso di sospensione temporanea dei rimborsi) e dovrà indicare il numero, il comparto e la classe delle azioni di cui si richiede il rimborso, nonché, qualora si tratti di azioni nominative, il nome a cui risultano registrate. La richiesta deve essere accompagnata dal nome con il quale queste ultime sono registrate e dai documenti attestanti un eventuale trasferimento. La Data di VNI, (come definita al Capitolo Emissione di azioni e procedura di sottoscrizione e di pagamento) la Data di valutazione e l'ora limite di ricevimento applicabili alle domande di rimborso sono descritte nelle Schede tecniche. La SICAV avrà però la facoltà, a discrezione del proprio Consiglio d'amministrazione, di accordare deroghe ai distributori, dietro richiesta di questi ultimi, concedendo loro un equo termine aggiuntivo massimo di un’ora e mezza dopo il cut-off ufficiale della SICAV, al fine di consentire loro di centralizzare, globalizzare ed inviare gli ordini all’Agente per i Trasferimenti; il valore netto d’inventario rimarrà ignoto. Una volta determinato il prezzo di riscattorimborso, l'Agente per i Trasferimenti RBC Investor Services Bank S.A. ne darà, per quanto possibile, comunicazione ai richiedenti. Il pagamento del prezzo delle azioni rimborsate sarà effettuato entro i termini descritti nelle Schede tecniche. I pagamento dell'importo globale dovuto sarà effettuato nella valuta della classe. Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario a favore del conto indicato dall'azionista o mediante assegno spedito per posta all'azionista. Il prezzo di rimborso delle azioni della SICAV potrà essere superiore o inferiore al prezzo di acquisto pagato dall'azionista all’atto della sottoscrizione, in funzione dell’apprezzamento o del deprezzamento del valore patrimoniale netto.
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